delibera n. 6 definizione quota alloggi stranieri

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delibera n. 6 definizione quota alloggi stranieri
COMUNITA’ DELLA VAL DI NON
con sede in CLES
Verbale di deliberazione N. 6
del Comitato Esecutivo della Comunità della Val di Non
OGGETTO: L.P. 7/11/2005 n. 15 – Disposizioni in materia di politica provinciale della casa –Definizione
quota di alloggi pubblici da destinare a cittadini stranieri - anno 2016.
L’anno duemilasedici addì VENTISETTE del
mese
di REFERTO DI PUBBLICAZIONE
GENNAIO alle ore 18.15 nella sala riunioni, in seguito a (Art. 79, comma 1, T.U. leggi
convocazione disposta nelle forme di Legge, si è riunito il Comitato regionali sull’Ordinamento dei
Esecutivo della Comunità della Val di Non.
Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
DOMINICI
BARBACOVI
BORZAGA
NOLDIN
SILVANO Presidente
GIANLUCA
FABRIZIO
CARMEN Vice Presidente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presiede la seduta il Presidente: Dominci Silvano
Si certifica che copia del presente
verbale è pubblicato all’Albo
telematico della Comunità per
dieci giorni consecutivi
dal 28.01.2016 al 07.02.2016
Cles 28.01.2016
Assiste il Segretario: Guazzeroni Marco
IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita il Comitato Esecutivo a deliberare in
merito all’oggetto:
Verbale letto, approvato e sottoscritto
L’ASSESSORE DESIGNATO
f.to Barbacovi Gianluca
IL PRESIDENTE
f.to Dominici Silvano
IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 79, comma 3, T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco
Cles, lì
IMMEDIATA ESECUTIVITA’
(Art. 79, comma 4, T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
Cles, lì
27.01.2016
IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco
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Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cles, lì
IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco
Oggetto:
L.P. 7/11/2005 n. 15 – Disposizioni in materia di politica provinciale della casa –Definizione quota di alloggi
pubblici da destinare a cittadini stranieri - anno 2016.
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA’
Dato atto che con Decreto del Presidente della Provincia n. 63 d.d. 27/04/2010, ai sensi dell’art. 8 della L.P.
16 giugno 2006 n. 3 di riforma istituzionale, si è provveduto al trasferimento delle competenze alla Comunità della Val di
Non;
Considerato che al punto 1) lett. c) del suddetto Decreto, si è stabilito di trasferire alla Comunità della Val di
Non “le funzioni amministrative relative all’edilizia abitativa nel rispetto degli atti di indirizzo, dei criteri e delle modalità in
vigore alla data di trasferimento”;
Richiamata la L.P. 7/11/2005 n. 15 - art. 1 comma 3 che individua tra le finalità della politica provinciale della
casa:
- alla lett c): la messa a disposizione, attraverso l’ITEA S.p.A o imprese convenzionate, dei nuclei familiari con
una condizione economico-patrimoniale insufficiente per pagare il canone di locazione, di alloggi in loro disponibilità,
ritenuti idonei, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di esecuzione della suddetta L.P. 15/2005,
- alla lett b): la concessione ai nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale insufficiente per
pagare il canone di locazione per gli alloggi di cui alla lett c) nonché in via temporanea, per i nuclei in possesso degli stessi
requisiti e titolari di un contratto di locazione per alloggi diversi da quelli di cui alla lett c), di un contributo integrativo sul
canone di locazione;
Preso atto che in un conchiuso del 16/05/08 la Giunta provinciale ha definito le linee di indirizzo e
coordinamento agli Enti Locali concernenti la politica provinciale della casa, tra cui la quota di alloggi da destinare a
cittadini stranieri nonché la quota di contributo integrativo sul libero mercato da destinare a cittadini stranieri;
Atteso che si tratta di un documento non definitivo in quanto non ha concluso il previsto iter di approvazione e
preso atto che a tutt’oggi non vi è una ufficiale e definitiva presa di posizione da parte della Provincia Autonoma di Trento,
relativamente ai limiti di cui sopra, questo Ente intende determinare per l’anno 2016, la seguente quota nell’assegnazione
di alloggi a favore di cittadini stranieri:
o
10% degli alloggi ITEA disponibili nell’anno 2016;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di poter procedere fin da
subito all’eventuale autorizzazione di locazione alloggi in casi di emergenza abitativa ai potenziali beneficiari;
Vista la legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e relativo Regolamento di esecuzione;
Vista la legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3;
Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa
espresso dal responsabile del Servizio per le politiche sociali ed abitative;
Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di
deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria;
Visto lo Statuto della Comunità;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.
di stabilire per l’anno 2016 la seguente quota di alloggi pubblici da destinare a cittadini stranieri:
o
10% degli alloggi ITEA disponibili nell’anno 2016;
2.
di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
3.
di dare evidenza, che avverso la presente deliberazione sono ammessi, i seguenti mezzi di impugnativa:
4.
di pubblicare copia della presente delibera all’Albo telematico dell’Ente;
a) opposizione al Comitato esecutivo della Comunità, durante il periodo di pubblicazione da parte di ogni
cittadino, ai sensi dell’art. 79 comma 5 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg 1/02/05 n. 3/L;
b) ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
c) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs 2/07/2010 n. 104, in alternativa al rimedio indicato sub b).
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