OGGETTO DELEGA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA
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OGGETTO DELEGA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO DELEGA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA QUESITO (posto in data 4 agosto 2014) Il responsabile per la sicurezza, identificato dal Direttore Generale della nostra Azienda nella persona del Direttore Medico di Presidio, può ricorrere all'istituto della delega delle funzioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81? Può, in particolare, delegare ai direttori di struttura complessa la responsabilità della sicurezza nell’ambito della struttura dagli stessi diretta? RISPOSTA (inviata in data 11 agosto 2014) Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attribuisce la responsabilità del servizio di prevenzione protezione della sicurezza dei lavoratori, che deve essere obbligatoriamente previsto in qualsiasi azienda, al datore di lavoro, che può delegare tale funzione ad un soggetto, interno o esterno all’azienda, che sia in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 32. Lo stesso decreto legislativo 81 (articolo 32, comma 1) precisa che: Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli ad-detti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La natura e la molteplicità dei rischi presenti in una azienda sanitaria (rischio chimico, microbiologico, da radiazioni ionizzanti, da stress lavoro correlato) sono tali da richiedere competenze specifiche, ed una articolazione organizzativa adeguata alle dimensioni dell’azienda ed alla natura dei processi produttivi in essa svolti. Nella maggior parte delle aziende sanitarie il servizio prevenzione e protezione è una struttura complessa di staff alla direzione generale, nella quale sono rappresentate le principali competenze correlate alla natura dei rischi che devono essere gestiti (mediche, ingegneristiche, impiantistiche). A titolo meramente esemplificativo di una possibile articolazione organizzativa del Servizio di Prevenzione e Protezione si riporta un estratto di un regolamento Aziendale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 Il Servizio Prevenzione e Protezione assicura adeguati livelli di valutazione dei rischi e di programmazione degli interventi di prevenzione e di protezione degli ambienti aziendali, ai fini della sicurezza della salute dei pazienti e dei lavoratori; assicura inoltre lo svolgimento delle attività necessarie per il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono individuati come principali compiti del servizio di prevenzione e protezione: ٧ l’individuazione fattori di rischio, valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure conseguenti con relativi monitoraggi; ٧ la elaborazione di misure preventive e protettive e di sistemi di controllo di tali misure; ٧ l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale necessari alla tutela dei lavoratori dai rischi residuali non eliminabili con sistemi di protezione collettiva; ٧ la elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, inclusi i piani da attuarsi in caso di emergenza, incendio, evacuazione; proposta e attuazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori; ٧ la sorveglianza e controllo periodico dei mezzi di prevenzione degli incendi e di protezione in caso di incendio installati in azienda; ٧ la tenuta e archiviazione delle schede di raccolta informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e coordinamento per i lavori in appalto; ٧ la tenuta e l’aggiornamento del Registro dell'Antincendio. In questo contesto pare impropria la stessa attribuzione al direttore medico di presidio della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, ed a maggior ragione è improprio attribuire ai responsabili delle diverse strutture complesse in cui il presidio si articola la funzione di responsabili della sicurezza nell’ambito di tali strutture. Essi possono invece a buon diritto essere individuati come referenti per la sicurezza delle strutture dagli stessi dirette, avendo sia la responsabilità del rispetto delle norme in materia di sicurezza nell’ambito delle stesse strutture, sia la responsabilità di segnalare al servizio prevenzione e protezione eventi e situazioni che possano costituire un rischio per la sicurezza dei pazienti e degli operatori. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 2. Definizioni 1. definizioni adottate ai fini ed agli effetti del presente decreto Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 2. Definizioni d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; f) "responsabile del servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); h) "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 2. Definizioni i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; o) "salute": stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità; p) "sistema di promozione della salute e sicurezza": complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 2. Definizioni q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) "pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) "rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) "unità produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; u) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 2. Definizioni v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 2. Definizioni cc) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; dd) "modello di organizzazione e di gestione": modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; ee) "organismi paritetici": organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) "responsabilità sociale delle imprese": integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 15. Misure generali di tutela 1. misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 15. Misure generali di tutela i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 15. Misure generali di tutela v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 2. non onerosità per i lavoratori delle misure di sicurezza Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 16. Delega di funzioni 1. limiti e condizioni della delega di funzioni La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. obbligo di pubblicità della delega Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 16. Delega di funzioni 3-bis. possibilità di sub-delega Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. Articolo 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. attività non delegabili da parte del datore di lavoro Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 25. Obblighi del medico competente 1. funzioni del medico competente Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 25. Obblighi del medico competente 1. funzioni del medico competente Il medico competente: d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni, salvo diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 25. Obblighi del medico competente 1. funzioni del medico competente Il medico competente: i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 31 Servizio di prevenzione e protezione 1. obbligo di istituzione del servizio di prevenzione e protezione Ferma restando la facoltà di esercitare personalmente le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, laddove questa sia consentita dalla normativa vigente, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. personale addetto al servizio di prevenzione e protezione Gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. 3. possibili integrazioni esterne del servizio di prevenzione Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. 4. casi nei quali è obbligatorio il ricorso a servizi esterni Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 31 Servizio di prevenzione e protezione 5. responsabilità primaria in capo al datore di lavoro Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. 6. casi nei quali è obbligatoria l’istituzione all’interno del servizio L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali nelle quali sono presenti sostanze pericolose, soggette all'obbligo di notifica al Ministero dell' ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, o rapporto, sulla sicurezza b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti nucleari e di smaltimento dei rifiuti radioattivi d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 19 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 31 Servizio di prevenzione e protezione 7. responsabilità del servizio di prevenzione protezione Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. 8. aziende con più unità produttive o gruppi di imprese Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 20 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 1. principio generale dell’adeguatezza rispetto alla realtà aziendale Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. requisiti di formazione di base e specifica Per lo svolgimento delle funzioni da parte responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 21 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 3. ulteriori soggetti abilitati alle funzioni di responsabile o addetto Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Stato Regioni. 4. organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili I corsi di formazione la frequenza dei quali costituisce requisito per svolgere le funzioni di responsabile di servizi di prevenzione e protezione sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Stato Regioni (amministrazioni pubbliche e istituzioni scolastiche, nei confronti del proprio personale, ordini e collegi professionali nei confronti dei propri iscritti) nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 22 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 5. lauree che esonerano dalla frequenza dei corsi di formazione Coloro che sono in possesso di laurea in ingegneria, architettura, scienze e tecniche dell’edilizia, o nelle professioni sanitarie della prevenzione, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5-bis. crediti formativi In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 23 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 6. obbligo di frequentare corsi di aggiornamento I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in Conferenza Stato Regioni. 7. registrazione delle competenze nel libretto formativo Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. 8. il servizio di prevenzione e protezione nelle istituzioni formative Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 24 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 9. opzione possibile in mancanza di personale interno con i requisiti In assenza di personale interno in possesso dei requisiti necessari per svolgere le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione protezione gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 10. dotazione comunque adeguata di personale del servizio Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 25 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 35. Riunione periodica sulla sicurezza 1. partecipanti alla riunione periodica sulla sicurezza Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. argomenti oggetto della riunione periodica sulla sicurezza Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 3. risultati attesi dalla riunione periodica sulla sicurezza Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 26 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 35. Riunione periodica sulla sicurezza 4. circostanze specifiche che inducono a convocare la riunione La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione. 5. obbligo di redazione di un verbale della riunione Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it