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DOMANDE E RISPOSTE
Domanda:
Dopo aver ottenuto sia il PIN 1 che il PIN 2 stavo compilando la sezione “dati anagrafici, contenuto
informativo”. Siccome io sono iscritta al Registro Revisori ma non esercito attività di dottore
commercialista né di revisore neppure in forma occasionale, come mi devo comportare nella
compilazione del quadro “svolge attività presso ….” visto che è campo obbligatorio ?
Risposta
Non si inserisce nulla e nella sezione della gestione incarichi ci si dichiari Inattivi
Domanda:
Vorrei avere indicazioni in relazione alle modalità operative di iscrizione al nuovo registro dei revisori
contabili.
Risposta
Le modalità sono indicate in apposite slides predisposte dalla commissione e reperibili sul sito
all’indirizzo:
http://www.odcec.mi.it/Ordine/Iscritti/News/DettaglioNews/13-09-04/f56f482b-b73f4d2e-8014-576277f9ace7.aspx .
Domanda
L’iscrizione riguarda solo coloro che hanno in corso incarichi di revisore e/o sindaco?
Risposta
L’iscrizione riguarda tutti coloro che erano iscritti nel precedente Registro dei revisori e vogliono
mantenere l’iscrizione benché inattivi: per l’accreditamento occorre seguire le istruzioni che ODCEC
di Milano ha inviato a tutti gli iscritti prima della pausa estiva.
Il MEF riconosce il soggetto attivo al 23 settembre anche se non ha incarichi di revisione in quella
data, ma deve acquisirne almeno uno prima del 23 settembre ( 2016) altrimenti diventa inattivo. Nel
periodo 2013 – 2016, oltre ad acquisire un incarico di revisione legale deve assolvere ai requisiti di
formazione continua ( regolamento del MEF non ancora uscito ) e pagare il contributo annuale.
Altrimenti può dichiararsi inattivo subito, ma deve accreditarsi lo stesso.
Domanda
Sono un revisore legale ed ho provveduto ad accreditarmi e ad iscrivermi presso il nuovo registro
telematico dei revisori. Il mio dubbio sorge in riferimento alla sezione (attivi o inattivi) presso cui
iscrivermi. Allo stato il sistema mi ha iscritto di default nella sezione “revisori attivi”.
Ad oggi, e da quando sono iscritto al registro, non ho incarichi da revisore legale ma spero di poterne
assumere in futuro. Peraltro, ho letto tra le faq del MEF che i tre anni consecutivi entro i quali se non
si assumono incarichi si viene iscritti nel registro degli inattivi decorrono dal 23 settembre 2013,
pertanto potrei rimanere al momento e per i prossimi tre anni iscritto nel registro dagli attivi.
Tuttavia, non riesco a comprendere, data la mia situazione, che differenze/vantaggi o svantaggi
(anche di natura economica oltre che regolamentare) ci possano essere nell’iscrivermi in una sezione
piuttosto che nell’altra dato che mi sembrano sostanzialmente simili (eccetto che per il discorso del
dominus per i praticanti).
Riuscireste a dirmi se mi conviene iscrivermi in una sezione piuttosto che nell’altra dato che mi pare
di aver capito che, data la mia situazione, potrei accedere sia ad una sezione che all’altra?
Risposta
Chi rimane negli attivi dovrà acquisire un incarico di revisione nei prossimi tre anni (2013- 2016);
nello stesso periodo dovrà assolvere alla formazione continua (regolamento da parte del MEF non
ancora emesso) e pagare il contributo di iscrizione .
Se ci si dichiara inattivo e poi si volesse ripassare tra gli attivi i deve seguire un corso, che sembra
dover richiedere circa 100 /120 ore di frequenza.
Domanda
come comportarci nel caso specifico di società già dichiarate fallite, ma la cui situazione in Camera
di Commercio è ancora quella di una società attiva con collegio sindacale e/o revisore la cui carica è
scaduta. Secondo voi possiamo tralasciare di indicare queste società tra gli incarichi attivi ?
