CONDIZIONI SPECIALI TABACCO GRANDINE Art
Transcript
CONDIZIONI SPECIALI TABACCO GRANDINE Art
CONDIZIONI SPECIALI TABACCO GRANDINE Art. 1) Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Comunità Economica Europea (merce sana leale e mercantile). Art. 2) Fermo quanto previsto all’Art.5) Decorrenza della garanzia – Termine di accettazione delle richieste di adesione delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia ha inizio dall’attecchimento delle piantine trapiantate e comunque mai prima delle date di decorrenza indicate nelle condizioni generali. Art. 3) La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla raccolta del prodotto e comunque cessa al: • 20 Ottobre per tutte le varietà coltivate nelle regioni del Nord Italia; • al 30 Ottobre nel Centro e Sud Italia; salvo differenti disposizioni normate per le singole varietà. Art. 4) • • • • Per ogni partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato: la data di trapianto; la modalità di raccolta (manuale o meccanica); se trattasi di coltivazione soggetta a cimatura; il relativo numero ottenibile di foglie utili. Art. 5) Per i gruppi varietali light air cured (burley) e dark air cured (F.havanna) e sulle varietà non soggette a cimatura, si considerano in copertura solamente le foglie realmente trasformabili in prodotto secco secondo la normativa e i regolamenti U.E., escludendo dal computo le foglie di trapianto e le prime 4 foglie che lambiscono il terreno: considerando uguali tutte le foglie ottenibili al di sotto del punto di cimatura il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base: a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali con porzioni superiori al 10%, le rotture di nervature primarie e secondarie. b) al mancato sviluppo delle foglie; c) alle foglie perdute. Per tutte le varietà, ad eccezione di Kentucky e Nostrano del Brenta, è da ritenersi persa la foglia con più dell’85% di superficie fogliare asportata o da considerarsi tale; per la varietà Kentucky e Nostrano del Brenta è da ritenersi persa la foglia con più dell’75% di superficie fogliare asportata. Art. 6) Nelle denunce di danno grave l'Assicurato è tenuto a specificare: a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto ed intende pertanto avvalersi di quanto previsto all’ Art. 24) C.G.A. - Risoluzione anticipata del contratto; b) se intende recidere la coltura danneggiata per praticare allevamento di seconda vegetazione: in questo caso ha l’obbligo di avvertire telegraficamente al Società affinchè disponga d’urgenza il sopralluogo peritale. In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dalle Condizioni Generali all’art.19) Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, si applica quando, nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno regolarmente denunciato non ha avuto luogo neppure in via preventiva. Qualora siano trascorsi i giorni previsti all’Art. 24) C.G.A. – Risoluzione anticipata del contratto, senza che la Società abbia provveduto a fornire una risposta, resta facoltà dell'Assicurato eseguire la cimatura purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale della partita 4 file nel caso di raccolta meccanica . In ogni caso resta convenuto che: • deve essere liquidato il solo danno causato dalla grandine sul prodotto allo stato verde, ancorchè l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo; • nella determinazione del danno deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura. Art. 7) La valutazione del danno sarà effettuata con riferimento al prodotto residuo o alle foglie presenti sulla pianta al momento del sinistro. TABACCO VIRGINIA BRIGHT CIMATO Art. 8) A parziale deroga e ad integrazione a quanto previsto all’Art. 2) e Art. 3) della presente appendice, limitatamente al tabacco varietà Virginia Bright cimato a raccolta meccanica, la garanzia decorre: • dall’attecchimento delle piantine trapiantate; e cessa: • per le varietà a maturazione precoce: alle ore 12.00 del 30 agosto; per le varietà a maturazione medio-tardiva alle ore 12.00 del 15 ottobre. Art. 9) A parziale deroga e integrazione a quanto previsto all’Art. 5)Art. 4) della presente appendice, limitatamente alle 20 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste al punto a) del suddetto articolo, viene adeguato per ogni singola raccolta, secondo i seguenti coefficienti di adeguamento da applicarsi sulla pianta media campione secondo le 4 raccolte delle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura: 1° raccolta 0,65 2° raccolta 0,80 3° raccolta 1.10 4° raccolta 1,25 Per qualsiasi foglia che presenta una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10%, e per le foglie mature con uno sfrangiamento-inefficenza fogliare inferiore al 50% il danno convenzionale deve intendersi pari allo 0%.. E’ da considerarsi persa la foglia con oltre il 75% di sfrangiamento quando non ha ancora raggiunto la maturità. Nel caso di danno grandine grave post-trapianto per cui sia da presumere l’opportunità o la necessità di eventuale ritrapianto, l’assicurato ha obbligo di avvertire a mezzo fax o e-mail la Società affinchè disponga d’urgenza il sopralluogo peritale. Qualora l’assicurato di comune accordo con il perito intenda eseguire ritrapianto gli sarà riconosciuta una somma massima di € 700/Ha (e non oltre il 6% della somma assicurata) omnicomprensiva