LIGURIA PIANO PENSIONE - Liguria Assicurazioni

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LIGURIA PIANO PENSIONE - Liguria Assicurazioni
FASCICOLO INFORMATIVO
LIGURIA
PIANO PENSIONE
FORMA INDIVIDUALE DI PREVIDENZA
(Tariffa 520)
Il presente Fascicolo informativo, contenente Scheda sintetica, Nota
Informativa, Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento
della gestione interna separata, Glossario e modulo di Proposta, deve essere
consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di
assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda sintetica e la Nota Informativa.
LIGURI A VIT A S.p . A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Via Milano, 2 - 20090 Segrate (MI) I - Tel 02/21608.1 Fax 02/21608.200
Cap. Soc. €. 6.000.000 i.v. - Partita IVA n. 12976110150 - Codice Fiscale e Reg. Impr. n. 02062090267 - REA n. 1369656
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M. 4.6.1990 n. 18554
(G.U.14-6-1990 n. 137).
www.liguriavita.it
Mod. LV41L - Ed. 12/2005
INDICE
Scheda Sintetica
Pag.
2
Nota Informativa
8
Condizioni di Assicurazione
18
Regolamento della gestione interna separata
23
Coefficienti di conversione del capitale in rendita
24
Glossario
25
Proposta
27
Mod. LV41L – Edizione 12-2005
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SCHEDA SINTETICA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE
CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA
DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al contraente
un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi
presenti nel contratto.”
1.
Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
La LIGURIA VITA S.p.A. (nel seguito Società o Impresa) è Impresa autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n°
18554 del 4/6/1990 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 137 del 14/6/1990.
La Sede Legale e la Direzione Generale sono ubicate in Segrate, Via Milano, 2 – 20090 (MI) Italia –
tel. 02.21608.1- fax 02/21608.353, sito Internet : www.liguriavita.it; indirizzo di posta elettronica:
[email protected] .
La Società di revisione incaricata è la Pricewaterhouse Coopers Spa, con sede legale in Milano, 20149
Via Monte Rosa 91.
1.b) Denominazione del contratto
“LIGURIA PIANO PENSIONE ”.
1.c) Tipologia del contratto
Le prestazioni previste dal contratto, sia nella fase di accumulo della prestazione previdenziale che
nella fase di erogazione della rendita, sono contrattualmente garantite dall’impresa e si rivalutano con
periodicità annuale, in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.
1.d) Durata
Nel premettere che per durata si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e
quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative, si precisa che
per questa tipologia di contratti, la durata del contratto è pari al periodo che consente all’Assicurato di
maturare il diritto alla prestazione pensionistica nel proprio regime obbligatorio di appartenenza.
L’Assicurato ha, peraltro, la facoltà di differire la richiesta della prestazione di polizza oltre il
raggiungimento del limite dell’età pensionabile per un periodo non superiore a cinque anni, anche
proseguendo il versamento dei premi.
1.e) Pagamento dei premi
Liguria Piano Pensione è una forma individuale di previdenza realizzata con un piano di versamenti
unici ricorrenti, ossia con il versamento periodico di premi di cui l’Assicurato stabilisce inizialmente
entità e periodicità. Le frequenze possibili di versamento ed i relativi importi minimi di premio sono i
seguenti:
Frequenza
Annuale
Semestrale
Trimestrale
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Importo minimo
600 euro
300 euro
200 euro
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Trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, l’Assicurato ha la possibilità di variare quanto
inizialmente pattuito, con preavviso scritto di almeno due mesi, nel rispetto di quanto sopra indicato;
inoltre, può interrompere in qualsiasi momento il versamento dei premi e successivamente riprenderlo.
L’Assicurato può, inoltre, effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi a quelli previsti dal
piano. L’importo minimo dei versamenti aggiuntivi è di 300 euro.
Il premio deve essere corrisposto presso l’Agenzia che amministra il contratto o presso la sede di
Liguria Vita.
2. Caratteristiche del contratto
Liguria Piano Pensione è una Forma Individuale di Previdenza (F.I.P.), cioè un prodotto la cui
finalità, per volere del Legislatore, è quella di costituire una pensione complementare o integrativa a
quella prevista dal sistema obbligatorio pubblico, attraverso una gestione assicurativa dei premi versati
dall’Assicurato.
Il contratto si sviluppa su due fasi: un primo periodo definito “fase di accumulo” ed uno
successivo definito “fase di erogazione”.
Per “fase di accumulo” si intende il periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e la
data di accesso alle prestazioni pensionistiche, durante il quale l’Assicurato versa i premi.
Per “fase di erogazione” si intende il periodo, successivo alla fase di accumulo, durante il quale
Liguria Vita eroga le prestazioni pensionistiche.
Si precisa che una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Liguria Vita S.p.A.
per far fronte ai costi di emissione e gestione (caricamenti) e, conseguentemente, il capitale liquidabile
sia in caso di morte che in caso di riscatto, sarà il risultato della capitalizzazione delle somme versate,
al netto di detti caricamenti.
Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche
individuali operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla Legge ed
illustrate nella Nota Informativa al punto 12.
L’Impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al
più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità:
prestazione pensionistica per vecchiaia, erogabile quando l’Assicurato abbia raggiunto l’età
pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza (o, per i soggetti non titolari di
reddito di lavoro o di impresa, al compimento dei 57 anni), con il vincolo temporale di
contribuzione complessiva a forme pensionistiche complementari non inferiore a 5 anni;
prestazione pensionistica per anzianità, erogabile quando l’Assicurato abbia cessato l’attività
lavorativa, purché l’età raggiunta non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il
pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo
temporale di contribuzione complessiva ad una forma pensionistica complementare non inferiore
a 15 anni.
b) Riscatto
L’Assicurato può richiedere, con apposita richiesta corredata di idonea documentazione, il riscatto –
anche parziale – del capitale maturato esclusivamente nei casi previsti dalla legge di seguito elencati.
• Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
• interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
• spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche.
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spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione
continua ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Il riscatto, anche parziale, nelle ipotesi sopra indicate può essere richiesto dopo almeno otto anni di
partecipazione a una forma pensionistica: ai fini della determinazione del numero di anni di
partecipazione necessario per avvalersi della facoltà del riscatto sono considerati utili tutti i periodi di
contribuzione a forme pensionistiche maturati dall’Assicurato.
Il riscatto totale nelle ipotesi sopra indicate non è causa di scioglimento del contratto.
L’Assicurato può, inoltre, richiedere il riscatto del capitale maturato:
• in caso di cessazione dell’attività lavorativa senza avere maturato i requisiti per il diritto alla
prestazione pensionistica;
• in caso di decesso dell’Assicurato prima dell’accesso alle prestazioni pensionistiche; in tal caso il
riscatto del capitale maturato è richiesto dagli eredi.
•
Il valore di riscatto totale è pari al capitale maturato determinato con le modalità descritte nella
Nota Informativa, Sezione B, punto 3.
Le operazioni di riscatto parziale determinano una riduzione delle prestazioni garantite dal
contratto.
c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale
L’Assicurato ha, inoltre, la possibilità di trasferire la propria posizione individuale al fondo pensione
al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali.
Il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale, ovvero ad un fondo pensione, può essere
effettuato dopo un periodo minimo di tre anni di esistenza in vigore della polizza. Il trasferimento non
è subordinato a motivazioni specifiche.
La somma oggetto del trasferimento è pari al capitale maturato al netto di una spesa fissa di € 30,00.
d) Opzioni contrattuali
• La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'assicurato è in
vita.
• La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi 5
o 10 anni e successivamente fino a che l'assicurato è in vita.
