Contributi regionali per le unioni e le

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Contributi regionali per le unioni e le
Anno XXVIII - N. 122
Spedizione in abb. post. art. 2, comma 20/c - Legge 662/96
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA
MILANO - LUNEDÌ, 25 MAGGIO 1998
SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 21
SOMMARIO
A) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
D.c.r. 22 aprile 1998 - n. VI/853
[5.1.2]
Programma di edilizia residenziale pubblica: a) Programma ex art. 2, comma 63, lettera D), legge 28
dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria); b) Programma quadriennale 1992-1995 di edilizia agevolata;
c) Programma ex art. 5 legge 179/92 - Fondo speciale di rotazione per acquisizione aree e urbanizzazioni
997
D.c.r. 22 aprile 1998 - n. VI/871
[1.3.0]
Contributi regionali per le unioni e le fusioni di comuni costituite ai sensi, rispettivamente, dell’art. 26
e dell’art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - Approvazione dei criteri di determinazione dell’entità
dei contributi annuali da erogare a ciascuna unione ed a ciascuna fusione. . . . . . . . . 1001
A) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
O.p.g.r. 5 maggio 1998 - n. 1901
[5.3.5]
Provvedimento contingibile ed urgente per la prosecuzione dell’esercizio temporaneo dell’impianto di
deposito preliminare, trattamento e messa in riserva della frazione secca dei rifiuti solidi urbani prodotti
nel bacino dell’Est Milanese, ubicato in comune di Trezzo sull’Adda, autorizzato con ordinanza del presidente della regione Lombardia n. 3113 del 29 luglio 1997 e successiva reiterazione n. 386 del 30 gennaio
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006
B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
D.p.g.r. 11 maggio 1998 - n. 59203
[4.3.0]
Legge regionale 30 novembre 1991, n. 31 «Adeguamento delle strutture agrarie di produzione agli sbocchi di mercato ai sensi della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6» - Integrazione del d.p.g.r. n. 56543 del
7 aprile 1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009
C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
D.g.r. 13 marzo 1998 - n. 6/35015
[5.1.3]
Rettifica della delibera della g.r. n. 25750 del 6 marzo 1997 avente come oggetto «Stralcio dell’area ubicata nel comune di Tirano (SO), fg. 69, mapp. 38 dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione
della g.r. n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piazzola per parcheggio in loc. Trivigno
da parte del sig. Bonazzi Francesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009
D.g.r. 13 marzo 1998 - n. 6/35016
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Valmasino (SO), fg. 27, mapp. n. 15, dall’ambito territoriale n. 2
individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione
di due aree cintate ubicate nella foresta demaniale «Val Masino» loc. «Bagni Masino» da parte dell’azienda regionale delle foreste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009
5.1.2
1.3.0
5.3.5
4.3.0
5.1.3
AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica
ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35141
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Torre S. Maria (SO), fg. 25, mapp. n. 191, dall’ambito territoriale
n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e sovralzo tetto rifugio alpino in loc. Alpe Piasci, da parte del sig. Cometti Giuliano 1010
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35142
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Monno (BS), relativa all’alveo del torrente Valle Dorena per la
parte interessata ai lavori e delimitata lateralmente in sponda sinistra orografica fg. 22 mapp. 107, 73,
68 ed in sponda destra orografica fg. 13 mapp. 23, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per svaso e manutenzione opere idrauliche
esistenti e regimazione alveo torrente Valle Dorena, da parte della direzione generale opere pubbliche
e protezione civile della giunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35143
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (SO), fg. 18, mapp. n. 87, 88, dall’ambito
territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per
la ristrutturazione di fabbricato rurale esistente sito in località «Mondadizza» da parte della sig.ra Pittino
Annamaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35144
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Pisogne (BS), mapp. n. 1394, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione e correzione di tracciato stradale in località Val Palot-Marino, da parte del comune . . . . . . . . 1012
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35146
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Cosio Valtellino (SO), fg. 46, mapp. n. 5, dall’ambito territoriale
n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori potabilizzatori e sistemazione sorgenti acquedotto da parte del comune . . . . . 1012
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35147
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Incudine (BS), fg. 1 mapp. n. 7, 9, fg. 2 mapp. n. 3, 5, dall’ambito
territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985,
per la realizzazione di lavori di completamento strada «Mortirolo-Pianaccio» da parte del consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo» . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35148
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (SO), fg. 10, mapp. n. 532, 533, 537, 538,
566, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in loc. «Froli» da parte del sig. Pozzi
Agostino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35149
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Incudine (BS), fg. 2, mapp. n. 7, 11, Vezza d’Oglio (BS) fg. 13
mapp. 3, 5, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859
del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di asfaltatura tratto strada consorziale da parte del consorzio
interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo»
. . . . . . . . . . . . . . . . 1014
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35150
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Spriana (SO), fg. 3, mapp. n. 40, dall’ambito territoriale n. 2
individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione
di lavori ristrutturazione baita conservazione prodotti caseari Alpe Mastabbia da parte della amministrazione comunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35152
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Bienno (BS), mapp. n. 1233, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di
piccolo servizio igienico in aderenza dell’esistente fabbricato in località «Arcina», da parte dell’amministrazione comunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35153
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Incudine (BS), fg. 1, mapp. n. 7 e 9, dall’ambito territoriale n. 15
individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione
di fabbricato da adibire alla lavorazione del latte, allo stoccaggio dei prodotti finiti ed alla loro vendita,
da parte dell’amministrazione comunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35154
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Nave (BS), fg. 46, mapp. n. 8, 9, 12, 20, 25 e parte della strada
consorziale della Maddalena, dall’ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta
regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per costruzione linea mt. 15.000 volt in cavo aereo, posto di
trasformazione a palo (P.T.P.) e linea BT a 380 volt in cavo sotterraneo per allacciamento clienti vari,
da parte dell’Enel in località Bosco del Roccolo . . . . . . . . . . . . . . . . 1017
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35155
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Corteno Golgi (BS) fg. 88 mapp. n. 128, dall’ambito territoriale
n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato rurale sui ruderi esistenti in loc. «Bratte» da parte della signora Albertani Giacomina
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017
5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
994
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35279
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Tirano (SO), fg. 69 mapp. n. 79, dall’ambito territoriale n. 02
individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per rifacimento
orditura con parziale modifica delle falde del tetto da parte dei sigg. Rigamonti Paola, Schiantarelli
Giampiero e Schiantarelli Aurelio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35280
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Teglio (SO), fg. 14 mapp. n. 182, 181, 179, 177, 175, 173, 172,
342, 171, 341, 170; fg. 11 mapp. n. 218, 215, 213, 239, 207, 203, 201, 199, 196, 194, 192, 190, 188, 186,
184, 182, 180, 89, 90, 87, 88, 84, 85, 294, 295, 81, 82, 77, 78, 75, 76, 73, 74, 306, 307, dall’ambito territoriale
n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale della «Corna Marinella» da parte del sig. Valli Mario . . . . . . . 1018
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35281
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Angolo Terme (BS) mapp. n. 2157, 2156, 2162, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la
realizzazione di serbatoio d’acqua antincendio località «Croce di Vareno» da parte dell’amministrazione
comunale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35282
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Corteno Golgi (BS) fg. 98, mapp. n. 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985, per la ristrutturazione della Malga Bondone e Malga Casazza in Val Brandet da parte
dell’amministrazione comunale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35283
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Vervio (SO) fg. 14, mapp. n. 342, 343, 344, fg. 13 mapp. n. 115
e tratto di mulattiera comunale, dall’ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta
regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dei lavori di posa condotta idrica interrata
in loc. «Ca’ Longhe» da parte del sig. Frigerio Dario . . . . . . . . . . . . . . . 1020
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35284
[5.1.3]
Stralcio di un’area ubicata nel comune di Berzo Inferiore (BS), dall’ambito territoriale n. 15, individuato
con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di
ripristino viabilità strada «Plagne-Paluro», strada di «Regagnal», strada di accesso al «Torrente Val Pelone», ponte sul «Torrente Grigna», svaso «Torrente Val Pelone», ripristino strada «Berzo Inferiore-ZuvoloStabico», e ripristino acquedotto in località «Stabico» da parte dell’amministrazione comunale . . . 1021
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35285
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Monno (BS), fg. 5, mapp. n. 51-13, dall’ambito territoriale n. 15
individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione
di nuovo insediamento agricolo in loc. «Fontana del Mortirolo», da parte del sig. Antonioli Innocenzo
1022
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35286
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di S. Giacomo Filippo (SO), fg. 53, mapp. n. 5-16-73-74-76-77-7881-82-225-223-222-214 e fg. 49 mapp. nn. 124-118-117, dall’ambito territoriale n. 03 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interramento
tubazione acquedotto e serbatoio da parte del sig. Bedognetti Luciano . . . . . . . . . . 1022
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35287
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Collio (BS), fg. 5, mapp. n. 135-141-142, dall’ambito territoriale
n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agricola servente le cascine Silter-Casina-Barele-Legner in loc. Serramando, da parte del
comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023
D.g.r. 7 aprile 1998 - n. 6/35508
[3.1.0]
Approvazione del nuovo statuto della scuola materna Ronzoni Silva con sede Seregno via E. Toti 2 (MI) 1023
D.g.r. 24 aprile 1998 - n. 6/35814
[3.1.0]
Approvazione del nuovo statuto della scuola materna don Giovanni Nava con sede in Lecco via Renzo 7 1024
D.g.r. 24 aprile 1998 - n. 6/35832
[1.8.0]
Nomina commissario straordinario per l’IPAB fondazione «Ing. Stefano Casati» con sede in Gravedona
(CO) nella persona del sig. Emilio Bonometti in sostituzione del dimissionario sig. Edoardo Colombo
1024
D.g.r. 24 aprile 1998 - n. 6/35835
[1.8.0]
Nomina commissario straordinario per l’IPAB «Istituzione Baragiola» di Como nella persona della rag.ra
Elisabetta Biundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024
E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI
D.d.g. 22 aprile 1998 - n. 57750
[3.1.0]
Depubblicizzazione dell’IPAB scuola materna Enrico Terraneo via Monforte 14 con sede in Cascina Amata di Cantù (CO), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025
5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
995
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
D.d.g. 28 aprile 1998 - n. 58130
[4.6.2]
Approvazione delle modifiche allo Statuto «Ente gestione mostre Comufficio» con sede in Milano - via
Merano, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026
D.d.g. 5 maggio 1998 - n. 58892
[4.3.0]
Diffida ad adempiere della direzione generale agricoltura nei confronti del sig. presidente del consiglio
di amministrazione e del direttore del CI.VI.FRU.CE., in materia di applicazione dei criteri di equiparazione delle posizioni dirigenziali economiche dei dirigenti del CI.VI.FRU.CE rispetto a quelle regionali 1026
4.6.2 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Fiere e mercati
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
996
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
A) DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO REGIONALE
[BUR1998011]
[5.1.2]
D.c.r. 22 aprile 1998 - n. VI/853
Programma di edilizia residenziale pubblica: a) Programma ex art. 2, comma 63, lettera D), legge 28 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria); b) Programma quadriennale 1992-1995 di edilizia agevolata; c) Programma ex art. 5 legge 179/92 - Fondo speciale di rotazione
per acquisizione aree e urbanizzazioni
Presidenza della vice presidente Adamo.
Omissis
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Viste le leggi:
– 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie
locali)
– 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica)
– 4 dicembre 1993, n. 493 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per
la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia);
Vista la deliberazione del CIPE 16 marzo 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 28 maggio 1994;
Vista la deliberazione della giunta regionale 10 ottobre
1997, n. 6/31570 con la quale viene proposta al consiglio
l’approvazione di un programma di edilizia residenziale
pubblica contenente le procedure di programmazione, le
tipologie di intervento finanziabili, i requisiti per l’accesso
ai finanziamenti, le modalità per la localizzazione degli interventi e le priorità per l’assegnazione dei finanziamenti,
nonché gli adempimenti delegati alla giunta regionale;
Sentita la relazione della V commissione consiliare «Territorio»
Delibera
1. di approvare il Programma di edilizia residenziale
pubblica articolato nei seguenti allegati che formano parte
integrante della presente deliberazione:
A) Programma ex art. 2, comma 63, lettera D), legge 28
dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria);
B) Programma quadriennale 1992-1995 di edilizia agevolata;
C) Programma ex art. 5 legge 179/1992 - Fondo speciale
di rotazione per acquisizione aree e urbanizzazioni
con cui sono state definite le procedure per la programmazione degli interventi, le tipologie di intervento finanziabili ed i requisiti per l’accesso ai finanziamenti, le modalità per la localizzazione degli interventi e le priorità per
l’assegnazione dei finanziamenti per:
– L. 112.767.200.000 per interventi di edilizia sovvenzionata, attribuiti alla regione Lombardia con decreto ministero ll.pp. CER n. 1113 del 7 aprile 1997,
– L. 83.369.501.762 per interventi di edilizia agevolata –
quadriennale 1992-1995, attribuiti con decreto ministero
ll.pp. - CER n. 268 del 16 aprile 1997,
– L. 39.707.765.340 per acquisizione di aree e urbanizzazioni ex art. 5 l. 179/1992, attribuiti con decreto del ministero ll.pp. - CER n. 1575 del 2 luglio 1997;
2. di delegare la giunta regionale all’attuazione della presente deliberazione assumendo tutte le iniziative e gli atti
necessari alla sua perfetta e completa definizione;
3. di delegare la giunta regionale, nel rispetto delle modalità, dei requisiti e delle priorità stabiliti nel programma
allegato, ad assumere tutti gli atti necessari alla massima
diffusione della presente deliberazione, affinché i comuni e
gli operatori interessati siano messi nelle migliori condizioni per proporre interventi e promuovere eventuali accordi
di programma;
4. di demandare alla giunta regionale la predisposizione
delle schede tipo per la presentazione dei programmi di cui
alla presente deliberazione;
5. di delegare la giunta regionale, tramite il competente
Servizio edilizia residenziale, ad assistere gli enti locali nella predisposizione e realizzazione dei programmi di cui alla
presente deliberazione in tutte le fasi del procedimento;
6. di impegnare la giunta regionale a trasmettere tempestivamente gli atti conseguenti al presente provvedimento
alla competente commissione consiliare.
La vice presidente: Marilena Adamo
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri
——— • ———
Allegato
A) PROGRAMMA EX ART. 2, COMMA 63, LETT. D),
LEGGE 28 DICEMBRE 1996, N. 662
(LEGGE FINANZIARIA)
1 - Risorse finanziarie
Si tratta di risorse di cui alla l. 60/63 e successive modificazioni (Fondi GESCAL) di importo pari a
L. 112.767.200.000 assegnate alla regione Lombardia con
decreto del ministero ll.pp. - CER n. 1113 del 7 aprile 1997
(Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1997, n. 111), da destinare
alla programmazione di interventi di edilizia sovvenzionata
sulla base di quanto disposto dall’art. 2, comma 63, lettera
d) della l. 662/96 (legge finanziaria) e dall’art. 14, comma 2,
della l. 135/97.
2 - Articolazione delle fasi della programmazione regionale
2.1 - Fase preliminare
La regione, con deliberazione del consiglio regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del decreto ministero ll.pp. - CER di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all’art. 2, comma 63, lettera d), della
l. 662/96 (finanziaria 1996) approva il programma, per
complessivi 112.767.200.000, e lo trasmette al CER.
Tali termini sono individuati dall’art. 3, comma 2, della
l. 179/92, che stabilisce che le regioni provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi entro 90 gg.
dalla deliberazione del CIPE.
In questo caso, mancando la delibera CIPE, il riferimento
per la decorrenza dei termini è il decreto del ministero
ll.pp. - CER di ripartizione dei fondi.
2.2 - Fase di localizzazione puntuale del programma
La giunta regionale, entro 180 giorni dalla data del provvedimento del segretariato generale del CER di messa a disposizione dei fondi presso la cassa dd.pp., a seguito della
verifica di congruità della programmazione regionale, delibera la localizzazione puntuale degli interventi e l’individuazione dei soggetti attuatori e provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Per l’approvazione dei Programmi di Recupero Urbano
(PRU) è consentito il ricorso alla procedura dell’accordo di
programma di cui all’art. 27 della l. 142/90 e alla l.r. 14/93.
In questo caso l’approvazione dovrà avvenire nel termine
di 360 gg. dal citato provvedimento del segretariato generale del CER, secondo quanto disposto dall’art. 2, punti c) ed
e), del d.m. 1 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1994).
