Piani di emergenza esterna per gli impianti a rischio di incidente
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Piani di emergenza esterna per gli impianti a rischio di incidente
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI ABRUZZO Via Po’ n. 113 San Giovanni Teatino Prot. n. 954 Pescara 11/11/2009 S.E. il Prefetto di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo LORO SEDI Preg.mo Assessore regionale dell’agricoltura Mauro Febbo Via Catullo, 17 65127 PESCARA Preg.mo Assessore regionale All’ambiente, Protezione Civile Daniela Stati Via Passolanciano, 75 65124 PESCARA Preg.mo Assessore regionale Alle Attività produttive Via Passolanciano, 75 65124 PESCARA Preg.mo Assessore alla Sanità Lanfranco Venturoni Via Conte di Ruvo, PESCARA Oggetto: Piani di emergenza esterna per gli impianti a rischio di incidente rilevante – richiesta consultazione. Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE, 1 detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. Il nome con cui è conosciuta questa disciplina è quello di Seveso, in quanto prende avvio, a livello comunitario, proprio in seguito al terribile incidente che si verificò in un impianto industriale del Comune di Seveso il 10 luglio 1976, determinando la diffusione di diossina nell’ambiente, sostanza altamente cancerogena e tossica, producendo effetti dannosi anche per la salute umana. La direttiva 82/501/CE è stata, progressivamente aggiornata e modificata, in particolare ad opera delle direttive 96/82/CE e 2003/105/CE, i cui contenuti sono recepiti attualmente in Italia dal d.lgs n. 334/1999, come modificato. L’incidente di Seveso ma anche l’ultimo verificatosi il 18 luglio u.s. a Chieti Scalo (ditta S.E.AB. Srl) hanno dimostrato come non sia possibile salvaguardare e tutelare i cittadini senza la condivisione dello sviluppo con il territorio. La grande novità della prevenzione nel territorio, indicata nella normativa europea e nazionale in materia è, quindi, rappresentata dalla necessità di rendere i cittadini consapevoli dell’esistenza del rischio industriale. Infatti, il rischio è più alto se non vengono considerate le azioni preventive e, quindi, se non si attivano i processi di partecipazione e informazione alla cittadinanza. L’informazione deve raggiungere tutti i soggetti interessati dal rischio attraverso un sistema di diffusione capillare e deve essere integrato dalla promozione di adeguate azioni finalizzate a stimolare la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei cittadini e delle comunità locali. In questo modo si garantisce un’efficace gestione del territorio da parte delle amministrazioni locali e dei soggetti preposti nel casi di emergenza di natura industriale. Da questo punto di vista, risultano di estremo interesse, sia per le imprese agricole che per la scrivente Organizzazione, le recenti previsioni in tema di pianificazione di emergenza esterna, richieste obbligatoriamente per alcune tipologie di impianti a rischio di incidente rilevante. Rientrano, ad esempio, in tale categoria di impianti: depositi di liquidi infiammabili, depositi di GPL e quelli di sintesi di prodotti chimici prevalentemente destinati all’industria ed all’agricoltura. Gli insediamenti agricoli rappresentano certamente attività vulnerabili al rischio di incidenti rilevanti, come, per esempio, i rilasci di ammoniaca e gli incendi. Di pari rilievo risultano gli elementi ambientali di interesse agricolo, come i beni paesaggistici, l’uso del suolo, le risorse idriche. Perciò le imprese agricole devono essere partecipi tanto nella fase di definizione dell’assetto del territorio e dello sviluppo urbanistico - sia nei casi in cui tali stabilimenti siano già presenti sia nei casi in cui si debba decidere in ordine ad un nuovo insediamento – quanto nella pianificazione di emergenza. Infatti, il successo di tale pianificazione dipende anche dai livelli di partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, comprese le imprese agricole attraverso i centri di imputazione di interessi diffusi come sono le Organizzazioni agricole. Prima di passare ai Piani di emergenza esterna ed alle modalità di consultazione della popolazione necessarie per la loro redazione, è opportuno introdurre, in maniera semplificata, lo scopo ed i requisiti principali della normativa in commento. L’obiettivo, in particolare, è quello di gestire gli incidenti rilevanti, ossia quegli eventi quali un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuti a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento e che danno luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento ed in cui intervengano una o più sostanze pericolose. Rientrano nel campo di applicazione quegli stabilimenti in cui sono presenti le sostanze pericolose elencate nell’allegato I del d.lgs. n. 334/1999, in quantità uguali a quelle indicate. Gli oneri previsti in capo ai gestori degli impianti ricadenti nel campo di applicazione della disciplina in materia di incidente rilevante variano in funzione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti