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COMUNICATO
Si informano gli studenti tutti che, come già certamente noto, le spese per la frequenza a corsi
d’istruzione universitaria (tassa, contributi, spese accessorie e tassa regionale per il diritto allo studio
universitario), sono considerate oneri detraibili per i quali è riconosciuta, ai fini della dichiarazione per
la determinazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), una detrazione d’imposta del
19% (art. 13 bis TUIR 22/12/1986 n. 917 e art. 49 D.lgs. 15/12/97 n. 446).
Vi sono però delle semplici regole che vanno rispettate per non vedersi negato il diritto alla detrazione
nel caso di verifica fiscale con la conseguenza di dover soggiacere ad interessi, sanzioni e recuperi
d’imposta.
Quindi, onde poter godere della menzionata detrazione, è necessario che lo studente, o il proprio
familiare o la persona a cui risulti a carico, possegga il documento che attesti il pagamento avvenuto a
favore dell’università e quindi copia del bonifico o copia del bollettino postale o l’eventuale quietanza
rilasciata dall’università, ricordando che non v’è alcun obbligo per queste ad emettere quietanza che
accusi la ricezione del pagamento essendo il bonifico o il bollettino postale documento esaustivo allo
scopo della detrazione.
E’ chiaro che tutti i documenti su menzionati devono riportare il nome dello studente e che i
pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a favore dell’università.
Pertanto, ai fini della detrazione, dovrà apparire:
1) il nome e cognome dello studente come ordinante riportando nella causale, sia del bonifico
che del bollettino postale, il motivo del versamento (iscrizione A.A. ……….., rinnovo iscrizione
A.A………….., iscrizione corso post laurea), per godere direttamente della detrazione quando
non a carico.
2) nella sola causale il COGNOME e NOME dello studente, o la matricola, ed il motivo del
versamento (iscrizione A.A. ……….., rinnovo iscrizione A.A………….., iscrizione corso post
laurea) per far godere della detrazione la persona a cui lo studente è a carico. E’ chiaro che
l’ordinante del pagamento deve essere il familiare che può detrarre le spese sostenute per lo
studente.
E’ opportuno tra l’altro rappresentare che nei casi delle quietanze possono sorgere a volte problemi
connessi alla cosiddetta competenza che limitano in concreto la possibilità della detrazione nello stesso
anno in cui è effettuato il bonifico.
La competenza significa che la detrazione può essere operata secondo il principio di cassa ovverosia
per l’anno nel quale è stato effettuato il versamento.
Quindi cosa accade nel caso del pagamento della retta universitaria effettuata alla fine
dell’anno solare?
Alcuni atenei provvedono ad emettere le quietanze riportando come data quella del giorno o del mese
in cui viene accreditato sui loro conti il pagamento, non potendo certamente emettere una quietanza
per la data in cui il pagamento è stato disposto, anche perchè è una informazione che non è data
conoscere all’università.
Ebbene, la data di accredito non coincide mai con la data del pagamento essendo sempre di 1 o 2
giorni, a volte anche di più, successiva.
A nulla vale, per esempio, neanche il caso in cui l’ordinante del bonifico disponga una valuta
precedente poiché è sempre la data di accredito che ha valenza contabile.
Accade quindi, che se per esempio viene effettuato un bonifico in data 30 dicembre e l’ateneo riceve
l’accredito l’1 gennaio successivo, che la quietanza sia emessa in data 1 gennaio o 31 gennaio non
permettendo di godere della detrazione nell’anno in cui è stato effettivamente disposto il bonifico.
Si riportano di seguito alcuni casi (CAUSA) emersi nei pagamenti con bonifico che non hanno
consentito di godere della detrazione (EFFETTO) con recupero dell’imposta con le relative sanzioni:
a. CAUSA = il bonifico è stato effettuato da un terzo, nella causale figurava il COGNOME e NOME
dello studente ed il motivo del versamento.
EFFETTO = al genitore dello studente, il contribuente, non è stata riconosciuta la detrazione
con la motivazione che il versamento non era stato effettuato dallo stesso.
b. CAUSA = il bonifico è stato effettuato da un terzo, nella causale NON figurava il COGNOME
e NOME dello studente ma solo il motivo del versamento. Successivamente lo studente si
preoccupava di comunicare all’università che il bonifico effettuato dal terzo era da riferire alla
propria iscrizione.
EFFETTO = al genitore dello studente, il contribuente, non è stata riconosciuta la detrazione
con la motivazione che il versamento non era stato effettuato dallo stesso.
c. CAUSA = il bonifico è stato effettuato da un terzo, nella causale NON figurava né il
COGNOME e NOME dello studente né il motivo del versamento. Successivamente lo studente
si preoccupava di comunicare all’università che il bonifico effettuato dal terzo era da riferire
alla propria iscrizione e per un determinato corso accademico.
EFFETTO = al genitore dello studente, il contribuente, non è stata riconosciuta la detrazione
con la motivazione che il versamento non era stato effettuato dallo stesso.
d. CAUSA = il bonifico è stato effettuato dal genitore dello studente e nella causale NON
figurava il COGNOME e NOME dello studente ma solo il motivo del versamento.
EFFETTO = al genitore dello studente, il contribuente, non è stata riconosciuta la detrazione
con la motivazione che il versamento non indicava la persona a carico per la quale si possono
detrarre le spese di frequenza.
e. CAUSA = il bonifico è stato effettuato da un parente dello studente e nella causale figurava il
COGNOME e NOME dello studente e il motivo del versamento.
EFFETTO = al genitore dello studente, il contribuente, non è stata riconosciuta la detrazione
con la motivazione che il versamento anche se indicava lo studente, che era persona a carico
per la quale si possono detrarre le spese di frequenza, il pagamento era stato effettuato da un
parente e quest’ultimo è considerato terzo non essendo l’universitario a suo carico.
f. CAUSA = il bonifico è stato effettuato da un terzo, nella causale figurava il COGNOME e NOME
dello studente ed il motivo del versamento.
EFFETTO = allo studente, in questo caso contribuente poiché a carico di nessuno, non è stata
riconosciuta la detrazione con la motivazione che il versamento non era stato da lui effettuato.
Al fine quindi di poter godere delle detrazioni, senza rischiare nulla in caso di verifica
fiscale e per lo stesso anno in cui si effettua il pagamento delle rette, è opportuno seguire
le seguenti semplici regole:
I)
Nel caso di studente a carico del contribuente : effettuare il bonifico dal conto
corrente del contribuente indicando nella causale il COGNOME e NOME dello
studente a carico ed il motivo del versamento.
II)
Nel caso di studente che è lui stesso contribuente: effettuare il bonifico dal
proprio conto corrente indicando comunque nella causale il proprio COGNOME e
NOME ed il motivo del versamento.
III)
In qualsiasi caso, qualora non si fosse titolari di conto corrente, recarsi presso
un qualsiasi sportello bancario e chiedere di disporre bonifico indicando nella
causale il COGNOME e NOME dello studente ed il motivo del versamento:
l’ordinante potrà essere o solo il familiare a cui è a carico lo studente o lo stesso
studente.
IV)
Nel caso di pagamento On Line con carta di credito, il titolare della carta di
credito dovrà essere sempre lo studente o il familiare a cui risulta a carico.
V)
Effettuare sempre il versamento almeno 1 settimana prima del termine
dell’anno solare per essere certi che la data di accredito all’ateneo avvenga
entro lo stesso anno solare.