Tsb 71.pm6 - TuttoSanità
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TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Editoriale Sommario Le insufficienti assegnazioni del Fondo Sanitario Nazionale alla Puglia Antonio Battista* Anche dalla recente “Indagine di controllo sulla gestione comparto sanità – Regione Puglia 2001-2002” da parte della Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti emerge un giudizio lusinghiero circa la gestione della Sanità non solo in ordine agli aspetti finanziari, ma anche rispetto a quelli relativi alla programmazione ed organizzazione del Servizio Sanitario regionale. Da altre fonti si apprendono importanti esiti sul versante sanitario primo fra tutti il notevole calo dei ricoveri che testimonia un migliorato stato di salute della popolazione e/o un incremento dell’appropriatezza delle attività ospedaliere. Anche nel campo della prevenzione si assiste a notevoli risultati quali il calo delle vendite di sigarette o il vistoso decremento degli infortuni sul lavoro. Per non dire che nel 2003 la Puglia ha realizzato l’autosufficienza in campo trasfusionale. Questi sono solo alcuni degli aspetti riguardanti lo stato di attuazione del PSR 2002-2004, ma vi si potrebbero aggiungere diversi altri risultati. Quindi conti a posto e sistema sanitario avviato ad un netto miglioramento, almeno per quanto attiene lo stato di salute della popolazione pugliese con particolare riguardo alla prevenzione primaria, settore dove la Puglia ottiene riconoscimenti nel Paese che ne sottolineano il notevole ruolo di riferimento. Anche l’osservatore distratto non può non riconoscere che il Sistema sanitario pugliese è governato secondo precise scelte di politica sanitaria, a differenza di quanto accadeva fino al recente passato. Ma se quanto emerge di buono riguarda aspetti funzionali, implicanti soprattutto modalità operative ed un razionale coordinamento regionale - e quindi bassi costi – dove i cambiamenti richiesti sono strutturali, tecnologici ed organizzativi si registrano rallentamenti, se non battute di arresto, diciamolo pure, per carenza di risorse. Per realizzare un nuovo servizio, non basta la parte edilizia, impiantistica e tecnologica (per le quali l’impegno regionale ha consentito in tanti casi di ottenere le risorse necessarie), ma serve soprattutto personale qualificato che costa molto e che, in certi casi, non si trova sul mercato del lavoro. Né è pensabile che con le sole economie ottenute dai vari interventi di razionalizzazione, voluti dalla programmazione regionale, è possibile realizzare tutto quanto la stessa programmazione prevede. Va ricordato peraltro che le scelte programmatorie partivano dal presupposto, fortemente auspicato, che i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale dovessero essere rivisti, dal momento che risultano fortemente penalizzanti per le regioni meridionali ed in particolar modo per la Puglia. Purtroppo gli incrementi di assegnazioni ad oggi risultano molto lontani rispetto a quello che c’è da fare, anche se notevole è stato l’impegno regionale per poterli ottenere. Uno Stato “patrigno” e l’egoismo di alcune regioni tengono la Puglia al di sotto della media nazionale pro capite. Istituzioni, forze politiche e sociali devono assieme concorrere a rompere questa assurda impostazione che porta a considerare i pugliesi cittadini di seconda categoria rispetto al diritto alla tutela della propria salute. * Direttore Medico A.Re.S. • Editoriale Le insufficienti assegnazioni del Fondo Sanitario Nazionale alla Puglia A. Battista pag. 1 • I Forum di TuttoSanità • Rapporto di lavoro dei medici non esclusivo con il SSN: riflessi positivi o la situazione rischia di peggiorare? pag. 2 • Un colpo di acceleratore sull’attuazione del piano di riordino E.Lorusso pag. 8 • Sistema Sanitario Puglia: le direttrici del processo di razionalizzazione in corso / D.Semeraro pag. 12 • La necessità della segnalazione precoce in relazione alla sicurezza dei farmaci / Maria E. Faggiano pag. 16 • Tra sacralità della vita e principio di autodeterminazione R. Moscogiuri pag. 18 • S.D.O.: la Puglia è la Regione più virtuosa per il 2002 / pag. 19 • La AUSL Le/2 nella sperimentazione dei provider ECM / V.Dattoli, P.Camboa, L.Provenzano pag. 20 • Indagine di controllo sulla Gestione Comparto Sanità Regione Puglia 2000/2002 (stralcio) pag. 26 • L’igienista dentale: una figura professionale in forte evoluzione P. Corbascio, A. Abbinante pag. 48 • Nascere oggi: il nuovo volto della Ostetricia moderna A. Mastrorilli pag. 50 • Prove tecniche di “Fondazione” in Puglia / E. Lorusso pag. 51 • Legge regionale 28.5.2004, n. 8 pag. 54 • Decreto legge 29.3.2004, n.81 pag. 64 TuttoSanità Anno 11° n. 71 - Maggio - Giugno Reg. Trib. Bari n. 1062 del 23-9-1991 200 4 2004 Direttore Editoriale Mino Grassi Direttore Responsabile Enzo Lorusso Direttore Scientifico Antonio Battista Copertina e Grafica: CREATTIVA Editore THOLOS EDITRICE srl Stampa TIPOLITOGRAFIA RADIO Direzione, redazione e pubblicità Via Ungaretti Alberobello - Tel. 080.4323449 - Fax 080.4327182 Sitoweb:www.tuttosanita.it e-mail:[email protected] e-mail:[email protected] Abbonamento annuo TuttoSanità: • 30,00 C.C.P. 16809709 intestato a: “Tholos Editrice s.r.l.” - Via Ungaretti Alberobello (Ba) La Direzione non si assume la responsabilità delle inserzioni pubblicitarie. Dati e notizie riportati su TuttoSanità possono essere ripresi citando la fonte. Chiuso in Tipografia il 9 Luglio 2004 Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 1 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. I Forum di TuttoSanità Rapporto di lavoro dei medici non esclusivo con il SSN: riflessi positivi o la situazione rischia di peggiorare ? Legge 26 maggio 2004 n. 138 Omissis Art. 2-septies. (( 1. Il comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: «4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse». 2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' differito alla data della stipulazione del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli organi preposti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dal citato comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 15-quater (Esclusivita' del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario). - 1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonche' quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attivita' libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo. 4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facolta' di stabilire una cadenza temporale piu' breve. Il rapporto di lavoro esclusivo puo' essere ripristinato secondo le modalita' di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusivita' del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennita' di esclusivita' e non di indennita' di irreversibilita'. La non esclusivita' del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse. 5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 15-bis del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni: «Art. 15-bis (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura). 2 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. - (Omissis). 3. A far data dal 31 dicembre 2002 sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore disponibilita' di ore di servizio sono resi indisponibili in organico un numero di posti della dirigenza per il corrispondente monte ore. