La legge 104 e i diritti esigibili

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La legge 104 e i diritti esigibili
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Legge 104/92 e agevolazioni sul posto di lavoro
I genitori lavoratori, o i parenti e gli affini entro il terzo grado, e gli stessi disabili che
lavorano possono fruire di permessi dal posto di lavoro (Legge n.104, 5/2/92 art. 33).
Possono fruire delle agevolazioni anche i genitori affidatari: l’affidamento deve risultare da
una copia del provvedimento rilasciato dal Tribunale competente, con l’indicazione della
sua durata presunta e una copia del documento rilasciato dall'autorita competente
attestante la data dell’effettivo ingresso del bambino handicappato nella famiglia
affidataria.
I permessi si distinguono in orari o mensili:
Questi periodi di assenza dal lavoro vengono computati nell’anzianita di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita (art. 33, comma 4, Legge n.104/92).
Quali genitori hanno diritto ai permessi:
• I genitori lavoratori dipendenti, pubblici o privati anche con contratto a tempo
determinato (Circolare INPS n. 138, 10/7/01, punto 3). Le agevolazioni possono essere
prese da entrambi ma in alternativa.
• Il genitore lavoratore dipendente pubblico o privato anche con contratto a tempo
determinato il cui coniuge sia lavoratore autonomo.
• Il genitore lavoratore dipendente pubblico o privato anche con contratto a tempo
determinato il cui coniuge non lavora (art. 20 della Legge n. 53/2000).
A seguito dell'art. 20 della legge n. 53/2000 che affermava il diritto ai permessi per il
genitore anche nel caso l’altro non ne avesse avuto diritto, l’INPS aveva emanato la
circolare n. 133/2000 nella quale, con una interpretazione restrittiva della norma, rendeva
di fatto fruibile tale diritto ai soli genitori di figli handicappati gravi minori di eta. Le
disposizioni di questa circolare sono state fortunatamente superate, e il diritto sancito per i
genitori di figli di qualsiasi eta, dal comma 6 dell’art. 42 del “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita e della paternita, a norma dell’art.
15 della legge n. 53/2000” (Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
Quali genitori non ne hanno diritto:
Il genitore lavoratore autonomo.
Requisiti:
Per poter fruire delle agevolazioni di cui all’art. 33, la persona handicappata per la quale si
richiedono deve essere riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravita” (art. 3,
comma 3, Legge 104/92) dalla apposita Commissione ASL e non deve essere ricoverata a
tempo pieno.
Possono fare richiesta al datore di lavoro anche coloro che devono assistere persone per le
quali ancora non e stata presentata domanda di accertamento dell’invalidita civile presso la
ASL, o che sono ancora in attesa di sottoporsi alla visita medica o in attesa di ricevere il
verbale di invalidita. Si tratta infatti di certificazioni di natura diversa, tra loro distinte.
Tempi:
Il riconoscimento della condizione di gravita e il rilascio del certificato vengono effettuati da
apposite Commissioni Mediche presso la ASL che devono pronunciarsi entro 180 giorni
dalla domanda (art.3-bis, Legge n. 423/93). Se la Commissione non si pronuncia entro i
termini o nel caso in cui non sia costituita, i genitori possono farsi rilasciare il certificato da
un medico specialista della ASL. La documentazione rilasciata dallo specialista non e
definitiva e produce effetto fino all’accertamento della commissione.
Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che
nello stesso sia indicata espressamente una validita decorrente dalla data della domanda.
In seguito e sufficiente presentare annualmente una dichiarazione di responsabilita, in cui e
indicato che da parte della ASL non si e proceduto a rettifiche o non e stato revocato o
modificato il giudizio sulla gravita dell’handicap (Circolare INPS n. 80, 24/3/95).
Domanda:
Una volta ottenuto questo certificato, si puo presentare domanda al proprio datore di
lavoro, allegando ad essa l'autocertificazione contenente lo stato di famiglia; l'esistenza in
vita del figlio e la condizione di non ricovero a tempo pieno di questo.
Per il godimento dei permessi giornalieri e sufficiente presentare una domanda valida per i
12 mesi successivi (Circolare INPS n.80, 24/3/95) se il certificato di situazione di gravita
rilasciato dalla ASL e quello definitivo (cioe attestato dall’apposita Commissione); nel caso
in cui il certificato non sia quello definitivo, (rilasciato cioe, in assenza della Commissione
competente, da un medico in servizio presso la ASL specialista nella patologia denunciata)
la richiesta ha validita per i sei mesi successivi, entro i quali, ai sensi della Legge n. 423,
27/10/93 la Commissione deve comunque pronunciarsi. (Circolare INPS n. 80, 24/3/95).
Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare vivano piu persone handicappate in stato di
gravita maggiori di tre anni di eta, la persona che le assiste puo fruire di piu benefici,
consistenti ciascuno in un permesso mensile di tre giorni (Circolare Ministero Funzione
Pubblica n. 20, 30/10/95, Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211,
31/10/96).
Occorre presentare tante domande quanti sono i figli per i quali il genitore chiede i
permessi e all’atto della domanda occorre presentare una dichiarazione di responsabilita
da cui risulta che:
• Il richiedente non e in grado di fornire l’assistenza ai figli handicappati fruendo di soli 3
giorni di permesso;
• Nessun’altra persona puo prestare assistenza all’altro figlio handicappato; nessun altro
parente fruisce a sua volta di permessi per l’assistenza dell’altro figlio handicappato;
• I figli per i quali si richiede il permesso non svolgono attivita lavorativa.
Astensione facoltativa e permessi orari fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino:
Una volta trascorso il periodo di tre mesi dopo il parto di astensione obbligatoria dal lavoro
(o eventualmente i quattro mesi dopo il parto nel caso si decida di fruire della flessibilita
dell’astensione obbligatoria, prevista dall’art. 12 della Legge n. 53/2000) e i successivi sei
mesi previsti di astensione facoltativa, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera c, della Legge
n.1204/71 (Tutela delle lavoratrici madri) e art. 7 della stessa legge come sostituito dall’art.
3, comma 2 della Legge n. 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternita e della
paternita, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
citta), le madri di bambini riconosciuti in situazione di gravita possono usufruire di un
periodo di ulteriore astensione dal lavoro, la possibilita cioe di fruire dell’astensione
facoltativa viene prolungata fino al compimento di 3 anni di vita del bambino (art. 33,
comma 1, Legge n. 104/92).
Durante tale periodo il lavoratore ricevera un’indennita pari al 30% della retribuzione; su
tale questione il Consiglio di Stato si e espresso con parere n. 1611/92 osservando che “la
spettanza della indennita giornaliera pari al 30% della retribuzione deriva immediatamente
dalla circostanza che l’astensione facoltativa contemplata dall’art. 33 comma 1, ricade
nell’ambito della stessa astensione di cui all’art. 7 della Legge n.1204/71 che va corrisposta,
secondo l’art. 15 comma 3 della Legge n.1204/71 con i criteri previsti per le prestazioni
previdenziali contro le malattie” (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
n. 43, 1/4/94).
Va fatto notare che il prolungamento dell’astensione facoltativa puo essere fruito una volta
trascorso il periodo “previsto” dell’astensione facoltativa stessa, cioe sei mesi. Il genitore
può anche non godere di tutti i mesi di cui ha diritto di astensione facoltativa, ma decidere
di utilizzarli, cosi come prevede la Legge n. 53/2000 fino al compimento dell’ottavo anno di
vita del bambino. Il prolungamento ai sensi dell’art. 33 della Legge n.104/92 puo essere
comunque fruito solo a partire quindi dal compimento del nono mese di vita del figlio (o
decimo, se l’astensione obbligatoria e stata di quattro mesi dopo il parto).
Per quanto riguarda i permessi orari, tale agevolazione, alternativa all’astensione
facoltativa suddetta, e interamente retribuita. Va ricordato comunque che fino al
compimento dell’anno di eta le due ore di permesso giornaliere sono quelle previste
dall’art. 10 della Legge n.1204/71 che, come integrato dal comma 3 dell’art. 3 della Legge n.
53/2000, prevede che in caso di parti plurimi i periodi di riposo siano raddoppiati e che le
ore aggiuntive possano essere utilizzate anche dal padre.
Tra l’altro il padre puo godere dei riposi orari di cui all’art. 10 della Legge n. 1204/71 in tutti
i casi in cui la madre decida di non avvalersene (ma non se, per es., la madre fruisce
dell'astensione facoltativa o del suo prolungamento -Circolare INPS n.109/00; Circolare
Ministero Lavoro n.53/00; Circolare Ministero Tesoro 25/10/00), oppure il figlio sia affidato
al solo padre o la madre non sia lavoratrice dipendente (art. 13, comma 3, Legge n.
