50/2014/det - ATO Centrale Friuli
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50/2014/det - ATO Centrale Friuli
CONSULTA D’AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Oggetto: Intervento nel procedimento di appello davanti al Tribunale di Udine instaurato dal Comune di Terzo di Aquileia per la riforma della sentenza 622/2014 dd. 25.08.2014 del Giudice di Pace di Udine in merito all’accertamento della prescrizione per la restituzione dei canoni di depurazione non dovuti ai sensi dell’art. 8 sexies L. 13/2009 e del provvedimento dell’Autorità d’Ambito n. 39/10 dd. 21.12.2010. Incarico allo Studio avv. Luca Ponti. n. cron. 50 dd. 23.12.2014 IL DIRETTORE PREMESSO che come da nota di CAFC S.p.A. dd. 24.03.2014 acquisita al protocollo della Consulta al n. 490 dd. 25.03.2014 è stato comunicato che il Comune di Terzo di Aquileia è stato citato in giudizio dal sig. Milocco Daniele presso il Giudice di Pace di Cervignano del Friuli; RILEVATO che l’oggetto del contenzioso riguarda il termine di prescrizione per il rimborso del canone di depurazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 335/2008 e dei successivi atti normativi art. 8 sexies L. 13/2009 e D.M. del Ministero dell’Ambiente 30.09.2009; RILEVATO che i criteri dei rimborsi della quota relativa alla depurazione a seguito degli atti sopra indicati sono stati fissati dall’Autorità d’Ambito, ente competente in materia, con propria deliberazione assembleare n. 39/10 dd. 21.12.2010 e attengono a tutte le diverse fattispecie insorte nel territorio di competenza e con efficacia nei riguardi della generalità delle procedure di rimborso poste in essere dagli Enti gestori salvaguardati; RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 36/14 dd. 30.04.2014 con cui si disponeva, tra l’altro: di costituirsi in giudizio, per i motivi indicati in premessa, a fianco del Comune di Terzo di Aquileia, citato in giudizio dal sig. Milocco Daniele presso il Giudice di Pace di Cervignano del Friuli al fine di accertare una diversa durata del termine di prescrizione rispetto a quanto sostenuto dall’Autorità d’Ambito con la deliberazione assembleare n. 39/10 dd. 21.12.2010 nei procedimenti di rimborso dei canoni di depurazione come da sentenza 335/2008 e successiva normativa di attuazione; 1 - di affidare la difesa in giudizio dell’Ente nel contenzioso instaurato all’avv. Luca Ponti del foro di Udine CONSIDERATO che con sentenza n. 622/2014 resa in data 25.08.2014 e depositata in Cancelleria in data 29.08.2014, con cui il Giudice di Pace di Udine adito ha accolto la domanda di restituzione del canone di depurazione per il periodo dal 16.10.1998 al 16.10.2003 costituente il “petitum” formulato dalla parte attrice nel procedimento di 1° grado; CONSIDERATO l’atto di citazione in appello al Tribunale di Udine formulato dal Comune di Terzo di Aquileia per la riforma della sentenza 622/2014 citata, notificato alla Consulta in data 03.12.2014 e acquisito al protocollo n. 1529 dd. 09.12.2014; CONSIDERATO che come confermato dallo Studio Legale avv. Luca Ponti che assiste la Consulta nella controversia, con nota e-mail 11.12.2014 acquisita al protocollo al n. 1542 dd. 11.12.2014 sussistono buone ragioni per la costituzione in giudizio dell’ente a tutela dei propri interessi e per la riforma della sentenza impugnata in quanto: a) aldilà del valore apparente della causa, la stessa configura una "causa pilota" che potrebbe avere effetti deflagranti sulla gestione dei servizi idrici e sull'equilibrio finanziario dei gestori; b) la CATO mantiene il proprio specifico e differenziato interesse - rispetto a quella del Comune, convenuto in primo grado e qui appellante - ad essere presente in proprio e direttamente nel secondo grado di giudizio, al fine di far valere le proprie prerogative e difendere l'orientamento sin qui seguito (prescrizione quinquennale, decadenza). Solo la costituzione in giudizio consente, infatti, di apportare al Giudicante tutti gli argomenti che a suo tempo sono stati spesi in primo grado (il nostro fascicolo di primo grado, e gli atti colà contenuti, possono venire acquisiti sono in caso di nostra costituzione in causa); CONSIDERATA, pertanto, la necessità di costituirsi nel giudizio di appello sopra citato instaurato dal Comune di Terzo di Aquileia e di confermare la difesa in giudizio dell’Ente all’avv. Luca Ponti del foro di Udine; VISTA la bozza di parcella del predetto Studio legale dd. protocollo della Consulta al n. 1541 dd. 11.12.2014, presuntivo di lite di € 7.500,00 oltre al rimborso spese avvocati al 4% ed IVA come di legge oltre al rimborso contributo unificato; 11.12.2014, assunta al che indica un importo generali al 15%, cassa di tutte le spese vive e VISTO che il presente incarico legale non rientra tra i servizi elencati nell'allegato IIB del D. Lgs 163/2006, trattandosi di incarico di difesa in giudizio; VISTO il proprio regolamento per Regolamento delle Acquisizioni in Economia di Beni e Servizi redatto ai sensi dell’art. dell’art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” approvato con proprio provvedimento n° 30/12 dd. 07.03.2012 e ritenuto che l’affidamento sopra indicato si conforma comunque alle disposizioni nello stesso contenute; 2 RICORDATO che lo Studio avv. Luca Ponti è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora lo Studio avv. Luca Ponti effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010; DETERMINA - di costituirsi nel procedimento giudiziario di 2° grado instaurato dal Comune di Terzo di Aquileia innanzi al Tribunale di Udine per la riforma della sentenza n. 622/2014 resa in data 25.08.2014 e depositata in Cancelleria in data 29.08.2014, con cui il Giudice di Pace di Udine adito ha accolto la domanda di restituzione del canone di depurazione per il periodo dal 16.10.1998 al 16.10.2003 costituente il “petitum” formulato dalla parte attrice nel procedimento di 1° grado ; - di confermare la difesa in giudizio dell’Ente nel contenzioso instaurato Studio Legale dell’Avv. Luca Ponti - Via Vittorio Veneto, 39 – 33100 UDINE - P.I. 01874890302; - di impegnare la spesa derivante dal compenso per l’incarico di cui trattasi, per un importo massimo, omnicomprensivo di spese generali, CPA, IVA e rimborso spese vive, di € 11.000,00 al cap. 300 “Prestazioni di servizi” op. n. 103 del Bilancio di Previsione 2014; - di accreditare l’importo di cui sopra, dietro di presentazione di regolare fattura, sul c/c bancario IT07C0548412300036570015106 intestato allo Studio Legale avv. Luca Ponti. F.to IL DIRETTORE (Ing. Massimo Canali) Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dr. Mauro Ballarin 3