Gaetano Carrello - Scuola di Formazione Ipsoa
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Gaetano Carrello - Scuola di Formazione Ipsoa
Domestic and international banking law Leverage/Corporate Finance in Italia: Debito bancario vs Debito da emissione Milano, 4 aprile 2014 A cura di Gaetano Carrello Il titolo della lezione odierna abbraccia un campo estremamente ampio (e affascinante): dalla dicotomia debito bancario vs debito da emissione, al mare magnum del «corporate finance» sino alle sofisticate forme tecniche del «leverage finance». Inutile dire che sono temi che richiederebbero giorni di approfondimento Oggi cercheremo di offrire una veloce panoramica, con tre focus particolari: (A) la cd «capital structure»,, (B) ll’argomento structure argomento di grande attualità delle emissioni corporate, e (C) poiché questo resta un master di diritto, un piccolo tentativo di inquadramento sistematico/dei principi. Ci intratterremo infine brevemente su un «case study» recente: l’emissione high-yield di Cerved La dottoressa Capodaqua vi ha brillantemente condotto d tt attraverso tt una panoramica i dei d i complessi l i strumenti che vengono utilizzati nel mercato e la loro collocazione nella cd «capital structure» La domanda che sorge immediatamente spontanea al giovane avvocato è: ma come analizzare/aiutare un cliente che chiede la mia consulenza su fattispecie caratterizzate da una simile complessità? Partiamo con un veloce inquadramento generale, e dalle nozioni che l’avvocato non può non «controllare», se non a suo rischio e pericolo... Le società La società commerciale è il principale e più evoluto strumento offerto dall’ordinamento ai privati per lo svolgimento di attività economiche Articolo 2247 cc: «Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un un’attività attività economica allo scopo di dividerne gli utili» Le società di capitali Tra i tipi societari i più evoluti sono quelli noti come «società di capitali» Perché? Quali sono i grandi «upside» delle società di capitali? Personalità giuridica e, e soprattutto, soprattutto automonia patrimoniale Articolo 2247, c. 1, cc: «Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio» Che cos’è in concreto una società? La società come «nexus of contracts» Come risulta anche dall’efficace presentazione che ci è stata appena fatta, in un’accezione moderna la società è, in buona sostanza, un veicolo di raccolta di capitali/investimenti per lo svolgimento di un’attività economica dalla quale i vari investitori/prestatori di capitali si attendono un ritorno economico Quali i possibili «framework» di analisi? 1 – il bilancio Da un punto di vista economico il veicolo societario consta quindi di due aspetti: da un lato l’attività economica/imprenditoriale svolta, dall’altro il suo cd «funding». Se ci pensate questa bipartizione è esattamente lo schema h di base b su cuii sii basa b il bilancio bil i di esercizio, i i ed in particolare lo stato patrimoniale: l’attivo e il passivo, «assets side» and «liabilities side». 1 – il bilancio Questa lezione, ma in realtà praticamente tutto il vostro master, si concentrerà sul lato sinistro dello stato patrimoniale, il cd «liabilities» side. 1 – il bilancio Pur nella sua complessità è sorprendente come il passivo dello stato patrimoniale sia sostanzialmente semplice, constando di tre principali raggruppamenti: (a) Debiti a breve (b) D biti a medio-lungo Debiti di l (c) Poste di patrimonio netto 1 – il bilancio Come potete notare, questi sono raggruppamenti molto più semplici di quelli illustrati nella precedente presentazione. Ma la «capital structure» come rappresentata in bilancio di esercizio è questa e questi sono gli strumenti t ti di analisi li i (ma ( anche h normativi ti i – cod d civ/IAS/Reg CE 1606/2002) che la normativa di bilancio ci offre. Proviamo quindi a vedere se possiamo trarre altrove ulteriori spunti sistematici. Quali i possibili «framework» di analisi? 2 – il diritto privato Vediamo se il «diritto privato» offre strumenti/categorie più sofisticate per inquadrare e sistematizzare i complessi fenomeni economici descritti. Uso in questa sede il termine «diritto privato» in senso atecnico t i e volutamente l t t lato. l t Quali sono infatti gli specifici corpi di disciplina che vengono in rilievo? 