allegato duvri - Comune di Centallo
Transcript
allegato duvri - Comune di Centallo
ALLEGATO N. 2 CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011/2012 CON POSSIBILITA’ DI RIAFFIDAMENTO PER L’A.S. 2012-2013 COMUNE DI CENTALLO PROVINCIA DI CUNEO APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011/2012 CON POSSIBILITA’ DI RIAFFIDAMENTO PER L’A.S. 2012-2013 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI A INTERFERENZE - DUVRI ai fini dell’applicazione dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106 del 3 Agosto 2009 data: 6 luglio 2011 revisione n. 0 COMMITTENTE Comune di Centallo L’APPALTATORE Ragione sociale Timbro e firma Timbro e firma _________________________________ _________________________________ L’APPALTATORE Ragione sociale Timbro e firma _________________________________ INDICE INTRODUZIONE ___________________________________________________________3 1. RIFERIMENTI NORMATIVI ________________________________________________4 2. DEFINIZIONI____________________________________________________________7 PARTE I – DESCRIZIONE DELL’APPALTO _____________________________________9 3. DATI IDENTIFICATIVI, ATTIVITA’, LUOGHI OGGETTO D’APPALTOErrore. Il segnalibro non è defin 4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DI APPALTO E REQUISITI DELL’APPALTATORE _______________________ Errore. Il segnalibro non è definito. PARTE II - PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHIErrore. Il segnalibro non è definito. 5. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI _ Errore. Il segnalibro non è definito. 6. ELENCO DEI PERICOLI E RISCHI CONSIDERATI Errore. Il segnalibro non è definito. 7. RISCHIO STIMATO E METODO DI VALUTAZIONE Errore. Il segnalibro non è definito. 8. RISCHIO MISURATO ________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. PARTE III – RISCHI DELL’IMPRESA COMMITTENTE Errore. Il segnalibro non è definito. 9. PERICOLI E RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI INTERVENTOErrore. Il segnalibro non è definito. PARTE IV - RISCHI PROPRI DELL’APPALTO ______ Errore. Il segnalibro non è definito. 10. LAVORI IN APPALTO ______________________ Errore. Il segnalibro non è definito. PARTE V - RISCHI DOVUTI AD INTERFERENZA TRA LE ATTIVITA’ DELL’IMPRESA COMMITTENTE E DELL’APPALTO ______________ Errore. Il segnalibro non è definito. 11. ATTIVITA’ SVOLTA, CRONOPROGRAMMA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA ___________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. PARTE VI – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONEErrore. Il segnalibro non è definito. 12. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE E GENERALIErrore. Il segnalibro non è 13. STIMA DEI COSTI _________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 14. MODALITÀ ORGANIZZATIVE ________________ Errore. Il segnalibro non è definito. 15. ALLEGATI _______________________________ Errore. Il segnalibro non è definito. INTRODUZIONE II presente Documento Unjco di Vantazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è stato redatto in applicazione all'art.26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs.81/2008 al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori o servizi in appalto, attraverso l'elaborazione di un unico documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze e di fornire all'Impresa che risulterà aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto. Il DUVRI costituisce parte integrante del Capitolato speciale d'appalto nonché del successivo contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa dopo l'aggiudicazione definitiva, per la gestione del servizio di trasporto scolastico e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale dell'impresa aggiudicataria esecutrice e del datore di lavoro ovvero il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto e personale della committente stazione appaltante che operano presso gli stessi siti. Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio. Infine, il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da considerarsi dinamico nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. In tal caso il documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate. In sede di stipula del contratto d'appalto sarà possibile integrare il presente documento con le indicazioni provenienti dall'aggiudicatario. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI Si riporta l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/09: 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto; 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto. 8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 2. DEFINIZIONI Committente: è il Datore di lavoro dell’impresa presso cui si svolge l’attività. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Appaltatore: è il Datore di lavoro dell’impresa che svolge l’attività presso l’impresa committente. Contratto d’appalto: contratto con il quale una parte (appaltatore) assume verso l’altro (committente), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Contratto d’opera: si configura quando una persona si obbliga verso “un’altra persona fisica o giuridica” a fornire un’opera o un servizio, pervenendo al risultato concordato senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente Subappalto: contratto tra appaltatore e subappaltatore, cui è estraneo il committente. L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente. Noleggio a caldo: contratto tra il committente o un appaltatore ed il proprietario di un mezzo o attrezzatura che necessità di personale proprio della ditta proprietaria del mezzo o dell’attrezzatura per poterne usufruire. Si configura come noleggio a caldo, per esempio, il nolo di un carrello elevatore con carrellista annesso. Interferenza: attività in appalto, somministrazione o subappalto svolta per conto del datore di lavoro committente in luoghi, aree, impianti, immobili, ecc., dove vengono svolti contemporaneamente altre attività di pertinenza del datore di lavoro committente. Informazione: il committente, nel ricevere c/o la propria realtà produttiva un appaltatore, deve renderlo edotto attraverso l'informazione sui rischi presenti nel sito dove l’impresa esterna andrà ad operare. Pericolo: è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (art. 2 D.Lgs 81/08). Deve essere considerato nelle varie condizioni in cui si può presentare, ovvero: - Pericolo in condizioni normali: pericolo associato alle attività ordinarie previste. - Pericolo in condizioni anomale: pericolo associato alle attività particolari previste (avviamento ed arresto macchina, interventi di manutenzione, modifica, …). - Pericolo in condizioni di emergenza: pericolo associato alle situazioni di criticità prevedibili (guasto, evento naturale, infortunio...). Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (art. 2 D.Lgs 81/08). Al concetto di rischio sono associate le seguenti ulteriori definizioni: - Rischio significativo: livello di rischio che necessita l’applicazione di misure di prevenzione e protezione. - Rischio accettabile: livello di rischio che, con riferimento agli obblighi di legge ed alla valutazione dei rischi effettuata, si ritiene di livello non significativo oppure rischio residuo ridotto, mediante l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, ad un livello ritenuto tollerabile; rappresenta il livello di rischio che non necessita l’applicazione di ulteriori misure di prevenzione e protezione. Documento di Valutazione Rischi dati dalle Interferenze: il Datore di Lavoro Committente, in relazione all'esperienza maturata, ai tipi di contratto di appalto che stipula con imprese esterne (o con lavoratori autonomi) ed alle attività svolte in seno alla propria unità produttiva, valuta i rischi dati dalle interferenze e predispone tale documento, indicando come eliminare o ridurre al minimo detti rischi. Cooperazione e coordinamento: durante le attività lavorative, la compresenza di attività, alcune di competenza del Datore di lavoro committente e altre svolte dall'appaltatore o da più appaltatori, comporta che le due o più entità si informino reciprocamente, coordinandosi e cooperando al fine di prevenire il manifestarsi di situazioni di rischio, anche tramite apposite riunioni di coordinamento e reciproca informazione. Oneri delle sicurezza: costi o oneri per eseguire tutte le attività oggetto dall’appalto in piena sicurezza. Tali oneri sono riferiti esclusivamente alle attività per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. PARTE I – DESCRIZIONE DELL’APPALTO Nella stesura del presente documento sono state prese in esame tutte le attività costituenti il servizio di trasporto alunni, eseguendo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione. Le attività oggetto dell'appalto riguardano la conduzione degli scuolabus di proprietà dell'impresa aggiudicataria per il prelievo e l'accompagnamento dalle fermate del territorio comunale alla sede scolastica e viceversa degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo. Il servizio prevede altresì la sorveglianza sugli scuolabus da parte di personale di ditta terza I rischi potenziali sono riconducibili a: - salita e discesa degli alunni sugli scuolabus; - accompagnamento e consegna dei minori entro la sfera di controllo del personale ausiliario