Contributi regionali per le unioni e le
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Contributi regionali per le unioni e le
Anno XXVIII - N. 122 Spedizione in abb. post. art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA MILANO - LUNEDÌ, 25 MAGGIO 1998 SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 21 SOMMARIO A) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE D.c.r. 22 aprile 1998 - n. VI/853 [5.1.2] Programma di edilizia residenziale pubblica: a) Programma ex art. 2, comma 63, lettera D), legge 28 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria); b) Programma quadriennale 1992-1995 di edilizia agevolata; c) Programma ex art. 5 legge 179/92 - Fondo speciale di rotazione per acquisizione aree e urbanizzazioni 997 D.c.r. 22 aprile 1998 - n. VI/871 [1.3.0] Contributi regionali per le unioni e le fusioni di comuni costituite ai sensi, rispettivamente, dell’art. 26 e dell’art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - Approvazione dei criteri di determinazione dell’entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna unione ed a ciascuna fusione. . . . . . . . . 1001 A) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE O.p.g.r. 5 maggio 1998 - n. 1901 [5.3.5] Provvedimento contingibile ed urgente per la prosecuzione dell’esercizio temporaneo dell’impianto di deposito preliminare, trattamento e messa in riserva della frazione secca dei rifiuti solidi urbani prodotti nel bacino dell’Est Milanese, ubicato in comune di Trezzo sull’Adda, autorizzato con ordinanza del presidente della regione Lombardia n. 3113 del 29 luglio 1997 e successiva reiterazione n. 386 del 30 gennaio 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA D.p.g.r. 11 maggio 1998 - n. 59203 [4.3.0] Legge regionale 30 novembre 1991, n. 31 «Adeguamento delle strutture agrarie di produzione agli sbocchi di mercato ai sensi della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6» - Integrazione del d.p.g.r. n. 56543 del 7 aprile 1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009 C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE D.g.r. 13 marzo 1998 - n. 6/35015 [5.1.3] Rettifica della delibera della g.r. n. 25750 del 6 marzo 1997 avente come oggetto «Stralcio dell’area ubicata nel comune di Tirano (SO), fg. 69, mapp. 38 dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della g.r. n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piazzola per parcheggio in loc. Trivigno da parte del sig. Bonazzi Francesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009 D.g.r. 13 marzo 1998 - n. 6/35016 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Valmasino (SO), fg. 27, mapp. n. 15, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di due aree cintate ubicate nella foresta demaniale «Val Masino» loc. «Bagni Masino» da parte dell’azienda regionale delle foreste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009 5.1.2 1.3.0 5.3.5 4.3.0 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35141 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Torre S. Maria (SO), fg. 25, mapp. n. 191, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e sovralzo tetto rifugio alpino in loc. Alpe Piasci, da parte del sig. Cometti Giuliano 1010 D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35142 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Monno (BS), relativa all’alveo del torrente Valle Dorena per la parte interessata ai lavori e delimitata lateralmente in sponda sinistra orografica fg. 22 mapp. 107, 73, 68 ed in sponda destra orografica fg. 13 mapp. 23, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per svaso e manutenzione opere idrauliche esistenti e regimazione alveo torrente Valle Dorena, da parte della direzione generale opere pubbliche e protezione civile della giunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011 D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35143 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (SO), fg. 18, mapp. n. 87, 88, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di fabbricato rurale esistente sito in località «Mondadizza» da parte della sig.ra Pittino Annamaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011 D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35144 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Pisogne (BS), mapp. n. 1394, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione e correzione di tracciato stradale in località Val Palot-Marino, da parte del comune . . . . . . . . 1012 D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35146 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Cosio Valtellino (SO), fg. 46, mapp. n. 5, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori potabilizzatori e sistemazione sorgenti acquedotto da parte del comune . . . . . 1012 D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35147 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Incudine (BS), fg. 1 mapp. n. 7, 9, fg. 2 mapp. n. 3, 5, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di completamento strada «Mortirolo-Pianaccio» da parte del consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo» . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013 D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35148 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (SO), fg. 10, mapp. n. 532, 533, 537, 538, 566, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in loc. «Froli» da parte del sig. Pozzi Agostino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35149 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Incudine (BS), fg. 2, mapp. n. 7, 11, Vezza d’Oglio (BS) fg. 13 mapp. 3, 5, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di asfaltatura tratto strada consorziale da parte del consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo» . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35150 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Spriana (SO), fg. 3, mapp. n. 40, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori ristrutturazione baita conservazione prodotti caseari Alpe Mastabbia da parte della amministrazione comunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35152 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Bienno (BS), mapp. n. 1233, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piccolo servizio igienico in aderenza dell’esistente fabbricato in località «Arcina», da parte dell’amministrazione comunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35153 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Incudine (BS), fg. 1, mapp. n. 7 e 9, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato da adibire alla lavorazione del latte, allo stoccaggio dei prodotti finiti ed alla loro vendita, da parte dell’amministrazione comunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35154 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Nave (BS), fg. 46, mapp. n. 8, 9, 12, 20, 25 e parte della strada consorziale della Maddalena, dall’ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per costruzione linea mt. 15.000 volt in cavo aereo, posto di trasformazione a palo (P.T.P.) e linea BT a 380 volt in cavo sotterraneo per allacciamento clienti vari, da parte dell’Enel in località Bosco del Roccolo . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35155 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Corteno Golgi (BS) fg. 88 mapp. n. 128, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato rurale sui ruderi esistenti in loc. «Bratte» da parte della signora Albertani Giacomina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri 994 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35279 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Tirano (SO), fg. 69 mapp. n. 79, dall’ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per rifacimento orditura con parziale modifica delle falde del tetto da parte dei sigg. Rigamonti Paola, Schiantarelli Giampiero e Schiantarelli Aurelio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35280 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Teglio (SO), fg. 14 mapp. n. 182, 181, 179, 177, 175, 173, 172, 342, 171, 341, 170; fg. 11 mapp. n. 218, 215, 213, 239, 207, 203, 201, 199, 196, 194, 192, 190, 188, 186, 184, 182, 180, 89, 90, 87, 88, 84, 85, 294, 295, 81, 82, 77, 78, 75, 76, 73, 74, 306, 307, dall’ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale della «Corna Marinella» da parte del sig. Valli Mario . . . . . . . 1018 D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35281 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Angolo Terme (BS) mapp. n. 2157, 2156, 2162, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di serbatoio d’acqua antincendio località «Croce di Vareno» da parte dell’amministrazione comunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019 D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35282 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Corteno Golgi (BS) fg. 98, mapp. n. 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione della Malga Bondone e Malga Casazza in Val Brandet da parte dell’amministrazione comunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35283 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Vervio (SO) fg. 14, mapp. n. 342, 343, 344, fg. 13 mapp. n. 115 e tratto di mulattiera comunale, dall’ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dei lavori di posa condotta idrica interrata in loc. «Ca’ Longhe» da parte del sig. Frigerio Dario . . . . . . . . . . . . . . . 1020 D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35284 [5.1.3] Stralcio di un’area ubicata nel comune di Berzo Inferiore (BS), dall’ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di ripristino viabilità strada «Plagne-Paluro», strada di «Regagnal», strada di accesso al «Torrente Val Pelone», ponte sul «Torrente Grigna», svaso «Torrente Val Pelone», ripristino strada «Berzo Inferiore-ZuvoloStabico», e ripristino acquedotto in località «Stabico» da parte dell’amministrazione comunale . . . 1021 D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35285 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Monno (BS), fg. 5, mapp. n. 51-13, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovo insediamento agricolo in loc. «Fontana del Mortirolo», da parte del sig. Antonioli Innocenzo 1022 D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35286 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di S. Giacomo Filippo (SO), fg. 53, mapp. n. 5-16-73-74-76-77-7881-82-225-223-222-214 e fg. 49 mapp. nn. 124-118-117, dall’ambito territoriale n. 03 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interramento tubazione acquedotto e serbatoio da parte del sig. Bedognetti Luciano . . . . . . . . . . 1022 D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35287 [5.1.3] Stralcio dell’area ubicata nel comune di Collio (BS), fg. 5, mapp. n. 135-141-142, dall’ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agricola servente le cascine Silter-Casina-Barele-Legner in loc. Serramando, da parte del comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023 D.g.r. 7 aprile 1998 - n. 6/35508 [3.1.0] Approvazione del nuovo statuto della scuola materna Ronzoni Silva con sede Seregno via E. Toti 2 (MI) 1023 D.g.r. 24 aprile 1998 - n. 6/35814 [3.1.0] Approvazione del nuovo statuto della scuola materna don Giovanni Nava con sede in Lecco via Renzo 7 1024 D.g.r. 24 aprile 1998 - n. 6/35832 [1.8.0] Nomina commissario straordinario per l’IPAB fondazione «Ing. Stefano Casati» con sede in Gravedona (CO) nella persona del sig. Emilio Bonometti in sostituzione del dimissionario sig. Edoardo Colombo 1024 D.g.r. 24 aprile 1998 - n. 6/35835 [1.8.0] Nomina commissario straordinario per l’IPAB «Istituzione Baragiola» di Como nella persona della rag.ra Elisabetta Biundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI D.d.g. 22 aprile 1998 - n. 57750 [3.1.0] Depubblicizzazione dell’IPAB scuola materna Enrico Terraneo via Monforte 14 con sede in Cascina Amata di Cantù (CO), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine 995 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 D.d.g. 28 aprile 1998 - n. 58130 [4.6.2] Approvazione delle modifiche allo Statuto «Ente gestione mostre Comufficio» con sede in Milano - via Merano, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026 D.d.g. 5 maggio 1998 - n. 58892 [4.3.0] Diffida ad adempiere della direzione generale agricoltura nei confronti del sig. presidente del consiglio di amministrazione e del direttore del CI.VI.FRU.CE., in materia di applicazione dei criteri di equiparazione delle posizioni dirigenziali economiche dei dirigenti del CI.VI.FRU.CE rispetto a quelle regionali 1026 4.6.2 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Fiere e mercati 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura 996 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 A) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE [BUR1998011] [5.1.2] D.c.r. 22 aprile 1998 - n. VI/853 Programma di edilizia residenziale pubblica: a) Programma ex art. 2, comma 63, lettera D), legge 28 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria); b) Programma quadriennale 1992-1995 di edilizia agevolata; c) Programma ex art. 5 legge 179/92 - Fondo speciale di rotazione per acquisizione aree e urbanizzazioni Presidenza della vice presidente Adamo. Omissis IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Viste le leggi: – 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) – 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) – 4 dicembre 1993, n. 493 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia); Vista la deliberazione del CIPE 16 marzo 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 28 maggio 1994; Vista la deliberazione della giunta regionale 10 ottobre 1997, n. 6/31570 con la quale viene proposta al consiglio l’approvazione di un programma di edilizia residenziale pubblica contenente le procedure di programmazione, le tipologie di intervento finanziabili, i requisiti per l’accesso ai finanziamenti, le modalità per la localizzazione degli interventi e le priorità per l’assegnazione dei finanziamenti, nonché gli adempimenti delegati alla giunta regionale; Sentita la relazione della V commissione consiliare «Territorio» Delibera 1. di approvare il Programma di edilizia residenziale pubblica articolato nei seguenti allegati che formano parte integrante della presente deliberazione: A) Programma ex art. 2, comma 63, lettera D), legge 28 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria); B) Programma quadriennale 1992-1995 di edilizia agevolata; C) Programma ex art. 5 legge 179/1992 - Fondo speciale di rotazione per acquisizione aree e urbanizzazioni con cui sono state definite le procedure per la programmazione degli interventi, le tipologie di intervento finanziabili ed i requisiti per l’accesso ai finanziamenti, le modalità per la localizzazione degli interventi e le priorità per l’assegnazione dei finanziamenti per: – L. 112.767.200.000 per interventi di edilizia sovvenzionata, attribuiti alla regione Lombardia con decreto ministero ll.pp. CER n. 1113 del 7 aprile 1997, – L. 83.369.501.762 per interventi di edilizia agevolata – quadriennale 1992-1995, attribuiti con decreto ministero ll.pp. - CER n. 268 del 16 aprile 1997, – L. 39.707.765.340 per acquisizione di aree e urbanizzazioni ex art. 5 l. 179/1992, attribuiti con decreto del ministero ll.pp. - CER n. 1575 del 2 luglio 1997; 2. di delegare la giunta regionale all’attuazione della presente deliberazione assumendo tutte le iniziative e gli atti necessari alla sua perfetta e completa definizione; 3. di delegare la giunta regionale, nel rispetto delle modalità, dei requisiti e delle priorità stabiliti nel programma allegato, ad assumere tutti gli atti necessari alla massima diffusione della presente deliberazione, affinché i comuni e gli operatori interessati siano messi nelle migliori condizioni per proporre interventi e promuovere eventuali accordi di programma; 4. di demandare alla giunta regionale la predisposizione delle schede tipo per la presentazione dei programmi di cui alla presente deliberazione; 5. di delegare la giunta regionale, tramite il competente Servizio edilizia residenziale, ad assistere gli enti locali nella predisposizione e realizzazione dei programmi di cui alla presente deliberazione in tutte le fasi del procedimento; 6. di impegnare la giunta regionale a trasmettere tempestivamente gli atti conseguenti al presente provvedimento alla competente commissione consiliare. La vice presidente: Marilena Adamo I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri ——— • ——— Allegato A) PROGRAMMA EX ART. 2, COMMA 63, LETT. D), LEGGE 28 DICEMBRE 1996, N. 662 (LEGGE FINANZIARIA) 1 - Risorse finanziarie Si tratta di risorse di cui alla l. 60/63 e successive modificazioni (Fondi GESCAL) di importo pari a L. 112.767.200.000 assegnate alla regione Lombardia con decreto del ministero ll.pp. - CER n. 1113 del 7 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1997, n. 111), da destinare alla programmazione di interventi di edilizia sovvenzionata sulla base di quanto disposto dall’art. 2, comma 63, lettera d) della l. 662/96 (legge finanziaria) e dall’art. 14, comma 2, della l. 135/97. 2 - Articolazione delle fasi della programmazione regionale 2.1 - Fase preliminare La regione, con deliberazione del consiglio regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministero ll.pp. - CER di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all’art. 2, comma 63, lettera d), della l. 662/96 (finanziaria 1996) approva il programma, per complessivi 112.767.200.000, e lo trasmette al CER. Tali termini sono individuati dall’art. 3, comma 2, della l. 179/92, che stabilisce che le regioni provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi entro 90 gg. dalla deliberazione del CIPE. In questo caso, mancando la delibera CIPE, il riferimento per la decorrenza dei termini è il decreto del ministero ll.pp. - CER di ripartizione dei fondi. 