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalita' di regolarizzazione dei rapporti soppressi.». La Domanda Come valuta in generale la nuova normativa (legge 26 maggio 2004 n. 138) che, tra l’altro, modifica le modalità che regolano il rapporto esclusivo del personale sanitario, con particolare riferimento alla possibilità di dirigere le strutture anche da parte di coloro che esercitano attività libero professionale extra muraria ? Salvatore Della Tommasa, Segretario Regionale ANAAOASSOMED Il superamento del principio della irreversibilità, rigidismo bindiano della 229/99, trova la adesione della stragrande maggioranza dei medici, ma la deregulation della nuova norma, che consente a tutti i dirigenti medici di poter optare anno per anno sulla reversibilità del rapporto esclusivo con il SSN, può produrre diversi inconvenienti a moltissimi professionisti. In una realtà come la nostra così incline al trasformismo non si conoscono le vie mediane che, pur restituendo la “libertà” a tutti i medici, non pregiudichino le capacità programmatorie delle singole aziende per le cadenze troppo ravvicinate previste dalla Legge 26 maggio 2004 n. 138 e non danneggino quanti (la maggioranza) sceglieranno di rimanere a rapporto esclusivo con interesse a svolgere la libera professione intramoenia. Le Aziende saranno spinte, in difetto di programmazione e in cronica carenza di fondi dedicati, alla rinuncia della attività intramoenia con triplice danno per i medici stessi e per i cittadini che ne volevano usufruire ma, anche, per le stesse Aziende che non riusciranno a portare all’interno delle strutture i paganti in proprio e i terzi paganti. Risorse che rischiano di finire tutte nel privato! Sembra un film già visto: da qui le preoccupazioni circa la possibilità che rinascano quei rapporti conflittuali tra pubblico e privato, il quale si potrà avvalere del personale formatosi nelle strutture pubbliche, ma con interesse a esercitare extramoenia. La lunga gestazione della legge 138, tre anni circa di attesa, faceva presagire mutamenti più radicali della riforma del D. L.vo 229/99. La legge in questione approvata con procedura d’urgenza e senza una parvenza di dialogo con le OO.SS. mediche, si limita invece ad affrontare un solo aspetto del pianeta sanità “la esclusività”, la cui formulazione è un chiaro invito ai medici di andare a guadagnare fuori dalle strutture pubbliche. La eliminazione di qualunque barriera in termini di progressione di carriera tra chi opta per l’esclusività e chi non opta ci ha sempre trovato contrari, in particolare per chi è chiamato a dirigere strutture semplici e complesse, perché determina di fatto uno squilibrio del sistema, nettamente sbilanciato a favore di chi può utilizzare le strutture pubbliche per implementare i propri guadagni nel privato. Il ministro Sirchia ha sciolto, in tal modo, un altro nodo a lui particolarmente caro: l’allungamento delle liste d’attesa. La soluzione adottata è quella di spostare il problema negli studi privati, con ulteriori oneri a carico dei cittadini, senza rimuovere i veri motivi che nel sistema pubblico risiedono, invece, nella inadeguatezza degli organici, nelle carenze di spazi per la libera professione e di controlli sui volumi di attività delle prestazioni libero professionali, nelle difficoltà organizzative dei CUP e nella carente integrazione con i MMGG, che devono svolgere una indispensabile azione di filtro alle richieste di prestazioni, talvolta incongrue o ripetitive, avanzate dai cittadini. Luigi Mario Addante, Segretario Reg. CIMO Puglia La legge 138/04 elimina l’irreversibilità del rapporto di lavoro dei medici pubblici tra i quali i direttori conquistano la chance di svolgere la libera professio- ne fuori le mura amiche che dirigono. E’ l’inizio della “debindizzazione” della sanità pubblica promessa da Berlusconi, un passetto rispetto alle falcate riformatrici attese da tre anni. Alcuni hanno affermato che è stata sancita la fine della “deportazione degli operatori all’interno di un sistema statalis-ta,eliminata una grave anomalia, liberando i medici e favorendo i cittadini”. Certamente la legge 138 è un atto dovuto, promesso tre anni fa e che accogliamo con moderata gioia; infatti la consideriamo un primo positivo segnale alla lunga e dura vertenza iniziata dai medici dipendenti che non ha ancora avuto risposte sull’atto di indirizzo e sul contratto. Ugualmente restano senza risposte la riorganizzazione uniforme sl territorio nazionale del SSN con le scelte di finanziamenti adeguati al fine di non mortificarlo ancora di più di fronte agli assalti ineludibili della tecnologia, delle giuste aspettative dei cittadini, delle temibili speculazioni privatistiche sempre in agguato e pronte ad associarsi. Alcuni affermano che la nuova legge consentirà ai Primari il dirottamento dei pazienti verso le cliniche private: non sono d’accordo e non solo in nome del pure sacrosanto diritto alla libera scelta a alla fiducia cittadino-professionista. Dico agli scettici: dove hanno fin’ora i direttori generali allestito le strutture interne per la libera professione? Quanti in virtù di tali omissioni hanno continuato a fare i propri comodi presso abitazioni e studi propri, case di cure convenzionate o no, agibili o no? Quanto giocano in tale caos organizzato e in tali poco ippocratici comportamenti le latitanze legislative, la mancanza di un serio e duro accreditamento, i mancati controlli? Sono convinto che il SSN deve diventare competitivo in efficienza ed efficacia, deve ridare a Medici ed Operatori motivazioni e gioia nel proprio lavoro: su n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. questa strada le fughe saranno solo quelle di alcuni “banditi” purtroppo sempre presenti in ogni mestiere”! Marco Denicolò, Direttore Amministrativo IRCCS Centro Medico di Riabilitazione Cassano Murge Il principio della reversibilità della scelta rispetto al rapporto esclusivo del personale sanitario, mi trova sostanzialmente d’accordo poiché ritengo che una scelta irreversibile violi un principio di libertà. Tuttavia credo anche che la possibilità di rivedere la propria posizione ogni anno possa determinare in alcune strutture squilibri e disarmonie oltre che seri problemi di programmazione; mi sarebbe parso più opportuno il concedere una revisione della propria scelta alla scadenza contrattuale, sicchè il dirigente medico avrebbe potuto optare anche in relazione alle altre opportunità offerte dal contratto. E’ invece totalmente negativa la mia valutazione sulla possibilità di assumere incarichi di dirigenza apicale da parte di medici che hanno optato per una attività libero professionale extramuraria, poiché ritengo che una scelta di attività libero professionale totalmente privata equivalga ad un disimpegno verso la struttura pubblica che non può in nessun modo essere premiato. Nicola Rosato, Direttore Generale AUSL LE/2 La facoltà del medico di scegliere ogni anno il rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo è un serio peggioramento della situazione precedente. Se effettivamente la facoltà fosse esercitata, la programmazione aziendale del fabbisogno di personale sarebbe annualmente sconvolta, mentre le aziende hanno bisogno di stabili certezze operative in una prospettiva temporale compatibile con una loro dinamicità. E’ assurdo poi, ed è un vulnus all’autonomia aziendale, che la scelta non debba essere contrattata tra le due parti, ma sia imposta dal dirigente al suo datore di lavoro. Cioè, mentre le aziende pubbliche non hanno potere autorita- 4 tivo, agendo secondo regole di diritto privato nella materia contrattuale, il potere autoritativo è trasferito ad un soggetto privato (il dirigente). In un quadro di paritaria contrattazione tra datore di lavoro e lavoratore, a maggior ragione se dirigente, è ininfluente l’esclusività del rapporto di lavoro. Anzi, il rapporto non esclusivo, che dovrebbe essere indice di una forte capacità attrattiva del medico sulla potenziale clientela, può essere un’opportunità per l’azienda, a condizione che sia contrattata con la puntuale definizione degli obblighi e dei diritti reciproci. Di tutto questo non vi è traccia nella legge ed anche i contratti nazionali di lavoro offrono una disciplina del tutto insufficiente a modulare adeguatamente i contratti individuali. Con la