Le altre organizzazioni aeronautiche europee

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Le altre organizzazioni aeronautiche europee
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Le altre organizzazioni
aeronautiche europee
1 EUROCONTROL (European Organisation for the
Safety of Air Navigation)
Cenni storici
Lo sviluppo dell’industria aeronautica e l’incremento del traffico aereo verificatosi in Europa alla fine degli
anni 50’ sollecitarono l’ICAO nel 1958 a coordinare apposite riunioni degli Stati della Regione EUR, nel
corso delle quali alcuni paesi quali: Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi, iniziarono ad esaminare la possibilità di costituire una struttura di Controllo del Traffico Aereo sovranazionale.
Nacque così, il 13 Dicembre 1960, una Convenzione sottoscritta inizialmente soltanto dagli Stati sopracitati denominata «Cooperazione Internazionale per la Sicurezza della Navigazione Aerea»e, successivamente, rinominata in: Eurocontrol (European Organization for the Safety of Air Navigation). Inizialmente l’attività di Eurocontrol fu limitata allo studio relativo alla congestione del traffico e dei servizi del traffico aereo.
Successivamente, Eurocontrol ampliava l’area di competenza e verso la metà degli anno 80’ (con successivo Protocollo alla Convenzione) Eurocontrol assumeva nuovi compiti finalizzati ad una gestione più diretta del flusso del traffico aereo europeo. La sede di Eurocontrol è in Bruxelles.
Il ruolo di Eurocontrol
Eurocontrol sviluppa e coordina programmi per l’esecuzione di strategie di corto, medio e lungo periodo,
mirati ad un sicuro ed efficiente sistema di gestione del traffico aereo europeo, con il coinvolgimento nei
piani operativi le autorità nazionali civili e militari, i fornitori dei servizi del traffico aereo, le industrie, le
compagnie aeree e le istituzioni europee.
Per gli studi di ricerca e sviluppo dei numerosi progetti, Eurocontrol si avvale di appositi Gruppi di lavoro
e di un Centro Sperimentale situato in Bretigny (Francia).
L’Eurocontrol si occupa, in particolare, dell’impostazione degli aiuti radioelettrici a terra e della tipologia
degli equipaggiamenti di bordo, nonché delle telecomunicazioni in generale; determina inoltre la configurazione dello spazio aereo.
Con la modifica della Convenzione di Eurocontrol, approvata dagli Stati Contraenti nel mese di Giugno
1997, è stata ridefinita la nuova organizzazione interna e sono stati dettati i nuovi obiettivi per l’Agenzia
per gli anni 2000. Tra questi emerge quello di «realizzare l’armonizzazione e l’integrazione di un sistema
europeo uniforme di gestione del traffico aereo EATCHIP (European Air Traffic Control Harmonization ad
Integration Program) in seguito trasformatosi in EATMS, affidatogli dai Ministri Trasporti ECAC. Inoltre, al
fine di migliorare i processi decisionali, la modificata Convenzione ha istituito nell’organizzazione interna
due nuovi organi: la Commissione ed il Consiglio provvisorio.
L’organizzazione
L’organizzazione di Eurocontrol comprende:
— la Commissione permanente per la sicurezza della navigazione aerea costituita dai ministri degli Stati
membri responsabili dell’aviazione civile; questa formula la politica dell’organizzazione attraverso
l’emanazione di raccomandazioni;
— l’Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea che è l’organismo esecutivo incaricato di svolgere i
compiti stabiliti dalla Commissione permanente.
2 JAA
Sin dai primi anni 70’ le autorità aeronautiche di alcuni paesi europei, quali: Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda e Belgio, iniziarono su base volontaria una collaborazione per elaborare «norme comuni»,
relative alla costruzione degli aeromobili ed alle loro caratteristiche tecniche di navigabilità. Tutto ciò, al
fine di agevolare i previsti controlli sugli aeromobili da parte degli Stati, nonché favorire le certificazioni di
prodotti aeronautici, anche ai fini della loro commercializzazione. Successivamente, molti altri Stati aderirono a questo organismo europeo, inizialmente denominato JAA (Joint Airworthiness Authorities) ed inserito in ECAC, come organo associato.
Nel 1990 venne firmato a Cipro un nuovo accordo, con il quale i Direttori Generali delle Aviazioni Civili
degli Stati aderenti si impegnavano ad elaborare norme comuni al fine ampliare il campo d’azione e di
armonizzare anche le operazioni di Volo, l’organizzazione delle compagnie aeree, l’addestramento degli
equipaggi, i requisiti per il rilascio delle licenze di pilotaggio ed ogni altra branca attinente l’aspetto operativo dell’aeromobile in generale. Considerato il nuovo ruolo le JAA assumevano la denominazione di Joint
Aviation Authorities.
Nel 2000 il Parlamento europeo, constatata la validità e l’importanza di questo organismo, modificava il
preesistente Regolamento CEE n. 3922/91 (Concernente l’armonizzazione dei requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile) ed introduceva nell’ordinamento comunitario, talune
«norme comuni» sino ad allora prodotte dalle JAA, denominate JAR (Joint Aviations Requirements) rendendo, altresì, obbligatoria la partecipazione alle JAA tutti gli Stati membri della Comunità.