2.2 - Fase di localizzazione puntuale del programma La giunta regionale, entro 180 giorni dalla data del provvedimento del segretariato generale del CER di messa a disposizione dei fondi presso la cassa dd.pp., a seguito della verifica di congruità della programmazione regionale, delibera la localizzazione puntuale degli interventi e l’individuazione dei soggetti attuatori e provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. Per l’approvazione dei Programmi di Recupero Urbano (PRU) è consentito il ricorso alla procedura dell’accordo di programma di cui all’art. 27 della l. 142/90 e alla l.r. 14/93. In questo caso l’approvazione dovrà avvenire nel termine di 360 gg. dal citato provvedimento del segretariato generale del CER, secondo quanto disposto dall’art. 2, punti c) ed e), del d.m. 1 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1994). 2.3 - Fase attuativa A seguito della localizzazione degli interventi dovranno essere espletate tutte le procedure necessarie a consentire l’inizio lavori entro 10 mesi dalla data della d.g.r.l. di localizzazione puntuale degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori o, nel caso di programmi di recupero urbano approvati con la procedura dell’accordo di programma, dalla data della d.g.r.l. di approvazione dell’Accordo di Programma medesimo. 3 - Interventi finanziabili 3.1 - Edilizia sovvenzionata in locazione (importo complessivo L. 28.191.800.000): recupero e nuova costruzione di alloggi da concedere in locazione ai lavoratori dipendenti ex art. 9 l. 493/93 e art. 4 l. 85/94, realizzati da comuni, 997 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ALER, imprese, cooperative, consorzi tra i suddetti soggetti (punto 5.2.4 deliberazione CIPE 16 marzo 1994) 3.2 - Programmi di recupero urbano (importo complessivo 84.575.400.000): di cui all’art. 11 della l. 493/93 e d.m. 1 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale 12 e 13 dicembre 1994) o P.I.I. ex art. 16 della l. 179/92 ad essi equiparati dalla legislazione regionale. 4 - Caratteristiche e contenuti dei Programmi di Recupero Urbano (PRU) Caratteristiche e contenuti dei Programmi di Recupero Urbano sono definiti dall’art. 2 del d.m. 1 dicembre 1994, n. 289. I PRU prevedono la compresenza dei requisiti di cui al punto 4.1 del d.m. 1 dicembre 1994, n. 290 e sono funzionali al completamento e all’integrazione degli insediamenti di cui al punto 3 del d.m. 1 dicembre 1994, n. 289. 4.1 - Identificazione degli insediamenti di ERP Gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica sono costituiti da: – patrimonio abitativo delle ALER – patrimonio abitativo dei comuni – patrimonio abitativo di altre amministrazioni pubbliche locali – patrimonio abitativo dello Stato – insieme di immobili ed opere realizzati e ricompresi nei piani di zona di cui alla l. 167/62. 4.2 - Programma preliminare di intervento I comuni possono individuare, attraverso un programma preliminare di intervento di cui al punto 10 del d.m. 1 dicembre 1994, n. 290, gli insediamenti di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) oggetto di proposte di programma di recupero urbano, eventualmente assegnando ai vari insediamenti un diverso grado di priorità e avvalendosi della facoltà di localizzare interventi anche in aree prossime agli insediamenti stessi. Le priorità di intervento vengono definite dal comune nell’ambito dei programmi preliminari di intervento con riferimento ai parametri definiti al punto 10.7 del d.m. 1 dicembre 1994, n. 290. 4.3 - Promotori e modalità di formazione dei programmi I promotori dei programmi sono i comuni che, ai sensi dell’art. 11 della legge 493/93 promuovono la formazione, da parte di soggetti pubblici e privati dei programmi di recupero urbano, provvedendo agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.3 del d.m. 1 dicembre 1994, n. 290. 4.4 - Soggetti presentatori delle proposte I soggetti presentatori delle proposte sono individuati dal punto 6 del d.m. 1 dicembre 1994, n. 289. 4.5 - Requisiti dei soggetti proponenti I soggetti proponenti, all’atto della presentazione della domanda, qualora non prevedano l’utilizzo di aree interne agli insediamenti di ERP, devono detenere e dimostrare la disponibilità delle aree nelle forme previste dal punto 6.6 del d.m. 1 dicembre 1994, n. 290. In particolare il comune dovrà accertare la sussistenza dei seguenti requisiti: – Cooperative: iscrizione alla Camera di Commercio e certificazione della cancelleria del tribunale che l’operatore non si trova in stato di fallimento o amministrazione coatta – Imprese: iscrizione alla Camera di Commercio e certificazione della cancelleria del tribunale che l’operatore non si trova in stato di fallimento o amministrazione coatta – presentazione del brevetto di manutenzione, ad uso dell’acquirente, contenente i dati relativi alla manutentibilità e durabilità del manufatto edilizio e dei suoi componenti. 4.6 - Obblighi dei soggetti attuatori Nei programmi di recupero edilizio ed urbanistico proposti con contenuto di variante urbanistica, comportanti incremento della volumetria esistente o incremento della volumetria stabilita dagli strumenti urbanistici in vigore, 998 Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 i soggetti attuatori degli interventi dovranno perseguire le finalità di raggiungimento di adeguati standard qualitativi, promuovendo una organica riqualificazione sia degli edifici, sotto il profilo progettuale e realizzativo, sia del contesto urbanistico, mediante il concorso alla realizzazione dei necessari interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con particolare riferimento ai parcheggi e al verde attrezzato, sia del contesto sociale, mediante la realizzazione di tipologie abitative atte a soddisfare le esigenze di particolari categorie sociali (giovani coppie, anziani, ...). 4.7 - Individuazione delle aree – Interne agli insediamenti di ERP. – Contigue: per interventi di edilizia residenziale e non residenziale di integrazione degli insediamenti di ERP (realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, recupero di ERP, inserimento di elementi di arredo). Le aree sono da ritenersi contigue se risultano direttamente confinanti con le aree di pertinenza degli insediamenti di ERP o se sono separate da questi da aree o opere di urbanizzazione primaria o secondaria, prevalentemente destinate agli insediamenti residenziali di ERP. – Prossime: per le medesime tipologie di intervento di cui al punto precedente. La scelta delle aree prossime agli insediamenti di ERP viene effettuata preventivamente dai comuni, che promuovono la formazione dei programmi, nell’ambito del programma preliminare di intervento di cui al precedente punto 4.2. Si intendono per aree prossime quelle localizzate in modo tale da consentire l’effettiva integrazione funzionale degli interventi con l’insediamento considerato. – Esterne: per la realizzazione di alloggi parcheggio. 5 - Tipologie di intervento finanziabili 5.2 - Sono finanziabili con i fondi attribuiti con decreto ministero ll.pp. - CER n. 1113 7 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1997, n. 111) per l’importo complessivo di 84.575.400.000 nell’ambito di PRU, i sotto elencati interventi, qualora le proposte possiedano i rispettivi requisiti: 5.1.1 Interventi di recupero ai sensi delle lettere c), d), e) art. 31 l. 457/78 (art. 11 l. 179/92 lettere A, B, C, D ed E di tabella n. 1 e punto 2.5.1 a) delibera CIPE 16 marzo 1994), finalizzati a: 1.1 recupero di patrimonio ERP 1.2 acquisizione di immobili da recuperare con destinazione residenziale, e adeguamento delle relative urbanizzazioni 1.3 acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti relativi agli interventi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 1.4 recupero e acquisizione di immobili con destinazione non residenziale, ma funzionale alla residenza Requisiti relativi ai punti 1.1 e 1.2 – l’immobile consente la realizzazione di almeno tre alloggi – l’immobile consente la destinazione residenziale non inferiore al 70% della superficie complessiva e per un massimo del 30% destinazioni funzionali alla residenza (servizi pubblici con esclusione di quelli destinati al commercio e allo spettacolo). La superficie destinata a servizi deve rimanere di proprietà pubblica; – l’immobile deve essere disponibile e libero da occupanti alla data di presentazione della domanda di finanziamento alla giunta regionale, salvo i casi in cui si chiede anche il finanziamento di cui al punto 1.3 o siano disponibili altri alloggi per il trasferimento degli attuali occupanti. Requisiti relativi al punto 1.3 – sia accertata l’abitabilità; – sia accertata l’idoneità degli alloggi in relazione alla composizione dei nuclei familiari da trasferire Requisiti relativi al punto 1.4 – la funzionalità deve essere ravvisata in termini di prossimità fisica all’insediamento residenziale e deve essere di esclusiva pertinenza dello stesso; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – l’incidenza dell’immobile non residenziale non deve superare il 10% della superficie lorda di pavimento dell’insediamento a cui è funzionale; – l’immobile oggetto di intervento deve risultare disponibile e libero da occupanti alla data di presentazione della domanda di finanziamento alla giunta regionale; – la natura delle eventuali opere di recupero è quella indicata alle lettere c), d), e) del primo comma dell’art. 31 della legge 457/78; – gli immobili di cui al presente punto 1.4 non devono avere già beneficiato in precedenza di altri contributi pubblici. 5.1.2 Interventi di nuova costruzione 1.1 Nuove costruzioni (punto 2.5.4 e) delibera CIPE e lett. F di tabella n. 1). Per i requisiti del presente punto si fa riferimento alle norme vigenti; 1.2 Acquisto di alloggi parcheggio 5.1.3 Acquisizione di aree edificabili ad uso residenziale e urbanizzazione primaria e secondaria (lett. H di tabella n. 1 e punto 2.5.4 b) delibera CIPE). 5.2 Sono finanziabili con i fondi attribuiti con decreto ministero ll.pp. - CER n. 1113 7 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1997, n. 111) per l’importo complessivo di L. 28.191.800.000, gli interventi di recupero e nuova costruzione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti, art. 9 l. 493/93 e art. 4 legge 28 gennaio 1994, n. 85 realizzati da comuni, ALER, imprese, cooperative e consorzi tra i suddetti soggetti (lett. L di tabella n. 1 e punto 2.5.4 di delibera CIPE) qualora le proposte possiedano i rispettivi requisiti. Per i requisiti di cui al presente punto si fa riferimento al d.m. 5 agosto 1994 «Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata», nonché alla determinazione CER del 20 luglio 1994 in merito a: «Definizione del valore dei contributi» e alle d.g.r.l. 60380 del 29 novembre 1994, n. 16017 del 12 luglio 1996 e n. 19794 del 25 ottobre 1996, nonché alle successive modifiche ed integrazioni. 6 - Opere che non fruiscono di finanziamento, realizzabili nell’ambito dei PRU da parte di soggetti privati o realizzabili in autofinanziamento da parte di soggetti pubblici Le opere di cui all’oggetto sono definite dall’art. 4.5, lettere a), b), c), d) ed e) del d.m. 1 dicembre 1994, n. 290. 7 - Criteri di priorità regionale nella scelta delle localizzazioni e nella scelta dei soggetti attuatori I fondi disponibili sul programma sono riservati per il 40% alle ALER, per il 40% ai comuni e agli altri enti pubblici individuati al punto 6 del d.m. 1 dicembre 1994, n. 289, per il 10% alle cooperative e per il 10% alle imprese. Nel caso di esaurimento delle graduatorie per le quote riservate ai diversi soggetti attuatori, senza saturazione delle disponibilità, le quote residue saranno automaticamente poste nella disponibilità degli altri soggetti con le medesime proporzioni di riparto. Per la quota riservata alle ALER il riparto verrà effettuato per ambito, in funzione del fabbisogno accertato di edilizia in locazione. La giunta regionale, nell’esame delle diverse proposte si atterrà nell’ordine ai seguenti criteri di priorità: 7.1 - Interventi relativi ai PRU 1 - grado di fattibilità degli interventi in relazione alla disponibilità delle aree e degli edifici 2 - proposte funzionali che conseguono la riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale del contesto in cui si collocano, mediante un insieme sistematico di opere e di interventi 3 - interventi che conseguono il maggior apporto di finanziamenti privati rispetto alla richiesta di contributi pubblici 4 - interventi volti a soddisfare il fabbisogno aggiuntivo di alloggi conseguente al trasferimento dei dipendenti da Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 Linate a Malpensa in relazione a quanto previsto dal decreto del ministero dei trasporti del 5 luglio 1996 per i comuni direttamente coinvolti. 7.2 - Interventi di edilizia sovvenzionata in locazione 1 - proposte relative ai comuni oggetto di ordinanze della presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile n. 2454 del 5 agosto 1996, n. 2544 del 27 marzo 1997 e n. 2622 del 4 luglio 1997 e interventi volti a soddisfare il fabbisogno aggiuntivo di alloggi conseguente al trasferimento dei dipendenti da Linate a Malpensa in relazione a quanto previsto dal decreto del ministero dei trasporti del 5 luglio 1996 per i comuni direttamente coinvolti. 2 - grado di fattibilità degli interventi in relazione alla disponibilità delle aree e degli edifici 3 - interventi che prevedano l’impegno, con atto unilaterale d’obbligo o con altro atto idoneo, a dare prelazione alle coppie che contraggano matrimonio entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando regionale sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia e alle coppie che abbiano contratto matrimonio da non più di 5 anni dalla medesima data. 4 - partecipazione ai Programmi di Recupero Urbano predisposti ai sensi dell’art. 11 della l. 493/93 5 - partecipazione ai programmi integrati di recupero approvati ai sensi della l.r. 23/90, e i cui effetti sono stati prorogati ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della l.r. 23/97, sempreché gli interventi non risultino già oggetto di altri finanziamenti. ——— • ——— B) PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992-1995 DI EDILIZIA AGEVOLATA 1 - Risorse finanziarie Si tratta di risorse relative al quadriennio 1992-1995 di spettanza della regione, giacenti presso la cassa dd.pp. al 31 dicembre 1991, per un importo pari a 82.086.501.762, attribuite alla regione con decreto del ministero ll.pp. - CER n. 268 del 16 aprile 1997 (div. II, sez. II), da destinare alla programmazione di edilizia agevolata 1992-1995 secondo gli obiettivi stabiliti dalla delibera CIPE 16 marzo 1994. A tali risorse si aggiunge la somma di 1.283.000.000 quale quota prevista per la regione Lombardia nella tabella B, allegata alla delibera CIPE 16 marzo 1994. Le risorse da destinare al programma di edilizia agevolata 1992-1995 ammontano pertanto a 83.369.501.762. 2 - Articolazione delle fasi della programmazione regionale 2.1 - Fase preliminare La regione, con deliberazione del consiglio regionale, entro 90 giorni dalla attribuzione dei fondi, approva il programma, per complessivi 83.369.501.762 e lo trasmette al CER. Tali termini sono individuati dall’art. 3, comma 2, della l. 179/92, che stabilisce che le regioni provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi entro 90 gg. dalla deliberazione del CIPE. In questo caso, mancando la delibera CIPE, il riferimento per la decorrenza dei termini è il decreto del ministero ll.pp. - CER di ripartizione dei fondi. 2.2 - Fase di localizzazione puntuale del programma La giunta regionale delibera la localizzazione puntuale degli interventi e l’individuazione dei soggetti attuatori e provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. 2.3 - Fase attuativa A seguito della localizzazione degli interventi dovranno essere espletate tutte le procedure necessarie a consentire l’inizio lavori entro 10 mesi dalla data della d.g.r.l. di localizzazione puntuale degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori 3 - Interventi finanziabili 3.1 - Interventi destinati a: 3.1.1 fino all’importo di L. 12.505.425.264, e pertanto en- 999 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia tro il limite del 15% delle risorse complessive alla realizzazione di interventi di cui all’art. 4 della l. 179/92 e punto 4 della delibera CIPE 16 marzo 1994 per la categoria speciale studenti universitari (edilizia universitaria). 3.1.2 fino all’importo di L. 33.347.800.704 e pertanto entro il limite del 40% delle risorse alla realizzazione di interventi di cui al punto 3.3.4, lettera c) della delibera CIPE 16 marzo 1994 da parte di imprese di costruzione o loro consorzi, di cooperative a proprietà individuale o indivisa o loro consorzi, delle ALER e dei comuni, che intendono costruire abitazioni da assegnare in proprietà. 3.1.3 fino all’importo di L. 37.516.275.794 e pertanto entro il limite del 45% delle risorse alla realizzazione di interventi di cui al punto 3.3.4, lettera a) e b) della delibera CIPE 16 marzo 1994: a) locazione ex art. 8 l. 179/92: interventi per la realizzazione e il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario, per un periodo non inferiore a otto anni, ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie e proprietà indivisa. b) locazione con proprietà differita ex art. 9 l. 179/92: interventi per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo, per un periodo non inferiore a otto anni e con successivo trasferimento in proprietà degli stessi ai relativi assegnatari o conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l’assegnazione in proprietà o per l’acquisto di alloggi fruenti di contributo pubblico al momento dell’assegnazione in godimento o alla data d’inizio della locazione. Nella localizzazione dei fondi relativi alle categorie di intervento 3.1.1 - 3.1.2 e 3.1.3 dovrà essere osservata la riserva del 15% per interventi di recupero, ai sensi del punto 3.3, comma a) della delibera CIPE 16 marzo 1994. 