Imprese Sociali

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Imprese Sociali
Imprese Sociali
Introdotte nel nostro ordinamento con il DLgs155/2006, in
Nautica
e Fisco
attuazione della legge delega
118/2005.
Ai sensi del Dlgs
155/2006
possono acquisire la qualifica di
Genova,
3/10/2013
impresa sociale
Commissione
Imposte Indirette
i. tutte le organizzazioni
private
ii. che esercitano in via stabile e principale un attività
Carla Bellieni al fine della produzione o dello
economica organizzata
scambio di Laura
beni Brullo
e servizi DI UTILITA’ SOCIALE,
Andrea Casassa
diretta a realizzare
finalità di interesse generale
Luca Giacometti
Paolo Guerrera
iii. che possiedono
requisiti specifici, tra i quali l’assenza
Moscatelli
dello scopo Fabrizio
di lucro.
Antonio Musso
Imprese Sociali
Introdotte nel nostro ordinamento con il DLgs155/2006, in
attuazione della legge delega 118/2005.
Ai sensi del Dlgs
155/2006
possono eacquisire
la qualifica di
Spese
di manutenzione
riparazione
impresa sociale
i. tutte le organizzazioni private
ii. che esercitano in via stabile e principale un attività
economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni e servizi DI UTILITA’ SOCIALE,
diretta a realizzare finalità di interesse generale
iii. che possiedono requisiti specifici, tra i quali l’assenza
dello scopo di lucro.
requisiti
oggettivo
Perché un’operazione sia rilevante ai
fini IVA per l’ITALIA devono sussistere
i presupposti di :
1.
2.
3.
Oggettivo
Soggettivo
Territorialità
presupposto oggettivo:
si deve essere in presenza di cessioni
di beni e prestazioni di servizi per i quali
viene pagato un corrispettivo;
3
territoriale
soggettivo
Presupposto soggettivo:
le operazioni devono essere effettuate da persone
fisiche e giuridiche che operano nell'esercizio di
imprese o di arti e professioni; pertanto sulle cessioni
fatte da privati non si calcola l'IVA;
Territorialità:
La territorialità di un’operazione rientra nel
campo di applicazione se effettuata sul
territorio dello Stato secondo le regole degli
articoli da 7 a 7 septies del DPR 633/72.
4
La territorialità
Il 1° gennaio 2011 sono entrate in vigore le disposizioni relative
alla territorialità IVA previste dall’esecutivo all’articolo 3, comma
1, del decreto legislativo del 11 febbraio 2010 n. 18, pubblicato
sulla G.U. del 19 febbraio 2010 n. 41
· 7 - definizioni
· 7 bis - cessione di beni
· 7 ter – prestazioni di servizi
· 7 quater – disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi
· 7 quinquies – disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali artistici,
sportivi, scientifici,educativi, ricreativi e simili
· 7 sexies – disposizioni speciali relative a taluni prestazioni di servizi rese a
committenti non soggetti passivi
· 7 septies – disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti
passivi stabiliti fuori dalla Comunità
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Art 7 DPR 633/72
Territorialità dell'imposta
Agli effetti del presente decreto:
a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della
Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione
d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per «Comunità» o «territorio della Comunità» si intende il territorio
corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della
Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella
indicata nella lettera a):
1)
per
la
Repubblica
ellenica,
il
Monte
Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il
territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel
territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
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DIRETTIVA SERVIZI
Con il recepimento della direttiva Comunitaria n.
2008/8/CE c.d. Direttiva Servizi le prestazioni di servizi
nei rapporti commerciali (business to business) sono
territorialmente rilevanti se resi a soggetti passivi in
Italia (cd criterio del luogo del committente)
B2B
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DIRETTIVA SERVIZI
I servizi generici rivolti ai consumer (soggetti non
passivi) sono rilevanti ai fini Iva se fornite da
soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. luogo del
prestatore)
B2C
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Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti
Le operazioni soggette ad Iva si suddividono in :
•Operazioni imponibili : sono operazioni sulle quali si
calcola L’iva sulla base delle aliquote vigenti;
•Operazioni non imponibili sono quelle operazioni sulle
quali non si applica l’iva per evitare una doppia tassazione
come le cessioni tra paesi dell’Unione Europea e le
esportazioni ;
•Operazioni esenti: sono operazioni su cui non si calcola
l’iva per motivi di opportunità economica e/o sociale e sono
previste dall’art 10.
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La manutenzione delle navi
•RIFACIMENTO,
•AMPLIAMENTO,
•AMMODERNAMENTO
•RISTRUTTURAZIONE
La manutenzioni delle navi è considerato un
servizio generico e segue dunque art 7 ter del
Dpr 633/72
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Art 8 Bis
Per la Lettera e) sono non imponibili
le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di
carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione,
riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio,
allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi
e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati
motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo,
nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle
navi.
Navi che ai sensi comma a sono adibiti alla navigazione in alto
mare e destinate all’esercizio di attività commerciali.
Ossia agli effetti art 8 bis per navi destinate all’esercizio di
attivita commerciali devono anche intendersi anche galleggianti,
antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento,
i pontoni posatubo posacavi, le chiatte ,piattaforme
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Art. 9
Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali non imponibili:
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione,
stivaggio, disinstivaggio, pesatura, misurazione, controllo,
refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili,
relativi ai beni in esportazione, in transito o in
importazione temporanea ovvero relativi a beni in
importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi
siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma
dell'art. 69;
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NORMATIVA DOGANALE
TESTO UNICO LEGGE DOGANALE DPR 23 GENNAIO 1973
(Testo: in vigore dal 12/04/1973)
ART 176 Condizioni
importazione.
per
l'ammissione
alla
temporanea
La temporanea importazione ai sensi del primo comma del precedente
articolo e' consentita a condizione che le merci da importare siano
destinate a ricevere uno o piu' dei trattamenti appresso indicati e che sia
possibile accertare l'impiego delle merci stesse nei prodotti da ottenere:
a) lavorazione, compresi il montaggio, l'assemblaggio l'adattamento ad
altre merci;
b) trasformazione;
c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto;
d) utilizzazione, con conseguente consumo parziale o totale, come
catalizzatori, acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche per facilitare la
fabbricazione di prodotti da esportare o riesportare, esclusa l'utilizzazione
delle fonti di energia, dei lubrificanti e degli attrezzi ed utensili.
I prodotti ottenuti dai trattamenti predetti devono ricevere una delle
destinazioni previste dall'art. 186 entro il termine di cui all'art. 179, primo
comma, lettera e).
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ART 186
prodotti ottenuti dai trattamenti di cui
all'art. 176 devono essere riesportati,
ovvero iI Introdotti nei depositi doganali o
in depositi franchi o in punti franchi per la
loro successiva destinazione all'estero.
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Imprese Sociali
Introdotte nel nostro ordinamento con il DLgs155/2006, in
attuazione della legge delega 118/2005.
