Piani di emergenza esterna per gli impianti a rischio di incidente

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Piani di emergenza esterna per gli impianti a rischio di incidente
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI ABRUZZO
Via Po’ n. 113 San Giovanni Teatino
Prot. n. 954
Pescara 11/11/2009
S.E.
il Prefetto di L’Aquila,
Chieti, Pescara e Teramo
LORO SEDI
Preg.mo
Assessore regionale
dell’agricoltura
Mauro Febbo
Via Catullo, 17
65127 PESCARA
Preg.mo
Assessore regionale
All’ambiente, Protezione Civile
Daniela Stati
Via Passolanciano, 75
65124 PESCARA
Preg.mo
Assessore regionale
Alle Attività produttive
Via Passolanciano, 75
65124 PESCARA
Preg.mo
Assessore alla Sanità
Lanfranco Venturoni
Via Conte di Ruvo,
PESCARA
Oggetto: Piani di emergenza esterna per gli impianti a rischio di incidente rilevante – richiesta
consultazione.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE,
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detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze
pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. Il nome con cui è conosciuta
questa disciplina è quello di Seveso, in quanto prende avvio, a livello comunitario, proprio in
seguito al terribile incidente che si verificò in un impianto industriale del Comune di Seveso il 10
luglio 1976, determinando la diffusione di diossina nell’ambiente, sostanza altamente cancerogena e
tossica, producendo effetti dannosi anche per la salute umana. La direttiva 82/501/CE è stata,
progressivamente aggiornata e modificata, in particolare ad opera delle direttive 96/82/CE e
2003/105/CE, i cui contenuti sono recepiti attualmente in Italia dal d.lgs n. 334/1999, come
modificato.
L’incidente di Seveso ma anche l’ultimo verificatosi il 18 luglio u.s. a Chieti Scalo (ditta
S.E.AB. Srl) hanno dimostrato come non sia possibile salvaguardare e tutelare i cittadini senza la
condivisione dello sviluppo con il territorio. La grande novità della prevenzione nel territorio,
indicata nella normativa europea e nazionale in materia è, quindi, rappresentata dalla necessità di
rendere i cittadini consapevoli dell’esistenza del rischio industriale. Infatti, il rischio è più alto se
non vengono considerate le azioni preventive e, quindi, se non si attivano i processi di
partecipazione e informazione alla cittadinanza.
L’informazione deve raggiungere tutti i soggetti interessati dal rischio attraverso un sistema
di diffusione capillare e deve essere integrato dalla promozione di adeguate azioni finalizzate a
stimolare la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei cittadini e delle comunità locali. In questo
modo si garantisce un’efficace gestione del territorio da parte delle amministrazioni locali e dei
soggetti preposti nel casi di emergenza di natura industriale.
Da questo punto di vista, risultano di estremo interesse, sia per le imprese agricole che per la
scrivente Organizzazione, le recenti previsioni in tema di pianificazione di emergenza esterna,
richieste obbligatoriamente per alcune tipologie di impianti a rischio di incidente rilevante.
Rientrano, ad esempio, in tale categoria di impianti: depositi di liquidi infiammabili, depositi di
GPL e quelli di sintesi di prodotti chimici prevalentemente destinati all’industria ed all’agricoltura.
Gli insediamenti agricoli rappresentano certamente attività vulnerabili al rischio di incidenti
rilevanti, come, per esempio, i rilasci di ammoniaca e gli incendi. Di pari rilievo risultano gli
elementi ambientali di interesse agricolo, come i beni paesaggistici, l’uso del suolo, le risorse
idriche. Perciò le imprese agricole devono essere partecipi tanto nella fase di definizione
dell’assetto del territorio e dello sviluppo urbanistico - sia nei casi in cui tali stabilimenti siano già
presenti sia nei casi in cui si debba decidere in ordine ad un nuovo insediamento – quanto nella
pianificazione di emergenza. Infatti, il successo di tale pianificazione dipende anche dai livelli di
partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, comprese le imprese agricole attraverso i
centri di imputazione di interessi diffusi come sono le Organizzazioni agricole.
Prima di passare ai Piani di emergenza esterna ed alle modalità di consultazione della
popolazione necessarie per la loro redazione, è opportuno introdurre, in maniera semplificata, lo
scopo ed i requisiti principali della normativa in commento.
L’obiettivo, in particolare, è quello di gestire gli incidenti rilevanti, ossia quegli eventi quali
un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuti a sviluppi incontrollati che si
verificano durante l’attività di uno stabilimento e che danno luogo ad un pericolo grave, immediato
o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento ed in cui
intervengano una o più sostanze pericolose. Rientrano nel campo di applicazione quegli stabilimenti
in cui sono presenti le sostanze pericolose elencate nell’allegato I del d.lgs. n. 334/1999, in quantità
uguali a quelle indicate.
