Manuale per la redazione del Piano triennale delle azioni positive

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Manuale per la redazione del Piano triennale delle azioni positive
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MANUALE PER LA REDAZIONE
DEL PIANO TRIENNALE
DELLE AZIONI POSITIVE
a cura della
“Consigliera di Parità”
Avv. Maria Francesca Siclari
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0962/952664 – Fax 0962/
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INDICE
• Perché fare un piano triennale
• Premesse legislative
• Linee guida
• Guida per individuare le azioni positive
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PERCHE’ FARE UN PIANO TRIENNALE
Favorire le pari opportunità all’interno dell’ente locale può essere un utile
laboratorio per consolidare una pratica politica da estendere al territorio.
Spesso gli enti locali prendono iniziative significative di un’attenzione alle pari
opportunità, che però non assumono organicità e non vengono adeguatamente
valorizzate.
La guida che forniamo aiuta ad individuare questi interventi e a farne un
“binario” di marcia per indirizzare la modalità di gestire l’organizzazione e
rivolgere un’attenzione strutturata a favorire le pari opportunità in ogni
iniziativa.
PREMESSE LEGISLATIVE
La Legge del 10/4/1991 n. 125 “Azioni Positive per la realizzazione delle
parità uomo-donna nel lavoro”, così come modificata dal D. Lgs. 196 del
23/5/2000, prevede che, le Pubbliche Amministrazioni predispongano Piani
di Azioni Positive di durata triennale al fine di promuovere l’inserimento
delle donne nell’ambito lavorativo ad ogni livello, ad ogni settore e di
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari
opportunità. Stabilisce che: “le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le province, le regioni, i comuni e tutti gli enti
pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, predispongano piani di
azioni positive tendenti ad assicurare nel loro ambito rispettivo, la
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rimozione degli ostacoli che, di fatto impediscono la piena realizzazione di
pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”.
Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei
settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sotto rappresentate,
favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle
posizioni gerarchiche ove sussiste un divario tra generi non inferiore a due
terzi.
Per il Piano Triennale di Azioni Positive l’Amministrazione dovrà
avvalersi del giudizio del Comitato Pari Opportunità costituito all’interno
dell’ente o dell’Azienda e del parere della Consigliera di Parità
territorialmente competente.
Il parere richiesto agli organismi di parità ha natura obbligatoria, ma non
vincolante e deve contenere un giudizio di congruità del piano alle finalità
di cui all’art. 1 della legge 125/91.
Scopi del Piano Triennale di Azioni Positive:
1. Eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella
formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella
progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità.
2. Favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in
particolare attraverso l’orientamento scolastico e professionale e gli
strumenti della formazione;
3. favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale
e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle
imprenditrici.
4. Superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che
provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti
con pregiudizio nella formazione nell’avanzamento professionale e di
carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo.
5. Promuovere l’inserimento delle donne nelle attività nei settori
professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in
particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di
responsabilità.
6. Favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle
condizioni e del tempo di lavoro l’equilibrio tra responsabilità familiari e
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professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due
sessi.
La predisposizione del Piano, ha per le Pubbliche Amministrazioni
carattere obbligatorio, con previsione in caso di mancato adempimento,
dell’applicazione della sanzione in base alla quale “le Amministrazioni
Pubbliche che non provvedono agli adempimenti non possono assumere
nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”
(Art. 6 comma 6 D.Lgs. 165/01 o Art. 6 comma 6 D.Lgs 29/93).
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LINEE GUIDA GENERALI PER LA REDAZIONE
1. Descrizione degli obiettivi: Indicare gli obiettivi che si intendono
raggiungere per:
1. rimuovere gli ostacoli che impediscono la
realizzazione di pari opportunità nel lavoro per
garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei
ruoli e nelle posizioni in cui sono sottorappresentate;
2. favorire politiche di conciliazione tra lavoro
professionale e lavoro familiare;
3.
rimuovere
la
segregazione
occupazionale
orizzontale e verticale.
2. Azioni Positive:
Indicare le azioni attraverso le quali si intendono
raggiungere gli obiettivi prefissati ad es.: formazione
per le donne, servizi sociali, trasporti, mense (che
comportano oneri di spesa) - orario flessibile,
istituzione del Comitato Pari Opportunità, codice
sulle molestie sessuali o regolamento su norme di
buone prassi (che non comportano oneri di spesa).