Ai sensi del Dlgs 155/2006
possono navi
acquisire la qualifica di
Manutenzione
impresa sociale
Risoluzione 37/E 2010
i. tutte le organizzazioni private
ii. che esercitano in via stabile e principale un attività
economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni e servizi DI UTILITA’ SOCIALE,
diretta a realizzare finalità di interesse generale
iii. che possiedono requisiti specifici, tra i quali l’assenza
dello scopo di lucro.
La Risoluzione 37/E del 2010
La risoluzione affronta la
problematica dell’individuazione
della territorialità nei servizi di
manutenzione (c.d. refitting) delle
navi di crociera alla luce delle nuove
regole di territorialità (direttiva
servizi 2008/08/CE, recepita nel
nostro ordinamento dal D.Lgs. n.
18/2010).
Le nuove regole IVA sui servizi
• Ai sensi dell'art. 7-ter del dpr 633/72,
le prestazioni di servizi cd. generiche
rese a soggetti passivi (B2B) si
considerano territorialmente rilevanti
nel territorio dello stato se il
committente è stabilito in Italia
• Le stesse prestazioni, se rese a privati
(B2C), si considerano territorialmente
rilevanti se il prestatore è stabilito in
Italia.
Il Refitting
Le prestazioni di manutenzione (refitting)
di navi da crociera, in quanto servizi
cosiddetti "generici" resi a soggetti
passivi Iva (rapporti business to business
o B2B), ricadono nell'ambito di
applicazione dell'articolo 7-ter, comma 1,
lettera a), del Dpr 633/1972, non
operando le specifiche deroghe di cui agli
articoli 7-quater e 7-quinquies.
Territorialità e regime impositivo
E’ necessario verificare il presupposto
territoriale tenendo conto del luogo di
Stabilimento del committente
(soggetto passivo)
qualora le prestazioni risultino
territorialmente rilevanti, si valuterà
il relativo regime impositivo
(es.: non imponibilità dell'art. 8-bis)
Committente italiano
Ciò premesso, queste prestazioni, in quanto
servizi generici resi a soggetti passivi, sono
rilevanti nel territorio dello stato italiano se
rese a soggetti passivi stabiliti in Italia; in tal
caso, trattandosi di servizi di manutenzione
e/o allestimento di navi commerciali, trova
ingresso il trattamento di non imponibilità
dell'art. 8-bis, applicabile oggettivamente, e
dunque anche alle prestazioni rese dai
subappaltatori.
DPR 622/72 Art. 8bis lett. e
Sono soggette al regime di non imponibilità,
in quanto operazioni assimilate alle cessioni
all'esportazione "...le prestazioni di servizi,
compreso l'uso di bacini di carenaggio,
relativi alla costruzione, manutenzione,
riparazione, modificazione, trasformazione,
assiemaggio, allestimento, arredamento,
locazione e noleggio delle navi e degli
aeromobili ..., degli apparati motori e loro
componenti e ricambi e delle dotazioni di
bordo ...".
Ris. 18 aprile 1986 n. 356560
….la non imponibilita' sia nei confronti del
contratto principale (quello stipulato dal
committente con il cantiere o altro
assuntore) che di quelli immediatamente
derivati (stipulati cioe' tra il cantiere o
altro assuntore e una o piu' imprese
subcontraenti) .
Soggetto passivo Italia
Operazione rilevante
Non imponibile
art.8 bis DPR 633/72
Committente estero
Qualora, invece, le prestazioni vengano
rese a committenti stabiliti all'estero (Ue
o extra Ue), esse non sono rilevanti; in tal
caso, tuttavia, qualora il committente sia
un soggetto Ue, resta fermo per il
prestatore nazionale l'obbligo di
emissione della fattura (non soggetta ad
Iva), nonché quello di presentare il
modello Intrastat servizi (salvo che nel
paese del committente l'operazione non
sia imponibile).
Soggetto passivo UE
Operazione rilevante
Il prestatore italiano
emette fattura non
soggetta art 7 ter
Dpr 633/72 e presenta
INTRASTA Servizi
Appalto a stabile organizzazione
Le prestazioni rese dalla stabile
organizzazione in Italia dovranno
essere fatturate dalla branch, in
quanto coinvolta nella realizzazione,
(quarto comma dell'art. 17 e dell'art. 7,
comma 1, lett. D).
Stabile organizzazione
Prestazione di una
stabile organizzazione
La stabile organizzazione
emette fattura
Appalto a soggetto “estero”
Le prestazioni rese da soggetti esteri,
privi di stabile organizzazione in Italia,
dovranno invece essere autofatturate
dal committente, dovendosi applicare il
meccanismo dell'inversione contabile ai
sensi del secondo comma dell'art. 17
(anche nel caso in cui il soggetto estero
sia identificato in Italia direttamente o
mediante rappresentante fiscale).
Reverse Charge nel subappalto
Prestazione di un
Soggetto estero senza
stabile organizzazione
Il committente
emette autofattura
Imprese Sociali
Il contratto di Utilizzo
L’IVA nelle prestazioni di servizi di
noleggio, locazione e simili nel
trasporto marittimo
REGOLAMENTAZIONE ATTUALE
NORMATIVA
COMUNITARIA
Direttiva n. 2006/112/CE art. 56
Regolamento 15.03.2011 n. 282/2011 del Consiglio
dell’Unione Europea, art. 38 - 39 – 40
ITALIANA
DPR 633/1972 art. 7 co. 1 lettera g → definizione
noleggio breve/lungo termine
DPR 633/1972 art. 7-ter
DPR 633/1972 art. 7-quater lettera e)
DPR 633/1972 art. 7-sexies lettera e), e-bis)
DPR 633/1972 art. 8-bis lettera e)
REGOLAMENTAZIONE ATTUALE
D.Lgs. 171/2005 art- 49 bis
PRASSI
Circolare n. 49/E del 07.06.2002
Circolare n. 38/E del 22.07.2009
Circolare n. 43/E del 29.09.2011
Risoluzione 284/E del 11.10.2007
INQUADRAMENTO GENERALE
La territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi
di noleggio e simili di mezzi di trasporto marittimo
dipende da da:
• Durata del noleggio/locazione
• Status giuridico del committente
• Luogo di messa a disposizione e di utilizzo del
mezzo di trasporto marittimo
• Luogo di stabilimento del prestatore (noleggio di
lungo termine)
DEFINIZIONE DEL NOLEGGIO
Il contratto di noleggio di unità da diporto
prevede la messa a disposizione di terzi
dell’unità in perfetta efficienza, armata ed
adeguatamente
equipaggiata per un
determinato periodo di tempo e dietro
corrispettivo.
In base alla durata, possiamo distinguere il
contratto in noleggio a breve termine o
noleggio a lungo termine.
DEFINIZIONE DEL NOLEGGIO
Il noleggio a differenza della locazione,
comporta che il mezzo rimane nella
disponibilità del noleggiante, alle cui
dipendente resta anche l’equipaggio.
