Divieto utilizzo casco omologati DGM per i conducenti ciclomotori
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Divieto utilizzo casco omologati DGM per i conducenti ciclomotori
LE MODIFICAZIONI DELL’ARTICOLO 171 DEL CODICE DELLA STRADA Il casco protettivo per ciclomotori e motoveicoli di Luca Tassoni Precedentemente alle recenti modifiche apportate dalla legge n. 120 del 2010, il 1° comma dell’articolo 171 del codice della strada, rappresentante il precetto relativo all’obbligo di utilizzo del casco protettivo da parte dei conducenti e dei passeggeri dei ciclomotori e dei motocicli, disponeva quanto segue: Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Veniva pertanto demandata ad appositi provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione di quali tipologie e relative omologazioni di caschi protettivi fossero utilizzabili durante la marcia dei ciclomotori e motoveicoli per soddisfare l’obbligo di cui al richiamato 1° comma dell’articolo 171. In merito, il decreto del Ministero dei trasporti 18 marzo 1986, recante Norme relative alle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette, ha stabilito che tali dispositivi devono essere omologati con le modalità stabilite dal regolamento n. 22 dell’ECE/ONU (Economic Commission for Europe, Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite). Tuttavia, nel 3° articolo del suddetto decreto veniva consentita la possibilità di utilizzare, “esclusivamente dai conducenti di ciclomotori” (non prevedendo all’epoca la possibilità di trasporto di un passeggero), i caschi cosiddetti “a scodella”, cioè individuati dal marchio di omologazione “DGM” (Dipartimento Generale della Motorizzazione) seguito da valori numerici relativi, rispettivamente, a quello di omologazione e a quello della produzione in serie, tra i quali è inserita la sigla “CC” (Conducente di Ciclomotore), riportati su etichetta, come è possibile verificare nell’esempio raffigurato nell’immagine seguente: Con il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 28 luglio 2000, recante Norme per l'omologazione dei caschi protettivi per conducenti di ciclomotori, è stato abrogato il 3° articolo del precedente decreto 18 marzo 1986, consentendo l’omologazione dei caschi soltanto secondo le prescrizioni del regolamento n. 22 ECE/ONU e vietando, dalla data di pubblicazione del decreto medesimo (31 agosto 2000), la commercializzazione dei summenzionati caschi “a scodella” riportanti la dicitura “DGM”. Tuttavia, tali caschi, sebbene vietati riguardo la produzione e la vendita, potevano continuare ad essere legittimamente utilizzati sui ciclomotori da chi ne fosse già precedentemente in possesso. Con il 1° comma dell’articolo 28 della legge n. 120 del 2010, rubricato “Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi”, il 1° comma dell’articolo 171 del codice della strada è stato modificato mediante la sostituzione delle parole “secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” come segue: Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria. Il 2° comma dello stesso articolo stabilisce, tuttavia, che tali nuove disposizioni si debbano applicare soltanto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 120 del 2010, cioè dal 12 ottobre 2010. Pertanto, a partire da tale data l’utilizzo dei caschi identificati con la sigla “DGM” non sarà consentita nemmeno sui ciclomotori ma sanzionato ai sensi del 2° comma dell’articolo 171 con una sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento in misura ridotta attualmente corrispondente a 74,00 euro) e con la conseguente sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, oppure per novanta giorni nel caso di reiterazione infrabiennale (3° comma). Inoltre, ai sensi del 4° comma del medesimo articolo, i caschi non omologati, fra i quali, a partire dal 12 ottobre 2010, dovranno essere ricompresi anche i caschi “DGM”, saranno soggetti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa e pertanto sottoposti a sequestro con le modalità di cui all’articolo 213 del codice della strada. Nell’immagine seguente è rappresentata l’etichetta relativa all’omologazione di un casco protettivo omologato in conformità del regolamento ECE/ONU n. 22: All’interno del cerchio superiore è visibile la lettera “E” maiuscola, relativa alle omologazioni ECE/ONU (in proposito, non risultano omologazioni dell’Unione europea di caschi protettivi per ciclomotori e motoveicoli, per le quali sarebbe utilizzata la lettera “e” minuscola). A fianco della lettera “E” è apposto il numero relativo allo Stato che ha ottenuto l’omologazione (in questo caso il numero “3”, per l’Italia). Le prime due cifre rappresentano l’ordinale dell’emendamento al regolamento ECE/ONU n. 22 (in questo caso “05”, cioè il quinto ed ultimo emendamento). Le cifre seguenti (“58444”) corrispondono al numero di omologazione del casco protettivo mentre le successive (“269106”) corrispondono al numero di serie di produzione del singolo esemplare. Il codice alfabetico tra le due sequenze numeriche (in questo caso “J”) deve essere interpretato come segue, a seconda delle caratteristiche della parte inferiore (la cosiddetta “mentoniera”): - J: casco privo di copertura della parte inferiore del volto (il cosiddetto “jet”); - P: casco dotato di copertura protettiva della parte inferiore del volto; - NP: casco dotato di copertura, ma non protettiva, della parte inferiore del volto.