Entrata e dimora – Bulgaria e Romania

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Entrata e dimora – Bulgaria e Romania
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
Bulgaria e Romania: entrata e dimora
Aspetti generali
Dall'entrata in vigore del Protocollo II, il 1° giugno 2009, l'Accordo sulla libera circolazione
delle persone (ALC) è applicabile ai cittadini di Bulgaria e Romania.
I cittadini bulgari e rumeni sono esentati dall'obbligo del visto per entrare e soggiornare fino a
tre mesi in Svizzera senza svolgere attività lucrativa. I soggiorni più prolungati soggiacciono
come sinora all'obbligo del permesso, che dev'essere sollecitato presso le autorità cantonali
di migrazione. Per l’entrata occorre un passaporto o un documento personale valido.
La libera circolazione delle persone comprende il diritto di entrare in Svizzera, di soggiornarvi, di accedervi a un impiego, di stabilirvisi come indipendente e se del caso di permanervi al
termine dell'attività economica. Il Protocollo II contiene tuttavia disposizioni transitorie inerenti
all’esercizio di un’attività lucrativa o alla prestazione di servizi in Svizzera. Tali disposizioni
sono applicabili al massimo fino al 31 maggio 2016.
Condizioni per svolgere un’attività lucrativa dipendente
I cittadini bulgari e rumeni possono essere ammessi a svolgere un’attività lucrativa dipendente solo se è tenuto conto delle limitazioni seguenti:
o
controllo della priorità degli indigeni (priorità degli indigeni e degli stranieri già ammessi sul mercato del lavoro svizzero),
o
controllo delle condizioni salariali e lavorative,
o
contingenti annuali progressivi per permessi di soggiorno di breve durata e per permessi di dimora. Dal 1° giugno 2011 al 31 maggio 2012 saranno disponibili
6355 permessi di soggiorno di breve durata e 684 permessi di dimora B UE/AELS.
L'anno seguente queste cifre passeranno a 7722 e 885.
In caso d’assunzione d’impiego, i cittadini bulgari e rumeni devono essere in possesso di un
permesso di lavoro e di soggiorno sin dal primo giorno d’attività, anche per attività inferiori a
tre mesi.
Per soggiorni fino a quattro mesi il permesso non è imputato sui contingenti purché siano
adempiti i presupposti in materia di qualifica professionale di cui all’articolo 23 della legge
federale sugli stranieri (LStr).
Il rilascio dei permessi compete alle autorità cantonali.
Condizioni d'ammissione per la prestazione di servizi 1
I cittadini bulgari e rumeni desiderosi di effettuare in Svizzera una prestazione di servizi di
90 giorni effettivi al massimo per anno civile nei settori detti generali devono notificarsi (disciplina identica a quella prevista per i cittadini UE/AELS).
Troverete informazioni sulla procedura di notifica sotto:
http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/schweiz_-_eu/meldeverfahren_fuer.html
I cittadini bulgari o rumeni non possono invece ricorrere alla procedura di notifica sopra descritta. Pertanto, se forniscono prestazioni di servizio in Svizzera in uno di settori seguenti,
soggiacciono all’obbligo del permesso sin dal primo giorno d’attività:
o
edilizia (compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia),
o
servizi connessi all'agricoltura e spazi verdi,
o
pulizia industriale,
o
sorveglianza e sicurezza.
Le autorità cantonali emanano la decisione di massima secondo i criteri dettati dal mercato
del lavoro e vagliano gli elementi seguenti:
o
condizioni salariali e lavorative,
o
condizioni in materia qualifiche professionali (per analogia: art 23 LStr; sono ammessi
all’infuori dei contingenti unicamente i lavoratori qualificati, ma l’ammissione
dev’essere giustificata da motivi speciali).
Condizioni d'ammissione in vista di esercitare un’attività lucrativa indipendente
Dal 1° giugno 2011 i cittadini bulgari e rumeni desiderosi di svolgere un'attività lucrativa indipendente in Svizzera soggiacciono alla medesima disciplina applicabile ai lavoratori indipendenti cittadini di un altro Stato membro dell'UE/AELS. Nei loro confronti non sono applicabili
né il periodo d'installazione di sei mesi né i contingenti. Soggiacciono tuttavia all'obbligo di
dimostrare la loro attività al deposito della domanda. Peraltro sono autorizzati a svolgere
un'attività dipendente solo previa autorizzazione sotto il profilo del mercato del lavoro (priorità
degli indigeni, controllo delle condizioni lavorative e salariali, contingenti).
1
Un caso tipico è l'ingaggio di prestatori di servizi provenienti dall'UE/AELS da parte di una ditta con sede in uno Stato dell'UE
in vista di prestazioni nel quadro di un rapporto contrattuale in Svizzera.
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Condizioni d'ammissione in vista di effettuare degli studi
In linea di principio, gli studenti bulgari e rumeni sono equiparati a quelli provenienti dagli altri
Stati dell’UE/AELS. Ottengono pertanto un permesso di dimora purché rendano verosimile di
disporre di mezzi finanziari sufficienti per il loro sostentamento e di essere ammessi presso
un istituto scolastico in Svizzera riconosciuto dalle autorità. Le persone senza attività lucrativa non sottostanno a contingente.
Per gli studenti bulgari o rumeni desiderosi di svolgere un'attività lucrativa accessoria parallelamente agli studi vigono tuttavia determinate limitazioni. L'esercizio di un'attività accessoria
può essere autorizzato se la scuola o l'università conferma che essa non ritarderà la fine
degli studi. L'impiego non deve superare le 15 ore settimanali. Per i periodi di pratica obbligatoria e per i dottorandi vigono discipline speciali.
Condizioni per altri tipi di soggiorno senza attività lucrativa (altre persone senza attività lucrativa, p. es. pensionati, redditieri, beneficiari di cure)
I cittadini bulgari o rumeni desiderosi di soggiornare in Svizzera senza svolgere attività lucrativa o effettuare prestazioni di servizio sono equiparati ai cittadini degli altri Stati membri
dell’UE/AELS. Hanno diritto a un permesso di soggiorno UE/AELS purché dimostrino di disporre di mezzi finanziari sufficienti per garantire il proprio sostentamento e purché abbiano
concluso un'assicurazione malattia obbligatoria e un'assicurazione contro gli infortuni che
copra tutti i rischi. Queste persone non sottostanno a contingente.
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