DEFINIZIONE DEL NOLEGGIO
NOLEGGIO A BREVE TERMINE se il
possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di
trasporto si protrae per un periodo non
superiore a 90 giorni (art. 7 c.1 lett. g del
d.P.R. 633/1972)
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE se il
possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di
trasporto si protrae per un periodo
superiore a 90 giorni
TERRITORIALITA’
Noleggio a breve termine
Per determinare la Territorialità del noleggio a breve
termine bisogna considerare due elementi:
•il luogo di messa disposizione del bene, cioè il
luogo in cui avviene la consegna fisica del mezzo
•il luogo di utilizzo dello stesso
Quindi
l’operazione
si
considera
territorialmente rilevante in Italia se:
• la messa a disposizione del bene avviene
in Italia e l’utilizzo del mezzo è fatto in
ambito comunitario
• la messa a disposizione del mezzo di
trasporto avviene al di fuori della Comunità
Europea, per l’utilizzo in Italia
Nel caso in cui l’utilizzo sia territorialmente
promiscuo, e quindi il mezzo messo a
disposizione in Italia viene utilizzato sia in
acque comunitarie che internazionali (extra
UE), laddove non sia possibile quantificarne
esattamente il relativo utilizzo comunitario
(come da circolare ministeriale), si farà
ricorso a criteri di proporzionalità come
previsto dalla circolare n. 43/E del
29.09.2011, applicando le percentuali
forfettarie di presunto utilizzo fornite dalla
circolare n. 49/E del 07.06.2002.
Nel caso di messa disposizione del mezzo di
trasporto in un paese non comunitario verrà
tassata in Italia solo per il periodo di utilizzo
avvenuto entro le acque territoriali Italiane.
Quindi non sono territorialmente rilevanti in
Italia tali prestazioni quanto i mezzi:
- Sono messi a diposizione in Italia e
utilizzati al di fuori della UE
- Sono messi a diposizione in un altro paese
UE (ovunque avvenga l’utilizzo)
- Sono messi a diposizione in un paese non
UE ed utilizzati al di fuori dell’Italia
Tali regole sono le medesime sia nei rapporti
B2B che B2C, inoltre è ininfluente la
nazionalità sia del prestatore che del
committente (nonché il luogo dove viene
stipulato il contratto) nonché la tipologia del
mezzo di trasporto marittimo
Noleggio a breve - riepilogo
Prestatore
Committente
Consegna
Italia
Ita, UE,
ExtraUE
Ita, UE, Sogg.
UE
ExtraUE Passivo
Privato
ExtraUE
Utilizzo
Rilevanza
in Italia
Ita, UE
Si
ExtraUE
No
Ita, UE,
ExtraUE
Ita
No
UE,
ExtraUE
no
Si
Noleggio a lungo termine
I criteri specifici di territorialità di tale tipo di
noleggio sono applicabili soltanto nelle
operazione B2C, nel caso B2B in cui il
committente sia un soggetto Iva continua ad
applicarsi la regola generale che prevede la
tassazione nel Paese di stabilimento del
cliente.
B2B
Sono assoggettate a tassazione in Italia se le
prestazioni sono rese nei confronti di soggetti
passivi stabiliti in Italia, mentre sono da considerare
fuori campo le prestazioni rese a soggetti passivi
non residenti
B2C
Nella determinazione della territorialità delle
prestazioni di servizi di locazione e noleggio
di mezzi di trasporto marittimo a lungo
termine nei confronti di committenti privati,
bisogna considerare alcuni elementi:
• Luogo di stabilimento del fornitore
• Luogo di stabilimento del committente
• Luogo di messa a disposizione del mezzo
• Luogo di utilizzo dello stesso
Noleggio a lungo termine
di imbarcazioni da diporto
Le prestazioni di servizi di locazione e di
noleggio a lungo termine (possesso e uso
ininterrotto per oltre 90 giorni) possono
essere riclassificate dal punto di vista
territoriale come segue:
In base all’attuale normativa sono
territorialmente rilevanti in Italia i servizi di
noleggio di mezzi di trasporto diversi dalle
imbarcazioni da diporto in caso di:
- Committente domiciliato in Italia o ivi
residente e mezzo utilizzato in territorio
comunitario
- Committente domiciliato e residente fuori
dalla UE e mezzo utilizzato in Italia
Mezzi di trasporto diversi dalla imbarcazioni
Committente
Italia
UE
Extra UE
Utilizzo
Territorialità iva
Italia
Si
UE
Si
Extra UE
No
Italia
No
UE
No
Extra UE
No
Italia
Si
UE
No
Extra UE
No
I servizi di noleggio di imbarcazioni da
diporto sono territorialmente rilevanti in
Italia in caso di:
- Prestatore
stabilito
in
Italia,
con
imbarcazione
messa
a
disposizione
dell’utilizzatore in Italia e utilizzata in
territorio comunitario
- Prestatore stabilito in paese non UE, con
imbarcazione
messa
a
disposizione
dell’utilizzatore nel paese del prestatore e
utilizzata in Italia
Messa a
disposizione
Italia
UE
Extra UE
Utilizzo
Prestatore
Territorialità
iva
Italia o UE
Stabilito in Italia
Si
Extra UE
Stabilito in Italia
No
Ovunque
Stabilito in Paese UE o
Extra UE
Come Altri
mezzi
Ovunque
Stabilito nel paese di
messa a disposizione
No
Ovunque
Stabilito in un paese
diverso da disposizione
Come Altri
mezzi
Italia
Stabilito nel paese di
messa a disposizione
Si
Ovunque
Stabilito in un paese
diverso da disposizione
Come Altri
mezzi
Rese ad un consumatore finale ovunque
stabilito (Italia, altro Paese membro o
fuori dall’Unione Europea), da un
fornitore stabilito in Italia, si considerano
territorialmente rilevanti se l’unità è
messa a disposizione nel territorio dello
Stato e utilizzata nel territorio della
Comunità
Rese ad un consumatore finale ovunque
stabilito (Italia, altro Paese membro o
fuori dall’Unione Europea), da un
fornitore stabilito in un Paese Extra UE, si
considerano territorialmente rilevanti se
l’unità è messa a disposizione nel
territorio
dello Paese extra UE e
utilizzata nel territorio dello Stato
L’autorità fiscale ha elaborato delle
percentuali forfettarie di utilizzo delle unità
da diporto nelle acque territoriali che
possono essere impiegate nell’ipotesi in cui
non sia possibile avere un riscontro
dell’effettivo utilizzo dei mezzi di trasporto
marittimo concessi in noleggio. Tali
percentuali sono state elaborate sulla base
delle caratteristiche dell’unità (circolari n.