2.3 - Fase attuativa
A seguito della localizzazione degli interventi dovranno
essere espletate tutte le procedure necessarie a consentire
l’inizio lavori entro 10 mesi dalla data della d.g.r.l. di localizzazione puntuale degli interventi e di individuazione dei
soggetti attuatori o, nel caso di programmi di recupero urbano approvati con la procedura dell’accordo di programma, dalla data della d.g.r.l. di approvazione dell’Accordo di
Programma medesimo.
3 - Interventi finanziabili
3.1 - Edilizia sovvenzionata in locazione (importo complessivo L. 28.191.800.000): recupero e nuova costruzione
di alloggi da concedere in locazione ai lavoratori dipendenti
ex art. 9 l. 493/93 e art. 4 l. 85/94, realizzati da comuni,
997
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
ALER, imprese, cooperative, consorzi tra i suddetti soggetti
(punto 5.2.4 deliberazione CIPE 16 marzo 1994)
3.2 - Programmi di recupero urbano (importo complessivo 84.575.400.000): di cui all’art. 11 della l. 493/93 e d.m.
1 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale 12 e 13 dicembre 1994)
o P.I.I. ex art. 16 della l. 179/92 ad essi equiparati dalla
legislazione regionale.
4 - Caratteristiche e contenuti dei Programmi di Recupero Urbano (PRU)
Caratteristiche e contenuti dei Programmi di Recupero
Urbano sono definiti dall’art. 2 del d.m. 1 dicembre 1994,
n. 289.
I PRU prevedono la compresenza dei requisiti di cui al
punto 4.1 del d.m. 1 dicembre 1994, n. 290 e sono funzionali al completamento e all’integrazione degli insediamenti di
cui al punto 3 del d.m. 1 dicembre 1994, n. 289.
4.1 - Identificazione degli insediamenti di ERP
Gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica sono
costituiti da:
– patrimonio abitativo delle ALER
– patrimonio abitativo dei comuni
– patrimonio abitativo di altre amministrazioni pubbliche locali
– patrimonio abitativo dello Stato
– insieme di immobili ed opere realizzati e ricompresi
nei piani di zona di cui alla l. 167/62.
4.2 - Programma preliminare di intervento
I comuni possono individuare, attraverso un programma
preliminare di intervento di cui al punto 10 del d.m. 1 dicembre 1994, n. 290, gli insediamenti di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) oggetto di proposte di programma di
recupero urbano, eventualmente assegnando ai vari insediamenti un diverso grado di priorità e avvalendosi della
facoltà di localizzare interventi anche in aree prossime agli
insediamenti stessi.
Le priorità di intervento vengono definite dal comune
nell’ambito dei programmi preliminari di intervento con riferimento ai parametri definiti al punto 10.7 del d.m. 1 dicembre 1994, n. 290.
4.3 - Promotori e modalità di formazione dei programmi
I promotori dei programmi sono i comuni che, ai sensi
dell’art. 11 della legge 493/93 promuovono la formazione,
da parte di soggetti pubblici e privati dei programmi di recupero urbano, provvedendo agli adempimenti di cui alle
lettere a), b) e c) del punto 1.3 del d.m. 1 dicembre 1994,
n. 290.
4.4 - Soggetti presentatori delle proposte
I soggetti presentatori delle proposte sono individuati dal
punto 6 del d.m. 1 dicembre 1994, n. 289.
4.5 - Requisiti dei soggetti proponenti
I soggetti proponenti, all’atto della presentazione della
domanda, qualora non prevedano l’utilizzo di aree interne
agli insediamenti di ERP, devono detenere e dimostrare la
disponibilità delle aree nelle forme previste dal punto 6.6
del d.m. 1 dicembre 1994, n. 290.
In particolare il comune dovrà accertare la sussistenza
dei seguenti requisiti:
– Cooperative: iscrizione alla Camera di Commercio e
certificazione della cancelleria del tribunale che l’operatore
non si trova in stato di fallimento o amministrazione coatta
– Imprese: iscrizione alla Camera di Commercio e certificazione della cancelleria del tribunale che l’operatore non
si trova in stato di fallimento o amministrazione coatta –
presentazione del brevetto di manutenzione, ad uso dell’acquirente, contenente i dati relativi alla manutentibilità e durabilità del manufatto edilizio e dei suoi componenti.
4.6 - Obblighi dei soggetti attuatori
Nei programmi di recupero edilizio ed urbanistico proposti con contenuto di variante urbanistica, comportanti
incremento della volumetria esistente o incremento della
volumetria stabilita dagli strumenti urbanistici in vigore,
998
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
i soggetti attuatori degli interventi dovranno perseguire le
finalità di raggiungimento di adeguati standard qualitativi,
promuovendo una organica riqualificazione sia degli edifici, sotto il profilo progettuale e realizzativo, sia del contesto
urbanistico, mediante il concorso alla realizzazione dei necessari interventi di manutenzione, potenziamento o nuova
costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con particolare riferimento ai parcheggi e al verde
attrezzato, sia del contesto sociale, mediante la realizzazione di tipologie abitative atte a soddisfare le esigenze di particolari categorie sociali (giovani coppie, anziani, ...).
4.7 - Individuazione delle aree
– Interne agli insediamenti di ERP.
– Contigue: per interventi di edilizia residenziale e non
residenziale di integrazione degli insediamenti di ERP (realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, recupero di ERP, inserimento di elementi di arredo).
Le aree sono da ritenersi contigue se risultano direttamente
confinanti con le aree di pertinenza degli insediamenti di
ERP o se sono separate da questi da aree o opere di urbanizzazione primaria o secondaria, prevalentemente destinate agli insediamenti residenziali di ERP.
– Prossime: per le medesime tipologie di intervento di cui
al punto precedente.
La scelta delle aree prossime agli insediamenti di ERP viene effettuata preventivamente dai comuni, che promuovono la formazione dei programmi, nell’ambito del programma preliminare di intervento di cui al precedente punto 4.2.
Si intendono per aree prossime quelle localizzate in modo
tale da consentire l’effettiva integrazione funzionale degli
interventi con l’insediamento considerato.
– Esterne: per la realizzazione di alloggi parcheggio.
5 - Tipologie di intervento finanziabili
5.2 - Sono finanziabili con i fondi attribuiti con decreto
ministero ll.pp. - CER n. 1113 7 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1997, n. 111) per l’importo complessivo di
84.575.400.000 nell’ambito di PRU, i sotto elencati interventi, qualora le proposte possiedano i rispettivi requisiti:
5.1.1 Interventi di recupero ai sensi delle lettere c), d), e)
art. 31 l. 457/78 (art. 11 l. 179/92 lettere A, B, C, D ed E di
tabella n. 1 e punto 2.5.1 a) delibera CIPE 16 marzo 1994),
finalizzati a:
1.1 recupero di patrimonio ERP
1.2 acquisizione di immobili da recuperare con destinazione residenziale, e adeguamento delle relative urbanizzazioni
1.3 acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo
degli abitanti relativi agli interventi di cui ai precedenti
punti 1.1 e 1.2
1.4 recupero e acquisizione di immobili con destinazione non residenziale, ma funzionale alla residenza
Requisiti relativi ai punti 1.1 e 1.2
– l’immobile consente la realizzazione di almeno tre alloggi
– l’immobile consente la destinazione residenziale non
inferiore al 70% della superficie complessiva e per un massimo del 30% destinazioni funzionali alla residenza (servizi
pubblici con esclusione di quelli destinati al commercio e
allo spettacolo). La superficie destinata a servizi deve rimanere di proprietà pubblica;
– l’immobile deve essere disponibile e libero da occupanti alla data di presentazione della domanda di finanziamento alla giunta regionale, salvo i casi in cui si chiede
anche il finanziamento di cui al punto 1.3 o siano disponibili altri alloggi per il trasferimento degli attuali occupanti.
Requisiti relativi al punto 1.3
– sia accertata l’abitabilità;
– sia accertata l’idoneità degli alloggi in relazione alla
composizione dei nuclei familiari da trasferire
Requisiti relativi al punto 1.4
– la funzionalità deve essere ravvisata in termini di prossimità fisica all’insediamento residenziale e deve essere di
esclusiva pertinenza dello stesso;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– l’incidenza dell’immobile non residenziale non deve superare il 10% della superficie lorda di pavimento dell’insediamento a cui è funzionale;
– l’immobile oggetto di intervento deve risultare disponibile e libero da occupanti alla data di presentazione della
domanda di finanziamento alla giunta regionale;
– la natura delle eventuali opere di recupero è quella indicata alle lettere c), d), e) del primo comma dell’art. 31
della legge 457/78;
– gli immobili di cui al presente punto 1.4 non devono
avere già beneficiato in precedenza di altri contributi pubblici.
5.1.2 Interventi di nuova costruzione
1.1 Nuove costruzioni (punto 2.5.4 e) delibera CIPE e lett.
F di tabella n. 1).
Per i requisiti del presente punto si fa riferimento alle norme vigenti;
1.2 Acquisto di alloggi parcheggio
5.1.3 Acquisizione di aree edificabili ad uso residenziale e
urbanizzazione primaria e secondaria (lett. H di tabella n. 1
e punto 2.5.4 b) delibera CIPE).
5.2 Sono finanziabili con i fondi attribuiti con decreto ministero ll.pp. - CER n. 1113 7 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale
15 maggio 1997, n. 111) per l’importo complessivo di
L. 28.191.800.000, gli interventi di recupero e nuova costruzione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti, art. 9 l. 493/93 e art. 4 legge 28 gennaio 1994,
n. 85 realizzati da comuni, ALER, imprese, cooperative e
consorzi tra i suddetti soggetti (lett. L di tabella n. 1 e punto
2.5.4 di delibera CIPE) qualora le proposte possiedano i
rispettivi requisiti.
Per i requisiti di cui al presente punto si fa riferimento
al d.m. 5 agosto 1994 «Determinazione dei limiti massimi
di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata», nonché alla determinazione CER del 20 luglio 1994 in merito a: «Definizione
del valore dei contributi» e alle d.g.r.l. 60380 del 29 novembre 1994, n. 16017 del 12 luglio 1996 e n. 19794 del 25 ottobre 1996, nonché alle successive modifiche ed integrazioni.
6 - Opere che non fruiscono di finanziamento, realizzabili nell’ambito dei PRU da parte di soggetti privati o realizzabili in autofinanziamento da parte di
soggetti pubblici
Le opere di cui all’oggetto sono definite dall’art. 4.5, lettere a), b), c), d) ed e) del d.m. 1 dicembre 1994, n. 290.
7 - Criteri di priorità regionale nella scelta delle localizzazioni e nella scelta dei soggetti attuatori
I fondi disponibili sul programma sono riservati per il
40% alle ALER, per il 40% ai comuni e agli altri enti pubblici individuati al punto 6 del d.m. 1 dicembre 1994, n. 289,
per il 10% alle cooperative e per il 10% alle imprese.
Nel caso di esaurimento delle graduatorie per le quote
riservate ai diversi soggetti attuatori, senza saturazione delle disponibilità, le quote residue saranno automaticamente
poste nella disponibilità degli altri soggetti con le medesime
proporzioni di riparto.
Per la quota riservata alle ALER il riparto verrà effettuato
per ambito, in funzione del fabbisogno accertato di edilizia
in locazione.
La giunta regionale, nell’esame delle diverse proposte si
atterrà nell’ordine ai seguenti criteri di priorità:
7.1 - Interventi relativi ai PRU
1 - grado di fattibilità degli interventi in relazione alla
disponibilità delle aree e degli edifici
2 - proposte funzionali che conseguono la riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale del contesto in cui
si collocano, mediante un insieme sistematico di opere e di
interventi
3 - interventi che conseguono il maggior apporto di finanziamenti privati rispetto alla richiesta di contributi pubblici
4 - interventi volti a soddisfare il fabbisogno aggiuntivo
di alloggi conseguente al trasferimento dei dipendenti da
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
Linate a Malpensa in relazione a quanto previsto dal decreto del ministero dei trasporti del 5 luglio 1996 per i comuni
direttamente coinvolti.
7.2 - Interventi di edilizia sovvenzionata in locazione
1 - proposte relative ai comuni oggetto di ordinanze della presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile n. 2454 del 5 agosto 1996, n. 2544 del 27 marzo 1997 e n. 2622 del 4 luglio 1997 e interventi volti a soddisfare il fabbisogno aggiuntivo di alloggi conseguente al trasferimento dei dipendenti da Linate a Malpensa in relazione a quanto previsto dal decreto del ministero dei trasporti
del 5 luglio 1996 per i comuni direttamente coinvolti.
2 - grado di fattibilità degli interventi in relazione alla
disponibilità delle aree e degli edifici
3 - interventi che prevedano l’impegno, con atto unilaterale d’obbligo o con altro atto idoneo, a dare prelazione alle
coppie che contraggano matrimonio entro 12 mesi dalla
data di pubblicazione del bando regionale sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia e alle coppie che abbiano
contratto matrimonio da non più di 5 anni dalla medesima
data.
4 - partecipazione ai Programmi di Recupero Urbano
predisposti ai sensi dell’art. 11 della l. 493/93
5 - partecipazione ai programmi integrati di recupero
approvati ai sensi della l.r. 23/90, e i cui effetti sono stati
prorogati ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della l.r. 23/97,
sempreché gli interventi non risultino già oggetto di altri
finanziamenti.
——— • ———
B) PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992-1995
DI EDILIZIA AGEVOLATA
1 - Risorse finanziarie
Si tratta di risorse relative al quadriennio 1992-1995 di
spettanza della regione, giacenti presso la cassa dd.pp. al
31 dicembre 1991, per un importo pari a 82.086.501.762,
attribuite alla regione con decreto del ministero ll.pp. - CER
n. 268 del 16 aprile 1997 (div. II, sez. II), da destinare alla
programmazione di edilizia agevolata 1992-1995 secondo
gli obiettivi stabiliti dalla delibera CIPE 16 marzo 1994. A
tali risorse si aggiunge la somma di 1.283.000.000 quale
quota prevista per la regione Lombardia nella tabella B,
allegata alla delibera CIPE 16 marzo 1994.
Le risorse da destinare al programma di edilizia agevolata 1992-1995 ammontano pertanto a 83.369.501.762.
2 - Articolazione delle fasi della programmazione regionale
2.1 - Fase preliminare
La regione, con deliberazione del consiglio regionale, entro 90 giorni dalla attribuzione dei fondi, approva il programma, per complessivi 83.369.501.762 e lo trasmette al
CER.
Tali termini sono individuati dall’art. 3, comma 2, della
l. 179/92, che stabilisce che le regioni provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi entro 90 gg.
dalla deliberazione del CIPE.
In questo caso, mancando la delibera CIPE, il riferimento
per la decorrenza dei termini è il decreto del ministero
ll.pp. - CER di ripartizione dei fondi.
2.2 - Fase di localizzazione puntuale del programma
La giunta regionale delibera la localizzazione puntuale
degli interventi e l’individuazione dei soggetti attuatori e
provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
2.3 - Fase attuativa
A seguito della localizzazione degli interventi dovranno
essere espletate tutte le procedure necessarie a consentire
l’inizio lavori entro 10 mesi dalla data della d.g.r.l. di localizzazione puntuale degli interventi e di individuazione dei
soggetti attuatori
3 - Interventi finanziabili
3.1 - Interventi destinati a:
3.1.1 fino all’importo di L. 12.505.425.264, e pertanto en-
999
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
tro il limite del 15% delle risorse complessive alla realizzazione di interventi di cui all’art. 4 della l. 179/92 e punto 4
della delibera CIPE 16 marzo 1994 per la categoria speciale
studenti universitari (edilizia universitaria).
3.1.2 fino all’importo di L. 33.347.800.704 e pertanto entro il limite del 40% delle risorse alla realizzazione di interventi di cui al punto 3.3.4, lettera c) della delibera CIPE
16 marzo 1994 da parte di imprese di costruzione o loro
consorzi, di cooperative a proprietà individuale o indivisa
o loro consorzi, delle ALER e dei comuni, che intendono
costruire abitazioni da assegnare in proprietà.
3.1.3 fino all’importo di L. 37.516.275.794 e pertanto entro il limite del 45% delle risorse alla realizzazione di interventi di cui al punto 3.3.4, lettera a) e b) della delibera CIPE
16 marzo 1994:
a) locazione ex art. 8 l. 179/92: interventi per la realizzazione e il recupero di alloggi destinati alla locazione per
uso abitativo primario, per un periodo non inferiore a otto
anni, ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie
e proprietà indivisa.
b) locazione con proprietà differita ex art. 9 l. 179/92:
interventi per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla assegnazione in godimento o alla locazione per
uso abitativo, per un periodo non inferiore a otto anni e con
successivo trasferimento in proprietà degli stessi ai relativi
assegnatari o conduttori in possesso dei requisiti soggettivi
per l’assegnazione in proprietà o per l’acquisto di alloggi
fruenti di contributo pubblico al momento dell’assegnazione in godimento o alla data d’inizio della locazione.