a ristoro dei costi sostenuti (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuali costi aggiuntivi, eventuale minore produttività). In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. Art. 9)Art. 8) che precede. TABACCO NOSTRANO DEL BRENTA - ZONE VOCATE: VENETO Art. 10) A parziale deroga e ad integrazione a quanto previsto all’Art. 2) e Art. 3) della presente appendice, limitatamente al tabacco varietà Tabacco Nostrano del Brenta, la garanzia decorre: • dall’attecchimento delle piantine trapiantate; e cessa: • alle ore 12.00 del 30 settembre. Art. 11) A parziale deroga e integrazione a quanto previsto all’Art. 5)Art. 4) della presente appendice, limitatamente alle 20 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno convenzionalmente valutato secondo le norme previste al punto a) del suddetto articolo, viene adeguato: • per le sole 8 foglie al di sotto del punto di cimatura (prodotto da fascia) per un quantitativo di prodotto verde di q.li 170 pari a q.li 25 di secco (resa 14,5%); • per le restanti 12 foglie (fascetta o riempimento) per un quantitativo di prodotto verde di q.li 106 pari a 15 q.li di secco 15 (resa 14,5%); Per un totale di 40 q.li secco che rappresenta la resa massima ammessa dalla legislazione vigente. Tabacco Nostrano con Maggiorazione di Danno (Garanzia MD) Art. 12) Per la varietà Nostrano del Brenta MD a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole 8 foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno convenzionalmente valutato secondo le norme di cui al 2° comma dell’Art. 5)Art. 4) viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%: ai fini della valutazione del danno non si applicano le condizioni del precedente articolo. TABACCO KENTUCKY (FIRED CURE) - ZONE VOCATE: TOSCANA, UMBRIA Art. 13) A parziale deroga e ad integrazione a quanto previsto all’Art. 2) e Art. 3) della presente appendice, limitatamente al tabacco varietà Tabacco Kentucky, la garanzia decorre: • dall’attecchimento delle piantine trapiantate; e cessa: • alle ore 12.00 del 15 settembre per le sole 6 foglie al di sotto del punto di cimatura (prodotto da fascia); • alle ore 12.00 del 15 ottobre per le restanti 6 foglie (fascetta o riempimento). Art. 14) A parziale deroga e integrazione a quanto previsto all’Art. 5)Art. 4) della presente appendice, limitatamente alle 12 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno convenzionalmente valutato secondo le norme previste al punto a) del suddetto articolo, viene adeguato: • per le sole 6 foglie al di sotto del punto di cimatura (prodotto da fascia) per un quantitativo di prodotto verde di q.li 115 pari a q.li 21 di secco (resa 18,5%); • per le restanti 6 foglie (fascetta o riempimento) per un quantitativo di prodotto verde di q.li 47 pari a 9 q.li di secco (resa 18,5%); Per un totale di 30 q.li secco che rappresenta la resa massima ammessa dalla legislazione vigente. Tabacco Kentucky Con Maggiorazione di Danno (Garanzia MD) Art. 15) Per la varietà Kentucky MD a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole 6 foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno convenzionalmente valutato secondo le norme di cui al 2° comma dell’Art. 5)Art. 4) viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%: ai fini della valutazione del danno non si applicano le condizioni del precedente articolo. VENTO FORTE Art. 16) La Società si obbliga ad indennizzare il danno di quantità causato al prodotto assicurato dall’avversità atmosferica del Vento Forte e risarcisce il danno : • diretta causata dai soli effetti meccanici (rottura di costole primarie e secondarie) sulle foglie di tabacco, compreso per la sola varietà Kentucky l’effetto meccanico dello sfregamento delle foglie (ammostamento dei tessuti della pagina fogliare); • diretto conseguente alla perdita di quantità dovuto alla piegatura o all’inclinazione del caule o stocco rispetto alla naturale posizione rispetto al piano di terra. Art. 17) Fermo quanto previsto all’Art.5) Decorrenza della garanzia – Termine di accettazione delle richieste di adesione delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia Vento Forte ha inizio a decorrere dal decimo giorno successivo dalla data di trapianto indicata sul certificato e cessa a cimatura completamente avvenuta ove prevista ed a maturazione commerciale ove la cimatura non è prevista. Art. 18) Qualora la piegatura o inclinazione del caule arrivi fino al 40% rispetto alla perpendicolare il danno va valutato sui costi di raddrizzatura e rimessa in asse verticale del caule nel limite massimo di € 600/Ha; qualora la piegatura sia maggiore al 40% fino al 100% (allettamento totale) va computata la perdita di peso come di seguito indicato: Piegatura % rispetto l’asse verticale Danno % 41-55% 40 56-60 50 61-70 65 71-80 75 81-90 85 91-100 95 Per valori intermedi non previsti si procede per interpolazione lineare. COLPO di SOLE Art. 19) Verranno considerate danneggiate e perse esclusivamente le foglie che presentano più 1/3 (33%) della pagina fogliare compromessa con necrosi totali o parziali della pagina fogliare con conseguente imbrunimento dei tessuti, secondo le norme comunitarie specifiche in materia di merce sana leale e mercantile. Art. 20) La garanzia opera esclusivamente per la perdita di prodotto assicurato con esclusione della eventuale perdita di qualità.