49/E del 07.06.2002, n. 38 del 22.07.2009 e
n. 43/E del 29.09.2011) e possono essere
applicate dal prestatore sulla base di
documentazione del cliente
Tale fattispecie si verifica principalmente
nei seguenti casi (cfr. art. 7 – quater lettera
e, art- 7 – sexies lettera e):
- Noleggi, locazioni e simili, a breve
termine, di mezzi di trasporto messi a
disposizione del destinatario in Italia e
utilizzati all’interno del territorio UE
- Noleggi, locazioni e simili, non a breve
termine, di mezzi di trasporto rese da
prestatori stabiliti in Italia a committenti
non soggetti passivi di imposta e sempre
che siano utilizzate nel territorio della
Comunità Europea
Tipologia dell'unità da diporto
Percentuale del
corrispettivo
da assoggettare ad Iva
Unità a motore o a vela di lunghezza superiore
a 24 metri
30
Unità a vela di lunghezza tra i 20,01 e 24 metri
e unità a motore di lunghezza tra 16,01 e 24
metri
40
Unità a vela di lunghezza tra 10,01 e 20 metri e
unità a motore di lunghezza tra 12,01 e 16
metri50%
50
Unità a vela di lunghezza fino a 10 metri
e unità a motore di lunghezza tra 7,51 e 12
metri
60
Unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri
90
Unità appartenenti alla categoria D
100
Come si può notare, al crescere delle
dimensioni dell’unità di diporto viene
considerata maggiore la sua capacità di
navigazione in acque extraterritoriali e viene
corrispondentemente ridotta la percentuale di
corrispettivo da assoggettare ad IVA.
L’applicazione di tale criterio non pregiudica la
possibilità di dimostrare un utilizzo diverso del
mezzo anche in base a dati oggettivi (ad
esempio il contratto di ormeggio al di fuori di
acque territoriali) (Ris. N. 284/E del
11.10.2007)
Non imponibilità – art- 8 bis
Nel noleggio nonché la locazione e simili
relativa a navi adibite alla navigazione in alto
mare e utilizzate per attività commerciali non
da diporto, pesca o per operazioni di
salvataggio ed assistenza in mare nonché
demolizione, la non imponibilità viene prevista
per
talune
tipologie
di
prestazioni
territorialmente rilevanti in Italia, ossia:
- noleggio e locazione a breve termine di navi
commerciali messe a disposizione del
destinatario in Italia e utilizzate all’interno del
territorio comunitario
- noleggio e locazione a lungo termine di navi
commerciali resa da prestatori ovunque
stabiliti a committenti soggetti passivi di
imposta stabiliti in Italia (B2B) ovunque
utilizzate
Per quanto riguarda il noleggio e/o locazione
di unità da diporto, la circolare n. 43/E del
20.09.2011 ha precisato che il regime di non
imponibilità è previsto solo nel caso in cui
l’imbarcazione venga utilizzata in attività di
noleggio e/o locazione purché il mezzo venga
utilizzato dal soggetto che la prende a
noleggio/locazione direttamente nell’esercizio
di attività commerciali.
Noleggio occasionale di imbarcazioni
L’art. 49-bis del Dlgs. N. 171/2005 consente al
titolare persona fisica, di imbarcazioni e navi
da diporto, di effettuare, in forma occasionale,
attività di noleggio di tali unità.
I proventi derivanti da tale attività sono
assoggettati, su richiesta del percipiente, ad
un’imposta sostitutiva del 20%, e per usufruire
di tale regime bisogna preventivamente
effettuare una comunicazione telematica
all’Agenzia delle Entrate ed alla Capitaneria di
Porto territorialmente competente nonché
all’INPS e INAIL in caso di impiego di
personale.
Noleggio occasionale di imbarcazioni
L’attività di noleggio deve risultare di durata
complessiva non superiore a 42 giorni, senza
limite di proventi. Precedentemente alle
modifiche del DL 69/2013 non era previsto ul
limite temporale ma il veniva richiesto che i
proventi non superassero i 30.000 euro.
Imprese Sociali
Introdotte nel nostro ordinamento con il DLgs155/2006, in
attuazione della legge delega 118/2005.
Ai sensi del Dlgs 155/2006
possono acquisire la qualifica di
COMPRAVENDITA
impresa sociale
i. tutte le organizzazioni private
ii. che esercitano in via stabile e principale un attività
economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni e servizi DI UTILITA’ SOCIALE,
diretta a realizzare finalità di interesse generale
iii. che possiedono requisiti specifici, tra i quali l’assenza
dello scopo di lucro.
NORMATIVA COMUNITARIA
•
Direttiva n. 2003/44/CE
•
Direttiva n. 2006/112/CE
•
Direttiva n. 2008/8/CE
•
Direttiva 94/25/CE
•
Regolamento 02.07.1993 n. 2454/93 della Commissione
•
Regolamento 12.10.1992 n. 2913/92 del Consiglio
NORMATIVA ITALIANA
•
Codice Civile art.1153
•
Codice della Navigazione art.245
•
D.L. 331/1993 art.41
•
D. Lgs 436/1996
•
D.Lgs. 18/2010
•
D.Lgs. 171/2005
•
D.Lgs. 471/1997
•
D.P.R. 43/1973
•
D.P.R. 633/72 art. 2 – 4 – 7 – 7 bis – 7 quater – 7 sexies – 8 – 16 – 19 bis – 21 – 68
•
Decreto Ministeriale 24.12.1993
•
L. 50/1971 art.5
•
L. 172/2003
•
L. 342/2000
•
T.U.L.Doganali 43/1973 art.252 – 267
PRASSI
•
Circolare Ag. Dogane n. 45/D del 11.12.2006
•
Circolare Ag. Dogane n. 36/D del 28.12.2007
•
Circolare Ag. Entrate n. 76/E del 02.08.2001
•
Circolare Ag. Entrate n. 49/E del 07.06.2002
•
Ministero delle finanze Circolare 03/11/1973 n. 62/539917
•
Ministero delle finanze Circolare 16/11/2000 n. 207/E
•
Ministero delle finanze Risoluzione 04/09/1987 n. 416457
•
Ministero delle finanze Risoluzione 18/03/1992 n. 500926
Agenzia delle Entrate C.M. 29.9.2011, n. 43/E,
•
DIPORTO
Codice della Navigazione da diporto (Decreto Legislativo 8 luglio 2005, n. 171)
Navigazione da diporto
effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di
lucro
***
Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono così definite (art. 3, D.Lgs.
171/2005):
– unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione
destinata alla navigazione;
– nave da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le
norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da
diporto;
– imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24
metri;
– natante da diporto: ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10
metri.
Codice della Navigazione da diporto
(Decreto Legislativo 8 luglio 2005, n. 171)
prevede espressamente la possibilità che un'unità da diporto
sia adibita ad uso privato o ad uso commerciale.
L’imbarcazione da diporto è utilizzata a fini commerciali
quando (art. 2, D.Lgs. 171/2005):
– è oggetto di contratti di locazione e di noleggio (l’utilizzatore
finale deve avere uno scopo sportivo e/o ricreativo);
– è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione
da diporto;
– è utilizzata da centri di immersione e di addestramento
subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
La distinzione tra uso privato e commerciale
dei mezzi di navigazione è fondamentale per
stabilire il regime applicabile sotto il profilo
civilistico fiscale e amministrativo.
