1 Proposta 1 Estendere l`indennità di disoccupazione
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1 Proposta 1 Estendere l`indennità di disoccupazione
Proposta 1 Estendere l’indennità di disoccupazione ordinaria È un’indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati, o sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato, etc.). Per ottenerla bisogna essere assicurati all’INPS da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età. Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni. L’indennità di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, è pari al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 60% della retribuzione. È definito annualmente un importo massimo dell’indennità, che nel 2009 è di 886,31 euro elevato a 1.065,26 euro per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a 1.857,48 euro. Attualmente, l’indennità ordinaria di disoccupazione costa allo Stato circa 1,4 miliardi di euro l’anno e ha interessato nel 2007 poco più del 26% dei disoccupati. Stima Ires andamento occupazione-disoccupazione (vedi Nota) 2007 2008 2009 2010 Forze di lavoro 24.728 25.099 25.174 25.238 Occupati (FdL) 23.222 23.245 22.897 22.690 Disoccupati 1.506 1.854 2.277 2.547 2.295 9,1 (1) 6,1 7,4 9 10,1 (2) Tasso di disoccupazione (1) Scenario “conservativo”. (2) Scenario “prevedibile”. 1 Stima platea beneficiari indennità di disoccupazione ordinaria Beneficiari (a) 2007 2008* 2009 Ipotesi A con copertura inalterata* 2009 Ipotesi B copertura 26 sett. a 51 settimane* 2009 Ipotesi C copertura (17sett.- 51 settimane* (*) valori stimati (a) Dati INPS 2007 Spesa (a) Disoccupati 1.393.041.789 1.506.000 1.710.588.650 1.854.000 Indennità media annua Copertura 401.615 493.164 3468,6 3468,6 26,6 26,6 2.100.868.585 2.277.000 605.682 3468,6 26,6 2.530.489.381 2.277.000 729.542 3468,6 32,0 2.764.300.770 2.277.000 796.950 3468,6 35,0 variazioni (v.a) tra le ipotesi 2009 A-2009 B spesa aggiuntiva 429.620.796 (euro) platea beneficiari 123.860 aggiuntiva 2009 A-2009 C 663.432.185 191.268 2 La platea dei beneficiari di indennità di disoccupazione ordinaria: le ipotesi Ipotesi A: la platea dei beneficiari si amplia per semplice effetto della copertura pari al 26,6% riportata alla popolazione dei disoccupati del 2008. Ipotesi B: la platea dei beneficiari si incrementa per effetto dell’aumento dei disoccupati stimato per il 2009, cui si aggiungono 123.860 potenziali beneficiari stimati utilizzando la percentuale di ex-occupati a termine (del Veneto) che hanno versato contributi per un periodo di 26-51 settimane (181-365 giorni) sul totale dei rapporti di lavoro a termine cessati nel 2006 pari al 22% (Veneto Lavoro, 2009) e rapportandola agli ex-dipendenti a termine disoccupati da non più di 12 mesi (563.000) (Ires, 2009 su dati Istat-Medie 2007). Ipotesi C: la platea dei beneficiari si incrementa per effetto dell’aumento dei disoccupati stimato per il 2009, cui si aggiungono 191.268 potenziali beneficiari stimati utilizzando la percentuale di ex-occupati a termine (del Veneto) che hanno versato contribuiti per un periodo di 17-51 settimane (119-365 giorni) sul totale dei rapporti di lavoro a termine cessati nel 2006, pari al 35 % e rapportandola agli ex-dipendenti a termine disoccupati da non più di 12 mesi (563.000) (Ires, 2009 su dati Istat-Medie 2007). Nell’ipotesi C adottata, la platea aggiuntiva di beneficiari dell’indennità è di 191 mila disoccupati, per una spesa aggiuntiva stimata di 663 milioni di euro. 3 Proposta 2 Un’indennità per i collaboratori A. Nuova ipotesi La legge n. 2/2009 e l’estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione o di disoccupazione: l’intervento a favore dei collaboratori coordinati e continuativi. Art. 19, comma 2 Misura: Sperimentale per il triennio 2009-2001 Beneficiari: collaboratori coordinati e continuativi (ex art. 61.1 del D.lgs. n. 276/03); accreditati presso la gestione separata per non meno di tre mesi; impiegati in regime di mono-committenza; con alle spalle un numero di mensilità non inferiore a tre; con un reddito conseguito, nell’anno precedente, superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 13mila; Importo: Una somma pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente, liquidata in un’unica soluzione (una tantum) Finanziamento: Può esservi il concorso delle Regioni, grazie alle risorse previste dalla legge finanziaria 2007 (e decreto ministeriale 3/12/2008), per quelle misure “finalizzate a sostenere programmi per la riqualificazione professionale e il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto che hanno prestato la loro opera presso aziende interessate da situazioni di crisi”. 