50/2014/det - ATO Centrale Friuli

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50/2014/det - ATO Centrale Friuli
CONSULTA D’AMBITO
PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CENTRALE FRIULI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:
Intervento nel procedimento di appello davanti al Tribunale di Udine instaurato
dal Comune di Terzo di Aquileia per la riforma della sentenza 622/2014 dd.
25.08.2014 del Giudice di Pace di Udine in merito all’accertamento della
prescrizione per la restituzione dei canoni di depurazione non dovuti ai sensi
dell’art. 8 sexies L. 13/2009 e del provvedimento dell’Autorità d’Ambito n. 39/10
dd. 21.12.2010. Incarico allo Studio avv. Luca Ponti.
n. cron. 50
dd. 23.12.2014
IL DIRETTORE
PREMESSO che come da nota di CAFC S.p.A. dd. 24.03.2014 acquisita al protocollo
della Consulta al n. 490 dd. 25.03.2014 è stato comunicato che il Comune di
Terzo di Aquileia è stato citato in giudizio dal sig. Milocco Daniele presso il Giudice
di Pace di Cervignano del Friuli;
RILEVATO che l’oggetto del contenzioso riguarda il termine di prescrizione per il
rimborso del canone di depurazione a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale 335/2008 e dei successivi atti normativi art. 8 sexies L. 13/2009 e
D.M. del Ministero dell’Ambiente 30.09.2009;
RILEVATO che i criteri dei rimborsi della quota relativa alla depurazione a seguito degli
atti sopra indicati sono stati fissati dall’Autorità d’Ambito, ente competente in
materia, con propria deliberazione assembleare n. 39/10 dd. 21.12.2010 e
attengono a tutte le diverse fattispecie insorte nel territorio di competenza e con
efficacia nei riguardi della generalità delle procedure di rimborso poste in essere
dagli Enti gestori salvaguardati;
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 36/14 dd. 30.04.2014 con cui si disponeva,
tra l’altro:
di costituirsi in giudizio, per i motivi indicati in premessa, a fianco del Comune
di Terzo di Aquileia, citato in giudizio dal sig. Milocco Daniele presso il
Giudice di Pace di Cervignano del Friuli al fine di accertare una diversa durata
del termine di prescrizione rispetto a quanto sostenuto dall’Autorità d’Ambito
con la deliberazione assembleare n. 39/10 dd. 21.12.2010 nei procedimenti di
rimborso dei canoni di depurazione come da sentenza 335/2008 e successiva
normativa di attuazione;
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di affidare la difesa in giudizio dell’Ente nel contenzioso instaurato all’avv.
Luca Ponti del foro di Udine
CONSIDERATO che con sentenza n. 622/2014 resa in data 25.08.2014 e depositata in
Cancelleria in data 29.08.2014, con cui il Giudice di Pace di Udine adito ha accolto
la domanda di restituzione del canone di depurazione per il periodo dal
16.10.1998 al 16.10.2003 costituente il “petitum” formulato dalla parte attrice nel
procedimento di 1° grado;
CONSIDERATO l’atto di citazione in appello al Tribunale di Udine formulato dal
Comune di Terzo di Aquileia per la riforma della sentenza 622/2014 citata,
notificato alla Consulta in data 03.12.2014 e acquisito al protocollo n. 1529 dd.
09.12.2014;
CONSIDERATO che come confermato dallo Studio Legale avv. Luca Ponti che assiste
la Consulta nella controversia, con nota e-mail 11.12.2014 acquisita al protocollo
al n. 1542 dd. 11.12.2014 sussistono buone ragioni per la costituzione in giudizio
dell’ente a tutela dei propri interessi e per la riforma della sentenza impugnata in
quanto:
a) aldilà del valore apparente della causa, la stessa configura una "causa pilota"
che potrebbe avere effetti deflagranti sulla gestione dei servizi idrici e
sull'equilibrio finanziario dei gestori;
b) la CATO mantiene il proprio specifico e differenziato interesse - rispetto a
quella del Comune, convenuto in primo grado e qui appellante - ad essere
presente in proprio e direttamente nel secondo grado di giudizio, al fine di far
valere le proprie prerogative e difendere l'orientamento sin qui seguito
(prescrizione quinquennale, decadenza).
Solo la costituzione in giudizio consente, infatti, di apportare al Giudicante tutti
gli argomenti che a suo tempo sono stati spesi in primo grado (il nostro
fascicolo di primo grado, e gli atti colà contenuti, possono venire acquisiti sono
in caso di nostra costituzione in causa);
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di costituirsi nel giudizio di appello sopra citato
instaurato dal Comune di Terzo di Aquileia e di confermare la difesa in giudizio
dell’Ente all’avv. Luca Ponti del foro di Udine;
VISTA la bozza di parcella del predetto Studio legale dd.
protocollo della Consulta al n. 1541 dd. 11.12.2014,
presuntivo di lite di € 7.500,00 oltre al rimborso spese
avvocati al 4% ed IVA come di legge oltre al rimborso
contributo unificato;
11.12.2014, assunta al
che indica un importo
generali al 15%, cassa
di tutte le spese vive e
VISTO che il presente incarico legale non rientra tra i servizi elencati
nell'allegato IIB del D. Lgs 163/2006, trattandosi di incarico di difesa in giudizio;
VISTO il proprio regolamento per Regolamento delle Acquisizioni in Economia di Beni e
Servizi redatto ai sensi dell’art. dell’art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice
dei contratti pubblici relativi ai lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” approvato con proprio provvedimento n° 30/12 dd.
07.03.2012 e ritenuto che l’affidamento sopra indicato si conforma comunque alle
disposizioni nello stesso contenute;
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RICORDATO che lo Studio avv. Luca Ponti è tenuto al rispetto degli obblighi previsti
dall’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi al servizio e che qualora lo Studio avv. Luca Ponti effettui
transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla
suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del
predetto art. 3 della L. n. 136/2010;
DETERMINA
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di costituirsi nel procedimento giudiziario di 2° grado instaurato dal Comune di
Terzo di Aquileia innanzi al Tribunale di Udine per la riforma della sentenza n.
622/2014 resa in data 25.08.2014 e depositata in Cancelleria in data 29.08.2014,
con cui il Giudice di Pace di Udine adito ha accolto la domanda di restituzione del
canone di depurazione per il periodo dal 16.10.1998 al 16.10.2003 costituente il
“petitum” formulato dalla parte attrice nel procedimento di 1° grado ;
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di confermare la difesa in giudizio dell’Ente nel contenzioso instaurato Studio
Legale dell’Avv. Luca Ponti - Via Vittorio Veneto, 39 – 33100 UDINE - P.I.
01874890302;
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di impegnare la spesa derivante dal compenso per l’incarico di cui trattasi, per un
importo massimo, omnicomprensivo di spese generali, CPA, IVA e rimborso spese
vive, di € 11.000,00 al cap. 300 “Prestazioni di servizi” op. n. 103 del Bilancio di
Previsione 2014;
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di accreditare l’importo di cui sopra, dietro di presentazione di regolare fattura, sul
c/c bancario IT07C0548412300036570015106 intestato allo Studio Legale avv.
Luca Ponti.
F.to IL DIRETTORE
(Ing. Massimo Canali)
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Mauro Ballarin
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