Risposta 2 - Comune di Modugno

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Risposta 2 - Comune di Modugno
AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE A.R.O. 2 DELLA PROVINCIA DI BARI
(Comuni di: Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno, Palo del Colle, Sannicandro di Bari)
Prot.52681 del 13/11/2014
Spett.le Ecompany Management srl
Amministratore Unico
Dott. Costanzo Loconsole
Oggetto:
Risposta a quanto formulato da Ecompany management srl
In riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti Vi comunichiamo quanto segue anche in
base
a
quanto
specificato
dall’AVCP
in
questo
sito
http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/faq_requisiti_speciali:
Si rileva innanzitutto che al punto e) delle osservazioni presentate dalla ditta Ecompany
Management S.r.l. che probabilmente le osservazioni si riferiscono erroneamente ad altra e diversa
procedura di gara poiché l‘affermazione secondo cui la gara dell’ARO BA/2 è “caratterizzata da
una gara unica che afferisce però distinti Comuni - tutti di modeste dimensioni - Comuni che,
tuttavia, conservano la loro piena e totale autonomia visto che hanno singoli capitolati d'appalto,
singole base d'asta, singoli servizi (non sovrapponibili) e singole dotazioni del personale” non può
certo riferirsi alla gara indetta dall’ARO BA/2 che non presenta assolutamente singoli capitolati,
singole base d’asta, singoli servizi (non sovrapponibili) e singole dotazioni del personale ma, al
contrario, un unico capitolato ed un'unica base d’asta e dovrà di conseguenza essere caratterizzata
da un unico progetto esecutivo di intervento in cui l’operatore dovrà dimostrare di aver valorizzato
pienamente le sinergie e le economie di scala derivanti dalla gestione unitaria del servizio
nell’intero territorio dell’ARO come d’altronde previsto obbligatoriamente dalla Legge regionale
24/2012 che ha istituito gli ARO. Come si possa inoltre definire poi la Città di Modugno, che conta
39.100 abitanti, come comune di “modeste dimensioni” appare realmente incomprensibile.
Un ulteriore elemento che conferma l’ipotesi che la ditta Ecompany Srl si riferisca ad altra
procedura di gara può essere individuato laddove la ditta chiede “che il RUP annulli le risposte ai
chiarimenti” poiché il RUP non ha finora fornito alcuna risposta a questo o ad altri richieste di
chiarimenti. Le affermazioni secondo cui “una gara di routine è stata invero trasformata in una
procedura di rango a livello internazionale alla quale potranno concorrere solamente le
multiutilitis e non più di un paio di imprese a livello nazionale” denotano una parziale conoscenza
di base del settore dell’igiene urbana atteso che le imprese della Regione Puglia che possiedono i
requisiti soggettivi di iscrizione all’albo necessari per la partecipazione alla gara sono ben 22 ed a
livello nazionale ne risultano presenti ben 313 secondo i dati disponibili presso il sito dell’albo
nazionale (si veda http://www.albonazionalegestoriambientali.it/) e le suddette imprese che non
possiedono i requisiti tecnici e/o economici previsti, possono comunque far ricorso all’istituto
dell’avvalimento così come previsto dal Codice dei Contratti (DLgs 163/2006 e ss.m,.ii.)1).
In merito al punto h1) relativo al fatturato globale di impresa indicato al punto 8.2 lett. B del
disciplinare di gara si deve precisare che, in relazione alla frase “la realizzazione, negli esercizi
relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, di un fatturato globale annuo di impresa non inferiore ad €
88.080.850,17 (doppio del valore a base d’asta per un triennio)…”, il suddetto importo di 88
milioni va considerato come fatturato globale dell’intero triennio 2011-2012-2013 e non va
erroneamente riferito ad un’unica annualità come d’altronde chiarito nella parentesi che segue tale
importo laddove si specifica che si richiede il “doppio del valore a base d’asta per un triennio”.