53/2000).
Secondo la circolare INPS n. 109/2000, e possibile che la madre fruisca delle due ore
previste dalla Legge n.1204/71 (parliamo quindi di bambini tra 0 e il primo anno di eta) e il
padre del periodo di astensione facoltativa “normale”; non e possibile il contrario. Per
quanto riguarda le ore previste dall’art. 33 della legge 104/92 (quindi i bambini tra due e
tre anni) queste sono fruibili da un genitore, chiunque esso sia contemporaneamente alla
fruizione dell’altro del periodo spettantigli di astensione facoltativa “normale” (Circolare
INPS n. 133/2000).
Nel caso in cui l’orario di lavoro del lavoratore in esame sia inferiore alle sei ore giornaliere,
il permesso retribuito e limitato ad una sola ora (Circolare Funzione Pubblica n. 90543/488,
26/6/92, Circolare INPS n. 291, 30/10/95 e Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96).
Cumulabilità con i permessi previsti dal comma 2, art. 7 della Legge n.1204/71:
La cumulabilita si esplica solo per la malattia del bambino handicappato al di sotto dei tre
annidi eta: nel caso di “malattia in fase acuta”, al genitore che fruisce delle due ore di
permesso giornaliero puo essere concessa l’astensione, non retribuita, per le ulteriori ore
di lavoro della giornata (Circolare INPS n. 80, 24/3/95).
Nel caso in cui nel nucleo familiare ci siano un figlio handicappato e un altro di eta inferiore
ai 3 anni non handicappato, uno dei due genitori, che fruisca o meno dei permessi della
Legge n.104/92, puo fruire dell’astensione prevista per la malattia del figlio non
handicappato dalla Legge n.1204/71, art. 7, comma 2, come modificato dall’art. 3, comma
2 della Legge n. 53/2000. Se entrambi i figli sono di eta inferiore ai 3 anni, e si trovano
contemporaneamente affetti da malattia, un genitore puo fruire, per quello handicappato
dei riposi orari della Legge n.104/92 e per le restanti ore di lavoro dell’assenza non
retribuita della Legge n.1204/71, l’atro genitore puo fruire della astensione non retribuita
per la malattia del figlio non handicappato (Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96 e
Circolare INPS n. 211, 31/10/96).
E possibile che durante la fruizione dei giorni di permesso di un genitore, l’altro goda del
periodo di astensione facoltativa (Circolare INPS n. 133/2000).
Tre giorni di permessi mensili fruibili con persone con più di tre anni di età:
Questi permessi sono interamente retribuiti (Legge n. 423, 27/10/93) e coperti da
contribuzione figurativa (art. 19, comma 1, punto a, Legge n. 53/2000).
I tre giorni non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi e non sono assoggettabili alla
disciplina del recupero. I tre giorni possono essere presi da entrambi i genitori
alternativamente: la Circolare INPS n. 133/2000 specifica che l'alternativita si riferisce al
numero complessivo di giorni mensili (che restano tre) ma possono essere fruiti nell’ambito
dello stesso mese da entrambi i genitori (per es. 2 giorni il padre e un giorno la madre; e il
giorno preso dalla madre puo essere coincidente con uno dei due giorni preso dal padre).
Inoltre sono frazionabili in riposi giornalieri di sei mezze giornate per i dipendenti privati
(Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 59, 30/4/96 e la Circolare INPS
n. 211, 31/10/96) mentre non sono frazionabili per i dipendenti pubblici secondo la
Circolare Funzione Pubblica n. 90543/488, 26/6/92.
Nel 1997 il Ministero delle Finanze ha emanato la Circolare n. 135, del 7/11/97 nella quale
afferma quanto segue:
“Si porta a conoscenza che il Dipartimento della Funzione Pubblica,
appositamente interpellato, ha precisato che i tre giorni di permesso mensile retribuito ...
possono essere fruiti anche frazionatamente... Risulta conseguentemente modificato il
precedente orientamento sull’argomento espresso dalla Circolare n. 90543/7/488 del
26/6/92”.
Precisiamo pero che la Funzione Pubblica non ha emanato una nuova circolare che fa sua
tale diversa interpretazione, pertanto la disposizione normativa di riferimento resta la
Circolare n. 90543/7/488, come ci e stato riferito da uno stesso referente del Dipartimento.
