Anno 2013 ISCRIZIONE SIA ALL`IVS CHE ALLA

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Anno 2013 ISCRIZIONE SIA ALL`IVS CHE ALLA
Anno 2013
N.RF109
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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS - I RECENTI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO
RIFERIMENTI
CIRC. INPS N. 78 DEL 14/05/2013 - ART. 12 C.11 DL 78/2010 – CASS. N. 17076/2011
CIRCOLARE DEL
28/05/2013
Il socio lavoratore di una srl commerciale che partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che, nel contempo, sia amministratore della stessa riscuotendo un compenso, ha l’obbligo di doppia iscrizione all’INPS (IVS e Gestione separata). Nella recente circolare 78/2013, l’INPS, dopo un riepilogo dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale del regime contributivo applicabile:  precisa che affinché scatti l'obbligo di doppia iscrizione all’INPS (IVS e Gestione separata) non è più richiesta la verifica della prevalenza ma bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa nonché delle disposizioni normative di settore  si sofferma sulle modalità di accertamento di tali requisiti (la prova dei quali grava sull’ Istituto)  data l’efficacia retroattiva della disposizione, in caso di omesso/tardivo versamento dei contributi dovuti entro il 31/07/2010, le sanzioni saranno ridotte, su richiesta dell’interessato, nella misura degli interessi legali. GESTIONE I.V.S. Art. 1 c. 203 L. 662/1996: sono obbligati alla iscrizione i soggetti:  che siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
 che abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione
 che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza
 che siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli
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Art. 1 c. 208 L. 662/1996: - in presenza di attività sia di impresa che di lavoro autonomo soggetti a diverse forme di assicurazione - svolte da imprenditori individuali o da soci di Srl commerciali
- l’iscrizione IVS scatta solo se l’attività d’impresa sia quella alla quale si dedicano in misura prevalente
GESTIONE SEPARATA Art. 2 c. 26 L. 335/1995: sono obbligati alla iscrizione i soggetti:  che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo come individuate dal Tuir (professionisti o associati in partecipazione di solo lavoro)
 titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 49 c. 2 lett. a) Tuir), esclusi gli assegnatari di borse di studio
 incaricati alla vendita a domicilio.
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ISCRIZIONE SIA ALL’IVS CHE ALLA GESTIONE SEPARATA – NON E’ RICHIESTA LA PREVALENZA Redazione Fiscale
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EVOLUZIONE NORMATIVA Il punto di partenza è rappresentato dalla norma di interpretazione autentica (art. 12, c. 11 del DL 78/2010) secondo cui: “……le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”. Pertanto, con una norma ad efficacia retroattiva in quanto “interpretativa”, è stato stabilito che:  l’iscrizione alla gestione previdenziale relativa all’attività prevalente  opera esclusivamente per le attività esercitate in forma d’impresa dai commercianti, artigiani e dai coltivatori diretti Esempio: il commerciante che esercita anche l’attività di artigiano, è iscritto alla Gestione IVS commercianti se l’attività di commerciante è prevalente; diversamente, se è prevalente l’attività di artigiano, sarà iscritto alla Gestione IVS artigiani.  per i soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS (es.: i soci lavoratori – amministratori di srl commerciali), al contrario, non vige tale principio di “prevalenza” e dunque:  anche se già iscritti ad un’altra gestione previdenziale  devono iscriversi anche alla Gestione separata INPS. Esempio: il socio lavoratore di una srl commerciale che contestualmente è anche amministratore della stessa, e che per tale attività percepisce un compenso, è obbligato: - oltre all’iscrizione alla Gestione separata INPS (per il compenso amministratore) - anche alla Gestione IVS commercianti qualora presti il proprio lavoro con abitualità (a nulla rilevando se l’attività svolta in qualità di amministratore debba considerarsi prevalente). Professionisti con Cassa: si noti che il concetto di prevalenza continua poi a trovare applicazione in relazione ad un professionista iscritto ad una Cassa professionale ove quest’ultima richieda l’iscrizione solo in presenza di attività prevalente (come attualmente prevedono tutti gli statuti delle Casse). Esempio: ingegnere civile che, oltre ad esercitare nel proprio studio, opera quale amministratore di una Srl, dovrà risultare iscritto: alla sola Inarcassa qualora l’attività professionale vada considerata prevalente alla sola gestione IVS qualora vada considerata prevalente l’attività nell’ambito della Srl. Se poi percepisce un compenso in qualità di amministratore, ove: - si applichi il principio di attrazione (es: Srl di costruzioni immobiliari): rimane iscritto alla sola Inarcassa (emette fattura per il compenso) - in caso contrario (es: Srl di gestione immobiliare): deve iscriversi anche alla gestione separata (la società deve emettere un cedolino paga). Il dibattito che è seguito all’intervento di legge, si è concluso in giurisprudenza con le sentenze:  Cassazione Sez. Unite sent. n. 17076/2011  Corte Costituzionale sent. n. 15/2012 che hanno riconosciuto la legittimità delle disposizioni di cui al DL 78/2010. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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I CHIARIMENTI DELL’INPS Con la recente Circ. 78/2013, l'INPS è nuovamente intervenuta in materia; considerato che:  per attività autonome soggette a comparazione in termini di prevalenza, si intende solo quelle aventi natura imprenditoriale (art. 2195 c.c.); sono, quindi, escluse dall’ applicazione di tale principio le attività autonome non imprenditoriali o di collaborazione coordinata e continuativa per le quali sia obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata  in tal senso si è orientata la giurisprudenza successiva alle modifiche dell’art. 12 DL 78/2010 Cass. sent. n. 3839/2012: “la regola per cui ci si deve iscrivere presso l’unica gestione ove si svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla gestione Inps dei lavoratori autonomi ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti: ad es. i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione, ecc.”.  ribadisce che qualora un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un’attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione IVS commercianti/artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione:  non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza  ma solo degli elementi della “abitualità” e “professionalità” (che di fatto coincide con il concetto di abitualità) della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti previsti dalle rispettive norme di settore. VERIFICA DEI REQUISITI Per quanto riguarda il concetto di “abitualità”, l’INPS, ritiene abituale un’attività:  effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni (es: società di gestione immobiliare)  necessaria all’interno del processo aziendale anche se non costituisce “lo scopo” aziendale, quale quella di predisposizione della documentazione necessaria alla vendita  di vendita di beni on‐line, ove sia effettuata con carattere di sistematicità e reiterata nel tempo. Sul punto, come già ribadito dalle Entrate nella RM 126/2011: “i connotati dell’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici”. ONERE DELLA PROVA: la prova circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità spetta all'INPS; secondo la giurisprudenza, l'attività di verifica:  non può limitarsi a riscontri “meramente documentali”  ma deve estendersi ad accertamenti “da effettuarsi in loco”. INDICATORI: a tale proposito l’INPS sostiene che:  la presenza o meno di dipendenti e/o collaboratori  la verifica delle loro qualifiche e mansioni sono elementi che possono avere rilevanza al fine della valutazione; sul punto, richiama le seguenti 2 sentenze della Corte di Cassazione: CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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 Sent.n.11685/2012: la prova dell’esercizio dell’attività personale da parte del socio discende sia dalla semplice domanda di iscrizione che dalla assenza di lavoratori (eccetto l’esistenza di un altro socio)  Sent.n.5360/2012: la partecipazione personale al lavoro aziendale va intesa non soltanto qualora siano svolte attività esecutive o materiali, ma anche in presenza di attività organizzative e direttive, di natura intellettuale, considerato che anche con queste ultime il socio contribuisce personalmente all’attività dell’impresa, “ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo”. ATTENZIONE: considerata la severità con cui viene indagata la “abitualità” della prestazione personale nell’ambito della società, è opportuno che solo i soci “esclusivamente conferenti capitale” non risultino iscritti alla gestione IVS (socio di Srl non amministratore che non presta alcuna opera). Considerato che la citata norma di interpretazione autentica (DL 78/2010) ha efficacia retroattiva, l’INPS precisa che quanto indicato dalla circolare in esame sarà utilizzato anche in sede di istruttoria dei ricorsi amministrativi nella duplice ottica di:  esercitare i diritti di imposizione contributiva confermati dal Legislatore  non aggravare il contenzioso giudiziario ASPETTI SANZIONATORI In considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali sorti in merito alla questione in esame, le sanzioni connesse con l’omesso/tardivo versamento dei contributi saranno ridotte nella misura corrispondente agli interessi legali. Tale riduzione:  non è riferibile alle fattispecie già definite ossia coperte da giudicato o per le quali è stato effettuato un pagamento senza riserva di ripetizione.  sarà applicata, su richiesta dell’interessato, in relazione ai periodi contributivi i cui versamenti scadevano entro il 31/07/2010; tuttavia, la riduzione viene meno per i periodi contributivi successivi (in tal caso, le sanzioni vanno calcolate secondo i criteri “ordinari” ‐ L. 388/00) SOGGETTO CHE CONTESTUALMENTE:
 ESERCITA ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI ISCRIZIONE A
GESTIONE SEPARATA
 E PARTECIPA PERSONALMENTE AL LAVORO
OBBLIGO ISCRIZIONE
GESTIONE SEPARATA
+ CON ABITUALITA’
SENZA ABITUALITA’
OBBLIGO ISCRIZIONE
GESTIONE IVS
NO ISCRIZIONE
GESTIONE IVS
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