Presupposto per applicazione dell’IVA
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
Requisiti territoriali
Casi
Cessione unità da diporto uso privato da parte di soggetto
di imposta (produttore, rivenditore, armatore, cantiere)
• Art. 7-bis: imponibile IVA 22% (irrilevante che
l’acquirente sia un privato o un operatore economico)
• Non imponibile art. 8 DPR 633/72 se il bene è
esportato
• Non imponibile art. 41 DL 331/1993 in caso di cessione
intracomunitaria
Cessione unità da diporto uso privato
Applicazione IVA 22% (art. 7bis)
Il bene deve:
- trovarsi fisicamente nel territorio dello Stato
- Deve trattarsi di un bene mobile nazionale,
comunitario o vincolato al regime della
temporanea importazione
Cessione unità da diporto uso privato
Cessione non imponibile art. 8 DPR 633/72
Il bene deve:
- Essere ceduto con trasporto o spedizione fuori
dal territorio UE se il trasporto è curato dal
cedente
- Essere ceduto con trasporto o spedizione fuori
dal territorio UE entro 90 giorni dalla consegna
nel territorio dello Stato se il trasporto è curato
dal cessionario
Cessione unità da diporto uso privato
Cessione non imponibile art. 41 DL 331/1993
(quasi) sempre non imponibile sia che l’acquirente sia
soggetto passivo di imposta che non lo sia.
L'art. 41 DL 331/93 al co2 lett. b) dispone che sono assimilate
alle cessioni intracomunitarie non imponibili, i mezzi di
trasporto "nuovi" di cui all'art. 38 co. 4 anche se l'acquirente
non è soggetto passivo d'imposta (quindi anche i privati). L’art.
38, al co. 4 dispone che costituiscono mezzi di trasporto, le
imbarcazioni (nuove) di lunghezza superiore a 7,5 metri.
obbligo per l’acquirente di assolvere l’IVA
Casi
Cessione unità da diporto per uso commerciale da
parte di soggetto di imposta ad un altro soggetto di
imposta
non imponibilità ex art. 8-bis purché le unità da
diporto siano adibite effettivamente e ed
esclusivamente ad attività commerciali (es: yacht
commerciali iscritti al registro internazionale)
NON IMPONIBILITA’ ART. 8-BIS DPR 633/1972
Devono verificarsi entrambe le condizioni:
1.
2.
Le unità da diporto devono essere adibite alla navigazione in alto mare e
Devono essere destinate ad attività commerciali (trasporto a pagamento
di passeggeri) ovvero ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare
Non è necessario che le navi da diporto siano iscritte nei registri internazionali
(novità CM 43/E del 29/9/2011) ma è necessario dimostrare che
- Le navi ed imbarcazioni da diporto siano iscritte nei registri della CP con
uso commerciale
- I natanti siano immatricolati alla stregua delle imbarcazioni (navigazione
oltre 12 miglia)
Il regime di non imponibilità si applica ovviamente agli yacht commerciali
iscritti al registro internazionale
CONCETTO DI NAVE
• Ai sensi dell'art. 114, Codice della Navigazione, il criterio da
adottare non è quello della dimensione, dello scopo o della
propulsione, bensì quello della destinazione al trasporto su acqua.
• Il concetto di trasporto su acqua coincide con quello di navigazione:
le qualità essenziali per la navigazione sono quelle della
"galleggiabilità" e della "attitudine a navigare".
• L'art. 2, co. 4, L. 28/1997, ha dichiarato che agli effetti di cui all'art.
8-bis, D.P.R. 633/1972 per navi destinate all'esercizio di attività
commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le
gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi
o posacavi, le chiatte nonché le piattaforme ed i galleggianti mobili
o sommergibili destinati all'attività di ricerca e di sfruttamento del
suolo marino.
ALTO MARE
• L'impiego in alto mare è una condizione necessaria ai fini
della corretta applicazione del regime di non imponibilità
Iva.
• La Convenzione di Montego Bay del 1982, agli artt. 86 e
segg., tratta dell'alto mare, definendolo come l'insieme di
tutte le aree marine non incluse nella zona economica
esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno
Stato.
• Con la C.M. 22.7.2009, n. 38/E l'Agenzia delle Entrate ha
precisato che per acque territoriali si devono intendere
quelle entro il limite delle 12 miglia marine (limite fissato
dall'art. 3 della Convenzione di Montego Bay).
Regime del margine DL 41/1995
Condizione essenziale è l’acquisto del bene usato:
- da privati del mezzo
- da soggetti che applicano il regime del margine
- da soggetti che non hanno detratto l’IVA
Sono considerati usati le imbarcazioni (superiori a
7,5 m.) che (D.L. N. 331/1993 art.38, comma 4):
- Siano stati immatricolati o iscritti nei pubblici
registri da oltre 3 mesi
- Abbiano navigato per oltre 100 ore
La navigazione in acque territoriali italiane.
Nessuna limitazione per unità da diporto che
battono bandiera di uno Stato UE: possono
essere date in locazione e a noleggio ma occorre
presentare all’autorità marittima specifica
dichiarazione
Esonero dei dazi di importazione
all’importazione
Imprese Sociali
Introdotte nel nostro ordinamento con il DLgs155/2006, in
attuazione della legge delega 118/2005.
Ai sensi del Dlgs 155/2006 possono acquisire la qualifica di
LEASING
impresa sociale
i. tutte le organizzazioni private
ii. che esercitano in via stabile e principale un attività
economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni e servizi DI UTILITA’ SOCIALE,
diretta a realizzare finalità di interesse generale
iii. che possiedono requisiti specifici, tra i quali l’assenza
dello scopo di lucro.
LEASING
Un “Leasing nautico” è un contratto nel
quale un “Locatore”, una società di leasing,
acquista la barca scelta dal cliente,
concedendogliene l’uso per un periodo
prestabilito durante il quale il cliente si
impegna a corrispondere al locatore un
canone, di solito mensile o trimestrale.
Prevista opzione di riscatto al termine.
ADEMPIMENTI LEASING
Nel leasing nautico per unità da diporto è il
locatore (società di leasing) che provvede a
far annotare il nominativo dell’utilizzatore
sul registro di iscrizione e sulla licenza di
navigazione.
Il contratto deve essere redatto per iscritto
e registrato a pena di nullità.
VANTAGGI
L’IVA sui canoni del leasing, stipulato su una barca
Italiana, va calcolata
solo in relazione al tempo di
utilizzo dell’imbarcazione da diporto entro le acque
territoriali comunitarie.
(è stata determinata in via forfettaria una percentuale di
navigazione fuori dalle acque comunitarie in base alla
tipologia di unità da diporto dove più grande è l’unità e
più tempo navigherà fuori dalle acque territoriali
comunitarie. Maggiore è la dimensione dell’unità e
minore sarà l’IVA da pagare). Rinvio
RISCATTO
In un contratto di leasing nautico solamente
l’anticipo iniziale e i canoni periodici godono delle
agevolazioni fiscali descritte;
La quota di riscatto non gode di alcuna
agevolazione e, pertanto, se l’utilizzatore decide di
procedere all’acquisto del bene (riscatto anche
anticipato) non godrà di nessuna agevolazione
fiscale e dovrà pagare per intero l’IVA sulla
rimanente quota capitale.