I singolicomparti della pubblica amministrazione su specifica richiesta dell’interessato
hanno facolta di applicare o meno la frazionabilita.
Congedi straordinari
Congedi retribuiti per due anni:
La legge finanziaria per il 2001, legge n. 388, 23/12/2000, introduce al comma 2 dell’art.
80, la possibilita per i genitori (in alternativa) o, dopo la loro scomparsa, per uno dei fratelli
conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita, accertata ai sensi del comma 3,
art. 3 della legge n. 104/92 da almeno cinque anni, di fruire di un periodo di congedo fino a
due anni retribuito e coperto da contribuzione figurativa (fino ad un importo massimo di L.
70.000.000 annui).
L’INPS ha emanato la Circolare applicativa di tale nuova norma, la n. 64 del 15 marzo 2001.
I due anni di congedo retribuito, possono essere fruiti da entrambi i genitori, ma in
alternativa.
Questo significa che i genitori possono “dividersi” i due anni, fruendo l’uno del periodo di
congedo quando l’altro svolge attivita lavorativa. Il congedo e quindi fruibile anche in
maniera frazionata. Lo stesso vale per i fratelli, nel caso di decesso di entrambi i genitori; ai
fratelli viene pero sempre richiesta la convivenza.
La domanda per fruire del congedo in questione va compilata sugli appositi modelli
predisposti dall’INPS. Il datore di lavoro deve sempre accordare il congedo, puo farlo non
oltre 60 giorni dalla data della richiesta.
Nell’articolo che, nella legge finanziaria n. 388/2000 introduce la possibilita del congedo
retribuito, si afferma esplicitamente che “durante il periodo di congedo entrambi i genitori
non possono fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/92”. Dal momento pero
che il congedo e fruibile anche frazionatamente, e quindi per periodi inferiori al mese,
l’INPS precisa che la preclusione alla fruizione dei permessi dell’art. 33 vale anche per quel
mese durante il quale, anche solo per una sua parte, si e fruito del congedo retribuito.
Congedi per eventi e cause particolari:
L’art. 4, comma 2, della Legge n. 53/2000 introduce la possibilita di fruire di un periodo di
congedo, continuativo o frazionato, non retribuito, non computato nell’anzianita di servizio
ne ai fini previdenziali (il lavoratore puo procedere al riscatto) non superiore a due anni,
per gravi e documentati motivi familiari.
Il successivo Decreto Ministeriale del Dipartimento per la Solidarieta sociale della
presidenza del Consiglio dei Ministri n. 278, del 21 luglio 2000 (“Regolamento recante
disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della Legge n. 53/2000, concernente congedi per
eventi e cause particolari”), all’art. 2 chiarisce i requisiti necessari per fruire di detto
congedo: i gravi motivi devono essere relativi alla situazione personale, della propria
famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 del Codice Civile (coniuge, figli e in loro
mancanza i discendenti prossimi, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, i
generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle) anche se non conviventi,
nonche dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non
conviventi.
Per gravi motivi si intendono:
• Le necessita familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopraindicate;
• Le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria
famiglia nella cura o nell“assistenza delle persone sopraindicate;
• Le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il
dipendente medesimo;
Le situazioni, riferite ai soggetti sopraindicati a esclusione del richiedente, derivanti dalle
seguenti patologie:
• Patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o
perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita,
reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica,
neuromuscolare, psichiatrica,derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a
riacutizzazioni periodiche;
• Patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti
monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
• Patologie acute o croniche che richiedano la partecipazione attiva del familiare nel
trattamento sanitario;
• Patologie dell’infanzia e dell’eta evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti
numeri 1, 2 e 3 per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il
coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potesta.
Per quei genitori che hanno i requisiti per godere del congedo di due anni retribuito (vedi
paragrafo precedente), la Circolare INPS n. 64/2001 precisa che il diritto e di due anni
complessivi, le due diverse agevolazioni quindi non vanno a sommarsi (non e possibile cioe
godere dei due anni di congedo retribuito piu i due anni di congedo non retribuito).
Lavoro notturno:
• Non sono obbligati a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) la lavoratrice o il
lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92.
• Inoltre, e vietato adibire al lavoro notturno tutte le lavoratrici dal momento
dell’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta del
bambino.
• Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio di eta
inferiore ai tre anni o in alternativa il lavoratore padre convivente e ancora, la lavoratrice o
il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta inferiore ai 12
anni.