Risposta
Gli incarichi di revisione da indicare sono quelli in essere approvati da Assemblea; se scaduti non
valgono
Domanda
per quanto riguarda l’aggiornamento della “Gestione incarichi”, abbiamo da porre i seguenti
quesiti:
1)
La data di inizio incarico corrisponde alla data dell’assemblea di nomina nel Collegio
Sindacale?
2)
La data di fine incarico corrisponde alla scadenza della carica (es. fino approvazione bilancio
31/12/2015)?
3)
Il corrispettivo annuo da inserire è quello effettivamente incassato? Va riportato il corrispettivo
totale per tutta la durata della carica (3 anni) oppure solo per un anno?
Risposta
Convenzionalmente il MEF intende :
La data di inizio incarico è gg mese e anno di inizio dell’incarico (esempio 1 gennaio 2013) e la data
di fine ( 31 dicembre 2015), per ciascun anno 1 gennaio – 31 dicembre.
Il corrispettivo è quello da proposta approvata dalla assemblea che ha conferito incarico al revisore.
Il corrispettivo è annuale aggiornato di Istat ed eventuali integrazioni/riduzioni successive
Domanda
In relazione all’incarico, quali altri dati devono essere comunicati?
Risposta
L’art. 13 del D.M. 20 giugno 2013, n. 145, prevede che siano comunicati, per ciascun incarico, la
durata e i relativi corrispettivi.
In merito alla durata, occorre specificare sia la data di inizio incarico sia la data di scadenza
(individuata in via presuntiva nella data di fine esercizio finanziario oggetto di revisione) avendo cura
di
comunicare
tempestivamente
la
data
di
effettiva
cessazione
dell’incarico.
Riguardo ai corrispettivi, gli importi vanno inseriti al lordo e in ragione d’anno e riferiti alla sola
attività di revisione (e non anche all’attività di componente del collegio sindacale).
Domanda
Sono sindaco supplente in due società dove al collegio sindacale non spetta il controllo legale (la
revisione è operata da altra società).
Devo comunque indicare le cariche nel registro dei revisori che deve essere aggiornato online entro il
23 settembre?
Risposta
La risposta al quesito è no, vanno indicati solo incarichi di revisione legale
Domanda
Sapete a quale indirizzo mail vada inviata la comunicazione firmata digitalmente?
Risposta
L’indirizzo è [email protected]; per eventuali
[email protected]
problemi si può contattare
Domanda
Quali sono gli adempimenti da svolgere per essere in regola con tutte le iscrizioni, in quanto ricopro
cariche di sindaco e anche Presidente di alcuni collegi Sindacali?
Risposta
È importante che ci si accrediti al Registro Revisori del MEF entro il 23 settembre seguendo le
istruzioni che ODCEC di Milano ha inviato a tutti gli iscritti prima della pausa estiva.
Il Mef riconosce come attivo anche se non si hanno incarichi di revisione alla data del 23 settembre,
ma si deve acquisirne uno nei prossimi tre anni altrimenti si passa tra gli inattivi; si deve assolvere ai
requisiti di formazione continua ( regolamento formazione non ancora emesso) e pagare il contributo.
Se ci si dichiara inattivo ci si deve comunque accreditare e alla sezione Gestione incarichi cliccare
INATTIVO.
Domanda
Sembra che gli incarichi ricoperti come "sindaco supplente" siano da considerare come revisori attivi,
Vi risulta?
Risposta
Gli incarichi di sindaco supplente vanno indicati con corrispettivi pari a zero
TRATTO DALLA CIRCOLARE 34
Riguardo ai corrispettivi per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale, si precisa
che gli importi vanno inseriti al lordo e in ragione d'anno e riferiti alla sola attività di revisione (e
non anche all'attività di componente del collegio sindacale), tenendo presente che, dal tenore
letterale della norma di riferimento (art. 21, comma 8, del D.Lgs. 39/2010), si ricava che devono
essere indicati i soli corrispettivi effettivamente "realizzati dagli iscritti" e quindi i compensi
erogati direttamente al revisore (non vanno pertanto indicati eventuali compensi soggetti al regime
della "onnicomprensività" di cui all'art. 24 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
DOMANDA
Richiedo gentilmente due conferme:
1) Nel caso di cessazione della carica in corso d’anno, per esempio a maggio 2013, devo indicare
la data di nomina e la data di cessazione oppure altro?