2 – il diritto privato (A) IL DIRITTO CIVILE (B) IL DIRITTO SOCIETARIO (C) IL DIRITTO FALLIMENTARE 2 – il diritto privato Il diritto civile Quali sono gli istituti/norme che ci vengono in aiuto? In realtà non molti: - il diritto delle obbligazioni - il diritto dei contratti (mutuo/contratti bancari) 2 – il diritto privato Il diritto societario Offre strumenti maggiori e più «focused» : (A) La normativa relativa al capitale e alle azioni (B) La normativa relativa alle obbligazioni 2 – il diritto privato Il diritto fallimentare Per varie ragioni, che esamineremo più il là, è il corpo normativo centrale, perché tutti gli strumenti e, più in generale, l’intera architettura della capital structure viene i «testata» t t t sull fallimento/normativa f lli t / ti f lli fallimentare. t 2 – il diritto privato Il diritto di itt fallimentare f lli t A questo proposito, ricordiamo sin da ora i principi essenziali vigenti nel sistema normativo/fallimentare italiano: (A) sistema chiuso delle garanzie reali (B) privilegi solo ove previsti dalla legge (C) per il resto tendenziale chirografo indifferenziato (ma vedremo più in là alcune importanti eccezioni) 2 – il diritto privato Sebbene negli anni il legislatore abbia compiuto vari sforzi per far evolvere la normativa, la conclusione che già da ora si può trarre è che la normativa italiana è comunque complessivamente scarna e poco duttile rispetto ai complessi fenomeni/strumenti che ci troviamo a trattare oggi. Senza pretesa di esaustività passiamo comunque brevemente in rassegna le principali evoluzioni normative negli ultimi anni con riferimento al nostro tema. 2 – il diritto privato (a) La riforma del diritto societario del 2003 Quali gli aspetti più significativi? (i) flessibilizzazione statuti (ii) flessibilizzazione disciplina delle azioni (iii) introduzione sfp (2446 uc/2349 uc) (i ) flessibilizzazione (iv) fl ibili i di i li disciplina d ll obbligazioni, delle bbli i i in i particolare primo intervento su limiti quantitativi di emissione (2412) e disciplina subordinazione (2411) (v) Introduzione patrimoni/finanziamenti destinati (2447-bis e ss – disciplina che peraltro ha avuto poco successo nella pratica) 2 – il diritto privato (b) La riforma del diritto fallimentare del 2006 Quali gli aspetti più significativi? Ai nostri fini sostanzialmente solo uno, ma centrale: le classi (cfr. artt. 177 e 180 LF per concordato preventivo, artt 128 e 129 per concordato fallimentare e art 4-bis per L Legge M Marzano. Più complessa l è la l situazione it i nell caso dell’amministrazione straordinaria, che ancora non prevede una votazione per classi in caso di concordato – cd «concordato coattivo»). 2 – il diritto privato (b) Il Decreto Sviluppo del 2012 Questa è la grande novità degli ultimissimi anni: la sostanziale rimozione dei limiti (legali e fiscali) all’accesso al mercato dei capitali da parte delle società italiane, anche non quotate. Le principali classificazioni: equity/debito – breve/medio lungo Il quadro normativo che abbiamo tratteggiato ci offre alcune nozioni/categorie che ci consentono di ricostruire tipologie e «famiglie» di strumenti, con associati tratti sistematici di disciplina, che vale la pena di approfondire. IIniziamo i i con gli li spunti ti che h rivengono i d ll normativa dalla ti di bilancio di esercizio: Art. 2424: (a) Patrimonio Netto vs Debiti; (B) Debiti esigibili entro l’esercizio vs Debiti a medio-lungo termine Equity/debito – breve/medio lungo La prima grande bipartizione che si può ricavare con riferimento alla capital structure è quindi quella tra strumenti di equity e strumenti di debito (ma NB: strumenti cd «ibridi») Nonostante siano spesso citati e non si ritrovi nel nostro sistema una definizione civilistica specifica p (tendenzialmente sono strumenti di equity quelli che partecipano al rischio di impresa e non prevedono un obbligo di rimborso, e viceversa per gli strumenti di debito) la normativa di bilancio ci fornisce importanti elementi di ricostruzione/classificazione con gli IAS 32 e 39 Equity/debito – breve/medio lungo La seconda grande classificazione/bipartizione offerta dalla normativa di bilancio è quella, all’interno degli strumenti di debito, tra ciò che è debito a breve e ciò