(Art. 53, Decreto Legislativo n. 151/2001, che riprende il testo dell’art. 5, commi 1 e 2,
lettere a) e b), della legge 9 dicembre 1977 n. 903).
Scelta della sede di lavoro e non trasferibilita ad altra sede:
Indipendentemente dall’eta del figlio o parente assistito la legge introduce la possibilita di
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu vicina al proprio domicilio e di non essere
trasferito senza il proprio consenso ad altra sede (art. 33, comma 5, Legge n. 104/92). Per i
dipendenti pubblici tale opportunita esiste esclusivamente nell’ambito della medesima
amministrazione o ente di appartenenza.
E necessario il riconoscimento della sola situazione di handicap, non e indispensabile
quello di gravita. Non e piu richiesta la convivenza, come introdotto dall’art. 19 comma 1,
punto b.
Per fruire di questo diritto e necessario che nella sede prescelta esista un ufficio
dell’amministrazione cui appartiene il dipendente e che in tale sede risulti vacante un posto
corrispondente alla qualifica posseduta dal dipendente stesso.
E sancito inoltre il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede
(questo costituisce un diritto incondizionato, Circolare Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale n. 28, 15/3/93).
Agevolazioni per i lavoratori disabili:
Il lavoratore handicappato puo fruire, alternativamente, dei permessi giornalieri retribuiti
di due ore o di quelli per tutta la giornata per un massimo di tre giorni al mese.
Se il lavoratore richiede la fruizione dei tre giorni mensili, non ha percio diritto ad altri
permessi.
La possibilita di richiedere, per esempio, la fruizione di un giorno o due e poi anche
permessi orari purche non superi nel mese il monte ore di astensione prevista (Circolare
INPS n. 80, 24/3/95 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96) e stata superata con la circolare INPS
n. 37/99 la quale consente di fruire, nell’ambito dello stesso mese, di un solo tipo di
agevolazione e in ultimo dalla Legge n. 53/2000, art. 19, comma 1, punto c.
Secondo la circolare INPS n. 37/99 e possibile che contemporaneamente al lavoratore
handicappato fruiscano dei permessi i genitori o parenti e affini dello stesso lavoratore
(diversamente da quanto affermato dalla Circolare Ministero Pubblica Istruzione n. 99,
23/3/95 e Circolare INPS n. 80, 24/3/95) purche questo abbia una effettiva necessita di
essere assistito oppure nel caso in cui nel nucleo familiare non sia presente un altro
familiare, non lavoratore, in condizione di prestare assistenza.
Si specifica inoltre che i familiari non lavoratori ma studenti sono equiparati ai familiari
lavoratori, anche nei periodi di inattivita scolastica (per gli studenti universitari e richiesto,
dal secondo anno di universita, oltre l’iscrizione anche l’effettuazione degli esami).
Se il lavoratore handicappato convive con un’altra persona handicappata, che assiste, puo
fruire cumulativamente dei benefici spettanti in qualita di lavoratore portatore di handicap
e di familiare convivente di persona handicappata (Circolare Ministero Funzione Pubblica n.
20, 30/10/95, Circolare Ministero del Lavoro n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211,
31/10/96).
Inoltre l’art. 21 della Legge n.104/92 afferma che la persona con grado di invalidita
superiore a due terzi assunta come vincitrice di concorso o ad altro titolo ha diritto di scelta
prioritaria tra le sedi disponibili.
L’art. 22 della stessa legge afferma che ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato
non e richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
A decorrere dal 2002 ai lavoratori con invalidita superiore al 74% viene riconosciuta, su
richiesta dell’interessato, per ogni anno di lavoro svolto il beneficio di due mesi di
contribuzione, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianita contributiva (art. 80,
comma 3, legge n. 388, 23/12/2000).
L'INPDAP ha emanato una Circolare informativa sull'argomento, la n. 75, 27/12/01,
riguardante i dipendenti pubblici, nella quale specifica che i contributi figurativi incidono
non solo per il raggiungimento del diritto alla quiescienza ma anche sull'ammontare della
pensione.
Riscatti di periodi di congedo per assistenza a disabili:
I lavoratori dipendenti, che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di effettiva attivita lavorativa nell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidita, la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza
sostitutive od esclusive della medesima hanno la facolta di riscattare, a domanda e nella
misura massima complessiva di 5 anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa
dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari relativi
all’assistenza e cura dei disabili in misura non inferiore all’80%, purche in ogni caso si tratti
di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1∞ gennaio 1994 (art. 14, Decreto
Legislativo n. 503/92).
