Imprese Sociali
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Imprese Sociali Introdotte nel nostro ordinamento con il DLgs155/2006, in Nautica e Fisco attuazione della legge delega 118/2005. Ai sensi del Dlgs 155/2006 possono acquisire la qualifica di Genova, 3/10/2013 impresa sociale Commissione Imposte Indirette i. tutte le organizzazioni private ii. che esercitano in via stabile e principale un attività Carla Bellieni al fine della produzione o dello economica organizzata scambio di Laura beni Brullo e servizi DI UTILITA’ SOCIALE, Andrea Casassa diretta a realizzare finalità di interesse generale Luca Giacometti Paolo Guerrera iii. che possiedono requisiti specifici, tra i quali l’assenza Moscatelli dello scopo Fabrizio di lucro. Antonio Musso Imprese Sociali Introdotte nel nostro ordinamento con il DLgs155/2006, in attuazione della legge delega 118/2005. Ai sensi del Dlgs 155/2006 possono eacquisire la qualifica di Spese di manutenzione riparazione impresa sociale i. tutte le organizzazioni private ii. che esercitano in via stabile e principale un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi DI UTILITA’ SOCIALE, diretta a realizzare finalità di interesse generale iii. che possiedono requisiti specifici, tra i quali l’assenza dello scopo di lucro. requisiti oggettivo Perché un’operazione sia rilevante ai fini IVA per l’ITALIA devono sussistere i presupposti di : 1. 2. 3. Oggettivo Soggettivo Territorialità presupposto oggettivo: si deve essere in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi per i quali viene pagato un corrispettivo; 3 territoriale soggettivo Presupposto soggettivo: le operazioni devono essere effettuate da persone fisiche e giuridiche che operano nell'esercizio di imprese o di arti e professioni; pertanto sulle cessioni fatte da privati non si calcola l'IVA; Territorialità: La territorialità di un’operazione rientra nel campo di applicazione se effettuata sul territorio dello Stato secondo le regole degli articoli da 7 a 7 septies del DPR 633/72. 4 La territorialità Il 1° gennaio 2011 sono entrate in vigore le disposizioni relative alla territorialità IVA previste dall’esecutivo all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del 11 febbraio 2010 n. 18, pubblicato sulla G.U. del 19 febbraio 2010 n. 41 · 7 - definizioni · 7 bis - cessione di beni · 7 ter – prestazioni di servizi · 7 quater – disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi · 7 quinquies – disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali artistici, sportivi, scientifici,educativi, ricreativi e simili · 7 sexies – disposizioni speciali relative a taluni prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi · 7 septies – disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori dalla Comunità 5 Art 7 DPR 633/72 Territorialità dell'imposta Agli effetti del presente decreto: a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano; b) per «Comunità» o «territorio della Comunità» si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen; 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 6 DIRETTIVA SERVIZI Con il recepimento della direttiva Comunitaria n. 2008/8/CE c.d. Direttiva Servizi le prestazioni di servizi nei rapporti commerciali (business to business) sono territorialmente rilevanti se resi a soggetti passivi in Italia (cd criterio del luogo del committente) B2B 7 DIRETTIVA SERVIZI I servizi generici rivolti ai consumer (soggetti non passivi) sono rilevanti ai fini Iva se fornite da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. luogo del prestatore) B2C 8 Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti Le operazioni soggette ad Iva si suddividono in : •Operazioni imponibili : sono operazioni sulle quali si calcola L’iva sulla base delle aliquote vigenti; •Operazioni non imponibili sono quelle operazioni sulle quali non si applica l’iva per evitare una doppia tassazione come le cessioni tra paesi dell’Unione Europea e le esportazioni ; •Operazioni esenti: sono operazioni su cui non si calcola l’iva per motivi di opportunità economica e/o sociale e sono previste dall’art 10. 9 La manutenzione delle navi •RIFACIMENTO, •AMPLIAMENTO, •AMMODERNAMENTO •RISTRUTTURAZIONE La manutenzioni delle navi è considerato un servizio generico e segue dunque art 7 ter del Dpr 633/72 10 Art 8 Bis Per la Lettera e) sono non imponibili le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi. Navi che ai sensi comma a sono adibiti alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali. Ossia agli effetti art 8 bis per navi destinate all’esercizio di attivita commerciali devono anche intendersi anche galleggianti, antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubo posacavi, le chiatte ,piattaforme 11 Art. 9 Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: 5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disinstivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 12 NORMATIVA DOGANALE TESTO UNICO LEGGE DOGANALE DPR 23 GENNAIO 1973 (Testo: in vigore dal 12/04/1973) ART 176 Condizioni importazione. per l'ammissione alla temporanea La temporanea importazione ai sensi del primo comma del precedente articolo e' consentita a condizione che le merci da importare siano destinate a ricevere uno o piu' dei trattamenti appresso indicati e che sia possibile accertare l'impiego delle merci stesse nei prodotti da ottenere: a) lavorazione, compresi il montaggio, l'assemblaggio l'adattamento ad altre merci; b) trasformazione; c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto; d) utilizzazione, con conseguente consumo parziale o totale, come catalizzatori, acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche per facilitare la fabbricazione di prodotti da esportare o riesportare, esclusa l'utilizzazione delle fonti di energia, dei lubrificanti e degli attrezzi ed utensili. I prodotti ottenuti dai trattamenti predetti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art. 186 entro il termine di cui all'art. 179, primo comma, lettera e). 13 ART 186 prodotti ottenuti dai trattamenti di cui all'art. 176 devono essere riesportati, ovvero iI Introdotti nei depositi doganali o in depositi franchi o in punti franchi per la loro successiva destinazione all'estero. 