3. Soggetti e uffici coinvolti: Indicare gli uffici impegnati e/o coinvolti nella
realizzazione delle azioni positive.
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4. Impegno di spesa:
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Quantificare il costo di ogni singola azione e indicare
i capitoli di bilancio e le eventuali fonti di
finanziamento (regionali, comunitarie).
5. Periodo di realizzazione: Indicare il periodo di tempo previsto per
l’attuazione di ogni azione.
6. Schema riassuntivo:
Azioni
programmate
Soggetti e
uffici
coinvolti
Costi
Fonti
Periodo
finanziarie
GUIDA PER INDIVIDUARE LE AZIONI POSITIVE
Rimuovere ostacoli che
impediscono
realizzazione di P.O. nel
lavoro per garantire il
riequilibrio delle
posizioni femminili nei
ruoli e nelle posizioni in
cui sono
sottorappresentate
• Formazione
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Favorire politiche
di conciliazione
tra lavoro
professionale e
lavoro familiare
Rimuovere la
segregazione
occupazionale
orizzontale e
verticale
• Convenzioni:
• Iniziative di
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- del personale
- rivolta a donne in
SOGGETTI E
rientro dalla maternità
UFFICI
• Empowerment
(counseling e altre forme
COINVOLTI
di supporto)
• Informazioni sulla
legislazione relativa P.O.
• Iniziative informative
su mobbing e molestie
• Punti di ascolto del
IMPEGNO
personale
DI SPESA
- Assistenza
minori (asili,
centri estivi,
centri estivi,
oratori,
doposcuola)
- Assistenza
anziani (RSA,
centri diurni,
cooperative
sociali)
- Assistenza
persone portatrici
di handicap o
altre forme di
disagio (centri
diurni, laboratori,
cooperative
sociali)
- Società di
servizi
-Voucher da
utilizzare per
servizi
• Commissione pari
• Iniziative sulla
opportunità
mobilità
• Comitato pari
opportunità
• Consulente per la
prevenzione del mobbing
e molestie
• Figure di supporto (es.
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tutela delle pari
opportunità nei
bandi di
selezione
• Indagini
conoscitive su
sviluppi
professionali
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assistente sociale)
• Flessibilità
dell’orario di
entrata e uscita
• Facilitazioni
nella gestione dei
turni
Part-time
Chi predispone il piano? L’organo politico dell’Ente consultando:
• C.P.O.
• Le R.S.U.
• La Consigliera di Parità competente.
3. Raccolta dati
• Monitoraggio dell’organico dell’Ente per genere e categorie.
• Descrizione all’interno di ciascuna categoria dei posti di ruolo divisi per
genere e per orario part-time/ full-time nel triennio precedente.
• Analisi della distribuzione di donne e uomini nell’Ente nel triennio
precedente.
• Forme flessibili e/o atipiche utilizzate nell’Ente nel triennio precedente
(P.T. orizzontale/verticale, job sharing, telelavoro, co.co.co, ecc.).
4. Nella predisposizione è necessario:
• Specificare gli obiettivi articolando anche in sotto-obiettivi;
• Individuare, chi fa che cosa e come lo fa;
• Individuare un gruppo operativo del progetto;
• Individuare le attività di monitoraggio e chi e come verranno fatte,
coinvolgendo tutti gli attori organizzativi e le parti sociali.
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5. Aspetto finanziario
Per come stabilito dall’art.57 del dlgs 165/2001 (Art. 61 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituito dall'art. 29 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente
modificato prima dall'art. 43, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. l7
del d.lgs n.387 del 1998), le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati
pari opportunita' nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
Non mancano possibilità di finanziamento per cui singole azioni contenute nei
Pap possono essere finanziate presentando domanda al Comitato Nazionale di
Parità presso il ministero del Lavoro dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno,
ai sensi della legge 125/1991: a maggio di ogni anno viene presentato il
programma obiettivo a cui dovranno conformarsi le singole azioni.
Le Aziende private e gli enti pubblici possono inoltre usufruire dei
finanziamenti previsti dalla Legge 53/2000, facendone domanda entro il 10
febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ogni anno.