Nella localizzazione dei fondi relativi alle categorie di intervento 3.1.1 - 3.1.2 e 3.1.3 dovrà essere osservata la riserva
del 15% per interventi di recupero, ai sensi del punto 3.3,
comma a) della delibera CIPE 16 marzo 1994.
4 –
–
–
Soggetti presentatori delle proposte
Imprese di costruzione e loro consorzi
Cooperative e loro consorzi
Enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore
dell’edilizia residenziale pubblica
– ISU
– Fondazioni
5 - Requisiti dei soggetti proponenti
Come definiti dalla legislazione vigente
6 - Criteri di priorità regionale nella scelta delle localizzazioni e nella scelta dei soggetti attuatori
La giunta regionale, nell’esame delle diverse proposte si
atterrà nell’ordine ai seguenti criteri di priorità:
1 - proposte relative ai comuni, oggetto di ordinanze
della presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento
protezione civile n. 2454 del 5 agosto 1996, n. 2544 del 27
marzo 1997 e n. 2622 del 4 luglio 1997 e interventi volti a
soddisfare il fabbisogno aggiuntivo di alloggi conseguente
al trasferimento dei dipendenti da Linate a Malpensa in
relazione a quanto previsto dal decreto del ministero dei
trasporti del 5 luglio 1996 per i comuni direttamente coinvolti.
2 - grado di fattibilità degli interventi in relazione alla
disponibilità delle aree e degli edifici
3 - interventi per la realizzazione e il recupero di alloggi
destinati alla locazione per uso abitativo (art. 8 e 9 l.
179/92) che prevedano l’impegno, con atto unilaterale d’obbligo o con altro atto idoneo, a dare prelazione alle coppie
che contraggano matrimonio entro 12 mesi dalla data di
pubblicazione del bando regionale sul Bollettino Ufficiale
della regione Lombardia e alle coppie che abbiano contratto matrimonio da non più di 5 anni dalla medesima data.
4 - partecipazione ai programmi di recupero urbano
predisposti ai sensi dell’art. 11 della l. 493/93.
5 - partecipazione ai programmi di riqualificazione urbana di cui all’art. 2 della l. 179/92 e d.m. 21 dicembre 1994,
sempreché gli interventi non risultino già oggetto di altri
finanziamenti
6 - partecipazione ai programmi integrati di recupero
approvati ai sensi della l.r. 23/90, e i cui effetti sono stati
1000
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
prorogati ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della l.r. 23/97,
sempreché gli interventi non risultino già oggetto di altri
finanziamenti.
——— • ———
C) PROGRAMMA EX ART. 5 L. 179/92 FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE
PER ACQUISIZIONE AREE E URBANIZZAZIONI
1 - Risorse finanziarie
Decreto ministero ll.pp. - CER n. 1575 del 2 luglio 1997
Si tratta di risorse disponibili per 39.707.765.340 relative
al fondo speciale di rotazione istituito ex art. 5 l. 179/92
presso la cassa dd.pp. per la concessione ai comuni e/o loro
consorzi di mutui decennali, senza interessi, finalizzati a:
– acquisizione di aree edificabili ad uso residenziale
– urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale
– acquisto di aree edificate da recuperare nell’ambito dei
programmi di edilizia residenziale pubblica
2 - Articolazione delle fasi della programmazione regionale
2.1 - Fase preliminare
La regione, con deliberazione del consiglio regionale,
provvede a determinare i criteri di riparto dei fondi assegnati.
2.2 - Fase di localizzazione puntuale del programma
La giunta regionale emette apposito bando per la ripartizione dei fondi e provvede, con propria deliberazione, alla
localizzazione puntuale degli interventi ammessi a finanziamento.
L’art. 5 della l. 179/92 dispone che entro 3 mesi a decorrere dalla data di assegnazione dei fondi le regioni provvedono, pena la revoca, alla ripartizione dei medesimi tra i comuni e/o i loro consorzi che ne facciano motivata richiesta
e che abbiano interamente impegnato i fondi eventualmente loro assegnati in precedenti riparti, con utilizzo non inferiore al 30% di ogni singolo finanziamento.
Copia del provvedimento regionale di ripartizione dovrà
essere trasmessa al segretariato generale del CER e alla sezione autonoma edilizia residenziale della cassa dd.pp.
2.3 - Fase attuativa
La sezione autonoma della cassa dd.pp., entro i limiti delle disponibilità assegnate a ciascuna regione, provvederà
alla concessione dei mutui secondo le modalità stabilite
con decreto emanato dal ministero del tesoro, di concerto
con il ministero dei ll.pp. il 16 agosto 1995 (Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1995) avente ad oggetto: «Mutui decennali della cassa dd.pp. ai comuni a valere sul fondo di
rotazione per acquisizione e urbanizzazione delle aree edificabili e per acquisto di aree edificate da recuperare».
Per la concessione dei mutui, in base all’art. 3 del predetto decreto, i comuni interessati, o i loro consorzi, dovranno
produrre alla sezione, entro 4 mesi dalla data del provvedimento regionale di ripartizione, apposita domanda a firma
del proprio legale rappresentante, contenente tra l’altro, il
riferimento al provvedimento regionale.
3 - Interventi finanziabili
3.1 Acquisizione di aree edificabili o edificate da recuperare destinate all’edilizia residenziale pubblica:
3.1.1 aree comprese in piani di zona vigenti o adottati
3.1.2 aree relative a localizzazioni puntuali ex art. 51 l.
865/71.
Nella fattispecie di cui al punto 3.1.2 il comune dovrà
produrre:
– dichiarazione comunale di acquisizione sulla base di
una formale offerta di vendita, con verifica di congruità effettuata dall’ufficio tecnico comunale
– certificazione comunale di idoneità tecnica dell’area
con riferimento sia alle caratteristiche geomorfologiche del
terreno che agli eventuali vincoli esistenti
3.2 - Urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale:
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
3.2.1 opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 4
della legge 847/64, come modificato dalla l. 865/71
3.2.2 opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art.
4 della legge 847/64, come modificato dalla l. 865/71 e l.
67/88.
4 - Priorità di finanziamento
4.1 - Acquisizione di aree edificabili o edificate:
– completamento di piani di zona vigenti
4.2 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria:
– recupero, completamento e realizzazione nell’ambito
di insediamenti di edilizia residenziale pubblica degradati
– completamento di lotti funzionali relativi ad interventi
avviati.
[BUR1998012]
[1.3.0]
D.c.r. 22 aprile 1998 - n. VI/871
Contributi regionali per le unioni e le fusioni di comuni
costituite ai sensi, rispettivamente, dell’art. 26 e dell’art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - Approvazione dei criteri di determinazione dell’entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna unione ed a ciascuna
fusione
Presidenza della vice presidente Beccalossi.
Omissis
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 6/26125
del 14 marzo 1997, concernente i contributi per le unioni e
per le fusioni di comuni, erogabili ai sensi, rispettivamente,
dell’art. 26, comma 8, e dell’art. 11, comma 4, della legge 8
giugno 1990, n. 142;
Visto l’allegato «A», parte integrante e sostanziale della
citata deliberazione, con il quale vengono proposti le variabili di riferimento ed i criteri generali e specifici per la determinazione dei contributi per ciascuna unione di comuni
e per ciascuna fusione, nonché le modalità di erogazione
dei contributi stessi;
Visto l’art. 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
che dispone che «La concessione di contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione
da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità
cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
Ritenuto, nelle more della predisposizione del programma quinquennale di modifica delle circoscrizioni comunali
e di fusione dei piccoli comuni – che deve contenere, a norma dell’art. 6, comma 3, della l.r. 7 settembre 1992, n. 28,
l’indicazione dei contributi regionali da corrispondere a seguito della fusione dei comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti – di dover determinare, ai sensi del citato art.
12, comma 1, della legge 241/90, i criteri e le modalità per
l’erogazione dei contributi regionali, in considerazione dell’iniziativa posta in essere autonomamente da alcuni comuni lombardi, a prescindere dalle indicazioni regionali, al
fine di costituire unioni e fusioni di comuni;
Rilevato che nel 1997 il capitolo 1.3.1.2.-3931 «Contributi
regionali per le unioni di comuni» è stato dotato di una
postazione di bilancio di L. 2.000.000.000;
Ritenuto di revocare la precedente deliberazione del consiglio regionale n. VI/434 del 27 novembre 1996 «Contributi
regionali per le unioni di comuni costituite ai sensi dell’art.
26, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142 - Approvazione dei criteri di determinazione dell’entità dei contributi
annuali da erogare a ciascuna unione», in quanto il presente atto sostituisce integralmente la deliberazione citata;
Visti gli artt. 11 e 26 della legge 142/90;
Visto l’art. 6 della l.r. 28/1992;
Visto l’art. 12 della legge 241/90;
Vista la deliberazione del consiglio regionale n. VI/434
del 27 novembre 1996;
Udita la relazione della II commissione consiliare «Affari
istituzionali»
Delibera
1. di approvare i contenuti dell’allegato «A» «Criteri per
la determinazione delle entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna unione ed a ciascuna fusione»;
2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della regione Lombardia;
3. di dare mandato alle competenti strutture della giunta
regionale affinché provvedano con propri atti, dai quali
deve risultare l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di determinazione dei contributi, alla liquidazione annuale delle somme spettanti a ciascuna unione ed a ciascuna fusione, con imputazione della relativa spesa al capitolo
1.3.1.2.3932 «Contributi regionali per le unioni di comuni»
del bilancio regionale, il cui ammontare è annualmente determinato con legge di bilancio, in proporzione alle unioni
e alle fusioni costituite;
4. di revocare la deliberazione del consiglio regionale
n. VI/434 del 27 novembre 1996 «Contributi regionali per
le unioni di comuni costituite ai sensi dell’art. 26, comma
8, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Approvazione dei criteri di determinazione dell’entità dei contributi annuali da
erogare a ciascuna unione».
La vice presidente: Viviana Beccalossi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri
——— • ———
Allegato A
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ENTITÀ
DEI CONTRIBUTI ANNUALI DA EROGARE A CIASCUNA
UNIONE ED A CIASCUNA FUSIONE
Indice
UNIONI
1. Individuazione dei beneficiari
2. Durata delle contribuzioni
3. Variabili individuate
4. Criteri e procedure di trattamento delle variabili
5. Massimo finanziamento percepibile da un’unione
6. Procedure per l’accesso alle contribuzioni
7. Interruzione dei finanziamenti
FUSIONI
1. Individuazione dei beneficiari
2. Durata delle contribuzioni
3. Variabili individuate
4. Criteri e procedure di trattamento delle variabili
5. Massimo finanziamento percepibile da un nuovo comune
6. Procedure per l’accesso alle contribuzioni
——— • ———
UNIONI
1. Individuazione dei beneficiari
Hanno diritto ai contributi aggiuntivi regionali le unioni
costituite, a norma del primo comma dell’art. 26 della legge
142/1990, da «...comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a
5.000 abitanti», cui può eventualmente aggiungersi, ai sensi
del secondo comma dell’articolo citato, «...non più di un
comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti».
Di conseguenza, sono assunti come beneficiari delle incentivazioni economiche oggetto del presente provvedimento le unioni costituite tra i 1.167 comuni la cui popolazione, al 31 dicembre 1995 (ultimo dato disponibile), si attestava al di sotto dei 5.000 abitanti.
Ai fini dell’ammissione all’erogazione dei contributi regionali è considerata condizione necessaria e sufficiente per
1001
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
ogni unione la presentazione dell’atto costitutivo prescritto
dall’art. 26 della legge 142/1990, firmato dai sindaci una
volta divenuto esecutivo.
I contributi regionali devono essere iscritti al titolo II,
categoria II della parte Entrata del bilancio dell’unione.
2. Durata delle contribuzioni
I contributi regionali sono erogati annualmente a ciascuna unione, per tutto il suo periodo di durata, fino ad un
massimo di dieci anni.
3. Variabili individuate
Nella scelta delle variabili da assumere per la determinazione dei contributi regionali, si è ritenuto di individuare
i più significativi tra i fattori di ostacolo alla gestione ed
all’erogazione ottimale dei servizi di competenza comunale:
l’ipotesi, infatti, è che la diminuzione dell’effetto di tali fattori si ottiene mediante il trasferimento delle competenze
in capo all’unione, che consente economie di scala.
L’oggettiva convenienza di unificare funzioni, unita alle
incentivazioni finanziarie erogate con il presente provvedimento, dovrebbe indurre i piccoli comuni lombardi ad approfittare dell’opportunità loro concessa dalla normativa vigente.
Al tempo stesso, si è ritenuto di incentivare quelle scelte
organizzative che si configurano come «strutturanti», vale
a dire che rendono più agevole l’eventuale passaggio alla
fusione ovvero si collocano più decisamente nella prospettiva del passaggio dalla forma organizzativa unione alla soluzione istituzionale fusione.
Le variabili individuate per l’attribuzione dei contributi
regionali sono sei:
a) densità di popolazione dell’unione;
b) numero dei comuni costituenti l’unione;
c) standard medio di dotazione di personale ex decreto
legislativo 77/1995;
d) funzioni e servizi gestiti dall’unione;
e) presenza di comuni «deficitari»;
f) interventi straordinari necessari alla realizzazione dell’unione.
Le motivazioni specifiche della loro assunzione sono fondate sulle seguenti considerazioni:
a) Il primo fattore critico emergente è la popolazione: si
può immaginare che un comune che ha meno di 100 abitanti (e, in Lombardia, ne esistono 6) ha difficoltà a svolgere tutte le funzioni di cui è titolare, che sono le stesse attribuite ai comuni maggiori.
È inoltre ragionevole assumere anche l’estensione territoriale come fattore critico per tutti i servizi che necessitano
di essere erogati capillarmente.
Si è quindi individuata la densità di popolazione dell’unione (calcolata in abitanti per chilometro quadrato) come
criterio di riparto, indicatore sintetico (e, pertanto, più facilmente governabile) dei due elementi strutturali qualificati come «indicatori di difficoltà».
L’ipotesi è che una densità di popolazione molto bassa –
ossia la dispersione territoriale degli utenti – stia a segnalare un grado più elevato di problematicità nell’erogazione e
nella gestione dei servizi. Pertanto, l’entità del finanziamento è inversamente proporzionale alla densità dell’unione.
b) Il numero dei comuni costituenti l’unione è fattore
positivamente correlato all’assolvimento delle funzioni ricondotte all’unione stessa: unioni più numerose sono da
preferire, in questo senso, ad unioni con un basso numero
di comuni associati. La realtà lombarda, che vede l’esistenza di un numero considerevole (374) di centri con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, induce la regione ad incentivare la costituzione di unioni formate da più comuni, cosı̀
che possa essere raggiunta una soglia di popolazione consistente.
Si è ritenuto, quindi, di attribuire una quota per ciascun
comune partecipante all’unione. Un importo «standard»
per ogni ente favorisce, inoltre, i comuni meno popolosi,
che ricevono una quota pro capite maggiore.
1002
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
L’entità del finanziamento è direttamente proporzionale
alla variabile numero dei comuni costituenti l’unione.
In secondo luogo, appare opportuno favorire la partecipazione all’unione di comuni di più rilevanti dimensioni
(sempre in riferimento alla classe considerata), al fine di
raggiungere con maggiore certezza una dimensione critica
positiva dell’unione stessa. Pertanto, si riconosce un contributo di L. 4.000.000 per comune alle unioni nelle quali sia
presente un comune la cui popolazione superi contemporaneamente:
– almeno del 50% quella del secondo comune più popoloso (ovvero il secondo comune abbia una popolazione pari
ai 2/3 di quello più popoloso);
– i 1.500 abitanti.
c) La terza variabile, standard medio di dotazione di personale, consente una forma di sostegno ai casi di situazioni
particolarmente critiche. Infatti, un altro fattore che può
essere ritenuto causa di difficoltà nell’erogazione dei servizi
è un basso rapporto tra il totale dei dipendenti in servizio
nei comuni dell’unione e popolazione residente.
Il contributo regionale viene erogato in tutti i casi in cui
il rapporto tra personale in servizio e popolazione residente
si colloca al di sotto del 50% della media prevista dalla normativa vigente (dall’art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni).
d) Si è ritenuto di incentivare la costituzione di unioni
«ricche» di funzioni e servizi, sulla base di considerazioni
fin troppo evidenti, e di riconoscere un contributo specifico
per ciascuna aggregazione funzionale.
Un’incentivazione maggiore viene attribuita qualora non
preesista una gestione associata (convenzione, consorzio,
...) della funzione o del servizio, in considerazione del maggior onere organizzativo ed economico richiesto.
