LIGURIA PIANO PENSIONE - Liguria Assicurazioni
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LIGURIA PIANO PENSIONE - Liguria Assicurazioni
FASCICOLO INFORMATIVO LIGURIA PIANO PENSIONE FORMA INDIVIDUALE DI PREVIDENZA (Tariffa 520) Il presente Fascicolo informativo, contenente Scheda sintetica, Nota Informativa, Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della gestione interna separata, Glossario e modulo di Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa. LIGURI A VIT A S.p . A. Sede Sociale e Direzione Generale: Via Milano, 2 - 20090 Segrate (MI) I - Tel 02/21608.1 Fax 02/21608.200 Cap. Soc. €. 6.000.000 i.v. - Partita IVA n. 12976110150 - Codice Fiscale e Reg. Impr. n. 02062090267 - REA n. 1369656 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M. 4.6.1990 n. 18554 (G.U.14-6-1990 n. 137). www.liguriavita.it Mod. LV41L - Ed. 12/2005 INDICE Scheda Sintetica Pag. 2 Nota Informativa 8 Condizioni di Assicurazione 18 Regolamento della gestione interna separata 23 Coefficienti di conversione del capitale in rendita 24 Glossario 25 Proposta 27 Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 1di 29 SCHEDA SINTETICA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.” 1. Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione La LIGURIA VITA S.p.A. (nel seguito Società o Impresa) è Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n° 18554 del 4/6/1990 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 137 del 14/6/1990. La Sede Legale e la Direzione Generale sono ubicate in Segrate, Via Milano, 2 – 20090 (MI) Italia – tel. 02.21608.1- fax 02/21608.353, sito Internet : www.liguriavita.it; indirizzo di posta elettronica: [email protected] . La Società di revisione incaricata è la Pricewaterhouse Coopers Spa, con sede legale in Milano, 20149 Via Monte Rosa 91. 1.b) Denominazione del contratto “LIGURIA PIANO PENSIONE ”. 1.c) Tipologia del contratto Le prestazioni previste dal contratto, sia nella fase di accumulo della prestazione previdenziale che nella fase di erogazione della rendita, sono contrattualmente garantite dall’impresa e si rivalutano con periodicità annuale, in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi. 1.d) Durata Nel premettere che per durata si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative, si precisa che per questa tipologia di contratti, la durata del contratto è pari al periodo che consente all’Assicurato di maturare il diritto alla prestazione pensionistica nel proprio regime obbligatorio di appartenenza. L’Assicurato ha, peraltro, la facoltà di differire la richiesta della prestazione di polizza oltre il raggiungimento del limite dell’età pensionabile per un periodo non superiore a cinque anni, anche proseguendo il versamento dei premi. 1.e) Pagamento dei premi Liguria Piano Pensione è una forma individuale di previdenza realizzata con un piano di versamenti unici ricorrenti, ossia con il versamento periodico di premi di cui l’Assicurato stabilisce inizialmente entità e periodicità. Le frequenze possibili di versamento ed i relativi importi minimi di premio sono i seguenti: Frequenza Annuale Semestrale Trimestrale Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Importo minimo 600 euro 300 euro 200 euro Pagina 2di 29 Trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, l’Assicurato ha la possibilità di variare quanto inizialmente pattuito, con preavviso scritto di almeno due mesi, nel rispetto di quanto sopra indicato; inoltre, può interrompere in qualsiasi momento il versamento dei premi e successivamente riprenderlo. L’Assicurato può, inoltre, effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi a quelli previsti dal piano. L’importo minimo dei versamenti aggiuntivi è di 300 euro. Il premio deve essere corrisposto presso l’Agenzia che amministra il contratto o presso la sede di Liguria Vita. 2. Caratteristiche del contratto Liguria Piano Pensione è una Forma Individuale di Previdenza (F.I.P.), cioè un prodotto la cui finalità, per volere del Legislatore, è quella di costituire una pensione complementare o integrativa a quella prevista dal sistema obbligatorio pubblico, attraverso una gestione assicurativa dei premi versati dall’Assicurato. Il contratto si sviluppa su due fasi: un primo periodo definito “fase di accumulo” ed uno successivo definito “fase di erogazione”. Per “fase di accumulo” si intende il periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e la data di accesso alle prestazioni pensionistiche, durante il quale l’Assicurato versa i premi. Per “fase di erogazione” si intende il periodo, successivo alla fase di accumulo, durante il quale Liguria Vita eroga le prestazioni pensionistiche. Si precisa che una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Liguria Vita S.p.A. per far fronte ai costi di emissione e gestione (caricamenti) e, conseguentemente, il capitale liquidabile sia in caso di morte che in caso di riscatto, sarà il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto di detti caricamenti. Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla Legge ed illustrate nella Nota Informativa al punto 12. L’Impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso. 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità: prestazione pensionistica per vecchiaia, erogabile quando l’Assicurato abbia raggiunto l’età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza (o, per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa, al compimento dei 57 anni), con il vincolo temporale di contribuzione complessiva a forme pensionistiche complementari non inferiore a 5 anni; prestazione pensionistica per anzianità, erogabile quando l’Assicurato abbia cessato l’attività lavorativa, purché l’età raggiunta non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di contribuzione complessiva ad una forma pensionistica complementare non inferiore a 15 anni. b) Riscatto L’Assicurato può richiedere, con apposita richiesta corredata di idonea documentazione, il riscatto – anche parziale – del capitale maturato esclusivamente nei casi previsti dalla legge di seguito elencati. • Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; • interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione; • spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 3di 29 spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il riscatto, anche parziale, nelle ipotesi sopra indicate può essere richiesto dopo almeno otto anni di partecipazione a una forma pensionistica: ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessario per avvalersi della facoltà del riscatto sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche maturati dall’Assicurato. Il riscatto totale nelle ipotesi sopra indicate non è causa di scioglimento del contratto. L’Assicurato può, inoltre, richiedere il riscatto del capitale maturato: • in caso di cessazione dell’attività lavorativa senza avere maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica; • in caso di decesso dell’Assicurato prima dell’accesso alle prestazioni pensionistiche; in tal caso il riscatto del capitale maturato è richiesto dagli eredi. • Il valore di riscatto totale è pari al capitale maturato determinato con le modalità descritte nella Nota Informativa, Sezione B, punto 3. Le operazioni di riscatto parziale determinano una riduzione delle prestazioni garantite dal contratto. c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale L’Assicurato ha, inoltre, la possibilità di trasferire la propria posizione individuale al fondo pensione al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali. Il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale, ovvero ad un fondo pensione, può essere effettuato dopo un periodo minimo di tre anni di esistenza in vigore della polizza. Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche. La somma oggetto del trasferimento è pari al capitale maturato al netto di una spesa fissa di € 30,00. d) Opzioni contrattuali • La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'assicurato è in vita. • La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'assicurato è in vita. • La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile all’Assicurato finchè egli è in vita e, al suo avvenuto decesso, reversibile totalmente o parzialmente a favore di una seconda persona designata al momento della conversione in rendita • Il differimento della liquidazione del capitale a scadenza. Le suddette tipologie di rendita sono calcolate applicando al capitale (o ad una sua parte), dei coefficienti di conversione relativi all’età, alla data di nascita ed al sesso dell’Assicurato. Tali coefficienti dipendono, inoltre, dalla rateazione della rendita (mensile, semestrale o annuale), dall’eventuale numero di anni di certezza di pagamento e, in caso di rendita reversibile, dalla percentuale di reversibilità prescelta nonché dall’età, dalla data di nascita e dal sesso della seconda persona. Poiché le ipotesi adottate si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e/o finanziari. In caso di variazione della probabilità di sopravvivenza, desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli di polizze, Liguria Vita si riserva la facoltà di ricalcolare tali coefficienti. In ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che: A) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto; B) la rideterminazione venga effettuata almeno tre anni prima dell’erogazione della rendita; C) non sia iniziata l’erogazione della rendita. Con riguardo agli elementi finanziari (tasso di interesse), fermo restando quanto stabilito ai punti A) e C) del precedente periodo, l’eventuale variazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/98, avrà effetto solo per i versamenti successivi alla sua entrata in vigore. Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 4di 29 La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull’ammontare della rendita pagabile all’Assicurato. Liguria Vita comunica all’Assicurato la modifica almeno 90 giorni prima della sua entrata in vigore, segnalando le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata. Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti benefici: - una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione della maggior parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto, come regolamentata nella Sezione B, punto 5 della Nota Informativa − la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato non potrà mai diminuire; In alcuni casi l’importo liquidabile in caso di riscatto può risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti . Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dalle Condizioni di Assicurazione. 4. Costi L’Impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l’ammontare delle prestazioni. Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”. Il “Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso dell’assicurato ed impiegando un’ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.” Il “Costo percentuale medio annuo” è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.” Il ”Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale”. Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 5di 29 Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” Gestione separata “FONDO LIGURIA” Tariffa 520 Premio Unico € 1.250 ricorrente Sesso ed età: Maschio – 45 anni Durata fase 20 anni accumulo: Anno Costo percentuale medio annuo 5 10 15 20 5,16% 1,79% 1,04% 0,96% Premio Unico € 1.250 ricorrente Sesso ed età: Maschio – 35 anni Durata fase 30 anni accumulo: Anno Costo percentuale medio annuo 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 4,23% 1,54% 0,93% 0,90% Premio Unico ricorrente Sesso ed età: Durata fase accumulo: Anno € 2.500 5,16% 1,79% 1,04% 0,74% 0,58% 0,48% Premio Unico € 1.250 ricorrente Sesso ed età: Maschio – 25 anni Durata fase 40 anni accumulo: Anno Costo percentuale medio annuo 5 10 15 20 25 30 35 40 Premio Unico € 2.500 ricorrente Sesso ed età: Maschio – 45 anni Durata fase 20 anni accumulo: Anno Costo percentuale medio annuo Maschio –35 anni 30 anni Costo percentuale medio annuo 5 10 15 20 25 30 4,23% 1,54% 0,93% 0,68% 0,55% 0,46% Premio Unico ricorrente Sesso ed età: Durata fase accumulo: Anno € 2.500 5,16% 1,79% 1,04% 0,74% 0,58% 0,48% 0,42% 0,37% 5 10 15 20 25 30 35 40 Maschio –25 anni 40 anni Costo percentuale medio annuo 4,23% 1,54% 0,93% 0,68% 0,55% 0,46% 0,40% 0,36% Premio Unico € 5.000 ricorrente Sesso ed età: Maschio – 45 anni Durata fase 20 anni accumulo: Anno Costo percentuale medio annuo 5 10 15 20 3,18% 1,32% 0,85% 0,64% Premio Unico € 5.000 ricorrente Sesso ed età: Maschio – 35 anni Durata fase 30 anni accumulo: Anno Costo percentuale medio annuo 5 10 15 20 25 30 3,18% 1,32% 0,85% 0,64% 0,52% 0,45% Premio Unico € 5.000 ricorrente Sesso ed età: Maschio – 25 anni Durata fase 40 anni accumulo: Anno Costo percentuale medio annuo 5 10 15 20 25 30 35 40 3,18% 1,32% 0,85% 0,64% 0,52% 0,45% 0,39% 0,35% Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno. Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 6di 29 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “Fondo Liguria” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai”. ANNO 2000 2001 2002 2003 2004 RENDIMENTO REALIZZATO DA FONDO LIGURIA 6,14% 5,41% 4,665 3,99% 4,06% RENDIMENTO RENDIMENTO MEDIO INFLAZIONE MINIMO DEI TITOLI DI STATO RICONOSCIUTO AGLI E DELLE ASSICURATI OBBLIGAZIONI 4,91% 5,57% 2,6% 4,33% 4,93% 2,7% 3,73% 4,67% 2,5% 3,19% 3,73% 2,5% 3,25% 3,59% 2,0% 6. Diritto di ripensamento Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa. La Liguria Vita Spa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica”. Il rappresentante legale _________________________ Roberto CHECCONI Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 7di 29 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa vuole contribuire a fare conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche della polizza di assicurazione sulla vita prescelta, e si prefigge lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter sottoscrivere il contratto con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. E’ redatta con riferimento alle disposizioni specificatamente emanate a tutela del consumatore dall’Unione Europea e recepite nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n° 174 del 17/3/1995. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’Isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’Isvap. SEZIONE A. INFORMAZIONI RELATIVE A LIGURIA VITA S.p.A. 1) Informazioni generali La LIGURIA VITA S.p.A. (nel seguito Società o Impresa) è Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n° 18554 del 4/6/1990 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 137 del 14/6/1990. La Sede Legale e la Direzione Generale sono ubicate in Segrate, Via Milano, 2 – 20090 (MI) Italia – tel. 02.21608.1- fax 02/21608.353, sito Internet : www.liguriavita.it; indirizzo di posta elettronica: [email protected] . La Società di revisione incaricata è la Pricewaterhouse Coopers Spa, con sede legale in Milano, 20149 Via Monte Rosa 91. 2) Conflitto di interessi La Liguria Vita S.p.a non opera in conflitto di interessi SEZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE B.1. FASE DI ACCUMULO 3) Prestazioni assicurative e garanzie offerte 3.1. Durata e descrizione delle prestazioni e garanzie La durata del contratto è pari al periodo che consente all’Assicurato di maturare il diritto alla prestazione pensionistica nel proprio regime obbligatorio di appartenenza. Ciascun premio versato, diminuito delle spese e aumentato degli interessi calcolati con le modalità indicate nel successivo punto 5, costituisce il capitale maturato del contratto, che viene utilizzato da Liguria Vita per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto stesso: Pensione di vecchiaia: − in favore degli Assicurati titolari di reddito di lavoro o d’impresa, al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, purché siano maturati almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche previste dal D. Lgs. 124/93; − in favore degli Assicurati non titolari di reddito di lavoro o d’impresa, al compimento dell’età prevista dall’art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché siano maturati almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche previste dal D. Lgs. 124/93. Pensione di anzianità: − in caso di cessazione dell’attività lavorativa purché l’età raggiunta non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia, con il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica prevista dal D. Lgs. 124/93 non inferiore a quindici anni Riscatto Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 