13.03.14 - Comune di Morbio Inferiore
Transcript
13.03.14 - Comune di Morbio Inferiore
____________________________ _____________________________ COMUNE DI MORBIO INFERIORE Regolamento concernente il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti (del 14 maggio 1991) IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORBIO INFERIORE Richiamati i disposti: della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971; della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983; della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975; del Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 23 aprile 1986; dell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986; dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 1. dicembre 1990; del Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987; del Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987; della Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e il suo Regolamento di applicazione del 10 settembre 1971; della Legge organica comunale del 10 marzo 1987; e ogni altra norma in materia applicabile, il Comune di Morbio Inferiore dispone quanto segue CAPITOLO I - NORME GENERALI Concetto Art. 1 Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in gestione diretta o in appalto il servizio raccolta dei rifiuti con lo scopo di favorire nel miglior modo possibile la salvaguardia dell'ambiente, privilegiando la raccolta differenziata di tutti i rifiuti che possono essere riciclati, contribuendo all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini. Modo di raccolta Art. 21) 1La raccolta dei rifiuti urbani ordinari avviene nei quartieri del Comune secondo le disposizioni emanate dal Municipio. 2 Gli altri rifiuti sono raccolti separatamente in modo centralizzato o presso piazze di raccolta predisposte nei diversi quartieri, secondo le disposizioni previste dal presente regolamento e le altre disposizioni emanate dal Municipio per ordinanza o tramite il calendario ecologico. 1) Art. modificato con risoluzione 21 ottobre 2013, ratifica 13 marzo 2014. Precedente modifica 12 febbraio 2001. Obbligo di consegna Art. 31) 1La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono. 2 Per i grandi produttori di rifiuti il Municipio può esigere l'organizzazione in modo autonomo del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, con l'assicurazione che esso venga effettuato secondo le disposizioni fissate nel regolamento e nel rispetto delle norme di legge applicabili. Esclusione Art. 41) 1Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali e i rifiuti diversi di cui all'art. 20 e ogni altro rifiuto che non rientri nelle categorie elencate nel presente regolamento. Per i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche valgono le disposizioni dell'art. 21 cpv. 7. 2 Sono inoltre esclusi dalla raccolta i rifiuti provenienti da attività industriali o strettamente legati ad attività commerciali (imballaggi, scarti, ecc…), che devono essere smaltiti separatamente a cura e spese di chi li produce. 3 Sono pure esclusi dalla raccolta i rifiuti che non possono essere immessi in imballaggi idonei. 4 I rifiuti di cui ai capoversi 1, 2 e 3 dovranno essere smaltiti a cura e spese di chi li produce, conformemente alla eventuale legislazione e alle disposizioni in materia. Estensione territoriale Art. 5 1Il servizio viene svolto entro il comprensorio e secondo le modalità stabilite dal Municipio.2) 2 Quando, in funzione delle caratteristiche delle strade e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti nel luogo idoneo più vicino al percorso dell'automezzo. 3 Il Municipio può, eccezionalmente, estendere il servizio lungo strade private in particolare quando siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo. Estensione del servizio di deposito e raccolta 1) Art. 5 bis3) 1Possono usufruire del servizio di deposito e raccolta rifiuti solamente i cittadini residenti nel Comune. 2 Contro i non residenti nel Comune che depositano rifiuti nei contenitori adibiti al servizio o nelle aree di raccolta organizzate dal Comune, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 28 del presente regolamento. Art. modificato con risoluzione 21 ottobre 2013, ratifica 13 marzo 2014. Precedente modifica 12 febbraio 2001. Cpv. modificato con risoluzione 12 febbraio 2001, ratifica 3 settembre 2001. 3) Art. introdotto con risoluzione 20 dicembre 1993, ratifica 24 febbraio 1994. 2) 2 CAPITOLO II - GENERE DEI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA1) A. Rifiuti urbani ordinari1) Definizione Art. 62) 1Sono considerati rifiuti urbani ordinari gli scarti, non riciclabili e per i quali non è prevista una raccolta differenziata, provenienti da economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, e in genere da tutte le ditte attive nel Comune, ad eccezione di quelli elencati all'art. 4. 2 Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi in imballaggi idonei. Modalità di consegna Art. 73) 1I rifiuti devono essere consegnati negli appositi sacchi di plastica ufficiali forniti dal Comune. 