• La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile all’Assicurato finchè egli è
in vita e, al suo avvenuto decesso, reversibile totalmente o parzialmente a favore di una seconda
persona designata al momento della conversione in rendita
• Il differimento della liquidazione del capitale a scadenza.
Le suddette tipologie di rendita sono calcolate applicando al capitale (o ad una sua parte), dei
coefficienti di conversione relativi all’età, alla data di nascita ed al sesso dell’Assicurato.
Tali coefficienti dipendono, inoltre, dalla rateazione della rendita (mensile, semestrale o annuale),
dall’eventuale numero di anni di certezza di pagamento e, in caso di rendita reversibile, dalla
percentuale di reversibilità prescelta nonché dall’età, dalla data di nascita e dal sesso della seconda
persona.
Poiché le ipotesi adottate si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è
verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi
andamenti demografici e/o finanziari.
In caso di variazione della probabilità di sopravvivenza, desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali
sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli di
polizze, Liguria Vita si riserva la facoltà di ricalcolare tali coefficienti.
In ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che:
A) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto;
B) la rideterminazione venga effettuata almeno tre anni prima dell’erogazione della rendita;
C) non sia iniziata l’erogazione della rendita.
Con riguardo agli elementi finanziari (tasso di interesse), fermo restando quanto stabilito ai punti A) e
C) del precedente periodo, l’eventuale variazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal
provvedimento ISVAP n. 1036/98, avrà effetto solo per i versamenti successivi alla sua entrata in
vigore.
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La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull’ammontare della rendita pagabile
all’Assicurato.
Liguria Vita comunica all’Assicurato la modifica almeno 90 giorni prima della sua entrata in
vigore, segnalando le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata.
Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti benefici:
- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto
dell'assegnazione della maggior parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli
investimenti cui è collegato il contratto, come regolamentata nella Sezione B, punto 5 della Nota
Informativa
− la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano
definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato non potrà mai diminuire;
In alcuni casi l’importo liquidabile in caso di riscatto può risultare inferiore alla somma dei
premi corrisposti .
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture
assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dalle Condizioni di
Assicurazione.
4. Costi
L’Impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei
premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota
Informativa alla sezione D.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono
l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di
seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale
medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il
potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che
ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “Costo percentuale medio
annuo” del 10° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto
in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1%
per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale medio annuo” del 15°
anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento
in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di
premio, durate, età e sesso dell’assicurato ed impiegando un’ipotesi di rendimento della gestione
interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.”
Il “Costo percentuale medio annuo” è calcolato con riferimento al premio della prestazione
principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.”
Il ”Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento
degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale”.
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Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Gestione separata “FONDO LIGURIA”
Tariffa 520
Premio Unico
€ 1.250
ricorrente
Sesso ed età: Maschio – 45 anni
Durata fase
20 anni
accumulo:
Anno
Costo percentuale
medio annuo
5
10
15
20
5,16%
1,79%
1,04%
0,96%
Premio Unico
€ 1.250
ricorrente
Sesso ed età: Maschio – 35 anni
Durata fase
30 anni
accumulo:
Anno
Costo percentuale
medio annuo
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
4,23%
1,54%
0,93%
0,90%
Premio Unico
ricorrente
Sesso ed età:
Durata fase
accumulo:
Anno
€ 2.500
5,16%
1,79%
1,04%
0,74%
0,58%
0,48%
Premio Unico
€ 1.250
ricorrente
Sesso ed età: Maschio – 25 anni
Durata fase
40 anni
accumulo:
Anno
Costo percentuale
medio annuo
5
10
15
20
25
30
35
40
Premio Unico
€ 2.500
ricorrente
Sesso ed età: Maschio – 45 anni
Durata fase
20 anni
accumulo:
Anno
Costo percentuale
medio annuo
Maschio –35 anni
30 anni
Costo percentuale
medio annuo
5
10
15
20
25
30
4,23%
1,54%
0,93%
0,68%
0,55%
0,46%
Premio Unico
ricorrente
Sesso ed età:
Durata fase
accumulo:
Anno
€ 2.500
5,16%
1,79%
1,04%
0,74%
0,58%
0,48%
0,42%
0,37%
5
10
15
20
25
30
35
40
Maschio –25 anni
40 anni
Costo percentuale
medio annuo
4,23%
1,54%
0,93%
0,68%
0,55%
0,46%
0,40%
0,36%
Premio Unico
€ 5.000
ricorrente
Sesso ed età: Maschio – 45 anni
Durata fase
20 anni
accumulo:
Anno
Costo percentuale
medio annuo
5
10
15
20
3,18%
1,32%
0,85%
0,64%
Premio Unico
€ 5.000
ricorrente
Sesso ed età: Maschio – 35 anni
Durata fase
30 anni
accumulo:
Anno
Costo percentuale
medio annuo
5
10
15
20
25
30
3,18%
1,32%
0,85%
0,64%
0,52%
0,45%
Premio Unico
€ 5.000
ricorrente
Sesso ed età: Maschio – 25 anni
Durata fase
40 anni
accumulo:
Anno
Costo percentuale
medio annuo
5
10
15
20
25
30
35
40
3,18%
1,32%
0,85%
0,64%
0,52%
0,45%
0,39%
0,35%
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può
risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
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5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata
“Fondo Liguria” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli
assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni
e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai”.
ANNO
2000
2001
2002
2003
2004
RENDIMENTO
REALIZZATO DA
FONDO LIGURIA
6,14%
5,41%
4,665
3,99%
4,06%
RENDIMENTO
RENDIMENTO MEDIO INFLAZIONE
MINIMO
DEI TITOLI DI STATO
RICONOSCIUTO AGLI
E DELLE
ASSICURATI
OBBLIGAZIONI
4,91%
5,57%
2,6%
4,33%
4,93%
2,7%
3,73%
4,67%
2,5%
3,19%
3,73%
2,5%
3,25%
3,59%
2,0%
6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità
leggere la Sezione E della Nota Informativa.
La Liguria Vita Spa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente
Scheda sintetica”.
Il rappresentante legale
_________________________
Roberto CHECCONI
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NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa vuole contribuire a fare conoscere in modo corretto e completo le
principali caratteristiche della polizza di assicurazione sulla vita prescelta, e si prefigge lo scopo di
fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter sottoscrivere il contratto
con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
E’ redatta con riferimento alle disposizioni specificatamente emanate a tutela del consumatore
dall’Unione Europea e recepite nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n° 174 del
17/3/1995.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’Isvap, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’Isvap.
SEZIONE A.
INFORMAZIONI RELATIVE A LIGURIA VITA S.p.A.
1) Informazioni generali
La LIGURIA VITA S.p.A. (nel seguito Società o Impresa) è Impresa autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n°
18554 del 4/6/1990 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 137 del 14/6/1990.
La Sede Legale e la Direzione Generale sono ubicate in Segrate, Via Milano, 2 – 20090 (MI) Italia –
tel. 02.21608.1- fax 02/21608.353, sito Internet : www.liguriavita.it; indirizzo di posta elettronica:
[email protected] .
La Società di revisione incaricata è la Pricewaterhouse Coopers Spa, con sede legale in Milano, 20149
Via Monte Rosa 91.
2) Conflitto di interessi
La Liguria Vita S.p.a non opera in conflitto di interessi
SEZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE
GARANZIE OFFERTE
B.1. FASE DI ACCUMULO
3) Prestazioni assicurative e garanzie offerte
3.1. Durata e descrizione delle prestazioni e garanzie
La durata del contratto è pari al periodo che consente all’Assicurato di maturare il diritto alla
prestazione pensionistica nel proprio regime obbligatorio di appartenenza.
