allegato duvri - Comune di Centallo

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allegato duvri - Comune di Centallo
ALLEGATO N. 2 CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2011/2012 CON POSSIBILITA’ DI RIAFFIDAMENTO PER L’A.S. 2012-2013
COMUNE DI CENTALLO
PROVINCIA DI CUNEO
APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2011/2012 CON POSSIBILITA’ DI RIAFFIDAMENTO PER
L’A.S. 2012-2013
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DOVUTI A INTERFERENZE
- DUVRI ai fini dell’applicazione dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008,
come modificato dal D.Lgs. 106 del 3 Agosto 2009
data: 6 luglio 2011
revisione n. 0
COMMITTENTE
Comune di Centallo
L’APPALTATORE
Ragione sociale
Timbro e firma
Timbro e firma
_________________________________ _________________________________
L’APPALTATORE
Ragione sociale
Timbro e firma
_________________________________
INDICE
INTRODUZIONE ___________________________________________________________3
1. RIFERIMENTI NORMATIVI ________________________________________________4
2. DEFINIZIONI____________________________________________________________7
PARTE I – DESCRIZIONE DELL’APPALTO _____________________________________9
3. DATI IDENTIFICATIVI, ATTIVITA’, LUOGHI OGGETTO D’APPALTOErrore. Il segnalibro non è defin
4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DI APPALTO E REQUISITI
DELL’APPALTATORE _______________________ Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE II - PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHIErrore. Il segnalibro non è definito.
5. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI _ Errore. Il segnalibro non è definito.
6. ELENCO DEI PERICOLI E RISCHI CONSIDERATI Errore. Il segnalibro non è definito.
7. RISCHIO STIMATO E METODO DI VALUTAZIONE Errore. Il segnalibro non è definito.
8. RISCHIO MISURATO ________________________ Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE III – RISCHI DELL’IMPRESA COMMITTENTE Errore. Il segnalibro non è definito.
9. PERICOLI E RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI INTERVENTOErrore. Il segnalibro non è definito.
PARTE IV - RISCHI PROPRI DELL’APPALTO ______ Errore. Il segnalibro non è definito.
10. LAVORI IN APPALTO ______________________ Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE V - RISCHI DOVUTI AD INTERFERENZA TRA LE ATTIVITA’ DELL’IMPRESA
COMMITTENTE E DELL’APPALTO ______________ Errore. Il segnalibro non è definito.
11. ATTIVITA’ SVOLTA, CRONOPROGRAMMA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
INTERFERENZA ___________________________ Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE VI – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONEErrore. Il segnalibro non è definito.
12. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE E GENERALIErrore. Il segnalibro non è
13. STIMA DEI COSTI _________________________ Errore. Il segnalibro non è definito.
14. MODALITÀ ORGANIZZATIVE ________________ Errore. Il segnalibro non è definito.
15. ALLEGATI _______________________________ Errore. Il segnalibro non è definito.
INTRODUZIONE
II presente Documento Unjco di Vantazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è stato
redatto in applicazione all'art.26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs.81/2008 al fine di promuovere la
cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori o servizi in appalto,
attraverso l'elaborazione di un unico documento che indichi le misure da adottare per
eliminare le interferenze e di fornire all'Impresa che risulterà aggiudicataria, dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto.
Il DUVRI costituisce parte integrante del Capitolato speciale d'appalto nonché del successivo
contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa dopo l'aggiudicazione definitiva, per
la gestione del servizio di trasporto scolastico e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute durante il lavoro, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori.
Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero
le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale dell'impresa
aggiudicataria esecutrice e del datore di lavoro ovvero il soggetto presso il quale deve
essere eseguito il contratto e personale della committente stazione appaltante che operano
presso gli stessi siti. Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si
estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.
Infine, il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale è da considerarsi dinamico nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla
committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato
nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative
modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di
interferenze. In tal caso il documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e
ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle
conseguenti soluzioni individuate.
In sede di stipula del contratto d'appalto sarà possibile integrare il presente documento con
le indicazioni provenienti dall'aggiudicatario.
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Si riporta l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/09:
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima
sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la
prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g),
l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o
di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che
precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto
2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente
periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non
si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163,
e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto,
dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico
appalto;
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si
applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché
ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide
con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei
rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del
contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio
dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il
mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,
l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore
o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni
conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in
essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli
1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656
e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate
per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi
dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare
riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui al primo periodo non
sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati
prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31
dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati
possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte
nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori,
dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come
da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano
applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera
di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro.
2. DEFINIZIONI
Committente: è il Datore di lavoro dell’impresa presso cui si svolge l’attività. Nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale
documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
Appaltatore: è il Datore di lavoro dell’impresa che svolge l’attività presso l’impresa
committente.