4 – – – Soggetti presentatori delle proposte Imprese di costruzione e loro consorzi Cooperative e loro consorzi Enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica – ISU – Fondazioni 5 - Requisiti dei soggetti proponenti Come definiti dalla legislazione vigente 6 - Criteri di priorità regionale nella scelta delle localizzazioni e nella scelta dei soggetti attuatori La giunta regionale, nell’esame delle diverse proposte si atterrà nell’ordine ai seguenti criteri di priorità: 1 - proposte relative ai comuni, oggetto di ordinanze della presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile n. 2454 del 5 agosto 1996, n. 2544 del 27 marzo 1997 e n. 2622 del 4 luglio 1997 e interventi volti a soddisfare il fabbisogno aggiuntivo di alloggi conseguente al trasferimento dei dipendenti da Linate a Malpensa in relazione a quanto previsto dal decreto del ministero dei trasporti del 5 luglio 1996 per i comuni direttamente coinvolti. 2 - grado di fattibilità degli interventi in relazione alla disponibilità delle aree e degli edifici 3 - interventi per la realizzazione e il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo (art. 8 e 9 l. 179/92) che prevedano l’impegno, con atto unilaterale d’obbligo o con altro atto idoneo, a dare prelazione alle coppie che contraggano matrimonio entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando regionale sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia e alle coppie che abbiano contratto matrimonio da non più di 5 anni dalla medesima data. 4 - partecipazione ai programmi di recupero urbano predisposti ai sensi dell’art. 11 della l. 493/93. 5 - partecipazione ai programmi di riqualificazione urbana di cui all’art. 2 della l. 179/92 e d.m. 21 dicembre 1994, sempreché gli interventi non risultino già oggetto di altri finanziamenti 6 - partecipazione ai programmi integrati di recupero approvati ai sensi della l.r. 23/90, e i cui effetti sono stati 1000 Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 prorogati ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della l.r. 23/97, sempreché gli interventi non risultino già oggetto di altri finanziamenti. ——— • ——— C) PROGRAMMA EX ART. 5 L. 179/92 FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE E URBANIZZAZIONI 1 - Risorse finanziarie Decreto ministero ll.pp. - CER n. 1575 del 2 luglio 1997 Si tratta di risorse disponibili per 39.707.765.340 relative al fondo speciale di rotazione istituito ex art. 5 l. 179/92 presso la cassa dd.pp. per la concessione ai comuni e/o loro consorzi di mutui decennali, senza interessi, finalizzati a: – acquisizione di aree edificabili ad uso residenziale – urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale – acquisto di aree edificate da recuperare nell’ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica 2 - Articolazione delle fasi della programmazione regionale 2.1 - Fase preliminare La regione, con deliberazione del consiglio regionale, provvede a determinare i criteri di riparto dei fondi assegnati. 2.2 - Fase di localizzazione puntuale del programma La giunta regionale emette apposito bando per la ripartizione dei fondi e provvede, con propria deliberazione, alla localizzazione puntuale degli interventi ammessi a finanziamento. L’art. 5 della l. 179/92 dispone che entro 3 mesi a decorrere dalla data di assegnazione dei fondi le regioni provvedono, pena la revoca, alla ripartizione dei medesimi tra i comuni e/o i loro consorzi che ne facciano motivata richiesta e che abbiano interamente impegnato i fondi eventualmente loro assegnati in precedenti riparti, con utilizzo non inferiore al 30% di ogni singolo finanziamento. Copia del provvedimento regionale di ripartizione dovrà essere trasmessa al segretariato generale del CER e alla sezione autonoma edilizia residenziale della cassa dd.pp. 2.3 - Fase attuativa La sezione autonoma della cassa dd.pp., entro i limiti delle disponibilità assegnate a ciascuna regione, provvederà alla concessione dei mutui secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal ministero del tesoro, di concerto con il ministero dei ll.pp. il 16 agosto 1995 (Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1995) avente ad oggetto: «Mutui decennali della cassa dd.pp. ai comuni a valere sul fondo di rotazione per acquisizione e urbanizzazione delle aree edificabili e per acquisto di aree edificate da recuperare». Per la concessione dei mutui, in base all’art. 3 del predetto decreto, i comuni interessati, o i loro consorzi, dovranno produrre alla sezione, entro 4 mesi dalla data del provvedimento regionale di ripartizione, apposita domanda a firma del proprio legale rappresentante, contenente tra l’altro, il riferimento al provvedimento regionale. 3 - Interventi finanziabili 3.1 Acquisizione di aree edificabili o edificate da recuperare destinate all’edilizia residenziale pubblica: 3.1.1 aree comprese in piani di zona vigenti o adottati 3.1.2 aree relative a localizzazioni puntuali ex art. 51 l. 865/71. Nella fattispecie di cui al punto 3.1.2 il comune dovrà produrre: – dichiarazione comunale di acquisizione sulla base di una formale offerta di vendita, con verifica di congruità effettuata dall’ufficio tecnico comunale – certificazione comunale di idoneità tecnica dell’area con riferimento sia alle caratteristiche geomorfologiche del terreno che agli eventuali vincoli esistenti 3.2 - Urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 3.2.1 opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 4 della legge 847/64, come modificato dalla l. 865/71 3.2.2 opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art. 4 della legge 847/64, come modificato dalla l. 865/71 e l. 67/88. 4 - Priorità di finanziamento 4.1 - Acquisizione di aree edificabili o edificate: – completamento di piani di zona vigenti 4.2 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria: – recupero, completamento e realizzazione nell’ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica degradati – completamento di lotti funzionali relativi ad interventi avviati. [BUR1998012] [1.3.0] D.c.r. 22 aprile 1998 - n. VI/871 Contributi regionali per le unioni e le fusioni di comuni costituite ai sensi, rispettivamente, dell’art. 26 e dell’art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - Approvazione dei criteri di determinazione dell’entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna unione ed a ciascuna fusione Presidenza della vice presidente Beccalossi. Omissis IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Vista la deliberazione della giunta regionale n. 6/26125 del 14 marzo 1997, concernente i contributi per le unioni e per le fusioni di comuni, erogabili ai sensi, rispettivamente, dell’art. 26, comma 8, e dell’art. 11, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142; Visto l’allegato «A», parte integrante e sostanziale della citata deliberazione, con il quale vengono proposti le variabili di riferimento ed i criteri generali e specifici per la determinazione dei contributi per ciascuna unione di comuni e per ciascuna fusione, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi; Visto l’art. 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che «La concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»; Ritenuto, nelle more della predisposizione del programma quinquennale di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni – che deve contenere, a norma dell’art. 6, comma 3, della l.r. 7 settembre 1992, n. 28, l’indicazione dei contributi regionali da corrispondere a seguito della fusione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti – di dover determinare, ai sensi del citato art. 12, comma 1, della legge 241/90, i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi regionali, in considerazione dell’iniziativa posta in essere autonomamente da alcuni comuni lombardi, a prescindere dalle indicazioni regionali, al fine di costituire unioni e fusioni di comuni; Rilevato che nel 1997 il capitolo 1.3.1.2.-3931 «Contributi regionali per le unioni di comuni» è stato dotato di una postazione di bilancio di L. 2.000.000.000; Ritenuto di revocare la precedente deliberazione del consiglio regionale n. VI/434 del 27 novembre 1996 «Contributi regionali per le unioni di comuni costituite ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142 - Approvazione dei criteri di determinazione dell’entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna unione», in quanto il presente atto sostituisce integralmente la deliberazione citata; Visti gli artt. 11 e 26 della legge 142/90; Visto l’art. 6 della l.r. 28/1992; Visto l’art. 12 della legge 241/90; Vista la deliberazione del consiglio regionale n. VI/434 del 27 novembre 1996; Udita la relazione della II commissione consiliare «Affari istituzionali» Delibera 1. di approvare i contenuti dell’allegato «A» «Criteri per la determinazione delle entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna unione ed a ciascuna fusione»; 2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia; 3. di dare mandato alle competenti strutture della giunta regionale affinché provvedano con propri atti, dai quali deve risultare l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di determinazione dei contributi, alla liquidazione annuale delle somme spettanti a ciascuna unione ed a ciascuna fusione, con imputazione della relativa spesa al capitolo 1.3.1.2.3932 «Contributi regionali per le unioni di comuni» del bilancio regionale, il cui ammontare è annualmente determinato con legge di bilancio, in proporzione alle unioni e alle fusioni costituite; 4. di revocare la deliberazione del consiglio regionale n. VI/434 del 27 novembre 1996 «Contributi regionali per le unioni di comuni costituite ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Approvazione dei criteri di determinazione dell’entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna unione». La vice presidente: Viviana Beccalossi I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri ——— • ——— Allegato A CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ENTITÀ DEI CONTRIBUTI ANNUALI DA EROGARE A CIASCUNA UNIONE ED A CIASCUNA FUSIONE Indice UNIONI 1. Individuazione dei beneficiari 2. Durata delle contribuzioni 3. Variabili individuate 4. Criteri e procedure di trattamento delle variabili 5. Massimo finanziamento percepibile da un’unione 6. Procedure per l’accesso alle contribuzioni 7. Interruzione dei finanziamenti FUSIONI 1. Individuazione dei beneficiari 2. Durata delle contribuzioni 3. Variabili individuate 4. Criteri e procedure di trattamento delle variabili 5. Massimo finanziamento percepibile da un nuovo comune 6. Procedure per l’accesso alle contribuzioni ——— • ——— UNIONI 1. Individuazione dei beneficiari Hanno diritto ai contributi aggiuntivi regionali le unioni costituite, a norma del primo comma dell’art. 26 della legge 142/1990, da «...comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti», cui può eventualmente aggiungersi, ai sensi del secondo comma dell’articolo citato, «...non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti». Di conseguenza, sono assunti come beneficiari delle incentivazioni economiche oggetto del presente provvedimento le unioni costituite tra i 1.167 comuni la cui popolazione, al 31 dicembre 1995 (ultimo dato disponibile), si attestava al di sotto dei 5.000 abitanti. Ai fini dell’ammissione all’erogazione dei contributi regionali è considerata condizione necessaria e sufficiente per 1001 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ogni unione la presentazione dell’atto costitutivo prescritto dall’art. 26 della legge 142/1990, firmato dai sindaci una volta divenuto esecutivo. I contributi regionali devono essere iscritti al titolo II, categoria II della parte Entrata del bilancio dell’unione. 2. Durata delle contribuzioni I contributi regionali sono erogati annualmente a ciascuna unione, per tutto il suo periodo di durata, fino ad un massimo di dieci anni. 3. Variabili individuate Nella scelta delle variabili da assumere per la determinazione dei contributi regionali, si è ritenuto di individuare i più significativi tra i fattori di ostacolo alla gestione ed all’erogazione ottimale dei servizi di competenza comunale: l’ipotesi, infatti, è che la diminuzione dell’effetto di tali fattori si ottiene mediante il trasferimento delle competenze in capo all’unione, che consente economie di scala. L’oggettiva convenienza di unificare funzioni, unita alle incentivazioni finanziarie erogate con il presente provvedimento, dovrebbe indurre i piccoli comuni lombardi ad approfittare dell’opportunità loro concessa dalla normativa vigente. Al tempo stesso, si è ritenuto di incentivare quelle scelte organizzative che si configurano come «strutturanti», vale a dire che rendono più agevole l’eventuale passaggio alla fusione ovvero si collocano più decisamente nella prospettiva del passaggio dalla forma organizzativa unione alla soluzione istituzionale fusione. Le variabili individuate per l’attribuzione dei contributi regionali sono sei: a) densità di popolazione dell’unione; b) numero dei comuni costituenti l’unione; c) standard medio di dotazione di personale ex decreto legislativo 77/1995; d) funzioni e servizi gestiti dall’unione; e) presenza di comuni «deficitari»; f) interventi straordinari necessari alla realizzazione dell’unione. Le motivazioni specifiche della loro assunzione sono fondate sulle seguenti considerazioni: a) Il primo fattore critico emergente è la popolazione: si può immaginare che un comune che ha meno di 100 abitanti (e, in Lombardia, ne esistono 6) ha difficoltà a svolgere tutte le funzioni di cui è titolare, che sono le stesse attribuite ai comuni maggiori. È inoltre ragionevole assumere anche l’estensione territoriale come fattore critico per tutti i servizi che necessitano di essere erogati capillarmente. Si è quindi individuata la densità di popolazione dell’unione (calcolata in abitanti per chilometro quadrato) come criterio di riparto, indicatore sintetico (e, pertanto, più facilmente governabile) dei due elementi strutturali qualificati come «indicatori di difficoltà». L’ipotesi è che una densità di popolazione molto bassa – ossia la dispersione territoriale degli utenti – stia a segnalare un grado più elevato di problematicità nell’erogazione e nella gestione dei servizi. Pertanto, l’entità del finanziamento è inversamente proporzionale alla densità dell’unione. b) Il numero dei comuni costituenti l’unione è fattore positivamente correlato all’assolvimento delle funzioni ricondotte all’unione stessa: unioni più numerose sono da preferire, in questo senso, ad unioni con un basso numero di comuni associati. La realtà lombarda, che vede l’esistenza di un numero considerevole (374) di centri con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, induce la regione ad incentivare la costituzione di unioni formate da più comuni, cosı̀ che possa essere raggiunta una soglia di popolazione consistente. Si è ritenuto, quindi, di attribuire una quota per ciascun comune partecipante all’unione. Un importo «standard» per ogni ente favorisce, inoltre, i comuni meno popolosi, che ricevono una quota pro capite maggiore. 1002 Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 L’entità del finanziamento è direttamente proporzionale alla variabile numero dei comuni costituenti l’unione. In secondo luogo, appare opportuno favorire la partecipazione all’unione di comuni di più rilevanti dimensioni (sempre in riferimento alla classe considerata), al fine di raggiungere con maggiore certezza una dimensione critica positiva dell’unione stessa. Pertanto, si riconosce un contributo di L. 4.000.000 per comune alle unioni nelle quali sia presente un comune la cui popolazione superi contemporaneamente: – almeno del 50% quella del secondo comune più popoloso (ovvero il secondo comune abbia una popolazione pari ai 2/3 di quello più popoloso); – i 1.500 abitanti. c) La terza variabile, standard medio di dotazione di personale, consente una forma di sostegno ai casi di situazioni particolarmente critiche. Infatti, un altro fattore che può essere ritenuto causa di difficoltà nell’erogazione dei servizi è un basso rapporto tra il totale dei dipendenti in servizio nei comuni dell’unione e popolazione residente. Il contributo regionale viene erogato in tutti i casi in cui il rapporto tra personale in servizio e popolazione residente si colloca al di sotto del 50% della media prevista dalla normativa vigente (dall’art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni). d) Si è ritenuto di incentivare la costituzione di unioni «ricche» di funzioni e servizi, sulla base di considerazioni fin troppo evidenti, e di riconoscere un contributo specifico per ciascuna aggregazione funzionale. Un’incentivazione maggiore viene attribuita qualora non preesista una gestione associata (convenzione, consorzio, ...) della funzione o del servizio, in considerazione del maggior onere organizzativo ed economico richiesto. L’incentivazione aggiuntiva è cosı̀ definita: – il 40% per raccolta rifiuti e gas metano, stante l’alto valore «strutturante»; – il 20% per le rimanenti funzioni territoriali. Coerentemente con l’ipotesi generale già annunciata, le funzioni istituzionali sono particolarmente incentivate. L’entità del finanziamento è direttamente proporzionale alla variabile funzioni e servizi gestiti dall’unione. e) Tale variabile – la presenza di comuni «deficitari» – è una ulteriore incentivazione pari al 10% del totale del contributo risultante dalla somma attribuita in base alle precedenti variabili strutturali, riservata alle unioni cui partecipino uno o più comuni che versano, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 1992, n. 504, in situazioni strutturalmente deficitarie, con riferimento ai parametri di cui al decreto 30 settembre 1993. L’erogazione dell’incentivo relativo a tale variabile si interrompe contestualmente alla conclusione della procedura di risanamento (che può durare fino ad un massimo di cinque anni), di cui al capo VII del decreto legislativo 77/1995 e successive modificazioni. f) L’ultima variabile si applica nel primo anno della costituzione dell’unione, qualora si rendano necessari interventi straordinari senza la cui realizzazione l’unione stessa non potrebbe dare inizio alla propria attività, a seguito dell’analisi del nucleo di valutazione. Tale incentivazione può giungere fino al 30% del contributo totale risultante dall’applicazione delle precedenti quattro variabili strutturali. 