Per coloro che sono stati assunti dopo la data del 1 gennaio 1996 e coloro che comunque
rientrano nel sistema pensionistico contributivo (Legge n. 335, 8/8/1995, “Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare”) sono riconosciuti i seguenti periodi
di accredito figurativo (art. 1, comma 40):
• Per assenza dal lavoro per periodi di educazione ed assistenza dei figli fino al sesto anno
di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
• Per assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di eta, al coniuge e al genitore
purche conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’art. 3 della legge 5/2/92 n.
104, per la durata di venticinque giorni complessivi l’anno, nel limite massimo di 24 mesi.
Inoltre alle lavoratrici madri (sempre rientranti nel sistema contributivo) spetta un anticipo
dell’eta per l’accesso alla pensione nella misura di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un
massimo di 12 mesi.
Altre agevolazioni lavorative:
I lavoratori disabili o con familiari disabili, oltre alle agevolazioni stabilite dall’art. 33 della
Legge n. 104/92, possono fruire di ulteriori facilitazioni e di particolari condizioni previste
eventualmente nei rispettivi contratti di lavoro. In particolare per quanto riguarda la legge
n. 53/2000 all’art. 17, comma 3, questa considera che “I contratti collettivi di lavoro
possono prevedere condizioni di maggiore favore rispetto a quelle previste dalla presente
legge”.
Facilitazioni possono essere turni di lavoro piu adeguati per genitori con figli disabili,
periodi di aspettativa non retribuita, flessibilita di orario, part-time.
Riguardo al part-time, per quanto concerne i dipendenti degli enti pubblici non economici,
l’art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro (il Comunicato della Presidenza del
Consiglio dei Ministri relativo e pubblicato sul supplemento ordinario n. 54 della Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13/3/99) afferma che la condizione di familiare che assiste un portatore
di handicap con invalidita riconosciuta non inferiore al 70% determina una condizione di
precedenza nel caso in cui le richieste per accedere al regime di part-time superino il
contingente previsto (25% della dotazione organica piu un eventuale 10% rappresentato da
particolari situazioni organizzative o gravi e documentate situazioni familiari previamente
individuate nel contratto collettivo integrativo).
Come e facilmente deducibile dalla lettura di queste pagine, la materia relativa ai congedi e
in genere alle agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori, i familiari e i disabili stessi e
particolarmente intricata perche fa riferimento ad una imponente serie di disposizioni
normative.
Come previsto dall’ 15 della Legge n. 53/2000 e stato emanato il decreto legislativo recante
un testo unico delle disposizioni legislative in materia che si pone come obiettivo proprio
quello di conferire organicita e sistematicita alle suddette norme. Il Testo unico e stato
pubblicato sul supplemento n.93/L della Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 ed e il
Decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151.
Si ricorda inoltre che l' avente in famiglia un soggetto disabile e/o il disabike stesso,ha
diritto a:
Scelta sede vicina, non trasferibilità senza consenso, avvicinamento
Diritto di scegliere la sede di lavoro (ove possibile) più vicina alla propria abitazione per
genitori, o parenti (entro il 3° grado) che assistono figli disabili in maniera continuativa ed
esclusiva e diritto di esprimere il proprio consenso in caso di trasferimento, per genitori, o
parenti, che assistono figli disabili in maniera continua ed esclusiva.
Avvicinamento servizio di leva
1. Al Figlio o al fratello unico del portatore di grave handicap.
Soggiorni all' estero per cure che non siano possibili in Italia
1. Agli handicappati, se gravi, che possono essere anche accompagnati da un parente;
2. Ai minori anche accompagnati da partenti con deducibilità totale spese mediche e spese
di assistenza specifica e accudienza.
Agevolazioni fiscali per eliminazione barriere architettoniche
1. La legge-quadro sull'handicap n° 104/92 dedica l'intero articolo 24 alle norme per
l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche e l' articolo 25 non ignora le
barriere nella comunicazione, cioè le difficoltà per l'accesso all'informazione da parte delle
persone con handicap sensoriali.
