Regolamento per l`erogazione di contributi destinati alla parziale
Transcript
Regolamento per l`erogazione di contributi destinati alla parziale
Ripartizione Affari Generali ed Istituzionali Area Affari Generali Ufficio Atti Normativi ed Affari Generali D.R. n. 402 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata; VISTO il Regolamento per l’erogazione di contributi destinati alla parziale copertura di spese di convegni, congressi, ecc., approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 1998; VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 maggio 2007, con la quale è stato affidato il compito di rivedere il succitato Regolamento ad una apposita Commissione istruttoria; ATTESO che la predetta Commissione ha predisposto una bozza di nuovo Regolamento per l’erogazione di contributi destinati alla parziale copertura di spese per convegni, congressi, simposi, seminari ed attività culturali; VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 luglio 2008, con la quale è stato approvato il testo definitivo del Regolamento per l’erogazione di contributi destinati alla parziale copertura di spese per convegni, congressi, simposi, seminari ed attività culturali, DECRETA Art. 1 E' emanato il Regolamento per l’erogazione di contributi destinati alla parziale copertura di spese per convegni, congressi, simposi, seminari ed attività culturali, nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale. Art. 2 Il sopracitato Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo. Art. 3 Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente “Regolamento per l’erogazione di contributi destinati alla parziale copertura di spese di convegni, congressi, ecc.”, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 1998. Potenza, 12 agosto 2008 IL RETTORE (Prof. Antonio Mario TAMBURRO) REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA PARZIALE COPERTURA DI SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI, SEMINARI ED ATTIVITÀ CULTURALI Articolo 1 Oggetto L’Università degli Studi della Basilicata sostiene, anche finanziariamente l’attività di organizzazione di convegni, congressi, seminari, workshop e altre manifestazioni ad esse assimilabili di rilevante interesse scientifico e culturale rispondenti alle finalità istituzionali dell’Ateneo allo scopo di favorire il pieno sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. Articolo 2 Soggetti legittimati Le richieste di contributo di cui all’art. 1 del presente Regolamento possono essere presentate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata da: 1. Strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo, a nome dei propri Responsabili; 2. Docenti o ricercatori in servizio presso l’Ateneo, promotori e/o responsabili dell’iniziativa previo parere favorevole della Facoltà o del Dipartimento di appartenenza e costituiti in appositi Comitati organizzatori (costituiti nei modi e ai sensi di Legge); 3. Soggetti estranei all’Università (ad es. società scientifiche nazionali o internazionali, associazioni, ecc. costituite nei modi e ai sensi di Legge) esclusivamente per manifestazioni di rilevante carattere scientifico, culturale e sociale per i quali l’amministrazione universitaria ha particolare interesse scientifico e/o culturale. Articolo 3 Tipologia e qualificazione delle iniziative Si intendono per: - locali e regionali, le iniziative organizzate con la partecipazione di personalità, ovvero di società scientifiche di rilevanza locale e/o regionale; - nazionali, le iniziative organizzate con la partecipazione di personalità, di relatori ovvero di società scientifiche di rilevanza nazionale; - internazionali, le iniziative organizzate con la partecipazione di personalità, di relatori ovvero di società scientifiche di rilevanza internazionale. Articolo 4 Modalità di presentazione delle domande Alla richiesta di contributo, sottoscritta dal proponente del convegno, congresso, seminario, workshop, ecc., deve essere accompagnata la documentazione di seguito specificata: a) Una dettagliata descrizione con relativo programma, la sede e la data di svolgimento dell' iniziativa; b) l’illustrazione della rilevanza regionale, nazionale ovvero internazionale dell’iniziativa, con l’indicazione del comitato organizzatore, del comitato scientifico e delle eventuali società scientifiche patrocinanti l’iniziativa; c) il cofinanziamento deliberato dalla Struttura proponente o alla quale afferisce il responsabile dell’iniziativa; d) la quantificazione del contributo richiesto e l’indicazione della Struttura o del Comitato organizzatore che curerà la gestione amministrativo- contabile dell’iniziativa. La mancata ovvero l’incompleta trasmissione della predetta documentazione costituisce motivo di inammissibilità della richiesta di concessione del contributo, che verrà, pertanto, rimessa al proponente per le necessarie modifiche e/o integrazioni. La richiesta deve essere corredata, inoltre, del parere favorevole del Consiglio di Facoltà o del Dipartimento proponente o della struttura al quale afferisce il responsabile dell’iniziativa. Articolo 5 Termine di presentazione Le richieste dovranno essere presentate, al fine di consentire una opportuna programmazione, secondo le scadenze di seguito specificate: - entro il 30 maggio, per le iniziative che ricadono nel II semestre dell’anno (dal 1° luglio al 31 dicembre); - entro il 30 novembre, per le iniziative che ricadono nel I semestre dell’anno (dal 1° gennaio al 30 giugno). Articolo 6 Obbligo di rendiconto Gli organizzatori delle manifestazioni sono tenuti, al termine delle stesse (entro 30 giorni dalla conclusione dell’iniziativa), ad inviare al Rettore, per il successivo esame da parte della Commissione, all’uopo nominata dal Consiglio di Amministrazione, il rendiconto delle spese effettuate, con riferimento al contributo stesso, nonché una relazione sui lavori svolti anche al fine di eventuale pubblicazione degli atti. Articolo 7 Disposizione finale Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia, le norme dell’ordinamento universitario e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.