Ciascun premio versato, diminuito delle spese e aumentato degli interessi calcolati con le modalità
indicate nel successivo punto 5, costituisce il capitale maturato del contratto, che viene utilizzato da
Liguria Vita per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto stesso:
Pensione di vecchiaia:
− in favore degli Assicurati titolari di reddito di lavoro o d’impresa, al compimento dell’età
pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, purché siano maturati almeno
cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche previste dal D. Lgs. 124/93;
− in favore degli Assicurati non titolari di reddito di lavoro o d’impresa, al compimento dell’età
prevista dall’art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché siano maturati almeno
cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche previste dal D. Lgs. 124/93.
Pensione di anzianità:
− in caso di cessazione dell’attività lavorativa purché l’età raggiunta non sia più di dieci anni
inferiore a quella prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per il pensionamento di
vecchiaia, con il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica prevista dal D.
Lgs. 124/93 non inferiore a quindici anni
Riscatto
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Dopo almeno otto anni di contribuzione ad una forma pensionistica complementare di cui al
D.Lgs. 124/93, l’Assicurato può richiedere il riscatto, anche parziale, del capitale maturato per uno
dei seguenti motivi:
− acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
− interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
− spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche.
− spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione
continua ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Il riscatto totale liquidato a seguito delle predette motivazioni non è causa di scioglimento del
contratto.
L’Assicurato può, inoltre, richiedere il riscatto del capitale maturato in caso di cessazione della
propria attività lavorativa senza avere maturato i requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica.
In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, il riscatto del
capitale maturato è richiesto dagli eredi.
Al di fuori dei suddetti casi, la legge non prevede altre motivazioni per il riscatto del capitale.
Le operazioni di riscatto parziale determinano una riduzione delle prestazioni garantite dal contratto.
Trasferimento
L’Assicurato ha, inoltre, la possibilità di trasferire la propria posizione individuale al fondo pensione
al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali.
Il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale, ovvero ad un fondo pensione, può essere
effettuato dopo un periodo minimo di tre anni di esistenza in vigore della polizza. Il trasferimento non
è subordinato a motivazioni specifiche.
La somma oggetto del trasferimento è pari al capitale maturato, determinato con le modalità di cui al
successivo art. 5, al netto di una spesa fissa di € 30,00.
−
Al raggiungimento del limite di età pensionabile, l’Assicurato ha la facoltà di differire la
corresponsione della prestazione fino ad un massimo di cinque anni, anche proseguendo il versamento
dei premi.
Garanzia conservazione capitale e disciplina fiscale
Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti benefici:
− il diritto alla riscossione di un capitale, in caso di morte dell'Assicurato, anche dopo il versamento
di un solo premio;
− una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto
dell'assegnazione della maggior parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli
investimenti cui è collegato il contratto, come regolamentata alla successiva Sezione C, punto 9;
− la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano
definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato non potrà mai diminuire;
− la descrizione della diversa incidenza del prelievo fiscale applicabile è riportata alla successiva
Sezione D punto 12.
3.2. Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni
Trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto Liguria Vita si riserva la facoltà di
modificare le basi demografiche utilizzate ai fini del calcolo dei coefficienti di conversione in rendita.
Detta modifica potrà derivare esclusivamente da una variazione della probabilità di sopravvivenza
desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro
qualificato organismo pubblico, nonché dalle risultanze di studi effettuati sui portafogli di polizze. A
tale scopo Liguria Vita trasmetterà all’ISVAP una relazione tecnica, sottoscritta dall’attuario
incaricato, che descriva le risultanze secondo le quali si è proceduto alla revisione della base
demografica e la metodologia applicata.
Con riguardo alla modifica del tasso di interesse, l’eventuale variazione, nel rispetto delle disposizioni
previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive modifiche e integrazioni, avrà effetto solo
per i versamenti successivi alla sua entrata in vigore.
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In ogni caso, i coefficienti di conversione in rendita non possono essere modificati nei primi tre anni
dalla conclusione del contratto, nei tre anni antecedenti l’inizio dell’erogazione della rendita e nel
corso della sua erogazione.
L’eventuale revisione dei coefficienti di conversione verrà preventivamente comunicata all’Assicurato
almeno 90 giorni prima della sua entrata in vigore, con l’indicazione dei nuovi coefficienti di
conversione.
In caso di modifica dei coefficienti di conversione, l’Assicurato, prima dell’entrata in vigore della
modifica stessa, ha la facoltà di trasferire il capitale maturato del contratto senza alcun onere o spesa.
3.3. Progetto esemplificativo
La Società è tenuta a consegnare, unitamente a questo Fascicolo informativo, al Contraente un
progetto esemplificativo personalizzato.
4. Premi
Liguria Piano Pensione viene alimentato con premi periodici di cui l’Assicurato stabilisce
inizialmente entità e periodicità. Il premio minimo, in funzione della periodicità scelta, è pari a:
euro 600
euro 300
euro 200
per versamenti annuali
per versamenti semestrali
per versamenti trimestrali
L’Assicurato può sospendere o interrompere in qualsiasi momento il versamento dei premi e
successivamente riprenderlo.
Inoltre, può variare, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto e con preavviso scritto di almeno
due mesi, la periodicità e l’entità del premio, fermi i limiti minimi indicati.
L’Assicurato può, inoltre, effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi, il cui importo
minimo è di euro 300.
Il Contraente potrà pagare il premio dovuto in contanti, con assegno, con bonifico bancario o tramite
c/c postale.
In caso di pagamento del premio in contanti o con mezzi non direttamente indirizzati all’Impresa,
ovvero all’Agente nella sua qualità di Intermediario dell’Impresa, la prova dell’avvenuto pagamento
del premio alla Società è rappresentata dal rilascio di apposita quietanza contenente l’indicazione
dell’importo pagato e la firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e
alla raccolta della proposta.
Il pagamento del premio deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto o presso
la sede di Liguria Vita
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Il capitale maturato del piano individuale di previdenza viene annualmente rivalutato in base ad un
tasso annuo di rivalutazione pari all’ 80% del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione
Speciale “Fondo Liguria”.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto e fino al momento dell’accesso alla
prestazione pensionistica:
7 le prestazioni in essere alla ricorrenza annuale precedente si rivalutano di una percentuale pari al
tasso annuo di rivalutazione;
7 le prestazioni relative ai versamenti effettuati successivamente alla ricorrenza annuale precedente
vengono aumentate degli interessi calcolati in base al tasso annuo di rivalutazione per il numero di
giorni intercorrenti tra la data del versamento e la ricorrenza annuale successiva.
In caso di riscatto o in caso di decesso dell’Assicurato, la rivalutazione viene calcolata,
rispettivamente, fino alla data di richiesta del riscatto o del decesso.
Durante la fase di erogazione, la prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia viene
annualmente rivalutata con il medesimo tasso annuo di rivalutazione più sopra definito.
Durante la fase di erogazione la rendita non può essere riscattata.
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Le rivalutazioni attribuite restano acquisite in via definitiva (consolidamento).
6. Opzioni
A seguito di richiesta scritta, da esercitarsi 3 mesi prima del raggiungimento del limite di età
pensionabile, l’Assicurato potrà scegliere tra le seguenti facoltà:
a) liquidazione della prestazione in forma di capitale per un importo non superiore al 50% del
capitale maturato del contratto, salvo che l’importo annuo della rendita che si ottiene convertendo
l’intero capitale maturato del contratto risulti inferiore all’importo dell’assegno sociale di cui
all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8/8/95 n. 335.
Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l’importo annuo della rendita,
non si applica agli Assicurati trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche
individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile
1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.
b) liquidazione della prestazione in forma di rendita vitalizia che potrà essere corrisposta, a
scelta dell’Assicurato, in una delle seguenti forme:
1. rendita vitalizia pagabile all’Assicurato finché egli è in vita;
2. rendita vitalizia pagabile all’Assicurato in modo certo per i primi 5 o 10 anni e
successivamente finché egli è in vita;
3. rendita vitalizia pagabile all’Assicurato finché egli è in vita e, a suo avvenuto decesso,
reversibile totalmente o parzialmente a favore di una seconda persona designata al momento
della conversione in rendita.
La rendita vitalizia sarà erogata in via posticipata e, a scelta dell’Assicurato, mediante rate annuali,
semestrali o mensili, a fronte delle spese per il servizio di erogazione specificate nella Sezione D,
punto 10.3.
L’importo annuo della rendita viene determinato moltiplicando il capitale maturato del contratto, o
una sua parte, per il coefficiente di conversione, stabilito in relazione al sesso, alla data di nascita,
all’età dell’Assicurato (al momento della conversione) ed alla rateazione prescelta.
Con criteri analoghi viene determinata la rendita di cui ai punti 2 e 3 ed i relativi coefficienti di
conversione verranno comunicati su richiesta.
c) differimento della corresponsione della prestazione fino ad un massimo di cinque anni,
anche proseguendo il versamento dei premi.
La Società si impegna a fornire per iscritto all’avente diritto, non oltre sessanta giorni prima della data
prevista per l’esercizio dell’opzione, una descrizione sintetica delle opzioni esercitabili. Nel caso di
interessamento, da parte dell’avente diritto, per una delle opzioni previste dal contratto, la Società si
impegna a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione in questione, la relativa Scheda sintetica, la
Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione.
B.2. FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA
7. Erogazione della rendita vitalizia e garanzie offerte
La prestazione in forma di rendita può essere corrisposta, a scelta dell’Assicurato, in una delle
seguenti forme:
1 . rendita vitalizia pagabile all’Assicurato finché egli è in vita;
2. rendita vitalizia pagabile all’Assicurato in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente
finché egli è in vita;
3. rendita vitalizia pagabile all’Assicurato finché egli è in vita e, a suo avvenuto decesso, reversibile
totalmente o parzialmente a favore di una seconda persona designata al momento della conversione
in rendita.
La rendita vitalizia sarà erogata in via posticipata e, a scelta dell’Assicurato, mediante rate annuali,
semestrali o mensili.
L’importo annuo della rendita viene determinato moltiplicando il capitale maturato del contratto, o una
sua parte, per il coefficiente di conversione indicato in polizza, stabilito in relazione al sesso, alla data
di nascita, all’età dell’Assicurato (al momento della conversione) ed alla rateazione prescelta.
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Con criteri analoghi viene determinata la rendita di cui ai punti 2 e 3 ed i relativi coefficienti di
conversione verranno comunicati su richiesta.
I coefficienti di conversione in rendita elencati al punto 3 delle Condizioni di Assicurazione, sono
calcolati in base a:
− la speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza elaborata dalla Ragioneria
Generale dello Stato, denominata RGS48;
− un tasso di interesse dello 0%.
L’erogazione della rendita cessa con la rata precedente la morte dell’Assicurato o, in caso di rendita
reversibile, del beneficiario reversionario.
La rendita vitalizia, durante la sua erogazione, non può essere riscattata.
8. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Si rimanda a quanto indicato nel precedente punto 5.
SEZIONE C.
INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
9) Gestione interna separata
La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale con periodo di
osservazione annuale, espressa in Euro, denominata "Fondo Liguria”, il cui risultato, con le modalità
avanti descritte, rivaluta le prestazioni garantite.
“Fondo Liguria” è una gestione separata composta prevalentemente da:
a) titoli a reddito fisso emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva
89/647 CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni
internazionali cui aderiscono uno o più di detti stati membri;
b) titoli di debito espressi in euro emessi o garantiti da Stati non appartenenti all’OCSE, emessi da
enti internazionali di carattere pubblico aventi sede in Stati non appartenenti all’OCSE;
c) titoli di debito quotati su mercati regolamentati espressi in euro emessi da altri emittenti non
governativi;
d) operazioni di pronti contro termine.
Tale gestione separata non prevede investimenti in altri strumenti finanziari.
Lo stile gestionale adottato si conforma a criteri prudenziali.
Il soggetto delegato alla gestione degli attivi è il legale rappresentante pro-tempore di Liguria Vita
Spa.
Il risultato del Fondo Liguria è certificato dalla società Pricewaterhouse Coopers Spa con sede legale
in Milano, 20149 Via Monterosa, 91.
In ogni caso si rinvia al Regolamento della Gestione Interna Separata riportato al punto xxx delle
Condizioni Generali.
SEZIONE D.
INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE
10. Costi
10.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
10.1.1. Costi gravanti direttamente sul premio
Il caricamento è quella parte del premio netto versato dal Contraente che è trattenuta da Liguria Vita
per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisizione, di incasso e di amministrazione.
I costi gravanti sul premio sono specificati nella sottostante tabella:
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SCAGLIONI DI
PREMIO IN €
CARICAMENTI
PERCENTUALI
Prima
Annualità
Annualità
successive e
versamenti
aggiuntivi
Da 600 a 2.400
37%
5%
Da 2.401 a 3.600
32%
5%
Da 3.601 a 4.800
27%
5%
Oltre 4.800
22%
5%
CARICAMENTI IN
CIFRA FISSA
Prima
Annualità Versamenti
Annualità successive aggiuntivi
50,00
50,00
50,00
50,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIRITTI DI
EMISSIONE
Tutte le
annualità
2,00
2,00
2,00
2,00
10.1.2.Costi gravanti sul riscatto e sui trasferimenti
- L’esercizio del riscatto non prevede alcun costo a carico del Contraente
- La somma oggetto del trasferimento sarà decurtata di una spesa fissa di € 30,00.
10.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione
La presente forma assicurativa, come già specificato alla precedente Sezione B punto 5), è collegata ad
una specifica gestione patrimoniale, denominata "Fondo Liguria”, e la prestazione assicurata si
rivaluta annualmente in base al risultato che annualmente detta gestione produce.La Società, dal
risultato lordo di tale gestione, trattiene, a titolo di costo di gestione, la percentuale riportata nella
sottoindicata tabella:
Anni trascorsi
Intera durata
Percentuale trattenuta
20,0%
10.3 Costi per l’erogazione della rendita
Le spese per il servizio di erogazione della rendita sono specificate nella sottoindicata tabella:
MODALITA’ DI EROGAZIONE
DELLA RENDITA
Annuale
Semestrale
Mensile
SPESE DI
EROGAZIONE
1,25% dell’importo della rendita
1,50% dell’importo della rendita
4,00% dell’importo della rendita
11) Misure e modalità degli sconti
La polizza non prevede l’applicazione di sconti
12) Regime fiscale
12.1. Regime fiscale relativo ai Premi
I premi delle forme individuali di previdenza non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.
Inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRE dell’Assicurato (o della persona di cui è
fiscalmente a carico), per un importo non superiore al 12% del reddito stesso, con il massimo di euro
5.164,57.
Concorrono a formare il limite di deducibilità suindicato tutti i premi e contributi delle forme
pensionistiche previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n° 124 (versati dall’Assicurato e dall’eventuale
datore di lavoro), con la sola eccezione del TFR.