ART. 7-ter Dpr 633/1972
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate
nel territorio dello Stato:
• quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato
• quando sono rese a committenti non soggetti
passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato
Ovvero regola generale:
Rilevanza della prestazione:
Nel paese del
committente
Nel paese del
prestatore
Se il committente è un
operatore economico
Se il destinatario della
prestazione è un privato
ECCEZIONI LEASING
Dal momento che il leasing non è
oggettivamente una prestazione di
durata inferiore ai 90 giorni, si applicano
le eccezioni alla regola generale previste
per i servizi di lunga durata.
TERRITORIALITA’ LEASING NAUTICO
Se l’utilizzatore è un
operatore economico
si applica la regola generale
della rilevanza nel Paese
del committente
Se committente è un soggetto residente i canoni di leasing
rientrano interamente nel campo applicazione dell'Iva.
Se l'unità da diporto è adibita alla navigazione in alto mare
e l'impresa utilizzatrice la utilizza per i fini commerciali, pur
essendo territorialmente rilevante ai fini Iva ai sensi
dell'articolo 7-ter, è applicabile l'articolo 8-bis del Dpr
633/1972, per cui l'intero corrispettivo non è imponibile.
Non imponibilità anche per il prezzo di riscatto
TERRITORIALITA’ LEASING NAUTICO
Se l’utilizzatore è un
privato
indipendentemente da dove
questo sia residente, italiano,
comunitario o extracomunitario
si applica la deroga
di cui all'articolo 7-sexies
quindi permane il criterio di
tassazione nel luogo di
stabilimento del prestatore,
sempre che siano utilizzate
nel
territorio
della
Comunità
ART. 7-sexies, lett.e) Dpr 633/1972
Le prestazioni di locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili di unità da diporto, dal
01/01/2013 si considerano effettuate nel territorio
dello Stato, se rese a committenti non soggetti
passivi, sempre che:
• l’unità sia messa a disposizione nel territorio
dello Stato
• la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi
stabiliti
• la prestazione sia utilizzata nel territorio della
Comunità
PRELOCAZIONE
Le regole sulla territorialità dei canoni di locazione si
applicano anche ai canoni di "prelocazione" (importi
corrisposti in una fase antecedente alla materiale
consegna e utilizzo della imbarcazione, in quanto
questa non sia ancora in grado di navigare o perché
in fase di costruzione e/o assemblaggio o perché
non abbia ancora ottenuto la licenza di navigazione).
CM AdE 38 E/2009
ESTENSIONE B2C
Tra i soggetti C (consumatori privati) sono
comprese le persone fisiche che
acquistano una imbarcazione per proprio
uso personale ANCHE SE le stesse
esercitano abitualmente un’impresa, arte o
professione
CRITERIO PER PRIVATI
Individuare la quota di utilizzo intra/extra Ue non è
cosa semplice !
Redatta tabella di forfetizzazione della possibilità di
utilizzo extracomunitario dell'imbarcazione sulla
base di caratteristiche tecniche delle barche.
Maggiori sono le dimensioni (diverso per motore o
vela), maggiore è il presumibile utilizzo
extraterritoriale e, di conseguenza, minore Iva.
ORIGINE TABELLE FORFETIZZAZIONE
La legislazione francese ha sempre goduto di una forte
riduzione della base imponibile I.V.A. relativa al leasing (c.d.
“leasing francese”) attraverso esclusione da I.V.A. di una
percentuale dei canoni di leasing pari a quella trascorsa dalle
unità fuori dalle acque territoriali della UE.
Conseguenza: una distorsione della concorrenza ai danni
dell’economa nazionale in quanto anche soggetti italiani si
rivolgevano a società di leasing francesi.
Vari studi conclusero che il “leasing francese”, non
costituendo una forzatura delle direttive comunitarie in
materia di I.V.A., era invece una corretta conseguenza di una
scelta opzionale lasciata agli Stati Membri.
NASCITA IN ITALIA
Il collegato alla legge finanziaria del 2000 (L. n. 342/2000) ha
modificato l’art. 7 del DpR 633/1972 introducendo anche in
Italia la disposizione che permette alle società di leasing
italiane di assoggettare ad I.V.A. i canoni di leasing in
proporzione all’utilizzo entro le acque comunitarie.
In tal modo si è creata la possibilità di un “leasing italiano”
analogo al “leasing francese”.
Per l’operatività occorrevano disposizioni amministrative
intervenute da parte dell’Agenzia delle Entrate: Circ. n. 76/E
del 2001 e Circ. n. 49/E del 2002.
LEASING DIPORTO MOTORE
Lunghezza
Perc.le utilizzo fuori
Per.le di
acque comunitarie imponibilità
IVA (22%)
Fino a 7,50 metri
10,00%
90,00%
19,80%
Da 7,51 a 12 metri
40,00%
60,00%
13,20%
Da 12,01 a 16 metri
50,00%
50,00%
11,00%
Da 16,01 a 24 metri
60,00%
40,00%
8,80%
Oltre 24 metri
70,00%
30,00%
6,60%
LEASING DIPORTO VELA
Lunghezza
Perc.le utilizzo fuori
Per.le di
acque comunitarie imponibilità
IVA (22%)
Fino a 10 metri
40,00%
60,00%
13,20%
Da 10,01 a 20 metri
50,00%
50,00%
11,00%
Da 20,01 a 24 metri
60,00%
40,00%
8,80%
Oltre 24 metri
70,00%
30,00%
6,60%
DEROGHE (R.M. AdE 284E/2007)
Rilevante la verifica dell'utilizzo e pertanto possibile
ammettere percentuali anche inferiori a quelle
stabilite con le tabelle.
Se si è in grado di provare l'utilizzo continuativo al di
fuori delle acque territoriali comunitarie, i canoni
sarebbero completamente non soggetti a Iva per
mancanza del requisito territoriale.
Se l'utilizzo avviene interamente in acque territoriali
comunitarie, il canone dovrebbe essere interamente
soggetto a Iva
DEROGA ALLE TABELLE
Occorrono comunque ulteriori elementi idonei quali
ad esempio il contratto di ormeggio al di fuori delle
acque comunitarie, ecc.
Possibile comunque far valere la buona fede della
società di leasing.
IN PRASSI
Ove in sede di accertamento si contesti da parte degli uffici delle
Entrate, sulla base di prove idonee, un utilizzo dell’imbarcazione nelle
acque comunitarie superiore a quello stabilito con la circolare n. 49/E
del 2002, la circostanza che il cliente abbia sottoscritto la dichiarazione
in questione facendo riferimento alle percentuali della circolare stessa,
è sufficiente a far emergere la buona fede della società di leasing.