1. Stima dell’intervento (beneficiari) e costo nell’ipotesi di applicazione della normativa La platea degli atipici esclusivi è pari a 836 mila unità di questi1: • il 90% è monocommittente: 752 mila persone • di questi solo il 33,6% ha lavorato più di tre mesi e han guadagnato dai 5.000 ai 13.000 euro lordi annui: pari a 252.672 persone • se di questi almeno il 30% perde il lavoro (e per due mesi almeno non versa contributi) solo 75.800 avrebbero diritto all’indennità di disoccupazione, in base all’intervento promosso dal Governo; un’indennità una tantum che sarebbe pari 1600 euro qualora l’aliquota fosse innalzata al 20% (calcolata sul compenso lordo annuo di 8000 euro). In questo modo la spesa stimata è pari a poco più di 121 milioni di euro. 2. Stima dell’intervento (beneficiari) e costo nell’ipotesi di modifiche delle condizioni di accesso e maggiorazione degli importi erogati • Se noi allargassimo i requisiti estendendo la misura anche (e soprattutto) a quanti hanno lavorato più di tre mesi in corso d’anno e hanno guadagnato da 1.0002 fino a 20.000 1 Si fa riferimento alle elaborazioni su dati INPS relative al 2007 di Di Nicola e collaboratori e ad elaborazioni Ires su dati Inps relative al 2006. 4 euro lordi annui, il numero di collaboratori interessati potenzialmente sarebbe pari al 76% del totale: 571.520. • Se si ipotizza che almeno il 30% perde il lavoro (e per due mesi almeno non versa contributi) ben 171.456 avrebbero diritto all’indennità di disoccupazione, che però si propone sempre come misura una tantum, ma maggiorata al 40% dell’ultima retribuzione (che stimiamo pari a 3.200 euro su un compenso lordo medio annuo di 8000). • In questo modo si andrebbe a coprire quasi il doppio della platea stimata in base all’intervento già predisposto dal Governo ma in modo più adeguato (40% ultima retribuzione anziché 10%) per una spesa stimata di 548 milioni circa. Proposta 3 Ampliamento degli importi massimi mensili La Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), nata per garantire l’erogazione di un reddito ai lavoratori delle imprese in crisi con temporanea sospensione delle attività, viene corrisposta ai lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, mentre non spetta ad apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio. È destinata alle industrie manifatturiere in genere, alle aziende di trasporto, di installazione di impianti, di produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas, alle industrie estrattive; inoltre si applica alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative agricole. Spetta in caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a eventi temporanei e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, oppure a situazioni temporanee di mercato. L’importo che viene corrisposto è pari all’80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione. La CIGO può durare al massimo 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi. È definito annualmente un importo massimo. Per il 2009 il limite è stato di 886,31 euro mensili per i lavoratori la cui retribuzione è pari o inferiore a 1.857,48 euro lordi mensili; 1.065,26 euro mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a 1.857,48 euro lordi mensili. La Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), istituita nel 19683, ma profondamente modificata con la legge 223/1991, ha l’obiettivo di far fronte a durevoli eccedenze del personale di tipo strutturale, causate da crisi economiche settoriali o locali o ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali. A differenza del trattamento ordinario, la CIGS opera laddove non sono date certezze di 2 I collaboratori che hanno guadagnato tra 1001e 5000 sono il 34.5% del totale (800mila collaboratori). Si può ipotizzare che siano più spostati da 2500 in su e quindi quelli vicini ai 1000 che cadrebbero nella misura si possono stimare al di sotto dei mille. 