4. Criteri e procedure di trattamento delle variabili Criterio A: Densità Quantificazione della variabile La variabile «densità dell’unione» coincide con il rapporto tra popolazione dell’unione (al 31 dicembre dell’anno precedente) e territorio della stessa. Ai fini dell’erogazione – considerato che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno densità collocata tra il minimo rappresentato dai 2,45 abitanti/kmq di Morterone (LC) e il massimo costituito dai 2.579,7 abitanti/kmq di Maslianico (CO) – tale variabile è stata disaggregata in quattro classi: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 I fino a 50,00 ab/kmq; II da 50,01 a 100,00 ab/kmq; III da 100,01 a 1.000,00 ab/kmq; IV oltre 1.000,01 ab/kmq. All’interno di ognuna delle quattro classi adottate si collocano, alla data attuale, i sottoindicati numeri di comuni: I classe: 204 comuni; II classe: 220 comuni; III classe: 703 comuni; IV classe: 40 comuni. Cadono nella prima classe di densità 79 comuni per i quali si verifica la collocazione al di sotto della «soglia di sopravvivenza» 25 ab/kmq (cosı̀ definita da Alfred Sauvy nel saggio «La legge demografica. Studio dei fenomeni del tempo»). A questi comuni viene riconosciuto un ulteriore contributo, vista la loro configurazione particolarmente critica. Criteri di finanziamento Il finanziamento fissato per ciascuna delle classi di ampiezza della variabile è riportato nello schema seguente: Entità quota contributo corrispondente Classi di ampiezza dell’unione Ia fino a 50 abitanti per kmq (comprendente almeno un comune con densità inferiore a 25 abitanti per kmq) Ib fino a 50 abitanti per kmq II da 50,01 a 100 abitanti per kmq III da 100,01 a 1.000 abitanti per kmq IV oltre i 1.000,01 abitanti per kmq Quantificazione della variabile La variabile in oggetto prende in esame le 16 competenze che devono essere espletate dai comuni di piccole dimensioni e che potrebbero essere trasferite all’unione per realizzare economie di scala. Rispetto alla deliberazione consiliare IV/434 del 27 novembre 1996, sono stati significativamente riconsiderati in aumento i contributi relativi alle funzioni istituzionali, si sono allineati quelli per l’assistenza sociale agli incentivi per il diritto allo studio (in quanto equiparabili, dal punto di vista dell’organizzazione del servizio), si è eliminata la funzione affissioni (in quanto costituisce un’entrata, con prevedibile aumento del canone di concessione). Criteri di finanziamento Esaminando le funzioni ed i servizi che i comuni potrebbero attribuire all’unione che vanno a costituire, sono state indicate quote diversificate, premiando la gestione associata dei servizi in rete e, comunque, di quelli in cui la variabile superficie territoriale ha un peso significativo. La somma massima ottenibile da un’unione per le funzioni ed i servizi gestiti è di L. 135.400.000, comprensive delle eventuali maggiorazioni previste. Contributo base Funzioni territoriali L. 15.000.000 L. 10.000.000 L. 5.000.000 L. 3.000.000 Criterio C: Standard medio di dotazione di personale ex decreto legislativo 77/1995 Quantificazione della variabile È possibile disaggregare in tre classi di popolazione le unioni, in riferimento agli standard medi fissati dalla normativa vigente ed attribuire a ciascuna di esse la soglia al di sotto della quale è riconosciuto il diritto al finanziamento regionale, secondo il seguente schema (elaborato in base alla normativa attualmente vigente): Abitanti dell’unione Standard medio ex d.lgs. 77/1995 Soglia massima per il finanziamento fino a 999 1 dipendente ogni 95 abitanti 1 dipendente ogni 100 abitanti 1 dipendente ogni 105 abitanti 1 dipendente ogni 190 abitanti 1 dipendente ogni 200 abitanti 1 dipendente ogni 210 abitanti da 3.000 a 9.999 Criterio D: Funzioni e servizi gestiti dall’unione L. 17.000.000 Criterio B: Numero dei comuni costituenti l’unione Quantificazione della variabile La seconda variabile non ammette disaggregazioni in classi. Criteri di finanziamento Per ogni comune costituente l’unione è riconosciuto un finanziamento di L. 2.000.000. Qualora la popolazione del comune più popoloso superi del 50% quella del secondo comune e, comunque, i 1.500 abitanti, il contributo è aumentato a L. 4.000.000 per comune. da 1.000 a 2.999 mero dei dipendenti in servizio al momento di presentazione della domanda. Criteri di finanziamento Si è determinato un contributo di L. 15.000.000 per tutte le unioni in cui il rapporto (arrotondato per eccesso) si colloca al di sotto del 50% della quota prevista dalla legislazione attualmente in vigore. Il rapporto viene calcolato considerando il valore della popolazione al 31 dicembre dell’anno precedente ed il nu- 1. 2. 3. 4. Acquedotto Depurazione Raccolta rifiuti Distribuzione gas metano 5. Illuminazione strade 6. Manutenzione strade Servizi alle persone 7. Diritto allo studio 8. Assistenza sociale 9. Biblioteca Funzioni istituzionali 10. Segreteria 11. Ufficio tecnico 12. Anagrafe 13. Amministrativo 14. Tributi 15. Polizia locale 16. Cimiteriale Totale massimo di contribuzione Eventuale maggiorazione (1) L. L. L. L. 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 L. L. 3.000.000 7.000.000 L. 600.000 L. 1.400.000 L. L. L. 12.000.000 12.000.000 3.000.000 // // // L. 5.000.000 L. 9.000.000 L. 4.000.000 L. 4.000.000 L. 4.000.000 L. 5.000.000 L. 3.000.000 L. 119.000.000 L. L. L. L. 2.400.000 2.400.000 4.800.000 4.800.000 // // // // // // // L. 16.400.000 (1) Riconosciuta qualora non preesista una gestione associata della funzione o del servizio. Massimo erogabile per funzioni e servizi L. 119.000.000 (L. 135.400.000) per ciascuna unione. Criterio E: Presenza di comuni «deficitari» Quantificazione della variabile La variabile in questione viene calcolata al termine della definizione dei finanziamenti spettanti in riferimento alle quattro precedenti variabili oggettive ed equivale al 10% del contributo regionale già calcolato. Criteri di finanziamento Come precedentemente precisato, la quinta variabile si applica solo nei casi in cui si rivela una situazione particolarmente critica per la presenza di almeno un comune che versa in situazione deficitaria. 1003 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 Criterio F: Interventi straordinari necessari all’avvio dell’unione Quantificazione della variabile La variabile in questione viene calcolata sulla base della determinazione dei contributi spettanti in riferimento alle precedenti quattro variabili strutturali. Criteri di finanziamento Nel caso in cui l’avvio dell’esperienza di unione renda necessaria la realizzazione di interventi straordinari, l’unione ha diritto – previa presentazione di documentazione – ad un ulteriore finanziamento che può raggiungere il 30% del totale già calcolato in relazione alle prime quattro variabili. Ai fini dell’attribuzione delle quote spettanti per la variabile relativa agli interventi iniziali, si rende necessaria l’esame del nucleo di valutazione. 5. Massimo finanziamento percepibile da un’unione Il contributo annuale massimo che la regione può riconoscere ad una unione di comuni è calcolato sommando i valori massimi di finanziamento di ciascuna delle variabili prese in considerazione. I anno – densità: – standard medio di dotazione di personale: – funzioni e servizi: – 10% per presenza di comuni «deficitari»: – 30% per interventi necessari: Totale Dal II al V anno – densità: – standard medio di dotazione di personale: – funzioni e servizi: – 10% per presenza di comuni «deficitari»: Totale L. 17.000.000 L. 15.000.000 L. 135.400.000 L. 16.740.000 L. 50.220.000 L. 234.360.000 L. 17.000.000 7. Interruzione dei finanziamenti L’erogazione dei contributi regionali a ciascuna unione cessa: a) in caso di scioglimento dell’unione stessa; b) dopo dieci anni di erogazione di contributi regionali aggiuntivi. L. 15.000.000 L. 135.400.000 L. 16.740.000 L. 184.140.000 Dal VI al X anno – densità: L. 17.000.000 – standard medio di dotazione di personale: L. 15.000.000 – funzioni e servizi: L. 135.400.000 Totale L. 167.400.000 Al totale annuo deve essere aggiunto il contributo di L. 2.000.000 per ciascun comune unificato. Il contributo complessivo per un’unione della durata massima di 10 anni assomma a L. 1.807.920.000, cosı̀ calcolato: L. 234.360.000 × 1 = L. 184.140.000 × 4 = L. 167.400.000 × 5 = L. 234.360.000 + L. 736.560.000 + L. 837.000.000 = L. 1.807.920.000 Alla somma sopra riportata devono essere aggiunte L. 20.000.000 per ciascun comune partecipante all’esperienza dell’unione. Tale somma è aumentata a L. 40.000.000 nei casi in cui la popolazione del comune più popoloso superi del 50% quella del secondo comune e, comunque, i 1.500 abitanti (criterio B). 6. Procedure per l’accesso alle contribuzioni Al fine di ottenere i contributi regionali, le unioni devono trasmettere al servizio enti locali della regione: Per i contributi relativi alla prima annualità: – richiesta di contributi aggiuntivi regionali, corredata di copia conforme all’originale dell’atto costitutivo sottoscritto dai sindaci ad avvenuta esecutività delle deliberazioni consiliari costitutive; – copia conforme all’originale del regolamento dell’unione, contenente l’indicazione delle funzioni e dei servizi attivati dall’unione; – le domande per il finanziamento devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. 1004 Per i contributi relativi alle successive annualità: – richiesta di contributi aggiuntivi regionali, firmata dal presidente dell’unione; copia conforme all’originale del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica; – le domande per il finanziamento devono pervenire entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno. Per ciascuna annualità, successivamente all’acquisizione del visto di legittimità rilasciato dalla competente sezione dell’organo regionale di controllo, deve essere trasmessa copia conforme del conto consuntivo (e relativi allegati); tale documentazione serve per la verifica dell’effettivo espletamento delle funzioni e dei servizi e per la conseguente definizione della situazione (a debito o a credito) dell’unione. Il relativo conguaglio viene operato sul contributo relativo all’anno successivo. L’esame del conto consuntivo deve consentire una valutazione positiva in relazione alla corrispondenza tra: – le spese e le funzioni ed i servizi gestiti dall’unione; – i trasferimenti operati dai comuni e le funzioni ed i servizi trasferiti; – le entrate e le spese. Qualora vengano apportate modifiche al regolamento che implichino aumento o diminuzione del numero di funzioni e/o servizi gestiti dall’unione, le modifiche stesse devono essere trasmesse in copia conforme all’originale. ——— • ——— FUSIONI 1. Individuazione dei beneficiari Hanno diritto ai contributi regionali i nuovi comuni che vengono istituiti con legge regionale a seguito della fusione attuata in conformità alla stessa legge 142/1990, che, all’art. 11, prevede che la regione possa incentivare «...la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti anche con comuni con popolazione superiore...». Alla fusione si può pervenire seguendo percorsi diversi: A) fusioni a seguito di unioni: – Le unioni che si trasformino in fusione (prima del limite dei dieci anni) hanno diritto ad un contributo ridotto del 10% per ciascun anno di esistenza dell’unione. – Per contro, i nuovi comuni che risultano dalla trasformazione in fusione di un’unione che ha già percepito per dieci anni i contributi regionali incentivanti a norma dell’art. 26 della legge 142/1990 e del presente provvedimento non hanno diritto ad ulteriori finanziamenti. B) fusioni dirette: hanno diritto ai finanziamenti di cui al presente provvedimento. I contributi regionali devono essere iscritti al titolo II, categoria II della parte Entrata del bilancio del nuovo comune. 2. Durata delle contribuzioni I contributi spettanti sono erogati al nuovo comune conseguente alla fusione in tre rate, nei primi tre anni successivi all’approvazione della legge regionale istitutiva del nuovo comune. 3. Variabili individuate Per comprendere la scelta dei criteri che servono a quantificare i contributi regionali per le fusioni, si rendono necessarie alcune considerazioni. L’unione per l’esercizio di una pluralità di funzioni e servizi si configura come propedeutica alla fusione. Da un lato, l’art. 26, comma 6, della legge 142/1990 prevede che se dopo dieci anni dalla costituzione non si procede alla fusione, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 l’unione è sciolta; dall’altro, l’art. 11, comma 2, della stessa legge prevede che le unioni già costituite debbano essere tenute in considerazione al momento della predisposizione del piano quinquennale di modifica delle circoscrizioni, di competenza della regione. Per tali ragioni, i criteri e le variabili che presiedono all’erogazione di contributi regionali sono identici per unioni e fusioni. Il medesimo approccio vale anche per l’eventualità in cui i comuni decidessero di procedere direttamente alla fusione, trattandosi questo di un caso particolare all’interno della logica generale. Pertanto, le variabili individuate per conferire contributi alle fusioni sono quelle di seguito riportate: a) densità di popolazione del nuovo comune; b) numero dei comuni preesistenti; c) standard medio di dotazione di personale ex decreto legislativo 77/1995; d) funzioni e servizi; e) presenza di comuni «deficitari»; f) interventi necessari al funzionamento del nuovo comune. D’altro canto, deve essere sottolineato che la fusione non si configura come un processo che dura per un certo numero di anni, ma la legge regionale istitutiva costituisce un punto certo che conclude la fase istruttoria e dà vita ad un nuovo ente che, prevedibilmente, non ha limiti di durata. Pertanto, i contributi regionali vengono calcolati in un unico ammontare, anche se la realistica considerazione delle prevedibili capacità di spesa degli enti rende opportuna l’attribuzione dello stesso in tre rate. L’entità dei contributi spettanti per ciascuna variabile individuata viene riconsiderata (rispetto a quella stabilita per le unioni), affinché risulti significativa per i nuovi comuni che riceveranno i contributi regionali una tantum, seppure in tre rate. 4. Criteri e procedure di trattamento delle variabili Criterio A: Densità Quantificazione della variabile La variabile «densità della fusione» coincide con il rapporto tra popolazione del nuovo comune (al momento dell’entrata in vigore della legge regionale) e territorio della stessa. Criteri di finanziamento Ai fini del dimensionamento della variabile, la tabella di corrispondenza sotto riportata fissa il finanziamento per ciascuna delle quattro classi di densità. Classi di ampiezza del nuovo comune Ia fino a 50 abitanti per kmq (quando almeno uno dei comuni preesistenti aveva densità inferiore a 25 abitanti per kmq) Ib fino a 50 abitanti per kmq II da 50,01 a 100 abitanti per kmq III da 100,01 a 1.000 abitanti per kmq IV oltre i 1.000,01 abitanti per kmq Entità quota contributo corrispondente L. 50.000.000 L. L. L. L. 45.000.000 30.000.000 15.000.000 10.000.000 Criterio B: Numero dei comuni preesistenti Quantificazione della variabile L’entità del contributo è funzione del numero dei comuni «fusi». L’entità del finanziamento è fissata sulla base dell’ipotesi che il numero dei comuni preesistenti sia significativamente correlato all’onere organizzativo che il passaggio al nuovo comune comporta. Criteri di finanziamento Per ognuno dei comuni preesistenti, costituenti il comune unico risultante dalla fusione, è riconosciuto un finanziamento di L. 20.000.000. Criterio C: Standard medio di dotazione di personale ex decreto legislativo 77/1995 Quantificazione della variabile La disaggregazione, per le fusioni, prevede quattro classi – anziché le tre previste per le unioni – in riferimento agli standard medi fissati dal decreto legislativo 77/1995. Ciò in considerazione del fatto che dalla normativa vigente non sono previsti limiti di popolazione per gli enti che partecipano alla fusione. Lo schema di riferimento (elaborato sulla base della normativa attualmente vigente) è di seguito riportato. Abitanti del nuovo comune fino a 999 Standard medio ex d.lgs. 77/1995 1 dipendente ogni 95 abitanti da 1.000 a 2.999 1 dipendente ogni 100 abitanti da 3.000 a 9.999 1 dipendente ogni 105 abitanti da 10.000 a 59.999 1 dipendente ogni 95 abitanti Soglia massima per il finanziamento 1 dipendente ogni 190 abitanti 1 dipendente ogni 200 abitanti 1 dipendente ogni 210 abitanti 1 dipendente ogni 190 abitanti Criteri di finanziamento Si è determinato un contributo di L. 50.000.000 per tutti i nuovi comuni risultanti da una fusione in cui il rapporto (arrotondato per eccesso) tra la popolazione ed i dipendenti (valori calcolati al momento dell’entrata in vigore della legge regionale istitutiva) si colloca al di sotto del 50% della quota prevista dalla legislazione in vigore. Criterio D: Funzioni e servizi Quantificazione della variabile La variabile in oggetto, quando considerata in relazione ai nuovi comuni risultanti da fusione, deve intendersi come il complesso degli adempimenti di competenza di un’amministrazione comunale: è intuitivo che il nuovo comune assume tutte le funzioni precedentemente in capo ai comuni che si sono fusi. Ciò comporta, da un lato, un innegabile onere organizzativo, ma non può non sfociare in un’economia di scala, realizzata soprattutto in relazione alle funzioni istituzionali. Pertanto, è garantito un finanziamento, per ogni fusione, di L. 500.000.000. Criterio E: Presenza di comuni «deficitari» Quantificazione della variabile La variabile in questione viene calcolata al termine della definizione dei finanziamenti spettanti in riferimento alle quattro precedenti variabili. Criteri di finanziamento Anche per i nuovi comuni risultanti da fusione, qualora uno dei comuni preesistenti si trovasse in situazioni strutturalmente deficitarie, viene riconosciuto un ulteriore finanziamento pari al 10% del contributo già calcolato per le precedenti quattro variabili strutturali. Criterio F: Interventi necessari al funzionamento del nuovo comune Quantificazione della variabile La variabile in questione viene calcolata al termine della determinazione dei contributi spettanti in riferimento alle precedenti quattro variabili strutturali. Criteri di finanziamento Nel caso l’istituzione del nuovo comune renda necessaria la realizzazione di particolari interventi straordinari, il nuovo comune ha diritto – previa presentazione di documentazione – ad un ulteriore finanziamento che può raggiungere il 30% del totale già calcolato in relazione alle prime quattro variabili strutturali. Ai fini dell’attribuzione delle quote spettanti per la variabile relativa agli interventi iniziali, si rende necessario l’esame del nucleo di valutazione. 