8di 29 Dopo almeno otto anni di contribuzione ad una forma pensionistica complementare di cui al D.Lgs. 124/93, l’Assicurato può richiedere il riscatto, anche parziale, del capitale maturato per uno dei seguenti motivi: − acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; − interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione; − spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. − spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il riscatto totale liquidato a seguito delle predette motivazioni non è causa di scioglimento del contratto. L’Assicurato può, inoltre, richiedere il riscatto del capitale maturato in caso di cessazione della propria attività lavorativa senza avere maturato i requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica. In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, il riscatto del capitale maturato è richiesto dagli eredi. Al di fuori dei suddetti casi, la legge non prevede altre motivazioni per il riscatto del capitale. Le operazioni di riscatto parziale determinano una riduzione delle prestazioni garantite dal contratto. Trasferimento L’Assicurato ha, inoltre, la possibilità di trasferire la propria posizione individuale al fondo pensione al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali. Il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale, ovvero ad un fondo pensione, può essere effettuato dopo un periodo minimo di tre anni di esistenza in vigore della polizza. Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche. La somma oggetto del trasferimento è pari al capitale maturato, determinato con le modalità di cui al successivo art. 5, al netto di una spesa fissa di € 30,00. − Al raggiungimento del limite di età pensionabile, l’Assicurato ha la facoltà di differire la corresponsione della prestazione fino ad un massimo di cinque anni, anche proseguendo il versamento dei premi. Garanzia conservazione capitale e disciplina fiscale Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti benefici: − il diritto alla riscossione di un capitale, in caso di morte dell'Assicurato, anche dopo il versamento di un solo premio; − una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione della maggior parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto, come regolamentata alla successiva Sezione C, punto 9; − la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato non potrà mai diminuire; − la descrizione della diversa incidenza del prelievo fiscale applicabile è riportata alla successiva Sezione D punto 12. 3.2. Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni Trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto Liguria Vita si riserva la facoltà di modificare le basi demografiche utilizzate ai fini del calcolo dei coefficienti di conversione in rendita. Detta modifica potrà derivare esclusivamente da una variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico, nonché dalle risultanze di studi effettuati sui portafogli di polizze. A tale scopo Liguria Vita trasmetterà all’ISVAP una relazione tecnica, sottoscritta dall’attuario incaricato, che descriva le risultanze secondo le quali si è proceduto alla revisione della base demografica e la metodologia applicata. Con riguardo alla modifica del tasso di interesse, l’eventuale variazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive modifiche e integrazioni, avrà effetto solo per i versamenti successivi alla sua entrata in vigore. Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 9di 29 In ogni caso, i coefficienti di conversione in rendita non possono essere modificati nei primi tre anni dalla conclusione del contratto, nei tre anni antecedenti l’inizio dell’erogazione della rendita e nel corso della sua erogazione. L’eventuale revisione dei coefficienti di conversione verrà preventivamente comunicata all’Assicurato almeno 90 giorni prima della sua entrata in vigore, con l’indicazione dei nuovi coefficienti di conversione. In caso di modifica dei coefficienti di conversione, l’Assicurato, prima dell’entrata in vigore della modifica stessa, ha la facoltà di trasferire il capitale maturato del contratto senza alcun onere o spesa. 3.3. Progetto esemplificativo La Società è tenuta a consegnare, unitamente a questo Fascicolo informativo, al Contraente un progetto esemplificativo personalizzato. 4. Premi Liguria Piano Pensione viene alimentato con premi periodici di cui l’Assicurato stabilisce inizialmente entità e periodicità. Il premio minimo, in funzione della periodicità scelta, è pari a: euro 600 euro 300 euro 200 per versamenti annuali per versamenti semestrali per versamenti trimestrali L’Assicurato può sospendere o interrompere in qualsiasi momento il versamento dei premi e successivamente riprenderlo. Inoltre, può variare, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto e con preavviso scritto di almeno due mesi, la periodicità e l’entità del premio, fermi i limiti minimi indicati. L’Assicurato può, inoltre, effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi, il cui importo minimo è di euro 300. Il Contraente potrà pagare il premio dovuto in contanti, con assegno, con bonifico bancario o tramite c/c postale. In caso di pagamento del premio in contanti o con mezzi non direttamente indirizzati all’Impresa, ovvero all’Agente nella sua qualità di Intermediario dell’Impresa, la prova dell’avvenuto pagamento del premio alla Società è rappresentata dal rilascio di apposita quietanza contenente l’indicazione dell’importo pagato e la firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della proposta. Il pagamento del premio deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto o presso la sede di Liguria Vita 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Il capitale maturato del piano individuale di previdenza viene annualmente rivalutato in base ad un tasso annuo di rivalutazione pari all’ 80% del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Speciale “Fondo Liguria”. Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto e fino al momento dell’accesso alla prestazione pensionistica: 7 le prestazioni in essere alla ricorrenza annuale precedente si rivalutano di una percentuale pari al tasso annuo di rivalutazione; 7 le prestazioni relative ai versamenti effettuati successivamente alla ricorrenza annuale precedente vengono aumentate degli interessi calcolati in base al tasso annuo di rivalutazione per il numero di giorni intercorrenti tra la data del versamento e la ricorrenza annuale successiva. In caso di riscatto o in caso di decesso dell’Assicurato, la rivalutazione viene calcolata, rispettivamente, fino alla data di richiesta del riscatto o del decesso. Durante la fase di erogazione, la prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia viene annualmente rivalutata con il medesimo tasso annuo di rivalutazione più sopra definito. Durante la fase di erogazione la rendita non può essere riscattata. Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 10di 29 Le rivalutazioni attribuite restano acquisite in via definitiva (consolidamento). 6. Opzioni A seguito di richiesta scritta, da esercitarsi 3 mesi prima del raggiungimento del limite di età pensionabile, l’Assicurato potrà scegliere tra le seguenti facoltà: a) liquidazione della prestazione in forma di capitale per un importo non superiore al 50% del capitale maturato del contratto, salvo che l’importo annuo della rendita che si ottiene convertendo l’intero capitale maturato del contratto risulti inferiore all’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8/8/95 n. 335. Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l’importo annuo della rendita, non si applica agli Assicurati trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992. b) liquidazione della prestazione in forma di rendita vitalizia che potrà essere corrisposta, a scelta dell’Assicurato, in una delle seguenti forme: 1. rendita vitalizia pagabile all’Assicurato finché egli è in vita; 2. rendita vitalizia pagabile all’Assicurato in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché egli è in vita; 3. rendita vitalizia pagabile all’Assicurato finché egli è in vita e, a suo avvenuto decesso, reversibile totalmente o parzialmente a favore di una seconda persona designata al momento della conversione in rendita. La rendita vitalizia sarà erogata in via posticipata e, a scelta dell’Assicurato, mediante rate annuali, semestrali o mensili, a fronte delle spese per il servizio di erogazione specificate nella Sezione D, punto 10.3. L’importo annuo della rendita viene determinato moltiplicando il capitale maturato del contratto, o una sua parte, per il coefficiente di conversione, stabilito in relazione al sesso, alla data di nascita, all’età dell’Assicurato (al momento della conversione) ed alla rateazione prescelta. Con criteri analoghi viene determinata la rendita di cui ai punti 2 e 3 ed i relativi coefficienti di conversione verranno comunicati su richiesta. c) differimento della corresponsione della prestazione fino ad un massimo di cinque anni, anche proseguendo il versamento dei premi. La Società si impegna a fornire per iscritto all’avente diritto, non oltre sessanta giorni prima della data prevista per l’esercizio dell’opzione, una descrizione sintetica delle opzioni esercitabili. Nel caso di interessamento, da parte dell’avente diritto, per una delle opzioni previste dal contratto, la Società si impegna a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione in questione, la relativa Scheda sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione. B.2. FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA 7. Erogazione della rendita vitalizia e garanzie offerte La prestazione in forma di rendita può essere corrisposta, a scelta dell’Assicurato, in una delle seguenti forme: 1 . rendita vitalizia pagabile all’Assicurato finché egli è in vita; 2. rendita vitalizia pagabile all’Assicurato in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché egli è in vita; 3. rendita vitalizia pagabile all’Assicurato finché egli è in vita e, a suo avvenuto decesso, reversibile totalmente o parzialmente a favore di una seconda persona designata al momento della conversione in rendita. La rendita vitalizia sarà erogata in via posticipata e, a scelta dell’Assicurato, mediante rate annuali, semestrali o mensili. L’importo annuo della rendita viene determinato moltiplicando il capitale maturato del contratto, o una sua parte, per il coefficiente di conversione indicato in polizza, stabilito in relazione al sesso, alla data di nascita, all’età dell’Assicurato (al momento della conversione) ed alla rateazione prescelta. Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 11di 29 Con criteri analoghi viene determinata la rendita di cui ai punti 2 e 3 ed i relativi coefficienti di conversione verranno comunicati su richiesta. I coefficienti di conversione in rendita elencati al punto 3 delle Condizioni di Assicurazione, sono calcolati in base a: − la speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato, denominata RGS48; − un tasso di interesse dello 0%. L’erogazione della rendita cessa con la rata precedente la morte dell’Assicurato o, in caso di rendita reversibile, del beneficiario reversionario. La rendita vitalizia, durante la sua erogazione, non può essere riscattata. 8. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Si rimanda a quanto indicato nel precedente punto 5. SEZIONE C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA 9) Gestione interna separata La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale con periodo di osservazione annuale, espressa in Euro, denominata "Fondo Liguria”, il cui risultato, con le modalità avanti descritte, rivaluta le prestazioni garantite. “Fondo Liguria” è una gestione separata composta prevalentemente da: a) titoli a reddito fisso emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647 CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti stati membri; b) titoli di debito espressi in euro emessi o garantiti da Stati non appartenenti all’OCSE, emessi da enti internazionali di carattere pubblico aventi sede in Stati non appartenenti all’OCSE; c) titoli di debito quotati su mercati regolamentati espressi in euro emessi da altri emittenti non governativi; d) operazioni di pronti contro termine. Tale gestione separata non prevede investimenti in altri strumenti finanziari. Lo stile gestionale adottato si conforma a criteri prudenziali. Il soggetto delegato alla gestione degli attivi è il legale rappresentante pro-tempore di Liguria Vita Spa. Il risultato del Fondo Liguria è certificato dalla società Pricewaterhouse Coopers Spa con sede legale in Milano, 20149 Via Monterosa, 91. In ogni caso si rinvia al Regolamento della Gestione Interna Separata riportato al punto xxx delle Condizioni Generali. SEZIONE D. INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE 10. Costi 10.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente 10.1.1. Costi gravanti direttamente sul premio Il caricamento è quella parte del premio netto versato dal Contraente che è trattenuta da Liguria Vita per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisizione, di incasso e di amministrazione. I costi gravanti sul premio sono specificati nella sottostante tabella: Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 12di 29 SCAGLIONI DI PREMIO IN € CARICAMENTI PERCENTUALI Prima Annualità Annualità successive e versamenti aggiuntivi Da 600 a 2.400 37% 5% Da 2.401 a 3.600 32% 5% Da 3.601 a 4.800 27% 5% Oltre 4.800 22% 5% CARICAMENTI IN CIFRA FISSA Prima Annualità Versamenti Annualità successive aggiuntivi 50,00 50,00 50,00 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRITTI DI EMISSIONE Tutte le annualità 2,00 2,00 2,00 2,00 10.1.2.Costi gravanti sul riscatto e sui trasferimenti - L’esercizio del riscatto non prevede alcun costo a carico del Contraente - La somma oggetto del trasferimento sarà decurtata di una spesa fissa di € 30,00. 10.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione La presente forma assicurativa, come già specificato alla precedente Sezione B punto 5), è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "Fondo Liguria”, e la prestazione assicurata si rivaluta annualmente in base al risultato che annualmente detta gestione produce.La Società, dal risultato lordo di tale gestione, trattiene, a titolo di costo di gestione, la percentuale riportata nella sottoindicata tabella: Anni trascorsi Intera durata Percentuale trattenuta 20,0% 10.3 Costi per l’erogazione della rendita Le spese per il servizio di erogazione della rendita sono specificate nella sottoindicata tabella: MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA RENDITA Annuale Semestrale Mensile SPESE DI EROGAZIONE 1,25% dell’importo della rendita 1,50% dell’importo della rendita 4,00% dell’importo della rendita 11) Misure e modalità degli sconti La polizza non prevede l’applicazione di sconti 12) Regime fiscale 12.1. Regime fiscale relativo ai Premi I premi delle forme individuali di previdenza non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. Inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRE dell’Assicurato (o della persona di cui è fiscalmente a carico), per un importo non superiore al 12% del reddito stesso, con il massimo di euro 5.164,57. Concorrono a formare il limite di deducibilità suindicato tutti i premi e contributi delle forme pensionistiche previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n° 124 (versati dall’Assicurato e dall’eventuale datore di lavoro), con la sola eccezione del TFR. Grazie alla deducibilità della quale l’Assicurato viene a beneficiare, l’esborso effettivo risulta inferiore ai premi versati. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e per tale rapporto di lavoro è operante una forma pensionistica collettiva, l’importo complessivamente deducibile non può superare l’ammontare costituito dagli eventuali redditi diversi da quello di lavoro dipendente aumentati del doppio della quota di TFR destinata alla forma pensionistica collettiva. Possono stipulare un contratto come Liguria Piano Pensione anche persone che sono fiscalmente a carico (ossia che producono un reddito annuo non superiore a un determinato limite fissato dalla legge). In questo caso la deduzione spetta innanzitutto a tali soggetti nei limiti del loro reddito, non Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 13di 29 tenendo conto del limite del 12% ma con il tetto massimo di euro 5.164,57. L’eventuale parte di premio eccedente tale importo può essere dedotta dal contribuente del quale i soggetti stessi sono a carico, nel limite del suo plafond deducibile e senza tener conto della condizione di destinazione di quote di TFR. Se l’Assicurato non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare a Liguria Vita – entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – l’importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso, il suddetto importo non concorrerà a formare la base imponibile per l’imposta applicata alla prestazione (di cui si parla più avanti) al momento della sua erogazione. 