legge n. 138, ancora una volta si introducono cambiamenti normativi di cui sono sottovalutate le ripercussioni sull’intero sistema a causa, verosimilmente, del fatto che il Ministero e forse qualche Regione vedono con disfavore la gestione aziendale delle organizzazioni sanitarie pubbliche. Azienda è parola equivocata nel Servizio sanitario nazionale, per effetto della confusione concettuale fra “ordine economico di un istituto sociale” che deve realizzare durevolmente ed autonomamente i suoi fini fondamentali, e “l’impresa” che è istituto sociale finalizzato a soddisfare interessi particolari, principalmente in termini di profitto. In realtà le organizzazioni sanitarie pubbliche, sottolineo pubbliche, creano un valore non in termini di profitto economico, bensì di mantenimento, miglioramento e recupero della salute delle persone. Per creare questo valore hanno bisogno di un ordine economico, ossia di non sprecare le risorse. Per loro vale la definizione di “amministrazione domestica” che Max Weber distingueva dall’”economia di acquisizione”; finalizzate la prima ad un esercizio dell’economia orientata a soddisfare il proprio fabbisogno, la seconda orientata ad opportunità di guadagno. L’unico elemento che non distingue le due amministrazioni è la necessità di un ordine economico, ossia di una gestione secondo logica aziendale. Se questo riconoscimento fosse pacifico sarebbe più facile collegare analisi teorica ed applicazioni pratiche ed affinare metodologie e comportamenti per la più efficace gestione delle aziende sanitarie pubbliche. Antonio Nicola Quarta, Presidente Ordine Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi Non poche perplessità aveva provocato la norma che introduceva l’esclusività e poi la irreversibilità del rapporto e che aveva sancito la impossibilità di assumere responsabilità di direzione di strutture complesse per i non esclusivisti. Il motivo di tale decisione poteva essere quello di evitare commistioni e abusi oppure quello di spingere il medico a scegliere la esclusiva nella speranza di giungere ad un auspicato risparmio di risorse: dobbiamo dire subito che, a quanto ci risulta, quest’ultimo obiettivo è stato ben lungi dall’esser raggiunto tenendo presente il numero di dirigenti che hanno optato per la esclusiva la cui indennità è stata diffusamente elargita. C’è da dire tuttavia che l’intero discorso è stato falsato anche dal fatto che le Aziende USL non hanno avuto la possibilità di approntare gli spazi per l’esercizio dell’attività professionale intra moenia , la qual cosa ha autorizzato soluzioni quanto meno discutibili laddove la stessa attività è stata consentita nello stesso studio del professionista. Questa circostanza ha aggravato il malcontento dei medici ospedalieri già amareggiati dall’irreversibilità del rapporto di lavoro e la impossibilità di carriera per i non esclusivisti è stata vissuta come una vera e propria punizione, come se il controllo del raggiungimento degli obiettivi assegnati fosse una aleatoria e non attendibile verifica. Non so quanti medici potranno essere interessati a questo problema e se saranno provocati problemi di gestione ai Direttori Generali soprattutto per la scelta annuale; ma la previsione che in sede regionale si possono stabilire cadenze temporali diverse e la obiettiva difficoltà organizzativa per il singolo nel cambio della scelta, porteranno in tempi brevissimi ad un assestamento della situazione. Oltretutto se si avvererà quanto sostenuto dal ministero che solo una piccola percentuale degli esclusivisti passerà alla non esclusiva, si avrà addirittura un risparmio per le Aziende. Aggiungo che personalmente credo che saranno veramente pochi coloro che .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. sceglieranno di abbandonare l’esclusività del rapporto, soprattutto nelle nostre regioni e nell’Italia meridionale in generale, notoriamente più povera del settentrione. Starà poi alla ASL mettere in atto ogni provvedimento ritenuto utile per un controllo dell’operato dei medici, anche i non esclusivisti, affinché operino nelle strutture del SSN secondo scienza e coscienza, nell’interesse dei cittadini. Devo dire in conclusione che questa miniriforma sanitaria approntata dal Parlamento restituisce ai medici dignità professionale ed ai cittadini maggior libertà ed universalità di accesso, per cui non posso essere d’accordo con chi sostiene che questo provvedimento crea più problemi di quanti non ne risolva e distrugge il SSN: siamo anche noi per un servizio sanitario nazionale forte e universale e questo provvedimento, al di là di ogni interpretazione di ordine ideologico, è diretto a migliorare il servizio adeguandolo ai bisogni del Paese, restituendo ai medici la libertà di decidere le modalità di svolgimento della propria attività professionale in riferimento anche all’ambiente in cui operano e superando un’ antipatica restrizione durata troppi anni. La libera professione del laureato in medicina e chirurgia è una risorsa che bisogna salvaguardare anche se qualcuno si permette di parlare di accreditamenti di professionisti (oltre che di strutture) laureati e abilitati secondo le leggi dello Stato: vogliono impedire a qualcuno la libera professione che per i camici bianchi d’oltremanica è sacra? Senza contare che potrebbe anche verificarsi il caso che professionisti di alto valore siano incentivati a rimanere nel Servizio Sanitario Nazionale. Aristide Carella, Direttore Struttura complessa di Neuroradiologia Azienda Ospedaliera “Consorziale-Policlinico” Bari La nuova normativa ( Legge 26/5/ 2004 n° 138) calata nella realtà barese crea a mio avviso una serie di problemi tecnici ed organizzativi. I medici che si occupano di attività clinica che non ha bisogno di strutture possono tranquillamente svolgere tale attività nell’ambito dei propri studi, così com’era consentito con la legge precedente. L’unica variazione riguarda aspetti di tipo fiscale. In questi casi sorge il problema della verifica da parte dell’Amministra- zione aziendale dell’equilibrio fra l’attività ambulatoriale istituzionale svolta dal personale e l’attività privata dello stesso. Per quanto riguarda, invece, l’attività di coloro che hanno bisogno di supporti tecnologici e strumentali (sale operatorie, apparecchi di imaging e quant’altro), il fatto che l’attività extramoenia può essere svolta soltanto presso strutture non convenzionate, riduce fortemente la possibilità operativa di questi colleghi per i quali credo sarà difficile trovare strutture non convenzionate dotate di ogni forma di supporto (Rianimazione, Terapia Intensiva, Pronto Soccorso), tale da consenta lo svolgimento presso le stesse strutture di attività anche ad alto livello equiparabile a quella delle strutture pubbliche. La mia opinione è che dovrà essere fatto ogni sforzo per organizzare l’attività libero professionale di questi colleghi unicamente nell’ambito della struttura ospedaliera presso la quale si è dipendenti soprattutto per quanto concerne attività ad alto livello, per cui l’organizzazione deve essere necessariamente complessa ed interdisciplinare. In altri termini i colleghi che scelgono l’extramoenia dovrebbero svolgere al di fuori dell’ospedale attività semplici (visite, piccoli interventi), determinando oltre tutto un vantaggio per la struttura pubblica presso la quale potrebbero svolgere prevalentemente attività di eccellenza. In ogni caso non si capisce se l’attività extramoenia resta soggetta ad un controllo delle Amministrazioni dalle quali il personale medico dipende. Tralascio per rispetto ai colleghi di ricordare come l’assenza di ogni controllo può determinare facili tentazioni, utilizzando le note liste di attesa e le difficoltà strutturali degli enti pubblici, di stornare parte della propria attività istituzionale presso altre forme di attività tra l’altro remunerate. Il fatto è che