Grazie alla deducibilità della quale l’Assicurato viene a beneficiare, l’esborso effettivo risulta inferiore
ai premi versati.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e per tale rapporto
di lavoro è operante una forma pensionistica collettiva, l’importo complessivamente deducibile non
può superare l’ammontare costituito dagli eventuali redditi diversi da quello di lavoro dipendente
aumentati del doppio della quota di TFR destinata alla forma pensionistica collettiva.
Possono stipulare un contratto come Liguria Piano Pensione anche persone che sono fiscalmente a
carico (ossia che producono un reddito annuo non superiore a un determinato limite fissato dalla
legge). In questo caso la deduzione spetta innanzitutto a tali soggetti nei limiti del loro reddito, non
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tenendo conto del limite del 12% ma con il tetto massimo di euro 5.164,57. L’eventuale parte di
premio eccedente tale importo può essere dedotta dal contribuente del quale i soggetti stessi sono a
carico, nel limite del suo plafond deducibile e senza tener conto della condizione di destinazione di
quote di TFR.
Se l’Assicurato non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare a Liguria
Vita – entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente,
alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – l’importo di premio non dedotto o che non sarà
dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso, il suddetto importo non concorrerà a formare la
base imponibile per l’imposta applicata alla prestazione (di cui si parla più avanti) al momento della
sua erogazione.
12.2. Regime fiscale relativo alle prestazioni
Fino alla data in cui matura il diritto all’erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in
ciascun anno si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%.
Liguria Vita calcola e preleva annualmente dal contratto il relativo importo dell’imposta che versa allo
Stato.
12.2.1 La prestazione finale sotto forma di rendita
La prestazione erogata in forma di rendita, per la parte proporzionale ai premi versati e dedotti dal
reddito complessivo ai fini IRE, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e, come
tale, tassato.
I rendimenti che maturano annualmente sulla rendita in corso di erogazione costituiscono redditi da
capitale e sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.
12.2.2 La prestazione finale sotto forma di capitale
La prestazione erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata.
In generale, la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il TFR. Gli uffici finanziari
provvederanno, poi, a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione degli ultimi cinque
anni.
Se la prestazione in forma di capitale non è superiore ad un terzo dell’importo complessivamente
maturato, l’imposta viene applicata sull’importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale
disposizione si applica anche quando i due terzi dell’importo complessivamente maturato, convertiti in
rendita, danno luogo ad un ammontare annuo inferiore alla metà di quello dell’assegno sociale
stabilito dalla legge.
I premi versati e non dedotti vengono sempre esclusi da tassazione.
12.2.3 Le somme liquidate per uscita anticipata.
Premesso che l’Assicurato può richiedere la liquidazione anticipata di quanto maturato sul contratto
solo nei casi previsti dalla legge e descritti al punto 9 delle Condizioni di Assicurazione, la tassazione
applicata varia a seconda dei casi.
Riscatto totale a seguito di:
›
decesso dell’Assicurato prima che sia maturato il diritto all’erogazione della prestazione;
›
pensionamento senza avere maturato i requisiti previsti dalla forma individuale di previdenza per
percepire la prestazione finale;
›
cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle
parti;
in tali casi viene applicata la tassazione separata indicata al precedente punto relativo alla prestazione
finale sotto forma di capitale ed è calcolata sull’importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta
e degli eventuali premi non dedotti.
Il capitale corrisposto in caso di riscatto per decesso dell’Assicurato è altresì esente dall’imposta sulle
successioni.
Riscatto ex art. 10, comma 1 bis, D.Lgs. 124/93:
il riscatto, anche parziale, corrisposto per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di
abitazione, o per spese sanitarie e per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche, è soggetto a tassazione separata per il suo intero ammontare (al netto degli
eventuali premi non dedotti), salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva della
prestazione.
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Riscatto totale a seguito di:
›
cessazione dell’attività lavorativa senza avere maturato i requisiti per l’erogazione della
prestazione;
in tal caso, l’importo corrispondente ai premi dedotti costituisce reddito assimilato a quello di lavoro
dipendente.
Trasferimento:
il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva)
prevista dal D.Lgs. n° 124 del 21/4/93, è esente da ogni onere fiscale.
SEZIONE E.
ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
13) Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente versa la prima rata di premio,
contestualmente alla sottoscrizione della proposta di polizza, e riceve da parte di Liguria Vita il
documento contrattuale debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24
del giorno in cui è stato versato il premio o, se successivo, dalle ore 24 del giorno di effettivo incasso
indicato sul contratto stesso.
14) Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi
Trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, l’Assicurato ha la possibilità di variare quanto
inizialmente pattuito, con preavviso scritto di almeno due mesi, nel rispetto di quanto sopra indicato;
inoltre, può interrompere in qualsiasi momento il versamento dei premi e successivamente riprenderlo.
Il riscatto totale nelle ipotesi di :
a) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
b) interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
c) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche
d) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione
continua ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53
non è causa di scioglimento del contratto mentre lo è in caso di :
e) cessazione dell’attività lavorativa senza avere maturato i requisiti per il diritto alla prestazione
pensionistica;
f) decesso dell’Assicurato prima dell’accesso alle prestazioni pensionistiche; in tal caso il riscatto del
capitale maturato è richiesto dagli eredi.
15) Revoca della proposta
Nella fase che precede la conclusione del contratto il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la
proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate.
16) Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.
La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui:
- la proposta sia stata sottoscritta dal Contraente e che questi abbia versato la prima rata del premio;
ovvero
- Liguria Vita abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto la
comunicazione del proprio assenso.
Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata a Liguria Vita.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione Liguria Vita rimborsa al Contraente, previa
consegna dell'originale dei documenti contrattuali, il premio corrispostole, diminuito delle spese di
emissione indicate nei documenti contrattuali, pari ad € 25,00
17) Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni
Per consentire a Liguria Vita di procedere correttamente al pagamento delle prestazioni assicurate per
uno degli eventi previsti dal contratto, dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa i
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documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli
aventi diritto.
Pagamento per decesso dell’Assicurato
− Originale di polizza ed eventuali appendici;
− certificato di morte;
− relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo fornito da Liguria Vita;
− copia del testamento o, in assenza, atto notorio attestante che il decesso è avvenuto in assenza di
testamento, con l’indicazione degli eredi legittimi;
− decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l’indicazione della persona
designata alla riscossione;
− copia di un documento valido di riconoscimento dei beneficiari, nonché il loro codice fiscale.
Pagamento per riscatto (a seconda dei casi)
− Originale di polizza ed eventuali appendici;
− documento attestante la cessazione dell’attività lavorativa e dichiarazione attestante che
l’Assicurato non svolge alcuna attività lavorativa;
− atto notarile comprovante l’acquisto della prima casa;
− documento attestante le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla
prima casa;
− documento attestante le spese per terapie ed interventi straordinari in competenti strutture
sanitarie;
− documento attestante gli anni di contribuzione ad una forma pensionistica complementare, nel
caso in cui il riscatto venga richiesto prima che siano trascorsi otto anni di partecipazione al
contratto.
Trasferimento del capitale maturato
− Originale di polizza ed eventuali appendici;
− attestato di iscrizione/partecipazione alla nuova forma pensionistica;
− attestazione inerente la nuova attività lavorativa dell’Assicurato, nel caso in cui il trasferimento
venga richiesto prima che siano trascorsi tre anni dalla decorrenza del contratto.
18) Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
19) Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed i documenti ad esso allegati, vengono redatti in lingua italiana.
20) Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, compreso il
pagamento della prestazione contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto a Liguria Vita, Ufficio
Reclami,
Via
Milano
2,
20090
Segrate
(MI),
telefax
02.21608.400,
E-mail
[email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del
reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà
rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, tel 06.42.133.1,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Liguria Vita. In relazione
alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni permane la competenza esclusiva
dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
21) Ulteriore informativa disponibile
La Liguria Vita, su richiesta del Contraente, si impegna a consegnare in fase precontrattuale l’ultimo
rendiconto annuale della gestione separata “Fondo Liguria” unitamente all’ultimo prospetto riportante
la composizione della gestione stessa, che comunque sono disponibili su sito internet della Società.
22) Informativa in corso di contratto
Liguria Vita si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali
modifiche, relative alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e al Regolamento della
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gestione interna separata, che per qualsiasi causa dovessero intervenire nel corso della durata
contrattuale.
Liguria Vita si impegna altresì a comunicare entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni
di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l’estratto conto annuale della posizione
assicurativa contenente le seguenti informazioni :
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell’estratto
conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto
precedente;
b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed
un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del
rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali
rendimenti minimi trattenuti dalla Liguria Vita, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
23) Comunicazioni del Contraente alla Società
In base a quanto disposto dall’art. 1926 c.c. il Contraente è tenuto a comunicare alla Liguria Vita,
mediante lettera raccomandata, eventuali modifiche di professione dell’Assicurato che potrebbero
intervenire in corso di contratto.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Il contratto è disciplinato, oltre che dalle norme legislative in materia, da:
1. Condizioni Generali, per quanto concerne gli aspetti comuni alle assicurazioni ed ai diritti
delle parti;
2. Regolamento del “Fondo Liguria”
3. Tabella riportante i coefficienti di conversione del capitale in rendita
Liguria Piano Pensione è una Forma Individuale di Previdenza (FIP), disciplinata ai sensi dell’art. 9
ter del D. Lgs. 21/4/93 n. 124, la cui finalità è quella di costituire una pensione complementare o
integrativa a quella prevista dal sistema obbligatorio pubblico mediante una gestione assicurativa dei
premi versati dall’Assicurato.
1. CONDIZIONI GENERALI
1. Obblighi di Liguria Vita
Gli obblighi di Liguria Vita risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.
2. Dichiarazioni dell’Assicurato
Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere e complete.
3. Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell’assicurazione
Il contratto si considera concluso quando Liguria Vita ha ricevuto la proposta firmata dall’Assicurato e
questi ha versato il primo premio.
L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il premio è stato versato o, se successivo,
alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sul contratto.
4. Rischio di morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere
conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
5. Beneficiari
L’Assicurato è beneficiario della prestazione in caso di vita. In caso di morte dell’Assicurato,
beneficiari della prestazione sono i suoi eredi.
6. Diritto di recesso e revoca della proposta
L’Assicurato può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone
comunicazione a Liguria Vita con lettera raccomandata indirizzata a:
Liguria Vita S.p.A. – Via Milano, 2 – 20090 Segrate MI.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a
decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro
postale di invio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, Liguria Vita rimborsa
all’Assicurato il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione pari a euro 25,00.
Prima della conclusione del contratto l’Assicurato può, inoltre, revocare la proposta dandone
comunicazione, tramite lettera raccomandata, a Liguria Vita che rimborserà, entro trenta giorni,
l’intera somma eventualmente versata.
7. Premi e spese
Liguria Piano Pensione viene alimentato con premi periodici di cui l’Assicurato stabilisce
inizialmente entità e periodicità. Il premio minimo, in funzione della periodicità scelta, è pari a:
euro 600
euro 300
euro 200
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per versamenti annuali
per versamenti semestrali
per versamenti trimestrali
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L’Assicurato può interrompere in qualsiasi momento il versamento dei premi e successivamente
riprenderlo.
Inoltre, può variare, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto e con preavviso scritto di almeno
due mesi, la periodicità e l’entità del premio, fermi i limiti minimi indicati.
L’Assicurato può, inoltre, effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi, il cui importo
minimo è di euro 300.
Le spese previste sono quelle indicate nella sottostante tabella:
SCAGLIONI DI
PREMIO IN €
CARICAMENTI
PERCENTUALI
Prima
Annualità
Annualità successive e
versamenti
aggiuntivi
Da 600 a 2.400
37%
5%
Da 2.401 a 3.600
32%
5%
Da 3.601 a 4.800
27%
5%
Oltre 4.800
22%
5%
CARICAMENTI IN
DIRITTI DI
CIFRA FISSA
EMISSIONE
Prima
Annualità
Versamenti
Tutte le
Annualità successive
aggiuntivi
annualità
50,00
50,00
50,00
50,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
2,00
2,00
I caricamenti percentuali vengono prelevati sul premio al netto dei diritti di emissione e del
caricamento in cifra fissa.
8. Prestazione assicurata: requisiti di accesso, modalità di calcolo e facoltà di revisione
della base demografica
Ciascun premio versato, diminuito delle spese e aumentato degli interessi calcolati con le modalità
indicate nell’ art. 10, costituisce il capitale maturato del contratto, che viene utilizzato da Liguria Vita
per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto stesso:
pensione di vecchiaia:
in favore degli Assicurati titolari di reddito di lavoro o d’impresa, al compimento dell’età
pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, purché siano maturati almeno
cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche previste dal D. Lgs. 124/93;
− in favore degli Assicurati non titolari di reddito di lavoro o d’impresa, al compimento dell’età
prevista dall’art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché siano maturati almeno
cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche previste dal D. Lgs. 124/93.
−
pensione di anzianità:
−
in caso di cessazione dell’attività lavorativa purché l’età raggiunta non sia più di dieci anni
inferiore a quella prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per il pensionamento di
vecchiaia, con il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica prevista dal D.
Lgs. 124/93 non inferiore a quindici anni.
Al raggiungimento del limite di età pensionabile, l’Assicurato ha la facoltà di differire la
corresponsione della prestazione fino ad un massimo di cinque anni, anche proseguendo il versamento
dei premi.
La liquidazione della prestazione può essere richiesta in forma di capitale per un importo non
superiore al 50% del capitale maturato del contratto, salvo che l’importo annuo della rendita, che si
ottiene convertendo l’intero capitale maturato del contratto, risulti inferiore all’importo dell’assegno
sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8/8/95 n. 335.
Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l’importo annuo della rendita, non
si applica agli Assicurati trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali
che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme
pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.
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La prestazione in forma di rendita può essere corrisposta, a scelta dell’Assicurato, in una delle
seguenti forme:
1. rendita vitalizia pagabile all’Assicurato finché egli è in vita;
2. rendita vitalizia pagabile all’Assicurato in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente
finché egli è in vita;
3. rendita vitalizia pagabile all’Assicurato finché egli è in vita e, a suo avvenuto decesso, reversibile
totalmente o parzialmente a favore di una seconda persona designata al momento della
conversione in rendita.
L’importo annuo della rendita viene determinato moltiplicando il capitale maturato del contratto, o una
sua parte, per il coefficiente di conversione indicato in polizza, stabilito in relazione al sesso, alla data
di nascita, all’età dell’Assicurato (al momento della conversione) ed alla rateazione della rendita
prescelta.
Con criteri analoghi viene determinata la rendita di cui ai precedenti punti 2 e 3 ed i relativi
coefficienti di conversione verranno comunicati su richiesta.
I coefficienti di conversione in rendita sono calcolati in base a:
− la speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza elaborata dalla Ragioneria
Generale dello Stato, denominata RGS48;
− un tasso di interesse dello 0%;
Il servizio di erogazione della rendita prevede l’applicazione delle spese indicate nella sottoriportata
tabella:
MODALITA’ DI EROGAZIONE
SPESE DI
DELLA RENDITA
EROGAZIONE
Annuale
1,25% dell’importo della rendita
Semestrale
1,50% dell’importo della rendita
Mensile
4,00% dell’importo della rendita
La rendita vitalizia viene erogata in via posticipata, pertanto la prima rata viene corrisposta al termine
del periodo di rateazione prescelto.
