INTERESSI LEGALI ANCORA PIU` BASSI I tassi di interesse legali

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INTERESSI LEGALI ANCORA PIU` BASSI I tassi di interesse legali
 INTERESSI LEGALI ANCORA PIU’ BASSI I tassi di interesse legali scendono ai minimi storici. Costerà di meno pagare in ritardo l’Erario o i creditori. Questi ultimi però una volta costituito in mora il loro debitore vedranno di molto frustrate le proprie pretese al pagamento di quanto gli spetta nei termini, in quanto la somma dovuta maggiorata degli interessi, cambierà di poco nel suo ammontare. Vantaggi anche per chi paga un mutuo. Infatti, gli interessi legali previsti dall’art. 1284 c.c. scendono ulteriormente attestandosi all’1% a decorrere dal 1° gennaio 2010. Minimo storico dal 1942 ad oggi. Lo ha deciso il Ministero dell’ Economia e delle Finanze con decreto del 4 dicembre 2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.° 291 del 15 dicembre 2009. L’Agenzia delle Entrate aveva già abbassato la misura degli interessi legali in caso di regolarizzazione successiva degli omessi o insufficienti versamenti all’ erario portandoli dal 3% appunto all’1%. L’articolo 1284 del codice civile appena riferito, modificato nel 1996, al primo comma prevede che: “ Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’ anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo”. L’aggiornamento di questo saggio avviene dopo due anni dall’ ultimo ritocco e tiene conto dell’andamento dell’inflazione annuo e dei rendimenti medi dei titoli di stato a 12 mesi. Il picco del tasso degli interessi legali venne raggiunto nel 1990 con una percentuale del 10%, mentre rimase stabile per circa 50 anni al 5%. Grande oscillazione, invece, tra il 5% e il 2,5% negli anni successivi. Dal 2008 il tasso è pari al 3%. Potranno giovare della riduzione dei tassi di interesse legali anche i proprietari di immobili nei riguardi dei loro affittuari sugli interessi dovuti per il deposito cauzionale e per l’importo dovuto per ritardati pagamenti fiscali. Infatti l’articolo 11, legge 392/78 sulle locazioni prevede che il locatore corrisponda gli interessi legali sulla somma rilasciata dal conduttore a titolo di deposito cauzionale alla fine di ogni anno. Anche se bisogna dire che per i contratti stipulati nella vigenza della novella normativa di cui alla legge 431/98 le parti sono libere di decidere se il deposito cauzionale sia fruttifero di interessi legali o meno. In ogni caso di ritardo il tasso di interesse si dovrà calcolare dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’ adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Per quanto riguarda i mutui con un tasso di interesse legale così basso diventa preferibile optare per un mutuo a tasso fisso. E’ molto probabile però che le banche facciamo pesare al consumatore spese di istruttoria ed altri costi per compensare un tasso così basso che è irrimediabilmente destinato a crescere. Il tasso di interesse legale resterà invariato fino all’ ultima quota di ammortamento del mutuo stipulato con l’istituto di credito e di finanziamento e qualora dovesse subire delle oscillazioni queste saranno a carico della banca. Il tasso di interesse all’1% porterà inoltre ed inevitabilmente ad una diminuzione del costo del denaro preso a prestito dagli istituti di credito determinando una contrazione di quei mutui hanno scontato tassi di interessi molto alti sui mutui. Sarà a questo punto possibile effettuare il ravvedimento operoso con un tasso di interesse più basso. Dalla riduzione dei tassi di interesse legali ad una soglia così bassa i più svantaggiati potranno risultare coloro che vantano un credito nei confronti di altri soggetti, i quali in caso di scadenza del pagamento e se necessario di costituzione in mora dei loro debitori ai sensi dell’art. 1219 c.c. vedranno ridotte e non di poco le proprie pretese al pagamento del dovuto nei termini. Tabella tassi interessi legali dal 1990 Dal 1 Dal 1 Dal 1 Dal 1 Dal 1 Dal 1 Dal 1 Dal 16 dicembre 1990 10,00% gennaio gennaio gennaio gennaio gennaio gennaio gennaio 2010 2008 2004 2002 2001 1999 1997 1% 3% 2,50% 3% 3,50% 2,50% 5,00% Ufficio legale U.Di.Con. ‐ Sede Nazionale ‐