14 Imprese Sociali Introdotte nel nostro ordinamento con il DLgs155/2006, in attuazione della legge delega 118/2005. Ai sensi del Dlgs 155/2006 possono navi acquisire la qualifica di Manutenzione impresa sociale Risoluzione 37/E 2010 i. tutte le organizzazioni private ii. che esercitano in via stabile e principale un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi DI UTILITA’ SOCIALE, diretta a realizzare finalità di interesse generale iii. che possiedono requisiti specifici, tra i quali l’assenza dello scopo di lucro. La Risoluzione 37/E del 2010 La risoluzione affronta la problematica dell’individuazione della territorialità nei servizi di manutenzione (c.d. refitting) delle navi di crociera alla luce delle nuove regole di territorialità (direttiva servizi 2008/08/CE, recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 18/2010). Le nuove regole IVA sui servizi • Ai sensi dell'art. 7-ter del dpr 633/72, le prestazioni di servizi cd. generiche rese a soggetti passivi (B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello stato se il committente è stabilito in Italia • Le stesse prestazioni, se rese a privati (B2C), si considerano territorialmente rilevanti se il prestatore è stabilito in Italia. Il Refitting Le prestazioni di manutenzione (refitting) di navi da crociera, in quanto servizi cosiddetti "generici" resi a soggetti passivi Iva (rapporti business to business o B2B), ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr 633/1972, non operando le specifiche deroghe di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies. Territorialità e regime impositivo E’ necessario verificare il presupposto territoriale tenendo conto del luogo di Stabilimento del committente (soggetto passivo) qualora le prestazioni risultino territorialmente rilevanti, si valuterà il relativo regime impositivo (es.: non imponibilità dell'art. 8-bis) Committente italiano Ciò premesso, queste prestazioni, in quanto servizi generici resi a soggetti passivi, sono rilevanti nel territorio dello stato italiano se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia; in tal caso, trattandosi di servizi di manutenzione e/o allestimento di navi commerciali, trova ingresso il trattamento di non imponibilità dell'art. 8-bis, applicabile oggettivamente, e dunque anche alle prestazioni rese dai subappaltatori. DPR 622/72 Art. 8bis lett. e Sono soggette al regime di non imponibilità, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione "...le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili ..., degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo ...". Ris. 18 aprile 1986 n. 356560 ….la non imponibilita' sia nei confronti del contratto principale (quello stipulato dal committente con il cantiere o altro assuntore) che di quelli immediatamente derivati (stipulati cioe' tra il cantiere o altro assuntore e una o piu' imprese subcontraenti) . Soggetto passivo Italia Operazione rilevante Non imponibile art.8 bis DPR 633/72 Committente estero Qualora, invece, le prestazioni vengano rese a committenti stabiliti all'estero (Ue o extra Ue), esse non sono rilevanti; in tal caso, tuttavia, qualora il committente sia un soggetto Ue, resta fermo per il prestatore nazionale l'obbligo di emissione della fattura (non soggetta ad Iva), nonché quello di presentare il modello Intrastat servizi (salvo che nel paese del committente l'operazione non sia imponibile). Soggetto passivo UE Operazione rilevante Il prestatore italiano emette fattura non soggetta art 7 ter Dpr 633/72 e presenta INTRASTA Servizi Appalto a stabile organizzazione Le prestazioni rese dalla stabile organizzazione in Italia dovranno essere fatturate dalla branch, in quanto coinvolta nella realizzazione, (quarto comma dell'art. 17 e dell'art. 7, comma 1, lett. D). Stabile organizzazione Prestazione di una stabile organizzazione La stabile organizzazione emette fattura Appalto a soggetto “estero” Le prestazioni rese da soggetti esteri, privi di stabile organizzazione in Italia, dovranno invece essere autofatturate dal committente, dovendosi applicare il meccanismo dell'inversione contabile ai sensi del secondo comma dell'art. 17 (anche nel caso in cui il soggetto estero sia identificato in Italia direttamente o mediante rappresentante fiscale). Reverse Charge nel subappalto Prestazione di un Soggetto estero senza stabile organizzazione Il committente emette autofattura Imprese Sociali Il contratto di Utilizzo L’IVA nelle prestazioni di servizi di noleggio, locazione e simili nel trasporto marittimo REGOLAMENTAZIONE ATTUALE NORMATIVA COMUNITARIA Direttiva n. 2006/112/CE art. 56 Regolamento 15.03.2011 n. 282/2011 del Consiglio dell’Unione Europea, art. 38 - 39 – 40 ITALIANA DPR 633/1972 art. 7 co. 1 lettera g → definizione noleggio breve/lungo termine DPR 633/1972 art. 7-ter DPR 633/1972 art. 7-quater lettera e) DPR 633/1972 art. 7-sexies lettera e), e-bis) DPR 633/1972 art. 8-bis lettera e) REGOLAMENTAZIONE ATTUALE D.Lgs. 171/2005 art- 49 bis PRASSI Circolare n. 49/E del 07.06.2002 Circolare n. 38/E del 22.07.2009 Circolare n. 43/E del 29.09.2011 Risoluzione 284/E del 11.10.2007 INQUADRAMENTO GENERALE La territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi di noleggio e simili di mezzi di trasporto marittimo dipende da da: • Durata del noleggio/locazione • Status giuridico del committente • Luogo di messa a disposizione e di utilizzo del mezzo di trasporto marittimo • Luogo di stabilimento del prestatore (noleggio di lungo termine) DEFINIZIONE DEL NOLEGGIO Il contratto di noleggio di unità da diporto prevede la messa a disposizione di terzi dell’unità in perfetta efficienza, armata ed adeguatamente equipaggiata per un determinato periodo di tempo e dietro corrispettivo. In base alla durata, possiamo distinguere il contratto in noleggio a breve termine o noleggio a lungo termine. DEFINIZIONE DEL NOLEGGIO Il noleggio a differenza della locazione, comporta che il mezzo rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendente resta anche l’equipaggio. DEFINIZIONE DEL