Regolamento per l`erogazione di contributi destinati alla parziale

Transcript

Regolamento per l`erogazione di contributi destinati alla parziale
Ripartizione Affari Generali ed Istituzionali
Area Affari Generali
Ufficio Atti Normativi ed Affari Generali
D.R. n. 402
IL RETTORE
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata;
VISTO
il Regolamento per l’erogazione di contributi destinati alla parziale
copertura di spese di convegni, congressi, ecc., approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 21 aprile 1998;
VISTA
la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 17 maggio 2007, con la quale è stato affidato il compito di rivedere il
succitato Regolamento ad una apposita Commissione istruttoria;
ATTESO
che la predetta Commissione ha predisposto una bozza di nuovo
Regolamento per l’erogazione di contributi destinati alla parziale
copertura di spese per convegni, congressi, simposi, seminari ed attività
culturali;
VISTA
la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
24 luglio 2008, con la quale è stato approvato il testo definitivo del
Regolamento per l’erogazione di contributi destinati alla parziale
copertura di spese per convegni, congressi, simposi, seminari ed attività
culturali,
DECRETA
Art. 1
E' emanato il Regolamento per l’erogazione di contributi destinati alla parziale
copertura di spese per convegni, congressi, simposi, seminari ed attività culturali, nel testo
allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.
Art. 2
Il sopracitato Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
Art. 3
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente
“Regolamento per l’erogazione di contributi destinati alla parziale copertura di spese di
convegni, congressi, ecc.”, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 1998.
Potenza, 12 agosto 2008
IL RETTORE
(Prof. Antonio Mario TAMBURRO)
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA
PARZIALE COPERTURA DI SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI,
SEMINARI ED ATTIVITÀ CULTURALI
Articolo 1
Oggetto
L’Università degli Studi della Basilicata sostiene, anche finanziariamente l’attività di
organizzazione di convegni, congressi, seminari, workshop e altre manifestazioni ad esse
assimilabili di rilevante interesse scientifico e culturale rispondenti alle finalità istituzionali
dell’Ateneo allo scopo di favorire il pieno sviluppo della cultura e della ricerca scientifica.
Articolo 2
Soggetti legittimati
Le richieste di contributo di cui all’art. 1 del presente Regolamento possono essere presentate al
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata da:
1. Strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo, a nome dei propri Responsabili;
2. Docenti o ricercatori in servizio presso l’Ateneo, promotori e/o responsabili dell’iniziativa
previo parere favorevole della Facoltà o del Dipartimento di appartenenza e costituiti in appositi
Comitati organizzatori (costituiti nei modi e ai sensi di Legge);
3. Soggetti estranei all’Università (ad es. società scientifiche nazionali o internazionali,
associazioni, ecc. costituite nei modi e ai sensi di Legge) esclusivamente per manifestazioni di
rilevante carattere scientifico, culturale e sociale per i quali l’amministrazione universitaria ha
particolare interesse scientifico e/o culturale.
Articolo 3
Tipologia e qualificazione delle iniziative
Si intendono per:
- locali e regionali, le iniziative organizzate con la partecipazione di
personalità, ovvero di società scientifiche di rilevanza locale e/o regionale;
- nazionali, le iniziative organizzate con la partecipazione di personalità, di
relatori ovvero di società scientifiche di rilevanza nazionale;
- internazionali, le iniziative organizzate con la partecipazione di personalità,
di relatori ovvero di società scientifiche di rilevanza internazionale.
Articolo 4
Modalità di presentazione delle domande
Alla richiesta di contributo, sottoscritta dal proponente del convegno, congresso, seminario,
workshop, ecc., deve essere accompagnata la documentazione di seguito specificata:
a) Una dettagliata descrizione con relativo programma, la sede e la data di svolgimento dell'
iniziativa;
b) l’illustrazione della rilevanza regionale, nazionale ovvero internazionale dell’iniziativa,
con l’indicazione del comitato organizzatore, del comitato scientifico e delle eventuali
società scientifiche patrocinanti l’iniziativa;
c) il cofinanziamento deliberato dalla Struttura proponente o alla quale afferisce il
responsabile dell’iniziativa;
d) la quantificazione del contributo richiesto e l’indicazione della Struttura o del Comitato
organizzatore che curerà la gestione amministrativo- contabile dell’iniziativa.
La mancata ovvero l’incompleta trasmissione della predetta documentazione costituisce motivo
di inammissibilità della richiesta di concessione del contributo, che verrà, pertanto, rimessa al
proponente per le necessarie modifiche e/o integrazioni.
La richiesta deve essere corredata, inoltre, del parere favorevole del Consiglio di Facoltà o del
Dipartimento proponente o della struttura al quale afferisce il responsabile dell’iniziativa.
Articolo 5
Termine di presentazione
Le richieste dovranno essere presentate, al fine di consentire una opportuna programmazione,
secondo le scadenze di seguito specificate:
-
entro il 30 maggio, per le iniziative che ricadono nel II semestre dell’anno
(dal 1° luglio al 31 dicembre);
-
entro il 30 novembre, per le iniziative che ricadono nel I semestre dell’anno
(dal 1° gennaio al 30 giugno).
Articolo 6
Obbligo di rendiconto
Gli organizzatori delle manifestazioni sono tenuti, al termine delle stesse (entro 30 giorni dalla
conclusione dell’iniziativa), ad inviare al Rettore, per il successivo esame da parte della
Commissione, all’uopo nominata dal Consiglio di Amministrazione, il rendiconto delle spese
effettuate, con riferimento al contributo stesso, nonché una relazione sui lavori svolti anche al
fine di eventuale pubblicazione degli atti.
Articolo 7
Disposizione finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni
legislative vigenti in materia, le norme dell’ordinamento universitario e le disposizioni contenute
nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.