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OGGETTO DELEGA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA
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OGGETTO
DELEGA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
QUESITO
(posto in data 4 agosto 2014)
Il responsabile per la sicurezza, identificato dal Direttore Generale
della nostra Azienda nella persona del Direttore Medico di Presidio, può
ricorrere all'istituto della delega delle funzioni ai sensi dell'articolo 16
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81? Può, in particolare, delegare
ai direttori di struttura complessa la responsabilità della sicurezza
nell’ambito della struttura dagli stessi diretta?
RISPOSTA
(inviata in data 11 agosto 2014)
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attribuisce la responsabilità
del servizio di prevenzione protezione della sicurezza dei lavoratori,
che deve essere obbligatoriamente previsto in qualsiasi azienda, al
datore di lavoro, che può delegare tale funzione ad un soggetto,
interno o esterno all’azienda, che sia in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 32. Lo stesso decreto legislativo 81 (articolo 32, comma 1)
precisa che: Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e
degli ad-detti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni
devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attività lavorative.
La natura e la molteplicità dei rischi presenti in una azienda sanitaria
(rischio chimico, microbiologico, da radiazioni ionizzanti, da stress
lavoro correlato) sono tali da richiedere competenze specifiche, ed una
articolazione organizzativa adeguata alle dimensioni dell’azienda ed
alla natura dei processi produttivi in essa svolti. Nella maggior parte
delle aziende sanitarie il servizio prevenzione e protezione è una
struttura complessa di staff alla direzione generale, nella quale sono
rappresentate le principali competenze correlate alla natura dei rischi
che devono essere gestiti (mediche, ingegneristiche, impiantistiche).
A titolo meramente esemplificativo di una possibile articolazione
organizzativa del Servizio di Prevenzione e Protezione si riporta un
estratto di un regolamento Aziendale.
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Il Servizio Prevenzione e Protezione assicura adeguati livelli di valutazione dei rischi e di programmazione degli interventi di prevenzione e
di protezione degli ambienti aziendali, ai fini della sicurezza
della salute dei pazienti e dei lavoratori; assicura inoltre lo svolgimento
delle attività necessarie per il rispetto della normativa vigente
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sono individuati come principali compiti del servizio di prevenzione e
protezione:
٧ l’individuazione fattori di rischio, valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure conseguenti con relativi monitoraggi;
٧ la elaborazione di misure preventive e protettive e di sistemi
di controllo di tali misure;
٧ l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale necessari
alla tutela dei lavoratori dai rischi residuali non eliminabili con
sistemi di protezione collettiva;
٧ la elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali, inclusi i piani da attuarsi in caso di emergenza, incendio,
evacuazione; proposta e attuazione di programmi di informazione e
formazione dei lavoratori;
٧ la sorveglianza e controllo periodico dei mezzi di prevenzione degli
incendi e di protezione in caso di incendio installati in azienda;
٧ la tenuta e archiviazione delle schede di raccolta informazioni
sui rischi e sulle misure di prevenzione e coordinamento per i lavori
in appalto;
٧ la tenuta e l’aggiornamento del Registro dell'Antincendio.
In questo contesto pare impropria la stessa attribuzione al direttore
medico di presidio della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, ed a maggior ragione è improprio attribuire
ai responsabili delle diverse strutture complesse in cui il presidio si
articola la funzione di responsabili della sicurezza nell’ambito di tali
strutture. Essi possono invece a buon diritto essere individuati come
referenti per la sicurezza delle strutture dagli stessi dirette, avendo sia
la responsabilità del rispetto delle norme in materia di sicurezza
nell’ambito delle stesse strutture, sia la responsabilità di segnalare al
servizio prevenzione e protezione eventi e situazioni che possano
costituire un rischio per la sicurezza dei pazienti e degli operatori.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Testo unico delle norme in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 2.
Definizioni
1. definizioni adottate ai fini ed agli effetti del presente decreto
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici
e familiari.
b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o
dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero
il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in
cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di
autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra
indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice
medesimo;
c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore
di lavoro pubblico o privato;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Testo unico delle norme in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 2.
Definizioni
d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa
e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa;
f) "responsabile del servizio di prevenzione e protezione": persona
in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui
all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo
32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e
dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che
collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con
il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è
nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e
per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
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Testo unico delle norme in materia di tutela della salute
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Articolo 2.
Definizioni
i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o
designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme
delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori;
m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti medici, finalizzati
alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,
in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa;
n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o misure necessarie
anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e
la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
o) "salute": stato di completo benessere fisico, mentale e sociale,
non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
p) "sistema di promozione della salute e sicurezza": complesso
dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione
delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento
finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori;
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Articolo 2.
Definizioni
q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di
tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle
misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
salute e sicurezza;
r) "pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di causare danni;
s) "rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di
danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) "unità produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia
finanziaria e tecnico funzionale;
u) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da
un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza
non sia obbligatoria;
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Articolo 2.
Definizioni
v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti con
la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate
volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte
dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli
organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa
istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più
ampia diffusione;
z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai
Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione
e alla gestione dei rischi;
bb) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi in ambiente di lavoro;
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Articolo 2.
Definizioni
cc) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e
le procedure di lavoro;
dd) "modello di organizzazione e di gestione": modello organizzativo
e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica
aziendale per la salute e sicurezza, modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire i reati di omicidio colposo e di lesioni
personali colpose di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del
codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) "organismi paritetici": organismi costituiti a iniziativa di una o
più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali
sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e
l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza
sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione
degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione
assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) "responsabilità sociale delle imprese": integrazione volontaria
delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e
organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti
con le parti interessate.
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Articolo 15.
Misure generali di tutela
1. misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso
che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni
tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro,
nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è
meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o
che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi
di lavoro;
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Articolo 15.