NOLEGGIO NOLEGGIO A BREVE TERMINE se il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto si protrae per un periodo non superiore a 90 giorni (art. 7 c.1 lett. g del d.P.R. 633/1972) NOLEGGIO A LUNGO TERMINE se il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto si protrae per un periodo superiore a 90 giorni TERRITORIALITA’ Noleggio a breve termine Per determinare la Territorialità del noleggio a breve termine bisogna considerare due elementi: •il luogo di messa disposizione del bene, cioè il luogo in cui avviene la consegna fisica del mezzo •il luogo di utilizzo dello stesso Quindi l’operazione si considera territorialmente rilevante in Italia se: • la messa a disposizione del bene avviene in Italia e l’utilizzo del mezzo è fatto in ambito comunitario • la messa a disposizione del mezzo di trasporto avviene al di fuori della Comunità Europea, per l’utilizzo in Italia Nel caso in cui l’utilizzo sia territorialmente promiscuo, e quindi il mezzo messo a disposizione in Italia viene utilizzato sia in acque comunitarie che internazionali (extra UE), laddove non sia possibile quantificarne esattamente il relativo utilizzo comunitario (come da circolare ministeriale), si farà ricorso a criteri di proporzionalità come previsto dalla circolare n. 43/E del 29.09.2011, applicando le percentuali forfettarie di presunto utilizzo fornite dalla circolare n. 49/E del 07.06.2002. Nel caso di messa disposizione del mezzo di trasporto in un paese non comunitario verrà tassata in Italia solo per il periodo di utilizzo avvenuto entro le acque territoriali Italiane. Quindi non sono territorialmente rilevanti in Italia tali prestazioni quanto i mezzi: - Sono messi a diposizione in Italia e utilizzati al di fuori della UE - Sono messi a diposizione in un altro paese UE (ovunque avvenga l’utilizzo) - Sono messi a diposizione in un paese non UE ed utilizzati al di fuori dell’Italia Tali regole sono le medesime sia nei rapporti B2B che B2C, inoltre è ininfluente la nazionalità sia del prestatore che del committente (nonché il luogo dove viene stipulato il contratto) nonché la tipologia del mezzo di trasporto marittimo Noleggio a breve - riepilogo Prestatore Committente Consegna Italia Ita, UE, ExtraUE Ita, UE, Sogg. UE ExtraUE Passivo Privato ExtraUE Utilizzo Rilevanza in Italia Ita, UE Si ExtraUE No Ita, UE, ExtraUE Ita No UE, ExtraUE no Si Noleggio a lungo termine I criteri specifici di territorialità di tale tipo di noleggio sono applicabili soltanto nelle operazione B2C, nel caso B2B in cui il committente sia un soggetto Iva continua ad applicarsi la regola generale che prevede la tassazione nel Paese di stabilimento del cliente. B2B Sono assoggettate a tassazione in Italia se le prestazioni sono rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, mentre sono da considerare fuori campo le prestazioni rese a soggetti passivi non residenti B2C Nella determinazione della territorialità delle prestazioni di servizi di locazione e noleggio di mezzi di trasporto marittimo a lungo termine nei confronti di committenti privati, bisogna considerare alcuni elementi: • Luogo di stabilimento del fornitore • Luogo di stabilimento del committente • Luogo di messa a disposizione del mezzo • Luogo di utilizzo dello stesso Noleggio a lungo termine di imbarcazioni da diporto Le prestazioni di servizi di locazione e di noleggio a lungo termine (possesso e uso ininterrotto per oltre 90 giorni) possono essere riclassificate dal punto di vista territoriale come segue: In base all’attuale normativa sono territorialmente rilevanti in Italia i servizi di noleggio di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto in caso di: - Committente domiciliato in Italia o ivi residente e mezzo utilizzato in territorio comunitario - Committente domiciliato e residente fuori dalla UE e mezzo utilizzato in Italia Mezzi di trasporto diversi dalla imbarcazioni Committente Italia UE Extra UE Utilizzo Territorialità iva Italia Si UE Si Extra UE No Italia No UE No Extra UE No Italia Si UE No Extra UE No I servizi di noleggio di imbarcazioni da diporto sono territorialmente rilevanti in Italia in caso di: - Prestatore stabilito in Italia, con imbarcazione messa a disposizione dell’utilizzatore in Italia e utilizzata in territorio comunitario - Prestatore stabilito in paese non UE, con imbarcazione messa a disposizione dell’utilizzatore nel paese del prestatore e utilizzata in Italia Messa a disposizione Italia UE Extra UE Utilizzo Prestatore Territorialità iva Italia o UE Stabilito in Italia Si Extra UE Stabilito in Italia No Ovunque Stabilito in Paese UE o Extra UE Come Altri mezzi Ovunque Stabilito nel paese di messa a disposizione No Ovunque Stabilito in un paese diverso da disposizione Come Altri mezzi Italia Stabilito nel paese di messa a disposizione Si Ovunque Stabilito in un paese diverso da disposizione Come Altri mezzi Rese ad un consumatore finale ovunque stabilito (Italia, altro Paese membro o fuori dall’Unione Europea), da un fornitore stabilito in Italia, si considerano territorialmente rilevanti se l’unità è messa a disposizione nel territorio dello Stato e utilizzata nel territorio della Comunità Rese ad un consumatore finale ovunque stabilito (Italia, altro Paese membro o fuori dall’Unione Europea), da un fornitore stabilito in un Paese Extra UE, si considerano territorialmente rilevanti se l’unità è messa a disposizione nel territorio dello Paese extra UE e utilizzata nel territorio dello Stato L’autorità fiscale ha elaborato delle percentuali forfettarie di utilizzo delle unità da diporto nelle acque territoriali che possono essere impiegate nell’ipotesi in cui non sia possibile avere un riscontro dell’effettivo utilizzo dei mezzi di trasporto marittimo concessi in noleggio. Tali percentuali sono state elaborate sulla base delle caratteristiche dell’unità (circolari n. 49/E del 07.06.2002, n. 38 del 22.07.2009 e n. 43/E del 29.09.2011) e possono essere applicate dal prestatore sulla base di documentazione del cliente Tale fattispecie si verifica principalmente nei seguenti casi (cfr. art. 7 – quater lettera e, art- 7 – sexies lettera e): - Noleggi, locazioni