L’erogazione della rendita cessa con la rata precedente la morte dell’Assicurato o, in caso di rendita
reversibile, del beneficiario reversionario.
La rendita vitalizia, durante la sua erogazione, non può essere riscattata.
Trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto, Liguria Vita si riserva la facoltà di
modificare le basi demografiche utilizzate ai fini del calcolo dei coefficienti di conversione in rendita.
Detta modifica potrà essere determinata esclusivamente a seguito di una variazione della probabilità di
sopravvivenza, desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o
da altro qualificato organismo pubblico nonché dalle risultanze di studi effettuati sui portafogli di
polizze. A tale scopo Liguria Vita trasmetterà all’ISVAP una relazione tecnica, sottoscritta
dall’attuario incaricato, che descriva le risultanze secondo le quali si è proceduto alla revisione della
base demografica e la metodologia applicata.
Con riguardo alla modifica del tasso di interesse, l’eventuale variazione, nel rispetto delle disposizioni
previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive modifiche e integrazioni, avrà effetto solo
per i versamenti successivi alla sua entrata in vigore.
In ogni caso, i coefficienti di conversione in rendita non possono essere modificati nei primi tre anni
dalla conclusione del contratto, nei tre anni antecedenti l’inizio dell’erogazione della rendita e nel
corso della sua erogazione.
L’eventuale revisione dei coefficienti di conversione verrà preventivamente comunicata all’Assicurato
almeno 90 giorni prima della sua entrata in vigore, con l’indicazione dei nuovi coefficienti di
conversione.
In caso di modifica dei coefficienti di conversione, l’Assicurato, prima dell’entrata in vigore della
modifica stessa, ha la facoltà di trasferire il capitale maturato del contratto senza alcun onere o spesa.
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9. Trasferimenti e riscatti
L’Assicurato ha la facoltà di trasferire il capitale maturato del contratto al fondo pensione al quale
abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali.
L’Assicurato ha altresì la facoltà di trasferire il capitale maturato del contratto presso un’altra forma
pensionistica complementare di cui al D.Lgs. 124/93, a condizione che siano trascorsi almeno tre anni
dalla conclusione del contratto.
Liguria Vita, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento del capitale maturato
trattenendo una spesa fissa di euro 30,00.
Dopo almeno otto anni di contribuzione ad una forma pensionistica complementare di cui al D.Lgs.
124/93, l’Assicurato può richiedere il riscatto, anche parziale, del capitale maturato per uno dei
seguenti motivi:
a) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
b) interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
c) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche.
d) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione
continua ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Il riscatto totale liquidato a seguito delle predette motivazioni non è causa di scioglimento del
contratto.
L’Assicurato può, inoltre, richiedere il riscatto del capitale maturato in caso di cessazione della
propria attività lavorativa senza avere maturato i requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica.
In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, il riscatto del
capitale maturato è richiesto dagli eredi.
Al di fuori dei suddetti casi, la legge non prevede altre motivazioni per il riscatto del capitale
maturato.
Le operazioni di riscatto parziale determinano una riduzione delle prestazioni garantite dal contratto.
10. Rivalutazione annuale del capitale maturato
Il capitale del contratto viene rivalutato ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza in funzione
del rendimento della gestione patrimoniale “Fondo Liguria”, disciplinata da apposito Regolamento
riportato nel seguito.
Liguria Vita dichiara, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendimento finanziario realizzato dal Fondo
Liguria; il rendimento attribuito è pari all’ 80% del suddetto rendimento finanziario.
Il tasso annuo di rivalutazione è pari al rendimento attribuito.
La rivalutazione del capitale maturato avviene con le seguenti modalità.
Alla prima ricorrenza annuale del contratto, il capitale maturato è dato dalla somma dei versamenti
effettuati nel corso del primo anno, al netto delle spese, ciascuno maggiorato degli interessi calcolati,
con il tasso annuo di rivalutazione come sopra definito, per il numero di giorni intercorrenti tra la data
del versamento e la suddetta prima ricorrenza annuale del contratto.
Ad ogni ricorrenza annuale successiva e fino al momento dell’accesso alla prestazione pensionistica:
− il capitale maturato in essere alla ricorrenza precedente si rivaluta di una percentuale pari al tasso
annuo di rivalutazione;
− il capitale che deriva da versamenti effettuati successivamente alla ricorrenza annuale precedente
viene rivalutato pro rata temporis.
In caso di riscatto del contratto o di decesso dell’Assicurato, la rivalutazione viene calcolata,
rispettivamente, fino alla data di richiesta del riscatto o di comunicazione del decesso.
11. Rivalutazione annuale della rendita
La rendita in corso di erogazione viene annualmente rivalutata in funzione del rendimento della
gestione patrimoniale “Fondo Liguria” disciplinata da apposito Regolamento riportato nel seguito.
Liguria Vita dichiara, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendimento finanziario realizzato dal Fondo
Liguria; il rendimento attribuito è pari all’ 80% del suddetto rendimento finanziario.
Il tasso annuo di rivalutazione è pari al rendimento attribuito.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza il valore della rendita viene incrementato di un importo
ottenuto moltiplicando il tasso di rivalutazione per il valore della rendita stessa.
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12. Pagamenti di Liguria Vita
Per consentire a Liguria Vita di procedere correttamente al pagamento delle prestazioni assicurate per
uno degli eventi previsti dal contratto, dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa i
documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli
aventi diritto.
Pagamento per decesso dell’Assicurato
− Originale di polizza ed eventuali appendici;
− certificato di morte;
− relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo fornito da Liguria Vita;
− copia del testamento o, in assenza, atto notorio attestante che il decesso è avvenuto in assenza di
testamento, con l’indicazione degli eredi legittimi;
− decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l’indicazione della persona
designata alla riscossione;
− copia di un documento valido di riconoscimento dei beneficiari, nonché il loro codice fiscale.
Pagamento per riscatto ex art. 9
− Originale di polizza ed eventuali appendici;
− documento attestante la cessazione dell’attività lavorativa e dichiarazione attestante che
l’Assicurato non svolge alcuna attività lavorativa;
− atto notarile comprovante l’acquisto della prima casa;
− documento attestante le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla
prima casa;
− documento attestante le spese per terapie ed interventi straordinari in competenti strutture
sanitarie;
− documento attestante gli anni di contribuzione ad una forma pensionistica complementare, nel
caso in cui il riscatto venga richiesto prima che siano trascorsi otto anni di partecipazione al
contratto.
Trasferimento del capitale maturato
− Originale di polizza ed eventuali appendici;
− attestato di iscrizione/partecipazione alla nuova forma pensionistica;
− attestazione inerente la nuova attività lavorativa dell’Assicurato, nel caso in cui il trasferimento
venga richiesto prima che siano trascorsi tre anni dalla decorrenza del contratto.
13. Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico dell’Assicurato e dei Beneficiari aventi diritto.
14. Foro Competente
Per le controversie relative al contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o
domicilio dell’Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto.