2) Qualora non sia possibile scomputare il corrispettivo per la revisione da quello di sindaco,
quale compenso dovrò indicare?
Risposta
Gli incarichi validi sono quelli in essere al 23 settembre; se al 23 settembre l’incarico è scaduto nulla
va dichiarato.
In relazione al corrispettivo va indicato quello che già in nota integrativa era richiesto indicare per la
revisione legale; nel caso non indicato nulla o tutto .
In tal senso non essendovi stata previsione da parte del MEF l'unica via è porre il quesito direttamente
al MEF.
Si segnala che per ovviare, alcuni Colleghi hanno, a livello di Collegio sindacale , deciso quanta parte
del compenso è riferita alla revisione legale e solitamente scorporano il 50% del compenso stabilito.
Domanda
Anche i tirocinanti revisori devono effettuare la procedura relativa alla prima formazione del registro
Revisori entro il 19 settembre?
Risposta
L’accreditamento riguarda solo i revisori legali non i tirocinanti.
Domanda:
Qualora una persona abbia collaborato con una società di revisione come dipendente/collaboratore
(non firmatario dell’incarico di revisione legale) per più di 3 anni ed oggi non risulti più in tale veste
né abbia assunto incarichi personalmente, deve iscriversi oggi nel registro dei revisori attivi o
inattivi?
Risposta
Se oggi un revisore non ha incarichi di revisione legale rimane attivo per tre anni e se entro tre anni
non assume almeno un incarico di revisione legale alla fine del terzo anno passerà tra gli inattivi.
Nel periodo dei tre anni ( settembre 2013- settembre 2016) dovrà assolvere agli obblighi formativi
(regolamento del MEF non ancora emanato) e pagare il contributo annuale.
Domanda
Il sindaco effettivo di una società per azioni che ha dato incarico della revisione al collegio sindacale;
nella gestione incarichi deve indicare REVISORE oppure COLLEGIO SINDACALE (in questo
secondo caso deve indicare SI o NO a Subentro)?
- il sindaco supplente di una società per azioni che ha dato incarico della revisione ai membri
effettivi del collegio sindacale, deve iscrivere anche questo incarico? se si (1) va indicata la data di
inizio e fine incarico o tali spazi vanno lasciati in bianco e (2)occorre indicare revisore o collegio
sindacale e (3) nel campo subentro deve indicare no/si ?
Risposta
Nel primo caso si indica Collegio Sindacale e si indica no subentro
Il sindaco supplente deve indicare incarico con corrispettivi pari a zero; data inizio e data fine; deve
indicare Collegio Sindacale e subentro Si se subentrato ad un effettivo
Domanda
Vorremmo sapere come iscrivere nel registro dei revisori gli incarichi di sindaci supplenti.
Come per quelli effettivi, senza indicare un corrispettivo ?
Risposta
I sindaci vanno iscritti con corrispettivi pari a zero.
Domanda
Può essere considerata attività di revisione legale la redazione di perizie giurate di stima?
Risposta
No, la redazione di perizie di stima non è considerata attività di revisione legale
Domanda
Ho inviato al ministero la richiesta del PIN2 da ricevere via posta non potendo fare diversamente, mi
accorgo ora che risulto, a sistema, ancora residente al mio vecchio indirizzo come posso fare a
comunicarlo al ministero visto che non trovo nessun modulo?
Risposta
Per questi casi si consulti la pagina:
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisionelegale/registroRevisori/variazioneDati/
Domanda
Sono iscritta al Registro Revisori Legali al n. …. come da allegati in cui si evince il numero ed il
pagamento relativo all'anno 2013, ma non mi è chiaro se la mia iscrizione al nuovo registro revisori
avviene d'ufficio oppure devo procedere io stessa tramite la procedura via telematica entro il
23/9/2013. Se si tratta del secondo caso, vi sarei grata se potesse inviarmi una procedura per iscritto.