e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto messi a disposizione del destinatario in Italia e utilizzati all’interno del territorio UE - Noleggi, locazioni e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto rese da prestatori stabiliti in Italia a committenti non soggetti passivi di imposta e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità Europea Tipologia dell'unità da diporto Percentuale del corrispettivo da assoggettare ad Iva Unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri 30 Unità a vela di lunghezza tra i 20,01 e 24 metri e unità a motore di lunghezza tra 16,01 e 24 metri 40 Unità a vela di lunghezza tra 10,01 e 20 metri e unità a motore di lunghezza tra 12,01 e 16 metri50% 50 Unità a vela di lunghezza fino a 10 metri e unità a motore di lunghezza tra 7,51 e 12 metri 60 Unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri 90 Unità appartenenti alla categoria D 100 Come si può notare, al crescere delle dimensioni dell’unità di diporto viene considerata maggiore la sua capacità di navigazione in acque extraterritoriali e viene corrispondentemente ridotta la percentuale di corrispettivo da assoggettare ad IVA. L’applicazione di tale criterio non pregiudica la possibilità di dimostrare un utilizzo diverso del mezzo anche in base a dati oggettivi (ad esempio il contratto di ormeggio al di fuori di acque territoriali) (Ris. N. 284/E del 11.10.2007) Non imponibilità – art- 8 bis Nel noleggio nonché la locazione e simili relativa a navi adibite alla navigazione in alto mare e utilizzate per attività commerciali non da diporto, pesca o per operazioni di salvataggio ed assistenza in mare nonché demolizione, la non imponibilità viene prevista per talune tipologie di prestazioni territorialmente rilevanti in Italia, ossia: - noleggio e locazione a breve termine di navi commerciali messe a disposizione del destinatario in Italia e utilizzate all’interno del territorio comunitario - noleggio e locazione a lungo termine di navi commerciali resa da prestatori ovunque stabiliti a committenti soggetti passivi di imposta stabiliti in Italia (B2B) ovunque utilizzate Per quanto riguarda il noleggio e/o locazione di unità da diporto, la circolare n. 43/E del 20.09.2011 ha precisato che il regime di non imponibilità è previsto solo nel caso in cui l’imbarcazione venga utilizzata in attività di noleggio e/o locazione purché il mezzo venga utilizzato dal soggetto che la prende a noleggio/locazione direttamente nell’esercizio di attività commerciali. Noleggio occasionale di imbarcazioni L’art. 49-bis del Dlgs. N. 171/2005 consente al titolare persona fisica, di imbarcazioni e navi da diporto, di effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio di tali unità. I proventi derivanti da tale attività sono assoggettati, su richiesta del percipiente, ad un’imposta sostitutiva del 20%, e per usufruire di tale regime bisogna preventivamente effettuare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate ed alla Capitaneria di Porto territorialmente competente nonché all’INPS e INAIL in caso di impiego di personale. Noleggio occasionale di imbarcazioni L’attività di noleggio deve risultare di durata complessiva non superiore a 42 giorni, senza limite di proventi. Precedentemente alle modifiche del DL 69/2013 non era previsto ul limite temporale ma il veniva richiesto che i proventi non superassero i 30.000 euro. Imprese Sociali Introdotte nel nostro ordinamento con il DLgs155/2006, in attuazione della legge delega 118/2005. Ai sensi del Dlgs 155/2006 possono acquisire la qualifica di COMPRAVENDITA impresa sociale i. tutte le organizzazioni private ii. che esercitano in via stabile e principale un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi DI UTILITA’ SOCIALE, diretta a realizzare finalità di interesse generale iii. che possiedono requisiti specifici, tra i quali l’assenza dello scopo di lucro. NORMATIVA COMUNITARIA • Direttiva n. 2003/44/CE • Direttiva n. 2006/112/CE • Direttiva n. 2008/8/CE • Direttiva 94/25/CE • Regolamento 02.07.1993 n. 2454/93 della Commissione • Regolamento 12.10.1992 n. 2913/92 del Consiglio NORMATIVA ITALIANA • Codice Civile art.1153 • Codice della Navigazione art.245 • D.L. 331/1993 art.41 • D. Lgs 436/1996 • D.Lgs. 18/2010 • D.Lgs. 171/2005 • D.Lgs. 471/1997 • D.P.R. 43/1973 • D.P.R. 633/72 art. 2 – 4 – 7 – 7 bis – 7 quater – 7 sexies – 8 – 16 – 19 bis – 21 – 68 • Decreto Ministeriale 24.12.1993 • L. 50/1971 art.5 • L. 172/2003 • L. 342/2000 • T.U.L.Doganali 43/1973 art.252 – 267 PRASSI • Circolare Ag. Dogane n. 45/D del 11.12.2006 • Circolare Ag. Dogane n. 36/D del 28.12.2007 • Circolare Ag. Entrate n. 76/E del 02.08.2001 • Circolare Ag. Entrate n. 49/E del 07.06.2002 • Ministero delle finanze Circolare 03/11/1973 n. 62/539917 • Ministero delle finanze Circolare 16/11/2000 n. 207/E • Ministero delle finanze Risoluzione 04/09/1987 n. 416457 • Ministero delle finanze Risoluzione 18/03/1992 n. 500926 Agenzia delle Entrate C.M. 29.9.2011, n. 43/E, • DIPORTO Codice della Navigazione da diporto (Decreto Legislativo 8 luglio 2005, n. 171) Navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro *** Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono così definite (art. 3, D.Lgs. 171/2005): – unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione; – nave da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto; – imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri; – natante da diporto: ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri. Codice della Navigazione da diporto (Decreto Legislativo 8 luglio 2005, n. 171) prevede espressamente la possibilità che un'unità da diporto sia adibita ad uso privato o ad uso commerciale. L’imbarcazione da diporto è utilizzata a fini commerciali quando (art. 2, D.Lgs. 171/2005): – è oggetto di contratti di locazione e di noleggio (l’utilizzatore finale deve avere uno scopo sportivo e/o ricreativo); – è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto; – è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. La distinzione tra uso privato e commerciale dei mezzi di navigazione è fondamentale per