oggi viviamo in un conflitto di interessi che non dipende solo dall’immoralità dei singoli operatori, ma dalla trasformazione del capitalismo moderno che sovverte meccanismi di autoregolamentazione che avevano reso possibile il controllo del sistema, rendendoci di conseguenza tutti oggettivamente meno etici. Michele Petroli, Direttore Generale ASL TA 1 Dopo circa cinque anni, viene riproposto l’argomento della esclusività del rapporto del personale medico. C’è un problema di carattere, se v o g l i a m o , semantico, nel senso che questa norma viene inserita negli interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica, legge 138 del 26 maggio 2004, e francamente non sembra che l’argomento potesse essere posto nei termini di cui al titolo della legge. Per andare sul concreto, gli aspetti, che erano fondamentali all’atto della introduzione di questo istituto del Decreto Legislativo 229 del 1999, vengono negli stessi termini riproposti con risvolti di carattere completamente opposto. Quali erano questi aspetti? Uno era quello delle autonomie delle Aziende Sanitarie: queste avrebbero dovuto avere il potere-dovere di decidere quale personale, che ne avesse fatto domanda o quale personale, anche se in assenza di domanda, doveva essere chiamato al rapporto esclusivo e, quindi, con una contrattazione ad personam di rendimenti sia in termini organizzativi che di rapporto costo/beneficio, sia in termini di efficienza ed efficacia dei servizi. Ed invece si assistette allora al passaggio, praticamente quasi generalizzato, al rapporto esclusivo con una attribuzione di emolumenti, che costituivano quasi un aumento generalizzato del trattamento economico. E’ evidente che non poteva corrispondere a questo un ritorno per il Servizio Sanitario, perchè questi aumenti in definitiva venivano e sono tuttora corrisposti anche a personale che di attività libero-professionale non aveva alcun requisito o motivo per poterla esercitare. Nessun ritorno, quindi, di efficienza per l’Azienda, nessun ritorno di efficacia per i servizi. Allo stato attuale assistiamo ad un’inversione di tendenza e si verifica l’esatto contrario, nel senso che le Aziende sono condizionate da queste scelte di carattere autonomo da parte dei sanitari e, quindi, eteronomo per l’organizzazione dei servizi, e i livelli di efficacia ed efficienza sono sottoposti a queste variabili, che naturalmente non sono sempre in linea con le esigenze dei servizi. L’altro aspetto è quello che attiene alla contrattazione: non si può pensare che ci sia sempre un livello di contrattazione, che n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. è legata sempre a quella collettiva e non invece a quella aziendale, perchè il miglioramento della qualità dell’assistenza passa attraverso tutta una serie di misure organizzative, che attengono appunto all’organizzazione del lavoro, ma anche a delle scelte di carattere strategico, che concernono appunto la decisione del rapporto esclusivo. Da questo punto di vista, ormai, la situazione è fotografata nel senso che quel che è acquisito resta tale, poichè il trattamento economico, relativo al rapporto esclusivo per chi a suo tempo ne ha fatto domanda o per chi ne ha fatto domanda in tempi successivi, rimane acquisito e, quindi, un livello di spesa non modificabile. Dall’altra parte, nella prospettiva che si apre, sicuramente si potranno avere dei disequilibri relativi all’andirivieni di questa nuova prospettiva di rapporto esclusivo ad libitum del dipendente dirigente. E’ chiaro che sia l’aspetto dell’autonomia, che l’aspetto dell’organizzazione, dell’efficacia e dell’efficienza, che leAzien- de possono e devono fissarsi come obiettivo e conseguire, sono sottoposti a variabili, che sono indipendenti dalla volontà e dalle possibilità operative dell’Azienda. Se a questo si aggiunge che il passaggio al rapporto non esclusivo non condiziona il conferimento di incarichi di dirigenti di struttura complessa o semplice, è chiaro che si corregge quella che era una vera e propria -a mio modo di vederestortura del Decreto Legislativo 229, nel quale non si poteva fare riferimento a professionalità di elevato livello solo perchè non coincidevano con il rapporto esclusivo degli interessati o addirittura era prevista la decadenza dagli incarichi: ciò ha creato non pochi problemi in questo periodo. Questa può essere considerata un’acquisizione in un contesto, che peraltro rimane molto incerto, dai contorni piuttosto difficili, che sicuramente non militano verso la chiarezza dei rapporti fra Aziende e Dirigenza. L’acquisizione, di cui sopra, sembra più calibrata sulla libertà del cittadino, che è poi anche un pubblico dipendente, di regolare il proprio status, invece che delle Aziende di darsi un’organizzazione dei servizi, che comporti anche una contrattazione singola, ma finalizzata al miglioramento dei servizi. E sotto questi profili, i riflessi non possono dirsi positivi come non si potevano dire positivi i riflessi rivenienti all’atto dell’ introduzione del rapporto esclusivo con il Decreto Legislativo 229 di un generalizzato passaggio al rapporto esclusivo. La gestione della Sanità si fa sempre più difficile e non solo per questo motivo, per cui è chiaro che le Aziende devono cercare di recuperare al massimo possibile il senso positivo che avesse questa normativa, che è stata rimessa tutta in discussione. Un compito difficile, ma non impossibile, qualora appunto alle Aziende si dia una maggiore autonomia nella organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente. Agenzia per la Puglia con deposito ed assistenza tecnica per prodotti radiografici: SORAT RAPPRESENTANZE s.r.l. - via Unicef, 6 - 74100 Taranto Tel. 099.7791626 - 7794819 Fax 099.7794835 - www.sorat.it - e-mail: [email protected] 6 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Aforp n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Programmazione sanitaria Un colpo di acceleratore sull’attuazione del Piano di riordino ospedaliero pugliese L’accordo di programma stralcio 2004 per l’edilizia sanitaria Enzo Lorusso Un colpo di acceleratore sull’attuazione del Piano di riordino ospedaliero in Puglia. E’ questo il significato del recente protocollo d’intesa sottoscritto a Roma tra il Ministro della salute, Girolamo Sirchia, e il Presidente della Regione, Raffaele Fitto, propedeutico all’Accordo di programma stralcio 2004, con il quale sono state sbloccate risorse finanziarie a favore della Puglia per un importo di 287 milioni di euro. Il documento prevede la predisposizione e la stipula di ulteriori successivi accordi per il completamento del programma nazionale d’investimenti di cui all’art. 20 della L. n. 67/88 (che attribuisce alla Puglia un finanziamento complessivo di 773 milioni di euro) e si riaggancia all’altro protocollo d’intesa, stipulato tra gli stessi interlocutori l’11 maggio scorso, che individua la sede definitiva dell’IRCCS “Ospedale Oncologico” di Bari presso l’ex nosocomio pneumologico “D. Cotugno” del capoluogo regionale. E’, infatti, il completamento della ristrutturazione di quest’ultimo, unitamente alla riqualificazione della dotazioni tecnologiche, l’adeguamento delle strutture e delle tecnologie alla normativa vigente (per un importo di 11,095 milioni, che si vanno ad aggiungere ai 38 milioni già assegnati all’”Oncologico” per un totale complessivo di 49 milioni) costituisce uno dei punti principali dell’accordo. Accordo che punta anche alla riorganizzazione dei servizi ospedalieri, del sistema di emergenza 118 ed al potenziamento e completamento della rete dei servizi territoriali (garantendo l’integrazione dei servizi con i programmi di cura per i malati terminali e con la realizzazione degli ospedali di comunità). In questo contesto un altro dei punti “pesanti” dell’accordo riguarda il potenziamento dell’Azienda ospedaliero-universitaria 8 “Consorziale-Policlinico” di