2. Facilitazioni nel permettere di sostenere concorsi pubblici;
Lavoro notturno non obbligatorio
Chi ha a proprio carico una persona disabile ai sensi della legge 104, la normativa vigente
prevede che non debba svolgere un lavoro notturno. A tal proposito, l'articolo 5 della legge
n° 903 detta: “Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato” dalla
lavoratrice o dal lavoratore cheabbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della
Legge 5 febbraio 1992, n° 104 e successive modificazioni.
Sconto della pena se l'offesa è da un handicappato
Tutela delle esigenze terapeutiche, di comunicazione ecc. se c'è detenzione o giudizio.
Detrazione del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di sussidi tecnici e informativi
(IVA ridotta al 4% sugli stessi purchè risulti il collegamento funzionale
tra il sussidio e la menomazione).
1. Agli handicappati che presentino certificazione di invalidità funzionale permanente;
2. Ai genitori naturali, adottivi, affidatari (se non conviventi con figli maggiorenni il genitori
deve dimostrare che l'assistenza è continuativa ed esclusiva);
3. Ai fratelli conviventi dopo il decesso dei genitori.
Le persone con handicap sensoriali hano diritto a:
1. Possibilità di detrarre dall'IRPEF il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto o la
riparazione dell'auto;
2. IVA agevolata al 4%;
3. Esenzione bollo auto;
4. Esenzione dall'imposta di trascrizione;
5. Detrazione del 19% sulle spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e tecnico
informatici;
6. IVA 4% se i sussidi tecnologici o tecnici sono in collegamento funzionale con il tipo di
minorazione (invalidi funzionali permanenti certificati da Comm.ne Medica dell'ASL);
7. Detrazione IRPEF 19% su cani-guida e prodotti editoriali specifici (ai non vedenti);
8. Due mesi di contributi figurativi per un max di 5 anni in amministrazioni pubbliche,
aziende private, cooperative (solo dopo il riconoscimento ai ciechi e sordomuti).
Le persone con handicap motori hanno diritto a:
1. Agevolazioni per l'eliminazione barriere architettoniche (ai portatori di patologie che
limitano la motilità (non deambulanti, cardiopatie, asme ecc.) certificati da commissione
sanitaria ASL;
2. Possibilità di detrarre dall'IRPEF il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto, la riparazione
o l'adattamento dell'auto;
3. IVA agevolata al 4%;
4. Esenzione bollo auto;
5. Esenzione dall'imposta di trascrizione;
6. Detrazione del 19% sulle spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e tecnico
informatici;
7. IVA 4% se i sussidi tecnologici o tecnici sono in collegamento funzionale con il tipo di
minorazione (invalidi funzionali permanenti certificati da Comm.ne Medica dell'ASL);
Problematiche variamente certificate danno luogo ai seguenti benefici
1. Detrazione 19% su spese per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento
(agli handicappati permanenti riconosciuti da qualunque commissione medica pubblica;
2. Esonero parziale tasse universitarie e scolastiche (agli I.C. 66%);
3. Esonero totale tasse universitarie e scolastiche (agli I.C. 100%);
4. Riduzione 50% canone telefonico (alle famiglie con un I.C. o pensionato soc., anziano
ultra75enne che abbia l'attestato l'ISEE;
Detrazione 19% per le spese di:
1. Accompagnamento (Badante);
2. Deambulazione, locomozione, sollevamento (es. trasporto in ambulanza del disabile,
acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti, apparecchi di contenimento
fratture, ernie e correzione di difetti della colonna vertebrale, costruzione di rampe per
eliminare barriere architettoniche, trasformazione ascensore);
3. Acquisti sussidi tecnici e informatici (fax modem computer) agli invalidi civili, invalidi del
lavoro, di servizio e di guerra;
4. Possibilità di detrarre dall'IRPEF il 19% della spesa sostenuta per cessione, importazione
e riparazione auto;
IVA agevolata al 4%, esenzione bollo auto,
esenzione dall'imposta di trascrizione e imposta di registro
1. Ai disabili con handicap psichico e mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
2. Ai disabili con grave limitazione della capacità di deambulare o affetti da
pluriamputazione su auto anche non adattate;
3. Ai disabili con ridotte capacità di deambulazione (certific. da una comm.ne medica
pubblica) su auto adattate;
4. Ai familiari di disabili che siano a 'loro carico' ai fini fiscali auto anche non adattate;
5. Deduciblità totale delle spese mediche e di ricovero in Istituti di Assistenza e di ricovero
(per le persone anziani disabili);
Per info e contatti: www.marcellastasio.it - [email protected]