Responsabilità civile - Ridolfi Assicurazioni

Transcript

Responsabilità civile - Ridolfi Assicurazioni
QuiAbito
SETTORE D - RESPONSABILITÀ CIVILE
CASA
SETTORE D - RESPONSABILITA’ CIVILE
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ
Art. 63
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose
ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione:
1. alla proprietà e alla conduzione del fabbricato e relative pertinenze cui è riferita l’assicurazione.
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod 220046) sia indicata la relativa somma assicurata.
Sono inoltre compresi i danni:
a) a cose, prodotti da spargimento d’acqua, da rigurgiti di fognature, purché conseguenti a rotture accidentali di:
- tubazioni o condutture;
- impianti tecnici (idrici, igienici e termici).
La presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di € 200,00. Per i danni d’acqua derivanti
da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati. (cfr. ultimo capoverso art. 19 del Settore A - INCENDIO).
b) cagionati da caduta di antenne televisive centralizzate, pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
c) verificatisi negli spazi di proprietà dell’Assicurato, adiacenti e pertinenti al fabbricato stesso, compresi i danni da
caduta accidentale degli alberi e loro parti, e quelli derivanti da non tempestivo sgombero di neve e di ghiaccio dai detti spazi e da tetti, balconi e terrazze;
d) derivanti all’Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione che interessino il fabbricato di sua proprietà e dei familiari con lui conviventi;
e) danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di
servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata entro il limite del 20% del massimale, così come indicato in polizza, per sinistro e per anno assicurativo;
f) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di
sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di
quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. La presente garanzia è prestata con il limite massimo
di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
e/o
2. a fatti della vita privata con garanzia estesa al mondo intero con esclusione dei rischi inerenti l’attività professionale
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod 220046) sia indicata la relativa somma assicurata.
A maggior chiarimento si precisa che sono compresi i danni determinati da:
a) guida ed uso di biciclette anche a motore elettrico, veicoli non a motore, e giocattoli a motore elettrico;
b) guida ed uso di carrozzelle a motore elettrico da parte di portatori di handicap;
c) responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori,
sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone, messi
in moto o in circolazione all’insaputa dell’Assicurato. Limitatamente a questo punto, l’assicurazione è prestata
entro il limite del 50% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo;
d) normale attività del tempo libero (bricolage, pesca, giardinaggio, campeggio, hobbistica, modellismo, partecipazione ad attività scolastiche);
e) esercizio di attività sportive in qualità di dilettante, compresa nautica a remi ed a vela, purché l’imbarcazione sia
di lunghezza inferiore a mt 6.50;
f) proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
g) proprietà e possesso di animali domestici, esclusi cani;
h) uso di cavalli e di altri animali da sella, nonché dalla proprietà degli stessi;
i) consumo di cibi e bevande in casa dell’Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento;
l) infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute per effetto di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;
m) giochi dei bambini;
n) attività di volontariato prestate anche presso le associazioni, ma non come iscritti alle stesse;
o) conduzione della dimora abituale e saltuaria, compresi:
- uso di apparecchi domestici;
- caduta di antenne non centralizzate installate sul tetto o balconi;
- caduta di antenne centralizzate installate sul tetto (questa garanzia è limitata alla sola responsabilità dell’Assicurato per la parte di fabbricato di sua proprietà e per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico
della proprietà comune);
31 di 52
QuiAbito
CASA
SETTORE D - RESPONSABILITÀ CIVILE
- caduta all’esterno di oggetti;
- impianti sportivi, giochi e piscine;
- mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all’Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti, ferma l’esclusione delle cose di loro proprietà o in uso. L’assicurazione del presente Settore vale anche per
la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato e/o alle persone componenti il suo nucleo familiare da
fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere;
- spargimento d’acqua. La presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di € 200,00. Per i
danni d’acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso art. 19 - Settore A - INCENDIO).
p) danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di
servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata entro il limite del 20% del massimale, così come indicato in polizza, per sinistro e per anno assicurativo;
q) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di
sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di
quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. La presente garanzia è prestata con il limite massimo
di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Qualora siano prestate contemporaneamente le garanzie ai presenti punti 1. e 2., la garanzia è estesa anche alla
proprietà della dimora abituale e/o saltuaria non indicata nella Polizza (mod 220046), purché ubicate nel territorio
italiano.
Le garanzie del presente Settore sono prestate fino a concorrenza, per ciascun sinistro del massimale convenuto,
qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed
animali di loro proprietà.
3. la garanzia per la vita privata è estesa inoltre ai figli del Contraente (purchè di età non superiore a 28 anni)
non facenti parte del nucleo familiare, poiché residenti altrove per motivi di studio, ai figli minori affidati all’altro coniuge e ai minori in affidamento familiare per il periodo dell’affidamento stesso.
Art. 64
OPZIONE FRANCHIGIA ZERO
Qualora venga richiamato in Polizza (mod 220046) il contenuto del presente articolo, in relazione all’Art. 63 - Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) punto 1. - “Proprietà del fabbricato e relative
pertinenze cui è riferita l’assicurazione” e punto 2 - “Fatti della vita privata con garanzia estesa al mondo intero con
esclusione dei rischi inerenti l’attività professionale” la corrispondente franchigia si intende abrogata.