che è debito a lungo. Anche in questo caso, nonostante siano spesso citati, non si ritrova nel nostro sistema una definizione civilistica univoca mentre il criterio fornito dalla normativa di bilancio è quello dell’esigibilità entro l’esercizio (12 mesi). PS. Vedi anche criteri alternativi: (i) debito 364-days (per diverso trattamento ai fini della normativa di vigilanza banche); (ii) debito <18 mesi (per diverse caratterizzazioni disciplina fiscale) Equity/debito – breve/medio lungo Sebbene i contorni di queste categorie siano forse più sfumate di quanto possa in prima battuta apparire, questi sono quindi i primi «cornerstone» per un approccio sistematico alla «capital structure» Equity/debito – contratti/vs strumenti finanziari Vediamo ora quali sono gli spunti e le categorie che possono essere ricavate dal diritto civile e societario: (A) Per quanto riguarda gli strumenti di «equity» naturalmente il corpo centrale di disciplina è costituito tit it dal d l diritto di itt societario, i t i ed d in i particolare ti l d ll dalla Sezione V, Capo V, Libro V Codice Civile: «Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi», e dal TUF (cfr nozione di «partecipazioni» e disciplina emittenti) Equity/debito – contratti/vs strumenti finanziari (B) La ricostruzione del concetto di «debito» (almeno nella accezione che qui interessa, ie quella di debito finanziario) non beneficia invece di un corpo normativo sistematico ed è più frammentaria. Peraltro ll’elemento elemento unitario potrebbe rinvenirsi nel concetto di «causa credendi» ricostruito dalla dottrina più attenta e le cui caratteristiche essenziali sono: (i) rapporto di durata, (ii) obbligo di restituzione in capo al finanziato, e (iii) corresponsione di interessi come corrispettivo della messa a disposizione di cose fungibili. Equity/debito – contratti/vs strumenti finanziari Da un punto di vista normativo le nozioni di riferimento sono: (i) artt. 1173 ss cc: le obbligazioni sono l’unità minima, ma centrale (NB il codice non le definisce) (ii) artt. 1813 1813-1860 1860 cc: mutuo e contratti bancari (iii) Artt 2410 ss: le obbligazioni (un misnomer?) (iv) Artt. 2740 ss: privilegi e garanzie (v) TUF: def strumenti finanziari/emittenti Privilegi/chirografo Subordination legali? Vediamo infine quali sono gli spunti/categorie/nozioni che possono essere tratte dal diritto fallimentare. Gli articoli centrali sono il 54 e il 111 della LF. La nostra legge fallimentare tradizionalmente non riconosce i altre lt categorie t i se quelle ll d i crediti dei diti privilegiati e dei crediti chirografari (oltre naturalmente ai prededucibili). La distinzione è netta e che non prevede ulteriori stratificazioni «legali» del chirografo. Privilegi/chirografo Subordination legali? Peraltro negli ultimi anni si sono registrate interessanti evoluzioni normative che impattano su questa netta bipartizione privilegiato/chirografo. Con la riforma societaria del 2003 sono state introdotte due importanti ipotesi di «postergazione l legale» l – artt. tt 2467 e 2497 quinquies i i cc. Si tratta delle prime ipotesi di «legal subordination» di crediti finanziari. Privilegi/chirografo Subordination legali? La novità normativa peraltro a mio parere più importante, e le cui ramificazioni credo nel futuro si dimostreranno maggiori, è data peraltro dall’introduzione del concetto di «classi» nella normativa fallimentare (cfr eg concordato preventivo - artt. 160 ss) e conseguenti possibilità di t tt trattamento t differenziato/«cram diff i t / d down». E’ INTUITIVO CHE SE SI SVILUPPERA’ GIURISPRUDENZA CHE POTRA’ ORIENTARE LE SCELTE DEGLI OPERATORI EX ANTE, GRANDE SARA’ LA PORTATA CON RIFERIMENTO AI NOSTRI TEMI Conclusioni sulla normativa Le conclusioni che si possono trarre sulla base di quanto precede sono sostanzialmente due: Conclusioni sulla normativa (i) che la normativa, per quanto importante, è sostanzialmente frammentaria e poco invasiva, lasciando grande spazio alle soluzioni create dall’autonomia privata. Conclusioni sulla normativa (ii) per converso, il maggiore limite resta quello della limitata protezione dei «ranking» in sede fallimentare, con una normativa che (con l’importante, ma ancora non sufficientemente testato, caveat per il concetto di «classi») non