Contratto d’appalto: contratto con il quale una parte (appaltatore) assume verso l’altro
(committente), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Contratto d’opera: si configura quando una persona si obbliga verso “un’altra persona fisica
o giuridica” a fornire un’opera o un servizio, pervenendo al risultato concordato senza vincoli
di subordinazione nei confronti del committente
Subappalto: contratto tra appaltatore e subappaltatore, cui è estraneo il committente.
L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal
committente.
Noleggio a caldo: contratto tra il committente o un appaltatore ed il proprietario di un mezzo
o attrezzatura che necessità di personale proprio della ditta proprietaria del mezzo o
dell’attrezzatura per poterne usufruire. Si configura come noleggio a caldo, per esempio, il
nolo di un carrello elevatore con carrellista annesso.
Interferenza: attività in appalto, somministrazione o subappalto svolta per conto del datore
di lavoro committente in luoghi, aree, impianti, immobili, ecc., dove vengono svolti
contemporaneamente altre attività di pertinenza del datore di lavoro committente.
Informazione: il committente, nel ricevere c/o la propria realtà produttiva un appaltatore,
deve renderlo edotto attraverso l'informazione sui rischi presenti nel sito dove l’impresa
esterna andrà ad operare.
Pericolo: è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di
causare danni (art. 2 D.Lgs 81/08). Deve essere considerato nelle varie condizioni in cui si
può presentare, ovvero:
- Pericolo in condizioni normali: pericolo associato alle attività ordinarie previste.
- Pericolo in condizioni anomale: pericolo associato alle attività particolari previste
(avviamento ed arresto macchina, interventi di manutenzione, modifica, …).
- Pericolo in condizioni di emergenza: pericolo associato alle situazioni di criticità
prevedibili (guasto, evento naturale, infortunio...).
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
(art. 2 D.Lgs 81/08). Al concetto di rischio sono associate le seguenti ulteriori definizioni:
- Rischio significativo: livello di rischio che necessita l’applicazione di misure di
prevenzione e protezione.
- Rischio accettabile: livello di rischio che, con riferimento agli obblighi di legge ed alla
valutazione dei rischi effettuata, si ritiene di livello non significativo oppure rischio residuo
ridotto, mediante l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, ad un livello
ritenuto tollerabile; rappresenta il livello di rischio che non necessita l’applicazione di
ulteriori misure di prevenzione e protezione.
Documento di Valutazione Rischi dati dalle Interferenze: il Datore di Lavoro
Committente, in relazione all'esperienza maturata, ai tipi di contratto di appalto che stipula
con imprese esterne (o con lavoratori autonomi) ed alle attività svolte in seno alla propria
unità produttiva, valuta i rischi dati dalle interferenze e predispone tale documento, indicando
come eliminare o ridurre al minimo detti rischi.
Cooperazione e coordinamento: durante le attività lavorative, la compresenza di attività,
alcune di competenza del Datore di lavoro committente e altre svolte dall'appaltatore o da
più appaltatori, comporta che le due o più entità si informino reciprocamente, coordinandosi
e cooperando al fine di prevenire il manifestarsi di situazioni di rischio, anche tramite
apposite riunioni di coordinamento e reciproca informazione.
Oneri delle sicurezza: costi o oneri per eseguire tutte le attività oggetto dall’appalto in piena
sicurezza. Tali oneri sono riferiti esclusivamente alle attività per eliminare o ridurre i rischi da
interferenza.
PARTE I – DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Nella stesura del presente documento sono state prese in esame tutte le attività costituenti il
servizio di trasporto alunni, eseguendo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi
alla tipologia della prestazione.
Le attività oggetto dell'appalto riguardano la conduzione degli scuolabus di proprietà
dell'impresa aggiudicataria per il prelievo e l'accompagnamento dalle fermate del territorio
comunale alla sede scolastica e viceversa degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo. Il
servizio prevede altresì la sorveglianza sugli scuolabus da parte di personale di ditta terza
I rischi potenziali sono riconducibili a:
- salita e discesa degli alunni sugli scuolabus;
- accompagnamento e consegna dei minori entro la sfera di controllo del personale ausiliario
scolastico ovvero dei familiari;
- conduzione dei mezzi;
- Interferenza dovuta alla copresenza sugli scuolabus, dei lavoratori della ditta che gestisce il
servizio di trasporto scolastico e del personale che svolge il servizio di sorveglianza e
assistenza.