stabilire il regime applicabile sotto il profilo civilistico fiscale e amministrativo. Presupposto per applicazione dell’IVA Requisiti soggettivi Requisiti oggettivi Requisiti territoriali Casi Cessione unità da diporto uso privato da parte di soggetto di imposta (produttore, rivenditore, armatore, cantiere) • Art. 7-bis: imponibile IVA 22% (irrilevante che l’acquirente sia un privato o un operatore economico) • Non imponibile art. 8 DPR 633/72 se il bene è esportato • Non imponibile art. 41 DL 331/1993 in caso di cessione intracomunitaria Cessione unità da diporto uso privato Applicazione IVA 22% (art. 7bis) Il bene deve: - trovarsi fisicamente nel territorio dello Stato - Deve trattarsi di un bene mobile nazionale, comunitario o vincolato al regime della temporanea importazione Cessione unità da diporto uso privato Cessione non imponibile art. 8 DPR 633/72 Il bene deve: - Essere ceduto con trasporto o spedizione fuori dal territorio UE se il trasporto è curato dal cedente - Essere ceduto con trasporto o spedizione fuori dal territorio UE entro 90 giorni dalla consegna nel territorio dello Stato se il trasporto è curato dal cessionario Cessione unità da diporto uso privato Cessione non imponibile art. 41 DL 331/1993 (quasi) sempre non imponibile sia che l’acquirente sia soggetto passivo di imposta che non lo sia. L'art. 41 DL 331/93 al co2 lett. b) dispone che sono assimilate alle cessioni intracomunitarie non imponibili, i mezzi di trasporto "nuovi" di cui all'art. 38 co. 4 anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta (quindi anche i privati). L’art. 38, al co. 4 dispone che costituiscono mezzi di trasporto, le imbarcazioni (nuove) di lunghezza superiore a 7,5 metri. obbligo per l’acquirente di assolvere l’IVA Casi Cessione unità da diporto per uso commerciale da parte di soggetto di imposta ad un altro soggetto di imposta non imponibilità ex art. 8-bis purché le unità da diporto siano adibite effettivamente e ed esclusivamente ad attività commerciali (es: yacht commerciali iscritti al registro internazionale) NON IMPONIBILITA’ ART. 8-BIS DPR 633/1972 Devono verificarsi entrambe le condizioni: 1. 2. Le unità da diporto devono essere adibite alla navigazione in alto mare e Devono essere destinate ad attività commerciali (trasporto a pagamento di passeggeri) ovvero ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare Non è necessario che le navi da diporto siano iscritte nei registri internazionali (novità CM 43/E del 29/9/2011) ma è necessario dimostrare che - Le navi ed imbarcazioni da diporto siano iscritte nei registri della CP con uso commerciale - I natanti siano immatricolati alla stregua delle imbarcazioni (navigazione oltre 12 miglia) Il regime di non imponibilità si applica ovviamente agli yacht commerciali iscritti al registro internazionale CONCETTO DI NAVE • Ai sensi dell'art. 114, Codice della Navigazione, il criterio da adottare non è quello della dimensione, dello scopo o della propulsione, bensì quello della destinazione al trasporto su acqua. • Il concetto di trasporto su acqua coincide con quello di navigazione: le qualità essenziali per la navigazione sono quelle della "galleggiabilità" e della "attitudine a navigare". • L'art. 2, co. 4, L. 28/1997, ha dichiarato che agli effetti di cui all'art. 8-bis, D.P.R. 633/1972 per navi destinate all'esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonché le piattaforme ed i galleggianti mobili o sommergibili destinati all'attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. ALTO MARE • L'impiego in alto mare è una condizione necessaria ai fini della corretta applicazione del regime di non imponibilità Iva. • La Convenzione di Montego Bay del 1982, agli artt. 86 e segg., tratta dell'alto mare, definendolo come l'insieme di tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato. • Con la C.M. 22.7.2009, n. 38/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per acque territoriali si devono intendere quelle entro il limite delle 12 miglia marine (limite fissato dall'art. 3 della Convenzione di Montego Bay). Regime del margine DL 41/1995 Condizione essenziale è l’acquisto del bene usato: - da privati del mezzo - da soggetti che applicano il regime del margine - da soggetti che non hanno detratto l’IVA Sono considerati usati le imbarcazioni (superiori a 7,5 m.) che (D.L. N. 331/1993 art.38, comma 4): - Siano stati immatricolati o iscritti nei pubblici registri da oltre 3 mesi - Abbiano navigato per oltre 100 ore La navigazione in acque territoriali italiane. Nessuna limitazione per unità da diporto che battono bandiera di uno Stato UE: possono essere date in locazione e a noleggio ma occorre presentare all’autorità marittima specifica dichiarazione Esonero dei dazi di importazione all’importazione Imprese Sociali Introdotte nel nostro ordinamento con il DLgs155/2006, in attuazione della legge delega 118/2005. Ai sensi del Dlgs 155/2006 possono acquisire la qualifica di LEASING impresa sociale i. tutte le organizzazioni private ii. che esercitano in via stabile e principale un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi DI UTILITA’ SOCIALE, diretta a realizzare finalità di interesse generale iii. che possiedono requisiti specifici, tra i quali l’assenza dello scopo di lucro. LEASING Un “Leasing nautico” è un contratto nel quale un “Locatore”, una società di leasing, acquista la barca scelta dal cliente, concedendogliene l’uso per un periodo prestabilito durante il quale il cliente si impegna a corrispondere al locatore un canone, di solito mensile o trimestrale. Prevista opzione di riscatto al termine. ADEMPIMENTI LEASING Nel leasing nautico per unità da diporto è il locatore (società di leasing) che provvede a far annotare il nominativo dell’utilizzatore sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione. Il contratto deve essere redatto per iscritto e registrato a pena di nullità. VANTAGGI L’IVA sui canoni del leasing, stipulato su una barca Italiana, va calcolata solo in relazione al tempo di utilizzo dell’imbarcazione da diporto entro le acque territoriali comunitarie. (è stata determinata in via forfettaria una