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2. REGOLAMENTO FONDO LIGURIA
1. Gestione degli investimenti tramite la costituzione del Fondo Liguria
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di
Liguria Vita che viene contraddistinta con il nome Fondo Liguria. Il valore delle attività gestite non
sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una
rivalutazione legata al rendimento del Fondo Liguria. La gestione del Fondo Liguria è conforme alle
norme stabilite dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la
circolare n. 71 del 26/03/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. Certificazione della gestione
La gestione del Fondo Liguria è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di
Revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n.136, la quale attesta la rispondenza del Fondo
Liguria al presente Regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo Liguria, il
rendimento annuo del Fondo Liguria quale descritto al punto 3 e la adeguatezza dell'ammontare delle
attività a fronte degli impegni assunti da Liguria Vita sulla base delle riserve matematiche.
3. Determinazione del rendimento annuo del Fondo Liguria
Il rendimento annuo del Fondo Liguria per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando
il risultato finanziario del Fondo Liguria di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo
Liguria stesso.
Per risultato finanziario del Fondo Liguria si devono intendere i proventi finanziari di competenza
dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo Liguria,
al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle
corrispondenti attività nel Fondo Liguria e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione
ed al valore di mercato, all'atto dell'iscrizione nel Fondo Liguria, per i beni già di proprietà di Liguria
Vita.
Per valore medio del Fondo Liguria si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in
numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e
della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo Liguria.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di
iscrizione nel Fondo Liguria.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo Liguria l'esercizio relativo alla
certificazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.
4. Modifiche alla legislazione fiscale
Liguria Vita si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero
necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
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3. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE MATURATO
IN RENDITA ANNUA VITALIZIA RIVALUTABILE POSTICIPATA
Rendita annua per 1 euro di capitale
Età di calcolo
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Sesso maschile
Rateazione rendita
Annuale Semestrale Mensile
0,03015
0,02985
0,02895
0,03104
0,03072
0,02979
0,03198
0,03164
0,03068
0,03297
0,03262
0,03162
0,03403
0,03365
0,03261
0,03515
0,03475
0,03367
0,03634
0,03592
0,03479
0,03761
0,03716
0,03598
0,03896
0,03848
0,03725
0,04040
0,03989
0,03861
0,04195
0,04141
0,04006
0,04361
0,04303
0,04161
0,04540
0,04477
0,04328
0,04732
0,04664
0,04508
0,04939
0,04866
0,04701
0,05163
0,05084
0,04909
0,05406
0,05320
0,05134
0,05670
0,05576
0,05378
0,05956
0,05853
0,05643
0,06269
0,06156
0,05930
0,06610
0,06485
0,06244
Età di calcolo
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Sesso femminile
Rateazione rendita
Annuale Semestrale Mensile
0,02619
0,02595
0,02519
0,02687
0,02663
0,02584
0,02760
0,02734
0,02653
0,02836
0,02809
0,02725
0,02916
0,02888
0,02801
0,03001
0,02971
0,02882
0,03092
0,03060
0,02967
0,03187
0,03154
0,03058
0,03289
0,03254
0,03154
0,03398
0,03360
0,03257
0,03514
0,03474
0,03366
0,03637
0,03595
0,03482
0,03770
0,03725
0,03607
0,03912
0,03864
0,03741
0,04065
0,04014
0,03884
0,04230
0,04175
0,04039
0,04408
0,04348
0,04205
0,04600
0,04536
0,04385
0,04810
0,04740
0,04580
0,05038
0,04962
0,04793
0,05287
0,05205
0,05024
DETERMINAZIONE DELL'ETA' DI CALCOLO
L'età si calcola in anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno
intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. La base demografica adottata richiede, poi, la rettifica
dell'età effettiva dell'Assicurato, al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica, invecchiandola o
ringiovanendola sommando algebricamente le correzioni (in anni) riportate nelle tabelle che seguono in
funzione dell'anno di nascita.
Sesso maschile
Anno di nascita
Correzione dell'età
fino al 1941
+1
dal 1942 al 1951
+0
dal 1952 al 1965
-1
dal 1966
-2
Sesso femminile
Anno di nascita
Correzione dell'età
fino al 1943
+1
dal 1944 al 1950
+0
dal 1951 al 1964
-1
dal 1965
-2
L'importo della prima annualità di rendita vitalizia viene determinata moltiplicando il capitale maturato per
il coefficiente di conversione relativo alla periodicità prescelta, al sesso ed all'età di calcolo
dell'Assicurato.
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GLOSSARIO
Assicurato
La persona sulla cui vita è stipulato il contratto e dalla cui sopravvivenza dipende l’erogazione delle
prestazioni che sono garantite da Liguria Vita per tale evento.
Beneficiario
La persona a cui sono pagate le prestazioni di polizza.
Contraente
La persona che stipula l’assicurazione e che versa i premi che alimentano la polizza.
(N.B.: in questa particolare polizza il Contraente, L’Assicurato ed il Beneficiario in caso di vita alla
scadenza sono la stessa persona e nella Nota Informativa come nelle Condizioni di Assicurazione
viene indicata come Assicurato).
Beneficiario reversionario
In caso di scelta di rendita reversibile, è la persona cui viene corrisposta la rendita vitalizia alla morte
dell’Assicurato.
Capitale maturato
L’importo accantonato nel corso della fase di accumulo. E’ costituito dai premi versati diminuiti delle
spese ed incrementati delle rivalutazioni.
Caricamento (spese)
La parte del premio versato dall’Assicurato che è trattenuta da Liguria Vita per far fronte ai costi
gravanti sul contratto.
Coefficiente di conversione in rendita
L’aliquota con cui si divide il capitale maturato al termine della fase di accumulo, determinando in tal
modo il valore della prima annualità di rendita rivalutabile: dipende da età, sesso, rateazione desiderata
e tipo di rendita richiesta.
Consolidamento
L’acquisizione definitiva delle rivalutazioni attribuite alle prestazioni.
Costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed
eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza
rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
Data di decorrenza
Data dalla quale si intendono valide ed efficaci le garanzie contrattuali.
Durata o fase di accumulo
Il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore dell’assicurazione e la data di maturazione dei
requisiti di legge per l’accesso alle prestazioni pensionistiche, durante il quale l’Assicurato versa i
premi.
Fondo Liguria
La speciale gestione degli investimenti a cui sono collegate le prestazioni rivalutabili del contratto.
Tale gestione garantisce il consolidamento annuale dei rendimenti conseguiti.
ISVAP
E’ l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito con la legge
n° 576 del 12/8/1982.
L’Istituto ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 00187 – Tel. 06/421331, fax 06/42133206 – ed è
preposto, tra l’altro, ad esaminare eventuali reclami
Polizza
Il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio
L’importo corrisposto dall’Assicurato a Liguria Vita.
Premio periodico
Premio versato periodicamente, all’inizio di ciascun periodo assicurativo (in genere, annualmente). Il
premio periodico può essere stabilito in misura fissa, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del
Mod. LV41L – Edizione 12-2005
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contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo secondo
l’andamento di indici predeterminati.
Revoca/Recesso
La facoltà di ripensamento concessa all’Assicurato rispettivamente dopo la firma della proposta o la
stipula del contratto.
Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza.
Riscatto
La liquidazione, totale o parziale, richiesta dall’Assicurato al verificarsi di determinate condizioni
previste dalla legge, del credito maturato verso Liguria Vita prima della maturazione del diritto alla
prestazione finale.
Riserva matematica
L’importo accantonato da Liguria Vita per fare fronte ai propri obblighi contrattuali.
Tasso di rivalutazione
Il tasso di interesse che di anno in anno è complessivamente riconosciuto al contratto attraverso la
rivalutazione delle prestazioni.
Trasferimento
La facoltà dell’Assicurato di trasferire la propria posizione individuale da o verso altre forme
pensionistiche complementari previste dal D.Lgs. 124/93.
Vecchio iscritto
La persona che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritta a forme pensionistiche complementari
istituite alla data del 15 novembre 1992.
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