consente di «agganciare» normativamente (b (beneficiando fi i d quindi i di delle d ll relative l ti protezioni) t i i) molti lti degli aspetti centrali della «capital structure», ed in particolare quella gradazione della «partecipazione al rischio» delle diverse categorie di investitori che ne costituisce l’aspetto centrale. Le soluzioni degli operatori Passiamo quindi ad esaminare come l’autonomia privata, che abbiamo visto beneficia di grandi spazi nel nostro campo, ha elaborato soluzioni al fine di: (i) modellare contrattualmente i controlli/presidi richiesti da varie tipologie di investitori, e (ii) articolare strutturalmente la differente gradazione del rischio, mitigando gli importanti limiti evidenziati sopra con riferimento if i t alla ll gradazione d i d i «residual dei id l entitlements» dei vari investitori in scenari di dissoluzione, in bonis o meno – «residual entitlements» ai quali sono giuridicamente riducibili le matrici di «risk/reward» che ci sono state illustrate nel precedente intervento. L’indebitamento a breve - cenni Una premessa: nel prosieguo non toccheremo, perché non oggetto di questo corso e, in particolare, di questa lezione, gli strumenti puramente di equity e gli strumenti c.d. «ibridi» e ci concentreremo invece sulla complessiva sfera degli strumenti di debito, nelle loro diverse declinazioni. Iniziamo con il cd «debito a breve»: tradizionalmente l’indebitamento a breve termine (tipicamente nella forma «a revoca») costituisce un’importantissima fonte di finanziamento per le imprese e i corporate italiani, anche di dimensioni medie/medio-grandi. L’indebitamento a breve - cenni Tratti tipici : (i) è indebitamento tipicamente di natura e derivazione bancaria, mirato al finanziamento delle esigenze w/c dell’azienda. Altre fonti sono: ((a)) factoring g ((il factoring g in Italia è peraltro sostanzialmente di emanazione bancaria), e (b) per corporate di grandi dimensioni: commercial papers, ABCP (peraltro, per quanto mi risulta, strutture sostanzialmente tramontate dopo il credit crunch del 2007). L’indebitamento a breve - cenni (ii) La contrattualistica utilizzata è solitamente molto semplice, con limitate protezioni contrattuali per il finanziatore. Sostanziale assenza di covenants e tipicamente tessuto contrattuale abbastanza incoerente e confuso. Tecnica redazionale di matrice «italiana» (non «anglosassone»), spesso di d i derivazione i ABI ABI. L La b banca f fa principalmente i i l t affidamento sulla natura «a revoca» delle linee. L’indebitamento a breve - cenni (iii) Con riferimento alla «capital structure», sono sostanzialmente chirografe. Nella prassi italiana peraltro si riscontrano spesso forme «improprie» di security (anticipi fatture etc) di incerta tenuta fallimentare. Per quanto concerne il factoring, sebbene la legge 52/1991 abbia voluto rendere questa forma di finanziamento quanto più robusta possibile da un punto di vista fallimentare, non sono mancate «aggressioni» alla sua tenuta da parte della giurisprudenza (eg Cass 5724/2001 -> si vedano peraltro anche recenti norme decreto Destinazione Italia)). L’indebitamento a breve - cenni Nota per il giovane avvocato: fatta eccezione per gli scenari di «ristrutturazione», è improbabile che i clienti (sia lato «corporate» sia lato «finanziatori») richiedano il vostro aiuto nella strutturazione di queste forme di finanziamento e nella loro documentazione. L’indebitamento a medio-lungo termine La forma di indebitamento di gran lunga più interessante - tutti gli strumenti di cui ci è stata offerta una panoramica appartengono a questa categoria - è l’indebitamento a medio-lungo termine. Perché le società ricorrono a indebitamento a mediol lungo t termine i ( lit (solitamente t più iù costoso)? t )? (i) rendere coerenti/«match» attivi e passivi stato patrimoniale (funding fixed assets, investimenti, debito di acquisizione/avviamento) (ii) assicurare una struttura finanziaria più solida e stabile L’indebitamento a medio-lungo termine Vediamo quali sono alcuni criteri di classificazione: finanziamenti vs (i) forma tecnica: obbligazioni/strumenti finanziari («financing/loans» vs «securities») (ii) ranking: ki li ll di subordinazione livello b di i nella ll «capital it l structure». L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Loans