scolastico ovvero dei familiari; - conduzione dei mezzi; - Interferenza dovuta alla copresenza sugli scuolabus, dei lavoratori della ditta che gestisce il servizio di trasporto scolastico e del personale che svolge il servizio di sorveglianza e assistenza. Considerato che: - L'attività di sorveglianza viene svolta solo per i bambini che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Centallo - Il servizio di sorveglianza/assistenza viene svolto sugli scuolabus che svolgono il servizio di trasporto degli alunni per e da scuola, pertanto, l'addetto al trasporto e l'addetto alla sorveglianza/assistenza lavorano contemporaneamente sullo stesso luogo di lavoro. - vi è presenza di pubblico rappresentato dall'utenza trasportata; - disponibilità di un deposito di rimessaggio privato per cui non vi è un uso promiscuo delle aree comunali destinate ad autoparco e non vi è possibilità di interferenza con mezzi e uomini dell'Amministrazione Comunale; si è proceduto alla valutazione ricognitiva dei rischi standard ai sensi di quanto previsto dall'art.26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs.81/2008 e alla predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, come riportato nel presente DUVRI e, per quanto precedentemente individuato gli unici rischi interferenziali vanno ascritti alle interferenze: - tra i lavoratori della ditta appaltatrice del servizio (autisti) e il personale che svolge il servizio di sorveglianza/assistenza; - tra i lavoratori della ditta appaltatrice del servizio (autisti) e l'utenza trasportata (alunni); - nelle ipotesi marginali in cui personale comunale che effettui controlli sulla modalità di gestione del servizio si trovi a viaggiare sui mezzi ovvero nelle immediatezze degli stessi o che il personale ausiliario scolastico si trovi nelle immediatezze dei mezzi di trasporto. Si da' di seguito un'unica tabella analitica in ordine alle diverse fonti di rischio riscontrate e misure da osservare. Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite all'Impresa aggiudicataria, le informazioni relative a: - i rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro ove verranno espletate le attività oggetto dell'appalto e i rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare l'Impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio di trasporto scolastico nonché delle misure di sicurezza proposte al fine di eliminare le interferenze individuate. Dati generali del committente ENTE COMUNE DI CENTALLO SEDE LEGALE Via Crispi 11, Centallo (CN) SEDE OPERATIVA Via Crispi 11, Centallo (CN) TELEFONO - FAX 0171 211221 PARTITA IVA 00186820049 DATORE DI LAVORO RESPONSABILE SPP MEDICO COMPETENTE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SETTORE ATTIVITA’ Panero dott. Antonio Dott. Ing. Valter Borgogno Studio Leonardo S.r.l. Via Bonvicino, 12 - Centallo (CN), tel.0171 212077 RAPA dr. Alessandro Per conto dell’ASL CUNEO 1 Gatto Marco nominato internamente Gestione dell’attività comunale Costi per la sicurezza Di seguito si indicano i costi che verranno sostenuti per la sicurezza relativamente alle interferenze e alle caratteristiche dei servizi forniti. I costi sostenuti per eliminare o ridurre le interferenze e migliorare i livelli di sicurezza ed igiene del lavoro consistono in: - attività di formazione del personale per la gestione delle emergenze e per la gestione del pronto soccorso - predisposizione di adeguati mezzi da utilizzare in caso di emergenza - misure per eliminare o, dove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Di seguito si riporta il quadro dei costi analitici delle misure per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze: Misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze Quantità Costo totale (€) Adesivi “Vietato fumare” da affiggere sui mezzi di trasporto Estintore antincendio a polvere di capacità kg. 6, per dotazione degli scuolabus Cassetta di pronto soccorso per dotazione degli scuolabus Formazione ed informazione del personale (riunione di cooperazione e coordinamento) 5 62,50 5 250,00 5 500,00 4 500,00 Valutazione ricognitiva dei rischi standard 1) Servizio di trasporto alunni Sorgente rischio di Interferenze con Caduta degli alunni durante la fase di salita/scesa Alunni e persone in prossimità dei mezzi Rischio dovuto a Misure di prevenzione e protezione Inatteso movimento dello scuolabus o a deflusso non ordinato e incontrollato degli alunni - l’automezzo effettua la fermata quanto più possibile vicino al lato destro del ciglio della strada, lontano da buche o dissesti del piano stradale e/o del marciapiede e lo stesso nella piazzola dell’area scolastica destinata allo scuolabus; Investimento