Commento Sentenza

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Commento Sentenza
Bruno Malusardi - Polizia Locale di Milano - Ufficio Centrale Arresti e Fermi
IL FURTO NEL CENTRO COMMERCIALE
furto tentato o furto consumato?
Un breve commento della sentenza della Corte suprema di cassazione - sezioni unite
penali - n. 52117 del 17/04/2014 (depositata il 16/12/2014), con ulteriori
considerazioni di natura procedurale per la pratica di polizia giudiziaria.
LA RILEVANZA PENALE DEL POSSESSO,
CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO NEI SUPERMERCATI
Le sezioni unite penali della Cassazione, sia con riferimento alla definizione giuridica
(furto tentato o furto consumato) della illecita sottrazione di merce negli esercizi
commerciali organizzati con il sistema del self service, in cui i prodotti esposti sugli
scaffali devono essere portati dallo stesso cliente alla cassa per il pagamento; sia con
riguardo alla individuazione del momento consumativo, hanno risolto il contrasto
sorto nella giurisprudenza di legittimità facendo leva sulla rilevanza penale del
possesso.
IL FATTO : Tizio e Caio prelevano merce dai banchi di esposizione di un supermercato
lacerando le confezioni e rimovendo la placchette antitaccheggio; poi occultano la
refurtiva, celandola dentro una borsa e sotto gli indumenti; si presentano alla cassa,
senza pagare la merce nascosta, ma esibendo altro prodotto (regolarmente pagato) ed
escono dal centro commerciale. All'esterno del fabbricato interviene un addetto alla
sicurezza, che si è avveduto dell'azione furtiva, promovendo l'intervento della polizia
giudiziaria che trae in arresto i due ladri.
La questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite si sostanzia nel quesito seguente:
"Se la condotta di sottrazione di merce all'interno di un supermercato, avvenuta
sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto
consumato o tentato allorché l'autore sia fermato dopo il superamento della barriera
delle casse con la merce sottratta".
In mancanza dell'intervento di personale di vigilanza (guardia giurata) o addetto ad
assistere al flusso/deflusso della clientela, il principale criterio discretivo tra delitto di
furto tentato e di furto consumato resta quello del superamento della barriera delle
casse (caso tipico del supermercato) ovvero, in mancanza di barriera di casse, l'uscita
dall'esercizio commerciale o dall'unità commerciale inserita in un centro commerciale,
eventualmente superando la barriera elettronica con l'allarme acustico (che spesso
non si aziona per l'asportazione della placca antitaccheggio oppure a causa del mezzo
fraudolento della schermatura della merce sottratta).
Il fatto assume invece una diversa rilevanza giuridica qualora sia stato commesso sotto
il costante controllo del soggetto passivo del reato (o di suoi addetti) con il recupero
della refurtiva.
Questo scritto non impegna in alcun modo l'Ente di appartenenza dell'autore.
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Le sezioni unite hanno formulato il seguente principio di diritto: "il monitoraggio nella
attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione
della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze
dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica
del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti
[immediato] , a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di
furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito,
neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva,
non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo."
Le sezioni unite hanno composto il contrasto giurisprudenziale riaffermando la
qualificazione giuridica della condotta in esame in termini di furto tentato,
coerentemente con il dictum della precedente propria sentenza n. 34952 del 19 aprile
2012. Nel risolvere positivamente la questione della configurabilità del tentativo di
rapina impropria (anche) in difetto della materiale sottrazione del bene
all'impossessamento del quale l'azione delittuosa era finalizzata, la citata sentenza ha
argomentato, proprio con espresso riferimento al furto: "finchè la cosa non sia uscita
dalla sfera di sorveglianza del possessore" e "questi è ancora in grado di recuperala"
tanto fa "degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo".
La quaestio iuris in discorso involge il più ampio tema della definizione giuridica
dell'azione di impossessamento della cosa altrui, tipizzata dalla norma incriminatrice
(art. 624, primo comma, c.p.).