vs Securities: cosa li differenzia? Ovviamente, da un punto di vista giuridico, la relativa forma tecnica: - i primi sono solitamente contratti, tipologicamente riconducili al mutuo o, più spesso, all’apertura di credito dit (ma ( cfr f la l categoria t i sviluppata il t dalla d ll dottrina d tt i dei «contratti di finanziamento»); - i secondi sono strumenti finanziari (prototipo: obbligazioni). L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Ma in realtà la differenza sostanziale è la diversa categoria di investitori cui, solitamente, si rivolgono: banche vs altri investitori (professionali o retail). Se S cii pensate t l la scelta lt d ll dello strumento t t tecnico/giuridico non e’ casuale: nel primo caso un contratto, nel secondo tipicamente una obbligazione/strumento finanziario (di cui è intuitiva la più facile circolazione). L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Quali le caratteristiche e regolamentazione contrattuale? le differenze di Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo però riflettere sul tema/determinanti centrali: «what drives contractual regulation» nella regolamentazione/strutturazione l t i / t tt i d li strumenti degli t ti di indebitamento a medio-lungo termine? L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities I prestatori di «capitali di debito» a medio-lungo termine, non potendo contare sul potere di «revoca» o comunque sul breve orizzonte temporale tipico dell’indebitamento a breve termine, hanno solitamente (ma vedremo come tale esigenza possa presentarsi con gradi diversi) l’esigenza di sviluppare una disciplina di i li contrattuale t tt l attenta, tt t di dettaglio d tt li e strutturata. L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Vediamo quali sono i poli principali delle scelte di disciplina (comuni sia ai loans sia alle securities). Gli aspetti che sono usualmente oggetto di disciplina (e quindi di controllo) sono: (i) l’ tti ità del l’attività d l debitore d bit ( (covenant t generici i i e su acquisizioni); (ii) i principali indici di performance finanziaria (la performance finanziaria del debitore costituisce la principale determinante del pricing); L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities (iii) la struttura della capital structure del debitore, ed in particolare: struttura (eg negative pledge), composizione e dimensione quantitativa dell’indebitamento; (iv) laddove il debitore sia parte di un gruppo di società, i tà la l struttura t tt d l gruppo e il complesso del l d i dei rapporti infragruppo (mirato ad evitare “svuotamenti” del credito del debitore); (v) gli obblighi di informativa. L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Con analogia senz’altro sbagliata da un punto di vista giuridico e metodologico, è suggestivo assimilare da un punto di vista tipologico tali controlli ai tipici controlli previsti in sede parasociale. Inoltre una sesta area di disciplina è costituita dalle: (vi) leve e disciplina delle circostanze (cd EoD/mandatory prepayments) in presenza delle quali il finanziatore/investitore può fare decadere la società del beneficio del termine, e quindi trasformare il debito in debito «a breve». L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Mentre nel prosieguo ci soffermeremo su alcune differenze che caratterizzano loans e securities, chiaramente non è lo scopo di questa lezione quello di esaminare in dettaglio queste aree di disciplina, sulle quali senz’altro vi soffermerete con dovizia di particolari nel corso del master. Ma una considerazione generale va senz’altro fatta: il perimetro ed incidenza dei controlli suddetti varia moltissimo, e a prescindere dallo strumento prescelto, tra soggetti investment grade e soggetti non investment grade. L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Valga un solo esempio, che peraltro nella sua “graficità” credo possa essere significativo: (i) scaricate il prospetto di un qualsiasi bond Enel: scadenza fissa, nessun covenant, nessun EoD, nessun mandatory prepayment; (ii) lo standard form di loan agreement per leveraged transactions pubblicato dalla Loan Market Association o l’intendure di un HY bond: decine, se non centinaia, di pagine di densa disciplina