negli stabilimenti: - per quelli di cui all’allegato A ed al di sotto dei limiti di cui all’allegato I, deve essere 2 - - integrato il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; per quelli in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate in allegato I, devono essere notificate al Ministero dell’Ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al Prefetto ed ai Vigili del Fuoco, alcune informazioni. Devono, inoltre, essere adottati, tanto una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti che un sistema di gestione della sicurezza; per quelli in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore, oltre a quanto appena visto, è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza e predisporre un Piano di emergenza interno. Questa normativa prevede, ancora, una serie di disposizioni atte a individuare e gestire: - - il così detto effetto domino, che si realizza quando la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti e dell’inventario delle sostanze pericolose in essi presente; l’assetto del territorio ed il controllo dell’urbanizzazione di quelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Il Piano di emergenza esterno è previsto dall’articolo 20 del d.lgs n. 334/1999 per quegli stabilimenti che hanno l’obbligo di redigere il rapporto di sicurezza e predisporre il Piano di emergenza interno. Tale Piano viene redatto dal Prefetto sulla base delle informazioni fornite dal gestore, delle conclusioni dell’istruttoria, delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione. E’ lo stesso Prefetto che ne coordina l’attuazione. Il Piano deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all’allegato IV, punto 2, ed è elaborato allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente e per i beni; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione di protezione civile; c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti; d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante. Lo stesso Piano deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato, previa consultazione della popolazione, da parte del Prefetto ad intervalli e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti. Il Piano di emergenza esterno si applica anche agli impianti ricadenti nell’obbligo di notifica. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali definite dalla vigente legislazione, è il Dipartimento della protezione civile a verificare che l’attuazione del Piano avvenga in maniera tempestiva, da parte dei soggetti competenti, qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante. Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, il Prefetto, d’intesa con la regione e gli enti locali interessati, redige anche il Piano di emergenza 3 esterno dell’area interessata. Venendo alle forme di consultazione della popolazione, il Ministero dell’Ambiente ha regolato la materia con il Decreto 24 luglio 2009, n. 139, pubblicato nella G.U. del 29 settembre 2009. tali previsioni si applicano nelle fasi di predisposizione, di revisione e di aggiornamento del Piano di emergenza esterno. Per popolazione si intendono le persone fisiche, singole ed associate, nonché gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano o possano essere interessati dalle azioni derivanti dal piano di emergenza esterno, quindi anche le imprese agricole singole o associate. Il Prefetto, d’intesa con il comune, procede alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l’utilizzo di mezzi informatici e telematici. Ai fini della consultazione, il Prefetto deve rendere disponibili alla popolazione, in modo da assicurare la massima accessibilità, anche con l’utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a: a) la descrizione e le caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione; b) la natura dei rischi; c) le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente; d) le autorità pubbliche coinvolte; e) le fasi ed il relativo crono programma della pianificazione o della sperimentazione; f) le azioni previste dal piano di emergenza esterno concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di auto protezione da adottare. Tali informazioni sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, prima dell’inizio della consultazione. Durante tale periodo la popolazione può presentare al Prefetto osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto nella redazione e nella revisione e aggiornamento. Queste disposizioni restano in vigore fino all’approvazione di apposita normativa regionale volta a disciplinare le forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni. Ciò premesso, al fine di garantire un’efficace gestione del territorio da parte delle amministrazioni locali e dei soggetti preposti, si chiede cortesemente di coinvolgere le Organizzazioni Professionali agricole nelle fasi di redazione dei Piani di emergenza esterni per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente. Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. IL DIRETTORE Michele Errico 4