2 Abrogato 3 I sacchi devono essere depositati ben chiusi secondo le modalità previste nell’ordinanza. 4 Rifiuti non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venir puniti a norma dell'art. 28 del presente regolamento. 5 Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti. Contenitori Art. 84) 1Laddove necessario il Comune mette a disposizione i contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici. 2 L'acquisto dei contenitori può essere reso obbligatorio quando risulti opportuno o necessario per facilitare i1 servizio (grandi stabili di abitazione, alberghi, fabbriche, ecc.). Manutenzione e pulizia degli stessi sono a carico del Comune. 3 L'impiego dei contenitori non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti ivi contenuti nei sacchi ufficiali. 4 I detentori sono comunque tenuti a esporre i contenitori senza intralciare il traffico. Il Municipio può emanare disposizioni particolari circa l'ubicazione dei contenitori. L’utilizzo dei contenitori non può in alcun caso essere riservato ad una cerchia ristretta di utenti. Giorni e orari di raccolta Art. 92) La frequenza, i giorni e gli orari di raccolta sono stabiliti dal Municipio. 1) Titolo modificato con risoluzione 12 febbraio 2001, ratifica 3 settembre 2001. Art. modificato con risoluzione 12 febbraio 2001, ratifica 3 settembre 2001. 3) Art. modificato con risoluzione 21 ottobre 2013, ratifica 13 marzo 2014. Precedente modifica 12 febbraio 2001. 4) Art. modificato con risoluzione 21 ottobre 2013, ratifica 13 marzo 2014. 2) 3 B. Rifiuti ingombranti Definizione Art. 101) 1Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che per le loro dimensioni o peso non possono essere consegnati come rifiuti urbani ordinari. 2 Non sono considerati rifiuti ingombranti porte, finestre e arredamenti di stabili ristrutturati, come pure i materiali provenienti da demolizioni. 3 Modalità di consegna Il servizio è riservato alle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici e uffici. Art. 112) 1La consegna dei rifiuti ingombranti avviene secondo le modalità stabilite dal Municipio. 2 I rifiuti consegnati non devono oltrepassare il peso singolo di kg. 80, le dimensioni cm 180 x 100 x 50 e devono poter essere facilmente caricati a mano e trasportati. C. Rifiuti riciclabili …3) Vetro Art. 12 1Il Municipio procede alla posa presso le piazze di raccolta predisposte nei diversi quartieri di appositi contenitori destinati alla raccolta del vetro perso.4) 2 La raccolta di bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti e risciacquati avviene a seconda dei casi con o senza separazione per colore del vetro. 3 Devono essere tolti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica ecc. 4 La consegna dei vetri negli appositi contenitori non deve avvenire oltre le ore 22.00 e prima delle 07.00. 5 Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, i tubi per l'illuminazione al neon, i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari. Oli Art. 13 1Il Municipio procede alla posa presso le piazze di raccolta predisposte nei diversi quartieri di appositi contenitori destinati alla raccolta degli oli provenienti dalle economie domestiche.5) 2 Abrogato6) 3 I ristoranti, le mense aziendali, gli istituti, gli asili, devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli oli e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina. 4 1) Abrogato7) Art. modificato con risoluzione 12 febbraio 2001, ratifica 3 settembre 2001. Art. modificato con risoluzione 21 ottobre 2013, ratifica 13 marzo 2014. Precedente modifica 12 febbraio 2001. 3) Premessa abrogata con risoluzione 12 febbraio 2001, ratifica 3 settembre 2001. 4) Cpv. modificato con risoluzione 12 febbraio 2001, ratifica 3 settembre 2001. 5) Cpv. modificato con risoluzione 12 febbraio 2001, ratifica 3 settembre 2001. 6) Cpv. abrogato con risoluzione 12 febbraio 2001, ratifica 3 settembre 2001. 7) Cpv. abrogato con risoluzione 12 febbraio 2001, ratifica 3 settembre 2001. 2) 4 Pile e batterie Art. 14 Il Municipio procede alla posa presso le piazze di raccolta predisposte nei diversi quartieri di appositi contenitori destinati alla raccolta delle batterie di qualsiasi tipo come carbone, zinco, alcaline-manganese e mercurio.1) 2 Sono escluse le batterie per motociclette e autoveicoli che possono essere consegnate ai magazzini comunali durante le ore di ufficio. Rifiuti metallici (alluminio e 2) ferro) Art. 151) Il Municipio procede alla posa presso le piazze di raccolta predisposte nei diversi quartieri di appositi contenitori destinati alla raccolta di oggetti in materiale metallico (alluminio o ferro), come lattine, recipienti di cibi precotti risciacquati, ecc. Carta e cartone Art. 163) 1La consegna dei rifiuti cartacei avviene secondo le modalità stabilite dal Municipio. 