Rapporto Cina - Gruppo Ferrero

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Rapporto Cina - Gruppo Ferrero
CINA : Contraffazione ed imitazione dei marchi e dei prodotti
del Gruppo Ferrero da parte di Montresor (Zhangjiagang) Food Co. Ltd.
1. La Ferrero opera in Cina sin dal 1984 tramite Ferrero Asia Ltd. A difesa dei suoi
brands, la Ferrero ha provveduto ad un’ampio deposito di marchi (centinaia di
registrazionidi marchio, sia in caratteri latini, sia in caratteri Pin Yin) ed ottiene
annualmente, in collaborazione con funzionari dell’ Administration of Industry and
Commerce (« AIC »), una serie di sequestri di prodotti che imitano illecitamente le
proprie confezioni, prime fra tutte quelle del conosciutissimo FERRERO ROCHER
(circa 60 “Raids” condotti tra il 1991 ed il 2004).
2. La società Montresor (Zhangjiagang) Food Co. Ltd del Jiangsu rappresenta di gran
lunga la principale concorrente sleale della Ferrero in Cina essendosi negli anni
adoperata nelle seguenti pratiche :
a. All’inizio degli anni ’90 si appropria del marchio in caratteri cinesi JINSHA,
utilizzato dalla Ferrero nelle comunicazioni pubblicitarie fin dall’inizio degli
anni ottanta per contraddistinguere il prodotto FERRERO ROCHER in tutti i
paesi di lingua cinese. A nulla sono valsi i tentativi di Ferrero presso il TRAB
(il “tribunale dei marchi”) per rientrare in possesso di tale marchio.
b. Dalla metà degli anni’90 tale società, approfittando degli sforzi pubblicitari e
distributivi della Ferrero, affianca vieppiu’ i propri prodotti a quelli lanciati ed
affermati dalla Ferrero, in una sistematica campagna di contraffazione di
marchi ed imitazione servile cui vanno ad aggiungersi « repliche » di altri noti
prodotti della casa dolciaria italiana quali la CONFETTERIA RAFFAELLO ed
il FERRERO MANDERLY.
c. Negli anni piu’ recenti, onde approfittare non solo della concorrenza
parassitaria e confusoria con i prodotti della Ferrero, ma nel tentativo di
raggiungere lo status di prodotti d’importazione di quest’ultima, applica, su
alcune sue confezioni, false indicazioni d’origine del tipo « cioccolato belga »,
per cui viene condannata e multata dalla AIC di Shanghai nel luglio del
2004.
d. Adotta marchi evocativi di una falsa origine europea dei suoi prodotti
(TRESOR DOREE) e, seguendo pedissequamente l’ultimo restyling delle
confezioni del FERRERO ROCHER, riesce a rimpiazzarlo ormai
completamente in importanti punti di vendita quali l’Aereoporto Internazionale
di Shanghai.
3. Approfittando dell’atteggiamento di maggior attenzione prestata dalle autorità cinesi
per la tutela della proprietà intellettuale di società straniere, a seguito in particolare
dell’accesso della Cina al WTO, nell’estate del 2003 la Ferrero, rappresentata dallo
studio Jun He Law Offices di Pechino, ha citato in giudizio la Montresor
1
(Zhangjiagang) Food Co. Ltd presso la Second Intermediate Court di Tianjin nel
tentativo di porre fine definitivamente alle inaccettabili pratiche sleali di controparte.
4. Purtroppo, nonostante la mole della documentazione prodotta dalla Ferrero
a sostegno delle sue argomentazioni e giuste richieste, e muovendo piu’ da
impressioni soggettive ed opportunistiche che da valutazioni di diritto i giudici della
Second Intermediate Court di Tianjin nel febbraio 2005 hanno sentenziato a
sfavore di Ferrero.
Tale sentenza era assolutamente inaccettabile per Ferrero, e, se non corretta in appello,
si rischiava di minare la difesa di gran parte della sua Proprietà Industriale in
Cina.
5. Avverso la decisione della Second Intermediate Court di Tianjin la Ferrero é ricorsa in
appello presso l’ High Court di quella stessa città .
6. La sentenza d’Appello del 9 gennaio 2006 fa piena giustizia dei diritti della Ferrero
in Cina e dei principi di legge esistenti nelle convenzioni internazionali così come in
Cina.
In particolare la sentenza contiene:
ƒ
Un pieno riconoscimento della storia e del successo commerciale di
Ferrero in Cina.
ƒ
Una chiara denuncia dell’usurpazione dei diritti di Ferrero da parte di
Montresor (Zhangjiagang) Food Co.
ƒ
Il riconoscimento della notorietà di FERRERO ROCHER, all’estero
come in Cina, ben prima dell’emergenza dei prodotti di imitazioni di
Montresor, nonché della distintività ed unicità delle confezioni Ferrero
le cui caratteristiche non potranno piu’ essere impunemente copiate.
ƒ
Il pagamento a Ferrero di un riconoscimento di RMB 700,000.
La Corte di Tianjin ha dimostrato di possedere professionalità e competenza, oltre che
un’obiettività e un’equidistanza degne di menzione, soprattutto se consideriamo che la
decisione è stata emessa a sfavore di un’importante industria locale.
Marzo,2006
Direzione Legale
SOREMARTEC S.A. – Gruppo FERRERO
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