DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI

Transcript

DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI
2760
30/03/2012
Identificativo Atto n. 49
DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI
AVVISO DI ADESIONE AL MARCHIO DI QUALITA' DEI RIFUGI ALPINISTICI ED
ESCURSIONISTICI LOMBARDI
LA DIRIGENTE DELL’UNITA' ORGANIZZATIVA
IMPIANTISTICA E ATTIVITA' DELLA MONTAGNA
VISTA la l.r. 2 febbraio 2007 n. 1 “Strumenti di competitività per le imprese e per il
territorio della Lombardia” con la quale la Regione designa una serie di strumenti
volti allo sviluppo della competitività del suo territorio tra cui la possibilità di
stipulare specifici accordi con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura e che:
 all’art. 1, “Obiettivi”, stabilisce che la Regione persegue la crescita
competitiva del sistema produttivo della Lombardia e prevede, tra gli altri,
l’obiettivo di promuovere e sostenere il consolidamento e l’innovazione del
tessuto produttivo, l’uso ottimale delle risorse ambientali e territoriali,
l’esigenza di monitoraggio e la verifica orientata al miglioramento dei
rapporti tra imprenditori e pubblica amministrazione;
 all’art. 2, “Strumenti”, individua fra gli strumenti di attuazione, forme di
agevolazione come contributi destinati a sostenere gli investimenti in
infrastrutture e la qualificazione dei servizi;
VISTA la l.r. 16 luglio 2007 n.15 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”, che disciplina, tra le altre, anche le strutture ricettive non alberghiere ed
in particolare:
 l’art. 40 bis, comma 1 che istituisce l’Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici
(art. 38, comma1) ed Escursionistici (art. 38, comma 2);
 l’art. 40 bis comma 2 che prevede che la Giunta regionale, al fine di
valorizzare e qualificare i rifugi, adotti il marchio di riconoscimento;
VISTO il Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n.5 “Requisiti strutturali e
igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici,
in attuazione dell’art. 40 quinquies della l.r. 16 luglio 2007, n. 15 ;
RICHIAMATO il “Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura”, approvato
con Delibera del Consiglio Regionale 56/2010, ed in particolare l’allegato relativo
ai “territori della Lombardia” nel quale sono definite le linee di intervento comuni
sulla “Montagna lombarda” con l’esplicitazione dei temi legati alla riqualificazione
dei rifugi alpini, che sono attuati attraverso l’Azione 1 “Qualificazione della
ricettività in quota” relativa all’Obiettivo Operativo 6.7.1 “Interventi e progetti per
incrementare l'attività turistica della montagna lombarda nelle diverse stagioni
dell’anno”;
1
RICHIAMATO “l’Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la
Competitività del Sistema Lombardo 2010-2015” tra Regione Lombardia e il
Sistema Camerale lombardo di cui alla D.G.R. N. 1548 del 06/04/2011 ed il
Programma d’Azione 2011 - Asse 2 “Attrattività e competitività dei territori”,
all'interno del quale il Comitato Tecnico di Gestione del 27 luglio 2011 ha
approvato l'Azione “Qualificazione delle strutture ricettive montane - rifugi alpini”,
finalizzata alla definizione e applicazione del marchio di qualità dei rifugi alpinistici
ed escursionistici della Lombardia;
DATO ATTO che la sopra citata azione è attuata dalla Direzione Generale Sport e
Giovani e da Unione Regionale delle CCIAA della Lombardia (in seguito definita
per brevità “Unioncamere”), attraverso la costituzione di un apposito tavolo di
lavoro con la partecipazione dei rappresentanti di ISNART (Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche), CAI (Club Alpino Italiano) sezione regione Lombardia,
Assorifugi (Associazione Gestori Rifugi Alpini ed Escursionistici della Lombardia) e
da due rappresentati del CRCU (Comitato Regionale Consumatori e Utenti);
CONSIDERATO che il marchio “Q Ospitalità Italiana” è già da tempo utilizzato a
livello nazionale per la qualificazione delle strutture ricettive alberghiere e che,
nell'ambito del progetto “VETTA” inserito nel Programma Operativo di
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013, la Regione Piemonte, ha
ridefinito le specifiche per una loro applicazione ai rifugi alpini definendo in tal
modo una best-practice replicabile anche per i rifugi lombardi;