L’incentivazione aggiuntiva è cosı̀ definita:
– il 40% per raccolta rifiuti e gas metano, stante l’alto
valore «strutturante»;
– il 20% per le rimanenti funzioni territoriali.
Coerentemente con l’ipotesi generale già annunciata, le
funzioni istituzionali sono particolarmente incentivate.
L’entità del finanziamento è direttamente proporzionale
alla variabile funzioni e servizi gestiti dall’unione.
e) Tale variabile – la presenza di comuni «deficitari» –
è una ulteriore incentivazione pari al 10% del totale del
contributo risultante dalla somma attribuita in base alle
precedenti variabili strutturali, riservata alle unioni cui partecipino uno o più comuni che versano, ai sensi dell’art. 45,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 1992, n. 504,
in situazioni strutturalmente deficitarie, con riferimento ai
parametri di cui al decreto 30 settembre 1993. L’erogazione
dell’incentivo relativo a tale variabile si interrompe contestualmente alla conclusione della procedura di risanamento (che può durare fino ad un massimo di cinque anni), di
cui al capo VII del decreto legislativo 77/1995 e successive
modificazioni.
f) L’ultima variabile si applica nel primo anno della costituzione dell’unione, qualora si rendano necessari interventi straordinari senza la cui realizzazione l’unione stessa
non potrebbe dare inizio alla propria attività, a seguito dell’analisi del nucleo di valutazione. Tale incentivazione può
giungere fino al 30% del contributo totale risultante dall’applicazione delle precedenti quattro variabili strutturali.
4. Criteri e procedure di trattamento delle variabili
Criterio A: Densità
Quantificazione della variabile
La variabile «densità dell’unione» coincide con il rapporto tra popolazione dell’unione (al 31 dicembre dell’anno
precedente) e territorio della stessa.
Ai fini dell’erogazione – considerato che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno densità collocata
tra il minimo rappresentato dai 2,45 abitanti/kmq di Morterone (LC) e il massimo costituito dai 2.579,7 abitanti/kmq
di Maslianico (CO) – tale variabile è stata disaggregata in
quattro classi:
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
I fino a 50,00 ab/kmq;
II da 50,01 a 100,00 ab/kmq;
III da 100,01 a 1.000,00 ab/kmq;
IV oltre 1.000,01 ab/kmq.
All’interno di ognuna delle quattro classi adottate si collocano, alla data attuale, i sottoindicati numeri di comuni:
I classe: 204 comuni;
II classe: 220 comuni;
III classe: 703 comuni;
IV classe: 40 comuni.
Cadono nella prima classe di densità 79 comuni per i
quali si verifica la collocazione al di sotto della «soglia di
sopravvivenza» 25 ab/kmq (cosı̀ definita da Alfred Sauvy
nel saggio «La legge demografica. Studio dei fenomeni del
tempo»). A questi comuni viene riconosciuto un ulteriore
contributo, vista la loro configurazione particolarmente critica.
Criteri di finanziamento
Il finanziamento fissato per ciascuna delle classi di ampiezza della variabile è riportato nello schema seguente:
Entità quota
contributo
corrispondente
Classi di ampiezza dell’unione
Ia fino a 50 abitanti per kmq (comprendente almeno un comune con densità
inferiore a 25 abitanti per kmq)
Ib fino a 50 abitanti per kmq
II da 50,01 a 100 abitanti per kmq
III da 100,01 a 1.000 abitanti per kmq
IV oltre i 1.000,01 abitanti per kmq
Quantificazione della variabile
La variabile in oggetto prende in esame le 16 competenze
che devono essere espletate dai comuni di piccole dimensioni e che potrebbero essere trasferite all’unione per realizzare economie di scala.
Rispetto alla deliberazione consiliare IV/434 del 27 novembre 1996, sono stati significativamente riconsiderati in
aumento i contributi relativi alle funzioni istituzionali, si
sono allineati quelli per l’assistenza sociale agli incentivi
per il diritto allo studio (in quanto equiparabili, dal punto
di vista dell’organizzazione del servizio), si è eliminata la
funzione affissioni (in quanto costituisce un’entrata, con
prevedibile aumento del canone di concessione).
Criteri di finanziamento
Esaminando le funzioni ed i servizi che i comuni potrebbero attribuire all’unione che vanno a costituire, sono state
indicate quote diversificate, premiando la gestione associata dei servizi in rete e, comunque, di quelli in cui la variabile superficie territoriale ha un peso significativo. La somma
massima ottenibile da un’unione per le funzioni ed i servizi
gestiti è di L. 135.400.000, comprensive delle eventuali
maggiorazioni previste.
Contributo
base
Funzioni territoriali
L. 15.000.000
L. 10.000.000
L. 5.000.000
L. 3.000.000
Criterio C: Standard medio di dotazione di personale ex
decreto legislativo 77/1995
Quantificazione della variabile
È possibile disaggregare in tre classi di popolazione le
unioni, in riferimento agli standard medi fissati dalla normativa vigente ed attribuire a ciascuna di esse la soglia al
di sotto della quale è riconosciuto il diritto al finanziamento
regionale, secondo il seguente schema (elaborato in base
alla normativa attualmente vigente):
Abitanti
dell’unione
Standard medio
ex d.lgs. 77/1995
Soglia massima per
il finanziamento
fino a 999
1 dipendente
ogni 95 abitanti
1 dipendente
ogni 100 abitanti
1 dipendente
ogni 105 abitanti
1 dipendente
ogni 190 abitanti
1 dipendente
ogni 200 abitanti
1 dipendente
ogni 210 abitanti
da 3.000 a 9.999
Criterio D: Funzioni e servizi gestiti dall’unione
L. 17.000.000
Criterio B: Numero dei comuni costituenti l’unione
Quantificazione della variabile
La seconda variabile non ammette disaggregazioni in
classi.
Criteri di finanziamento
Per ogni comune costituente l’unione è riconosciuto un
finanziamento di L. 2.000.000. Qualora la popolazione del
comune più popoloso superi del 50% quella del secondo
comune e, comunque, i 1.500 abitanti, il contributo è aumentato a L. 4.000.000 per comune.
da 1.000 a 2.999
mero dei dipendenti in servizio al momento di presentazione della domanda.
Criteri di finanziamento
Si è determinato un contributo di L. 15.000.000 per tutte
le unioni in cui il rapporto (arrotondato per eccesso) si colloca al di sotto del 50% della quota prevista dalla legislazione attualmente in vigore.
Il rapporto viene calcolato considerando il valore della
popolazione al 31 dicembre dell’anno precedente ed il nu-
1.
2.
3.
4.
Acquedotto
Depurazione
Raccolta rifiuti
Distribuzione gas
metano
5. Illuminazione strade
6. Manutenzione strade
Servizi alle persone
7. Diritto allo studio
8. Assistenza sociale
9. Biblioteca
Funzioni istituzionali
10. Segreteria
11. Ufficio tecnico
12. Anagrafe
13. Amministrativo
14. Tributi
15. Polizia locale
16. Cimiteriale
Totale massimo di
contribuzione
Eventuale
maggiorazione (1)
L.
L.
L.
L.
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
L.
L.
3.000.000
7.000.000
L.
600.000
L. 1.400.000
L.
L.
L.
12.000.000
12.000.000
3.000.000
//
//
//
L.
5.000.000
L.
9.000.000
L.
4.000.000
L.
4.000.000
L.
4.000.000
L.
5.000.000
L.
3.000.000
L. 119.000.000
L.
L.
L.
L.
2.400.000
2.400.000
4.800.000
4.800.000
//
//
//
//
//
//
//
L. 16.400.000
(1) Riconosciuta qualora non preesista una gestione associata
della funzione o del servizio.
Massimo erogabile per funzioni e servizi L. 119.000.000
(L. 135.400.000) per ciascuna unione.
Criterio E: Presenza di comuni «deficitari»
Quantificazione della variabile
La variabile in questione viene calcolata al termine della
definizione dei finanziamenti spettanti in riferimento alle
quattro precedenti variabili oggettive ed equivale al 10% del
contributo regionale già calcolato.
Criteri di finanziamento
Come precedentemente precisato, la quinta variabile si
applica solo nei casi in cui si rivela una situazione particolarmente critica per la presenza di almeno un comune che
versa in situazione deficitaria.
1003
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
Criterio F: Interventi straordinari necessari all’avvio dell’unione
Quantificazione della variabile
La variabile in questione viene calcolata sulla base della
determinazione dei contributi spettanti in riferimento alle
precedenti quattro variabili strutturali.
Criteri di finanziamento
Nel caso in cui l’avvio dell’esperienza di unione renda necessaria la realizzazione di interventi straordinari, l’unione
ha diritto – previa presentazione di documentazione – ad
un ulteriore finanziamento che può raggiungere il 30% del
totale già calcolato in relazione alle prime quattro variabili.
Ai fini dell’attribuzione delle quote spettanti per la variabile relativa agli interventi iniziali, si rende necessaria l’esame del nucleo di valutazione.
5. Massimo finanziamento percepibile da un’unione
Il contributo annuale massimo che la regione può riconoscere ad una unione di comuni è calcolato sommando i
valori massimi di finanziamento di ciascuna delle variabili
prese in considerazione.
I anno
– densità:
– standard medio di dotazione di personale:
– funzioni e servizi:
– 10% per presenza di comuni «deficitari»:
– 30% per interventi necessari:
Totale
Dal II al V anno
– densità:
– standard medio di dotazione di personale:
– funzioni e servizi:
– 10% per presenza di comuni «deficitari»:
Totale
L.
17.000.000
L. 15.000.000
L. 135.400.000
L. 16.740.000
L. 50.220.000
L. 234.360.000
L.
17.000.000
7. Interruzione dei finanziamenti
L’erogazione dei contributi regionali a ciascuna unione
cessa:
a) in caso di scioglimento dell’unione stessa;
b) dopo dieci anni di erogazione di contributi regionali
aggiuntivi.
L. 15.000.000
L. 135.400.000
L. 16.740.000
L. 184.140.000
Dal VI al X anno
– densità:
L. 17.000.000
– standard medio di dotazione di personale:
L. 15.000.000
– funzioni e servizi:
L. 135.400.000
Totale
L. 167.400.000
Al totale annuo deve essere aggiunto il contributo di
L. 2.000.000 per ciascun comune unificato. Il contributo
complessivo per un’unione della durata massima di 10 anni
assomma a L. 1.807.920.000, cosı̀ calcolato:
L. 234.360.000 × 1 =
L. 184.140.000 × 4 =
L. 167.400.000 × 5 =
L. 234.360.000 +
L. 736.560.000 +
L. 837.000.000 =
L. 1.807.920.000
Alla somma sopra riportata devono essere aggiunte
L. 20.000.000 per ciascun comune partecipante all’esperienza dell’unione. Tale somma è aumentata a
L. 40.000.000 nei casi in cui la popolazione del comune più
popoloso superi del 50% quella del secondo comune e, comunque, i 1.500 abitanti (criterio B).
6. Procedure per l’accesso alle contribuzioni
Al fine di ottenere i contributi regionali, le unioni devono
trasmettere al servizio enti locali della regione:
Per i contributi relativi alla prima annualità:
– richiesta di contributi aggiuntivi regionali, corredata
di copia conforme all’originale dell’atto costitutivo sottoscritto dai sindaci ad avvenuta esecutività delle deliberazioni consiliari costitutive;
– copia conforme all’originale del regolamento dell’unione, contenente l’indicazione delle funzioni e dei servizi attivati dall’unione;
– le domande per il finanziamento devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
1004
Per i contributi relativi alle successive annualità:
– richiesta di contributi aggiuntivi regionali, firmata dal
presidente dell’unione;
copia conforme all’originale del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
– le domande per il finanziamento devono pervenire entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno.
Per ciascuna annualità, successivamente all’acquisizione
del visto di legittimità rilasciato dalla competente sezione
dell’organo regionale di controllo, deve essere trasmessa copia conforme del conto consuntivo (e relativi allegati); tale
documentazione serve per la verifica dell’effettivo espletamento delle funzioni e dei servizi e per la conseguente definizione della situazione (a debito o a credito) dell’unione.
Il relativo conguaglio viene operato sul contributo relativo
all’anno successivo.
L’esame del conto consuntivo deve consentire una valutazione positiva in relazione alla corrispondenza tra:
– le spese e le funzioni ed i servizi gestiti dall’unione;
– i trasferimenti operati dai comuni e le funzioni ed i
servizi trasferiti;
– le entrate e le spese.
Qualora vengano apportate modifiche al regolamento che
implichino aumento o diminuzione del numero di funzioni
e/o servizi gestiti dall’unione, le modifiche stesse devono essere trasmesse in copia conforme all’originale.
——— • ———
FUSIONI
1. Individuazione dei beneficiari
Hanno diritto ai contributi regionali i nuovi comuni che
vengono istituiti con legge regionale a seguito della fusione
attuata in conformità alla stessa legge 142/1990, che, all’art.
11, prevede che la regione possa incentivare «...la fusione
di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti anche
con comuni con popolazione superiore...».
Alla fusione si può pervenire seguendo percorsi diversi:
A) fusioni a seguito di unioni:
– Le unioni che si trasformino in fusione (prima del limite dei dieci anni) hanno diritto ad un contributo ridotto del
10% per ciascun anno di esistenza dell’unione.
– Per contro, i nuovi comuni che risultano dalla trasformazione in fusione di un’unione che ha già percepito per
dieci anni i contributi regionali incentivanti a norma dell’art. 26 della legge 142/1990 e del presente provvedimento
non hanno diritto ad ulteriori finanziamenti.
B) fusioni dirette: hanno diritto ai finanziamenti di cui
al presente provvedimento.
I contributi regionali devono essere iscritti al titolo II,
categoria II della parte Entrata del bilancio del nuovo comune.
2. Durata delle contribuzioni
I contributi spettanti sono erogati al nuovo comune conseguente alla fusione in tre rate, nei primi tre anni successivi all’approvazione della legge regionale istitutiva del nuovo
comune.
3. Variabili individuate
Per comprendere la scelta dei criteri che servono a quantificare i contributi regionali per le fusioni, si rendono necessarie alcune considerazioni.
L’unione per l’esercizio di una pluralità di funzioni e servizi si configura come propedeutica alla fusione. Da un lato,
l’art. 26, comma 6, della legge 142/1990 prevede che se dopo
dieci anni dalla costituzione non si procede alla fusione,
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
l’unione è sciolta; dall’altro, l’art. 11, comma 2, della stessa
legge prevede che le unioni già costituite debbano essere
tenute in considerazione al momento della predisposizione
del piano quinquennale di modifica delle circoscrizioni, di
competenza della regione.
Per tali ragioni, i criteri e le variabili che presiedono all’erogazione di contributi regionali sono identici per unioni e
fusioni. Il medesimo approccio vale anche per l’eventualità
in cui i comuni decidessero di procedere direttamente alla
fusione, trattandosi questo di un caso particolare all’interno della logica generale.
Pertanto, le variabili individuate per conferire contributi
alle fusioni sono quelle di seguito riportate:
a) densità di popolazione del nuovo comune;
b) numero dei comuni preesistenti;
c) standard medio di dotazione di personale ex decreto
legislativo 77/1995;
d) funzioni e servizi;
e) presenza di comuni «deficitari»;
f) interventi necessari al funzionamento del nuovo comune.
D’altro canto, deve essere sottolineato che la fusione non
si configura come un processo che dura per un certo numero di anni, ma la legge regionale istitutiva costituisce un
punto certo che conclude la fase istruttoria e dà vita ad un
nuovo ente che, prevedibilmente, non ha limiti di durata.
Pertanto, i contributi regionali vengono calcolati in un
unico ammontare, anche se la realistica considerazione delle prevedibili capacità di spesa degli enti rende opportuna
l’attribuzione dello stesso in tre rate.
L’entità dei contributi spettanti per ciascuna variabile individuata viene riconsiderata (rispetto a quella stabilita per
le unioni), affinché risulti significativa per i nuovi comuni
che riceveranno i contributi regionali una tantum, seppure
in tre rate.
4. Criteri e procedure di trattamento delle variabili
Criterio A: Densità
Quantificazione della variabile
La variabile «densità della fusione» coincide con il rapporto tra popolazione del nuovo comune (al momento dell’entrata in vigore della legge regionale) e territorio della
stessa.
Criteri di finanziamento
Ai fini del dimensionamento della variabile, la tabella di
corrispondenza sotto riportata fissa il finanziamento per
ciascuna delle quattro classi di densità.