Art. 65
RESPONSABILITÀ ADDETTI DOMESTICI, BADANTI, COLLABORATORI FAMILIARI IN GENERE
La Società, oltre a quanto previsto all’art. 63 punto 2. - Oggetto dell’assicurazione della Responsabilità Civile verso
terzi (R.C.T.), si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare anche per:
a) i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
b) i danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici.
Sono parificati agli addetti ai servizi domestici gli incaricati della sorveglianza dei figli minori, i badanti ed i collaboratori familiari in genere.
Art. 66
PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi, ai fini dell’assicurazione prestata con il presente Settore di garanzie:
a)
- il coniuge
- il convivente di fatto
- le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente
- i genitori
- i figli dell’Assicurato
- nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) limitatamente ai danni da spargimento d’acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato stesso,
sono considerati terzi i figli e i genitori dell’Assicurato, purchè con lui non conviventi.
32 di 52
Art. 67
ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) provocati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
b) derivanti dalla rottura di tubazioni, condutture e/o impianti tecnici interrati;
QuiAbito
SETTORE D - RESPONSABILITÀ CIVILE
CASA
c) derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore ed aeromobili su strade private e su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, ovvero di natanti
durante la navigazione o la giacenza in acqua, salvo quanto previsto all’art. 63 punto 2. lett. c) – Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);
d) derivanti da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma
delle disposizioni in vigore;
e) da esercizio da parte dell’Assicurato o di terzi di industrie, commerci, arti e professioni;
f) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
g) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate o scaricate;
h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
i) derivanti dall’esercizio della caccia compreso l’uso di cani;
l) derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante o pugilato o sports aerei in genere;
m) derivanti direttamente o indirettamente dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma
e misura l’asbesto;
n) subiti dalle cose assicurate ed indennizzabili in base alle garanzie di cui al SETTORE A - INCENDIO;
o) derivanti da cani;
p) derivanti dall’esercizio dell’attività di Bed&Breakfast/Affittacamere, nonché dalla responsabilità verso i clienti
fruitori di detti servizi
Art. 68
FABBRICATI IN CONDOMINIO, LIMITATAMENTE ALLA GARANZIA PER LA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO
Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto per la quota di cui deve rispondere
per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali
con altri condomini.
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 69
GARANZIA FACOLTATIVA “L” - BED & BREAKFAST/AFFITTACAMERE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod 220046) sia barrata la relativa casella.
In deroga al disposto dell’art. 67 lett. p) – Esclusioni, la garanzia si estende all’esercizio dell’attività indicata in polizza mod (220046) e alla responsabilità verso i clienti fruitori del servizio.
L’assicurazione vale purchè l’attività sia regolarmente denunciata e venga svolta nell’ambito dell’ubicazione indicata
sul modulo di polizza sulla base della normativa regionale vigente.
Art. 70
GARANZIA FACOLTATIVA “M” - PROPRIETA’ ED USO DI CANI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod 220046) sia barrata la relativa casella.
In deroga al disposto dell’art. 63 punto 2 lett. g) – Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi
(R.C.T.), la Società indennizza i danni derivanti da proprietà ed uso di cani anche da guardia. L’assicurazione è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l’animale, a titolo gratuito e con il
consenso dell’Assicurato.
In caso di coesistenza di altra assicurazione RC la polizza opererà a secondo rischio.
Art. 71
GARANZIA FACOLTATIVA “N” - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CACCIATORE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui, in Polizza (mod 220046) sia indicata la relativa somma assicurata.
In deroga al disposto dell’art. 67 lett. i) – Esclusioni, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, così come
identificato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo
di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi durante l’esercizio dell’attività venatoria svolta in conformità delle disposizioni di legge.
Sono compresi in garanzia i danni provocati dai cani impiegati dall’Assicurato durante l’esercizio della caccia.
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità del Contraente indicato in Polizza (mod
220046).
La garanzia non è operante:
a) se l’Assicurato non sia in possesso dei requisiti di età e di abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria previsti
per legge;
b) se l’Assicurato non sia in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia;
c) se l’attività venatoria venga svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi ed in periodi vietati e
comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
d) per danni da incendio;
e) per danni anche da furto a cose ed animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
33 di 52
QuiAbito
CASA
SETTORE D - RESPONSABILITÀ CIVILE
f) per danni inerenti alla proprietà ed all’uso di mezzi di trasporto o di locomozione in genere;
g) derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni.
IN CASO DI SINISTRO
SETTORE D – RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 72
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza,
oppure alla Società, entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia deve in specifico contenere oltre alla narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, i cognomi
e nomi e gli indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data e le cause del sinistro.
Inoltre il Contraente o l’Assicurato deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli
atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi all’acquisizione degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo
richieda, ad un componimento amichevole.
Art. 73
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia
civile, sia penale, sia amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a
comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato per il pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di
un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la
somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione
del rispettivo interesse.
Fermo quanto precede, in caso di definizione transattiva o giudiziale del sinistro, la Società tuttavia si impegna a continuare la gestione in sede giudiziale e/o penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al
momento dell’avvenuta definizione.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e
non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale e amministrativa.
34 di 52