DATO ATTO dei lavori svolti dai soggetti partecipanti al tavolo di lavoro da
settembre 2011 fino ai primi mesi del 2012 per la definizione dei requisiti, degli
elementi di valutazione e delle modalità per l'attribuzione del Marchio di Qualità ai
rifugi lombardi meglio definiti nei documenti sotto elencati;
RITENUTO di approvare, per dare attuazione alla sopra richiamata azione
“Qualificazione delle strutture ricettive montane - rifugi alpini”, i seguenti allegati
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
A. Avviso di adesione al marchio di qualità dei rifugi Alpinistici ed Escursionistici
Lombardi,
B. Criteri di qualificazione per rifugi e aspetti legislativi,
C. Regolamento per il rilascio “Q – Marchio di Qualità Ospitalità Italiana”,
D. Disciplinare requisiti rifugi escursionistici,
E. Disciplinare requisiti rifugi alpinistici,
2
F. Scheda di adesione;
RICHIAMATA la DGR 1184/2010 “Modalità per la concessione dei contributi alle
strutture alpinistiche (rifugi alpinistici ed escursionistici, bivacchi fissi)” che individua
le risorse economiche per dare attuazione agli interventi di miglioramento e
qualificazione dei rifugi, demandando al Dirigente competente della Giunta
Regionale, l’assunzione di tutti i provvedimenti amministrativi necessari;
RILEVATO che il Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa n. 5790 del 23 giugno
2011, in conformità alla sopracitata DGR 1184/2010, dispone l’approvazione del
Bando per la concessione di contributi ai rifugi alpinistici ed escursionistici e di
destinare la dotazione finanziaria presente sul capitolo 3.2.0.3.67.5540, pari a
complessivi Euro 3.680.000,00 di cui Euro 66.000,00 destinati per sviluppo del
Marchio di Qualità dei rifugi e da assegnare con successivo atto a favore di
Unioncamere Lombardia;
VISTA la lettera di incarico prot. 3193 ADP2/C1 del 27 settembre 2011 con la quale
Unioncamere affida a ISNART l’attività volta all’assegnazione del suddetto
marchio e stabilisce le modalità tecniche dello svolgimento dei lavori, i relativi
compensi pari ad euro 65.444,32 e la tempistica;
VISTA la nota Unioncamere prot. 909 SS/CI del 20 marzo 2012 di richiesta di
trasferimento della somma di € 32.722,16 (che per un errore materiale è indicato in
€ 33.000,00) finalizzato alla liquidazione della prima tranche del 50% del compenso
dovuto a ISNART a fronte dell'attività svolta nell'abito del predetto incarico;
ACCERTATO che nel bilancio dell'esercizio in corso, il capitolo 3.2.0.3.67.5540
presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
RITENUTO pertanto di impegnare a favore di Unioncamere Lombardia, per le
attività legate al marchio di qualità dei rifugi, l’importo di € 65.444,32 presenti sul
capitolo 5540 e di erogare la prima quota di € 32.722,16, pari al 50% delle risorse
complessivamente stanziate, per l’attività fin qui realizzate da ISNART nell’ambito
della predetta lettera di incarico con Unioncamere Lombardia;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
3
VISTA la Legge Regionale 7 luglio 2008, n.20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
DECRETA
1. di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
A. Avviso di adesione al marchio di qualità dei rifugi Alpinistici ed
Escursionistici Lombardi,
B. Criteri di qualificazione per rifugi e aspetti legislativi,
C. Regolamento per il rilascio “Q – Marchio di Qualità Ospitalità Italiana”,
D. Disciplinare requisiti rifugi escursionistici,
E. Disciplinare requisiti rifugi alpinistici,
F. Scheda di adesione.
2. di impegnare la somma di Euro 65.444,32, a favore di UNIONE REGIONALE
DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA (cod. 73419) con imputazione al capitolo
di spesa 3.2.0.3.67.5540 dell' esercizio finanziario in corso, che offre la
sufficiente disponibilità di competenza e di cassa.
3. di liquidare la somma di Euro 32.722,16, a favore di UNIONE REGIONALE
DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA (cod. 73419).
4. di stabilire che il pagamento delle somme impegnate e non liquidate con il
presente atto sarà effettuato entro il mese di dicembre 2012.
5. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati A, B,
C, D, E, F, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
La Dirigente
Maria Stella Contri
4