Considerato che:
- L'attività di sorveglianza viene svolta solo per i bambini che usufruiscono del servizio di
trasporto scolastico nel Comune di Centallo
- Il servizio di sorveglianza/assistenza viene svolto sugli scuolabus che svolgono il servizio di
trasporto degli alunni per e da scuola, pertanto, l'addetto al trasporto e l'addetto alla
sorveglianza/assistenza lavorano contemporaneamente sullo stesso luogo di lavoro.
- vi è presenza di pubblico rappresentato dall'utenza trasportata;
- disponibilità di un deposito di rimessaggio privato per cui non vi è un uso promiscuo delle
aree comunali destinate ad autoparco e non vi è possibilità di interferenza con mezzi e
uomini dell'Amministrazione Comunale;
si è proceduto alla valutazione ricognitiva dei rischi standard ai sensi di quanto previsto
dall'art.26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs.81/2008 e alla predisposizione delle conseguenti
misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, come
riportato nel presente DUVRI e, per quanto precedentemente individuato gli unici rischi
interferenziali vanno ascritti alle interferenze:
- tra i lavoratori della ditta appaltatrice del servizio (autisti) e il personale che svolge il
servizio di sorveglianza/assistenza;
- tra i lavoratori della ditta appaltatrice del servizio (autisti) e l'utenza trasportata (alunni);
- nelle ipotesi marginali in cui personale comunale che effettui controlli sulla modalità di
gestione del servizio si trovi a viaggiare sui mezzi ovvero nelle immediatezze degli stessi o
che il personale ausiliario scolastico si trovi nelle immediatezze dei mezzi di trasporto.
Si da' di seguito un'unica tabella analitica in ordine alle diverse fonti di rischio riscontrate e
misure da osservare.
Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite all'Impresa aggiudicataria, le
informazioni relative a:
- i rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro ove verranno espletate le attività
oggetto dell'appalto e i rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è
destinata ad operare l'Impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio di trasporto
scolastico nonché delle misure di sicurezza proposte al fine di eliminare le interferenze
individuate.
Dati generali del committente
ENTE
COMUNE DI CENTALLO
SEDE LEGALE
Via Crispi 11, Centallo (CN)
SEDE OPERATIVA
Via Crispi 11, Centallo (CN)
TELEFONO - FAX
0171 211221
PARTITA IVA
00186820049
DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE SPP
MEDICO COMPETENTE
RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
SETTORE ATTIVITA’
Panero dott. Antonio
Dott. Ing. Valter Borgogno
Studio Leonardo S.r.l.
Via Bonvicino, 12 - Centallo (CN), tel.0171 212077
RAPA dr. Alessandro
Per conto dell’ASL CUNEO 1
Gatto Marco
nominato internamente
Gestione dell’attività comunale
Costi per la sicurezza
Di seguito si indicano i costi che verranno sostenuti per la sicurezza relativamente alle
interferenze e alle caratteristiche dei servizi forniti.
I costi sostenuti per eliminare o ridurre le interferenze e migliorare i livelli di sicurezza ed
igiene del lavoro consistono in:
- attività di formazione del personale per la gestione delle emergenze e per la gestione del
pronto soccorso
- predisposizione di adeguati mezzi da utilizzare in caso di emergenza
- misure per eliminare o, dove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze.
Di seguito si riporta il quadro dei costi analitici delle misure per eliminare o, ove ciò non
fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze:
Misure per eliminare o, ove
ciò non è possibile, ridurre al
minimo i rischi da
interferenze
Quantità
Costo totale (€)
Adesivi “Vietato fumare” da
affiggere sui mezzi di trasporto
Estintore antincendio a polvere
di capacità kg. 6, per dotazione
degli scuolabus
Cassetta di pronto soccorso per
dotazione degli scuolabus
Formazione ed informazione
del personale (riunione di
cooperazione e coordinamento)
5
62,50
5
250,00
5
500,00
4
500,00
Valutazione ricognitiva dei rischi standard
1) Servizio di trasporto alunni
Sorgente
rischio
di Interferenze con
Caduta degli alunni
durante la fase di
salita/scesa
Alunni e persone in
prossimità dei mezzi
Rischio dovuto a
Misure di prevenzione
e protezione
Inatteso movimento dello
scuolabus o a deflusso
non ordinato e
incontrollato degli alunni
- l’automezzo effettua la
fermata quanto più possibile
vicino al lato destro del
ciglio della strada, lontano
da buche o dissesti del piano
stradale e/o del marciapiede
e lo stesso nella piazzola
dell’area scolastica destinata
allo scuolabus;
Investimento da
automezzi
Caduta a bordo dello
scuolabus di alunni
non seduti
Alunni e persone in
prossimità dei mezzi
Movimentazione degli
scuolabus in aree
densamente affollate da
alunni e genitori in
occasione
dell’ingresso/uscita dalla
scuola
- durante la fase di
salita/discesa degli alunni,
l’autista tiene fermo
l’automezzo mediante
l’azionamento del freno di
stazionamento;
- l’autista si assicura che
l’apertura dello sportello di
ingresso al mezzo non
determini urto contro cose o
persone quindi procede
all’azionamento dello stesso;
- L’autista fa salire/scendere
con ordine l’utenza
su/dall’automezzo ed aiuta,
ove necessario, gli alunni,
controllando a vista che non
si creino situazioni di
pericolosità;
- l’autista controlla che gli
alunni siano
convenientemente seduti;
- all’arrivo a scuola, l’autista
si accerta che la scuola sia
aperta e che il personale
comunale e scolastico
addetto prenda in consegna i
minori e così per la consegna
ai genitori presso le fermate
del territorio;
- l’autista dovrà accertarsi
dell’assenza di qualsiasi tipo
di pericolo prima di
consentire la discesa dal
mezzo.