Classi di ampiezza del nuovo comune
Ia fino a 50 abitanti per kmq (quando almeno uno dei comuni preesistenti aveva densità inferiore a 25 abitanti per
kmq)
Ib fino a 50 abitanti per kmq
II da 50,01 a 100 abitanti per kmq
III da 100,01 a 1.000 abitanti per kmq
IV oltre i 1.000,01 abitanti per kmq
Entità quota
contributo
corrispondente
L.
50.000.000
L.
L.
L.
L.
45.000.000
30.000.000
15.000.000
10.000.000
Criterio B: Numero dei comuni preesistenti
Quantificazione della variabile
L’entità del contributo è funzione del numero dei comuni
«fusi». L’entità del finanziamento è fissata sulla base dell’ipotesi che il numero dei comuni preesistenti sia significativamente correlato all’onere organizzativo che il passaggio
al nuovo comune comporta.
Criteri di finanziamento
Per ognuno dei comuni preesistenti, costituenti il comune unico risultante dalla fusione, è riconosciuto un finanziamento di L. 20.000.000.
Criterio C: Standard medio di dotazione di personale ex
decreto legislativo 77/1995
Quantificazione della variabile
La disaggregazione, per le fusioni, prevede quattro classi
– anziché le tre previste per le unioni – in riferimento agli
standard medi fissati dal decreto legislativo 77/1995. Ciò in
considerazione del fatto che dalla normativa vigente non
sono previsti limiti di popolazione per gli enti che partecipano alla fusione.
Lo schema di riferimento (elaborato sulla base della normativa attualmente vigente) è di seguito riportato.
Abitanti del
nuovo comune
fino a 999
Standard medio
ex d.lgs. 77/1995
1 dipendente
ogni 95 abitanti
da 1.000 a 2.999
1 dipendente
ogni 100 abitanti
da 3.000 a 9.999
1 dipendente
ogni 105 abitanti
da 10.000 a 59.999 1 dipendente
ogni 95 abitanti
Soglia massima per
il finanziamento
1 dipendente
ogni 190 abitanti
1 dipendente
ogni 200 abitanti
1 dipendente
ogni 210 abitanti
1 dipendente
ogni 190 abitanti
Criteri di finanziamento
Si è determinato un contributo di L. 50.000.000 per tutti i
nuovi comuni risultanti da una fusione in cui il rapporto (arrotondato per eccesso) tra la popolazione ed i dipendenti (valori
calcolati al momento dell’entrata in vigore della legge regionale istitutiva) si colloca al di sotto del 50% della quota prevista
dalla legislazione in vigore.
Criterio D: Funzioni e servizi
Quantificazione della variabile
La variabile in oggetto, quando considerata in relazione ai
nuovi comuni risultanti da fusione, deve intendersi come il
complesso degli adempimenti di competenza di un’amministrazione comunale: è intuitivo che il nuovo comune assume
tutte le funzioni precedentemente in capo ai comuni che si
sono fusi. Ciò comporta, da un lato, un innegabile onere organizzativo, ma non può non sfociare in un’economia di scala,
realizzata soprattutto in relazione alle funzioni istituzionali.
Pertanto, è garantito un finanziamento, per ogni fusione, di
L. 500.000.000.
Criterio E: Presenza di comuni «deficitari»
Quantificazione della variabile
La variabile in questione viene calcolata al termine della definizione dei finanziamenti spettanti in riferimento alle quattro
precedenti variabili.
Criteri di finanziamento
Anche per i nuovi comuni risultanti da fusione, qualora uno
dei comuni preesistenti si trovasse in situazioni strutturalmente deficitarie, viene riconosciuto un ulteriore finanziamento
pari al 10% del contributo già calcolato per le precedenti quattro variabili strutturali.
Criterio F: Interventi necessari al funzionamento del nuovo
comune
Quantificazione della variabile
La variabile in questione viene calcolata al termine della determinazione dei contributi spettanti in riferimento alle precedenti quattro variabili strutturali.
Criteri di finanziamento
Nel caso l’istituzione del nuovo comune renda necessaria
la realizzazione di particolari interventi straordinari, il nuovo
comune ha diritto – previa presentazione di documentazione
– ad un ulteriore finanziamento che può raggiungere il 30%
del totale già calcolato in relazione alle prime quattro variabili
strutturali.
Ai fini dell’attribuzione delle quote spettanti per la variabile
relativa agli interventi iniziali, si rende necessario l’esame del
nucleo di valutazione.
5. Massimo finanziamento percepibile da un nuovo comune
Il contributo massimo che la regione può riconoscere al
1005
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
nuovo comune risultante da fusione è calcolato sommando i
valori massimi di finanziamento di ciascuna delle variabili
prese in considerazione.
–
–
–
–
–
densità:
L. 50.000.000
standard medio di dotazione di personale: L. 50.000.000
funzioni e servizi:
L. 500.000.000
10% per presenza di comuni «deficitari»: L. 60.000.000
30% per interventi necessari:
L. 180.000.000
Totale
L. 840.000.000
Al totale deve essere aggiunto il contributo di L. 20.000.000
per ciascuno dei comuni preesistenti. L’ammontare deve poi
essere suddiviso in tre rate.
Pertanto, il finanziamento massimo ottenibile da un nuovo
comune (escluso il contributo per comune) è cosı̀ calcolato:
L. 840.000.000 : 3 = L. 280.000.000.
Nel caso in cui il nuovo comune sia la risultante di un’unione che ha già percepito, per un numero di anni inferiore a
dieci, i contributi regionali, il finanziamento è ridotto del 10%
per ciascun anno di esistenza dell’unione.
6. Procedure per l’accesso alle contribuzioni
Poiché il processo di fusione si conclude con l’entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune, risultante dalla confluenza in uno di tutti i comuni costituenti, l’erogazione relativa al primo anno viene deliberata d’ufficio dalla struttura regionale competente.
Per le successive due annualità, il nuovo comune deve inviare una semplice richiesta entro il 31 marzo.
1006
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
A) ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
[BUR1998013]
[5.3.5]
O.p.g.r. 5 maggio 1998 - n. 1901
Provvedimento contingibile ed urgente per la prosecuzione dell’esercizio temporaneo dell’impianto di deposito preliminare, trattamento e messa in riserva della
frazione secca dei rifiuti solidi urbani prodotti nel bacino dell’Est Milanese, ubicato in comune di Trezzo sull’Adda, autorizzato con ordinanza del presidente della
regione Lombardia n. 3113 del 29 luglio 1997 e successiva reiterazione n. 386 del 30 gennaio 1998
Vista l’ordinanza 10 aprile 1995, prot. n. 15.5/09427331
GAB del prefetto di Milano in qualità di commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella provincia di Milano;
Vista l’ordinanza del presidente della regione Lombardia
n. 3113 del 29 luglio 1997, con cui è stato autorizzato l’esercizio temporaneo di un impianto di deposito preliminare,
trattamento e messa in riserva della frazione secca di rifiuti
solidi urbani prodotti nel bacino cinque dell’Est Milanese;
Richiamata l’ordinanza del presidente della regione Lombardia n. 386 del 30 gennaio 1998, che reitera la precedente
ordinanza n. 3113/97 e consente la prosecuzione dell’esercizio temporaneo dell’impianto fino al 30 aprile 1998;
Visto il decreto del dirigente del servizio protezione ambientale e sicurezza industriale n. 3508 del 14 agosto 1997
concernente l’autorizzazione alla costruzione ed alla gestione temporanea e sperimentale di un impianto per il pretrattamento e lo stoccaggio di rifiuti urbani da raccolta differenziata (frazione secca), da parte della ditta T.T.R. s.r.l.,
con insediamento in comune di Trezzo s/A (MI), via Pastore, zona industriale;
Richiamato il decreto del dirigente del servizio protezione ambientale e sicurezza industriale n. 998 dell’11 marzo
1998 di proroga ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 24 maggio
1988, n. 203, fino al 30 aprile 1998, alla gestione temporanea e sperimentale di un impianto per il pretrattamento
e lo stoccaggio di rifiuti urbani da raccolta differenziata
(frazione secca);
Preso atto che l’installazione dell’impianto mobile di trattamento di r.s.u., autorizzato con l’ordinanza succitata, ha
garantito una continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani prodotti nel bacino cinque dell’Est milanese, in attesa dell’ultimazione delle opere necessarie all’attivazione
dell’impianto di bricchettatura autorizzato con ordinanza
n. 23/96;
Rilevato inoltre, che è fatto obbligo ai comuni compresi
nel Bacino Cinque, consorzio Est Milanese, di conferire la
frazione secca di r.s.u. derivante da raccolta differenziata
presso l’impianto di pretrattamento di cui all’ordinanza
n. 23/96 e degli ulteriori flussi determinati dall’amministrazione provinciale di Milano;
Preso atto che, cosı̀ come dichiarato dalla ditta T.T.R.
s.r.l., durante la conferenza ex art. 14 l. 241/90 tenutasi il
22 aprile 1998, la prima linea dell’impianto di bricchettatura non è stata ancora completata e si prevede che potrà
entrare in funzione entro il 15 maggio 1998, mentre la realizzazione e la messa in esercizio della seconda linea viene
prevista per la fine di ottobre dell’anno in corso;
Considerato che ciascuna linea dell’impianto di bricchettatura ha una potenzialità massima di 200 t/die;
Ritenuto pertanto di dover mantenere in esercizio l’impianto mobile di trattamento di r.s.u., per consentire e garantire la continuità nello smaltimento della frazione secca
di r.s.u. derivante dalla raccolta differenziata e dal vaglio
di bacino, fino alla data di attivazione della prima linea dell’impianto di bricchettatura e comunque non oltre il 31 luglio 1998, termine di efficacia della presente ordinanza;
Preso atto del procedimento ex art. 32 della l.r. 21/93 in
fase istruttoria, finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio del sistema integrato di deposito preliminare, trattamento, messa in riserva ed
incenerimento di r.s.u. localizzato in comune di Trezzo;
Valutato che i tempi necessari all’espletamento delle pro-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
cedure autorizzative ordinarie non consentono di assicurare la salvaguardia degli obiettivi prefissati, al fine di evitare
situazioni di emergenza cui la realizzazione dell’impianto
era finalizzata;
Ritenuto opportuno ricorrere a forme speciali di gestione
che, garantendo un elevato livello di tutela della salute e
dell’ambiente, siano finalizzate ad evitare situazioni di crisi
gestionale, nel periodo strettamente necessario per la messa a regime degli impianti autorizzati;
Ritenuto quindi di derogare alle seguenti disposizioni:
– artt. 22 e 23 d.lgs. 22/97 per quanto riguarda la disciplina dei piani provinciali;
– artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97 e l.r. 94/80 in riferimento ai
tempi e alle modalità di esperimento dell’istruttoria, incompatibili con gli obiettivi di urgenza indicati nel presente
provvedimento;
– art. 29 d.lgs. 22/97 non essendovi le condizioni previste
dallo stesso articolo per la «sperimentazione» cosı̀ come
richiesto dalla conferenza dei servizi;
– art. 15 e seguenti della l.r. 21/93 con riferimento all’attuazione di progetti impianti di piano;
– art. 32 della l.r. 21/93 non consentendo gli obiettivi prefissati i tempi istruttori insiti in tale disposizione;
Valutata l’opportunità di emettere un provvedimento ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 22/97, che, per situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica
e dell’ambiente, attribuisce al presidente della giunta regionale un potere ordinatorio in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo
per la salute e per l’ambiente;
Acquisiti i pareri degli enti competenti per territorio, convocati nella conferenza, ex art. 14 l. 241/90, del 28 aprile
1998, che si sono cosı̀ espressi:
– PROVINCIA: prende atto dei contenuti della nota prot.
n. 26772 del 27 aprile 1998 inviata dall’assessore regionale
all’ambiente ed energia al riguardo e manifesta la propria
volontà a chiudere in tempi brevissimi il confronto già avviato all’interno della provincia di Milano tra i vari soggetti
istituzionali intervenuti nell’area, al fine di poter esprimere
un parere certo e supportato dal necessario consenso.
Ribadisce comunque che l’impianto di Trezzo sull’Adda
è coerente con le previsioni del piano provinciale di smaltimento dei r.s.u. e che lo stesso può rappresentare comunque l’unico polo di recupero calore ed energia da rifiuti da
realizzarsi ex novo nella provincia di Milano, cosı̀ come tra
l’altro è previsto nella scheda specifica della proposta regionale di revisione della l.r. 21/93 pubblicizzata. In sede di
partecipazione al procedimento autorizzativo ex art. 32 della l.r. 21/93 la provincia formulerà le condizioni necessarie
per la definizione del proprio parere positivo.
Pone in evidenza la necessità di migliorare la qualità dei
rifiuti in ingresso, al fine di ottenere un C.D.R. di qualità
utilizzabile in impianti dedicati e limitare cosı̀ la necessità
di volume aggiuntivo di messa in riserva.
In proposito ritiene opportuno che venga istituito un comitato di controllo/gruppo di lavoro, in collaborazione con
l’A.S.L. competente, che valuti l’impatto igienico-sanitario
degli impianti e fornisca eventuali indicazioni operative e
gestionali migliorative.
In particolare la ditta dovrà provvedere a limitare la permanenza dei rotoli sul piazzale prodotti durante il periodo
notturno, necessitato dall’impossibilità di stoccaggio direttamente nel bacino non illuminato. Le porte attualmente
tenute aperte per motivi organizzativi dovranno essere necessariamente chiuse, anche al fine di evitare esalazioni
maleodoranti all’esterno.
I comuni della provincia verranno sollecitati ad effettuare una migliore raccolta differenziata sul proprio territorio,
con l’utilizzo, laddove non ancora impiegato, del sacco trasparente.
A seguito di recenti incontri con i comuni consorziati nell’azienda speciale «Consorzio Est Milanese» è emersa la necessità di addivenire ad una revisione della convenzione attualmente in essere tra T.T.R. e comune di Trezzo sull’Adda: previa modifica del soggetto gestore o esercente, la convenzione dovrà essere sottoscritta anche dal consorzio Est
Milanese.
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
– COMUNE: Riferisce delle difficoltà incontrate a seguito dei ricorsi al T.A.R. e degli esiti degli appelli avanti il
Consiglio di Stato; in particolare sottolinea gli effetti finanziari della sentenza relativa agli espropri. Si sofferma
sul fatto che l’unica convenzione effettivamente in vigore
fra comune e ditta T.T.R. è quella che riguarda il trattamento della frazione secca per la produzione di bricchette e non
di rotoli confezionati. Occorrerà quindi procedere ad una
modifica integrativa della convenzione che puntualizzi l’equivalenza tra bricchette e rotoli confezionati.
Conseguentemente le 300.000 tonnellate previste come
volume di stoccaggio del bacino comprenderanno sia i rotoli confezionati che le bricchette, facendo quindi partire
l’esercizio commerciale dell’impianto dalla data del nullaosta ai conferimenti rilasciato dal gruppo di lavoro istituito
ex punto 3) ordinanza presidente regione Lombardia
n. 3113 del 29 luglio 1997.
Stante il maggior volume occupato dalle ecoballe, l’utilizzo di altri siti concordato tra regione e provincia al fine di
raggiungere il volume di 300.000 tonnellate, non riguarderà
il diritto del comune alla completa riscossione del pattuito
risarcimento ambientale.
– REGIONE: ritiene di poter procedere alla reiterazione
per ulteriori tre mesi dell’ordinanza del presidente
n. 386/1998 con l’impegno ad emanare un provvedimento a
conclusione dell’iter autorizzativo sull’istanza ex art. 32 l.r.
21/93 entro i prossimi tre mesi.
Acquisite le conclusioni finali della conferenza succitata,
tre le quali emerge la volontà unanime di reiterare l’ordinanza n. 386/98 per ulteriori tre mesi, imponendo nello
stesso atto le prescrizioni tecnico gestionali contenute nell’allegato A, parte integrante, e con l’impegno della regione
quale ente procedente per l’istanza ex art. 32 l.r. 21/93, ad
inserire le ulteriori richieste concordate nei contenuti prescrittivi del provvedimento conclusivo;
Evidenziato che il presente atto costituisce reiterazione
dell’ordinanza n. 386 del 30 gennaio 1998 e che pertanto i
contenuti dello stesso non potranno più costituire oggetto
di provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell’art.
13 del d.lgs. 22/97;
Ritenuto che la presente ordinanza ha efficacia fino al 31
luglio 1998;
Ordina
1) al comune di Trezzo sull’Adda e per esso alla ditta
T.T.R. s.r.l. di proseguire nell’esercizio dell’impianto, per
un ulteriore periodo di tre mesi, fino al 31 luglio 1998, nel
rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nell’allegato A, parte integrante del presente atto;
2) alla provincia di Milano di espletare le funzioni inerenti i controlli ai sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art.