In merito invece all’osservazione di cui al punto h.3) (manca invero l’osservazione h2) in
cui si afferma che “anche i requisiti attinenti lo svolgimento di servizi analoghi relativamente alla
percentuale di RD (minima 45 % in un Comune con più di 39.000 abitanti) sono altrettanto lontani
dalla realtà pugliese” si specifica che le valutazione risultano prive di pregio poiché il redattore
delle stesse non ha considerato che la gara non può essere ristretta alle sole imprese operanti nel
territorio pugliese (ne sarebbe stato possibile farlo poiché sarebbe stato contrario alla normativa di
settore) ma trattasi obbligatoriamente di gara europea.
Rispetto alla richiesta di considerare il raggiungimento di elevati livelli di RD come
“elemento premiale (una sorta dii curriculum aziendale) e non già come requisito di
partecipazione” si evidenzia che l’AVCP ha fornito chiare indicazioni a tal proposito con l’atto di
determinazione n. 4/2009 sottolineando “come non sia accettabile a volte l’utilizzo di elementi di
valutazione collegati al possesso di parametri quantitativi dei concorrenti. Esempi tipici sono
rappresentati dal punteggio previsto per l’ammontare dei fatturati posseduti dal concorrente o per
la distanza degli uffici dell’operatore economico dalla sede della stazione appaltante o del luogo
dell’intervento oppure, ancora, dal numero di articolazioni territoriali di cui dispone l’offerente,
per arrivare al numero dei tecnici dipendenti e così via. Tali parametri rappresentano una
limitazione della parità di condizioni dei concorrenti se inseriti tra gli elementi di valutazione;
mentre sarebbe più appropriato farne apposita previsione, con le dovute cautele, tra i requisiti di
partecipazione, beninteso ove questi siano rispettosi dei principi di proporzionalità e di
adeguatezza”2. L'ordinamento comunitario esige infatti una distinzione rigorosa tra questi due
aspetti delle gare (requisiti che devono possedere i concorrenti e criteri di aggiudicazione
dell'offerta). La distinzione è stata confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez.I,24
gennaio 2008, causa C-532106 e, nell'ordinamento interno, dalla circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Comunitarie, dal titolo "Principi da applicare, da
parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto
di pubblico servizio", in cui si affermano i suddetti principi, validi per tutti le tipologie di contratto
pubblico.
Va inoltre rilevato che la condizione del raggiungimento del 45% di raccolta differenziata,
almeno in un annualità del triennio precedente, è inserita nei documenti di gara al fine di garantire,
per quanto possibile, l’obiettivo assunto dalle amministrazioni comunali con l’approvazione del
Piano Industriale dell’ARO BA/2, fissato a regime nel 70 % di RD, non risulta, in tale misura,
affatto sproporzionato o discriminatorio, ma costituisce garanzia e tutela dell’interesse pubblico
perseguito e diretto ad ottenere un servizio da un operatore economico o un ATI la cui
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2
Fonte http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5348
Fonte http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/PDF/Quad.07.12.11.pdf
qualificazione sia testimoniata da precedenti analoghe esperienze di gestione di servizi domiciliari
con livelli minimi di RD che attualmente vengono raggiunti in Italia da oltre la metà dei Comuni
con più di 39.000 abitanti rispetto ai 215 totali. Si citano di seguito solo alcuni Comuni che contano
più di 39.000 abitanti e che hanno superato perfino il 65 % di RD nel 2013 (non il 45 % come
richiesto) secondo i dati diffusi da Legambiente: Avezzano (AQ), Salerno (SA), Cava dei Tirreni
(SA), Pordenone (PN), Saronno (VA), Lissone (MB), Monza (MB), Senigallia (AN), Novara (NO),
Asti (AT), Capannori (LU), Empoli (FI), Trento (TN), Rovereto (TN), Belluno (BL), Bassano del
Grappa (VI), San Donà di Piave (VE), Andria (BT).
E’ appena il caso di ricordare che trattasi di gara che deve soddisfare l’obiettivo assunto dai
Comuni dell’ARO Bari/2 di introduzione della tariffazione puntuale e di attuazione progressiva
della strategia “rifiuti zero” e che tale traguardo comporta, inevitabilmente, una elevata
qualificazione professionale dei gestori del servizio.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono cordiali saluti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Maria Magrone
Firmato da
MAGRONE
MARIA