Il Codice del Lavoro e la Legge del dialogo sociale
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Il Codice del Lavoro e la Legge del dialogo sociale
Nr.34/26.08.2011 Il Codice del Lavoro e la Legge del dialogo sociale – Differenze e mancate correlazioni Il Codice del lavoro e la Legge del dialogo sociale sono stati adottati insieme, avendo entrambe lo stesso obiettivo – la flessibilizzazione del mercato del lavoro ecc. - di conseguenza era normale di essere perfettamente correlate. O, inoltre, la Legge del dialogo sociale, che riguarda specialmente le relazioni collettive di lavoro, sarebbe dovuto essere integrata nel Codice del lavoro. Non è successo così, ed i loro provvedimenti non sono (abbastanza) armonizzati. Nel presente studio verranno analizzate esclusivamente le disposizioni relative alla giurisdizione di lavoro. Approfondimento Il Codice del lavoro contiene un titolo speciale (XII), intitolato La Giurisdizione del lavoro, e la Legge N. 62/2011 del dialogo sociale contiene nella sua struttura il capitolo VI, intitolato “Conflitti individuali di lavoro”, localizzato nel Titolo VII – “Negoziazioni collettive di lavoro”. A parte il fatto che il capitolo VI non sarebbe adeguato nell’ambito delle negoziazioni collettive, esso riguarda la soluzione dei conflitti individuali di lavoro, più preciso di alcune regole di procedura incontrate in una certa misura sia nel Codice del lavoro, che nel Codice di procedura civile. Secondo la Legge del dialogo sociale (l’art. 1 punto p) il conflitto individuale di lavoro è quel conflitto “che ha come obiettivo l’esercizio di alcuni diritti o l’adempimento di alcuni obblighi che risultano dai contratti individuali e collettivi di lavoro o dagli accordi collettivi di lavoro ed i rapporti di lavoro dei funzionari pubblici, oltre che dalle leggi e dagli altri atti normativi. Inoltre, sono considerati conflitti individuali di lavoro i seguenti: i conflitti relativi al pagamento delle compensazioni per la copertura dei pregiudizi causati dalle parti mediante il mancato adempimento o l’adempimento non corrispondente degli obblighi stabiliti tramite il contratto individuale di lavoro o tramite il rapporto di lavoro; i conflitti correlati alla constatazione della nullità dei contratti individuali di lavoro o di alcune clausole relative; i conflitti correlati alla constatazione della cessazione dei rapporti di lavoro o di alcune clausole relative; Si può osservare dal presente testo che il conflitto individuale di lavoro: riguarda sia i conflitti emersi dai contratti individuali di lavoro, che quelli dai contratti (accordi) collettivi, oltre che dai rapporti di lavoro; mira sia ai dipendenti, che ai funzionari pubblici; fa riferimento specialmente all’esecuzione dei contratti (accordi) individuali e collettivi di lavoro, dei rapporti di servizio, ed anche alla cessazione degli stessi; l’oggetto dei conflitti di lavoro comprende anche gli aspetti relativi alla responsabilità patrimoniale o civile contrattuale delle parti dei rapporti di lavoro (di servizio); mira alla nullità dei contratti individuali di lavoro (non a quelli collettivi). La sfera dell’oggetto della giurisdizione del lavoro, secondo l’art. 266 del Codice del lavoro, è più ristretta e consiste nella “soluzione dei conflitti di lavoro concernenti la conclusione, l’esecuzione, la modifica, la sospensione e la cessazione dei contratti individuali o, secondo il caso, collettivi di lavoro previsti dal presente codice, oltre che delle richieste relative ai rapporti giuridici tra i partner sociali, stabilite in conformità con il presente codice.” In conformità con le disposizioni della Legge del dialogo sociale, “i conflitti individuali sono soluzionati dalle istanze giudiziarie” (art. 208), queste istanze essendo stabilite mediante la legge (art. 209). Il Codice del lavoro indica espressamente il Codice di procedura civile. La competenza territoriale delle istanze giudiziarie è regolata diversamente dai due atti normativi. In conformità con l’art. 269 comma 2 del Codice del lavoro, essa appartiene all'istanza “nella quale giurisdizione il reclamante ha il suo domicilio o residenza o, secondo il caso, la sede”. Quindi, la competenza territoriale dell’istanza è la stessa indipendentemente se il reclamante è il dipendente o il datore di lavoro. Art. 210 della Legge del dialogo sociale, ha in vista esclusivamente, la situazione in cui il dipendente è il reclamante: la competenza appartiene all’istanza giudiziaria “nella cui giurisdizione il reclamante ha il suo domicilio o posto di lavoro”. I termini entro i quali possono essere notificate le istanze giudiziarie sono diversi. Inoltre, l’art. 268 del Codice del Lavoro prevede che: “(1) Le richieste per la soluzione di un conflitto di lavoro possono essere formulate: entro 30 giorni solari dalla data in cui è stata comunicata la decisione unilaterale del datore di lavoro relativa alla conclusione, esecuzione, modifica, sospensione o cessazione del contratto individuale di lavoro; entro 30 giorni solari dalla data in cui è stata comunicata la decisione di sanzione disciplinare; entro 3 anni dalla data della nascita del diritto di proporre un’azione in giudizio, nella situazione in cui l’oggetto del conflitto individuale di lavoro consiste nel pagamento di alcuni diritti salariali non conferiti o di alcune compensazioni verso il dipendente, oltre che nel caso della responsabilità patrimoniale dei dipendenti rispetto al datore di lavoro; per tutta la durata dell’esistenza del contratto, nel caso in cui si richiede la constatazione della nullità di un contratto individuale o collettivo di lavoro o di alcune clausole relative; entro 6 mesi dalla data di nascita del diritto di proporre un’azione in giudizio, nel caso della mancata esecuzione del contratto collettivo di lavoro o di alcune clausole relative. (2) In tutte le situazioni, altre che quelle previste nel comma (1), il termine è di 3 anni dalla data di nascita del diritto.” Inoltre, l’art. 211 della Legge del dialogo sociale disporre: “Le richieste possono essere formulate dalle persone che hanno avuto i diritti violati nel modo seguente: le misure unilaterale di esecuzione, modifica, sospensione o cessazione del contratto individuale di lavoro, incluso gli impegni di pagamento di alcune somme di denaro, possono essere contestati entro 45 giorni solari dalla data in cui la persona interessata ha preso conoscenza della misura prevista; la constatazione della nullità di un contratto individuale di lavoro può essere richiesta dalle parti per l’intero periodo in cui il contratto relativo è applicato; il pagamento delle compensazioni per i danni causati ed il risarcimento di alcune somme che hanno formato l’oggetto di certi pagamenti non dovuti possono essere richiesti entro 3 anni dalla data della produzione del danno”. Possono essere osservate le seguenti differenze e mancate correlazioni: mentre l’art. 268 comma 1 lett. a del Codice del lavoro riguarda anche i conflitti risultati dalla conclusione del contratto individuale di lavoro, l’art. 211 lett. a) dalla Legge N. 62/2001 non enumera questi conflitti; i termini di notifica dell’istanza sono diversi: 30 giorni solari (art. 268 comma 1 lett. a e b del Codice del lavoro); 45 giorni solari dalla data in cui la persona interessata ha preso conoscenza della misura prevista (art. 211 lett. a) dalla Legge N. 62/2011); la data da quale inizia il termine di 3 anni nel caso della responsabilità patrimoniale (contrattuale) è pure diversa. Mentre il Codice del lavoro prevede che questo termine inizia “dalla data di nascita del diritto” (art. 268 comma 1 lett. c e comma 2), la Legge N. 62/2011 prevede che lo stesso inizia "dalla data della produzione del danno” (art. 211 lett. c). Ci sono differenze tra i due atti normativi e relativamente ai termini di giudizio. Secondo il Codice del lavoro, questi termini “non possono essere maggiori a 15 giorni” (art. 271 comma 2), ed in conformità con la Legge del dialogo sociale, “non possono essere maggiori a 10 giorni” (art. 212 comma 2). Un’altra differenza tra i due atti normativi riguarda il carattere delle decisioni del tribunale di prima istanza. Esse “sono definitive ed esecutorie di diritto” (art. 274 del Codice del lavoro) o solo “definitive” (art. 214 della Legge del dialogo sociale). Costatando che tra il Codice del lavoro e la Legge del dialogo sociale ci sono differenze e mancate correlazioni per quanto riguarda la soluzione dei conflitti di lavoro, le loro disposizioni devono essere applicate secondo il caso, tenendo conto delle regole d'interpretazione delle norme giuridiche. Fonti: Differenze e mancate correlazioni tra i provvedimenti del codice del lavoro e quelli della legge del dialogo sociale N. 62/2011 relativi alla giurisdizione del lavoro - Prof. univ. dr. Alexandru ŢICLEA – Articolo pubblicato nella “RIVISTA RUMENA DI DIRITTO DEL LAVORO” N. 4 del 30 giugno 2011. Per eventuali chiarimenti, restiamo a vostra disposizione per offrirvi le informazioni necessarie. ZUCCHETTI ROMANIA Str. Simion Stefan, 46 Oradea, Bihor, 410195 tel. +40 259/414.584 - 359/451.461 - fax +40 259/446.51 e-mail: [email protected] www.zucchettiromania.com CONFINDUSTRIA ROMANIA Bucureşti, Bd. Unirii nr. 76, Bl. J3 A, Mezanin, sect. 3. tel. +40.(0).31.805.31.85 - fax +40.(0).31.805.31.84 email: [email protected] www.confindustria.ro/ Il contenuto di questa email e degli eventuali allegati, è strettamente confidenziale, non producibile in giudizio e destinato alla/e persona/e a cui è indirizzato. 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