20 del d.lgs. 22/97 e di adottare ogni accorgimento aggiuntivo utile ad assicurare l’esercizio dell’impianto nel rispetto
delle norme vigenti in materia di emissioni atmosferiche,
di rumore, di tutela delle acque;
3) alla direzione generale tutela ambientale della giunta
regionale di provvedere alla formale notifica del presente
atto alla società T.T.R. s.r.l., al comune di Trezzo sull’Adda
ed alla provincia di Milano;
4) la comunicazione del presente atto al ministro dell’ambiente e al ministro della sanità, entro tre giorni dall’emissione, a norma dell’art. 13 del d.lgs. 22/97;
Dispone
5) che nell’impianto di cui al punto 1) debba essere trattata esclusivamente la frazione secca di r.s.u. a basso tenore
di umidità, derivante dalla raccolta differenziata, con provenienza indicata dalla provincia di Milano;
6) ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,
la proroga fino al 31 luglio 1998 alla gestione temporanea
e sperimentale di un impianto per il pretrattamento e lo
stoccaggio di rifiuti urbani da raccolta differenziata (frazione secca);
Fissa
7) la decorrenza della presente ordinanza dal 1º maggio
1998 al 31 luglio 1998.
Il presidente
1007
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
Allegato A
Impianto di deposito preliminare, trattamento e messa
in riserva della frazione secca di r.s.u. prodotti nel bacino cinque dell’Est Milanese.
Società: T.T.R. s.r.l.
Sede legale: via Tortona, 33 - Milano
Ubicazione impianto: viale Lombardia - Trezzo sull’Adda
PRESCRIZIONI
1. l’esercizio dell’impianto di deposito preliminare e trattamento dovrà avvenire in ambiente chiuso e dotato di idonei dispositivi di aspirazione e filtrazione;
2. i rotoli stoccati dovranno essere coperti da appositi
teli resistenti all’azione dei raggi ultravioletti;
3. dovrà essere effettuato il monitoraggio dell’eventuale
biogas prodotto presso l’area di messa in riserva dei rotoli
confezionati;
4. la ditta dovrà predisporre un piano di intervento consistente nella possibilità di una rapida realizzazione di un
impianto di captazione del biogas;
5. il deposito preliminare dei rifiuti da avviare al trattamento dovrà essere limitato al quantitativo massimo confezionato giornalmente;
6. la ditta dovrà provvedere al posizionamento di un deferrizzatore per la separazione dei metalli ferrosi, inoltre
dovrà essere garantita l’assenza dei frammenti metallici
non ferrosi che possono danneggiare il confezionamento;
7. la ditta dovrà assicurare la rintracciabilità del rifiuto
attraverso l’etichettatura del rotolo, con l’indicazione minima dell’ora e data di confezionamento;
8. i ritoli eventualmente rotti in fase di movimentazione,
dovranno essere riconfezionati;
9. le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere
effettuate senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed, in particolare nelle aree specificatamente destinate;
10. in considerazione del fatto che internamente al capannone è stata installata la prima linea di bricchettatura,
nel caso di produzione notturna di rotoli, gli stessi potranno essere depositati temporaneamente ed in sicurezza al
di fuori del capannone in aree delimitate e controllate e
successivamente, entro le prime ore del giorno successivo,
posizionati nel bacino;
11. l’attività di confezionamento dei rifiuti deve garantire
il completo trattamento dei rifiuti ritirati giornalmente, non
è quindi possibile ricevere rifiuti a fine giornata;
12. le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti, devono
essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere
nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; dovranno inoltre
essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
13. le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a
qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate
e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle
acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
14. l’impianto mobile di confezionamento dei rifiuti in
rotoli, di riserva a quello autorizzato, deve essere installato
internamente al capannone anche al fine di limitare il rischio di esalazioni durante l’esercizio dello stesso. Tuttavia
nel caso in cui l’impianto venisse installato esternamente al
capannone per giustificati motivi, l’esercizio dello stesso
può essere ammesso in via eccezionale e solo in caso di
guasto dell’impianto autorizzato previo nulla-osta della
provincia di Milano;
15. in caso di chiusura dell’attività autorizzata, il soggetto autorizzato, dovrà provvedere alla bonifica finale dell’area. In particolare, il ripristino dell’area ove insistono gli
impianti, dovrà essere effettuato tenuto conto delle previsioni dello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive dovranno essere attuate previo nullaosta della provincia, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti
1008
normative in materia. Alla provincia è demandato il controllo delle verifiche dell’avvenuto ripristino ambientale;
16. il soggetto autorizzato, dovrà provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e dovrà inoltre adempiere a eventuali ulteriori disposizioni e/o prescrizioni imposte dai vigili del fuoco e/o da altri organismi, per quanto
di loro competenza.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
B) DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA
[BUR1998014]
C) DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE
[4.3.0]
D.p.g.r. 11 maggio 1998 - n. 59203
Legge regionale 30 novembre 1991, n. 31 «Adeguamento delle strutture agrarie di produzione agli sbocchi di
mercato ai sensi della legge regionale 7 marzo 1991,
n. 6» - Integrazione del d.p.g.r. n. 56543 del 7 aprile
1998
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Vista la legge regionale 30 novembre 1991, n. 31 «Adeguamento delle strutture agrarie di produzione agli sbocchi
di mercato ai sensi della legge regionale 7 marzo 1991,
n. 6»;
Vista la circolare attuativa approvata quale parte integrante e sostanziale del d.p.g.r. n. 56543 del 7 aprile 1998;
Considerato che per mero errore materiale è stato omesso dopo il secondo capoverso del punto 3) della predetta
circolare il seguente punto:
b) nelle altre zone:
25% - 35% della spesa ammessa per i beni immobili;
15% - 20% della spesa ammessa per gli altri tipi di investimenti.
Ritenuto pertanto di integrare per le motivazioni suddette il testo della circolare attuativa approvata quale parte
integrante e sostanziale del d.p.g.r. n. 56543 del 7 aprile
1998;
Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 32, legge
15 maggio 1997, n. 127;
Visto il d.p.g.r. n. 60325 del 24 luglio 1996 concernente
«Delega di firma all’assessore all’agricoltura, Francesco Fiori, degli atti di competenza del presidente della giunta regionale»;
Decreta
Art. 1) - di integrare, richiamate le premesse, il secondo
capoverso del punto 3) della circolare approvata con
d.p.g.r. n. 56543 del 7 aprile 1998, con il seguente punto:
b) nelle altre zone:
25% - 35% della spesa ammessa per i beni immobili;
15% - 20% della spesa ammessa per gli altri tipi di investimenti.
Art. 2) - di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
L’assessore: Francesco Fiori
[BUR1998015]
[5.1.3]
D.g.r. 13 marzo 1998 - n. 6/35015
Rettifica della delibera della g.r. n. 25750 del 6 marzo
1997 avente come oggetto «Stralcio dell’area ubicata
nel comune di Tirano (SO), fg. 69, mapp. 38 dall’ambito
territoriale n. 2 individuato con deliberazione della g.r.
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di
piazzola per parcheggio in loc. Trivigno da parte del
sig. Bonazzi Francesco
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 25750 del
6 marzo 1997, con la quale si approvava lo stralcio dell’area
ubicata nel comune di Tirano (SO), fg. 69, mapp. 38, dagli
ambiti soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità ai
sensi della deliberazione della g.r. n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, in applicazione della legge 431/85, art. 1-ter;
Visto che nella suddetta deliberazione n. 25750 del 6
marzo 1997, per mero errore materiale, al punto 2) della
parte dispositiva della succitata deliberazione è stato indicato il mappale n. 38 del fg. 69 quale area interessata dall’opera in argomento, anziché il confinante terreno censito col
mappale n. 321;
Considerato che l’esatta richiesta di stralcio contenuta
nella suddetta istanza è la seguente: «Stralcio dell’area ubicata nel comune di Tirano (SO), fg. 69, mapp. n. 321, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la
realizzazione di piazzola per parcheggio in loc. Trivigno da
parte del sig. Bonazzi Francesco;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica del
suddetto errore materiale, contenuto nella deliberazione;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di rettificare la precedente deliberazione della giunta
regionale n. 25750 del 6 marzo 1997, stralciando per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata nel comune di
Tirano (SO), fg. 69, mapp. 321, dall’ambito territoriale n. 2
individuato con deliberazione della giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piazzola per parcheggio in loc. Trivigno, da parte del sig. Bonazzi Francesco;
2. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Maurizio Sala
[BUR1998016]
[5.1.3]
D.g.r. 13 marzo 1998 - n. 6/35016
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Valmasino
(SO), fg. 27, mapp. n. 15, dall’ambito territoriale n. 2
individuato con deliberazione della giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di
due aree cintate ubicate nella foresta demaniale «Val
Masino» loc. «Bagni Masino» da parte dell’azienda regionale delle foreste
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
1009
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni
ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la
sopracitata
deliberazione
della
giunta
regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 20 agosto 1997 è pervenuta l’istanza del
comune di Valmasino (SO) di richiesta di stralcio delle aree
ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte dell’Azienda regionale delle foreste per la realizzazione di due aree cintate
ubicate nella foresta demaniale «Val Masino» loc. «Bagni
Masino»;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 2 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Valmasino, fg. 27, mapp. n. 15,
per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in
oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 2 individuato
con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di due aree cintate ubicate nella foresta demaniale «Val Masino» in loc. «Bagni Masino» da parte dell’Azienda regionale delle foreste»;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre
1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR1998017]
[5.1.3]
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35141
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Torre S. Maria
(SO), fg. 25, mapp. n. 191, dall’ambito territoriale n. 2
1010
individuato con deliberazione della giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e sovralzo tetto rifugio alpino in loc. Alpe Piasci, da parte del sig. Cometti Giuliano
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni
ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la
sopracitata
deliberazione
della
giunta
regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 24 novembre 1997 è pervenuta l’istanza del
comune di Torre S. Maria (SO), di richiesta di stralcio delle
aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85, per manutenzione
straordinaria e sovralzo tetto rifugio alpino in loc. Alpe Piasci;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 2 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Torre S. Maria (SO), fg. 25,
mapp. n. 191, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 2
individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859
del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e
sovralzo tetto rifugio alpino in loc. Alpe Piasci;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 2, individua-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
to con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre
1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR1998018]
[5.1.3]
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35142
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Monno (BS),
relativa all’alveo del torrente Valle Dorena per la parte
interessata ai lavori e delimitata lateralmente in sponda
sinistra orografica fg. 22 mapp. 107, 73, 68 ed in sponda
destra orografica fg. 13 mapp. 23, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta
regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per svaso e
manutenzione opere idrauliche esistenti e regimazione
alveo torrente Valle Dorena, da parte della direzione
generale opere pubbliche e protezione civile della
giunta
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 23 luglio 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Monno (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai
sensi dell’art. 1-ter legge 431/85, per svaso e manutenzione
opere idrauliche esistenti e regimazione alveo torrente Valle Dorena;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15 indivi-
duato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Monno (BS), relativa all’alveo
del torrente Valle Dorena per la parte interessata ai lavori
e delimitata lateralmente in sponda sinistra orografica fg.
22 mapp. 107, 73, 68 ed in sponda destra orografica fg. 13
mapp. 23, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del
10 dicembre 1985, per svaso e manutenzione opere idrauliche esistenti e regimazione alveo torrente Valle Dorena;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR1998019]
[5.1.3]
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35143
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (SO), fg. 18, mapp. n. 87, 88, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di fabbricato rurale esistente sito in località
«Mondadizza» da parte della sig.ra Pittino Annamaria
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 9 dicembre 1997 è pervenuta l’istanza del
comune di Mazzo di Valtellina (SO) di richiesta di stralcio
delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte della
sig.ra Pittino Annamaria per la ristrutturazione di fabbricato rurale esistente sito in località «Mondadizza»;
1011
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (SO), fg. 18
mapp. n. 87, 88, per la sola parte interessata e necessaria
all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale
n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di
fabbricato rurale esistente sito in località «Mondadizza» da
parte della sig.ra Pittino Annamaria;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre
1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980110]
[5.1.3]
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35144
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Pisogne (BS),
mapp. n. 1394, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859
del 10 dicembre 1985, per sistemazione e correzione di
tracciato stradale in località Val Palot-Marino, da parte
del comune
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
1012
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni
ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la
sopracitata
deliberazione
della
giunta
regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 2 dicembre 1997 è pervenuta l’istanza del
comune di Pisogne (BS), di richiesta di stralcio delle aree
ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85, per sistemazione e correzione di tracciato stradale in località Val Palot-Marino;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Pisogne (BS), mapp. n. 1394,
per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in
oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15 individuato
con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione e correzione di tracciato
stradale in località Val Palot-Marino;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980111]
[5.1.3]
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35146
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Cosio Valtellino (SO), fg. 46, mapp. n. 5, dall’ambito territoriale n. 2
individuato con deliberazione della giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di
lavori potabilizzatori e sistemazione sorgenti acquedotto da parte del comune
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 20 novembre 1996 è pervenuta l’istanza del
comune di Cosio Valtellino richiesta di stralcio delle aree
ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte del comune per
la realizzazione di lavori potabilizzatori e sistemazione sorgenti acquedotto;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 2 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Cosio Valtellino, fg. 46, mapp.
n. 5, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento
in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 2 individuato
con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori potabilizzatori
e sistemazione sorgenti acquedotto da parte del comune;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre
1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980112]
[5.1.3]
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35147
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Incudine (BS),
fg. 1 mapp. n. 7, 9, fg. 2 mapp. n. 3, 5, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta
regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realiz-
zazione di lavori di completamento strada «MortiroloPianaccio» da parte del consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo»
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 29 luglio 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Incudine (BS) di richiesta di stralcio delle aree
ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte del consorzio
interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo» per la realizzazione di completamento strada «Mortirolo-Pianaccio»;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Incudine, fg. 1, mapp. nn. 7, 9,
fg. 2 mapp. 3-5 per la sola parte interessata e necessaria
all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale
n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di completamento strada «Mortirolo-Pianaccio» da parte del consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo»;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, indivi-
1013
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
duato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980113]
[5.1.3]
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35148
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (SO), fg. 10, mapp. n. 532, 533, 537, 538, 566,
dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre
1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale
in loc. «Froli» da parte del sig. Pozzi Agostino
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni
ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la
sopracitata
deliberazione
della
giunta
regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 9 dicembre 1997 è pervenuta l’istanza del
comune di Mazzo di Valtellina di richiesta di stralcio delle
aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig.
Pozzi Agostino per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in loc. «Froli»;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
1014
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Mazzo di fg. 10, mapp. n. 532,
533, 537, 538, 566, per la sola parte interessata e necessaria
all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale
n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in loc. «Froli» da parte del sig. Pozzi
Agostino;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 02 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980114]
[5.1.3]
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35149
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Incudine (BS),
fg. 2, mapp. n. 7, 11, Vezza d’Oglio (BS) fg. 13 mapp. 3,
5, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di asfaltatura tratto strada consorziale da parte del consorzio interprovinciale
stradale «Trivigno-Mortirolo»
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 29 luglio 1997 è pervenuta l’istanza dei comuni di Incudine e Vezza d’Oglio di richiesta di stralcio
delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte del
consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo per
la realizzazione di asfaltatura tratto strada consorziale;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Incudine-Vezza d’Oglio (BS)
fg. 2 mapp. n. 7, 11, fg. 13 mapp. n. 3, 5 per la sola parte
interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato,
dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione
di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la
realizzazione asfaltatura tratto strada consorziale da parte
del consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo»;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980115]
[5.1.3]
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35150
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Spriana (SO),
fg. 3, mapp. n. 40, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di
lavori ristrutturazione baita conservazione prodotti caseari Alpe Mastabbia da parte della amministrazione
comunale
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 12 febbraio 1997 è pervenuta l’istanza del
comune di Spriana (SO) di richiesta di stralcio delle aree
ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte dell’amministrazione comunale per la realizzazione di lavori di ristrutturazione baita conservazione prodotti caseari Alpe Mastabbia;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Spriana (SO), fg. 3, mapp. n. 40,
per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in
oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 2 individuato
con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di ristrutturazione baita conservazione prodotti caseari Alpe Mastabbia da
parte dell’amministrazione comunale;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre
1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980116]
[5.1.3]
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35152
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Bienno (BS),
mapp. n. 1233, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859
del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piccolo
servizio igienico in aderenza dell’esistente fabbricato in
località «Arcina», da parte dell’amministrazione comunale
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
1015
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 25 luglio 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Bienno (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai
sensi dell’art. 1-ter legge 431/85, per la realizzazione di piccolo servizio igienico in aderenza dell’esistente fabbricato
in località «Arcina»;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Bienno (BS), mapp. n. 1233,
per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in
oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15 individuato
con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piccolo servizio igienico in aderenza dell’esistente fabbricato in località «Arcina»
da parte dell’amministrazione comunale;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980117]
[5.1.3]
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35153
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Incudine (BS),
fg. 1, mapp. n. 7 e 9, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale
1016
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di
fabbricato da adibire alla lavorazione del latte, allo
stoccaggio dei prodotti finiti ed alla loro vendita, da
parte dell’amministrazione comunale
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 2 giugno 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Incudine (BS), di richiesta di stralcio delle aree
ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85, per la realizzazione di
fabbricato da adibire alla lavorazione del latte, allo stoccaggio dei prodotti finiti ed alla loro vendita;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Incudine (BS), fg. 1, mapp. n. 7
e 9, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento
in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato da adibire
alla lavorazione del latte, allo stoccaggio dei prodotti finiti
ed alla loro vendita;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, indivi-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
duato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980118]
[5.1.3]
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35154
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Nave (BS), fg.