12.2. Regime fiscale relativo alle prestazioni Fino alla data in cui matura il diritto all’erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in ciascun anno si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%. Liguria Vita calcola e preleva annualmente dal contratto il relativo importo dell’imposta che versa allo Stato. 12.2.1 La prestazione finale sotto forma di rendita La prestazione erogata in forma di rendita, per la parte proporzionale ai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRE, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e, come tale, tassato. I rendimenti che maturano annualmente sulla rendita in corso di erogazione costituiscono redditi da capitale e sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%. 12.2.2 La prestazione finale sotto forma di capitale La prestazione erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata. In generale, la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il TFR. Gli uffici finanziari provvederanno, poi, a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni. Se la prestazione in forma di capitale non è superiore ad un terzo dell’importo complessivamente maturato, l’imposta viene applicata sull’importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica anche quando i due terzi dell’importo complessivamente maturato, convertiti in rendita, danno luogo ad un ammontare annuo inferiore alla metà di quello dell’assegno sociale stabilito dalla legge. I premi versati e non dedotti vengono sempre esclusi da tassazione. 12.2.3 Le somme liquidate per uscita anticipata. Premesso che l’Assicurato può richiedere la liquidazione anticipata di quanto maturato sul contratto solo nei casi previsti dalla legge e descritti al punto 9 delle Condizioni di Assicurazione, la tassazione applicata varia a seconda dei casi. Riscatto totale a seguito di: › decesso dell’Assicurato prima che sia maturato il diritto all’erogazione della prestazione; › pensionamento senza avere maturato i requisiti previsti dalla forma individuale di previdenza per percepire la prestazione finale; › cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; in tali casi viene applicata la tassazione separata indicata al precedente punto relativo alla prestazione finale sotto forma di capitale ed è calcolata sull’importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e degli eventuali premi non dedotti. Il capitale corrisposto in caso di riscatto per decesso dell’Assicurato è altresì esente dall’imposta sulle successioni. Riscatto ex art. 10, comma 1 bis, D.Lgs. 124/93: il riscatto, anche parziale, corrisposto per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione, o per spese sanitarie e per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, è soggetto a tassazione separata per il suo intero ammontare (al netto degli eventuali premi non dedotti), salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva della prestazione. Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 14di 29 Riscatto totale a seguito di: › cessazione dell’attività lavorativa senza avere maturato i requisiti per l’erogazione della prestazione; in tal caso, l’importo corrispondente ai premi dedotti costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Trasferimento: il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal D.Lgs. n° 124 del 21/4/93, è esente da ogni onere fiscale. SEZIONE E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 13) Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente versa la prima rata di premio, contestualmente alla sottoscrizione della proposta di polizza, e riceve da parte di Liguria Vita il documento contrattuale debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso. L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno in cui è stato versato il premio o, se successivo, dalle ore 24 del giorno di effettivo incasso indicato sul contratto stesso. 14) Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi Trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, l’Assicurato ha la possibilità di variare quanto inizialmente pattuito, con preavviso scritto di almeno due mesi, nel rispetto di quanto sopra indicato; inoltre, può interrompere in qualsiasi momento il versamento dei premi e successivamente riprenderlo. Il riscatto totale nelle ipotesi di : a) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; b) interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione; c) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche d) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53 non è causa di scioglimento del contratto mentre lo è in caso di : e) cessazione dell’attività lavorativa senza avere maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica; f) decesso dell’Assicurato prima dell’accesso alle prestazioni pensionistiche; in tal caso il riscatto del capitale maturato è richiesto dagli eredi. 15) Revoca della proposta Nella fase che precede la conclusione del contratto il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate. 16) Diritto di recesso Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui: - la proposta sia stata sottoscritta dal Contraente e che questi abbia versato la prima rata del premio; ovvero - Liguria Vita abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto la comunicazione del proprio assenso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata a Liguria Vita. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione Liguria Vita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale dei documenti contrattuali, il premio corrispostole, diminuito delle spese di emissione indicate nei documenti contrattuali, pari ad € 25,00 17) Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni Per consentire a Liguria Vita di procedere correttamente al pagamento delle prestazioni assicurate per uno degli eventi previsti dal contratto, dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa i Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 15di 29 documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Pagamento per decesso dell’Assicurato − Originale di polizza ed eventuali appendici; − certificato di morte; − relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo fornito da Liguria Vita; − copia del testamento o, in assenza, atto notorio attestante che il decesso è avvenuto in assenza di testamento, con l’indicazione degli eredi legittimi; − decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l’indicazione della persona designata alla riscossione; − copia di un documento valido di riconoscimento dei beneficiari, nonché il loro codice fiscale. Pagamento per riscatto (a seconda dei casi) − Originale di polizza ed eventuali appendici; − documento attestante la cessazione dell’attività lavorativa e dichiarazione attestante che l’Assicurato non svolge alcuna attività lavorativa; − atto notarile comprovante l’acquisto della prima casa; − documento attestante le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa; − documento attestante le spese per terapie ed interventi straordinari in competenti strutture sanitarie; − documento attestante gli anni di contribuzione ad una forma pensionistica complementare, nel caso in cui il riscatto venga richiesto prima che siano trascorsi otto anni di partecipazione al contratto. Trasferimento del capitale maturato − Originale di polizza ed eventuali appendici; − attestato di iscrizione/partecipazione alla nuova forma pensionistica; − attestazione inerente la nuova attività lavorativa dell’Assicurato, nel caso in cui il trasferimento venga richiesto prima che siano trascorsi tre anni dalla decorrenza del contratto. 18) Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 19) Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed i documenti ad esso allegati, vengono redatti in lingua italiana. 20) Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, compreso il pagamento della prestazione contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto a Liguria Vita, Ufficio Reclami, Via Milano 2, 20090 Segrate (MI), telefax 02.21608.400, E-mail [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, tel 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Liguria Vita. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 21) Ulteriore informativa disponibile La Liguria Vita, su richiesta del Contraente, si impegna a consegnare in fase precontrattuale l’ultimo rendiconto annuale della gestione separata “Fondo Liguria” unitamente all’ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, che comunque sono disponibili su sito internet della Società. 22) Informativa in corso di contratto Liguria Vita si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche, relative alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e al Regolamento della Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 16di 29 gestione interna separata, che per qualsiasi causa dovessero intervenire nel corso della durata contrattuale. Liguria Vita si impegna altresì a comunicare entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni : a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell’estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente; b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento; c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento; d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto; e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto; f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Liguria Vita, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. 23) Comunicazioni del Contraente alla Società In base a quanto disposto dall’art. 1926 c.c. il Contraente è tenuto a comunicare alla Liguria Vita, mediante lettera raccomandata, eventuali modifiche di professione dell’Assicurato che potrebbero intervenire in corso di contratto. Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 17di 29 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Il contratto è disciplinato, oltre che dalle norme legislative in materia, da: 1. Condizioni Generali, per quanto concerne gli aspetti comuni alle assicurazioni ed ai diritti delle parti; 2. Regolamento del “Fondo Liguria” 3. Tabella riportante i coefficienti di conversione del capitale in rendita Liguria Piano Pensione è una Forma Individuale di Previdenza (FIP), disciplinata ai sensi dell’art. 9 ter del D. Lgs. 21/4/93 n. 124, la cui finalità è quella di costituire una pensione complementare o integrativa a quella prevista dal sistema obbligatorio pubblico mediante una gestione assicurativa dei premi versati dall’Assicurato. 1. CONDIZIONI GENERALI 1. Obblighi di Liguria Vita Gli obblighi di Liguria Vita risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate. 2. Dichiarazioni dell’Assicurato Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere e complete. 3. Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell’assicurazione Il contratto si considera concluso quando Liguria Vita ha ricevuto la proposta firmata dall’Assicurato e questi ha versato il primo premio. L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il premio è stato versato o, se successivo, alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sul contratto. 4. Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. 5. Beneficiari L’Assicurato è beneficiario della prestazione in caso di vita. In caso di morte dell’Assicurato, beneficiari della prestazione sono i suoi eredi. 6. Diritto di recesso e revoca della proposta L’Assicurato può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione a Liguria Vita con lettera raccomandata indirizzata a: Liguria Vita S.p.A. – Via Milano, 2 – 20090 Segrate MI. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, Liguria Vita rimborsa all’Assicurato il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione pari a euro 25,00. Prima della conclusione del contratto l’Assicurato può, inoltre, revocare la proposta dandone comunicazione, tramite lettera raccomandata, a Liguria Vita che rimborserà, entro trenta giorni, l’intera somma eventualmente versata. 7. Premi e spese Liguria Piano Pensione viene alimentato con premi periodici di cui l’Assicurato stabilisce inizialmente entità e periodicità. Il premio minimo, in funzione della periodicità scelta, è pari a: euro 600 euro 300 euro 200 Mod. LV41L – Edizione 12-2005 per versamenti annuali per versamenti semestrali per versamenti trimestrali Pagina 18di 29 L’Assicurato può interrompere in qualsiasi momento il versamento dei premi e successivamente riprenderlo. Inoltre, può variare, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto e con preavviso scritto di almeno due mesi, la periodicità e l’entità del premio, fermi i limiti minimi indicati. L’Assicurato può, inoltre, effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi, il cui importo minimo è di euro 300. Le spese previste sono quelle indicate nella sottostante tabella: SCAGLIONI DI PREMIO IN € CARICAMENTI PERCENTUALI Prima Annualità Annualità successive e versamenti aggiuntivi Da 600 a 2.400 37% 5% Da 2.401 a 3.600 32% 5% Da 3.601 a 4.800 27% 5% Oltre 4.800 22% 5% CARICAMENTI IN DIRITTI DI CIFRA FISSA EMISSIONE Prima Annualità Versamenti Tutte le Annualità successive aggiuntivi annualità 50,00 50,00 50,00 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 I caricamenti percentuali vengono prelevati sul premio al netto dei diritti di emissione e del caricamento in cifra fissa. 8. Prestazione assicurata: requisiti di accesso, modalità di calcolo e facoltà di revisione della base demografica Ciascun premio versato, diminuito delle spese e aumentato degli interessi calcolati con le modalità indicate nell’ art. 10, costituisce il capitale maturato del contratto, che viene utilizzato da Liguria Vita per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto stesso: pensione di vecchiaia: in favore degli Assicurati titolari di reddito di lavoro o d’impresa, al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, purché siano maturati almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche previste dal D. Lgs. 124/93; − in favore degli Assicurati non titolari di reddito di lavoro o d’impresa, al compimento dell’età prevista dall’art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché siano maturati almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche previste dal D. Lgs. 124/93. − pensione di anzianità: − in caso di cessazione dell’attività lavorativa purché l’età raggiunta non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia, con il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica prevista dal D. Lgs. 124/93 non inferiore a quindici anni. Al raggiungimento del limite di età pensionabile, l’Assicurato ha la facoltà di differire la corresponsione della prestazione fino ad un massimo di cinque anni, anche proseguendo il versamento dei premi. La liquidazione della prestazione può essere richiesta in forma di capitale per un importo non superiore al 50% del capitale maturato del contratto, salvo che l’importo annuo della rendita, che si ottiene convertendo l’intero capitale maturato del contratto, risulti inferiore all’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8/8/95 n. 335. Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l’importo annuo della rendita, non si applica agli Assicurati trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992. Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 19di 29 La prestazione in forma di rendita può essere corrisposta, a scelta dell’Assicurato, in una delle seguenti forme: 1. rendita vitalizia pagabile all’Assicurato finché egli è in vita; 2. rendita vitalizia pagabile all’Assicurato in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché egli è in vita; 3. rendita vitalizia pagabile all’Assicurato finché egli è in vita e, a suo avvenuto decesso, reversibile totalmente o parzialmente a favore di una seconda persona designata al momento della conversione in rendita. L’importo annuo della rendita viene determinato moltiplicando il capitale maturato del contratto, o una sua parte, per il coefficiente di conversione indicato in polizza, stabilito in relazione al sesso, alla data di nascita, all’età dell’Assicurato (al momento della conversione) ed alla rateazione della rendita prescelta. Con criteri analoghi viene determinata la rendita di cui ai precedenti punti 2 e 3 ed i relativi coefficienti di conversione verranno comunicati su richiesta. I coefficienti di conversione in rendita sono calcolati in base a: − la speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato, denominata RGS48; − un tasso di interesse dello 0%; Il servizio di erogazione della rendita prevede l’applicazione delle spese indicate nella sottoriportata tabella: MODALITA’ DI EROGAZIONE SPESE DI DELLA RENDITA EROGAZIONE Annuale 1,25% dell’importo della rendita Semestrale 1,50% dell’importo della rendita Mensile 4,00% dell’importo della rendita La rendita vitalizia viene erogata in via posticipata, pertanto la prima rata viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. L’erogazione della rendita cessa con la rata precedente la morte dell’Assicurato o, in caso di rendita reversibile, del beneficiario reversionario. La rendita vitalizia, durante la sua erogazione, non può essere riscattata. Trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto, Liguria Vita si riserva la facoltà di modificare le basi demografiche utilizzate ai fini del calcolo dei coefficienti di conversione in rendita. Detta modifica potrà essere determinata esclusivamente a seguito di una variazione della probabilità di sopravvivenza, desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico nonché dalle risultanze di studi effettuati sui portafogli di polizze. A tale scopo Liguria Vita trasmetterà all’ISVAP una relazione tecnica, sottoscritta dall’attuario incaricato, che descriva le risultanze secondo le quali si è proceduto alla revisione della base demografica e la metodologia applicata. Con riguardo alla modifica del tasso di interesse, l’eventuale variazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive modifiche e integrazioni, avrà effetto solo per i versamenti successivi alla sua entrata in vigore. In ogni caso, i coefficienti di conversione in rendita non possono essere modificati nei primi tre anni dalla conclusione del contratto, nei tre anni antecedenti l’inizio dell’erogazione della rendita e nel corso della sua erogazione. L’eventuale revisione dei coefficienti di conversione verrà preventivamente comunicata all’Assicurato almeno 90 giorni prima della sua entrata in vigore, con l’indicazione dei nuovi coefficienti di conversione. In caso di modifica dei coefficienti di conversione, l’Assicurato, prima dell’entrata in vigore della modifica stessa, ha la facoltà di trasferire il capitale maturato del contratto senza alcun onere o spesa. Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 20di 29 9. Trasferimenti e riscatti L’Assicurato ha la facoltà di trasferire il capitale maturato del contratto al fondo pensione al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali. L’Assicurato ha altresì la facoltà di trasferire il capitale maturato del contratto presso un’altra forma pensionistica complementare di cui al D.Lgs. 124/93, a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto. Liguria Vita, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento del capitale maturato trattenendo una spesa fissa di euro 30,00. Dopo almeno otto anni di contribuzione ad una forma pensionistica complementare di cui al D.Lgs. 124/93, l’Assicurato può richiedere il riscatto, anche parziale, del capitale maturato per uno dei seguenti motivi: a) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; b) interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione; c) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. d) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il riscatto totale liquidato a seguito delle predette motivazioni non è causa di scioglimento del contratto. L’Assicurato può, inoltre, richiedere il riscatto del capitale maturato in caso di cessazione della propria attività lavorativa senza avere maturato i requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica. In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, il riscatto del capitale maturato è richiesto dagli eredi. Al di fuori dei suddetti casi, la legge non prevede altre motivazioni per il riscatto del capitale maturato. Le operazioni di riscatto parziale determinano una riduzione delle prestazioni garantite dal contratto. 10. Rivalutazione annuale del capitale maturato Il capitale del contratto viene rivalutato ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza in funzione del rendimento della gestione patrimoniale “Fondo Liguria”, disciplinata da apposito Regolamento riportato nel seguito. Liguria Vita dichiara, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendimento finanziario realizzato dal Fondo Liguria; il rendimento attribuito è pari all’ 80% del suddetto rendimento finanziario. Il tasso annuo di rivalutazione è pari al rendimento attribuito. La rivalutazione del capitale maturato avviene con le seguenti modalità. Alla prima ricorrenza annuale del contratto, il capitale maturato è dato dalla somma dei versamenti effettuati nel corso del primo anno, al netto delle spese, ciascuno maggiorato degli interessi calcolati, con il tasso annuo di rivalutazione come sopra definito, per il numero di giorni intercorrenti tra la data del versamento e la suddetta prima ricorrenza annuale del contratto. Ad ogni ricorrenza annuale successiva e fino al momento dell’accesso alla prestazione pensionistica: − il capitale maturato in essere alla ricorrenza precedente si rivaluta di una percentuale pari al tasso annuo di rivalutazione; − il capitale che deriva da versamenti effettuati successivamente alla ricorrenza annuale precedente viene rivalutato pro rata temporis. In caso di riscatto del contratto o di decesso dell’Assicurato, la rivalutazione viene calcolata, rispettivamente, fino alla data di richiesta del riscatto o di comunicazione del decesso. 11. Rivalutazione annuale della rendita La rendita in corso di erogazione viene annualmente rivalutata in funzione del rendimento della gestione patrimoniale “Fondo Liguria” disciplinata da apposito Regolamento riportato nel seguito. Liguria Vita dichiara, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendimento finanziario realizzato dal Fondo Liguria; il rendimento attribuito è pari all’ 80% del suddetto rendimento finanziario. Il tasso annuo di rivalutazione è pari al rendimento attribuito. Ad ogni anniversario della data di decorrenza il valore della rendita viene incrementato di un importo ottenuto moltiplicando il tasso di rivalutazione per il valore della rendita stessa. Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 21di 29 12. Pagamenti di Liguria Vita Per consentire a Liguria Vita di procedere correttamente al pagamento delle prestazioni assicurate per uno degli eventi previsti dal contratto, dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Pagamento per decesso dell’Assicurato − Originale di polizza ed eventuali appendici; − certificato di morte; − relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo fornito da Liguria Vita; − copia del testamento o, in assenza, atto notorio attestante che il decesso è avvenuto in assenza di testamento, con l’indicazione degli eredi legittimi; − decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l’indicazione della persona designata alla riscossione; − copia di un documento valido di riconoscimento dei beneficiari, nonché il loro codice fiscale. Pagamento per riscatto ex art. 9 − Originale di polizza ed eventuali appendici; − documento attestante la cessazione dell’attività lavorativa e dichiarazione attestante che l’Assicurato non svolge alcuna attività lavorativa; − atto notarile comprovante l’acquisto della prima casa; − documento attestante le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa; − documento attestante le spese per terapie ed interventi straordinari in competenti strutture sanitarie; − documento attestante gli anni di contribuzione ad una forma pensionistica complementare, nel caso in cui il riscatto venga richiesto prima che siano trascorsi otto anni di partecipazione al contratto. Trasferimento del capitale maturato − Originale di polizza ed eventuali appendici; − attestato di iscrizione/partecipazione alla nuova forma pensionistica; − attestazione inerente la nuova attività lavorativa dell’Assicurato, nel caso in cui il trasferimento venga richiesto prima che siano trascorsi tre anni dalla decorrenza del contratto. 13. Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico dell’Assicurato e dei Beneficiari aventi diritto. 14. Foro Competente Per le controversie relative al contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto. Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 22di 29 2. REGOLAMENTO FONDO LIGURIA 1. Gestione degli investimenti tramite la costituzione del Fondo Liguria Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Liguria Vita che viene contraddistinta con il nome Fondo Liguria. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una rivalutazione legata al rendimento del Fondo Liguria. La gestione del Fondo Liguria è conforme alle norme stabilite dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. 2. Certificazione della gestione La gestione del Fondo Liguria è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n.136, la quale attesta la rispondenza del Fondo Liguria al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo Liguria, il rendimento annuo del Fondo Liguria quale descritto al punto 3 e la adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Liguria Vita sulla base delle riserve matematiche. 3. Determinazione del rendimento annuo del Fondo Liguria Il rendimento annuo del Fondo Liguria per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo Liguria di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo Liguria stesso. Per risultato finanziario del Fondo Liguria si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo Liguria, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo Liguria e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato, all'atto dell'iscrizione nel Fondo Liguria, per i beni già di proprietà di Liguria Vita. Per valore medio del Fondo Liguria si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo Liguria. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo Liguria. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo Liguria l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno. 4. Modifiche alla legislazione fiscale Liguria Vita si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale. Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 23di 29 3. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE MATURATO IN RENDITA ANNUA VITALIZIA RIVALUTABILE POSTICIPATA Rendita annua per 1 euro di capitale Età di calcolo 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Sesso maschile Rateazione rendita Annuale Semestrale Mensile 0,03015 0,02985 0,02895 0,03104 0,03072 0,02979 0,03198 0,03164 0,03068 0,03297 0,03262 0,03162 0,03403 0,03365 0,03261 0,03515 0,03475 0,03367 0,03634 0,03592 0,03479 0,03761 0,03716 0,03598 0,03896 0,03848 0,03725 0,04040 0,03989 0,03861 0,04195 0,04141 0,04006 0,04361 0,04303 0,04161 0,04540 0,04477 0,04328 0,04732 0,04664 0,04508 0,04939 0,04866 0,04701 0,05163 0,05084 0,04909 0,05406 0,05320 0,05134 0,05670 0,05576 0,05378 0,05956 0,05853 0,05643 0,06269 0,06156 0,05930 0,06610 0,06485 0,06244 Età di calcolo 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Sesso femminile Rateazione rendita Annuale Semestrale Mensile 0,02619 0,02595 0,02519 0,02687 0,02663 0,02584 0,02760 0,02734 0,02653 0,02836 0,02809 0,02725 0,02916 0,02888 0,02801 0,03001 0,02971 0,02882 0,03092 0,03060 0,02967 0,03187 0,03154 0,03058 0,03289 0,03254 0,03154 0,03398 0,03360 0,03257 0,03514 0,03474 0,03366 0,03637 0,03595 0,03482 0,03770 0,03725 0,03607 0,03912 0,03864 0,03741 0,04065 0,04014 0,03884 0,04230 0,04175 0,04039 0,04408 0,04348 0,04205 0,04600 0,04536 0,04385 0,04810 0,04740 0,04580 0,05038 0,04962 0,04793 0,05287 0,05205 0,05024 DETERMINAZIONE DELL'ETA' DI CALCOLO L'età si calcola in anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. La base demografica adottata richiede, poi, la rettifica dell'età effettiva dell'Assicurato, al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente le correzioni (in anni) riportate nelle tabelle che seguono in funzione dell'anno di nascita. Sesso maschile Anno di nascita Correzione dell'età fino al 1941 +1 dal 1942 al 1951 +0 dal 1952 al 1965 -1 dal 1966 -2 Sesso femminile Anno di nascita Correzione dell'età fino al 1943 +1 dal 1944 al 1950 +0 dal 1951 al 1964 -1 dal 1965 -2 L'importo della prima annualità di rendita vitalizia viene determinata moltiplicando il capitale maturato per il coefficiente di conversione relativo alla periodicità prescelta, al sesso ed all'età di calcolo dell'Assicurato. Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 24di 29 GLOSSARIO Assicurato La persona sulla cui vita è stipulato il contratto e dalla cui sopravvivenza dipende l’erogazione delle prestazioni che sono garantite da Liguria Vita per tale evento. Beneficiario La persona a cui sono pagate le prestazioni di polizza. Contraente La persona che stipula l’assicurazione e che versa i premi che alimentano la polizza. (N.B.: in questa particolare polizza il Contraente, L’Assicurato ed il Beneficiario in caso di vita alla scadenza sono la stessa persona e nella Nota Informativa come nelle Condizioni di Assicurazione viene indicata come Assicurato). Beneficiario reversionario In caso di scelta di rendita reversibile, è la persona cui viene corrisposta la rendita vitalizia alla morte dell’Assicurato. Capitale maturato L’importo accantonato nel corso della fase di accumulo. E’ costituito dai premi versati diminuiti delle spese ed incrementati delle rivalutazioni. Caricamento (spese) La parte del premio versato dall’Assicurato che è trattenuta da Liguria Vita per far fronte ai costi gravanti sul contratto. Coefficiente di conversione in rendita L’aliquota con cui si divide il capitale maturato al termine della fase di accumulo, determinando in tal modo il valore della prima annualità di rendita rivalutabile: dipende da età, sesso, rateazione desiderata e tipo di rendita richiesta. Consolidamento L’acquisizione definitiva delle rivalutazioni attribuite alle prestazioni. Costo percentuale medio annuo Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi. Data di decorrenza Data dalla quale si intendono valide ed efficaci le garanzie contrattuali. Durata o fase di accumulo Il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore dell’assicurazione e la data di maturazione dei requisiti di legge per l’accesso alle prestazioni pensionistiche, durante il quale l’Assicurato versa i premi. Fondo Liguria La speciale gestione degli investimenti a cui sono collegate le prestazioni rivalutabili del contratto. Tale gestione garantisce il consolidamento annuale dei rendimenti conseguiti. ISVAP E’ l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito con la legge n° 576 del 12/8/1982. L’Istituto ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 00187 – Tel. 06/421331, fax 06/42133206 – ed è preposto, tra l’altro, ad esaminare eventuali reclami Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione Premio L’importo corrisposto dall’Assicurato a Liguria Vita. Premio periodico Premio versato periodicamente, all’inizio di ciascun periodo assicurativo (in genere, annualmente). Il premio periodico può essere stabilito in misura fissa, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 25di 29 contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo secondo l’andamento di indici predeterminati. Revoca/Recesso La facoltà di ripensamento concessa all’Assicurato rispettivamente dopo la firma della proposta o la stipula del contratto. Ricorrenza annuale L’anniversario della data di decorrenza. Riscatto La liquidazione, totale o parziale, richiesta dall’Assicurato al verificarsi di determinate condizioni previste dalla legge, del credito maturato verso Liguria Vita prima della maturazione del diritto alla prestazione finale. Riserva matematica L’importo accantonato da Liguria Vita per fare fronte ai propri obblighi contrattuali. Tasso di rivalutazione Il tasso di interesse che di anno in anno è complessivamente riconosciuto al contratto attraverso la rivalutazione delle prestazioni. Trasferimento La facoltà dell’Assicurato di trasferire la propria posizione individuale da o verso altre forme pensionistiche complementari previste dal D.Lgs. 124/93. Vecchio iscritto La persona che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritta a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992. Mod. LV41L – Edizione 12-2005 Pagina 26di 29