Bari, per la quale è previsto un finanziamento complessivo di 24,8 milioni, con il quale, tra l’altro, dovrà finalmente decollare il monoblocco “Asclepios” di recente costruzione, dove saranno a breve trasferiti tutti i servizi dell’emergenza-urgenza. Un altro punto che va evidenziato è che la Regione ha finanziato 28 ulteriori progetti con fondi propri per un ammontare di 32,155 milioni di euro finalizzati, oltre, che agli ospedali, anche ai servizi territoriali delle AUSL e alle Residenze sanitarie per anziani e hospice. Il quadro complessivo degli impegni finanziari è il seguente: Stato (art. 20 L. 67/88) 238.918.739,91 euro; Regione Puglia (cofinanziamento 5%) 12.574.670, 52; altri finanziamenti regionali 35.506.589, 57 (di cui 32,155 per i 28 progetti prima citati e 3.351.589,57 come ulteriore integrazione per 4 aziende: l’IRCCS Oncologico e laAUSL BR/1, FG/1 e LE/1) per un totale complessivo di 287 milioni di euro. Gli interventi cofinanziati sono 94 e costituiscono le priorità per il 2004. L’intervento finanziario odierno va ad aggiungersi a quello precedente del maggio 2003 , che consentì l’avvio dell’attuazione del Piano di riordino ospedaliero. “Al massimo entro 2 anni – ha commentato l’Assessore regionale alla sanità, Salvatore Mazzaracchio - , avremo realizzato l’intero piano di riordino. Ci stiamo avviando verso una medicina d’eccellenza”. CITTA' DI LECCE HOSPITAL Autorizzata dalla Regione Puglia con Det. Dir. n. 6 del 01/02/99 Direttore Sanitario: Prof. Giuseppe Martines 73100 Lecce • Via Provinciale per Arnesano, Km 4 • tel. 0832/229111 • fax 0832/229819 • www.gruppovillamaria.it Sede Legale: Piazza Trisi, 16 • 48022 Lugo (RA) • Tel. 0545/909711 • fax 0545/27510 NUOVA CLINICA SAN FRANCESCO srl NUOVA CLIONICA SAN FRANCESCO S.R.L. CASA DI CURA PRIVATA Direttore Sanitario Dott. Gerardo Di Miscio Specialista in chirurgia generale, urologia e cardioangiochirurgia ( aut. n. 170 bis del 9/11//1995 ) Via degliAviatori, 128 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881.65.92.11 - Fax 0881.65.92.06 www.nuovasanfrancesco.it - e-mail: [email protected] .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Il dettaglio dei finanziamenti COMUNE TOTALE ACCORDO DI PROGRAMMA + LIBERA PROFESSIONE Finanziam enti ACCORDO DI PROGRAMMA (com prensivi dei finanz. ex D.G.R. 689/03) Finanziamenti LIBERA PROFESSIONE (art.1 D:Lgs: 254/00) Delib. G.R. 689/03 DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTI ASL BA1 Adeguamento a norma Stabilimento osp. Minervino ed attivazione Minervino 250.000,00 250.000,00 2.500.000,00 750.000,00 2.000.000,00 750.000,00 250.000,00 250.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 Andria ASL BA2 13.500.000,00 13.000.000,00 Barletta 11.900.000,00 10.400.000,00 Bisceglie 3.500.000,00 3.000.000,00 Canosa Spinazzola 0,00 Ospedale di com unità 500.000,00 Completamento e adeguamento a norma Stabilimento osp. Canosa 0,00 Adeguamento a norma Stabilimento osp. Spinazzola Adeguamento a norma Stabilimento osp. Ruvo ed attivazione Ruvo Corato Terlizzi 0,00 Ospedale di com unità 500.000,00 Completamento e adeguamento a norma Stabilimento osp. Corato 500.000,00 Interventi di adeguamento a norma Stabilimento osp. Terlizzi Ospedale di Andria: interventi urgenti ed adeguamenti, sede 500.000,00 distretto Nuovo Ospedale di Barletta: apparecchiature, allestimento sale 1.500.000,00 operatorie, attrezzature Stabilimento osp. Bisceglie: adeguamento a norm e e 500.000,00 rifunzionalizzazione Molfetta 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Stabilimento osp.Molfetta: attrezzature e adeguamento a norme Trani ASL BA3 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 rifunzionalizzazione Santeramo 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 di lungodegenze ed ospedale di comunità. 950.000,00 950.000,00 0,00 di lungodegenze ed ospedale di comunità. 750.000,00 1.100.000,00 750.000,00 1.100.000,00 0,00 lungodegenze ed ospedale di comunità. 0,00 Interventi urgenti stabilim ento di Altamura 26.600.000,00 25.000.000,00 250.000,00 250.000,00 Bari (Carbonara) 6.600.000,00 2.600.000,00 4.000.000,00 e attrezzature, sala operatoria oculistica Bari (Osp. San Paolo) 2.400.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 rifunzionalizzazione Triggiano 2.100.000,00 1.200.000,00 Bitonto Adelfia Bari (Ist. Nautico) Mola 800.000,00 250.000,00 2.000.000,00 250.000,00 800.000,00 250.000,00 2.000.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bari (CTO) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Adeguamenti e sistemazioni dei Presidi territoriali di Bari ex CTO Bari (ex Inam) Bari (Giovanni XXIII) Modugno, Mola, Noicat ASL BA5 Putignano (S.Maria) 1.300.000,00 6.300.000,00 600.000,00 1.300.000,00 4.800.000,00 600.000,00 0,00 Adeguamenti e sistemazioni dei Presidi territoriali di Bari ex-INAM 1.500.000,00 Adeguamento a norme dello S.O. Giovanni XXIII 0,00 Modugno, Mola, Noicattaro - Arredi e completamenti RSA 5.200.000,00 4.200.000,00 1.000.000,00 Adeguamento a norma S. O. di Putignano S.Maria degli Angeli Putignano (S.Michele) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Laureto Monopoli 5.100.000,00 4.100.000,00 1.000.000,00 attrezzature,TAC Conversano Gioia del Colle Alberobello 3.000.000,00 500.000,00 300.000,00 3.000.000,00 500.000,00 300.000,00 Noci Polignano Casamassima 500.000,00 500.000,00 275.000,00 500.000,00 500.000,00 275.000,00 Stabilimento osp. Trani : adeguamento a norme e Adeguamento strutturale stabilimento di Santeramo, per attivazione Adeguamento strutturale stabilimento di GRAVINA, per attivazione Gravina Adeguamento strutturale stabilimento di Grumo, per attivazione di Grumo Appula Altamura Nuovo Ospedale della Murgia: opere ed attrezzature per attivazione Altamura/Grav. ASLBA4 + DI VENERE 1.600.000,00 di quanto già realizzato Stabilimento osp. Rutigliano: Adeguamento a norme ed attivazione Rutignano 0,00 Ospedale di com unità Ospedale Di Venere : adeguamenti e sistemazioni, sale operatorie Ospedale S. Paolo: adeguamenti, sistemazioni e 900.000,00 Stabilimento Fallacara di Triggiano: adeguamenti e sistemazioni S.O. Bitonto: adeguamento, rifunzionalizzazione, ospedale di comunità, interventi dialisi Adeguamenti e sistemazioni dei Presidio territoriale di Adelfia Ristrutturazione ex Istituto Nautico Adeguamenti e sistemazioni dei Presidio territoriale di Mola Adeguamento a norma S. O. di Putignano S. Michele in Monte S.O. di Monopoli - S.Giacomo adeguamento a norme, S. O. di Conversano - adeguamento a norme, attrezzature - 0,00 Distretto 0,00 S. O. di Gioia del Colle - adeguamento a norme, attrezzature 0,00 ALBEROBELLO - Struttura territoriale Stabilimento osp. di Noci: riconversione in servizi territoriali ed 0,00 adeguam ento a norme 0,00 Servizi territoriali POLIGNANO 0,00 Casamassima - Struttura territoriale n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. A.O. POLICLINICO NCCE ampliamento NCCE attrezzature Rianimazione Banca del Sangue Cliniche ortopediche Cliniche mediche ASL BR1+DI SUMMA 13.255.410,71 3.000.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.800.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Brindisi (Perrino) 10.000.000,00 10.000.000,00 250.000,00 250.000,00 Francavilla F. (P.O.) 4.700.000,00 3.200.000,00 Carovigno S. Pietro Vernotico Ostuni Ceglie Messapica 150.000,00 1.000.000,00 3.800.000,00 700.000,00 150.000,00 1.000.000,00 3.300.000,00 700.000,00 Fasano 1.300.000,00 800.000,00 500.000,00 Ristrutturazione Stabilimento osp. di Fasano per attività distrettuali Mesagne Francavilla (distretto) ASL FG1 1.100.000,00 850.000,00 400.000,00 850.000,00 700.000,00 Ristrutturazione Stabilimento osp. di Mesagne per lungodegenza 0,00 Servizi territoriali - Distretto di Francavilla Vico del Gargano 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 territoriali Torremaggiore 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 regionale, compreso Ospedale di comunità e Poliambulatorio 500.000,00 300.000,00 1.200.000,00 12.800.