Misure generali di tutela
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure
di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per
motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove
possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche
attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave e immediato;
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Articolo 15.
Misure generali di tutela
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.
2. non onerosità per i lavoratori delle misure di sicurezza
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante
il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per
i lavoratori.
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Articolo 16.
Delega di funzioni
1. limiti e condizioni della delega di funzioni
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria
allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. obbligo di pubblicità della delega
Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro
La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al
datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte
del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo
periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione
del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
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Articolo 16.
Delega di funzioni
3-bis. possibilità di sub-delega
Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore
di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo
di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento
delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita
la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare
le funzioni delegate.
Articolo 17.
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. attività non delegabili da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione
del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
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Articolo 25.
Obblighi del medico competente
1. funzioni del medico competente
Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,
alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività
di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio
di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione
ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi
volontari di "promozione della salute", secondo i principi
della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi
specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più
avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità,
una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto
a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente
necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
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Articolo 25.
Obblighi del medico competente
1. funzioni del medico competente
Il medico competente:
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di privacy, e con salvaguardia del
segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro,
copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le
informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy,
da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni, salvo diverso
termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad
agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività
che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso,
gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
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Articolo 25.
Obblighi del medico competente
1. funzioni del medico competente
Il medico competente:
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui
all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di
prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza
sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel
documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività
ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e
requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
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Articolo 31
Servizio di prevenzione e protezione
1. obbligo di istituzione del servizio di prevenzione e protezione
Ferma restando la facoltà di esercitare personalmente le funzioni
di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, laddove
questa sia consentita dalla normativa vigente, il datore di lavoro
organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente
all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone
o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori
di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al
presente articolo.
2. personale addetto al servizio di prevenzione e protezione
Gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione,
interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti
professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero
sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre
di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività
svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. possibili integrazioni esterne del servizio di prevenzione
Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può
avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione
di prevenzione e protezione del servizio.
4. casi nei quali è obbligatorio il ricorso a servizi esterni
Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza
di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
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Articolo 31
Servizio di prevenzione e protezione
5. responsabilità primaria in capo al datore di lavoro
Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per
questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
6. casi nei quali è obbligatoria l’istituzione all’interno del servizio
L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria
nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali nelle quali sono presenti sostanze
pericolose, soggette all'obbligo di notifica al Ministero dell'
ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto, al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per
territorio e al Comitato tecnico regionale o interregionale del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, o rapporto, sulla sicurezza
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti nucleari e di smaltimento dei rifiuti radioattivi
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50
lavoratori.
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e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 31
Servizio di prevenzione e protezione
7. responsabilità del servizio di prevenzione protezione
Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione deve essere interno.
8. aziende con più unità produttive o gruppi di imprese
Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi
di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio
di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi
a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione
degli addetti e del responsabile.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Testo unico delle norme in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili
dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
1. principio generale dell’adeguatezza rispetto alla realtà aziendale
Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono
essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative.
2. requisiti di formazione di base e specifica
Per lo svolgimento delle funzioni da parte responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, è necessario essere in
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza,
con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui
al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche
di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione
e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche
di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui
ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto
dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006.
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e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili
dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
3. ulteriori soggetti abilitati alle funzioni di responsabile o addetto
Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro
che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al
comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno
da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei
corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio
2006 in sede di Conferenza Stato Regioni.
4. organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili
I corsi di formazione la frequenza dei quali costituisce requisito per
svolgere le funzioni di responsabile di servizi di prevenzione e
protezione sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o
dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa,
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre
Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo sancito
il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Stato Regioni
(amministrazioni pubbliche e istituzioni scolastiche, nei confronti
del proprio personale, ordini e collegi professionali nei confronti
dei propri iscritti) nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità
ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili
dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
5. lauree che esonerano dalla frequenza dei corsi di formazione
Coloro che sono in possesso di laurea in ingegneria, architettura,
scienze e tecniche dell’edilizia, o nelle professioni sanitarie
della prevenzione, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere
conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio
possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
5-bis. crediti formativi
In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente
decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si
sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è
riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità
di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei
quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli
allievi equiparati ai lavoratori gli attestati di avvenuta formazione
sulla salute e sicurezza sul lavoro.
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Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili
dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
6. obbligo di frequentare corsi di aggiornamento
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione
sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli
indirizzi definiti nell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in Conferenza Stato Regioni.
7. registrazione delle competenze nel libretto formativo
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività
di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo
del cittadino, se concretamente disponibile in quanto attivato
nel rispetto delle vigenti disposizioni.
8. il servizio di prevenzione e protezione nelle istituzioni formative
Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti
di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso
dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile
ad operare in una pluralità di istituti.
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Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili
dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
9. opzione possibile in mancanza di personale interno con i requisiti
In assenza di personale interno in possesso dei requisiti necessari
per svolgere le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione
protezione gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune
dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita
convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari
degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti
specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro
esperto esterno libero professionista.
10. dotazione comunque adeguata di personale del servizio
Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un
esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio
deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione
con un adeguato numero di addetti.
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Articolo 35.
Riunione periodica sulla sicurezza
1. partecipanti alla riunione periodica sulla sicurezza
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15
lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta
all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. argomenti oggetto della riunione periodica sulla sicurezza
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame
dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e
della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei
dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione
della loro salute.
3. risultati attesi dalla riunione periodica sulla sicurezza
Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di
infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base
delle linee guida per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro.
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Articolo 35.
Riunione periodica sulla sicurezza
4. circostanze specifiche che inducono a convocare la riunione
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno
riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al
presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15
lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. obbligo di redazione di un verbale della riunione
Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione
dei partecipanti per la sua consultazione
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