1 Proposta 1 Estendere l`indennità di disoccupazione

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1 Proposta 1 Estendere l`indennità di disoccupazione
Proposta 1
Estendere l’indennità di disoccupazione ordinaria
È un’indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati,
o sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di
lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato, etc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all’INPS da almeno due anni e avere almeno 52 contributi
settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che
diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età. Ai lavoratori sospesi spetta nel
limite massimo di 65 giorni.
L’indennità di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, è pari al 60% della retribuzione
lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi
successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 60% della retribuzione.
È definito annualmente un importo massimo dell’indennità, che nel 2009 è di 886,31 euro elevato a
1.065,26 euro per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a 1.857,48 euro.
Attualmente, l’indennità ordinaria di disoccupazione costa allo Stato circa 1,4 miliardi di euro
l’anno e ha interessato nel 2007 poco più del 26% dei disoccupati.
Stima Ires andamento occupazione-disoccupazione (vedi Nota)
2007
2008
2009
2010
Forze di lavoro
24.728
25.099
25.174
25.238
Occupati (FdL)
23.222
23.245
22.897
22.690
Disoccupati
1.506
1.854
2.277
2.547
2.295
9,1 (1)
6,1
7,4
9
10,1 (2)
Tasso di disoccupazione
(1) Scenario “conservativo”.
(2) Scenario “prevedibile”.
1
Stima platea beneficiari indennità di disoccupazione ordinaria
Beneficiari (a)
2007
2008*
2009 Ipotesi A
con copertura
inalterata*
2009 Ipotesi B
copertura 26 sett.
a 51 settimane*
2009 Ipotesi C
copertura
(17sett.- 51
settimane*
(*) valori stimati
(a) Dati INPS
2007
Spesa (a)
Disoccupati
1.393.041.789
1.506.000
1.710.588.650
1.854.000
Indennità
media annua
Copertura
401.615
493.164
3468,6
3468,6
26,6
26,6
2.100.868.585
2.277.000
605.682
3468,6
26,6
2.530.489.381
2.277.000
729.542
3468,6
32,0
2.764.300.770
2.277.000
796.950
3468,6
35,0
variazioni (v.a)
tra le ipotesi
2009 A-2009 B
spesa aggiuntiva
429.620.796
(euro)
platea beneficiari
123.860
aggiuntiva
2009 A-2009 C
663.432.185
191.268
2
La platea dei beneficiari di indennità di disoccupazione ordinaria: le ipotesi
Ipotesi A: la platea dei beneficiari si amplia per semplice effetto della copertura pari al 26,6%
riportata alla popolazione dei disoccupati del 2008.
Ipotesi B: la platea dei beneficiari si incrementa per effetto dell’aumento dei disoccupati stimato
per il 2009, cui si aggiungono 123.860 potenziali beneficiari stimati utilizzando la percentuale di
ex-occupati a termine (del Veneto) che hanno versato contributi per un periodo di 26-51 settimane
(181-365 giorni) sul totale dei rapporti di lavoro a termine cessati nel 2006 pari al 22% (Veneto
Lavoro, 2009) e rapportandola agli ex-dipendenti a termine disoccupati da non più di 12 mesi
(563.000) (Ires, 2009 su dati Istat-Medie 2007).
Ipotesi C: la platea dei beneficiari si incrementa per effetto dell’aumento dei disoccupati stimato
per il 2009, cui si aggiungono 191.268 potenziali beneficiari stimati utilizzando la percentuale di
ex-occupati a termine (del Veneto) che hanno versato contribuiti per un periodo di 17-51 settimane
(119-365 giorni) sul totale dei rapporti di lavoro a termine cessati nel 2006, pari al 35 % e
rapportandola agli ex-dipendenti a termine disoccupati da non più di 12 mesi (563.000) (Ires, 2009
su dati Istat-Medie 2007).
Nell’ipotesi C adottata, la platea aggiuntiva di beneficiari dell’indennità è di 191 mila disoccupati,
per una spesa aggiuntiva stimata di 663 milioni di euro.
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Proposta 2
Un’indennità per i collaboratori
A. Nuova ipotesi
La legge n. 2/2009 e l’estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione o di
disoccupazione: l’intervento a favore dei collaboratori coordinati e continuativi.