percentuale di navigazione fuori dalle acque comunitarie in base alla tipologia di unità da diporto dove più grande è l’unità e più tempo navigherà fuori dalle acque territoriali comunitarie. Maggiore è la dimensione dell’unità e minore sarà l’IVA da pagare). Rinvio RISCATTO In un contratto di leasing nautico solamente l’anticipo iniziale e i canoni periodici godono delle agevolazioni fiscali descritte; La quota di riscatto non gode di alcuna agevolazione e, pertanto, se l’utilizzatore decide di procedere all’acquisto del bene (riscatto anche anticipato) non godrà di nessuna agevolazione fiscale e dovrà pagare per intero l’IVA sulla rimanente quota capitale. ART. 7-ter Dpr 633/1972 Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: • quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato • quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato Ovvero regola generale: Rilevanza della prestazione: Nel paese del committente Nel paese del prestatore Se il committente è un operatore economico Se il destinatario della prestazione è un privato ECCEZIONI LEASING Dal momento che il leasing non è oggettivamente una prestazione di durata inferiore ai 90 giorni, si applicano le eccezioni alla regola generale previste per i servizi di lunga durata. TERRITORIALITA’ LEASING NAUTICO Se l’utilizzatore è un operatore economico si applica la regola generale della rilevanza nel Paese del committente Se committente è un soggetto residente i canoni di leasing rientrano interamente nel campo applicazione dell'Iva. Se l'unità da diporto è adibita alla navigazione in alto mare e l'impresa utilizzatrice la utilizza per i fini commerciali, pur essendo territorialmente rilevante ai fini Iva ai sensi dell'articolo 7-ter, è applicabile l'articolo 8-bis del Dpr 633/1972, per cui l'intero corrispettivo non è imponibile. Non imponibilità anche per il prezzo di riscatto TERRITORIALITA’ LEASING NAUTICO Se l’utilizzatore è un privato indipendentemente da dove questo sia residente, italiano, comunitario o extracomunitario si applica la deroga di cui all'articolo 7-sexies quindi permane il criterio di tassazione nel luogo di stabilimento del prestatore, sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità ART. 7-sexies, lett.e) Dpr 633/1972 Le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di unità da diporto, dal 01/01/2013 si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi, sempre che: • l’unità sia messa a disposizione nel territorio dello Stato • la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti • la prestazione sia utilizzata nel territorio della Comunità PRELOCAZIONE Le regole sulla territorialità dei canoni di locazione si applicano anche ai canoni di "prelocazione" (importi corrisposti in una fase antecedente alla materiale consegna e utilizzo della imbarcazione, in quanto questa non sia ancora in grado di navigare o perché in fase di costruzione e/o assemblaggio o perché non abbia ancora ottenuto la licenza di navigazione). CM AdE 38 E/2009 ESTENSIONE B2C Tra i soggetti C (consumatori privati) sono comprese le persone fisiche che acquistano una imbarcazione per proprio uso personale ANCHE SE le stesse esercitano abitualmente un’impresa, arte o professione CRITERIO PER PRIVATI Individuare la quota di utilizzo intra/extra Ue non è cosa semplice ! Redatta tabella di forfetizzazione della possibilità di utilizzo extracomunitario dell'imbarcazione sulla base di caratteristiche tecniche delle barche. Maggiori sono le dimensioni (diverso per motore o vela), maggiore è il presumibile utilizzo extraterritoriale e, di conseguenza, minore Iva. ORIGINE TABELLE FORFETIZZAZIONE La legislazione francese ha sempre goduto di una forte riduzione della base imponibile I.V.A. relativa al leasing (c.d. “leasing francese”) attraverso esclusione da I.V.A. di una percentuale dei canoni di leasing pari a quella trascorsa dalle unità fuori dalle acque territoriali della UE. Conseguenza: una distorsione della concorrenza ai danni dell’economa nazionale in quanto anche soggetti italiani si rivolgevano a società di leasing francesi. Vari studi conclusero che il “leasing francese”, non costituendo una forzatura delle direttive comunitarie in materia di I.V.A., era invece una corretta conseguenza di una scelta opzionale lasciata agli Stati Membri. NASCITA IN ITALIA Il collegato alla legge finanziaria del 2000 (L. n. 342/2000) ha modificato l’art. 7 del DpR 633/1972 introducendo anche in Italia la disposizione che permette alle società di leasing italiane di assoggettare ad I.V.A. i canoni di leasing in proporzione all’utilizzo entro le acque comunitarie. In tal modo si è creata la possibilità di un “leasing italiano” analogo al “leasing francese”. Per l’operatività occorrevano disposizioni amministrative intervenute da parte dell’Agenzia delle Entrate: Circ. n. 76/E del 2001 e Circ. n. 49/E del 2002. LEASING DIPORTO MOTORE Lunghezza Perc.le utilizzo fuori Per.le di acque comunitarie imponibilità IVA (22%) Fino a 7,50 metri 10,00% 90,00% 19,80% Da 7,51 a 12 metri 40,00% 60,00% 13,20% Da 12,01 a 16 metri 50,00% 50,00% 11,00% Da 16,01 a 24 metri 60,00% 40,00% 8,80% Oltre 24 metri 70,00% 30,00% 6,60% LEASING DIPORTO VELA Lunghezza Perc.le utilizzo fuori Per.le di acque comunitarie imponibilità IVA (22%) Fino a 10 metri 40,00% 60,00% 13,20% Da 10,01 a 20 metri 50,00% 50,00% 11,00% Da 20,01 a 24 metri 60,00% 40,00% 8,80% Oltre 24 metri 70,00% 30,00% 6,60% DEROGHE (R.M. AdE 284E/2007) Rilevante la verifica dell'utilizzo e pertanto possibile ammettere percentuali anche inferiori a quelle stabilite con le tabelle. Se si è in grado di provare l'utilizzo continuativo al di fuori delle acque territoriali comunitarie, i canoni sarebbero completamente non soggetti a Iva per mancanza del requisito territoriale. Se l'utilizzo avviene interamente in acque territoriali comunitarie, il canone dovrebbe essere interamente soggetto a Iva DEROGA ALLE TABELLE Occorrono comunque ulteriori elementi idonei quali ad esempio il contratto di ormeggio al di fuori delle acque comunitarie, ecc. Possibile comunque far valere la buona fede della società di leasing. IN PRASSI Ove in