contrattuale. L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Cosa invece differenzia la disciplina tra loans e securities? Innanzitutto la diversa struttura: sempre bullet i bonds, solitamente amortising il debito bancario. Diverso approccio: Di i «monitoring» it i attento tt t da d parte t delle banche (e quindi maggiore regolamentazione), necessarie minori risorse/diverso approccio investitori (istituzionali o retail) capital markets L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Cosa invece differenzia la disciplina tra loans e securities? (i) problemi di “collective action”: è evidente che, come abbiamo accennato prima, le emissioni obbligazionarie/titoli di debito sono rivolte ad una platea l t t d tendenzialmente i l t più iù ampia, i f frammentata t t e diversificata di investitori. Questo incide su due aspetti fondamentali: (a) tendenziale minore complessità della cd «disciplina parasociale», e (b) meccanismi per decisioni collettive/blocchi rispetto ad azioni da parte di investitori singoli/gruppi; L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities (ii) strumenti di gestione dei rapporti tra «coinvestitori» sono ovviamente diversi: contrattuali (intercreditor bancari) per il caso di loans, legati a fenomeni assembleari per il caso di emissioni (regolamenti titoli/presenza trustees). L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Concentriamoci su alcuni covenant/previsioni significative che tipicamente sono articolati in modo diverso nelle due “famiglie”. L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Voluntary prepayment Una differenza centrale attiene alla facoltà del debitore di rimborsare (e quindi, ad esempio, rifinanziare) il prestito. Mentre nell’ambito dei finanziamenti è generalmente ammessa la possibilità di rimborsare in qualsiasi momento, soggetta al solo indennizzo per cd break costs, nelle emissioni viene invece tipicamente previsto a beneficio dell’investitore un meccanismo di indennizzo che attualizza il «lucro cessante» rispetto all’intera durata del prestito (cd «make whole»). L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Mandatory prepayments Meno numerosi nei bonds e con diversa struttura (eg clausole di «change of control»). Mentre nel mercato bancario essi operano automaticamente, nel debt capital markets sono normalmente strutturati come «offers to prepay», con termini di accettazione lunghi (sino a 90 giorni): resta nella più piena discrezionalità dell’investitore accettare o meno l’offerta. L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Revolving lines/ammortamento Per ovvie ragioni gli strumenti di debt capital market sono meno idonei al finanziamento dell’attività del soggetto finanziato su base revolving. Il credito revolving (incluso supporto credito di firma) è pertanto quasi esclusivo appannaggio del mercato dei finanziamenti bancari. Gli strumenti di debt capital markets tipicamente si prestano a soddisfare le esigenze di finanziamento «term» e «bullet». L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Disclosure – «completeness of disclosure» Tipicamente le emissioni di SF si collocano in un ambiente normativo “rafforzato” in quanto tendenzialmente rivolte al mercato (su questo aspetto torneremo fra poco). Pertanto il processo di due diligence è decisamente più articolato e formalizzato. L’apparato contrattuale prevede la preparazione del cd prospetto di emissione. L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Impostazione covenants I covenant di un’emissione sono normalmente meno invasivi rispetto ai covenant di un loan (varie ragioni: diffusione/durata/pricing più alto dei bonds -> ma vedi mercato) Le tecniche di redazione dei covenant sono spesso diverse, anche in considerazione della diversa legge regolatrice (eg «restricted» vs «unrestricted» subsidiaries) Maintenance covenants vs incurrence covenants L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities EoD Come per i covenant le tecniche di redazione egli EoD sono spesso diverse. Gli EoD di un’emissione sono normalmente meno invasivi/stringenti / g rispetto p agli g EoD di un loan. Un esempio: le clausole di payment default. L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities EoD – un esempio: il payment default