delibera n. 6 definizione quota alloggi stranieri
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delibera n. 6 definizione quota alloggi stranieri
COMUNITA’ DELLA VAL DI NON con sede in CLES Verbale di deliberazione N. 6 del Comitato Esecutivo della Comunità della Val di Non OGGETTO: L.P. 7/11/2005 n. 15 – Disposizioni in materia di politica provinciale della casa –Definizione quota di alloggi pubblici da destinare a cittadini stranieri - anno 2016. L’anno duemilasedici addì VENTISETTE del mese di REFERTO DI PUBBLICAZIONE GENNAIO alle ore 18.15 nella sala riunioni, in seguito a (Art. 79, comma 1, T.U. leggi convocazione disposta nelle forme di Legge, si è riunito il Comitato regionali sull’Ordinamento dei Esecutivo della Comunità della Val di Non. Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) DOMINICI BARBACOVI BORZAGA NOLDIN SILVANO Presidente GIANLUCA FABRIZIO CARMEN Vice Presidente Presente Presente Presente Presente Presiede la seduta il Presidente: Dominci Silvano Si certifica che copia del presente verbale è pubblicato all’Albo telematico della Comunità per dieci giorni consecutivi dal 28.01.2016 al 07.02.2016 Cles 28.01.2016 Assiste il Segretario: Guazzeroni Marco IL SEGRETARIO f.to Guazzeroni Marco Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Esecutivo a deliberare in merito all’oggetto: Verbale letto, approvato e sottoscritto L’ASSESSORE DESIGNATO f.to Barbacovi Gianluca IL PRESIDENTE f.to Dominici Silvano IL SEGRETARIO f.to Guazzeroni Marco CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 79, comma 3, T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) IL SEGRETARIO Guazzeroni Marco Cles, lì IMMEDIATA ESECUTIVITA’ (Art. 79, comma 4, T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) Cles, lì 27.01.2016 IL SEGRETARIO f.to Guazzeroni Marco ============================================================================ Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. Cles, lì IL SEGRETARIO Guazzeroni Marco Oggetto: L.P. 7/11/2005 n. 15 – Disposizioni in materia di politica provinciale della casa –Definizione quota di alloggi pubblici da destinare a cittadini stranieri - anno 2016. IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA’ Dato atto che con Decreto del Presidente della Provincia n. 63 d.d. 27/04/2010, ai sensi dell’art. 8 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 di riforma istituzionale, si è provveduto al trasferimento delle competenze alla Comunità della Val di Non; Considerato che al punto 1) lett. c) del suddetto Decreto, si è stabilito di trasferire alla Comunità della Val di Non “le funzioni amministrative relative all’edilizia abitativa nel rispetto degli atti di indirizzo, dei criteri e delle modalità in vigore alla data di trasferimento”; Richiamata la L.P. 7/11/2005 n. 15 - art. 1 comma 3 che individua tra le finalità della politica provinciale della casa: - alla lett c): la messa a disposizione, attraverso l’ITEA S.p.A o imprese convenzionate, dei nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale insufficiente per pagare il canone di locazione, di alloggi in loro disponibilità, ritenuti idonei, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di esecuzione della suddetta L.P. 15/2005, - alla lett b): la concessione ai nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale insufficiente per pagare il canone di locazione per gli alloggi di cui alla lett c) nonché in via temporanea, per i nuclei in possesso degli stessi requisiti e titolari di un contratto di locazione per alloggi diversi da quelli di cui alla lett c), di un contributo integrativo sul canone di locazione; Preso atto che in un conchiuso del 16/05/08 la Giunta provinciale ha definito le linee di indirizzo e coordinamento agli Enti Locali concernenti la politica provinciale della casa, tra cui la quota di alloggi da destinare a cittadini stranieri nonché la quota di contributo integrativo sul libero mercato da destinare a cittadini stranieri; Atteso che si tratta di un documento non definitivo in quanto non ha concluso il previsto iter di approvazione e preso atto che a tutt’oggi non vi è una ufficiale e definitiva presa di posizione da parte della Provincia Autonoma di Trento, relativamente ai limiti di cui sopra, questo Ente intende determinare per l’anno 2016, la seguente quota nell’assegnazione di alloggi a favore di cittadini stranieri: o 10% degli alloggi ITEA disponibili nell’anno 2016; Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di poter procedere fin da subito all’eventuale autorizzazione di locazione alloggi in casi di emergenza abitativa ai potenziali beneficiari; Vista la legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e relativo Regolamento di esecuzione; Vista la legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3; Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile del Servizio per le politiche sociali ed abitative; Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria; Visto lo Statuto della Comunità; Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge DELIBERA 1. di stabilire per l’anno 2016 la seguente quota di alloggi pubblici da destinare a cittadini stranieri: o 10% degli alloggi ITEA disponibili nell’anno 2016; 2. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 3. di dare evidenza, che avverso la presente deliberazione sono ammessi, i seguenti mezzi di impugnativa: 4. di pubblicare copia della presente delibera all’Albo telematico dell’Ente; a) opposizione al Comitato esecutivo della Comunità, durante il periodo di pubblicazione da parte di ogni cittadino, ai sensi dell’art. 79 comma 5 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg 1/02/05 n. 3/L; b) ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; c) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 2/07/2010 n. 104, in alternativa al rimedio indicato sub b). 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