sede di accertamento si contesti da parte degli uffici delle Entrate, sulla base di prove idonee, un utilizzo dell’imbarcazione nelle acque comunitarie superiore a quello stabilito con la circolare n. 49/E del 2002, la circostanza che il cliente abbia sottoscritto la dichiarazione in questione facendo riferimento alle percentuali della circolare stessa, è sufficiente a far emergere la buona fede della società di leasing. In tal caso, la società di leasing non sarà tenuta né al pagamento di sanzioni, né di interessi di mora, secondo quanto stabilito dallo Statuto del contribuente (art. 10 della L. n. 212 del 27 luglio 2000). Tuttavia, il recupero della maggiore imposta non potrà che avvenire in capo alla società stessa, in qualità di soggetto passivo; resta inteso che quest’ultima, tuttavia, potrà rivalersi nei confronti del proprio cliente ricorrendo anche agli ordinari mezzi civilistici. (Risoluzione dell’11 ottobre 2007, n. 284/E) DEROGA TABELLE - Commiss. Trib. Prov. Veneto Treviso Sez. II, Sent., 25-11-2009, n. 86 L'Ufficio contesta il regime I.V.A. applicato dalla società ai canoni di quattro contratti di leasing aventi per oggetto imbarcazioni E' noto che la disciplina dell'I.V.A. (per i leasing) è stata voluta dal legislatore per aiutare il mercato nautico in grave crisi. Il ricorso alle percentuali forfettarie di utilizzo dell'imbarcazione nel territorio comunitario è diretto ad individuare il luogo di utilizzo di essa imbarcazione, in mancanza di prove concrete, tenuto conto che, nella maggior parte dei casi, risulterebbe assai problematico sia per l'Amministrazione che per il contribuente dare una concreta prova delle rotte effettivamente seguite. DEROGA TABELLE - Commiss. Trib. Prov. Veneto Treviso Sez. II, Sent., 25-11-2009, n. 86 CONCLUSIONI La società di leasing non potrà che applicare le percentuali forfettarie, ove l'utilizzatore non dichiari alla stessa un utilizzo dell'imbarcazione che consente una tassazione inferiore. Ovviamente all'Ufficio sarà consentito dimostrare un utilizzo diverso, ma comunque nessuna responsabilità in termini sanzionatori - come evidenziato nella risoluzione n. 284/07 potrà derivare alla società di leasing. PRECISAZIONI CIRC. AdE n. 38/E del 22/07/2009 · per “acque territoriali” si intendo quelle entro il limite delle 12 miglia marine (Convenzione di Montego Bay); · stante difficoltà di dimostrare effettivamente le rotte, in mancanza di prove concrete, è consentito fare ricorso alle percentuali forfetarie stabilite dalla circolare n. 49/E; · le percentuali forfetarie tengono già conto delle normali soste dell'unità da diporto stessa (del rimessaggio a secco per l'inverno, degli interventi di manutenzione ordinaria, ecc...); · la constatazione che un'unità da diporto abbia navigato, in partenza ed in approdo, tra due porti comunitari non costituisce, di per sé, elemento sufficiente a pregiudicare l'applicazione delle percentuali in questione. LEASING PER UNITA’ IN COSTRUZIONE Il Contratto di leasing può avere ad oggetto anche una unità da diporto in corso di costruzione. FUTURO UTILIZZATORE CONTRATTO CON CANTIERE NAVALE PER COSTRUZIONE BARCA SOCEITA’ LEASING SUBENTRA NEL CONTRATTO IVA SU CONTRATTO DI APPALTO Tra cantiere e futuro utilizzatore o società di leasing Valgono le precedenti regole sull’acquisto di imbarcazioni. • non imponibilità Iva se l’unità è destinata ad uso commerciale e a navigazione in alto mare; • imponibilità Iva se destinata ad utilizzo privato. (per costruzione in appalto infatti valgono le medesime regole dell’acquisto) BENEFICI AL LOCATORE Anche la società di leasing può fruire della non imponibilità Iva di cui potrebbe fruire l’utilizzatore o il locatario. “La natura finanziaria del contratto di leasing è tale da attribuire al locatario i benefici derivanti dal bene locato ed i relativi rischi, tanto da poter considerare il locatario come il soggetto che ha il potere di disporre del bene come proprietario”. (Guida Nautica & Fisco) IVA LEASING B2C Da Vademecum del leasing nautico IVA LEASING B2B Da Vademecum del leasing nautico LEASING NAUTICO E ABUSO DI DIRITTO Determinate situazioni potrebbero portare a riqualificare il leasing nautico in una compravendita. L’assoggettamento ad Iva dei canoni leasing sulla base dell’utilizzo presunto fuori dalle acque territoriali Ue appetibile leasing ma L’AdE ha contestato l’applicazione forfetaria dell’Iva sul leasing vs soggetti privati sostenendo esistenza di un intento elusivo se i contratti presentavano indicatori di anomalia INDICATORI ANOMALIA La Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti indicatori di anomalia: 1. maxicanone superiore al 40% o anticipo anche inferiore al 40% ma che sommato a qualunque altra anticipazione finanziaria dell’utilizzatore superi la soglia del 50%; 2. garanzie (somme ingenti o polizze) che, di fatto, annullano o riducono significativamente la causa finanziaria dell’operazione; 3. durata del contratto inferiore a 48 mesi. IPOTESI Tali indicatori sono comunque da porre in relazione a situazioni oggettive date dal fatto che spesso il leasing nautico, relativamente ad imbarcazioni di costo elevato, è caratterizzato da maxicanoni rilevanti (per ridurre i rischi della società di leasing) e brevi durate dei contratti. Pertanto pur in presenza di situazioni che farebbero scattare gli indicatori di anomalia il leasing potrebbe comunque mantenere la propria validità. DISCONOSCIMENTO DELL’INTENTO ELUSIVO DEL LEASING (1/3) CtP – Veneto – Treviso, Sez. VII, Sent. 04/11/2009, n. 118 Leasing nautico con maxicanone anomalo (elevato 53,41%) Contestato un potenziale abuso di diritto volto ad ottenere benefici del leasing nautico in presenza di una ipotizzata compravendita Riconosciuto il carattere del leasing. Maxicanone può essere anche maggiore dei normali usi pertanto “il leasing non costituisce abuso di diritto” Riconosciuta l’applicazione delle percentuali forfetarie di abbattimento dell’Iva argomentando sulla base di dati di fatto: imbarcazione lunga m. 16,45, con due motori da 1.300 hp cad. che “non si limiterà certamente a navigare entro le 12 miglia dalla costa italiana o