5. Massimo finanziamento percepibile da un nuovo comune Il contributo massimo che la regione può riconoscere al 1005 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nuovo comune risultante da fusione è calcolato sommando i valori massimi di finanziamento di ciascuna delle variabili prese in considerazione. – – – – – densità: L. 50.000.000 standard medio di dotazione di personale: L. 50.000.000 funzioni e servizi: L. 500.000.000 10% per presenza di comuni «deficitari»: L. 60.000.000 30% per interventi necessari: L. 180.000.000 Totale L. 840.000.000 Al totale deve essere aggiunto il contributo di L. 20.000.000 per ciascuno dei comuni preesistenti. L’ammontare deve poi essere suddiviso in tre rate. Pertanto, il finanziamento massimo ottenibile da un nuovo comune (escluso il contributo per comune) è cosı̀ calcolato: L. 840.000.000 : 3 = L. 280.000.000. Nel caso in cui il nuovo comune sia la risultante di un’unione che ha già percepito, per un numero di anni inferiore a dieci, i contributi regionali, il finanziamento è ridotto del 10% per ciascun anno di esistenza dell’unione. 6. Procedure per l’accesso alle contribuzioni Poiché il processo di fusione si conclude con l’entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune, risultante dalla confluenza in uno di tutti i comuni costituenti, l’erogazione relativa al primo anno viene deliberata d’ufficio dalla struttura regionale competente. Per le successive due annualità, il nuovo comune deve inviare una semplice richiesta entro il 31 marzo. 1006 Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 A) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE [BUR1998013] [5.3.5] O.p.g.r. 5 maggio 1998 - n. 1901 Provvedimento contingibile ed urgente per la prosecuzione dell’esercizio temporaneo dell’impianto di deposito preliminare, trattamento e messa in riserva della frazione secca dei rifiuti solidi urbani prodotti nel bacino dell’Est Milanese, ubicato in comune di Trezzo sull’Adda, autorizzato con ordinanza del presidente della regione Lombardia n. 3113 del 29 luglio 1997 e successiva reiterazione n. 386 del 30 gennaio 1998 Vista l’ordinanza 10 aprile 1995, prot. n. 15.5/09427331 GAB del prefetto di Milano in qualità di commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella provincia di Milano; Vista l’ordinanza del presidente della regione Lombardia n. 3113 del 29 luglio 1997, con cui è stato autorizzato l’esercizio temporaneo di un impianto di deposito preliminare, trattamento e messa in riserva della frazione secca di rifiuti solidi urbani prodotti nel bacino cinque dell’Est Milanese; Richiamata l’ordinanza del presidente della regione Lombardia n. 386 del 30 gennaio 1998, che reitera la precedente ordinanza n. 3113/97 e consente la prosecuzione dell’esercizio temporaneo dell’impianto fino al 30 aprile 1998; Visto il decreto del dirigente del servizio protezione ambientale e sicurezza industriale n. 3508 del 14 agosto 1997 concernente l’autorizzazione alla costruzione ed alla gestione temporanea e sperimentale di un impianto per il pretrattamento e lo stoccaggio di rifiuti urbani da raccolta differenziata (frazione secca), da parte della ditta T.T.R. s.r.l., con insediamento in comune di Trezzo s/A (MI), via Pastore, zona industriale; Richiamato il decreto del dirigente del servizio protezione ambientale e sicurezza industriale n. 998 dell’11 marzo 1998 di proroga ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, fino al 30 aprile 1998, alla gestione temporanea e sperimentale di un impianto per il pretrattamento e lo stoccaggio di rifiuti urbani da raccolta differenziata (frazione secca); Preso atto che l’installazione dell’impianto mobile di trattamento di r.s.u., autorizzato con l’ordinanza succitata, ha garantito una continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel bacino cinque dell’Est milanese, in attesa dell’ultimazione delle opere necessarie all’attivazione dell’impianto di bricchettatura autorizzato con ordinanza n. 23/96; Rilevato inoltre, che è fatto obbligo ai comuni compresi nel Bacino Cinque, consorzio Est Milanese, di conferire la frazione secca di r.s.u. derivante da raccolta differenziata presso l’impianto di pretrattamento di cui all’ordinanza n. 23/96 e degli ulteriori flussi determinati dall’amministrazione provinciale di Milano; Preso atto che, cosı̀ come dichiarato dalla ditta T.T.R. s.r.l., durante la conferenza ex art. 14 l. 241/90 tenutasi il 22 aprile 1998, la prima linea dell’impianto di bricchettatura non è stata ancora completata e si prevede che potrà entrare in funzione entro il 15 maggio 1998, mentre la realizzazione e la messa in esercizio della seconda linea viene prevista per la fine di ottobre dell’anno in corso; Considerato che ciascuna linea dell’impianto di bricchettatura ha una potenzialità massima di 200 t/die; Ritenuto pertanto di dover mantenere in esercizio l’impianto mobile di trattamento di r.s.u., per consentire e garantire la continuità nello smaltimento della frazione secca di r.s.u. derivante dalla raccolta differenziata e dal vaglio di bacino, fino alla data di attivazione della prima linea dell’impianto di bricchettatura e comunque non oltre il 31 luglio 1998, termine di efficacia della presente ordinanza; Preso atto del procedimento ex art. 32 della l.r. 21/93 in fase istruttoria, finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio del sistema integrato di deposito preliminare, trattamento, messa in riserva ed incenerimento di r.s.u. localizzato in comune di Trezzo; Valutato che i tempi necessari all’espletamento delle pro- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia cedure autorizzative ordinarie non consentono di assicurare la salvaguardia degli obiettivi prefissati, al fine di evitare situazioni di emergenza cui la realizzazione dell’impianto era finalizzata; Ritenuto opportuno ricorrere a forme speciali di gestione che, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, siano finalizzate ad evitare situazioni di crisi gestionale, nel periodo strettamente necessario per la messa a regime degli impianti autorizzati; Ritenuto quindi di derogare alle seguenti disposizioni: – artt. 22 e 23 d.lgs. 22/97 per quanto riguarda la disciplina dei piani provinciali; – artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97 e l.r. 94/80 in riferimento ai tempi e alle modalità di esperimento dell’istruttoria, incompatibili con gli obiettivi di urgenza indicati nel presente provvedimento; – art. 29 d.lgs. 22/97 non essendovi le condizioni previste dallo stesso articolo per la «sperimentazione» cosı̀ come richiesto dalla conferenza dei servizi; – art. 15 e seguenti della l.r. 21/93 con riferimento all’attuazione di progetti impianti di piano; – art. 32 della l.r. 21/93 non consentendo gli obiettivi prefissati i tempi istruttori insiti in tale disposizione; Valutata l’opportunità di emettere un provvedimento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 22/97, che, per situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, attribuisce al presidente della giunta regionale un potere ordinatorio in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l’ambiente; Acquisiti i pareri degli enti competenti per territorio, convocati nella conferenza, ex art. 14 l. 241/90, del 28 aprile 1998, che si sono cosı̀ espressi: – PROVINCIA: prende atto dei contenuti della nota prot. n. 26772 del 27 aprile 1998 inviata dall’assessore regionale all’ambiente ed energia al riguardo e manifesta la propria volontà a chiudere in tempi brevissimi il confronto già avviato all’interno della provincia di Milano tra i vari soggetti istituzionali intervenuti nell’area, al fine di poter esprimere un parere certo e supportato dal necessario consenso. Ribadisce comunque che l’impianto di Trezzo sull’Adda è coerente con le previsioni del piano provinciale di smaltimento dei r.s.u. e che lo stesso può rappresentare comunque l’unico polo di recupero calore ed energia da rifiuti da realizzarsi ex novo nella provincia di Milano, cosı̀ come tra l’altro è previsto nella scheda specifica della proposta regionale di revisione della l.r. 21/93 pubblicizzata. In sede di partecipazione al procedimento autorizzativo ex art. 32 della l.r. 21/93 la provincia formulerà le condizioni necessarie per la definizione del proprio parere positivo. Pone in evidenza la necessità di migliorare la qualità dei rifiuti in ingresso, al fine di ottenere un C.D.R. di qualità utilizzabile in impianti dedicati e limitare cosı̀ la necessità di volume aggiuntivo di messa in riserva. In proposito ritiene opportuno che venga istituito un comitato di controllo/gruppo di lavoro, in collaborazione con l’A.S.L. competente, che valuti l’impatto igienico-sanitario degli impianti e fornisca eventuali indicazioni operative e gestionali migliorative. In particolare la ditta dovrà provvedere a limitare la permanenza dei rotoli sul piazzale prodotti durante il periodo notturno, necessitato dall’impossibilità di stoccaggio direttamente nel bacino non illuminato. Le porte attualmente tenute aperte per motivi organizzativi dovranno essere necessariamente chiuse, anche al fine di evitare esalazioni maleodoranti all’esterno. I comuni della provincia verranno sollecitati ad effettuare una migliore raccolta differenziata sul proprio territorio, con l’utilizzo, laddove non ancora impiegato, del sacco trasparente. A seguito di recenti incontri con i comuni consorziati nell’azienda speciale «Consorzio Est Milanese» è emersa la necessità di addivenire ad una revisione della convenzione attualmente in essere tra T.T.R. e comune di Trezzo sull’Adda: previa modifica del soggetto gestore o esercente, la convenzione dovrà essere sottoscritta anche dal consorzio Est Milanese. Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 – COMUNE: Riferisce delle difficoltà incontrate a seguito dei ricorsi al T.A.R. e degli esiti degli appelli avanti il Consiglio di Stato; in particolare sottolinea gli effetti finanziari della sentenza relativa agli espropri. Si sofferma sul fatto che l’unica convenzione effettivamente in vigore fra comune e ditta T.T.R. è quella che riguarda il trattamento della frazione secca per la produzione di bricchette e non di rotoli confezionati. Occorrerà quindi procedere ad una modifica integrativa della convenzione che puntualizzi l’equivalenza tra bricchette e rotoli confezionati. Conseguentemente le 300.000 tonnellate previste come volume di stoccaggio del bacino comprenderanno sia i rotoli confezionati che le bricchette, facendo quindi partire l’esercizio commerciale dell’impianto dalla data del nullaosta ai conferimenti rilasciato dal gruppo di lavoro istituito ex punto 3) ordinanza presidente regione Lombardia n. 3113 del 29 luglio 1997. Stante il maggior volume occupato dalle ecoballe, l’utilizzo di altri siti concordato tra regione e provincia al fine di raggiungere il volume di 300.000 tonnellate, non riguarderà il diritto del comune alla completa riscossione del pattuito risarcimento ambientale. – REGIONE: ritiene di poter procedere alla reiterazione per ulteriori tre mesi dell’ordinanza del presidente n. 386/1998 con l’impegno ad emanare un provvedimento a conclusione dell’iter autorizzativo sull’istanza ex art. 32 l.r. 21/93 entro i prossimi tre mesi. Acquisite le conclusioni finali della conferenza succitata, tre le quali emerge la volontà unanime di reiterare l’ordinanza n. 386/98 per ulteriori tre mesi, imponendo nello stesso atto le prescrizioni tecnico gestionali contenute nell’allegato A, parte integrante, e con l’impegno della regione quale ente procedente per l’istanza ex art. 32 l.r. 21/93, ad inserire le ulteriori richieste concordate nei contenuti prescrittivi del provvedimento conclusivo; Evidenziato che il presente atto costituisce reiterazione dell’ordinanza n. 386 del 30 gennaio 1998 e che pertanto i contenuti dello stesso non potranno più costituire oggetto di provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 22/97; Ritenuto che la presente ordinanza ha efficacia fino al 31 luglio 1998; Ordina 1) al comune di Trezzo sull’Adda e per esso alla ditta T.T.R. s.r.l. di proseguire nell’esercizio dell’impianto, per un ulteriore periodo di tre mesi, fino al 31 luglio 1998, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nell’allegato A, parte integrante del presente atto; 2) alla provincia di Milano di espletare le funzioni inerenti i controlli ai sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97 e di adottare ogni accorgimento aggiuntivo utile ad assicurare l’esercizio dell’impianto nel rispetto delle norme vigenti in materia di emissioni atmosferiche, di rumore, di tutela delle acque; 3) alla direzione generale tutela ambientale della giunta regionale di provvedere alla formale notifica del presente atto alla società T.T.R. s.r.l., al comune di Trezzo sull’Adda ed alla provincia di Milano; 4) la comunicazione del presente atto al ministro dell’ambiente e al ministro della sanità, entro tre giorni dall’emissione, a norma dell’art. 13 del d.lgs. 22/97; Dispone 5) che nell’impianto di cui al punto 1) debba essere trattata esclusivamente la frazione secca di r.s.u. a basso tenore di umidità, derivante dalla raccolta differenziata, con provenienza indicata dalla provincia di Milano; 6) ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, la proroga fino al 31 luglio 1998 alla gestione temporanea e sperimentale di un impianto per il pretrattamento e lo stoccaggio di rifiuti urbani da raccolta differenziata (frazione secca); Fissa 7) la decorrenza della presente ordinanza dal 1º maggio 1998 al 31 luglio 1998. Il presidente 1007 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 Allegato A Impianto di deposito preliminare, trattamento e messa in riserva della frazione secca di r.s.u. prodotti nel bacino cinque dell’Est Milanese. Società: T.T.R. s.r.l. Sede legale: via Tortona, 33 - Milano Ubicazione impianto: viale Lombardia - Trezzo sull’Adda PRESCRIZIONI 1. l’esercizio dell’impianto di deposito preliminare e trattamento dovrà avvenire in ambiente chiuso e dotato di idonei dispositivi di aspirazione e filtrazione; 2. i rotoli stoccati dovranno essere coperti da appositi teli resistenti all’azione dei raggi ultravioletti; 3. dovrà essere effettuato il monitoraggio dell’eventuale biogas prodotto presso l’area di messa in riserva dei rotoli confezionati; 4. la ditta dovrà predisporre un piano di intervento consistente nella possibilità di una rapida realizzazione di un impianto di captazione del biogas; 5. il deposito preliminare dei rifiuti da avviare al trattamento dovrà essere limitato al quantitativo massimo confezionato giornalmente; 6. la ditta dovrà provvedere al posizionamento di un deferrizzatore per la separazione dei metalli ferrosi, inoltre dovrà essere garantita l’assenza dei frammenti metallici non ferrosi che possono danneggiare il confezionamento; 7. la ditta dovrà assicurare la rintracciabilità del rifiuto attraverso l’etichettatura del rotolo, con l’indicazione minima dell’ora e data di confezionamento; 8. i ritoli eventualmente rotti in fase di movimentazione, dovranno essere riconfezionati; 9. le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed, in particolare nelle aree specificatamente destinate; 10. in considerazione del fatto che internamente al capannone è stata installata la prima linea di bricchettatura, nel caso di produzione notturna di rotoli, gli stessi potranno essere depositati temporaneamente ed in sicurezza al di fuori del capannone in aree delimitate e controllate e successivamente, entro le prime ore del giorno successivo, posizionati nel bacino; 11. l’attività di confezionamento dei rifiuti deve garantire il completo trattamento dei rifiuti ritirati giornalmente, non è quindi possibile ricevere rifiuti a fine giornata; 12. le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; 13. le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti; 14. l’impianto mobile di confezionamento dei rifiuti in rotoli, di riserva a quello autorizzato, deve essere installato internamente al capannone anche al fine di limitare il rischio di esalazioni durante l’esercizio dello stesso. Tuttavia nel caso in cui l’impianto venisse installato esternamente al capannone per giustificati motivi, l’esercizio dello stesso può essere ammesso in via eccezionale e solo in caso di guasto dell’impianto autorizzato previo nulla-osta della provincia di Milano; 15. in caso di chiusura dell’attività autorizzata, il soggetto autorizzato, dovrà provvedere alla bonifica finale dell’area. In particolare, il ripristino dell’area ove insistono gli impianti, dovrà essere effettuato tenuto conto delle previsioni dello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive dovranno essere attuate previo nullaosta della provincia, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti 1008 normative in materia. Alla provincia è demandato il controllo delle verifiche dell’avvenuto ripristino ambientale; 16. il soggetto autorizzato, dovrà provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e dovrà inoltre adempiere a eventuali ulteriori disposizioni e/o prescrizioni imposte dai vigili del fuoco e/o da altri organismi, per quanto di loro competenza. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA [BUR1998014] C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE [4.3.0] D.p.g.r. 11 maggio 1998 - n. 59203 Legge regionale 30 novembre 1991, n. 31 «Adeguamento delle strutture agrarie di produzione agli sbocchi di mercato ai sensi della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6» - Integrazione del d.p.g.r. n. 56543 del 7 aprile 1998 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA Vista la legge regionale 30 novembre 1991, n. 31 «Adeguamento delle strutture agrarie di produzione agli sbocchi di mercato ai sensi della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6»; Vista la circolare attuativa approvata quale parte integrante e sostanziale del d.p.g.r. n. 56543 del 7 aprile 1998; Considerato che per mero errore materiale è stato omesso dopo il secondo capoverso del punto 3) della predetta circolare il seguente punto: b) nelle altre zone: 25% - 35% della spesa ammessa per i beni immobili; 15% - 20% della spesa ammessa per gli altri tipi di investimenti. Ritenuto pertanto di integrare per le motivazioni suddette il testo della circolare attuativa approvata quale parte integrante e sostanziale del d.p.g.r. n. 56543 del 7 aprile 1998; Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il d.p.g.r. n. 60325 del 24 luglio 1996 concernente «Delega di firma all’assessore all’agricoltura, Francesco Fiori, degli atti di competenza del presidente della giunta regionale»; Decreta Art. 1) - di integrare, richiamate le premesse, il secondo capoverso del punto 3) della circolare approvata con d.p.g.r. n. 56543 del 7 aprile 1998, con il seguente punto: b) nelle altre zone: 25% - 35% della spesa ammessa per i beni immobili; 15% - 20% della spesa ammessa per gli altri tipi di investimenti. Art. 2) - di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. L’assessore: Francesco Fiori [BUR1998015] [5.1.3] D.g.r. 13 marzo 1998 - n. 6/35015 Rettifica della delibera della g.r. n. 25750 del 6 marzo 1997 avente come oggetto «Stralcio dell’area ubicata nel comune di Tirano (SO), fg. 69, mapp. 38 dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della g.r. n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piazzola per parcheggio in loc. Trivigno da parte del sig. Bonazzi Francesco LA GIUNTA REGIONALE Vista la deliberazione della giunta regionale n. 25750 del 6 marzo 1997, con la quale si approvava lo stralcio dell’area ubicata nel comune di Tirano (SO), fg. 69, mapp. 38, dagli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità ai sensi della deliberazione della g.r. n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, in applicazione della legge 431/85, art. 1-ter; Visto che nella suddetta deliberazione n. 25750 del 6 marzo 1997, per mero errore materiale, al punto 2) della parte dispositiva della succitata deliberazione è stato indicato il mappale n. 38 del fg. 69 quale area interessata dall’opera in argomento, anziché il confinante terreno censito col mappale n. 321; Considerato che l’esatta richiesta di stralcio contenuta nella suddetta istanza è la seguente: «Stralcio dell’area ubicata nel comune di Tirano (SO), fg. 69, mapp. n. 321, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piazzola per parcheggio in loc. Trivigno da parte del sig. Bonazzi Francesco; Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica del suddetto errore materiale, contenuto nella deliberazione; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1. di rettificare la precedente deliberazione della giunta regionale n. 25750 del 6 marzo 1997, stralciando per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata nel comune di Tirano (SO), fg. 69, mapp. 321, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piazzola per parcheggio in loc. Trivigno, da parte del sig. Bonazzi Francesco; 2. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale settembre 1986, n. 54. Il segretario: Maurizio Sala [BUR1998016] [5.1.3] D.g.r. 13 marzo 1998 - n. 6/35016 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Valmasino (SO), fg. 27, mapp. n. 15, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di due aree cintate ubicate nella foresta demaniale «Val Masino» loc. «Bagni Masino» da parte dell’azienda regionale delle foreste LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; 1009 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 20 agosto 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Valmasino (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte dell’Azienda regionale delle foreste per la realizzazione di due aree cintate ubicate nella foresta demaniale «Val Masino» loc. «Bagni Masino»; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 2 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Valmasino, fg. 27, mapp. n. 15, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di due aree cintate ubicate nella foresta demaniale «Val Masino» in loc. «Bagni Masino» da parte dell’Azienda regionale delle foreste»; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR1998017] [5.1.3] D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35141 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Torre S. Maria (SO), fg. 25, mapp. n. 191, dall’ambito territoriale n. 2 1010 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e sovralzo tetto rifugio alpino in loc. Alpe Piasci, da parte del sig. Cometti Giuliano LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 24 novembre 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Torre S. Maria (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85, per manutenzione straordinaria e sovralzo tetto rifugio alpino in loc. Alpe Piasci; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 2 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Torre S. Maria (SO), fg. 25, mapp. n. 191, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e sovralzo tetto rifugio alpino in loc. Alpe Piasci; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 2, individua- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 to con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR1998018] [5.1.3] D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35142 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Monno (BS), relativa all’alveo del torrente Valle Dorena per la parte interessata ai lavori e delimitata lateralmente in sponda sinistra orografica fg. 22 mapp. 107, 73, 68 ed in sponda destra orografica fg. 13 mapp. 23, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per svaso e manutenzione opere idrauliche esistenti e regimazione alveo torrente Valle Dorena, da parte della direzione generale opere pubbliche e protezione civile della giunta LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 23 luglio 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Monno (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85, per svaso e manutenzione opere idrauliche esistenti e regimazione alveo torrente Valle Dorena; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15 indivi- duato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Monno (BS), relativa all’alveo del torrente Valle Dorena per la parte interessata ai lavori e delimitata lateralmente in sponda sinistra orografica fg. 22 mapp. 107, 73, 68 ed in sponda destra orografica fg. 13 mapp. 23, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per svaso e manutenzione opere idrauliche esistenti e regimazione alveo torrente Valle Dorena; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR1998019] [5.1.3] D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35143 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (SO), fg. 18, mapp. n. 87, 88, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di fabbricato rurale esistente sito in località «Mondadizza» da parte della sig.ra Pittino Annamaria LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 9 dicembre 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Mazzo di Valtellina (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte della sig.ra Pittino Annamaria per la ristrutturazione di fabbricato rurale esistente sito in località «Mondadizza»; 1011 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (SO), fg. 18 mapp. n. 87, 88, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di fabbricato rurale esistente sito in località «Mondadizza» da parte della sig.ra Pittino Annamaria; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980110] [5.1.3] D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35144 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Pisogne (BS), mapp. n. 1394, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione e correzione di tracciato stradale in località Val Palot-Marino, da parte del comune LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; 1012 Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 2 dicembre 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Pisogne (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85, per sistemazione e correzione di tracciato stradale in località Val Palot-Marino; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Pisogne (BS), mapp. n. 1394, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione e correzione di tracciato stradale in località Val Palot-Marino; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980111] [5.1.3] D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35146 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Cosio Valtellino (SO), fg. 46, mapp. n. 5, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori potabilizzatori e sistemazione sorgenti acquedotto da parte del comune LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 20 novembre 1996 è pervenuta l’istanza del comune di Cosio Valtellino richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte del comune per la realizzazione di lavori potabilizzatori e sistemazione sorgenti acquedotto; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 2 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Cosio Valtellino, fg. 46, mapp. n. 5, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori potabilizzatori e sistemazione sorgenti acquedotto da parte del comune; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980112] [5.1.3] D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35147 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Incudine (BS), fg. 1 mapp. n. 7, 9, fg. 2 mapp. n. 3, 5, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realiz- zazione di lavori di completamento strada «MortiroloPianaccio» da parte del consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo» LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 29 luglio 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Incudine (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte del consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo» per la realizzazione di completamento strada «Mortirolo-Pianaccio»; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Incudine, fg. 1, mapp. nn. 7, 9, fg. 2 mapp. 3-5 per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di completamento strada «Mortirolo-Pianaccio» da parte del consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo»; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, indivi- 1013 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 duato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980113] [5.1.3] D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35148 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (SO), fg. 10, mapp. n. 532, 533, 537, 538, 566, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in loc. «Froli» da parte del sig. Pozzi Agostino LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 9 dicembre 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Mazzo di Valtellina di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Pozzi Agostino per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in loc. «Froli»; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; 1014 Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Mazzo di fg. 10, mapp. n. 532, 533, 537, 538, 566, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in loc. «Froli» da parte del sig. Pozzi Agostino; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 02 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980114] [5.1.3] D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35149 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Incudine (BS), fg. 2, mapp. n. 7, 11, Vezza d’Oglio (BS) fg. 13 mapp. 3, 5, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di asfaltatura tratto strada consorziale da parte del consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo» LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 29 luglio 1997 è pervenuta l’istanza dei comuni di Incudine e Vezza d’Oglio di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte del consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo per la realizzazione di asfaltatura tratto strada consorziale; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Incudine-Vezza d’Oglio (BS) fg. 2 mapp. n. 7, 11, fg. 13 mapp. n. 3, 5 per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione asfaltatura tratto strada consorziale da parte del consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo»; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980115] [5.1.3] D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35150 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Spriana (SO), fg. 3, mapp. n. 40, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori ristrutturazione baita conservazione prodotti caseari Alpe Mastabbia da parte della amministrazione comunale LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 12 febbraio 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Spriana (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte dell’amministrazione comunale per la realizzazione di lavori di ristrutturazione baita conservazione prodotti caseari Alpe Mastabbia; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Spriana (SO), fg. 3, mapp. n. 40, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di ristrutturazione baita conservazione prodotti caseari Alpe Mastabbia da parte dell’amministrazione comunale; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980116] [5.1.3] D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35152 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Bienno (BS), mapp. n. 1233, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piccolo servizio igienico in aderenza dell’esistente fabbricato in località «Arcina», da parte dell’amministrazione comunale LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; 1015 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 25 luglio 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Bienno (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85, per la realizzazione di piccolo servizio igienico in aderenza dell’esistente fabbricato in località «Arcina»; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Bienno (BS), mapp. n. 1233, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piccolo servizio igienico in aderenza dell’esistente fabbricato in località «Arcina» da parte dell’amministrazione comunale; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980117] [5.1.3] D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35153 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Incudine (BS), fg. 1, mapp. n. 7 e 9, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 1016 n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato da adibire alla lavorazione del latte, allo stoccaggio dei prodotti finiti ed alla loro vendita, da parte dell’amministrazione comunale LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 2 giugno 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Incudine (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85, per la realizzazione di fabbricato da adibire alla lavorazione del latte, allo stoccaggio dei prodotti finiti ed alla loro vendita; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Incudine (BS), fg. 1, mapp. n. 7 e 9, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato da adibire alla lavorazione del latte, allo stoccaggio dei prodotti finiti ed alla loro vendita; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, indivi- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 duato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980118] [5.1.3] D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35154 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Nave (BS), fg. 46, mapp. n. 8, 9, 12, 20, 25 e parte della strada consorziale della Maddalena, dall’ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per costruzione linea mt. 15.000 volt in cavo aereo, posto di trasformazione a palo (P.T.P.) e linea BT a 380 volt in cavo sotterraneo per allacciamento clienti vari, da parte dell’Enel in località Bosco del Roccolo LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 26 novembre 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Nave (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85, per la costruzione linea mt a 15.000 volt in cavo aereo, posto di trasformazione a palo (P.T.P.) e linea BT a 380 volt in cavo sotterraneo, per allacciamento clienti vari da parte dell’Enel in località Bosco del Roccolo; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permenanza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 18, indivi- duato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Nave (BS), fg. 46, mapp. n. 8, 9, 12, 20, 25 e parte della strada consorziale della Maddalena, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione linea mt a 15.000 volt in cavo aereo, posto di trasformazione a palo (P.T.P.) e linea BT a 380 volt in cavo sotterraneo per allacciamento clienti vari; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980119] [5.1.3] D.g.r. 20 marzo 1998 - n. 6/35155 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Corteno Golgi (BS) fg. 88 mapp. n. 128, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato rurale sui ruderi esistenti in loc. «Bratte» da parte della signora Albertani Giacomina LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 4 dicembre 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Corteno Golgi (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte della sig.a Albertani Giacomina per la ricostruzione di un fabbricato rurale sui ruderi esistenti in loc. «Bratte»; 1017 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con l. 431/85 art. 1 lettera «g»; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Corteno Golgi (BS) fg. 88, mapp. n. 128, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato rurale sui ruderi esistenti in loc. «Bratte» da parte della sig.a Albertani Giacomina; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980120] [5.1.3] D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35279 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Tirano (SO), fg. 69 mapp. n. 79, dall’ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per rifacimento orditura con parziale modifica delle falde del tetto da parte dei sigg. Rigamonti Paola, Schiantarelli Giampiero e Schiantarelli Aurelio LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regio- 1018 ne a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 15 gennaio 1998 è pervenuta l’istanza del comune di Tirano (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte dei sigg. Rigamonti Paola, Schiantarelli Giampiero e Schiantarelli Aurelio per rifacimento orditura con parziale modifica delle falde del tetto; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Tirano (SO) fg. 69 mapp. n. 79, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per rifacimento orditura con parziale modifica delle falde del tetto da parte dei sigg. Rigamonti Paola, Schiantarelli Giampiero e Schiantarelli Aurelio; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980121] [5.1.3] D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35280 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Teglio (SO), fg. 14 mapp. n. 182, 181, 179, 177, 175, 173, 172, 342, 171, 341, 170; fg. 11 mapp. n. 218, 215, 213, 239, 207, 203, 201, 199, 196, 194, 192, 190, 188, 186, 184, 182, 180, 89, 90, 87, 88, 84, 85, 294, 295, 81, 82, 77, 78, 75, 76, 73, 74, 306, 307, dall’ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale della «Corna Marinella» da parte del sig. Valli Mario LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 17 dicembre 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Teglio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Valli Mario per la realizzazione della strada forestale della «Corna Marinella»; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Teglio (SO) fg. 14 mapp. nn. 182, 181, 179, 177, 175, 173, 172, 342, 171, 341, 170; fg. 11 mapp. n. 218, 215, 213, 239, 207, 203, 201, 199, 196, 194, 192, 190, 188, 186, 184, 182, 180, 89, 90, 87, 88, 84, 85, 294, 295, 81, 82, 77, 78, 75, 76, 73, 74, 306, 307, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale della «Corna Marinella» da parte del sig. Valli Mario; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980122] [5.1.3] D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35281 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Angolo Terme (BS) mapp. n. 2157, 2156, 2162, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di serbatoio d’acqua antincendio località «Croce di Vareno» da parte dell’amministrazione comunale LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 22 gennaio 1998 è pervenuta l’istanza del comune di Angolo Terme (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85, per la realizzazione di serbatoio d’acqua antincendio in località «Croce di Vareno»; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con l. 431/85 art. 1 lettera «g»; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, 1019 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Angolo Terme (BS), mapp. nn. 2157, 2156, 2162, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di serbatoio d’acqua antincendio loc. «Croce di Vareno» da parte dell’amministrazione comunale; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980123] [5.1.3] D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35282 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Corteno Golgi (BS) fg. 98, mapp. n. 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione della Malga Bondone e Malga Casazza in Val Brandet da parte dell’amministrazione comunale LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 1 dicembre 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Corteno Golgi (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85, per la ristrutturazione della malga Bondone e malga Casazza in val Brandet; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddi- 1020 sfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con l. 431/85 art. 1 lettera «d» e «g» e «f»; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Corteno Golgi (BS) fg. 98, mapp. n. 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione della malga Bondone e malga Casazza in val Brandet da parte dell’amministrazione comunale; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980124] [5.1.3] D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35283 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Vervio (SO) fg. 14, mapp. n. 342, 343, 344, fg. 13 mapp. n. 115 e tratto di mulattiera comunale, dall’ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dei lavori di posa condotta idrica interrata in loc. «Ca’ Longhe» da parte del sig. Frigerio Dario LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 10 dicembre 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Vervio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Frigerio Dario per la realizzazione dei lavori di posa condotta idrica interrata in loc. «Cà Longhe»; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Vervio (SO) fg. 14 mapp. n. 342, 343, 344 - fg. 13 mapp. n. 115 e tratto di mulattiera comunale per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dei lavori di posa condotta idrica interrata in loc. «Cà Longhe» da parte del sig. Frigerio Dario; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980125] [5.1.3] D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35284 Stralcio di un’area ubicata nel comune di Berzo Inferiore (BS), dall’ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di ripristino viabilità strada «Plagne-Paluro», strada di «Regagnal», strada di accesso al «Torrente Val Pelone», ponte sul «Torrente Grigna», svaso «Torrente Val Pelone», ripristino strada «Berzo Inferiore-Zuvolo-Stabico», e ripristino acquedotto in località «Stabico» da parte dell’amministrazione comunale LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 24 luglio 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Berzo Inferiore (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 per la realizzazione di lavori di ripristino viabilità strada «Plagne-Paluro», strada di «Regagnal», strada di accesso al «Torrente Val Pelone», ponte sul «Torrente Grigna», svaso «Torrente Val Pelone», ripristino strada «Berzo Inferiore-Zuvolo-Stabicò», e ripristino acquedotto in località «Stabicò»; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Berzo Inferiore (BS) fg. 13, 16, 17, 20, 21, mapp. n. 2228 e 2235; fg. n. 10, mapp. 2098, 1816, 1837, 2013, 2154, 2072, 2070, 764; fg. n. 13, 14, 16, 17, mapp. n. 2225, 2194, 2195, 2188, 2067, 2186, 1614, strada «Berzo Inferiore-Zuvolo-Stabicò», per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dei lavori di ripristino viabilità strada «PlagnePaluro», strada di «Regagnal», strada di accesso al «Torrente Val Pelone», ponte sul «Torrente Grigna», svaso «Torrente Val Pelone», ripristino strada «Berzo Inferiore-ZuvoloStabicò», e ripristino acquedotto in località «Stabicò» da parte dell’amministrazione comunale; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta 1021 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980126] [5.1.3] D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35285 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Monno (BS), fg. 5, mapp. n. 51-13, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovo insediamento agricolo in loc. «Fontana del Mortirolo», da parte del sig. Antonioli Innocenzo LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 30 giugno 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Monno (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 per la realizzazione di nuovo insediamento agricolo in loc. «Fontana del Mortirolo»; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 1022 Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Monno (BS), fg. 5, mapp. n. 5113, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovo insediamento agricolo loc. «Fontana del Mortirolo»; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980127] [5.1.3] D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35286 Stralcio dell’area ubicata nel comune di S. Giacomo Filippo (SO), fg. 53, mapp. n. 5-16-73-74-76-77-78-81-82225-223-222-214 e fg. 49 mapp. nn. 124-118-117, dall’ambito territoriale n. 03 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interramento tubazione acquedotto e serbatoio da parte del sig. Bedognetti Luciano LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 12 gennaio 1998 è pervenuta l’istanza del comune di San Giacomo Filippo (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Bedognetti Luciano per la realizzazione di interramento tubazione acquedotto e serbatoio; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 03, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di San Giacomo Filippo (SO), fg. 53, mapp. n. 5-16-73-74-76-77-78-81-82-225-223-222-214, fg. 49 mapp. nn. 124-118-117, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 03, individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interramento tubazione acquedotto e serbatoio da parte del sig. Bedognetti Luciano; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 03, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980128] [5.1.3] D.g.r. 26 marzo 1998 - n. 6/35287 Stralcio dell’area ubicata nel comune di Collio (BS), fg. 5, mapp. n. 135-141-142, dall’ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agricola servente le cascine Silter-Casina-BareleLegner in loc. Serramando, da parte del comune LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: – che in data 26 agosto 1997 è pervenuta l’istanza del comune di Collio (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 per la realizzazione di strada agricola servente le cascine Silter-Casina-Barele-Legner in loc. Serramando da parte del comune; – che dalle risultanze istruttorie, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto ciò premesso, Con voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata in comune di Collio (BS), fg. 5, mapp. n. 135141-142, per la sola parte interessata e necessaria all’intervento in oggetto indicato, dall’ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agricola servente le cascine Silter-Casina-Barele-Legner in loc. Serramando; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Il segretario: Sala [BUR19980129] [3.1.0] D.g.r. 7 aprile 1998 - n. 6/35508 Approvazione del nuovo statuto della scuola materna Ronzoni Silva con sede Seregno via E. Toti 2 (MI) LA GIUNTA REGIONALE Premesso che il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all’art. 14 delega alle regioni le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all’art. 12 del codice civile, che operano esclusivamente nelle materie di cui al citato decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione; Visti gli artt. 12 e 16 del c.c.; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 6390 del 5 marzo 1991, con la quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 12 del c.c, all’ente morale scuola materna Ronzoni Silva con sede in Seregno (MI) via E. Toti 2; Preso atto che il direttore generale proponente dichiara che il legale rappresentante della succitata persona giuridica ha presentato, in data 16 febbraio 1998, domanda al fine di ottenere l’approvazione del nuovo statuto dell’ente, ai sensi dell’art. 16 del c.c.; Preso atto che il direttore generale proponente ha accer- 1023 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 tato che la succitada domanda di approvazione dello statuto è stata presentata in attuazione della delibera assunta in data 16 gennaio 1998 dal consiglio di amministrazione dell’ente, organo competente a deliberare le modifiche statutarie ai sensi dell’art. 16 dello statuto vigente approvato con regio decreto in data 30 maggio 1935; Preso atto, altresı̀, delle valutazioni del direttore generale proponente, che al riguardo dichiara che la decisione dell’ente di adottare un nuovo statuto risulta assunta nel rispetto della normativa vigente in materia e trova motivazione nell’esigenza di rendere più funzionale lo svolgimento dell’attività, nonché di favorire il perseguimento delle finalità dell’ente medesimo; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della l. 127/97; All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge Delibera – recepite le premesse, di approvare il nuovo statuto dell’ente scuola materna Ronzoni Silva con sede in Seregno via E. Toti 2 composto di n. 16 articoli, nella stesura di cui all’allegato atto pubblico del 16 gennaio 1998 rep. n. 33184/6126 a rogito notaio Enrica Bettaglio, registrato a Desio il 2 febbraio 1998 al n. 346, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento. (Omissis) Il segretario: Sala [BUR19980130] [3.1.0] D.g.r. 24 aprile 1998 - n. 6/35814 Approvazione del nuovo statuto della scuola materna don Giovanni Nava con sede in Lecco via Renzo 7 LA GIUNTA REGIONALE Premesso che il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all’art. 14 delega alle regioni le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all’art. 12 del codice civile, che operano esclusivamente nelle materie di cui al citato decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione; Visti gli artt. 12 e 16 del c.c.; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 27169 del 10 settembre 1992, con la quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 12 del c.c., all’ente morale scuola materna don Giovanni Nava con sede in Lecco via Renzo 7; Preso atto che il direttore generale proponente dichiara che il legale rappresentante della succitata persona giuridica ha presentato, in data 6 aprile 1998, domanda al fine di ottenere l’approvazione del nuovo statuto dell’ente, ai sensi dell’art. 16 del c.c.; Preso atto che il direttore generale proponente ha accertato che la succitata domanda di approvazione dello statuto è stata presentata in attuazione della delibera assunta in data 4 marzo 1998 dall’assemblea dei soci dell’ente, organo competente a deliberare le modifiche statutarie ai sensi dell’art. 16 dello statuto vigente approvato con d.g.r. n. 37250 in data 4 novembre 1988; Preso atto, altresı̀, delle valutazioni del direttore generale proponente, che al riguardo dichiara che la decisione dell’ente di adottare un nuovo statuto risulta assunta nel rispetto della normativa vigente in materia e trova motivazione nell’esigenza di rendere più funzionale lo svolgimento dell’attività, nonché di favorire il perseguimento delle finalità dell’ente medesimo; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della l. 127/97; All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge Delibera – recepite le premesse, di approvare il nuovo statuto dell’ente scuola materna don Giovanni Nava con sede in Lecco via Renzo 7 composto di n. 22 articoli, nella stesura di cui all’allegato atto pubblico del 4 marzo 1998 rep. n. 132342/32293 a rogito notaio Teodoro Berera, registrato 