Tribunale Milano 13 maggio 1980, Soc. casa musicale Sonzogno c

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Tribunale Milano 13 maggio 1980, Soc. casa musicale Sonzogno c
Sul plagio letterario, artistico e musicale:
la giurisprudenza italiana dal 1856 ad oggi
A cura di Roberto Caso e Giulia Dore
TRIBUNALE DI MILANO
13 maggio 1980
Soc. casa musicale Sonzogno c. Soc. ed. Mondadori
(Sentenza integrale)
Riv. dir. ind., 1980, 11, 292
Sul plagio letterario, artistico e musicale: la giurisprudenza italiana dal 1856 ad oggi (a cura di Caso, R., Dore, G.)
TRIBUNALE DI MILANO
13 maggio 1980 - Pres. FLORIDIA - Est. DI LEO - Casa Musicale Sonzogno di Pietro Ostali s.n.c. (Avv. M.
Cartella) c. Arnoldo Mondadori s.p.a. (Avv. P. F. Cazzani)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione del 24 maggio 1978, la Casa Musicale Sonzogno di
Pietro Ostali s.n.c. conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la S.P.A. Arnoldo Mondadori Editore
premettendo: 1) che Vistar te era titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica dei libretti cieli
opere liriche elencate nel documento numero i che produceva; 2) che la col venuta, nel 1977, aveva
pubblicato, un volume intitolato «L’Opera, repertori della lirica dal 1957»; 3) che nel predetto volume,
per ciascuna opera lirici erano stati pubblicati, sotto il titolo «la trama», riassunti dei libretti delle opere
liriche elencate nel predetto documento numero 1; 4) che l’utilizzazione per riassunto di tali libretti nel
volume «L’Opera» della Mondadori non era stata autorizzata dalla Sonzogno; 5) che il predetto volume
non era destinai a scopi di critica, di discussione o di insegnamento; 6) che quindi l’utilizzazione che la
Mondadori aveva fatto dei libretti dei quali era titolare la Sol sogno, esorbitava dai limiti disciplinati
dall’art. 70 1° comma della legge sul diritto di autore e costituiva, inoltre, concorrenza alla utilizzazione
economica di tali libretti da parte della Sonzogno, nelle forme garantite dall’art. 18, 2° comma in relazione
all’art. 4 della legge sul diritto di autore; 7) che I Mondadori non aveva neppure provveduto a corredare i
predetti riassunti con la menzione dell’editore dei libretti e cioè della Sonzogno, così come invece
prescrive l’art. 70, 3° comma, della legge sul diritto di autore; 8) che gli illeciti della Mondadori avevano
arrecato e arrecavano alla Sonzogno grave danno premesso quanto sopra l’attrice chiedeva che la
convenuta, fosse dichiarata responsabile di violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di
spettanza dell’attrice medesima, nonché di violazione dell’art. 70, 3° comma della legge sul diritto di
autore; la Sonzogno, chiedeva, altresì, che fosse ordinata la distruzione degli esemplari del volume
«L’Opera, repertorio della lirica dal 1957» che fossero reperiti presso la Mondadori, nonché presso terzi
(di cui essa si avvaleva per la diffusione o la vendita) e che fosse inibito alla convenuta la reiterazione
dell’illecito per il futuro. L’attrice chiedeva ancora che la Mondadori fosse condannata al risarcimento del
danno, da liquidarsi in separato giudizio e che fosse disposta la pubblicazione dell’emananda sentenza su
alcuni quotidiani.
La convenuta, ritualmente costituitasi, chiedeva che il Tribunale, preso atto che la Mondadori si
opponeva alla liquidazione dei danni in separata sede, respingesse le domande dell’attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE. - L’attrice, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto e deduce di
essere titolare esclusiva dei diritti di utilizzazione economica dei libretti delle opere liriche elencate nel
documento numero 1 da essa prodotto e cioè dei seguenti libretti: Adriana Lecouvreur e Arlesiana di F.
Cilea, Andrea Chenier, Fedora, Madame Sans-géne e Siberia di U. Giordano, Le preziose ridicole di F.
Lattuada, Il diavolo nel campanile di A. Lualdi, L’amico Fritz, Cavalleria Rusticana, Guglielmo Ratcliff,
Isabeau, Lodoletta, Maschere, Parisina, Il piccolo Marat, Silvano, Zanetto di P. Mascagni, Fedra di I.
Pizzetti, Rondine di G. Puccini, Oceana di A. Smareglia, La vedova Scaltra di E. Wolf-Ferrari.