da automezzi Caduta a bordo dello scuolabus di alunni non seduti Alunni e persone in prossimità dei mezzi Movimentazione degli scuolabus in aree densamente affollate da alunni e genitori in occasione dell’ingresso/uscita dalla scuola - durante la fase di salita/discesa degli alunni, l’autista tiene fermo l’automezzo mediante l’azionamento del freno di stazionamento; - l’autista si assicura che l’apertura dello sportello di ingresso al mezzo non determini urto contro cose o persone quindi procede all’azionamento dello stesso; - L’autista fa salire/scendere con ordine l’utenza su/dall’automezzo ed aiuta, ove necessario, gli alunni, controllando a vista che non si creino situazioni di pericolosità; - l’autista controlla che gli alunni siano convenientemente seduti; - all’arrivo a scuola, l’autista si accerta che la scuola sia aperta e che il personale comunale e scolastico addetto prenda in consegna i minori e così per la consegna ai genitori presso le fermate del territorio; - l’autista dovrà accertarsi dell’assenza di qualsiasi tipo di pericolo prima di consentire la discesa dal mezzo. I conducenti degli scuolabus, percorreranno la strada seguendo sempre lo stesso percorso al fine di essere facilmente rintracciabili e raggiungibili. Giunti in prossimità dell’ingresso della scuola procederanno a velocità moderata (max 10 km/ora) sino alla sosta. Quindi attenderanno il completamento delle fasi di discesa/salita degli alunni prima della ripartenza. I conducenti degli scuolabus, procederanno con prudenza, evitando brusche frenate o accelerazioni e mantenendo un andamento regolare e a velocità moderata, invitando gli alunni a stare seduti per evitare che comportamenti scorretti possano pregiudicare la sicurezza 2) Servizio di sorveglianza/assistenza Misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze Il servizio di sorveglianza e assistenza degli alunni deve essere svolto, per sua natura, sul mezzo che effettua il servizio scuolabus. Di per sé, i due servizi non hanno delle fasi che presentano dei rischi, ma gli stessi possono derivare dalla presenza di due operatori di due diversi Enti che prestano la loro opera nello stesso luogo, lo scuolabus, appunto. Misure per ridurre le interferenze Eventuali rischi di interferenze possono essere ridotti o eliminati con un comportamento corretto da parte di entrambi gli operatori: da un lato, l'autista deve guidare in modo corretto, rispettando i limiti di velocità; dall'altro, l'addetto alla sorveglianza, deve stare seduto quando il mezzo é in movimento, e non deve distrarre l'autista durante il servizio. L'autista, inoltre, deve istruire l'addetto alla sorveglianza nel caso sia necessario affrontare situazioni di emergenza, informandolo, ad esempio, riguardo alla collocazione dell’estintore, della cassetta del pronto soccorso e di ogni altra informazione ritenga utile per ridurre e/o eliminare rischi derivanti da situazioni impreviste. Il fatto che i due servizi che vengono svolti contemporaneamente non abbiano, per loro natura dei pericoli derivanti direttamente dal loro svolgimento, ma tali pericoli possono derivare soltanto da comportamenti impropri da parte degli operatori, fa sì che non vi siano costi per la riduzione dei rischi da interferenze. Disposizioni generali per la sicurezza Cosa fare in caso di evacuazione Tutto il personale é tenuto a seguire il seguente comportamento in caso di pericolo che comporti l'evacuazione – Abbandonare il mezzo privilegiando le uscite dei portelli; nel caso questi siano bloccate rompere il vetro con l'apposito martello Allontanarsi con calma verificando che non sopraggiungano altri veicoli Attendere in un luogo sicuro la fine dell'emergenza In tutte le situazioni di emergenza il personale dovrà sempre seguire le istruzioni impartite dall'autista Cosa fare in caso di incendio Per i casi di lieve entità tentare lo spegnimento utilizzando l'estintore portatile agendo nel seguente modo: – Togliere la sicura Alzare il cono erogatore Agire sulla leva di azionamento Dirigere il getto alla base della fiamma Per casi di gravità maggiore avvertire immediatamente i vigili del fuoco – 115 Cosa fare in caso di malessere – Utilizzare la cassetta di pronto soccorso Coloro che hanno frequentato il corso di primo soccorso provvedono alle prime cure e verificano la gravità dell'infortunato. Per casi di gravità maggiore avvertire immediatamente il pronto soccorso – 118 - La ditta aggiudicataria del servizio può presentare proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Il presente documento si intende accettato e sottoscritto dalle parti con la sottoscrizione del contratto relativo all’appalto.