3 Legge n. 1115/1968 5 ripresa dell’attività d’impresa, con l’obiettivo di garantire un reddito sostitutivo della retribuzione a lavoratori sostanzialmente, anche se non formalmente, disoccupati [Pessi, 2006]. L’intervento straordinario di integrazione salariale è lo stesso del trattamento ordinario, eccetto che nel riferimento dimensionale delle imprese e nell’anzianità lavorativa richiesta. Si rivolge, infatti, ad imprese industriali che abbiano occupato più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti e i cfl, nel semestre precedente l’intervento4 ed alle imprese commerciali che occupino più di 50 dipendenti, esclusi apprendisti e cfl; l’anzianità richiesta è di almeno 90 giorni presso l’impresa alla data di richiesta dell’intervento.5 La CIGS può essere concessa in seguito a crisi aziendale a rilevanza sociale6; ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale7. Analogamente al trattamento ordinario, la CIGS è destinata ai lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, impiegati e quadri, mentre non spetta ad apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio. Anche la prestazione ricalca quella della CIGO. La CIGS dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. L’Indennità di mobilità è una prestazione che spetta ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di esaurimento della cassa integrazione straordinaria; licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell’azienda. Il lavoratore ne ha diritto quando è iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l’impiego; ha un’anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi; può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni. La durata varia in relazione all’età del lavoratore al momento del licenziamento e all’ubicazione dell’azienda. Generalmente l’indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale del lavoratore. In presenza di determinati requisiti di età e di contribuzione viene pagata fino al conseguimento del diritto alla pensione. L’importo: − per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile. − Per i periodi successivi: 80% del predetto importo. In ogni caso anche per l’indennità di mobilità valgono i limiti di importo massimo stabiliti per la Cassa Integrazione. 4 Legge n. 223/1991 Leggi n. 160/1988, n. 169/1991 6 Legge n. 675/1977 7 Leggi n. 1115/1968, n. 464/1972 5 6 IPOTESI A Se ampliassimo i limiti degli importi mensili di 200 euro, ipotizzando una distribuzione delle retribuzioni con il 70% sotto i 1.857,48 euro lordi mensili ed il 30% sopra, il costo aggiuntivo sarebbe di circa 678 milioni di euro: Spesa (a) Cassa Integrazione e Mobilità (totale lavoratori interessati) Cassa Integrazione e Mobilità (lavoratori interessati da Cassa Integrazione con retribuzione lorda mensile inferiore a 1.917,48 euro) Cassa Integrazione e Mobilità (lavoratori interessati da Cassa Integrazione con retribuzione lorda mensile superiore a 1.917,48 euro) ampliamento limite massimo da 886,31 a 1.086,31 euro per i lavoratori interessati da Cassa Integrazione con retribuzione lorda mensile superiore a 1.917,48 euro* 3.188.457.193 100% 2.101.483.150 70% 1.086.974.043 30% 2.575.692.659 ampliamento limite massimo da 1.065,26 a 1.265,26 euro per i lavoratori interessati da Cassa Integrazione con retribuzione 1.291.050.802 lorda mensile superiore a 1.917,48 euro* Onere aggiuntivo per lo Stato Onere per le casse INPS (75%) Onere per Fondo ammortizzatori in deroga (25%) Lavoratori Indennità Retribuzione Ipotesi di interessati media lorda media distribuzione (b) annua annua 70% 30% 500.000 350.000 150.000 350.000 150.000 6.377 22.000 6.004 20.714 7.246 25.000 7.359 20.714 8.607 25.000 678.286.268 508.714.701 169.571.567 7