I conducenti degli scuolabus,
percorreranno la strada
seguendo sempre lo stesso
percorso al fine di essere
facilmente rintracciabili e
raggiungibili. Giunti in
prossimità dell’ingresso
della scuola procederanno a
velocità moderata (max 10
km/ora) sino alla sosta.
Quindi attenderanno il
completamento delle fasi di
discesa/salita degli alunni
prima della ripartenza.
I conducenti degli scuolabus,
procederanno con prudenza,
evitando brusche frenate o
accelerazioni e mantenendo
un andamento regolare e a
velocità moderata, invitando
gli alunni a stare seduti per
evitare che comportamenti
scorretti possano
pregiudicare la sicurezza
2) Servizio di sorveglianza/assistenza
Misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze
Il servizio di sorveglianza e assistenza degli alunni deve essere svolto, per sua natura, sul
mezzo che effettua il servizio scuolabus.
Di per sé, i due servizi non hanno delle fasi che presentano dei rischi, ma gli stessi possono
derivare dalla presenza di due operatori di due diversi Enti che prestano la loro opera nello
stesso luogo, lo scuolabus, appunto.
Misure per ridurre le interferenze
Eventuali rischi di interferenze possono essere ridotti o eliminati con un comportamento
corretto da parte di entrambi gli operatori: da un lato, l'autista deve guidare in modo corretto,
rispettando i limiti di velocità; dall'altro, l'addetto alla sorveglianza, deve stare seduto quando
il mezzo é in movimento, e non deve distrarre l'autista durante il servizio.
L'autista, inoltre, deve istruire l'addetto alla sorveglianza nel caso sia necessario affrontare
situazioni di emergenza, informandolo, ad esempio, riguardo alla collocazione dell’estintore,
della cassetta del pronto soccorso e di ogni altra informazione ritenga utile per ridurre e/o
eliminare rischi derivanti da situazioni impreviste. Il fatto che i due servizi che vengono svolti
contemporaneamente non abbiano, per loro natura dei pericoli derivanti direttamente dal loro
svolgimento, ma tali pericoli possono derivare soltanto da comportamenti impropri da parte
degli operatori, fa sì che non vi siano costi per la riduzione dei rischi da interferenze.
Disposizioni generali per la sicurezza
Cosa fare in caso di evacuazione
Tutto il personale é tenuto a seguire il seguente comportamento in caso di pericolo che
comporti l'evacuazione
– Abbandonare il mezzo privilegiando le uscite dei portelli; nel caso questi siano bloccate
rompere il vetro con l'apposito martello
Allontanarsi con calma verificando che non sopraggiungano altri veicoli
Attendere in un luogo sicuro la fine dell'emergenza In tutte le situazioni di emergenza il
personale dovrà sempre seguire le istruzioni impartite dall'autista
Cosa fare in caso di incendio
Per i casi di lieve entità tentare lo spegnimento utilizzando l'estintore portatile agendo nel
seguente modo:
– Togliere la sicura
Alzare il cono erogatore
Agire sulla leva di azionamento
Dirigere il getto alla base della fiamma
Per casi di gravità maggiore avvertire immediatamente i vigili del fuoco – 115 Cosa fare in caso di malessere
– Utilizzare la cassetta di pronto soccorso
Coloro che hanno frequentato il corso di primo soccorso provvedono alle prime cure e
verificano la gravità dell'infortunato.
Per casi di gravità maggiore avvertire immediatamente il pronto soccorso – 118 -
La ditta aggiudicataria del servizio può presentare proposte di integrazione alla presente
valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello
svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Il presente documento si intende accettato e sottoscritto dalle parti con la sottoscrizione del
contratto relativo all’appalto.