Due esempi, stesso emittente: - Loan: «An Obligor does not pay on the due date any amount payable […] unless: (i) failure is caused by y administrative or technical error,, and ((ii)) p payment y is made within 3 BD of its due date» - Bond: trattamento differenziale interessi/Additional Amounts (cure period 30 giorni)/capitale (no grace period). L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Legge regolatrice Una differenza tutt’altro che banale, perché comporta notevoli differenze in termini di redazione e drafting, discende dal fatto che tipicamente il mercato dell’indebitamento bancario di grandi di dimensioni i i gravita it sulla ll piazza i l di londinese e quindi i di la l legge inglese è usualmente quella prescelta, mentre il mercato delle emissioni (almeno nel caso delle emissioni c.d. «high-yield») spesso si rivolge a investitori istituzionali di matrice US e quindi spesso la legge regolatrice è quella dello Stato di NY. L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Infine alcuni cenni su aspetti non strettamente «contrattuali». Come abbiamo già visto, in virtù della loro potenziale maggiore diffusione e circolabilità/diversa potenziale platea di investitori, le «securities»/emissioni sono storicamente t i t oggetto tt di uno «strato» t t di disciplina di i li ulteriore – ie quella dell’offerta di SF (Rule 10b-5 Securities Act of 1933, art. 94 TUF). Da un punto di vista pratico: maggior complessità di organizzazione/processo. L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Qual è l’impatto, ad esempio, su un tipicamente all’avanguardia quale dell’acquisition finance? settore quello Il debt capital markets viene visto come mercato per i take out, mentre (proprio per quanto sopra e poca fl flessibilità ibilità timing) ti i ) è meno idoneo id a fornire f i funding f di i in sede di acquisizione – strutture bridge to bond. Vedi peraltro recenti eccezioni (caso Cerved) L’indebitamento a medio-lungo termine loans vs securities Infine, e sebbene la normativa abbia subito un’importante evoluzione sul punto, vale la pena di ricordare che l’emissione di obbligazioni sconta limiti quantitativi, peraltro dal 2012 significativamente mitigati -> nuovo art 2412 cc C t lità della Centralità d ll quotazione t i L’indebitamento a medio-lungo termine «senior» vs «subordinated» Cosa differenzia l’indebitamento «senior» rispetto alle diverse forme di indebitamento subordinato? La risposta è semplice: ovviamente il diverso grado di partecipazione al rischio. Ma come è possibile M ibil modulare d l t l diverso tale di grado d di partecipazione al rischio visto che, come abbiamo già discusso, il nostro diritto fallimentare non è particolarmente duttile e idoneo a dare accoglimento ad una stratificazione convenzionale del rischio? L’indebitamento a medio-lungo termine «senior» vs «subordinated» Diversi sono gli strumenti utilizzati dalla autonomia privata per segmentare il rischio. Partiamo dai più semplici: (a) tenor: banalmente un diverso tenor nella d durata t del d l finanziamento fi i t tendenzialmente t d i l t consente t una prima segmentazione del rischio (tipicamente strumenti subordinati hanno una durata di almeno 6 mesi/1 anno superiore rispetto all’indebitamento senior). L’indebitamento a medio-lungo termine «senior» vs «subordinated» (b) Le garanzie Abbiamo visto che mentre il nostro legislatore sostanzialmente non riconosce diverse gradazioni del chirografo (eccezione: le obbligazioni subordinate), sono invece riconosciuti diversi gradi di privilegio (artt. 2745 ss cod civ). Ecco quindi differenziarsi debito senior, second ranking (eg second lien/mezzanine financing) e unsecured (certe vendor notes/investor debt). Funzionano tutti bene nel nostro ordinamento? Alcune si (eg ipoteca), altre meno testate (pegni) L’indebitamento a medio-lungo termine «senior» vs «subordinated» ma soprattutto: (c) Structural vs contractual subordination Ne avrete senz’altro sentito parlare e esemplificazioni sono state fornite presentazione precedente. ottime nella L’indebitamento a medio-lungo termine «senior» vs «subordinated» In sintesi: si ha subordinazione contrattuale quando tutti gli strumenti di debito si trovano allo stesso livello della catena societaria (solitamente al livello