46, mapp. n. 8, 9, 12, 20, 25 e parte della strada consorziale della Maddalena, dall’ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per costruzione linea
mt. 15.000 volt in cavo aereo, posto di trasformazione
a palo (P.T.P.) e linea BT a 380 volt in cavo sotterraneo
per allacciamento clienti vari, da parte dell’Enel in località Bosco del Roccolo
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni
ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la
sopracitata
deliberazione
della
giunta
regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 26 novembre 1997 è pervenuta l’istanza del
comune di Nave (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai
sensi dell’art. 1-ter legge 431/85, per la costruzione linea mt
a 15.000 volt in cavo aereo, posto di trasformazione a palo
(P.T.P.) e linea BT a 380 volt in cavo sotterraneo, per allacciamento clienti vari da parte dell’Enel in località Bosco del
Roccolo;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permenanza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 18, indivi-
duato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Nave (BS), fg. 46, mapp. n. 8,
9, 12, 20, 25 e parte della strada consorziale della Maddalena, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento
in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985, per la costruzione linea mt a 15.000 volt in
cavo aereo, posto di trasformazione a palo (P.T.P.) e linea
BT a 380 volt in cavo sotterraneo per allacciamento clienti
vari;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980119]
[5.1.3]
D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35155
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Corteno Golgi
(BS) fg. 88 mapp. n. 128, dall’ambito territoriale n. 15
individuato con deliberazione della giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di
un fabbricato rurale sui ruderi esistenti in loc. «Bratte»
da parte della signora Albertani Giacomina
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 4 dicembre 1997 è pervenuta l’istanza del
comune di Corteno Golgi (BS) di richiesta di stralcio delle
aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte della sig.a
Albertani Giacomina per la ricostruzione di un fabbricato
rurale sui ruderi esistenti in loc. «Bratte»;
1017
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente
con l. 431/85 art. 1 lettera «g»;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Corteno Golgi (BS) fg. 88,
mapp. n. 128, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale
n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un
fabbricato rurale sui ruderi esistenti in loc. «Bratte» da parte della sig.a Albertani Giacomina;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980120]
[5.1.3]
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35279
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Tirano (SO),
fg. 69 mapp. n. 79, dall’ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per rifacimento orditura con parziale modifica delle falde del tetto da parte
dei sigg. Rigamonti Paola, Schiantarelli Giampiero e
Schiantarelli Aurelio
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regio-
1018
ne a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 15 gennaio 1998 è pervenuta l’istanza del
comune di Tirano (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai
sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte dei sigg. Rigamonti Paola, Schiantarelli Giampiero e Schiantarelli Aurelio per
rifacimento orditura con parziale modifica delle falde del
tetto;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Tirano (SO) fg. 69 mapp. n. 79,
per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in
oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 02, individuato
con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per rifacimento orditura con parziale modifica delle falde del tetto da parte dei sigg. Rigamonti Paola,
Schiantarelli Giampiero e Schiantarelli Aurelio;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980121]
[5.1.3]
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35280
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Teglio (SO), fg.
14 mapp. n. 182, 181, 179, 177, 175, 173, 172, 342, 171,
341, 170; fg. 11 mapp. n. 218, 215, 213, 239, 207, 203,
201, 199, 196, 194, 192, 190, 188, 186, 184, 182, 180, 89,
90, 87, 88, 84, 85, 294, 295, 81, 82, 77, 78, 75, 76, 73, 74,
306, 307, dall’ambito territoriale n. 02 individuato con
deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale
della «Corna Marinella» da parte del sig. Valli Mario
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 17 dicembre 1997 è pervenuta l’istanza del
comune di Teglio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai
sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Valli Mario
per la realizzazione della strada forestale della «Corna Marinella»;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Teglio (SO) fg. 14 mapp.
nn. 182, 181, 179, 177, 175, 173, 172, 342, 171, 341, 170; fg.
11 mapp. n. 218, 215, 213, 239, 207, 203, 201, 199, 196, 194,
192, 190, 188, 186, 184, 182, 180, 89, 90, 87, 88, 84, 85, 294,
295, 81, 82, 77, 78, 75, 76, 73, 74, 306, 307, per la sola parte
interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato,
dall’ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione
di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la
realizzazione della strada forestale della «Corna Marinella»
da parte del sig. Valli Mario;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980122]
[5.1.3]
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35281
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Angolo Terme
(BS) mapp. n. 2157, 2156, 2162, dall’ambito territoriale
n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di serbatoio d’acqua antincendio località «Croce di
Vareno» da parte dell’amministrazione comunale
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 22 gennaio 1998 è pervenuta l’istanza del
comune di Angolo Terme (BS) di richiesta di stralcio delle
aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85, per la realizzazione
di serbatoio d’acqua antincendio in località «Croce di Vareno»;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente
con l. 431/85 art. 1 lettera «g»;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
1019
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Angolo Terme (BS), mapp.
nn. 2157, 2156, 2162, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di serbatoio d’acqua antincendio loc. «Croce di Vareno» da parte
dell’amministrazione comunale;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980123]
[5.1.3]
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35282
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Corteno Golgi
(BS) fg. 98, mapp. n. 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre
1985, per la ristrutturazione della Malga Bondone e
Malga Casazza in Val Brandet da parte dell’amministrazione comunale
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 1 dicembre 1997 è pervenuta l’istanza del
comune di Corteno Golgi (BS) di richiesta di stralcio delle
aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85, per la ristrutturazione della malga Bondone e malga Casazza in val Brandet;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddi-
1020
sfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi,
i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente
con l. 431/85 art. 1 lettera «d» e «g» e «f»;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Corteno Golgi (BS) fg. 98,
mapp. n. 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, per la sola parte
interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato,
dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione
di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la
ristrutturazione della malga Bondone e malga Casazza in
val Brandet da parte dell’amministrazione comunale;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980124]
[5.1.3]
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35283
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Vervio (SO) fg.
14, mapp. n. 342, 343, 344, fg. 13 mapp. n. 115 e tratto
di mulattiera comunale, dall’ambito territoriale n. 02
individuato con deliberazione della giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dei
lavori di posa condotta idrica interrata in loc. «Ca’ Longhe» da parte del sig. Frigerio Dario
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 10 dicembre 1997 è pervenuta l’istanza del
comune di Vervio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai
sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Frigerio
Dario per la realizzazione dei lavori di posa condotta idrica
interrata in loc. «Cà Longhe»;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Vervio (SO) fg. 14 mapp. n. 342,
343, 344 - fg. 13 mapp. n. 115 e tratto di mulattiera comunale per la sola parte interessata e necessaria all’intervento
in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985, per la realizzazione dei lavori di posa condotta idrica interrata in loc. «Cà Longhe» da parte del sig.
Frigerio Dario;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980125]
[5.1.3]
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35284
Stralcio di un’area ubicata nel comune di Berzo Inferiore (BS), dall’ambito territoriale n. 15, individuato con
deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di ripristino
viabilità strada «Plagne-Paluro», strada di «Regagnal»,
strada di accesso al «Torrente Val Pelone», ponte sul
«Torrente Grigna», svaso «Torrente Val Pelone», ripristino strada «Berzo Inferiore-Zuvolo-Stabico», e ripristino acquedotto in località «Stabico» da parte dell’amministrazione comunale
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 24 luglio 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Berzo Inferiore (BS) di richiesta di stralcio delle
aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 per la realizzazione
di lavori di ripristino viabilità strada «Plagne-Paluro», strada di «Regagnal», strada di accesso al «Torrente Val Pelone», ponte sul «Torrente Grigna», svaso «Torrente Val Pelone», ripristino strada «Berzo Inferiore-Zuvolo-Stabicò», e
ripristino acquedotto in località «Stabicò»;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Berzo Inferiore (BS) fg. 13, 16,
17, 20, 21, mapp. n. 2228 e 2235; fg. n. 10, mapp. 2098,
1816, 1837, 2013, 2154, 2072, 2070, 764; fg. n. 13, 14, 16,
17, mapp. n. 2225, 2194, 2195, 2188, 2067, 2186, 1614, strada «Berzo Inferiore-Zuvolo-Stabicò», per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di
giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dei lavori di ripristino viabilità strada «PlagnePaluro», strada di «Regagnal», strada di accesso al «Torrente Val Pelone», ponte sul «Torrente Grigna», svaso «Torrente Val Pelone», ripristino strada «Berzo Inferiore-ZuvoloStabicò», e ripristino acquedotto in località «Stabicò» da
parte dell’amministrazione comunale;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
1021
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980126]
[5.1.3]
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35285
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Monno (BS),
fg. 5, mapp. n. 51-13, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di
nuovo insediamento agricolo in loc. «Fontana del Mortirolo», da parte del sig. Antonioli Innocenzo
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 30 giugno 1997 è pervenuta l’istanza del
comune di Monno (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai
sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 per la realizzazione di nuovo insediamento agricolo in loc. «Fontana del Mortirolo»;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
1022
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Monno (BS), fg. 5, mapp. n. 5113, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento
in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985, per la realizzazione di nuovo insediamento
agricolo loc. «Fontana del Mortirolo»;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980127]
[5.1.3]
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35286
Stralcio dell’area ubicata nel comune di S. Giacomo Filippo (SO), fg. 53, mapp. n. 5-16-73-74-76-77-78-81-82225-223-222-214 e fg. 49 mapp. nn. 124-118-117, dall’ambito territoriale n. 03 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre
1985, per la realizzazione di interramento tubazione acquedotto e serbatoio da parte del sig. Bedognetti Luciano
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati
con la sopracitata deliberazione della giunta regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 12 gennaio 1998 è pervenuta l’istanza del
comune di San Giacomo Filippo (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte
del sig. Bedognetti Luciano per la realizzazione di interramento tubazione acquedotto e serbatoio;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 03, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di San Giacomo Filippo (SO), fg.
53, mapp. n. 5-16-73-74-76-77-78-81-82-225-223-222-214,
fg. 49 mapp. nn. 124-118-117, per la sola parte interessata
e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito
territoriale n. 03, individuato con deliberazione di giunta
regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interramento tubazione acquedotto e serbatoio da
parte del sig. Bedognetti Luciano;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 03, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980128]
[5.1.3]
D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35287
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Collio (BS), fg.
5, mapp. n. 135-141-142, dall’ambito territoriale n. 18
individuato con deliberazione della giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di
strada agricola servente le cascine Silter-Casina-BareleLegner in loc. Serramando, da parte del comune
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione
approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui
sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze
naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art.
1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle
aree di particolare interesse ambientale a norma della legge
8 agosto 1985, n. 431»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898
del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree
di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del
27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni
ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la
sopracitata
deliberazione
della
giunta
regionale
n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
– che in data 26 agosto 1997 è pervenuta l’istanza del
comune di Collio (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai
sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 per la realizzazione di strada agricola servente le cascine Silter-Casina-Barele-Legner
in loc. Serramando da parte del comune;
– che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla
relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto
1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta
regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di
salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni
e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata
dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’area ubicata in comune di Collio (BS), fg. 5, mapp. n. 135141-142, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859
del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agricola servente le cascine Silter-Casina-Barele-Legner in loc.
Serramando;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I
comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come
modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR19980129]
[3.1.0]
D.g.r. 7 aprile 1998 - n. 6/35508
Approvazione del nuovo statuto della scuola materna
Ronzoni Silva con sede Seregno via E. Toti 2 (MI)
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all’art. 14
delega alle regioni le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all’art. 12 del codice civile, che operano esclusivamente nelle materie di cui al citato decreto e le cui finalità
statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione;
Visti gli artt. 12 e 16 del c.c.;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 6390 del 5
marzo 1991, con la quale è stata riconosciuta la personalità
giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 12 del c.c, all’ente morale scuola materna Ronzoni Silva con sede in Seregno (MI) via E. Toti 2;
Preso atto che il direttore generale proponente dichiara
che il legale rappresentante della succitata persona giuridica ha presentato, in data 16 febbraio 1998, domanda al fine
di ottenere l’approvazione del nuovo statuto dell’ente, ai
sensi dell’art. 16 del c.c.;
Preso atto che il direttore generale proponente ha accer-
1023
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
tato che la succitada domanda di approvazione dello statuto è stata presentata in attuazione della delibera assunta
in data 16 gennaio 1998 dal consiglio di amministrazione
dell’ente, organo competente a deliberare le modifiche statutarie ai sensi dell’art. 16 dello statuto vigente approvato
con regio decreto in data 30 maggio 1935;
Preso atto, altresı̀, delle valutazioni del direttore generale
proponente, che al riguardo dichiara che la decisione dell’ente di adottare un nuovo statuto risulta assunta nel rispetto della normativa vigente in materia e trova motivazione nell’esigenza di rendere più funzionale lo svolgimento
dell’attività, nonché di favorire il perseguimento delle finalità dell’ente medesimo;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della l. 127/97;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
Delibera
– recepite le premesse, di approvare il nuovo statuto dell’ente scuola materna Ronzoni Silva con sede in Seregno
via E. Toti 2 composto di n. 16 articoli, nella stesura di cui
all’allegato atto pubblico del 16 gennaio 1998 rep.
n. 33184/6126 a rogito notaio Enrica Bettaglio, registrato a
Desio il 2 febbraio 1998 al n. 346, atto che costituisce parte
integrante del presente provvedimento. (Omissis)
Il segretario: Sala
[BUR19980130]
[3.1.0]
D.g.r. 24 aprile 1998 - n. 6/35814
Approvazione del nuovo statuto della scuola materna
don Giovanni Nava con sede in Lecco via Renzo 7
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all’art. 14
delega alle regioni le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all’art. 12 del codice civile, che operano esclusivamente nelle materie di cui al citato decreto e le cui finalità
statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione;
Visti gli artt. 12 e 16 del c.c.;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 27169 del
10 settembre 1992, con la quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 12 del
c.c., all’ente morale scuola materna don Giovanni Nava con
sede in Lecco via Renzo 7;
Preso atto che il direttore generale proponente dichiara
che il legale rappresentante della succitata persona giuridica ha presentato, in data 6 aprile 1998, domanda al fine di
ottenere l’approvazione del nuovo statuto dell’ente, ai sensi
dell’art. 16 del c.c.;
Preso atto che il direttore generale proponente ha accertato che la succitata domanda di approvazione dello statuto
è stata presentata in attuazione della delibera assunta in
data 4 marzo 1998 dall’assemblea dei soci dell’ente, organo
competente a deliberare le modifiche statutarie ai sensi dell’art. 16 dello statuto vigente approvato con d.g.r. n. 37250
in data 4 novembre 1988;
Preso atto, altresı̀, delle valutazioni del direttore generale
proponente, che al riguardo dichiara che la decisione dell’ente di adottare un nuovo statuto risulta assunta nel rispetto della normativa vigente in materia e trova motivazione nell’esigenza di rendere più funzionale lo svolgimento
dell’attività, nonché di favorire il perseguimento delle finalità dell’ente medesimo;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della l. 127/97;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
Delibera
– recepite le premesse, di approvare il nuovo statuto dell’ente scuola materna don Giovanni Nava con sede in Lecco
via Renzo 7 composto di n. 22 articoli, nella stesura di cui
all’allegato atto pubblico del 4 marzo 1998 rep.
n. 132342/32293 a rogito notaio Teodoro Berera, registrato
1024
a Lecco il 17 marzo 1998 al n. 874, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento. (Omissis)
Il segretario: Sala
[BUR19980131]
[1.8.0]
D.g.r. 24 aprile 1998 - n. 6/35832
Nomina commissario straordinario per l’IPAB fondazione «Ing. Stefano Casati» con sede in Gravedona (CO)
nella persona del sig. Emilio Bonometti in sostituzione
del dimissionario sig. Edoardo Colombo
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
– di nominare il sig. Emilio Bonometti nato a Como il
giorno 1 giugno 1955, residente a Lanzo d’Intelvi, via Alla
Fonte n. 6, commissario straordinario dell’IPAB fondazione
«Ing. Stefano Casati» di Gravedona (CO) per un periodo di
tempo non superiore a sei mesi dalla data di notifica del
presente atto, con il compito di:
a) porre in essere le iniziative e gli atti necessari finalizzati all’estinzione dell’ente ex art. 4 l.r. n. 72/81,
b) provvedere alla rappresentanza dell’ente,
c) provvedere all’ordinaria amministrazione dell’ente,
d) fronteggiare situazioni di improvvisa emergenza ed adottare i provvedimenti tesi a salvaguardare l’incolumità
pubblica;
– di disporre che le eventuali proroghe del mandato
commissariale in argomento, qualora si rendessero necessarie, siano adottate con provvedimento della giunta regionale previa richiesta scritta e motivata del commissario incaricato nel rispetto dei limiti introdotti dal già citato art.