2 I negozi, gli uffici e le industrie, nonché altri grandi produttori di rifiuti cartacei sono tenuti a consegnare separatamente la propria carta ai raccoglitori autorizzati. 3 Il materiale deve essere consegnato in recipienti persi possibilmente di cartone o in pacchi, solidamente legati. 4 Scarti vegetali Abrogato Art. 174) 1Il servizio comprende la raccolta, lungo le strade pubbliche, degli scarti vegetali provenienti da orti e da giardini. 2 È ammesso alla raccolta solamente ciò che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori come il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami (diametro massimo 10 cm). 3 Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo, i sassi. 4 Gli scarti vegetali devono essere consegnati negli appositi contenitori, in sacchi di plastica aperti oppure in fascine. 5 Le fascine devono essere legate unicamente con della corda e possono avere una lunghezza massima di m 1.50 ed un diametro massimo di cm 40. 6 Abrogato. 7 I grandi produttori di scarti vegetali (giardinieri, aziende agricole, ecc.) sono tenuti al riciclaggio in proprio. 8 Gli scarti vegetali possono essere esposti al più presto la sera prima dei giorni di raccolta fissati dal Municipio. 9 Gli scarti vegetali non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'art. 28 del presente regolamento. 1) 2) 3) 4) Cpv. modificato con risoluzione 12 febbraio 2001, ratifica 3 settembre 2001. Nota marginale modificata con risoluzione 12 febbraio 2001, ratifica 3 settembre 2001. Art. modificato con risoluzione 21 ottobre 2013, ratifica 13 marzo 2014. Precedente modifica 12 febbraio 2001. Art. modificato con risoluzione 27 ottobre 2008, ratifica 11 dicembre 2008, precedente modifica 12 febbraio 2001, ratifica 3 settembre 2001. 5 Apparecchi elettrici ed 1) elettronici Art. 182) 1Conformemente a quanto previsto dall’ordinanza federale concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici, tali apparecchi devono essere restituiti ad un commerciante, un fabbricante, un importatore o un’azienda di smaltimento. 2 Competenze municipali Abrogato Art. 19 Il Municipio potrà regolare o modificare con ordinanza i punti, la frequenza, gli orari e le altre modalità di raccolta di ogni singolo genere di materiale. D. Rifiuti speciali e rifiuti diversi Definizione Art. 20 Sono qui elencati tutti i rifiuti liquidi solidi che per le loro caratteristiche sono esclusi dalle raccolte ordinarie precedentemente trattate (vedi A-B-C) a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina; b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi; c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi; d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame; e) i liquidi e i fanghi d'ogni genere; f) le gomme e pneumatici usati; g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche; h) i residui di bagni di sviluppo fotografico; i) i residui di bagni galvanici e zincatura; j) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo; k) le emulsioni bituminose; l) le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione; m) le carcasse di animali; n) ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici; o) i pesticidi, insetticidi, diserbanti; p) le lampade al mercurio o al neon; q) le batterie di motociclette e di autovetture; r) i medicinali scaduti; s) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui agli artt. 10 e 113); t) i materiali di scavo e di demolizione; 1) Nota marginale modificata con risoluzione 12 febbraio 2001, ratifica 3 settembre 2001. Art. modificato con risoluzione 21 ottobre 2013, ratifica 13 marzo 2014. Precedente modifica 12 febbraio 2001. 3) Lettera modificata con risoluzione 12 febbraio 2001, ratifica 3 settembre 2001. 2) 6 u) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti; v) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli artt. 6 a 18 precedenti. Modalità di consegna Art. 211) 1Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali ad imprese autorizzate ai sensi dell'OTRif / ROTRif, come indicato dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo del Dipartimento del territorio. 2 Le farmacie devono procedere al ritiro dei medicinali scaduti e dei termometri al mercurio. 3 I medici, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, devono dotarsi degli appositi contenitori per La raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici. 4 Le autorimesse ed i rivenditori devono procedere al ritiro delle batterie di autovetture, delle gomme e pneumatici usati. 5 Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati al Centro regionale di raccolta delle carcasse animali di Mendrisio. 6 I vestiti usati ed i tessili possono essere consegnati alle organizzazioni caritatevoli. 