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 11.000.000,00 250.000,00 4.000.000,00 250.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 700.000,00 700.000,00 Cerignola (Distretto) Cerignola (P.O.) Ortanova Manfredonia Mattinata ASL FG3 700.000,00 1.500.000,00 850.000,00 500.000,00 1.000.000,00 700.000,00 1.500.000,00 850.000,00 500.000,00 1.000.000,00 Lucera (P.O.) 3.600.000,00 2.000.000,00 80.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 550.000,00 400.000,00 80.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 550.000,00 400.000,00 1.500.000,00 700.000,00 2.100.000,00 550.000,00 800.000,00 700.000,00 2.100.000,00 550.000,00 1.100.000,00 3.200.000,00 1.100.000,00 2.200.000,00 7.455.410,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ampliamento struttura NCCE x Radioterapia, PET Acquisto attrezzature NCCE Policlinico di Bari Ristrutturazione edificio RIANIMAZIONE Ristrutturazione edificio BANCA DEL SANGUE Ristrutturazione edificio CLINICHE ORTOPEDICHE Ristrutturazione edificio PADIGLIONE CHINI P.O. Perrino: adeguamento a norme ed ampliamento fabbricato Cisternino 0,00 Radioterapia, acquisto attrezzature 0,00 S.O. Cisternino - adeguamento ospedale di comunità e ambulatori S.O. Francavilla: ristrutturazione rianimazione, ampliamento 1.500.000,00 stabilimento osp. 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Carovigno: rifunzionalizzazione struttura esistente per attività distrettuali Ristrutturazione Stabilimento osp. di San Pietro Vernotico S.O. Ostuni - adeguamenti e rifunzionalizzazione Ceglie Messapica: interventi sulla struttura ospedaliera Vico del Gargano: attivazione ospedale di comunità e servizi Torremaggiore attivazione servizi previsti dalla programmazione San Marco Vieste e Isole Tremiti S. Severo (P.O.) S. Severo (P.O.) ASL FG2 Monte S. Angelo Manfredonia (P.O.) 200.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Stabilimento osp. San Marco - Completamento opere strutturali e adeguamenti normativi Servizio emergenza iperbarica Vieste e Isole Tremiti Adeguamento a norme S.O. di S. Severo Completamento ospedale nuovo di S. Severo 0,00 Ospedale di comunità ed ambulatori a Monte S. Angelo 2.000.000,00 S.O. Manfredonia: adeguamento a norme, rifunzionalizzazione Presidio di riabilitazione "Cesarano" in Manfredonia, adeguamento Manfredonia Trinitapoli 0,00 a norme e ristrutturazione 0,00 Strutture distrettuali in Trinitapoli Cerignola, ristrutturazione ex P.O. "T. Russo per sede del distretto e Cerignola (P.O.) 0,00 Uffici Amministrativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cerignola: ristrutturazione adeguamento a norme Dipartimento di Prevenzione (ex ONMI) e Poliambulatorio ex INAM Arredi ed attrezzature per il P.O. di Cerignola Struttura per servizi territoriali - Ortanova Attrezzature per il Poliambulatorio di Manfredonia Servizi territoriali - Mattinata P.O. Lastaria di Lucera: apparecch. elettromedicali , TAC e Monteleone di Puglia Roseto Valfortore Orsara San Marco La Catola Motta Montecorvino Daunia Foggia Valmaggiore Ascoli satriano Lucera Accadia Carlantino Anzano Troia Candela Foggia 1.600.000,00 attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistemazioni e attrezzature per il Centro di riabilitazione di Monteleone di Puglia Roseto Valfortore - poliambulatorio e altri servizi Orsara - poliambulatorio e altri servizi San Marco La Catola - poliambulatorio e altri servizi Motta Montecorvino - poliambulatorio e altri servizi Castelnuovo della Daunia - poliambulatorio e altri servizi Foggia: costruzione Distretto san., Dipart. Prevenzione, Centro 700.000,00 riabilitazione 0,00 Castelluccio Valmaggiore - Servizi territoriali 0,00 Ascoli satriano - Poliambulatorio 0,00 Lucera - Servizi territoriali 0,00 Accadia, Carlantino, Anzano, Troia, Candela - Servizi territoriali 1.000.000,00 Foggia nuova costruzione per servizi territoriali 10 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. AZIENDA OO. RIUNITI Radioterapia Nuovo Blocco Opere strutt. 4.500.000,00 5.400.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 3.400.000,00 2.500.000,00 0,00 Integrazione finanziamento per realizzazione Radioterapia 2.000.000,00 Completamento Nuovo Blocco 0,00 Opere strutturali Maternità 8.232.559,00 3.000.000,00 5.232.559,00 collegamento monoblocco - nuovo blocco 11.000.000,00 9.000.000,00 2.000.000,00 Monoblocco-Nuovo Blocco 1.500.000,00 1.500.000,00 900.000,00 900.000,00 Copertino Galatina Squinzano Galatina Galatone 6.000.000,00 2.500.000,00 350.000,00 500.000,00 550.000,00 5.500.000,00 2.000.000,00 350.000,00 500.000,00 550.000,00 Lecce 4.000.000,00 3.000.000,00 14.500.000,00 12.500.000,00 Gallipoli (P.O.) Gallipoli 3.450.000,00 950.000,00 3.450.000,00 150.000,00 Casarano 6.400.000,00 4.800.000,00 900.000,00 900.000,00 3.600.000,00 320.000,00 2.800.000,00 320.000,00 Maglie 900.000,00 900.000,00 0,00 per attività distrettuali Poggiardo Alessano e Supersano Otranto ASL TA1 + SS. ANNUNZIATA 900.000,00 350.000,00 230.000,00 900.000,00 350.000,00 230.000,00 0,00 ristrutturazione per day surgery 0,00 Alessano e Supersano - arredi e attrezzature per le RSA 0,00 Otranto - struttura per servizi sanitari territoriali Taranto- Osp. Moscati SS.Annunziata Grottaglie 3.100.000,00 3.000.000,00 1.800.000,00 2.800.000,00 1.500.000,00 1.800.000,00 Castellaneta 6.200.000,00 6.200.000,00 Mottola 4.800.000,00 2.500.000,00 2.300.000,00 attivazione ospedale di comunità Martina Franca 3.300.000,00 1.700.000,00 1.600.000,00 stabilimento osp. di Martina Franca Manduria Taranto distret Massafra IRCCS ONCOLOGICO 6.100.000,00 2.400.000,00 1.400.000,00 5.500.000,00 1.900.000,00 800.000,00 Strutture 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 sede dell'Istituto Oncologico (IRCCS) Attrezzature 9.095.000,00 9.095.000,00 0,00 dell'Istituto Oncologico (IRCCS) Edifici per intramoenia al blocco "Maternità" e al corpo di Monoblocco Corpo H, Corpo B, Corpo C, Collegamento Monoblocco ASL LE1+ FAZZI Nardò 0,00 Adeguamento a norma e attrezzature Stab. osp. di Nardò Adeguamento a norma e attrezzature Stabilimento osp. di Campi Campi Salentina Vito Fazzi ASL LE2 0,00 Salentina + Ospedale di Comunità 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 Adeguamento a norma e attrezzature Stabilimento osp. di Copertino Adeguamento a norma Stabilimento osp. di Galatina Completamento struttura per servizi distrettuali a Squinzano Adeguamento a norma Distretto di Galatina Ristrutturazione del Poliambulatorio di Galatone Lecce: Adeguamento a norma ex Vito Fazzi 1.000.000,00 Lecce: Adeguamento a norma Area ex Libertini- Opis Ospedale Vito Fazzi: ristrutturazione, adeguamento a norme e 2.000.000,00 apparecchiature elettromedicali Stabilimento osp. di Gallipoli - adeguamento a norme, 0,00 ristrutturazione, attrezzature 800.000,00 Gallipoli: ristrutturazione distretto Stabilimento osp. di Casarano - adeguamento a norme, 1.600.000,00 ristrutturazione, attrezzature Stabilimento osp. di Gagliano del Capo, adeguamento a norme, Gagliano del Capo 0,00 ristrutturazione e attrezzature distretto Stabilimento osp. di Scorrano - adeguamento a norme, Scorrano Ugento 800.000,00 ristrutturazione 0,00 Servizi sanitari territoriali ad Ugento Stabilimento osp. di Maglie adeguamento a norme e ristrutturazione Stabilimento osp. di Poggiardo, adeguamento a norme e Completamento e adeguamento Ospedale S. Giuseppe Moscati di 300.000,00 Taranto 1.500.000,00 Ospedale SS. Annunziata di Taranto - adeguamenti, attrezzature 0,00 Adeguamento a norme Stabilimento osp. di Grottaglie Arredi e apparecchiature e strutture libera professione per l' 0,00 Ospedale di Castellaneta Completamento Stabilimento ospedaliero di Mottola, compreso Adeguamento a norma, rifunzionalizzazione e ampliamento dello S.O. di Manduria: rifunzionalizzazione, adeguamento a norme, 600.000,00 completamento 500.000,00 Ristrutturazione e completamento Distretto S.S. n°3 di Taranto 600.000,00 Ristrutturazione e adeguamenti S.O. di Massafra Adeguamento e rifunzionalizzazione dell'Ospedale Cotugno di Bari, Acquisto attrezzature per l'Ospedale Cotugno di Bari, sede Per avere un quadro completo della situazione occorre aggiungere ai finanziamenti di cui all’Accordo di Programma stralcio 2004 ed a quelli per la Libera Professione intramuraria (D.Lgs. 254/00 art. 1) (la cui ripartizione è stata riportata nella tabella precedente), altri finanziamenti. In particolare: - quelli già assegnati alle Aziende Sanitarie in relazione ai fabbisogni del Macro Sistema Emergenza sanitaria – “118” ( L. 662/96 art. 1 – Delib. di G.R. 688/03), per un totale di 40 milioni di Euro, - quelli destinati agli interventi di riqualificazione delle aree metropolitane di Bari e di Taranto (L. 448/98 art. 71), di cui: • 20,8 milioni e 10,1 milioni sono stati assegnati nel 2004, saranno assegnati nel 2005 e 2006 altri 23,4 milioni (Bari) e 11,6 milioni (Taranto). n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 11 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Programmazione sanitaria Sistema sanitario Puglia: le linee direttrici del processo di razionalizzazione in corso Cosa ha consentito lo sblocco dei fondi stralcio 2004 per l’edilizia sanitaria Domenico Semeraro * Alla base dell’Accordo di programma è il sistema MexA, un supporto metodologico finalizzato in particolare a favorire la valutazione ex ante del documento programmatico che ne è alla base. Ossia il quadro logico che collega programmi, obiettivi, indicatori, fonti di verifica e condizioni di un intervento o di un insieme di interventi. 1. Premessa La maggior parte delle realizzazioni di edilizia sanitaria, di impiantistica e di dotazione tecnologica, avviene ancor oggi in virtù dei finanziamenti per investimenti assegnati alle Regioni al di fuori delle quote di riparto del Fondo sanitario nazionale. La stipula diAccordi di Programma tra Governo e Regioni (previsto dall’art. 5 bis del D. lgs. 502/92, introdotto dal D.lgs. 229/99) è lo strumento che rende più agevoli le suddette realizzazioni. Gli Accordi costituiscono il documento che consente alle Regioni di disporre della quota loro assegnata con delibere CIPE e di stabilire un nesso dinamico tra l’intera quota e le disponibilità annuali previste dalle leggi finanziarie, in relazione alle effettive capacità di spesa. Al fine di definire comuni modalità di formulazione degli Accordi di Programma, di recente, il Nucleo di Valutazione degli Investimenti del Ministero della Salute ha provveduto ad introdurre un efficace supporto metodologico, il MexA finalizzato, in particolare, a favorire la valutazione ex ante dei Documenti Programmatici. Come è noto il Documento Programmatico, in cui vengono riportati tutti i fattori tecnici e socio–economici di riferimento del complesso di interventi che si vogliono realizzare, costituisce il “cuore” dell’Accordo di Programma. In sostanza, detta metodologia prevede l’articolazione del Documento Programmatico secondo i contenuti di un Quadro logico, che collega programmi, obiettivi, indicatori (oggettivamente verificabili), fonti di verifica e condizioni di un intervento o di un insieme di interventi. Il Piano di Ristrutturazione della Rete ospedaliera, quale atto di programmazione qui preso ad esempio, governa la distribuzione delle risorse per investimenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione degli interventi (nuove strutture, ristrutturazioni, messe a norma, dotazioni tecnologiche, ecc.) in campo ospedaliero, necessari per dotare il territorio regionale di servizi che eroghino in forma più appropriata tale tipo di assistenza in modo coerente con le logiche e le scelte del Piano sanitario regionale. La Regione Puglia, sulla base del Piano Sanitario Regionale 2002-2004 e del Piano di Ristrutturazione della rete ospedaliera, ha quindi approntato un Piano di Investimenti per l’ammodernamento strutturale del proprio SSR, da finanziarsi prevalentemente con i fondi derivanti dalla Legge 67/88 articolo 20 – 2^ fase oltre che con consistenti risorse aggiuntive proprie a tal fine rese disponibili. 2. Quadro normativo di riferimento Rinviando ad altra sede l’analisi dell’evoluzione sostanziale verificatasi in materia sanitaria nel quadro normativo, per quanto qui rilevante, si può dire che il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, definisce, di fatto, l’introduzione di un nuovo assetto organizzativo e gestionale del SSN. Rispetto a tale nuovo scenario, complessivamente finalizzato ad introdurre una maggiore efficacia nel SSN, l’Art. 5 del D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999, introducendo nel D.Lgs. 502/92 l’art. 5 bis (Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico), prevede la possibilità da parte del Ministero della Sanità di stipulare con le regioni Accordi di Programma, aventi a oggetto: - una chiara definizione della coper- tura finanziaria da garantirsi nell’arco pluriennale di realizzazione degli interventi, - l’accelerazione delle procedure, - la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie. La Legge finanziaria 2003, che all’art. 55 – Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico – disponendo, poi, che all’art. 5 bis comma 1 del D.Lgs.502/ 92, dopo le parole “nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato” siano inserite le seguenti “e nei bilanci regionali”, ha introdotto, anche in materia di investimenti, la responsabilizzazione delle regioni già sancita per gli aspetti gestionali dalla L. 405/01. 3. Raccordo del Piano, con gli ulteriori elementi normativi e fonti finanziarie di investimento Come già detto, il Piano di Investimenti previsto dall’Accordo di Programma stralcio per il 2004 è finanziato dall’art. 20 - 2^ fase - Legge 67/88 e da ulteriori risorse a tal fine già rese disponibili dalla Regione. Accanto ad esso, sono in atto ulteriori azioni di programmazione coordinata finalizzate all’impiego organico delle altre fonti statali di finanziamento legate al perseguimento di specifici interventi in materia di: - Programma degli interventi per I.Z.S., I.R.C.C.S., Policlinici universitari, Istituto superiore di Sanità e Ospedali classificati L. 412/91 art.4 - Legge 11 marzo 1988 n. 67 art. 20; - Piano di riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani Legge 448/98 art. 71; - Programma nazionale per la realizzazione di strutture dedicate alle cure palliative (Hospice) - D. lgs. n.450/98 convertito in legge n. 39/99; - Programma per la realizzazione di strutture sanitarie per l’attività libero-pro- 12 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. fessionale - D. lgs. n.254/2000; - Programma di potenziamento delle strutture di radioterapia - Legge 488/99 art.28 , Legge 11 marzo 1988 n. 67 art. 20; - Programma di investimenti per la lotta all’ AIDS - Legge 135/90; - Programma di investimenti nel settore materno - infantile - Legge 34/96; - Realizzazione o l’acquisto di opere mediante finanziamenti dell’INAIL L. 549/95; - Emergenza sanitaria “118” - Legge 662/96 art. 1; in particolare, il piano straordinario di interventi per le Aree metropolitane, previsto dall’art. 71 della Legge 448/98, si differenzia dagli altri elencati, in quanto coinvolge più aree di offerta, dando un ruolo centrale alle Amministrazioni comunali o ad altri enti territoriali (prevedendo un cofinanziamento da parte degli stessi), e chiede che la soluzione progettuale privilegi la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, con forte integrazione strutturale tra i diversi livelli di assistenza. Il Piano ex art. 71 si rivolge a grandi centri urbani (nella nostra regione, Bari e Taranto), che presentano criticità speciali sotto il profilo dell’assistenza sanitaria, ed individua alcuni obiettivi che il progetto deve perseguire, come: - uno standard di salute, qualità ed efficienza dei servizi indicati nel Piano Sanitario Nazionale; - la qualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi cittadini, attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali; - il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche, con particolare riguardo alla accessibilità, alla sicurezza ed alla umanizzazione dell’assistenza; - la riqualificazione delle strutture sanitarie; - la territorializzazione dei servizi. 