6. Possibili temi:
• Aggiornamento professionale/formazione;
• Orario di lavoro, flessibilità, conciliazione vita/lavoro
• Aumento della presenza femminile nei ruoli ricoperti solo da uomini;
• Predisposizione codici di condotta molestie e mobbing.
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COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÁ
E’ un organo consultivo, non obbligatorio, che fonda la propria attività sulla
valorizzazione delle differenze di genere. Ha lo scopo di favorire, in stretto
raccordo con gli altri soggetti del territorio, la completa affermazione di
condizioni di pari opportunità fra i generi favorendo la presenza delle donne nei
diversi livelli della vita economica, politica ed istituzionale.
Le Commissioni Comunali di pari opportunità sono state istituite, o si stanno
istituendo, a cura delle Giunte locali sulla base della raccomandazione
84/635/CEE che invitava ad "eliminare comportamenti e strutture basate su una
tradizionale divisione dei ruoli nella società" e incoraggiava "la partecipazione
delle donne alle varie attività nei settori dove esse siano attualmente
sottorappresentate, nei settori dell'innovazione tecnologica e ai livelli superiori
di responsabilità" promuovendo l'assunzione di "azioni positive" (cioè iniziative
ed interventi) a favore delle donne per eliminare le discriminazioni di cui esse
sono oggetto.
Cosa fanno queste Commissioni?
Il loro 'campo' di azione è vastissimo il loro 'potere' è quello di essere consultate
dagli organi di governo locale e di proporre agli stessi azioni che possano
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migliorare in qualche modo la situazione femminile dal lavoro, alla famiglia, ai
servizi, alla cultura.
La Commissione pari opportunità di un Comune lavora a stretto contatto con le
cittadine e i cittadini e con le associazioni del territorio, promuovendo e
organizzando - con il budget che le viene attribuito ogni anno - interventi di
interesse politico e sociale ma anche servizi informativi per le donne, attività
formative.
Esse servono come stimolo e come mezzo, alle donne per essere informate e
partecipare di più alla vita politica e sociale, agli uomini per conoscere e stimare
di più il pensiero e la professionalità delle donne.
E’ necessario che la Commissione sia stata voluta dalla Giunta e istituita dal
Consiglio Comunale che ne approva l'apposito regolamento.
FAC - SIMILE PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE
PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO __________
APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI ____________
CON DELIBERAZIONE N. ___________ DEL _____________
Premessa
L’art. 7 del d.lgs. 196/2000 stabiliva, fra l’altro, l’obbligo, per i comuni di
dotarsi di piani di azioni positive “tendenti ad assicurare, nei loro ambiti
rispettivi, la rimozione di ostacoli che, di fatto, impediscono la piena
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro fra uomini e donne”.
La norma di cui sopra risulta ora recepita nell’art. 48 del d.lgs. 198/2006 “codice
delle pari opportunità”.
Il Comune, con l’adozione e la stesura del piano delle azioni positive, assume
una prospettiva metodologica e una visione unitaria che auspica risultati
significativi per la qualità del lavoro e dell’organizzazione dell’azienda pubblica
comunale.
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La Giunta individua linee di indirizzo del piano, sia per quanto attiene alla
procedura per l’approvazione dello stesso con relativa tempistica, sia per quanto
riguarda i contenuti, secondo quanto di seguito precisato:
a. articolazione in N°________ aree d’intervento, obiettivi (es .formazione e
valorizzazione del personale, famiglia e carriera, salute e benessere);
b. indicazione per ogni azione di:
· descrizione
· target (a chi si rivolge)
· soggetti attuatori
· gli obiettivi specifici
· le attività necessarie per raggiungere gli obiettivi
· i tempi
· le eventuali risorse necessarie e le fonti di finanziamento
· gli indicatori per il monitoraggio
c. modalità di controllo dell’attuazione
d. previsione di iniziative di informazione del personale circa il piano stesso e
sull'attuazione delle iniziative nello stesso contenute.
La legge prevede poi che il piano elaborato dalle Pubbliche Amministrazioni sia
sottoposto al parere della RSU e della Consigliera di Parità territorialmente
competente.
Nell’ambito delle misure per l’attuazione della parità e delle pari opportunità è
stata emanata apposita direttiva ministeriale 23.5.2007 pubblicata in G.U.
27.7.2007 n. 173. Le azioni previste nel presente piano sono coerenti con quanto
in essa disposto.
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