7 I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati ai magazzini comunali, negli orari d'ufficio, in recipienti ben chiusi, recanti possibilmente l'etichetta originale e comunque l'indicazione del prodotto contenuto. CAPITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI Recipienti stradali Art. 221) Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti (cestini) per rifiuti o per escrementi dei cani nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi. Detti recipienti servono unicamente ai passanti. È vietato a privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere. Divieti Art. 23 1Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati è vietato. 2 E' pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo. Bruciatura di rifiuti e scarti vegetali Art. 242) 1L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata. 1) Art. modificato con risoluzione 21 ottobre 2013, ratifica 13 marzo 2014. 2) Art. modificato con risoluzione 12 febbraio 2001, ratifica 3 settembre 2001. 7 2 Deroghe al divieto potranno essere concesse dal Municipio alle condizioni previste dal diritto cantonale. 3 E' pure vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi. 4 Nei caminetti domestici interni ed esterni come pure nei grill è ammesso bruciare solo legna secca e stagionata. Sospensione del servizio Art. 25 Il servizio di raccolta può venire sospeso in caso di eventi di forza maggiore. I turni così soppressi non saranno recuperati. Rifiuti non raccolti Art. 26 I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero stati prelevati perché non conformi alle norme del presente regolamento o a causa dell'interruzione o della sospensione del servizio dovute a causa maggiore o per qualsiasi altra ragione, devono essere ritirati dall'area pubblica entro le ore 19.00 dello stesso giorno da coloro che li produssero. CAPITOLO IV - TARIFFE Tassa di 1) base Art. 272) 1Il Municipio preleva, per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti, le seguenti tasse annuali: a) Economie domestiche minimo massimo - persona singola Fr. 120.-- Fr. 144.-- - fuochi con 2 o più persone Fr. 200.-- Fr. 240.-- b) altre economie (industria, commercio, artigianato, ecc.) - indipendenti e società iscritte fino a un dipendente Fr. 120.-- Fr. 144.-- - bassa produzione di rifiuti (fino a tre dipendenti) Fr. 250.-- Fr. 300.-- - media produzione di rifiuti (fino a dieci dipendenti) Fr. 500.-- Fr. 600.-- - alta produzione di rifiuti (oltre dieci dipendenti) Fr. 1'000.-- Fr. 1'200.-- 2 La tassa è dovuta dai capifamiglia, compresi i dimoranti ed i funzionari di Stati esteri, e dai titolari delle altre economie che hanno sede o svolgono una attività nel territorio del Comune, pro rata temporis. Non sono tenute al pagamento della tassa per le economie domestiche le persone fisiche beneficiarie di rendite AVS, AI e di prestazioni complementari, esenti da imposta comunale. 3 L'esatto ammontare delle tasse viene stabilito annualmente dal Municipio mediante ordinanza. La tassa viene emessa annualmente ed è prelevata con la notifica della bolletta. Contestazioni sull'ammontare della tassa sono esaminate dal Municipio in seguito a reclamo motivato, da inoltrare nel termine di 15 giorni dalla notifica della bolletta. 1) 2) 8 Nota marginale modificata con risoluzione 12 febbraio 2001, ratifica 3 settembre 2001. Art. modificato con risoluzione 21 ottobre 2013, ratifica 13 marzo 2014. Precedente modifica 12 febbraio 2001. 4 La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine decorre un interesse di mora del 5%. Alla sua scadenza la bolletta definitiva è parificata ad un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 LEF. 5 Il Municipio provvede alla consegna agli utenti di un numero di sacchi ufficiali stabilito in funzione della produzione media di rifiuti delle rispettive categorie di utenti e della composizione dei singoli nuclei familiari, secondo i parametri e le modalità stabiliti nell’ordinanza. 6 Per l’eventuale fornitura di sacchi supplementari sono stabilite le seguenti tariffe: minimo massimo - sacchi da 17 l, per rotolo da 10 pezzi Fr. 7.-- Fr. 10.-- - sacchi da 35 l, per rotolo da 10 pezzi Fr. 14.-- Fr. 20.-- - sacchi da 110 l, per rotolo da 5 pezzi Fr. 21.-- Fr. 30.-- CAPITOLO V - PENALITÀ E RICORSI Multa Art. 28 1Qualsiasi contravvenzione al presente regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino a un massimo di Fr. 1'000.-- a norma dell' articolo 145 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987, oltre al risarcimento delle spese effettive provocate da eventuali danni. 2 Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa. CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI Abrogazione Art. 29 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra precedente disposizione sul servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti e detriti ed ogni altra disposizione ad esso compatibile. Entrata in vigore Art. 30 Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 1991, previa approvazione da parte del Consiglio di Stato. Per il Consiglio Comunale: Il Presidente Il Segretario Angelo Albisetti Renato Roncoroni Approvato dal Consiglio comunale in data 14 maggio 1991. Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 3 gennaio 1992. Testo aggiornato al 3 aprile 2014. 9