1, comma 2, l.r. n. 36/92, richiesta inviata dal medesimo
anche all’organo di vigilanza territorialmente competente
per eventuali osservazioni in merito;
– di disporre altresı̀ che l’eventuale anticipata revoca del
mandato commissariale in argomento, qualora si rendesse
necessaria in relazione alle motivazioni in premessa esposte, sia adottata con provvedimento della giunta regionale;
– di dare atto che al citato commissario incaricato è riconosciuta, a carico del bilancio dell’istituzione amministrata, l’indennità prevista dall’art. 55, ultimo comma, l.r.
1/1986;
– di disporre per la notifica del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL, all’ORECO ed al comune territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed
alla pubblicazione infine del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR19980132]
[1.8.0]
D.g.r. 24 aprile 1998 - n. 6/35835
Nomina commissario straordinario per l’IPAB «Istituzione Baragiola» di Como nella persona della rag.ra Elisabetta Biundo
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
– di nominare la sig.ra Biundo Elisabetta, nata a Como
il 21 ottobre 1967 residente a Como, via Martino Anzi, 25,
commissario straordinario dell’IPAB istituzione Baragiola
di Como per un periodo di tempo non superiore a sei mesi
dalla data di notifica del presente atto, con il compito di:
a) effettuare un’accurata ricognizione della situazione istituzionale dell’ente predisponendo dettagliata relazione
che, entro 90 giorni dall’assunzione dell’incarico, dovrà essere contestualmente trasmessa a questa amministrazione
ed all’organo di vigilanza territorialmente competente;
b) porre in essere le iniziative finalizzate all’estinzione
dell’ente in oggetto ex art. 4 l.r. 72/1981,
c) provvedere alla rappresentanza dell’ente,
d) provvedere all’ordinaria amministrazione dell’ente,
d) fronteggiare situazioni di improvvisa emergenza ed a-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
dottare i provvedimenti tesi a salvaguardare l’incolumità
pubblica;
– di disporre che le eventuali proroghe del mandato
commissariale in argomento, qualora si rendessero necessarie, siano adottate con provvedimento della giunta regionale previa richiesta scritta e motivata del commissario incaricato nel rispetto dei limiti introdotti dal già citato art.
1, comma 2, l.r. n. 36/92, richiesta inviata dal medesimo
anche all’organo di vigilanza territorialmente competente
per eventuali osservazioni in merito;
– di disporre altresı̀ che l’eventuale anticipata revoca del
mandato commissariale in argomento, qualora si rendesse
necessaria in relazione alle motivazioni in premessa esposte, sia adottata con provvedimento della giunta regionale;
– di dare atto che al citato commissario incaricato è riconosciuta, a carico del bilancio dell’istituzione amministrata, l’indennità prevista dall’art. 55, ultimo comma, l.r.
1/1986;
– di disporre per la notifica del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL, all’ORECO ed al comune territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed
alla pubblicazione infine del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il segretario: Sala
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI
[BUR19980133]
[3.1.0]
D.d.g. 22 aprile 1998 - n. 57750
Depubblicizzazione dell’IPAB scuola materna Enrico
Terraneo via Monforte 14 con sede in Cascina Amata di
Cantù (CO), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e
succ. modd., e contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
IL DIRETTORE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO
Viste le ll.rr. 27 marzo 1990 nn. 21 e 22, mediante le quali
è stata riconosciuta alle IIPPAB – Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza – operanti nell’ambito regionale la
possibilità di richiedere, qualora in possesso dei prescritti
requisiti di legge, la depubblicizzazione con conseguente
mutamento della personalità giuridica da pubblica a privata;
Dato atto che con la predetta normativa si è dato attuazione ai principi contenuti nella sentenza della corte costituzionale n. 396 del 24 marzo 1988, depositata il 7 aprile
1988 che, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. 17 luglio 1890, n. 6972, ha previsto che
le IIPPAB regionali ed infraregionali possono richiedere il
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, qualora in possesso di determinati requisiti;
Visto il d.p.c.m. 16 febbraio 1990, contenente direttive
alle regioni in materia di riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato alle IIPPAB a carattere regionale
ed infraregionale;
Vista la l.r. 27 gennaio 1998 n. 1, in particolare l’art. 4
che, in applicazione di quanto previsto in materia di competenze degli organi di governo e dalla dirigenza della l.r.
23 luglio 1996 n. 16, ha disposto la modifica delle succitate
ll.rr. 21 e 22/1990, attribuendo al direttore generale competente le funzioni che tali norme riservavano alla competenza della giunta regionale;
Vista la d.g.r. n. 34911 del 6 marzo 1998 relativa all’attribuzione al dr. Renzo Ruffini della funzione di direttore generale della direzione generale formazione e lavoro;
Vista la circ. assistenza, del 6 aprile 1990, n. 25, pubbl.
in Bollettino Ufficiale della regione Lombardia 25 maggio
1990 II suppl. straord. al n. 21, contenente indicazioni relative all’applicazione delle surrichiamate ll.rr. nn. 21 e
22/1990;
Visti altresı̀:
– gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
– l’art. 12 del codice civile;
Vista la domanda presentata in data 7 gennaio 1998 dal
legale rappresentante dell’IPAB scuola materna Enrico Terraneo, via Monforte 14 avente sede nel comune di Cascina
Amata di Cantù (CO), intesa ad ottenere, in applicazione
delle sopra citate ll.rr. n. 21 e 22/1990, la depubblicizzazione dell’ente ed il contestuale riconoscimento all’ente medesimo della personalità giuridica di diritto privato;
Preso atto delle risultanze acquisite in sede istruttoria
che evidenziano la sussistenza in capo all’istituzione istante, ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 21/1990 e successive modifiche, di specifici e sufficienti requisiti di depubblicizzazione e la non esistenza di clausole ostative;
Ritenuto, pertanto, accoglibile la citata richiesta di depubblicizzazione per i motivi innanzi esposti;
Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell’art. 17 comma 32 della l. 15 maggio 1997
n. 127;
Decreta
– di accogliere, per le motivazioni richiamate in premessa, la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall’ente IPAB scuola materna Enrico Terraneo, via
Monforte 14 avente sede legale nel comune di Cascina Amata di Cantù (CO);
– di dichiarare che l’istituzione medesima, eretta in ente
morale con r.d. del 21 luglio 1911 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB ai sen-
1025
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
si e per gli effetti di cui alla l. 6972/1890, è depubblicizzata
e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale ente con
personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 12
del c.c.;
– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura
della personalità giuridica dell’ente:
a) la predetta istituzione, a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale
della regione Lombardia, non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le IIPPAB, ma è assoggettata al
regime giuridico degli enti privati giuridicamente riconosciuti;
b) l’istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato
con d.g.r. n. 45165 del 17 luglio 1989, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;
c) ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.r. n. 21/1990 e
succ. modd. è fatto obbligo agli amministratori dell’istituzione di provvedere a richiederne l’iscrizione nel registro
delle persone giuridiche private di cui all’art. 33 del c.c.,
entro 15 giorni dall’avvenuta pubblicazione del presente
atto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;
d) a far data da tale pubblicazione decorre il termine di
novanta giorni previsto dall’art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l’esercizio del diritto di opzione,
da parte del personale dell’istituzione già in servizio, al
mantenimento dell’iscrizione alla INPDAP;
– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, ai sensi
dell’art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all’art. 5, comma
2, della l.r. n. 21/1990, come modificata dall’art. 4 della l.r.
1/1998, nonché la comunicazione dell’atto stesso all’istituzione interessata, al comune sede legale della medesima,
alla sezione dell’ORECO ed all’ERSSZ territorialmente
competente, nonché agli enti previdenziali interessati.
Il direttore generale: Renzo Ruffini
[BUR19980134]
[4.6.2]
D.d.g. 28 aprile 1998 - n. 58130
Approvazione delle modifiche allo Statuto «Ente gestione mostre Comufficio» con sede in Milano - via Merano,
18
DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
1) è approvato, ai sensi dell’art. 12 c.c. e dell’art. 15 della
l.r. 45/80, lo statuto dell’ente fieristico «Ente gestione mostre Comufficio» con sede in Milano - via Merano, 18;
2) l’ente ha per fine di organizzare, previa la dovuta autorizzazione, mostre specializzate nel settore delle macchine
dei mobili e delle attrezzature per ufficio o in settori ad esso
omogenei nonché della mostra specializzata internazionale
«Smau - Esposizione internazionale dell’information & comunication technology»;
3) il patrimonio dell’ente fieristico è costituito nei modi
indicati nell’art. 8 dello statuto. L’ente provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito nei modi e con
i mezzi indicati nello statuto stesso, allegato al presente decreto (Omissis);
4) di trasmettere copia del presente decreto al presidente
della giunta regionale per la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della regione Lombardia.
Francesco Tofoni
[BUR19980135]
[4.3.0]
D.d.g. 5 maggio 1998 - n. 58892
Diffida ad adempiere della direzione generale agricoltura nei confronti del sig. presidente del consiglio di
amministrazione e del direttore del CI.VI.FRU.CE., in
materia di applicazione dei criteri di equiparazione del-
1026
le posizioni dirigenziali economiche dei dirigenti del
CI.VI.FRU.CE rispetto a quelle regionali
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA
Vista la l.r. 28 febbraio 1986, n. 6, concernente l’istituzione del centro regionale per l’incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e cerealicoltura (CI.VI.FRU.CE.), con sede
in Voghera (PV);
Visto l’art. 28, comma 9, della l.r. 23 luglio 1996, n. 16
che recita: «La retribuzione di posizione per i dirigenti degli enti pubblici non economici dipendenti dalla regione
ai sensi dell’art. 48, Statuto regione Lombardia, è definita
secondo la disciplina dell’art. 40, commi 1, 2 e 3 del contratto collettivo per l’area della dirigenza regionale in base ai
criteri di equiparazione stabiliti con provvedimenti della
giunta regionale in relazione alle leggi regionali istituite di
ciascun ente»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 6/30002
del 18 luglio 1997 avente ad oggetto: «Attuazione dell’art.
28, comma 9, della l.r. 23 luglio 1996, n. 6 - definizione in
via provvisoria dei criteri di equiparazione delle posizioni
dirigenziali degli enti strumentali a quelle regionali» con la
quale si individuano i criteri di equiparazione delle posizioni dirigenziali negli enti regionali strumentali, ex art. 48
Statuto regione Lombardia, in base a dei livelli di responsabilità gerarchica individuati per ciascuno dei suddetti enti
in base ad una precisa tipologia: gli enti di tipo A sono
articolati su tre livelli di responsabilità, gli enti di tipo B
sono articolati su due livelli di responsabilità, gli enti di
tipo C sono articolati su un unico livello di responsabilità;
Considerato che la d.g.r. n. 6/30002 del 18 luglio 1997,
sopra citata, inserisce il CI.VI.FRU.CE. fra gli enti a tipologia B e cioè articolati su due livelli di responsabilità gerarchica cosı̀ definita:
– il primo livello di responsabilità apicale, (direzione), è
riferito alla posizione dirigenziale regionale S2;
– il secondo livello di responsabilità è riferito alla posizione dirigenziale regionale U3;
Preso atto che in base alla d.g.r. 6/30002 del 18 luglio
1997 la figura dirigenziale economica massima di riferimento (la figura apicale: la direzione), è la posizione dirigenziale regionale denominata S2, mentre la figura dirigenziale economica di riferimento immediatamente subordinata è la posizione dirigenziale regionale U3;
Considerato che con nota prot. n. 29620 del 25 agosto
1997 il direttore generale della direzione generale agricoltura ha trasmesso a ciascuno degli enti regionali strumentali
interessati, compreso il CI.VI.FRU.CE., copia della sopra
citata deliberazione, corredata dalla nota prot. n. 27329 del
31 luglio 1997 del direttore del personale dell’amministrazione regionale con la quale si invitano le direzioni generali
interessate a sovraintendere alla corretta applicazione della
d.g.r. n. 6/30002 del 18 luglio 1997;
Vista la nota prot. n. 15514 del 20 aprile 1998 a firma del
dirigente amministrativo del CI.VI.FRU.CE. con la quale
egli dichiara che: «Si provvederà, con il prossimo mese di
maggio, a rideterminare il quantum dovuto agli interessati
avendo come figura economica massima di riferimento l’S1
di cui alla d.g.r. n. 6/30002 del 18 luglio 1997»;
Preso atto che la decisione del dirigente amministrativo
del CI.VI.FRU.CE. è del tutto arbitraria, non è supportata
da alcun fondamento giuridico ed è in netto contrasto con
quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/30002 del 18 luglio 1997 e
dall’art. 28, comma 9, l.r. n. 16/92;
Considerato che l’attuazione della decisione del dirigente
amministrativo del CI.VI.FRU.CE. sopra evidenziata potrebbe comportare danni patrimoniali all’ente tali da ingenerare responsabilità di natura diversamente apprezzabile;
Ritenuto dal direttore generale proponente nell’esercizio
dei propri poteri di controllo e di vigilanza sugli enti regionali strumentali, di diffidare il sig. presidente del consiglio
di amministrazione del CI.VI.FRU.CE. e il sig. direttore del
CI.VI.FRU.CE. a vigilare sulla corretta applicazione dei criteri di equiparazione delle posizioni dirigenziali degli enti
regionali strumentali rispetto a quelle regionali, stabilite
dalla d.g.r. n. 6/30002 del 18 luglio 1997;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998
Considerato che per il CI.VI.FRU.CE. tali posizioni sono
articolate su due soli livelli di responsabilità: la posizione
dirigenziale regionale S2 (posizioni apicale), e posizione dirigenziale U3;
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della
struttura organizzativa della dirigenza della giunta regionale»;
Visto l’art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze
e i poteri dei direttori generali;
Vista la d.g.r. 24 gennaio 1997, n. 24347 «Determinazione
in ordine all’attuazione degli artt. 17 e 18 della l.r. 16/96 Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza
della giunta regionale»;
Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174 - «Ricognizione
degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza», con particolare riguardo agli atti amministrativi spettanti alla dirigenza della direzione generale agricoltura;
Atteso che con d.g.r. 30 dicembre 1996, n. 23854 è stato
affidato l’incarico di direttore generale della direzione generale agricoltura al dr. Salvatore Ena;
Dato atto che il presente atto non è soggetto a controllo ai
sensi dell’art. 17, 32º comma, legge 15 maggio 1997, n. 127;
Decreta
1) di diffidare il sig. presidente del consiglio di amministrazione del CI.VI.FRU.CE. e il sig. direttore del
CI.VI.FRU.CE. a vigilare sulla corretta applicazione dei criteri di equiparazione delle posizioni dirigenziali degli enti
regionali strumentali rispetto a quelle regionali, stabilite
dalla d.g.r. n. 6/30002 del 18 luglio 1997, e ritenuto che, per
il CI.VI.FRU.CE., tali posizioni sono articolate su due soli
livelli di responsabilità: la posizione dirigenziale regionale
economica S2 (posizione apicale), e la posizione dirigenziale regionale economica U3;
2) di avvertire che, in difetto, questa direzione generale
proporrà agli organi amministrativi regionali competenti di
esercitare le azioni più opportune al fine di ottenere il rispetto degli adempimenti che la l.r. n. 16/96 e la d.g.r.
n. 6/30002 prevedono in materia di equiparazione delle posizioni economiche dirigenziali del CI.VI.FRU.CE. rispetto
a quelle regionali, al fine di assicurare la piena ed effettiva
tutela degli interessi dei quali la regione Lombardia è portatrice;
3) di comunicare il presente provvedimento ai soggetti
interessati compreso il presidente ed i componenti del collegio dei revisori dei conti;
4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il direttore generale: Salvatore Ena
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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