In tal caso, la società di leasing non sarà tenuta né al pagamento di
sanzioni, né di interessi di mora, secondo quanto stabilito dallo Statuto
del contribuente (art. 10 della L. n. 212 del 27 luglio 2000). Tuttavia, il
recupero della maggiore imposta non potrà che avvenire in capo alla
società stessa, in qualità di soggetto passivo; resta inteso che
quest’ultima, tuttavia, potrà rivalersi nei confronti del proprio cliente
ricorrendo
anche
agli
ordinari
mezzi
civilistici.
(Risoluzione dell’11 ottobre 2007, n. 284/E)
DEROGA TABELLE - Commiss. Trib. Prov.
Veneto Treviso Sez. II, Sent., 25-11-2009, n. 86
L'Ufficio contesta il regime I.V.A. applicato dalla
società ai canoni di quattro contratti di leasing
aventi per oggetto imbarcazioni
E' noto che la disciplina dell'I.V.A. (per i leasing) è stata voluta
dal legislatore per aiutare il mercato nautico in grave crisi.
Il ricorso alle percentuali forfettarie di utilizzo
dell'imbarcazione nel territorio comunitario è diretto ad
individuare il luogo di utilizzo di essa imbarcazione, in
mancanza di prove concrete, tenuto conto che, nella maggior
parte dei casi, risulterebbe assai problematico sia per
l'Amministrazione che per il contribuente dare una concreta
prova delle rotte effettivamente seguite.
DEROGA TABELLE - Commiss. Trib. Prov.
Veneto Treviso Sez. II, Sent., 25-11-2009, n. 86
CONCLUSIONI
La società di leasing non potrà che applicare le percentuali
forfettarie, ove l'utilizzatore non dichiari alla stessa un utilizzo
dell'imbarcazione che consente una tassazione inferiore.
Ovviamente all'Ufficio sarà consentito dimostrare un utilizzo
diverso, ma comunque nessuna responsabilità in termini
sanzionatori - come evidenziato nella risoluzione n. 284/07 potrà derivare alla società di leasing.
PRECISAZIONI
CIRC. AdE n. 38/E del 22/07/2009
· per “acque territoriali” si intendo quelle entro il limite delle 12
miglia marine (Convenzione di Montego Bay);
· stante difficoltà di dimostrare effettivamente le rotte, in
mancanza di prove concrete, è consentito fare ricorso alle
percentuali forfetarie stabilite dalla circolare n. 49/E;
· le percentuali forfetarie tengono già conto delle normali soste
dell'unità da diporto stessa (del rimessaggio a secco per
l'inverno, degli interventi di manutenzione ordinaria, ecc...);
· la constatazione che un'unità da diporto abbia navigato, in
partenza ed in approdo, tra due porti comunitari non
costituisce, di per sé, elemento sufficiente a pregiudicare
l'applicazione delle percentuali in questione.
LEASING PER UNITA’
IN COSTRUZIONE
Il Contratto di leasing può avere ad oggetto anche una
unità da diporto in corso di costruzione.
FUTURO UTILIZZATORE
CONTRATTO CON
CANTIERE NAVALE
PER COSTRUZIONE BARCA
SOCEITA’ LEASING
SUBENTRA NEL
CONTRATTO
IVA SU CONTRATTO DI APPALTO
Tra cantiere e futuro utilizzatore
o società di leasing
Valgono le precedenti regole sull’acquisto di
imbarcazioni.
• non imponibilità Iva se l’unità è destinata ad uso
commerciale e a navigazione in alto mare;
• imponibilità Iva se destinata ad utilizzo privato.
(per costruzione in appalto infatti valgono le medesime
regole dell’acquisto)
BENEFICI AL LOCATORE
Anche la società di leasing può fruire della non
imponibilità Iva di cui potrebbe fruire l’utilizzatore
o il locatario.
“La natura finanziaria del contratto di leasing è tale
da attribuire al locatario i benefici derivanti dal
bene locato ed i relativi rischi, tanto da poter
considerare il locatario come il soggetto che ha il
potere di disporre del bene come proprietario”.
(Guida Nautica & Fisco)
IVA LEASING B2C
Da Vademecum del leasing nautico
IVA LEASING B2B
Da Vademecum del leasing nautico
LEASING NAUTICO E ABUSO DI DIRITTO
Determinate situazioni potrebbero portare a riqualificare il
leasing nautico in una compravendita.
L’assoggettamento ad
Iva dei canoni leasing
sulla base dell’utilizzo
presunto fuori dalle
acque territoriali Ue
appetibile
leasing ma
L’AdE ha contestato l’applicazione
forfetaria dell’Iva sul leasing vs
soggetti
privati
sostenendo
esistenza di un intento elusivo se i
contratti presentavano indicatori di
anomalia
INDICATORI ANOMALIA
La Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate
ha individuato i seguenti indicatori di anomalia:
1. maxicanone superiore al 40% o anticipo anche
inferiore al 40% ma che sommato a qualunque
altra anticipazione finanziaria dell’utilizzatore
superi la soglia del 50%;
2. garanzie (somme ingenti o polizze) che, di fatto,
annullano o riducono significativamente la causa
finanziaria dell’operazione;
3. durata del contratto inferiore a 48 mesi.
IPOTESI
Tali indicatori sono comunque da porre in relazione a situazioni
oggettive date dal fatto che spesso il leasing nautico,
relativamente ad imbarcazioni di costo elevato, è caratterizzato
da maxicanoni rilevanti (per ridurre i rischi della società di
leasing) e brevi durate dei contratti.
Pertanto pur in presenza di situazioni che farebbero scattare gli
indicatori di anomalia il leasing potrebbe comunque mantenere
la propria validità.
DISCONOSCIMENTO DELL’INTENTO ELUSIVO
DEL LEASING (1/3)
CtP – Veneto – Treviso, Sez. VII, Sent. 04/11/2009, n. 118
Leasing nautico con
maxicanone anomalo
(elevato 53,41%)
Contestato
un
potenziale abuso di
diritto
volto
ad
ottenere benefici del
leasing nautico in
presenza
di
una
ipotizzata
compravendita
Riconosciuto il carattere del
leasing. Maxicanone può essere
anche maggiore dei normali usi
pertanto
“il
leasing
non
costituisce abuso di diritto”
Riconosciuta l’applicazione delle
percentuali
forfetarie
di
abbattimento
dell’Iva
argomentando sulla base di dati
di fatto: imbarcazione lunga m.
16,45, con due motori da 1.300
hp cad. che “non si limiterà
certamente a navigare entro le 12
miglia dalla costa italiana o
comunitaria”
DISCONOSCIMENTO DELL’INTENTO ELUSIVO
DEL LEASING (2/3)
CtP – Lombardia – Brescia, Sez. VII, Sent. 14/01/2010, n. 11
Rilevanti acconti alla
società di leasing per
imbarcazioni
costose.
Maxicanone elevato.
Contestato un potenziale
abuso di diritto volto ad
ottenere benefici del
leasing
nautico
in
presenza di una ipotizzata
compravendita.
Prassi riconosciuta per non
gravare le società stesse di
ingenti
anticipi
al
costruttore.