comunitaria” DISCONOSCIMENTO DELL’INTENTO ELUSIVO DEL LEASING (2/3) CtP – Lombardia – Brescia, Sez. VII, Sent. 14/01/2010, n. 11 Rilevanti acconti alla società di leasing per imbarcazioni costose. Maxicanone elevato. Contestato un potenziale abuso di diritto volto ad ottenere benefici del leasing nautico in presenza di una ipotizzata compravendita. Prassi riconosciuta per non gravare le società stesse di ingenti anticipi al costruttore. Maxicanone può essere maggiore dei normali usi pertanto le circostanze “non appaiono, nel caso di specie, del tutto atipiche nel settore della nautica di imbarcazioni di elevato valore”. DISCONOSCIMENTO DELL’INTENTO ELUSIVO DEL LEASING (3/3) CtP – Lombardia – Milano, Sez. XXIV, Sent. 17/05/2010, n. 195 Leasing nautico con maxicanone elevato e riscatto troppo esiguo. Contestato un potenziale abuso di diritto volto ad ottenere benefici del leasing nautico in presenza di una ipotizzata compravendita. Le situazioni descritte “non appaiono del tutto atipiche nel settore della nautica di imbarcazioni di levato valore e, quindi, non siano sufficienti a dimostrare la presenza di una simulazione contrattuale e a giustificare, quindi, una loro riqualificazione”. RICONOSCIMENTO DELL’INTENTO ELUSIVO DEL LEASING CtP – Emilia Romagna – Reggio Emilia, Sent. 23/03/2010, n. 42 Compravendita tra costruttore ed originario acquirente seguito da un contratto di leasing Maxicanone del 50%. Sostenuto abuso del diritto per beneficiare trattamento Iva agevolato (art. 7, c. 4 DPR 633/72) Veniva respinto ricorso. Disapplicate le agevolazioni Iva e riconosciuta compravendita come negozio mascherato TUTTAVIA IN CTR … CtR – Emilia Romagna –Sez. I, Sent. 24/03/2011, n. 51 Appello CtP – Emilia Romagna – Reggio Emilia, Sent. 23/03/2010, n. 42 Maxicanone costituisce una prassi riconosciuta per non gravare le società stesse di ingenti anticipi al costruttore. Il "leasing" è stato utilizzato in quanto vantaggioso … ma è la stessa disciplina dell'IVA … voluta dal legislatore italiano per aiutare il mercato nautico in crisi. La riqualificazione contrattuale … non appare condivisibile in quanto le clausole contrattuali pattuite, riguardanti in particolare l'ammontare dei maxi-canone, la durata, ed il valore di riscatto, possono apparire "border line" ma non sono abnormi … da stravolgere il leasing in compravendita. L'equazione "risparmio d'imposta - simulazione - abuso di diritto" … appare apodittica e tautologica enunciazione, priva di alcun concreto elemento di fatto a supporto probatorio della ricorrenza degli elementi costitutivi dell'abuso di diritto. Imprese Sociali Introdotte nel nostro ordinamento con il DLgs155/2006, in attuazione della legge delega 118/2005. Ai sensi del Dlgs 155/2006E possono acquisire la qualifica di DOTAZIONI PROVVISTE DI BORDO impresa sociale i. tutte le organizzazioni private ii. che esercitano in via stabile e principale un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi DI UTILITA’ SOCIALE, diretta a realizzare finalità di interesse generale iii. che possiedono requisiti specifici, tra i quali l’assenza dello scopo di lucro. RIFERIMENTI GENERALI Art. 252 e 267 T.U.L.D. 43/73; Articoli 7 bis, 8 e 8 bis del D.P.R. 633/72; Risoluzioni Agenzia Entrate n. 391337 del 23.03.1983, n. 357147 del 10.03.1986, n. 415373 del 02.10.1986, n. 191/E del 17.06.2002 e n.10/E del 1 febbraio 2012; Circolari Min. n. 62 del 03.11.1973, n. 43 del 29.09.2011 Sentenza Corte di Giustizia CEE causa C-185/89. DOTAZIONI DI BORDO In base all’art. 267 del T.U. Leggi Doganali n. 43/73 costituiscono dotazioni di bordo, quando destinati a servizio od ornamento del mezzo di trasporto: i macchinari gli attrezzi gli strumenti i mezzi di salvataggio le parti di ricambio gli arredi ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata. PROVVISTE (O FORNITURE) DI BORDO In base all’art. 252 del T.U. Leggi Doganali n. 43/73 costituiscono provviste di bordo i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare: il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l’equipaggio e dei passeggeri; l’alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo; la manutenzione e la riparazione della nave, nonché le relative dotazioni di bordo; la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate. REGIME IVA DOTAZIONI E PROVVISTE (O FORNITURE) DI BORDO L'art. 8 bis DPR 633/72 lett. d) assimila alle esportazioni di cui all'art. 8 «…. le cessioni di beni destinati a dotazione di bordo di navi destinate all'esercizio di attività commerciali e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo, escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo». TERRITORIALITA’ inquadramento delle cessioni di dotazioni e provviste di bordo nell’ambito del principio generale previsto per le cessioni di beni mobili di cui all’art. 7bis DPR 633/72; luogo di imbarco/stato doganale del bene; condizione doganale di «esportazione». BENEFICIO NON IMPONIBILITA' solo nel caso di cessioni dirette a favore degli armatori o a soggetti proprietari di navi (Sentenza Corte di Giustizia CEE causa C-185/89, Risoluzione n. 391337 del 23.03.1983); solo nei confronti di navi ad uso commerciale (registro di iscrizione e licenza di navigazione); applicabile ad unità da diporto solo se adibite ad uso commerciale (contratto di noleggio e locazione) (Risoluzione n. 94 del 21.03.2002, Circ. n. 43 del 29.09.2011;); purché vi sia la prova dell’avvenuto imbarco. PROVA AVVENUTO IMBARCO visto apposto dalla Dogana sulla fattura («visto imbarcare o visto a bordo») o bolletta d’esportazione (cumulativa) e visto comandante nave; occorre distinguere beni ad utilizzazione univoca rispetto a beni per i quali sia configurabile un uso diverso (Ris. Min. n. 357147 del 10 marzo 1986); beni di modico valore (Circolare 316 del 11.04.1973, Ris. Min. n. 357147 del 10 marzo 1986). ESCLUSIONE BENEFICIO NON IMPONIBILITA' triangolazioni commerciali (Ris. Min. n. 191 del 17.06.2002); dotazioni e provviste di bordo ad unità da diporto non commerciali; provviste di bordo per le navi adibite a pesca costiera, ad eccezione del rifornimento di carburanti e lubrificanti (Risoluzione n. 10/E del 01.02.2012).