1024 a Lecco il 17 marzo 1998 al n. 874, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento. (Omissis) Il segretario: Sala [BUR19980131] [1.8.0] D.g.r. 24 aprile 1998 - n. 6/35832 Nomina commissario straordinario per l’IPAB fondazione «Ing. Stefano Casati» con sede in Gravedona (CO) nella persona del sig. Emilio Bonometti in sostituzione del dimissionario sig. Edoardo Colombo LA GIUNTA REGIONALE Omissis Delibera – di nominare il sig. Emilio Bonometti nato a Como il giorno 1 giugno 1955, residente a Lanzo d’Intelvi, via Alla Fonte n. 6, commissario straordinario dell’IPAB fondazione «Ing. Stefano Casati» di Gravedona (CO) per un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data di notifica del presente atto, con il compito di: a) porre in essere le iniziative e gli atti necessari finalizzati all’estinzione dell’ente ex art. 4 l.r. n. 72/81, b) provvedere alla rappresentanza dell’ente, c) provvedere all’ordinaria amministrazione dell’ente, d) fronteggiare situazioni di improvvisa emergenza ed adottare i provvedimenti tesi a salvaguardare l’incolumità pubblica; – di disporre che le eventuali proroghe del mandato commissariale in argomento, qualora si rendessero necessarie, siano adottate con provvedimento della giunta regionale previa richiesta scritta e motivata del commissario incaricato nel rispetto dei limiti introdotti dal già citato art. 1, comma 2, l.r. n. 36/92, richiesta inviata dal medesimo anche all’organo di vigilanza territorialmente competente per eventuali osservazioni in merito; – di disporre altresı̀ che l’eventuale anticipata revoca del mandato commissariale in argomento, qualora si rendesse necessaria in relazione alle motivazioni in premessa esposte, sia adottata con provvedimento della giunta regionale; – di dare atto che al citato commissario incaricato è riconosciuta, a carico del bilancio dell’istituzione amministrata, l’indennità prevista dall’art. 55, ultimo comma, l.r. 1/1986; – di disporre per la notifica del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL, all’ORECO ed al comune territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. Il segretario: Sala [BUR19980132] [1.8.0] D.g.r. 24 aprile 1998 - n. 6/35835 Nomina commissario straordinario per l’IPAB «Istituzione Baragiola» di Como nella persona della rag.ra Elisabetta Biundo LA GIUNTA REGIONALE Omissis Delibera – di nominare la sig.ra Biundo Elisabetta, nata a Como il 21 ottobre 1967 residente a Como, via Martino Anzi, 25, commissario straordinario dell’IPAB istituzione Baragiola di Como per un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data di notifica del presente atto, con il compito di: a) effettuare un’accurata ricognizione della situazione istituzionale dell’ente predisponendo dettagliata relazione che, entro 90 giorni dall’assunzione dell’incarico, dovrà essere contestualmente trasmessa a questa amministrazione ed all’organo di vigilanza territorialmente competente; b) porre in essere le iniziative finalizzate all’estinzione dell’ente in oggetto ex art. 4 l.r. 72/1981, c) provvedere alla rappresentanza dell’ente, d) provvedere all’ordinaria amministrazione dell’ente, d) fronteggiare situazioni di improvvisa emergenza ed a- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dottare i provvedimenti tesi a salvaguardare l’incolumità pubblica; – di disporre che le eventuali proroghe del mandato commissariale in argomento, qualora si rendessero necessarie, siano adottate con provvedimento della giunta regionale previa richiesta scritta e motivata del commissario incaricato nel rispetto dei limiti introdotti dal già citato art. 1, comma 2, l.r. n. 36/92, richiesta inviata dal medesimo anche all’organo di vigilanza territorialmente competente per eventuali osservazioni in merito; – di disporre altresı̀ che l’eventuale anticipata revoca del mandato commissariale in argomento, qualora si rendesse necessaria in relazione alle motivazioni in premessa esposte, sia adottata con provvedimento della giunta regionale; – di dare atto che al citato commissario incaricato è riconosciuta, a carico del bilancio dell’istituzione amministrata, l’indennità prevista dall’art. 55, ultimo comma, l.r. 1/1986; – di disporre per la notifica del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL, all’ORECO ed al comune territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. Il segretario: Sala Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI [BUR19980133] [3.1.0] D.d.g. 22 aprile 1998 - n. 57750 Depubblicizzazione dell’IPAB scuola materna Enrico Terraneo via Monforte 14 con sede in Cascina Amata di Cantù (CO), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato IL DIRETTORE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO Viste le ll.rr. 27 marzo 1990 nn. 21 e 22, mediante le quali è stata riconosciuta alle IIPPAB – Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza – operanti nell’ambito regionale la possibilità di richiedere, qualora in possesso dei prescritti requisiti di legge, la depubblicizzazione con conseguente mutamento della personalità giuridica da pubblica a privata; Dato atto che con la predetta normativa si è dato attuazione ai principi contenuti nella sentenza della corte costituzionale n. 396 del 24 marzo 1988, depositata il 7 aprile 1988 che, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. 17 luglio 1890, n. 6972, ha previsto che le IIPPAB regionali ed infraregionali possono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, qualora in possesso di determinati requisiti; Visto il d.p.c.m. 16 febbraio 1990, contenente direttive alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle IIPPAB a carattere regionale ed infraregionale; Vista la l.r. 27 gennaio 1998 n. 1, in particolare l’art. 4 che, in applicazione di quanto previsto in materia di competenze degli organi di governo e dalla dirigenza della l.r. 23 luglio 1996 n. 16, ha disposto la modifica delle succitate ll.rr. 21 e 22/1990, attribuendo al direttore generale competente le funzioni che tali norme riservavano alla competenza della giunta regionale; Vista la d.g.r. n. 34911 del 6 marzo 1998 relativa all’attribuzione al dr. Renzo Ruffini della funzione di direttore generale della direzione generale formazione e lavoro; Vista la circ. assistenza, del 6 aprile 1990, n. 25, pubbl. in Bollettino Ufficiale della regione Lombardia 25 maggio 1990 II suppl. straord. al n. 21, contenente indicazioni relative all’applicazione delle surrichiamate ll.rr. nn. 21 e 22/1990; Visti altresı̀: – gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; – l’art. 12 del codice civile; Vista la domanda presentata in data 7 gennaio 1998 dal legale rappresentante dell’IPAB scuola materna Enrico Terraneo, via Monforte 14 avente sede nel comune di Cascina Amata di Cantù (CO), intesa ad ottenere, in applicazione delle sopra citate ll.rr. n. 21 e 22/1990, la depubblicizzazione dell’ente ed il contestuale riconoscimento all’ente medesimo della personalità giuridica di diritto privato; Preso atto delle risultanze acquisite in sede istruttoria che evidenziano la sussistenza in capo all’istituzione istante, ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 21/1990 e successive modifiche, di specifici e sufficienti requisiti di depubblicizzazione e la non esistenza di clausole ostative; Ritenuto, pertanto, accoglibile la citata richiesta di depubblicizzazione per i motivi innanzi esposti; Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell’art. 17 comma 32 della l. 15 maggio 1997 n. 127; Decreta – di accogliere, per le motivazioni richiamate in premessa, la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall’ente IPAB scuola materna Enrico Terraneo, via Monforte 14 avente sede legale nel comune di Cascina Amata di Cantù (CO); – di dichiarare che l’istituzione medesima, eretta in ente morale con r.d. del 21 luglio 1911 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB ai sen- 1025 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 si e per gli effetti di cui alla l. 6972/1890, è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale ente con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 12 del c.c.; – di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell’ente: a) la predetta istituzione, a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le IIPPAB, ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati giuridicamente riconosciuti; b) l’istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.g.r. n. 45165 del 17 luglio 1989, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo; c) ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.r. n. 21/1990 e succ. modd. è fatto obbligo agli amministratori dell’istituzione di provvedere a richiederne l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di cui all’art. 33 del c.c., entro 15 giorni dall’avvenuta pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia; d) a far data da tale pubblicazione decorre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l’esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell’istituzione già in servizio, al mantenimento dell’iscrizione alla INPDAP; – di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, ai sensi dell’art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 2, della l.r. n. 21/1990, come modificata dall’art. 4 della l.r. 1/1998, nonché la comunicazione dell’atto stesso all’istituzione interessata, al comune sede legale della medesima, alla sezione dell’ORECO ed all’ERSSZ territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati. Il direttore generale: Renzo Ruffini [BUR19980134] [4.6.2] D.d.g. 28 aprile 1998 - n. 58130 Approvazione delle modifiche allo Statuto «Ente gestione mostre Comufficio» con sede in Milano - via Merano, 18 DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IL DIRETTORE GENERALE Omissis Decreta 1) è approvato, ai sensi dell’art. 12 c.c. e dell’art. 15 della l.r. 45/80, lo statuto dell’ente fieristico «Ente gestione mostre Comufficio» con sede in Milano - via Merano, 18; 2) l’ente ha per fine di organizzare, previa la dovuta autorizzazione, mostre specializzate nel settore delle macchine dei mobili e delle attrezzature per ufficio o in settori ad esso omogenei nonché della mostra specializzata internazionale «Smau - Esposizione internazionale dell’information & comunication technology»; 3) il patrimonio dell’ente fieristico è costituito nei modi indicati nell’art. 8 dello statuto. L’ente provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito nei modi e con i mezzi indicati nello statuto stesso, allegato al presente decreto (Omissis); 4) di trasmettere copia del presente decreto al presidente della giunta regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. Francesco Tofoni [BUR19980135] [4.3.0] D.d.g. 5 maggio 1998 - n. 58892 Diffida ad adempiere della direzione generale agricoltura nei confronti del sig. presidente del consiglio di amministrazione e del direttore del CI.VI.FRU.CE., in materia di applicazione dei criteri di equiparazione del- 1026 le posizioni dirigenziali economiche dei dirigenti del CI.VI.FRU.CE rispetto a quelle regionali IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA Vista la l.r. 28 febbraio 1986, n. 6, concernente l’istituzione del centro regionale per l’incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e cerealicoltura (CI.VI.FRU.CE.), con sede in Voghera (PV); Visto l’art. 28, comma 9, della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 che recita: «La retribuzione di posizione per i dirigenti degli enti pubblici non economici dipendenti dalla regione ai sensi dell’art. 48, Statuto regione Lombardia, è definita secondo la disciplina dell’art. 40, commi 1, 2 e 3 del contratto collettivo per l’area della dirigenza regionale in base ai criteri di equiparazione stabiliti con provvedimenti della giunta regionale in relazione alle leggi regionali istituite di ciascun ente»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 6/30002 del 18 luglio 1997 avente ad oggetto: «Attuazione dell’art. 28, comma 9, della l.r. 23 luglio 1996, n. 6 - definizione in via provvisoria dei criteri di equiparazione delle posizioni dirigenziali degli enti strumentali a quelle regionali» con la quale si individuano i criteri di equiparazione delle posizioni dirigenziali negli enti regionali strumentali, ex art. 48 Statuto regione Lombardia, in base a dei livelli di responsabilità gerarchica individuati per ciascuno dei suddetti enti in base ad una precisa tipologia: gli enti di tipo A sono articolati su tre livelli di responsabilità, gli enti di tipo B sono articolati su due livelli di responsabilità, gli enti di tipo C sono articolati su un unico livello di responsabilità; Considerato che la d.g.r. n. 6/30002 del 18 luglio 1997, sopra citata, inserisce il CI.VI.FRU.CE. fra gli enti a tipologia B e cioè articolati su due livelli di responsabilità gerarchica cosı̀ definita: – il primo livello di responsabilità apicale, (direzione), è riferito alla posizione dirigenziale regionale S2; – il secondo livello di responsabilità è riferito alla posizione dirigenziale regionale U3; Preso atto che in base alla d.g.r. 6/30002 del 18 luglio 1997 la figura dirigenziale economica massima di riferimento (la figura apicale: la direzione), è la posizione dirigenziale regionale denominata S2, mentre la figura dirigenziale economica di riferimento immediatamente subordinata è la posizione dirigenziale regionale U3; Considerato che con nota prot. n. 29620 del 25 agosto 1997 il direttore generale della direzione generale agricoltura ha trasmesso a ciascuno degli enti regionali strumentali interessati, compreso il CI.VI.FRU.CE., copia della sopra citata deliberazione, corredata dalla nota prot. n. 27329 del 31 luglio 1997 del direttore del personale dell’amministrazione regionale con la quale si invitano le direzioni generali interessate a sovraintendere alla corretta applicazione della d.g.r. n. 6/30002 del 18 luglio 1997; Vista la nota prot. n. 15514 del 20 aprile 1998 a firma del dirigente amministrativo del CI.VI.FRU.CE. con la quale egli dichiara che: «Si provvederà, con il prossimo mese di maggio, a rideterminare il quantum dovuto agli interessati avendo come figura economica massima di riferimento l’S1 di cui alla d.g.r. n. 6/30002 del 18 luglio 1997»; Preso atto che la decisione del dirigente amministrativo del CI.VI.FRU.CE. è del tutto arbitraria, non è supportata da alcun fondamento giuridico ed è in netto contrasto con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/30002 del 18 luglio 1997 e dall’art. 28, comma 9, l.r. n. 16/92; Considerato che l’attuazione della decisione del dirigente amministrativo del CI.VI.FRU.CE. sopra evidenziata potrebbe comportare danni patrimoniali all’ente tali da ingenerare responsabilità di natura diversamente apprezzabile; Ritenuto dal direttore generale proponente nell’esercizio dei propri poteri di controllo e di vigilanza sugli enti regionali strumentali, di diffidare il sig. presidente del consiglio di amministrazione del CI.VI.FRU.CE. e il sig. direttore del CI.VI.FRU.CE. a vigilare sulla corretta applicazione dei criteri di equiparazione delle posizioni dirigenziali degli enti regionali strumentali rispetto a quelle regionali, stabilite dalla d.g.r. n. 6/30002 del 18 luglio 1997; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998 Considerato che per il CI.VI.FRU.CE. tali posizioni sono articolate su due soli livelli di responsabilità: la posizione dirigenziale regionale S2 (posizioni apicale), e posizione dirigenziale U3; Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa della dirigenza della giunta regionale»; Visto l’art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze e i poteri dei direttori generali; Vista la d.g.r. 24 gennaio 1997, n. 24347 «Determinazione in ordine all’attuazione degli artt. 17 e 18 della l.r. 16/96 Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»; Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174 - «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza», con particolare riguardo agli atti amministrativi spettanti alla dirigenza della direzione generale agricoltura; Atteso che con d.g.r. 30 dicembre 1996, n. 23854 è stato affidato l’incarico di direttore generale della direzione generale agricoltura al dr. Salvatore Ena; Dato atto che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17, 32º comma, legge 15 maggio 1997, n. 127; Decreta 1) di diffidare il sig. presidente del consiglio di amministrazione del CI.VI.FRU.CE. e il sig. direttore del CI.VI.FRU.CE. a vigilare sulla corretta applicazione dei criteri di equiparazione delle posizioni dirigenziali degli enti regionali strumentali rispetto a quelle regionali, stabilite dalla d.g.r. n. 6/30002 del 18 luglio 1997, e ritenuto che, per il CI.VI.FRU.CE., tali posizioni sono articolate su due soli livelli di responsabilità: la posizione dirigenziale regionale economica S2 (posizione apicale), e la posizione dirigenziale regionale economica U3; 2) di avvertire che, in difetto, questa direzione generale proporrà agli organi amministrativi regionali competenti di esercitare le azioni più opportune al fine di ottenere il rispetto degli adempimenti che la l.r. n. 16/96 e la d.g.r. n. 6/30002 prevedono in materia di equiparazione delle posizioni economiche dirigenziali del CI.VI.FRU.CE. rispetto a quelle regionali, al fine di assicurare la piena ed effettiva tutela degli interessi dei quali la regione Lombardia è portatrice; 3) di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati compreso il presidente ed i componenti del collegio dei revisori dei conti; 4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. Il direttore generale: Salvatore Ena 1027 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1028 Serie Ordinaria - N. 21 - 25 maggio 1998