Maxicanone può essere
maggiore dei normali usi
pertanto le circostanze
“non appaiono, nel caso di
specie, del tutto atipiche
nel settore della nautica di
imbarcazioni di elevato
valore”.
DISCONOSCIMENTO DELL’INTENTO ELUSIVO
DEL LEASING (3/3)
CtP – Lombardia – Milano, Sez. XXIV, Sent. 17/05/2010, n. 195
Leasing nautico con
maxicanone elevato e
riscatto troppo esiguo.
Contestato un potenziale
abuso di diritto volto ad
ottenere benefici del
leasing
nautico
in
presenza
di
una
ipotizzata
compravendita.
Le situazioni descritte
“non appaiono del
tutto
atipiche
nel
settore della nautica di
imbarcazioni di levato
valore e, quindi, non
siano
sufficienti
a
dimostrare la presenza
di una simulazione
contrattuale
e
a
giustificare, quindi, una
loro riqualificazione”.
RICONOSCIMENTO DELL’INTENTO ELUSIVO
DEL LEASING
CtP – Emilia Romagna – Reggio Emilia, Sent. 23/03/2010, n. 42
Compravendita
tra
costruttore ed originario
acquirente seguito da un
contratto di leasing
Maxicanone del 50%.
Sostenuto abuso del
diritto per beneficiare
trattamento
Iva
agevolato (art. 7, c. 4
DPR 633/72)
Veniva respinto ricorso.
Disapplicate
le
agevolazioni
Iva
e
riconosciuta
compravendita come
negozio mascherato
TUTTAVIA IN CTR …
CtR – Emilia Romagna –Sez. I, Sent. 24/03/2011, n. 51
Appello CtP – Emilia Romagna – Reggio Emilia, Sent. 23/03/2010, n. 42
Maxicanone costituisce una prassi riconosciuta per non
gravare le società stesse di ingenti anticipi al costruttore.
Il "leasing" è stato utilizzato in quanto vantaggioso … ma è la
stessa disciplina dell'IVA … voluta dal legislatore italiano per
aiutare il mercato nautico in crisi.
La riqualificazione contrattuale … non appare condivisibile in
quanto le clausole contrattuali pattuite, riguardanti in
particolare l'ammontare dei maxi-canone, la durata, ed il
valore di riscatto, possono apparire "border line" ma non
sono abnormi … da stravolgere il leasing in compravendita.
L'equazione "risparmio d'imposta - simulazione - abuso di
diritto" … appare apodittica e tautologica enunciazione, priva
di alcun concreto elemento di fatto a supporto probatorio
della ricorrenza degli elementi costitutivi dell'abuso di diritto.
Imprese Sociali
Introdotte nel nostro ordinamento con il DLgs155/2006, in
attuazione della legge delega 118/2005.
Ai sensi del Dlgs
155/2006E possono
acquisire
la qualifica di
DOTAZIONI
PROVVISTE
DI BORDO
impresa sociale
i. tutte le organizzazioni private
ii. che esercitano in via stabile e principale un attività
economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni e servizi DI UTILITA’ SOCIALE,
diretta a realizzare finalità di interesse generale
iii. che possiedono requisiti specifici, tra i quali l’assenza
dello scopo di lucro.
RIFERIMENTI GENERALI
Art. 252 e 267 T.U.L.D. 43/73;
Articoli 7 bis, 8 e 8 bis del D.P.R. 633/72;
Risoluzioni Agenzia Entrate n. 391337 del 23.03.1983,
n. 357147 del 10.03.1986, n. 415373 del 02.10.1986,
n. 191/E del 17.06.2002 e n.10/E del 1 febbraio 2012;
Circolari Min. n. 62 del 03.11.1973, n. 43 del
29.09.2011
Sentenza Corte di Giustizia CEE causa C-185/89.
DOTAZIONI DI BORDO
In base all’art. 267 del T.U. Leggi Doganali n. 43/73
costituiscono dotazioni di bordo, quando destinati a
servizio od ornamento del mezzo di trasporto:
i macchinari
gli attrezzi
gli strumenti
i mezzi di salvataggio
le parti di ricambio
gli arredi
ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione
reiterata.
PROVVISTE (O FORNITURE) DI BORDO
In base all’art. 252 del T.U. Leggi Doganali n. 43/73 costituiscono
provviste di bordo i generi di consumo di ogni specie occorrenti
a bordo per assicurare:
il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle
persone componenti l’equipaggio e dei passeggeri;
l’alimentazione degli organi di propulsione della nave e il
funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo;
la manutenzione e la riparazione della nave, nonché le relative
dotazioni di bordo;
la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle
merci trasportate.
REGIME IVA DOTAZIONI E PROVVISTE (O
FORNITURE) DI BORDO
L'art. 8 bis DPR 633/72 lett. d) assimila alle
esportazioni di cui all'art. 8 «…. le cessioni di beni
destinati a dotazione di bordo di navi destinate
all'esercizio di attività commerciali e le forniture
destinate al loro rifornimento e vettovagliamento,
comprese le somministrazioni di alimenti e di
bevande a bordo, escluse, per le navi adibite alla
pesca costiera, le provviste di bordo».
TERRITORIALITA’
inquadramento delle cessioni di dotazioni e
provviste di bordo nell’ambito del principio
generale previsto per le cessioni di beni mobili
di cui all’art. 7bis DPR 633/72;
luogo di imbarco/stato doganale del bene;
condizione doganale di «esportazione».
BENEFICIO NON IMPONIBILITA'
solo nel caso di cessioni dirette a favore degli
armatori o a soggetti proprietari di navi (Sentenza
Corte di Giustizia CEE causa C-185/89, Risoluzione
n. 391337 del 23.03.1983);
solo nei confronti di navi ad uso commerciale
(registro di iscrizione e licenza di navigazione);
applicabile ad unità da diporto solo se adibite ad
uso commerciale (contratto di noleggio e
locazione) (Risoluzione n. 94 del 21.03.2002, Circ.
n. 43 del 29.09.2011;);
purché vi sia la prova dell’avvenuto imbarco.
PROVA AVVENUTO IMBARCO
visto apposto dalla Dogana sulla fattura («visto
imbarcare o visto a bordo») o bolletta
d’esportazione (cumulativa) e visto comandante
nave;
occorre distinguere beni ad utilizzazione univoca
rispetto a beni per i quali sia configurabile un uso
diverso (Ris. Min. n. 357147 del 10 marzo 1986);
beni di modico valore (Circolare 316 del
11.04.1973, Ris. Min. n. 357147 del 10 marzo
1986).
ESCLUSIONE BENEFICIO NON IMPONIBILITA'
triangolazioni commerciali (Ris. Min. n. 191 del
17.06.2002);
dotazioni e provviste di bordo ad unità da diporto
non commerciali;
provviste di bordo per le navi adibite a pesca
costiera, ad eccezione del rifornimento di carburanti
e lubrificanti (Risoluzione n. 10/E del 01.02.2012).