Considerato che la descrizione della condotta delittuosa risulta scandita da due fasi:
sottrazione e spossessamento, in difetto del perfezionamento del possesso della
refurtiva in capo all'agente, secondo la suprema corte, è certamente da escludere che
il reato possa ritenersi consumato.
L'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto comporta il conseguimento
della signoria della cosa mobile sottratta, intesa come piena, autonoma ed effettiva
disponibilità di essa da parte dell'agente. Sicché, laddove l'impossessamento della
refurtiva è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, del soggetto
passivo e dall'immediato intervento esercitato a difesa della detenzione del bene
materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera di vigilanza della persona
offesa, l'incompiutezza dell'impossessamento esclude la consumazione del reato e
circoscrive la condotta nell'ambito del delitto tentato.
Secondo la suprema corte, la conclusione riceve conforto dalla considerazione
dell'oggetto giuridico del reato alla luce del principio di offensività e "l'argomento che
la sorveglianza dell'offeso non ha impedito la violazione della norma penale non è né
concludente, né è oltretutto pertinente". Aggiunge: "Ciò che è in discussione non è la
sussistenza della attività delittuosa, bensì la relativa definizione giuridica".
Neppure appare calzante, per confutare la qualificazione della condotta de qua in
termini di tentativo, l'obiezione che la concomitante sorveglianza della persona offesa
e la correlata possibilità d'intervento immediato, a tutela della detenzione,
Questo scritto non impegna in alcun modo l'Ente di appartenenza dell'autore.
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costituiscano circostanza del tutto estranea all'operato dell'agente: per vero "il delitto
tentato si caratterizza per la mancata verificazione dell'evento dovuta a cause
indipendenti dalla volontà dell'agente".
In conclusione, ai fini della configurabilità della consumazione del delitto di furto
sono necessari gli elementi costitutivi della sottrazione e dell'impossessamento della
cosa altrui. Se il reo ha sottratto il bene mobile sottraendolo alla materiale
disponibilità del titolare, ma non ha ancora instaurato con il bene stesso una nuova
relazione di signoria indipendente, il delitto di furto non può ritenersi consumato,
giacché il momento perfezionativo va individuato proprio nell'impossessamento
(ovvero spossessamento del titolare).
Affermato il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite penali della Cassazione,
anche nel caso di superamento delle barriere elettroniche, si configura il tentativo di
delitto, qualora il personale addetto al controllo abbia costantemente controllato il
reo, lo abbia inseguito e/o bloccato o, ancora, quando lo abbia inseguito e indicato per
l'arresto in flagranza alla polizia giudiziaria sopraggiunta in loco.
Va da sé che ogni fatto va esaminato secondo la condotta in concreto posta in essere.
Non necessariamente l'impossessamento della cosa altrui sorge con la fuga definitiva
del soggetto attivo del reato dal luogo in cui è avvenuta la sottrazione al soggetto
passivo. Prendiamo come esempio la condotta di chi consumi tra gli scaffali del
supermercato una bevanda o un qualsiasi prodotto alimentare posto in vendita. In
questo caso non si può dubitare che il furto sia consumato.
ULTERIORI CONSIDERAZIONI PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA
La distinzione tra furto tentato e furto consumato in alcuni casi comporta
fondamentali differenze nell'applicazione delle misure precautelari.
ARRESTO IN FLAGRANZA E FURTO SEMPLICE
Riguardo alla fattispecie di furto non aggravato, previsto e punito dall'articolo 624 del
codice penale, l'articolo 381, comma 2, del codice di rito consente (previa querela di
parte) l'arresto facoltativo in flagranza soltanto se il furto è consumato. Infatti il
comma 2 citato, diversamente dal comma 1 del medesimo articolo, non fa riferimento
al "delitto non colposo, consumato o tentato" ma "ai seguenti delitti" di talché, per il
principio di tassatività delle norme penali, e stante l'autonomia del delitto tentato
rispetto a quello consumato, l'elenco di cui al comma 2 deve intedersi riferito soltanto
al reato consumato ( Cassazione, sez. II, sent. 7441 del 16/01/1999).