Art. 19, comma 2
Misura:
Sperimentale per il triennio 2009-2001
Beneficiari:
ƒ collaboratori coordinati e continuativi (ex art. 61.1 del D.lgs. n. 276/03);
ƒ accreditati presso la gestione separata per non meno di tre mesi;
ƒ impiegati in regime di mono-committenza;
ƒ con alle spalle un numero di mensilità non inferiore a tre;
ƒ con un reddito conseguito, nell’anno precedente, superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a
13mila;
Importo:
Una somma pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente, liquidata in un’unica soluzione
(una tantum)
Finanziamento:
Può esservi il concorso delle Regioni, grazie alle risorse previste dalla legge finanziaria 2007 (e
decreto ministeriale 3/12/2008), per quelle misure “finalizzate a sostenere programmi per la
riqualificazione professionale e il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto che hanno
prestato la loro opera presso aziende interessate da situazioni di crisi”.
1. Stima dell’intervento (beneficiari) e costo nell’ipotesi di applicazione della normativa
La platea degli atipici esclusivi è pari a 836 mila unità di questi1:
• il 90% è monocommittente: 752 mila persone
• di questi solo il 33,6% ha lavorato più di tre mesi e han guadagnato dai 5.000 ai 13.000 euro
lordi annui: pari a 252.672 persone
• se di questi almeno il 30% perde il lavoro (e per due mesi almeno non versa contributi) solo
75.800 avrebbero diritto all’indennità di disoccupazione, in base all’intervento promosso dal
Governo; un’indennità una tantum che sarebbe pari 1600 euro qualora l’aliquota fosse
innalzata al 20% (calcolata sul compenso lordo annuo di 8000 euro). In questo modo la
spesa stimata è pari a poco più di 121 milioni di euro.
2. Stima dell’intervento (beneficiari) e costo nell’ipotesi di modifiche delle condizioni di
accesso e maggiorazione degli importi erogati
• Se noi allargassimo i requisiti estendendo la misura anche (e soprattutto) a quanti hanno
lavorato più di tre mesi in corso d’anno e hanno guadagnato da 1.0002 fino a 20.000
1
Si fa riferimento alle elaborazioni su dati INPS relative al 2007 di Di Nicola e collaboratori e ad elaborazioni Ires su
dati Inps relative al 2006.
4
euro lordi annui, il numero di collaboratori interessati potenzialmente sarebbe pari al 76%
del totale: 571.520.
• Se si ipotizza che almeno il 30% perde il lavoro (e per due mesi almeno non versa
contributi) ben 171.456 avrebbero diritto all’indennità di disoccupazione, che però si
propone sempre come misura una tantum, ma maggiorata al 40% dell’ultima retribuzione
(che stimiamo pari a 3.200 euro su un compenso lordo medio annuo di 8000).
• In questo modo si andrebbe a coprire quasi il doppio della platea stimata in base
all’intervento già predisposto dal Governo ma in modo più adeguato (40% ultima
retribuzione anziché 10%) per una spesa stimata di 548 milioni circa.
Proposta 3
Ampliamento degli importi massimi mensili
La Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), nata per garantire l’erogazione di un reddito
ai lavoratori delle imprese in crisi con temporanea sospensione delle attività, viene corrisposta ai
lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in
genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, mentre non spetta ad
apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio.
È destinata alle industrie manifatturiere in genere, alle aziende di trasporto, di installazione di
impianti, di produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas, alle industrie estrattive; inoltre si
applica alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative agricole. Spetta in caso di
sospensione o riduzione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a eventi temporanei e
non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, oppure a situazioni temporanee di mercato.
L’importo che viene corrisposto è pari all’80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le
ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. I periodi di
Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione. La CIGO può
durare al massimo 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree
territoriali il limite è elevato a 24 mesi.
È definito annualmente un importo massimo. Per il 2009 il limite è stato di 886,31 euro mensili per
i lavoratori la cui retribuzione è pari o inferiore a 1.857,48 euro lordi mensili; 1.065,26 euro
mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a 1.857,48 euro lordi mensili.
La Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), istituita nel 19683, ma profondamente
modificata con la legge 223/1991, ha l’obiettivo di far fronte a durevoli eccedenze del personale di
tipo strutturale, causate da crisi economiche settoriali o locali o ristrutturazioni e riorganizzazioni
aziendali. A differenza del trattamento ordinario, la CIGS opera laddove non sono date certezze di
2
I collaboratori che hanno guadagnato tra 1001e 5000 sono il 34.5% del totale (800mila collaboratori). Si può
ipotizzare che siano più spostati da 2500 in su e quindi quelli vicini ai 1000 che cadrebbero nella misura si
possono stimare al di sotto dei mille.
3
Legge n. 1115/1968
5
ripresa dell’attività d’impresa, con l’obiettivo di garantire un reddito sostitutivo della retribuzione a
lavoratori sostanzialmente, anche se non formalmente, disoccupati [Pessi, 2006].
L’intervento straordinario di integrazione salariale è lo stesso del trattamento ordinario, eccetto che
nel riferimento dimensionale delle imprese e nell’anzianità lavorativa richiesta. Si rivolge, infatti,
ad imprese industriali che abbiano occupato più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti e i cfl,
nel semestre precedente l’intervento4 ed alle imprese commerciali che occupino più di 50
dipendenti, esclusi apprendisti e cfl; l’anzianità richiesta è di almeno 90 giorni presso l’impresa alla
data di richiesta dell’intervento.5
La CIGS può essere concessa in seguito a crisi aziendale a rilevanza sociale6; ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale7. Analogamente al trattamento ordinario, la CIGS è
destinata ai lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, impiegati e quadri, mentre non spetta ad
apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio. Anche la prestazione ricalca quella della CIGO.
La CIGS dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione,
ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli
interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio.
L’Indennità di mobilità è una prestazione che spetta ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità
dalla loro azienda a seguito di esaurimento della cassa integrazione straordinaria; licenziamento per
riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; licenziamento per cessazione
dell'attività da parte dell’azienda. Il lavoratore ne ha diritto quando è iscritto nelle liste di mobilità
compilate dai Centri per l’impiego; ha un’anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi; può
far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.
La durata varia in relazione all’età del lavoratore al momento del licenziamento e all’ubicazione
dell’azienda. Generalmente l’indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla
anzianità aziendale del lavoratore. In presenza di determinati requisiti di età e di contribuzione
viene pagata fino al conseguimento del diritto alla pensione.
L’importo:
− per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che
sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un
importo massimo mensile.
− Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.
In ogni caso anche per l’indennità di mobilità valgono i limiti di importo massimo stabiliti per la
Cassa Integrazione.
4
Legge n. 223/1991
Leggi n. 160/1988, n. 169/1991
6
Legge n. 675/1977
7
Leggi n. 1115/1968, n. 464/1972
5
6
IPOTESI A
Se ampliassimo i limiti degli importi mensili di 200 euro, ipotizzando una distribuzione delle
retribuzioni con il 70% sotto i 1.857,48 euro lordi mensili ed il 30% sopra, il costo aggiuntivo
sarebbe di circa 678 milioni di euro:
Spesa (a)
Cassa Integrazione e Mobilità (totale
lavoratori interessati)
Cassa Integrazione e Mobilità (lavoratori
interessati da Cassa Integrazione con
retribuzione lorda mensile inferiore a
1.917,48 euro)
Cassa Integrazione e Mobilità (lavoratori
interessati da Cassa Integrazione con
retribuzione lorda mensile superiore a
1.917,48 euro)
ampliamento limite massimo da 886,31 a
1.086,31 euro per i lavoratori interessati
da Cassa Integrazione con retribuzione
lorda mensile superiore a 1.917,48 euro*
3.188.457.193
100%
2.101.483.150
70%
1.086.974.043
30%
2.575.692.659
ampliamento limite massimo da 1.065,26 a
1.265,26 euro per i lavoratori interessati
da Cassa Integrazione con retribuzione
1.291.050.802
lorda mensile superiore a 1.917,48 euro*
Onere aggiuntivo per lo Stato
Onere per le casse INPS (75%)
Onere per Fondo ammortizzatori in deroga
(25%)
Lavoratori Indennità Retribuzione
Ipotesi di
interessati media
lorda media
distribuzione
(b)
annua
annua
70%
30%
500.000
350.000
150.000
350.000
150.000
6.377
22.000
6.004
20.714
7.246
25.000
7.359
20.714
8.607
25.000
678.286.268
508.714.701
169.571.567
7