della principale società operativa) e i reciproci diritti, ivi incluso il diritto alle distribuzioni in sede di liquidazione (in bonis o meno), meno) sono regolati in via contrattuale. L’indebitamento a medio-lungo termine «senior» vs «subordinated» Si ha invece subordinazione «strutturale» quando i diversi strumenti sono posti a diversi livelli nella catena societaria. Tipicamente l’indebitamento senior viene collocato al livello della principale società operativa mentre i diversi livelli di indebitamento subordinato vengono «stratificati» con l’inserimento di veicoli intermedi. L’indebitamento a medio-lungo termine «senior» vs «subordinated» Quali sono i vantaggi della «structural»? Quali i principali limiti della «contractual»? (i) la «structural» (pur con le sue complessità e downside) di fatto consente di raggiungere il risultato che si vorrebbe raggiungere mediante una stratificazione «legale» g delle diverse forme di debito; (ii) il principale limite della «contractual» deriva dal fatto di non trovare protezione giuridica (ma cfr infra classi), e pertanto rischi: (a) inadempimento rispetto a obblighi di turnover, e (b) «double insolvency» (ie rischio insolvenza investitore) L’indebitamento a medio-lungo termine «senior» vs «subordinated» Infine: anche laddove la strutturazione sia ottimale e il sistema normativo offra ampie e testate soluzioni, in tutti i casi di struttura finanziaria complessa invariabilmente si riscontra la presenza di un intercreditor agreement tra le diverse categorie di investitori (subordinati e senior, bancari e investitori p markets)) che regola g pattiziamente alcuni p debt capital aspetti essenziali e ricorrenti. Si tratta di una delle aree più complesse, anche in considerazione dei diversi obiettivi/caratteristiche di volta in volta perseguiti dalle varie categorie di investitori. L’indebitamento a medio-lungo termine «senior» vs «subordinated» Vediamo alcune disciplina/negoziazione: ricorrenti aree di (i) «layering of debt»: è inevitabile che ciascun investitore a ciascun livello della «capital structure» abbia un interesse forte a controllare il quantum di debito senior rispetto al proprio; (ii) «standstill»: i creditori senior richiedono sempre una contrattualizzazione di un periodo di standstill per scenari di default, al fine di mantenere un maggiore controllo del processo in tali scenari. Ad esse ancillari sono le disposizioni di payment block L’indebitamento a medio-lungo termine «senior» vs «subordinated» (iii) gestione delle garanzie/escussione: pur con le difficoltà che comunque circondano le procedure di escussione in Italia, la gestione delle garanzie e della loro escussione resta un aspetto essenziale sulla quale i senior lenders vogliono controllo assoluto? (iv) opzione call creditori junior per ll’acquisto acquisto del debito senior a par; L’indebitamento a medio-lungo termine «senior» vs «subordinated» (v) modifiche rispettivi contratti: oltre a una serie di protezioni previste per evitare un aggiramento dei presidi sul tema «layering of debt» già menzionati sopra, vari limiti alla possibilità di modificare i rispettivi strumenti/contratti (eg divieto modifica peggiorativa di reps, undertakings, financial covenants e EoD degli strumenti junior senza consenso della maggioranza dei creditori senior); (vi) voto creditori in procedure in court determinato da maggioranza senior creditors L’indebitamento a medio-lungo termine «senior» vs «subordinated» (vii) clausole di «equalizzazione» (turnover, (turnover sharing e redistribution). Sono clausole volte ad assicurare parità di trattamento a parità di condizioni. Notevoli temi di diritto italiano/compatibilità col nostro sistema. In generale ll’intercreditor intercreditor agreement è il contratto che più presenta nozioni/istituti difficilmente riconciliabili con i principi del nostro ordinamento. L’indebitamento a medio-lungo termine «senior» vs «subordinated» E per chiudere consentitemi di ripetere un punto già fatto. Sulla capital structure «one to watch» saranno le classi nella nuova normativa fallimentare, ed in particolare le prassi e la giurisprudenza che si svilupperanno in materia se e quando queste strutture t tt arriveranno i all vaglio li dei d i Tribunali T ib li (caso ( Seat?).