Risposta
Si deve procedere per via telematica: si trovano le istruzioni sotto forma di slides per la procedura
nella sezione “Focus iscritti”.
Domanda
Ho controllato sul sito del MEF e risulto iscritta ma dovrei comunicare che voglio essere trasferita
nella sezione inattivi. Ho richiesto tramite modulo cartaceo a mezzo fax il 10 settembre e poi
con raccomandata il 12 settembre la seconda parte del PIN per poter accedere all’area riservata e
comunicare le variazioni di indirizzo e il trasferimento nella sezione inattivi. Non ho ancora ricevuto
nessuna email con il PIN 2 e mi chiedevo se il termine del 23 settembre come scadenza vale anche in
questo caso ed eventualmente secondo voi cosa posso fare se non dovessi ricevere in tempo il pin 2.
Risposta
Si consiglia di iscriversi utilizzando la firma digitale, in alternativa la risposta del MEF è la seguente:
Domanda
Ho ricevuto il PIN1 e sono in attesa del PIN2, cosa posso fare?
Risposta
Se si è indicato come casella di posta da registrare un indirizzo PEC, verificare che tale casella non sia
piena e che sia abilitata a ricevere messaggi da caselle non PEC. In caso contrario si suggerisce di
riprovare la procedura di accreditamento indicando una casella di posta elettronica non PEC.
Domanda
Sono iscritto al registro dei Revisori contabili (dal vecchio registro) senza mai aver avuto incarichi.
Devo fare la procedura d'iscrizione entro il 23/9/2013 ?
Devo iscrivermi come inattivo ?
Da quando decorre il triennio relativo al periodo d'inattività ?
Risposta
Il MEF al 23 settembre riconosce il soggetto attivo anche se non ha incarichi di revisione. E’
importante che:
· si segua la procedura di Accreditamento come da istruzioni inviate da ODCEC di Milano prima
della pausa estiva e qui allegate;
· si acquisisca un incarico di revisione entro i prossimi tre anni dal 23 settembre 2013 altrimenti alla
fine del terzo anno diventerà inattivo;
· nel periodo dei tre anni si adempia ai requisiti di formazione permanente ( regolamento del Mef non
ancora emesso) si proceda al versamento del contributo annuale.
Domanda
Quando l’incarico di revisione è dato al collegio sindacale ed il compenso non è splittato e non viene
specificamente evidenziato nemmeno nella nota integrativa al bilancio, esiste una proporzione che è
opportuno tenere presente quando andremo ad indicare il compenso appunto sulla modulistica sopra
menzionata?
Risposta
In attesa di una precisazione (eventuale ma non scontata del MEF) i colleghi collegialmente
stabiliscono all'interno del collegio quanta parte è riferita alla revisione.
Solitamente e salomonicamente è il 50%.
Domanda
Ho inoltrato il modulo di richiesta di assegnazione della seconda parte del PIN via fax, ma ad oggi,
non ho ancora ricevuto ne il PIN 2 ne delucidazioni in merito dall’help desk dei revisori legali. Potete
cortesemente darmi un aiuto voi in tal senso ?
Risposta
Se non si riceve la mail contenente la seconda parte della password (PIN2) può essere che:
· L’indirizzo di posta elettronica inserito non coincida con quello comunicato al registro
- Riprovare la procedura di accreditamento con una indirizzo di posta elettronica diverso o procedere
alla modalità di accreditamento “tramite moduli
· Se si è utilizzata una casella di posta elettronica certificata verificare che possa ricevere messaggi da
caselle di posta ordinaria
In caso di avvenuta ricezione della mail contenente la seconda parte della password (PIN2) selezionare
il link Login Aria Riservata per effettuare il primo accesso. Dopo aver inserito il codice di 8 caratteri
costituito dal PIN1 e dal PIN2 nel campo password, si potrà impostare la propria password definitiva.