Il problema creato dal sistema JAA (organismo europeo istituito su base volontaria) non produceva, però,
l’omogenea applicazione delle norme JAR all’interno dei singoli Stati aderenti, poiché detti «requisiti comuni» non possedevano la necessaria forza giuridica vincolante per detti Stati, giacché prodotte da un
organismo privo del necessario potere legislativo (motivo fondamentale per la nascita di EASA). Con la
nascita di EASA (2003) le JAA hanno gradualmente dismesso la propria attività regolamentare. Tutte le
competenze sono ora svolte da quest’ultima nuova Agenzia della Comunità.
3 EASA (European Aviation Safety Agency)
Premessa
Come già accennato in precedenza, le JAA non avevano il potere giuridico di emanare atti vincolanti immediatamente esecutivi tra gli Stati aderenti.
Per questi motivi, la Commissione europea ha sentito la necessità di creare un’organizzazione forte, che
avesse estesi poteri in tutti i settori dell’aviazione civile e che potesse vincolare tutti gli Stati comunitari
all’uniforme applicazione delle «norme comuni» necessarie, senza ricorre di volta in volta al meccanismo
legislativo comunitario.
L’Atto costitutivo dell’EASA
L’EASA è stata costituita con il Regolamento del Parlamento e del Consiglio UE n.1592/2002, in vigore dal
28/9/2003. In sintesi, detto Regolamento:
A) stabilisce i requisiti essenziali per la progettazione, produzione e manutenzione dei prodotti aeronautici;
B) fissa le norme relative al personale ed organizzazioni interessate alle operazioni di volo;
C) fissa i requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità, certificazioni e riconoscimento di esse;
D)stabilisce le norme per sicurezza e protezione ambientale;
E) istituisce l’Agenzia per la Sicurezza dell’Aviazione Civile (EASA) quale organismo della Comunità europea ed organo consultivo della Commissione.
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I compiti dell’EASA
L’atto costitutivo attribuisce all’EASA i seguenti compiti:
A) garantire il buon funzionamento e lo sviluppo dell’aviazione civile;
B) svolgere qualsiasi compito sulle questioni di propria competenza ed esprimere «pareri» alla Commissione UE;
C) assistere la Commissione nella preparazione delle misure da adottare, in tutti i settori dell’aviazione
civile europea. Qualora dette misure siano formate da norme tecniche, la costruzione, il progetto e gli
aspetti operativi degli aeromobili, la Commissione non potrà modificare il loro contenuto senza il preventivo coordinamento con l’Agenzia;
D)prendere tutte le misure necessarie nell’ambito dei poteri ad essa conferiti dal Regolamento istitutivo o
da altra legislazione UE;
E) eseguire le ispezioni e le indagini necessarie all’espletamento dei propri compiti;
F) assolvere a nome dagli Stati membri, le funzioni ed i compiti a loro attribuiti dalla Convenzione di
Chicago, relativi alla progettazione,produzione e registrazione di prodotti, parti e pertinenze di aeromobili;
G)elaborare le specifiche di certificazione, tra cui i codici di aeronavigabilità, i metodi accettabili di conformità ed il materiale esplicativo da usare, nel processo di certificazione;
H)stabilire le specifiche di aeronavigabilità, per ogni parte o pertinenze degli aeromobili, per le quali è
richiesto un certificato;
I) stabilire i requisiti ambientali per ogni prodotto, per il quale è richiesto un certificato ambientale;
L) effettuare direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali, le ispezioni tecniche associate alla
certificazione di prodotti, parti o pertinenza;
M)rilasciare gli appropriati certificati di omologazione del tipo o cambiamenti associati;
N)rilasciare i certificati per le parti e le pertinenze ed i certificati ambientali;
O)modificare, sospendere o revocare il certificato in causa, allorquando le condizioni in base al quale è
stato rilasciato, non sono più soddisfatte o la persona fisica o giuridica che detiene il certificato, non
adempia agli obblighi previsti;
P) reagire senza indugio a problemi di sicurezza ed emettere le informazioni vincolanti applicabili.
L’EASA emana le cd. Implementation Rules (approvate sottoforma di regolamenti UE). Esse sono così strutturate: un preambolo dove viene indicato il campo di applicazione delle regole, le relative modalità attuative, le date di entrata in vigore. Subito dopo sono allegati dei documenti chiamati Parti (Parts), divisi in due
sezioni, che dettagliano rispettivamente i requisiti che devono essere soddisfatti dai soggetti aeronautici
(sezione A) e le procedure che devono essere seguite dalle autorità aeronautiche nazionali (sezione B).
Le recenti nuove competenze
Con il Reg. CE 216/2008 (che ha abrogato il Regolamento base 1592/2002), l’EASA ha assunto anche la
competenza a disciplinare le Licenze di pilotaggio professionali; la certificazione degli operatori commerciali di trasporto aereo pubblico con velivoli; nonché, le Operazioni di Volo (ex JAR/OPS1 ora EU-OPS1)
dei velivoli adibiti a detto trasporto pubblico.
Successivamente, con il Reg. CE 1108/2009 (che ha modificato ampiamente il Reg.CE 218/2008) l’EASA
ha assunto le ulteriori seguenti competenze:
1) Certificazione degli aeroporti comunitari e disciplina della sicurezza;
2) l’ATM europeo;
3) i Servizi della Navigazione Aerea (ANS), come definiti nel Regolamento «quadro» Reg.CE 549/2004,
relativo alla costituzione del cielo unico europeo.
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Rispondi alle seguenti domande:
1 • Qual è il ruolo di Eurocontrol?
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2 • Che cos’è l’EASA?
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3 • Qual è il ruolo di EASA?
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4 • Come sono strutturate le norme emanate da EASA?
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