INPS Roma, 26 giugno 2008 D.C. Prestazioni Ufficio Area Dei

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INPS Roma, 26 giugno 2008 D.C. Prestazioni Ufficio Area Dei
INPS
D.C. Prestazioni
Ufficio Area Dei Trattamenti Del Regime Generale
Roma, 26 giugno 2008
Messaggio N. 014701
Oggetto: Supplementi di pensione da liquidare nel sistema contributivo
Riliquidazione pensioni a carico del soppresso Fondo ET ex art. 3, comma 4, del d.lgs. 29 giugno
1996, n. 414
Come è noto, la legge 23 agosto 2004, n. 243, e la legge 24 dicembre 2007, n. 247, hanno - tra
l’altro - modificato i requisiti richiesti ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema
contributivo ed hanno introdotto le c.d. “finestre di accesso” per il pensionamento di vecchiaia.
A seguito di tali innovazioni alcune strutture periferiche hanno chiesto chiarimenti in merito alla
liquidazione, a far tempo dal 1° gennaio 2008, dei supplementi di pensione nel sistema
contributivo.
In primo luogo si fa presente che le finestre d’accesso NON riguardano i supplementi di pensione
da liquidare nel sistema retributivo ovvero nel sistema contributivo.
Per quanto riguarda i riflessi dell’elevazione dell’età pensionabile nel sistema contributivo sulla
liquidazione dei supplementi di pensione si fa presente quanto segue.
1 - Supplementi su pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria o
delle gestioni dei lavoratori autonomi
Ai sensi dell’articolo 7, commi 4, 6 e 7, della legge 23 aprile 1981, n.155, per la liquidazione - dopo
5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento - dei supplementi su
pensioni nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavorarori dipendenti per contributi versati o
accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, è necessario che l’interessato abbia compiuto
l’età pensionabile.
Ai sensi dell’articolo 7, commi 5 e 6, della predetta legge, il compimento dell’età pensionabile è
inoltre necessario ai fini della liquidazione, per una sola volta, dei supplementi di pensione dopo
che siano trascorsi solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento.
Ai fini dell’individuazione dell’età pensionabile a seguito delle innovazioni introdotte dalle leggi n.
243 del 2004 e n. 247 del 2007 si precisa quanto segue.
Per coloro che al 1° gennaio 2008 erano titolari di pensione di vecchiaia o per coloro che al 31
dicembre 2007 avevano maturato i requisiti richiesti per tale prestazione (57 anni di età, 5 anni di
contribuzione effettiva e importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno
sociale) l’età pensionabile resta confermata in 57 anni di età e pertanto nei loro confronti è
possibile la liquidazione dei supplementi di pensione tenendo conto della predetta età.
Negli altri casi l’età pensionabile cui fare riferimento per la liquidazione dei supplementi di pensione
è quella prevista dalle nuove disposizioni, e cioè 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.
2 - Supplementi su pensioni nella Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
Come è noto l’articolo 1, comma 3, del decreto 2 maggio 1996, n. 282, stabilisce che i contributi
versati nella gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno
titolo ad un supplemento di pensione.
Ai sensi della predetta disposizione la liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la
prima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e,
successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento.
Non essendo richiesto, per la liquidazione dei supplementi, il compimento dell’età pensionabile,
nessuna rilevanza assume, ai predetti fini, l’elevazione dell’età pensionabile introdotta dalle leggi in
argomento.
Resta fermo, come precisato al punto 4, parte seconda, della circolare n.112 del 25 maggio 1996,
che per i soggetti che abbiano liquidato l'assegno di invalidità la liquidazione del primo
supplemento può essere effettuata dopo due anni dalla data di decorrenza dell'assegno,
semprechè l'interessato abbia compiuto l'età di 57 anni.
3 – Supplementi su pensioni a carico dei Fondi speciali - Riliquidazione pensioni a carico
del soppresso Fondo autoferrotranvieri
Quanto evidenziato in premessa circa l’inapplicabilità delle finestre di accesso ai supplementi di
pensione da liquidare sia nel regime retributivo che nel contributivo vale anche per i soggetti iscritti
ai Fondi speciali i cui ordinamenti prevedono l’istituto del supplemento.
Inoltre, l’esclusione dal regime delle finestre di accesso riguarda le riliquidazioni delle pensioni a
carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, effettuate ai
sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 414.
IL DIRETTORE CENTRALE
Nori