Altrimenti provare con smart card come da slides presenti sul sito nella sezione “Focus Iscritti”
Domanda
Ho inviato la domanda per la richiesta del pin 2 al registro revisori via posta in quanto non
in possesso di firma digitale: per tempi di postalizzazione e lavorazione pratica rischio di
accreditarmi definitivamente dopo la scadenza, vorrei sapere se posso incorrere in sanzioni
Risposta
Sono applicabili le sanzioni previste dall’articolo 24 del d.lgs. n. 39 del 2010.
Tuttavia ecco ciò che è pubblicato sul sito del MEF:
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/
COMUNICATO DEL MEF – scadenza dei termini per la prima formazione del Registro dei
revisori legali
Pervengono da parte degli utenti numerose richieste di informazioni in relazione all’approssimarsi del
termine del 23 settembre 2013 per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla prima formazione
del Registro dei revisori legali.
Al riguardo, come già segnalato nelle risposte alle domande più frequenti pubblicate sul sito internet
della revisione legale (FAQ), si sottolinea che tutti i revisori iscritti nel precedente Registro dei
revisori contabili sono già transitati di diritto nel nuovo Registro e non devono procedere né ad una
nuova iscrizione, né al versamento di alcun contributo.
Si ricorda inoltre che con la prima formazione del Registro, prevista dall’art. 17 del D.M. n. 145/2012,
è richiesto al revisore legale ed alle società di revisione legale di aggiornare i propri dati anagrafici,
laddove questi siano obsoleti o incompleti, di comunicare i dati relativi agli incarichi di revisione
legale in essere e di esprimere l’eventuale opzione per l’elenco dei revisori attivi o la sezione dei
revisori inattivi. Pertanto, come previsto dal comma 4 del predetto art. 17, in caso di mancata
trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, i revisori legali e le società di revisione legale sono
comunque iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi.
È importante evidenziare che il termine stabilito in applicazione dell’art. 17 del D.M. n. 145/2012 (23
settembre) è diretto unicamente ad assicurare una ordinata organizzazione del Registro dei revisori
legali nella sua fase di impianto, e che l’accreditamento e la comunicazione delle informazioni sono
possibili anche oltre questa data, sia per i vecchi che per i nuovi iscritti. Sarà inoltre sempre possibile
l’accesso all’area riservata ai fini del costante aggiornamento dei dati comunicati al Registro.
Pertanto, qualora i revisori legali o le società di revisione legale iscritte al Registro abbiano riscontrato
in fase di accreditamento problematiche di ordine tecnico, a fronte di temporanei malfunzionamenti o
difficoltà di ricezione dei codici di accesso all’area riservata, potranno effettuare le previste
comunicazioni anche dopo il 23 settembre, senza compromettere il proprio “status” di revisore
regolarmente iscritto nel Registro nazionale.
La necessità, inoltre, di procedere alla bonifica della banca dati, contenente numerosi codici fiscali o
dati anagrafici errati, unitamente alla concentrazione di contatti e richieste da parte degli utenti a
ridosso della scadenza del termine, hanno determinato un temporaneo congestionamento nell’accesso
ai servizi, comunque in via di risoluzione. Di conseguenza, i ritardi nella procedura di acquisizione dei
dati connessi con le predette criticità non determinano motivo per l’applicazione di eventuali sanzioni
previste dal citato art. 17, comma 4, del DM 145/2012.
Domanda
La mia posizione è particolare in quanto sono dipendente di una azienda di credito e non ho
più una partita IVA; tuttavia, in virtù del possesso dei requisiti, sono stata designata
dall'azienda presso cui sono dipendente sindaco effettivo del Fondo Pensione aziendale
(Associazione con personalità giuridica riconosciuta), senza previsione di alcun compenso.
Al Collegio sindacale è attribuita da Statuto anche la funzione di "controllo contabile".
Chiedo, dunque, se secondo voi debba inserire tra gli incarichi questo particolare incarico
indicando nel corrispettivo zero.
Risposta
Se la revisione è legale e la relazione emessa è riferita al D.lgs 39 l’incarico va indicato con
corrispettivo pari a zero.