L’attrice ha dedotto e deduce, altresì, che quale titolare dei predetti di ritti di utilizzazione economica,
essa stampa e vende nelle librerie e in occasione di rappresentazioni teatrali i predetti libretti ed anche
consente ad altre di trarne riassunti, dietro corrispettivo.
Quindi la Sonzogno oltre ad assumere di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica, deduce
anche di avere il possesso legittimo di tali di ritti sui predetti libretti. Tale possesso non è contestato e
comunque deve ritenersi provato, tenuto presente che è pacifico che la Sonzogno è la casa editrice dei
libretti stessi e che dai documenti, prodotti sino all’udienza d precisazione delle conclusioni, emerge che la
Sonzogno ha consentito, dietro corrispettivo, la pubblicazione in sunto di alcuni dei predetti libretti e
inoltri che la stessa Sonzogno, in qualità di editore, ha dichiarato alla SIAE (doc. 60 e 61) le opere liriche di
cui ai predetti libretti, ai fini della tutela economici delle stesse.
Premesso quanto sopra, si osserva che la convenuta, a sua volta, deduci che la Sonzogno non ha provato
(con particolare riferimento a quanto previsto dal t.u. del 19 settembre 1882 n. 1012 e dal relativo
regolamento di cui al r.d. 19 settembre 1882 n. 1013) di aver adempiuto a tutte le formalità necessarie per
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l’acquisizione dei diritti di utilizzazione economica sui libretti di cui si è detto, e quindi di aver diritto alla
tutela prevista dalla legge alle relative azioni giudiziarie. Va rilevato, peraltro, che, a norma dell’art. 16
della legge sul diritto di autore, «I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono
anche essere fatti valere da chi si trovi ne legittimo possesso dei diritti stessi ». Poiché, come sopra si è
detto è da ritenere che l’attrice si trovi nel legittimo possesso dei diritti di utilizzazione economica dei
libretti delle opere liriche suddette, è da ritenere anche che la stessa attrice è legittimata ad agire per la
tutela dei menzionati diritti di utilizzazione economica e, quindi, non occorre accertare se sussista la prova
dell’adempimento di tutte le formalità necessarie all’acquisto dei diritti medesimi.
Passando all’esame del merito, si osserva che, a norma dell’art. 70 della legge sul diritto di autore, il
riassunto, la citazione o la riproduzione di brano di parti di un’opera, per scopi di critica, di discussione e
anche di insegna mente, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano
concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Orbene, esaminando il volume «L’Opera, repertorio
della lirica dal 1957», non si può ritenere che il riassunto delle opere liriche contenuto nel predetto
volume, pubblicato da Mondadori, sia stato compiuto con finalità di critica, di discussione o di
insegnamento e tanto meno, quindi, si può ritenere che il riassunto medesimo sia stato effettuato nei limiti
giustificati da tali finalità.
Il volume suddetto è costituito, infatti, da una raccolta cronologica di notizie con riassunto, con finalità
meramente divulgativa, mentre esula un vero intento di discussione critica delle singole opere liriche,
intento che si riscontra quando il riassunto costituisca solo il necessario presupposto per un discorso che si
concreti in un’approfondita disamina delle qualità estetiche e dei motivi ispiratori di un’opera. Neppure si
può ritenere che l’intento del riassunto delle opere sia quello di insegnamento, mancando, come si può
riscontrare dall’esame del libro, una vera finalità didattica ed essendo piuttosto il volume pubblicato da
Mondadori uno strumento di consultazione concernente gli elementi essenziali delle opere liriche
riassunte.
Pertanto la pubblicazione dei riassunti dei libretti delle opere liriche (di cui più sopra si è detto) nel
volume della Mondadori deve ritenersi illecita. L’accertamento dell’illiceità della pubblicazione dei
riassunti, per i motivi sopra esposti, rende superflua l’indagine se il volume della Mondadori costituisca o
meno concorrenza all’utilizzazione economica delle opere costituite dai libretti di opere liriche elencate nel
documento numero 1 prodotto dall’attrice; inoltre l’accertata illiceità rende superflua la pronuncia
concernente la mancata indicazione dell’editore, indicazione richiesta dal terzo comma del citato articolo
70 nel presupposto che il riassunto dell’opera sia effettuato per gli scopi e nei limiti di cui al primo comma
dello stesso articolo.
