CASSAZIONE - IL LAVORATORE VANTA UN DIRITTO

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CASSAZIONE - IL LAVORATORE VANTA UN DIRITTO
BERGAMO
CASSAZIONE - IL LAVORATORE VANTA UN DIRITTO
SOGGETTIVO AD ASTENERSI DAL LAVORO IN OCCASIONE
DELLE FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI
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A distanza di dieci anni dalla famosa sentenza con la quale venne rigettata la pretesa della ʺFondazione Teatro alla Scala di Milanoʺ in merito all’obbligo dei tecnici di palcoscenico di prestare l’attività lavorativa anche nelle festività infrasettimanali secondo le richieste del datore di lavoro, la Corte di Cassazione, con la sentenza 16592 del 7 agosto 2015, torna sulla questione confermando in pieno quanto stabilito dieci anni prima, vale a dire: il diritto del lavoratore ad astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una lavoratrice del settore commercio contro la sanzione disciplinare comminata dal datore di lavoro per il suo rifiuto di prestare l’attività lavorativa durante alcune festività infrasettimanali. La dipendente, dopo aver prevalso sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, ha visto confermate le sue ragioni anche in Cassazione. In particolare la Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza, ha avuto modo di precisare che: “a) la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa possa avvenire per libera scelta del datore di lavoro; la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del lavoratore, ma al loro accordo; b) la legge n. 260/1949, che ha individuato le festività celebrative di ricorrenze civili e religiose con il conseguente diritto del lavoratore di astenersi dal prestare lavoro in dette festività, è completa e non consente di fare ricorso al procedimento per analogia, non occorrendo ricercare un quid comune per integrare una lacuna dellʹordinamento; … c) la normativa sulle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose (legge n. 260/1949) è stata emanata successivamente alla normativa sul riposo domenicale e settimanale (legge n. 370/1934) e in essa non solo non sono state estese alle festività infrasettimanali le eccezioni allʹinderogabilità previste ex lege esclusivamente per il riposo domenicale, ma con successiva norma (legge n. 520/1952) è stato sancito che solo per ʺil personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e privateʺ sussiste lʹobbligo … della prestazione lavorativa durante le festività su ordine datoriale in presenza, appunto di ʺesigenze di servizioʺ; d) di conseguenza appare evidente, sotto qualsivoglia profilo, che non sussiste un obbligo ʺgeneraleʺ a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro (cui è consentito derogare per il solo lavoratore domenicale); in nessun caso una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali), non trattandosi di diritto disponibile per le organizzazioni sindacali (Cass. n. 9176/1997 cit.); e) il d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (in ʺattuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dellʹorganizzazione dellʹorario di lavoroʺ) nulla aggiunge alla specifica normativa sulle festività infrasettimanali, in quanto la normativa comunitaria si riferisce espressamente al riposo settimanale ed alla possibilità che siffatto riposo (e non certo il diritto di astensione dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose) possa essere calcolato in giorno diverso dalla domenica.” Le motivazioni della sentenza sono lapidarie, il diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione è pieno ed incondizionato, con l’unica eccezione del personale dipendente delle istituzioni sanitarie pubbliche e private che è tenuto a fornire la prestazione ina caso di “esigenze di servizio”. I contratti collettivi non possono, pertanto, limitare l’esercizio di tale diritto (quindi nemmeno tramite la contrattazione di prossimità), considerato che l’eventuale rinuncia a detto esercizio è nella disponibilità del solo lavoratore e non della contrattazione collettiva. Né la legge, né tanto meno la sentenza della Cassazione che afferma la piena applicazione della disciplina legale, prevedono alcuna deroga in caso di organizzazione del lavoro per turni. La sentenza ripropone con forza la questione sollevata dal personale appartenente al corpo di polizia locale del Comune di Bergamo e c’è da chiedersi come sia possibile, alla luce della citata sentenza (ma soprattutto della legge 260 del 1949 come più volte abbiamo sottolineato) , che il Comandante della polizia locale del comune possa disporre turni di lavoro ordinari, con conseguente obbligo di fornire la prestazione, in occasione delle festività infrasettimanali. Ciò è in palese violazione della legge 260 del 1949, come afferma con lapidaria chiarezza, la sentenza in commento. E’ da sottolineare, inoltre, che alla ricorrente, in applicazione del contratto collettivo nazionale del commercio, nel caso di prestazione lavorativa le ore di lavoro sarebbero state compensare a titolo di lavoro straordinario festivo e non quale prestazione di lavoro ordinario come nel caso della polizia locale di Bergamo. L’obbligo di lavorare, in particolare in orario ordinario, durante le festività infrasettimanali è, dunque, in palese contrasto con la legge e viola uno specifico diritto soggettivo del lavoratore dipendente pubblico o privato che sia …… almeno fintanto che Renzi non ci mette mano. Bergamo, 19 ottobre 2015 Per la FP‐CGIL di Bergamo F.to Gian Marco Brumana