la nuova famiglia: dal matrimonio “classico” ai nuovi statuti familiari
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la nuova famiglia: dal matrimonio “classico” ai nuovi statuti familiari
II – LA NUOVA FAMIGLIA: DAL MATRIMONIO “CLASSICO” AI NUOVI STATUTI FAMILIARI LEZIONE II LA NUOVA FAMIGLIA: DAL MATRIMONIO “CLASSICO” AI NUOVI STATUTI FAMILIARI: LE UNIONI OMOSESSUALI E L’ADOZIONE DA PARTE DI UN OMOSESSUALE SOMMARIO: Premessa QUESTIONE 1 – L’ammissibilità delle unioni omosessuali e del matrimonio tra omosessuali GIURISPRUDENZA 1 a. – Cass. civ., Sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2400 - Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 27 luglio 2015 (Ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11 - Oliari e altri c. Italia) TEMA 1 b. – Premessi brevissimi cenni sull’istituto del matrimonio, tratti il candidato delle unioni omosessuali alla luce dei principi della giurisprudenza nazionale e della Corte Europea dei diritti dell’Uomo. QUESTIONE 2 – L’adozione da parte dell’omosessuale GIURISPRUDENZA 2 a. – Tribunale dei Minorenni di Roma, 30 luglio 2014 - Tribunale Bologna, 30 novembre 2014 TEMA 2 b. – Premessi brevi cenni sull’adozione, tratti il candidato dell’adozione per “casi speciali”. In particolare si soffermi il candidato sull’adozione di un minore da parte di coppie dello stesso sesso, “regolarmente” sposate all’estero. QUESTIONE 3 – L’affidamento del minore al coniuge omosessuale GIURISPRUDENZA 3 a. – Trib. Milano del marzo 2014 TEMA 3 b. – La crisi del rapporto coniugale e l’affidamento della prole. Fondamento e limiti dell’affidamento al coniuge omosessuale. . I SUGGERIMENTI PER GLI APPROFONDIMENTI DOTTRINALI Premessa Si rinvia al manuale di diritto civile e al Compendio Superiore di diritto civile di Neldiritto editore per l’analisi degli istituti del matrimonio e delle convivenze more uxorio nonché dell’istituto dell’adozione e dell’affidamento. In questa sede si esamineranno i problemi relativi alle unioni omosessuali e, in particolare, la compatibilità dell’istituto del matrimonio, ancorato ad un concetto di famiglia “uomo-donna”, con l’evoluzione della coscienza sociale che reclama, a gran voce, un 31 PERSONE, FAMIGLIA, FILIAZIONE riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso e un nuovo statuto delle unioni familiari senza alcuna distinzione tra coppie etero e coppie omosessuali. È proprio dal riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico delle unioni omosessuali che potranno risolversi definitivamente i problemi relativi all’adozione di un bambino da parte di un omosessuale e anche il problema dell’affido di un minore ad un genitore omosessuale. Si tratta di tematiche molto attuali che hanno visto per il momento intervenire non solo la giurisprudenza di merito e di legittimità ma anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed è in fase di approvazione alla Camera un progetto di legge sul riconoscimento delle “unioni civili”. I paragrafi che seguono riguarderanno: 1. l’ammissibilità delle unioni omosessuali e del matrimonio tra omosessuali (il punto di vista della Cedu e della Cassazione); 2. l’adozione da parte dell’omossessuale; 3. l’affido del minore al genitore omosessuale; 32 II – LA NUOVA FAMIGLIA: DAL MATRIMONIO “CLASSICO” AI NUOVI STATUTI FAMILIARI QUESTIONE 1 L’AMMISSIBILITÀ DELLE UNIONI OMOSESSUALI E DEL MATRIMONIO TRA OMOSESSUALI La Corte di Cassazione si è pronunciata, con la decisione n. 2400 del 9 febbraio 2015, sulla possibilità per due cittadini italiani dello stesso sesso di ottenere le pubblicazioni ex art. 93 e ss del c.c. al fine di poter contrarre matrimonio nel nostro ordinamento. Si tratta di una decisione molto importante perché ha preso posizione sullo status delle coppie omosessuali e sulla possibilità, per queste ultime, di poter contrarre matrimonio nel nostro ordinamento. La Cassazione, con la decisione del febbraio 2015, ha ritenuto inammissibile il matrimonio tra omosessuali facendo applicazione dei principi di diritto già espressi dalla Corte Costituzionale, con la decisione n. 138 del 2010, e dalla stessa Corte di Cassazione con la decisione n. 4184 del 2012, relativa alla trascrivibilità del matrimonio omosessuale celebrato all’estero. La Cassazione del 2015 ha affermato, in particolare, che il matrimonio omosessuale non produce effetti nel nostro ordinamento giuridico in quanto le norme che disciplinano il matrimonio non contemplano le ipotesi di unione legale dello stesso sesso. Si tratta di una posizione giurisprudenziale maggioritaria che ha visto sia la Cassazione che la Corte Costituzionale sullo stesso sentiero. La posizione della giurisprudenza, di legittimità (Corte di cassazione, sentenze n. 7877 del 2000, n. 1304 del 1990 e n. 1808 del 1976) muove dal presupposto che l’istituto del matrimonio civile, come previsto nel vigente ordinamento italiano, si riferisce soltanto all’unione stabile tra un uomo e una donna. Questo dato emerge non solo dalla norme che disciplinano il matrimonio civile ma anche dalla disciplina della filiazione legittima (artt. 231 e ss. cod. civ. e, con particolare riguardo all’azione di disconoscimento, artt. 235, 244 e ss. dello stesso codice), e da altre norme, tra le quali, a titolo di esempio, l’art. 5, primo e secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dalla normativa in materia di ordinamento dello stato civile. Anche la dottrina prevalente ritiene che l’identità di sesso sia causa d’inesistenza del matrimonio, anche se una parte di essa parla di invalidità. La Corte Costituzionale ha, invece, affermato, con la decisione n. 138 del 2010, che la questione sollevata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost. non è fondata. Occorre partire, afferma la Consulta, 33 PERSONE, FAMIGLIA, FILIAZIONE proprio dall’art. 29 della Costituzione. Questa norma stabilisce, al primo comma, che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», e nel secondo comma aggiunge che «Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare». Questo precetto costituzionale, che ha dato luogo ad un vivace confronto dottrinale tuttora aperto, pone il matrimonio a fondamento della famiglia legittima, definita “società naturale” (con tale espressione, come si desume dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente, si vuole sottolineare che la famiglia contemplata dalla norma aveva dei diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere). In particolare, affermano i Giudice delle leggi,”.. Ciò posto, è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata. Infatti, come risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale. Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa. Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni 34