Si osserva ora che la Sonzogno chiede che sia ordinata la distruzione di tutti gli esemplari del volume in
esame (con inibizione della reiterazione dell’illecito per il futuro) e la condanna al risarcimento del danno
da liquidarsi in separato giudizio. Va rilevato tuttavia che l’art. 158 della legge sul diritto di autore prevede
tali sanzioni come alternative, disponendo che chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione
economica a lui spettante può ottenere «che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la
violazione o per ottenere il risarcimento del danno». Nella fattispecie, con riferimento a tale alternatività
delle predette sanzioni, appare opportuno accogliere (ricorrendone i presupposti) la domanda di
risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio, piuttosto che la domanda di distruzione di tutti
gli esemplari del volume per cui è causa, tenendo conto che l’attrice (come affermato dalla stessa) consente
di solito di trarre dai menzionati libretti di opere liriche riassunti dietro corrispettivo e che quindi le
conseguenze della lesione dei diritti di utilizzazione economica possono essere eliminati con il risarcimento
del danno; tanto più, inoltre, appare opportuno l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno e
non di quella di distruzione degli esemplari del volume, ove si consideri che solo una parte (ventidue
riassunti) del volume si riferisce ai libretti di opere elencati nel documento numero uno prodotto
dall’attrice, mentre la restante parte non ha nulla a che vedere con i suddetti libretti.
Accertata l’illiceità della pubblicazione del riassunto dei libretti medesimi, va accolta la domanda di
inibitoria di reiterazione dell’illecito per il futuro ; pertanto la Mondadori potrà vendere e comunque
disporre degli esistenti esemplari del volume, per cui è causa, ma non potrà fare altre edizioni de «L’opera,
repertorio della lirica dal 1957» né procedere a ristampa del volume così intitolato.
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Come detto, la liquidazione dei danni va demandata a separato giudizio, così come richiesto dall’attrice
ed essendo venuta meno (con la memoria del 18 aprile 1978) l’opposizione della convenuta alla scissione
tra «an» e «quantum» del giudizio in ordine alla domanda di risarcimento del danno.
A norma dell’art. 166 della legge sul diritto di autore e ricorrendone l’opportunità, si ritiene di ordinare
la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza su un solo quotidiano (essendo ciò sufficiente) ed in
particolare sul «Corriere della Sera»; la pubblicazione dovrà avvenire, a cura e spese della convenuta, a
caratteri doppi del normale e su due colonne e per una sola volta e ciò entro il termine di 90 giorni da
quando la presente sentenza acquisterà efficacia esecutiva, con facoltà dell’attrice, in caso di
inottemperanza della convenuta nel termine predetto, di procedere direttamente alla pubblicazione e con
diritto di ripetere le spese relative dalla convenuta medesima. Per la sua soccombenza la convenuta va
condannata a rimborsare all’attrice le spese giudiziali. (Omissis).
P. Q. M., il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara
illecita la pubblicazione nel volume «L’opera, repertorio della lirica dal 1957», edito dalla S.p.A. Arnoldo
Mondadori Editore, del riassunto dei seguenti libretti di opere liriche: Adriana Lecouvreur e Arlesiana di
F. Cilea, Andrea Chenier, Fedora, Madame Sans-géne e Siberia di C. Giordano. Le preziose ridicole di F.
Lattuada, Il diavolo nel campanile di A. Lualdi. L’amico Fritz, Cavalleria Rusticana, Guglielmo Ratcliff.
Isabeau Lodoletta, Maschere, Parisina, II Piccolo Marat, Silvano, Zanetto di P. Mascagni, Peana di I.
Pizzetti, Rondine di G. Puecini, Oceani di A. Smareglia, Le vedova scaltra di E. Wolf-Ferraci; b) inibisce
alla S.p.A. Arnoldo Mondadori Editore le reinterazione dell’illecito per il futuro; c) condanna la predetta
società a risarcire all’attrice il danno da liquidare in separato giudizio; d) ordina la pubblicazione del
dispositivo della presente sentenza, a cura e spese della S.p.A. Arnoldo Mondadori Editore, sul quotidiano
il «Corriere della Sera», pubblicazione da effettuarsi, per una sola volta, a caratteri doppi del normale, su
due colonne e ciò entro 90 giorni da quando la presente sentenza acquisterà efficacia esecutiva, con facoltà
dell’attrice, in caso di inottemperanza della S.p.A. Arnoldo Mondadori Editore nel termine predetto, di
procedere direttamente alla menzionata pubblicazione e con diritto di ripetere dalla convenuta le spese
relative; e) condanna la convenuta a rimborsare alla s.n.c. Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali le spese
giudiziali, liquidate ecc.
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