Se invece il furto è aggravato per una delle specifiche circostanze di cui all'art. 625 c.p
indicate dall'art. 380, comma 2 lettera e) c.p.p. l'arresto in flagranza è sempre
obbligatorio, non rilevando che sia tentato o consumato.
Se ricorre una sola delle altre circostanze aggravanti elencate nell'art. 625 c.p l'arresto
in flagranza è comunque facoltativo ai sensi dell'art. 381, comma 1, c.p.p. anche per
Questo scritto non impegna in alcun modo l'Ente di appartenenza dell'autore.
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l'ipotesi di furto tentato in quanto, pur diminuendo di un terzo il massimo (sei anni)
della pena detentiva, il massimo ricalcolato (quattro anni) resta superiore ai tre anni.
MINORENNI
Come noto, gli articoli 16 e 23 del codice di rito minorile (d.P.R. 448/1988) consentono
l'arresto in flagranza del minore di anni 18 per furto aggravato, sia esso tentato o
consumato, soltanto se ricorre una circostanza di cui alla sopra citata lettera e) dell'art.
380, comma 2, del codice di procedura penale, cioè le aggravanti previste dall'art. 625,
primo comma, numeri 2) prima ipotesi, 3) e 5) nonché 7-bis); sempre che non ricorra
anche l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. (tenue danno patrimoniale).
Fuori dei casi precedenti, l'arresto del minore è consentito per la sola ipotesi di furto
consumato soltanto se concorrono due o più fra tutte le altre circostanze aggravanti
previste dal sopra citato primo comma dell'art. 625 c.p. (c.d. furto pluriaggravato)
oppure una di esse e una di quelle comuni ex art. 61 c.p..
La pena detentiva prevista dall'art. 625, ultimo capoverso, cod. pen. per il furto
pluriaggravato è infatti la reclusione da tre a dieci anni. Se il furto è tentato la pena va
rimodulata ai sensi dell'art. 56 c.p. con la diminuzione da un terzo a due terzi, cosicché
la polizia giudiziaria applicando il combinato disposto degli articoli 379 e 278 c.p.p. (
che recita: "si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o
tentato") dovrà diminuire di due terzi il minimo edittale e di un terzo il massimo
editale, ottenendo come risultato una reclusione da un anno a sei anni e otto mesi. Ne
consegue che le fattispecie di tentato furto pluriaggravato non consentono l'arresto
del minorenne risultando una pena inferiore nel massimo a nove anni, a meno che non
ricorra una delle aggravanti previste dall'art. 380/2/e c.p.p. (violenza sulle cose, tre
persone riunite, ecc.) ma senza l'attenuante del danno di speciale tenuità; in tal caso è
consentito l'arresto anche per il tentativo indipendentemente dal limite di pena.
IL FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO
Il fermo di indiziato di delitto è generalmente previsto per i maggiorenni quando è
prevista la reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a
sei anni (art. 384 c.p.p.); per i minorenni invece quando la reclusione non è inferiore
nel minimo a due anni e non inferiore nel massimo a nove anni (articoli 17 e 23 d.P.R.
448/1988).
Per le considerazioni di cui sopra il fermo di persona gravemente indiziata di un delitto
di furto è consentito soltanto per il furto pluriaggravato consumato, commesso sia dal
maggiorenne sia dal minorenne (anche tenendo conto della diminuente della minore
età il minimo edittale non va sotto i due anni). Non è consentito il fermo, sia nei
confronti del maggiorenne sia nei confronti del minorenne, nell'ipotesi di tentato furto
pluriaggravato.
Questo scritto non impegna in alcun modo l'Ente di appartenenza dell'autore.
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