Gli oneri previsti in capo ai gestori degli impianti ricadenti nel campo di applicazione della
disciplina in materia di incidente rilevante variano in funzione dei quantitativi di sostanze
pericolose presenti negli stabilimenti:
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per quelli di cui all’allegato A ed al di sotto dei limiti di cui all’allegato I, deve essere
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-
integrato il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
per quelli in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle
indicate in allegato I, devono essere notificate al Ministero dell’Ambiente, alla regione, alla
provincia, al comune, al Prefetto ed ai Vigili del Fuoco, alcune informazioni. Devono,
inoltre, essere adottati, tanto una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti che un
sistema di gestione della sicurezza;
per quelli in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle
indicate nell’allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore, oltre a quanto appena visto, è tenuto
a redigere un rapporto di sicurezza e predisporre un Piano di emergenza interno.
Questa normativa prevede, ancora, una serie di disposizioni atte a individuare e gestire:
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il così detto effetto domino, che si realizza quando la probabilità o la possibilità o le
conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della
vicinanza degli stabilimenti e dell’inventario delle sostanze pericolose in essi presente;
l’assetto del territorio ed il controllo dell’urbanizzazione di quelle zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Il Piano di emergenza esterno è previsto dall’articolo 20 del d.lgs n. 334/1999 per quegli
stabilimenti che hanno l’obbligo di redigere il rapporto di sicurezza e predisporre il Piano di
emergenza interno. Tale Piano viene redatto dal Prefetto sulla base delle informazioni fornite dal
gestore, delle conclusioni dell’istruttoria, delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con le regioni e gli enti
locali interessati, previa consultazione della popolazione. E’ lo stesso Prefetto che ne coordina
l’attuazione.
Il Piano deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all’allegato IV,
punto 2, ed è elaborato allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i
danni per l’uomo, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di
incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di
soccorso con l’organizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento
dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
Lo stesso Piano deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed
aggiornato, previa consultazione della popolazione, da parte del Prefetto ad intervalli e, comunque,
non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti
e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da
adottare in caso di incidenti rilevanti.
Il Piano di emergenza esterno si applica anche agli impianti ricadenti nell’obbligo di
notifica. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali definite
dalla vigente legislazione, è il Dipartimento della protezione civile a verificare che l’attuazione del
Piano avvenga in maniera tempestiva, da parte dei soggetti competenti, qualora accada un incidente
rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che
provochi un incidente rilevante.
Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, il
Prefetto, d’intesa con la regione e gli enti locali interessati, redige anche il Piano di emergenza
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esterno dell’area interessata.
Venendo alle forme di consultazione della popolazione, il Ministero dell’Ambiente ha
regolato la materia con il Decreto 24 luglio 2009, n. 139, pubblicato nella G.U. del 29 settembre
2009. tali previsioni si applicano nelle fasi di predisposizione, di revisione e di aggiornamento del
Piano di emergenza esterno.
Per popolazione si intendono le persone fisiche, singole ed associate, nonché gli enti, le
organizzazioni o i gruppi che siano o possano essere interessati dalle azioni derivanti dal piano di
emergenza esterno, quindi anche le imprese agricole singole o associate.
Il Prefetto, d’intesa con il comune, procede alla consultazione della popolazione per mezzo
di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l’utilizzo di mezzi
informatici e telematici. Ai fini della consultazione, il Prefetto deve rendere disponibili alla
popolazione, in modo da assicurare la massima accessibilità, anche con l’utilizzo di mezzi
informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a:
a) la descrizione e le caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione o dalla
sperimentazione;
b) la natura dei rischi;
c) le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un
incidente;
d) le autorità pubbliche coinvolte;
e) le fasi ed il relativo crono programma della pianificazione o della sperimentazione;
f) le azioni previste dal piano di emergenza esterno concernenti il sistema degli allarmi in
emergenza e le relative misure di auto protezione da adottare.
Tali informazioni sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non
inferiore a trenta giorni, prima dell’inizio della consultazione. Durante tale periodo la popolazione
può presentare al Prefetto osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto
della consultazione, delle quali si tiene conto nella redazione e nella revisione e aggiornamento.
Queste disposizioni restano in vigore fino all’approvazione di apposita normativa regionale
volta a disciplinare le forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni.
Ciò premesso, al fine di garantire un’efficace gestione del territorio da parte delle
amministrazioni locali e dei soggetti preposti, si chiede cortesemente di coinvolgere le
Organizzazioni Professionali agricole nelle fasi di redazione dei Piani di emergenza esterni per le
aree ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE
Michele Errico
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