4. Assetto distributivo delle strutture sanitarie Proseguendo sul tema degli investimenti, nel passare dalla fase di programmazione del PSR 2002-2004 alla sua attuazione, ci si è trovati di fronte ad una situazione territoriale, in cui, accanto a strutture ad elevata specializzazione ospedaliera, si riscontrava una notevole dispersione di piccoli ospedali spesso inadeguati ad una assistenza di base, e non sempre idonei a garantire prestazioni di sicura qualità ed efficacia. Per elevare la qualità del servizio sanitario, il Piano di Ristrutturazione della Rete ospedaliera ha quindi previsto, coerentemente con gli obiettivi del Piano Sanitario Regionale 2002-2004, un migliore assetto funzionale dei piccoli ospedali, con minore assorbimento di risorse, ed una migliore organizzazione del servizio sanitario sul territorio orientata verso la prevenzione e l’assistenza di base. Quanto sopra ha comportato e comporta la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione della maggior parte degli stabilimenti ospedalieri presenti nella nostra regione, attraverso la soppressione di un gran numero di unità operative ospedaliere per acuti replicate in quasi tutti gli stabilimenti ospedalieri, per fare posto a servizi come radioterapia, oncologia, terapie intensive, oltre che ad unità di lungodegenza, riabilitazione, ed a strutture territoriali, come gli Ospedali di Comunità. Peraltro, i suddetti interventi di rifunzionalizzazione sono andati a sommarsi a quelli, già in corso o già programmati, di adeguamento a norma e di raggiungimento dei requisiti previsti dal DPR 14/1/97. Per quel che riguarda le strutture sanitarie territoriali, il PSR ed il Piano di Ristrutturazione della Rete ospedaliera prevedono che, contestualmente agli interventi sulle strutture ospedaliere, si proceda alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione delle strutture territoriali, come ambulatori polispecialistici, sedi di distretto, di servizi sovradistrettuali e di Ospedali di comunità. 5. Accordo di Programma art. 20 Legge 67/88 Per procedere alla realizzazione degli interventi necessari, sulla base delle proposte di intervento e delle relative richieste di finanziamento delle Aziende sanitarie, è stato messo a punto l’“Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari”, così costituito : - Documento “Accordo di Programma”, nel quale sono individuati i reciproci impegni assunti dalla Regione e dallo Stato, a fronte dell’erogazione dei fondi statali, finalizzati a ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, - Riepilogo sintetico dei singoli progetti, - Documento programmatico, che definisce gli obiettivi generali e specifici del Programma di Investimento Straordinario, - Allegato tecnico (schede progettuali degli interventi). Nella predisposizione dell’Accordo di Programma, per l’attuazione del Piano Sanitario Regionale 2002-2004 si è inteso: - puntare su progetti integrati atti a rimuovere le discontinuità ed i blocchi funzionali ancora presenti nell’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale; - individuare le fonti finanziarie realmente disponibili alle diverse annualità; - definire interventi organici, al fine di: • attribuire nuova efficacia funzionale ai presidi più piccoli, dotandoli di punto di primo intervento, poliambulatorio specialistico, laboratorio di analisi chimico cliniche, di ospedale di comunità; • disporre, in ciascuna AUSL, di un presidio, anche composto da più stabilimenti, dove collocare tutte le tecnologie avanzate, per dare al cittadino la possibilità di avere il più avanzato trattamento possibile; • creare una efficace rete per l’emergenza-urgenza e per le terapie intensive; • realizzare una rete di servizi distrettuali tesi alla prevenzione, al controllo, all’integrazione dell’assistenza socio-sanitaria. 6. Programmazione sanitaria Al fine di procedere, con una efficace riorganizzazione delle strutture e del servizio sanitario, al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSR e dal Piano di Riordino delle strutture ospedaliere, è perciò necessario definire: - il quadro socio-sanitario di riferimento, - lo stato delle strutture sanitarie oggetto degli interventi, - la funzionalità delle apparecchiature medicali presenti, - le disponibilità finanziarie. E’ stato, pertanto, richiesto alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di mettere a punto relazioni tecnico-sanitarie, allo scopo di illustrare (anche con l’ausilio di elaborati grafici e fotografie): - l’organizzazione delle strutture sanitarie sia ospedaliere che territoriali di competenza delle Aziende; - le disfunzioni o i problemi tecnici e sanitari riscontrati caso per caso; - le soluzioni proposte, in termini di interventi strutturali, tecnologici ed organizzativi. n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Le scelte programmatiche e progettuali devono, infatti, tenere conto sia della filosofia individuata dalla Regione in termini di percorsi assistenziali, che: - della situazione tecnico sanitaria ante Piano di riordino - delle iniziative ed interventi in corso d’opera per l’attuazione del Piano stesso, - della necessità di essere sempre al passo con l’evoluzione tecnologica e sanitaria, - della necessità di costruire un Piano di investimenti coerente nelle linee generali con la “filosofia del Piano Sanitario”, ma flessibile e pronto a cogliere le occasioni e gli elementi di innovazione o cambiamento (strutture che possano agilmente essere rifunzionalizzate, in base a modifiche della domanda e dell’offerta sanitaria, o dell’organizzazione del lavoro in Sanità). 7. “Filosofia del Piano Sanitario” L’assistenza terapeutica polispecialistica medio-alta va ad integrarsi con: - la rete di servizi territoriali di assistenza e cura-prevenzione, - la rete dell’emergenza-urgenza, - l’assistenza di base, e la diagnostica e terapia specialistica, - l’assistenza farmaceutica, - l’ospedalizzazione domiciliare, - l’assistenza domiciliare integrata, - la riabilitazione, - gli Ospedali di Comunità e gli Hospice che, interagendo, devono assicurare una adeguata e completa funzione di filtro e di garanzia dell’intero processo diagnostico terapeutico. Una rete efficace di primo intervento territoriale, e l’incremento delle opportunità diagnostiche legato ad una diffusa informatizzazione di tutte le strutture socio sanitarie territoriali - anche attrezzando gli ambulatori dei medici di famiglia e le abitazioni dei pazienti - potranno altresì determinare una sensibile riduzione di accessi al pronto soccorso. Per il raggiungimento degli obiettivi di piano, è quindi necessario non solo che i Dirigenti medici di Direzione Sanitaria siano parte attiva nel processo di progettazione, realizzazione ed organizzazione delle strutture ospedaliere, ma anche che la riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera e territoriale sia vista come una opportunità per un efficace coinvol- gimento dei Medici di base, e dei pediatri di libera scelta, affinché gli stessi risultino essere “i tutori permanenti dello stato di salute dei cittadini che li hanno prescelti” (come scritto nella Premessa del PSR 2002-2004), e costituiscano un reale filtro rispetto all’ospedalizzazione, altrimenti: - l’Assistenza domiciliare, l’Ospedalizzazione domiciliare, gli Ospedali di comunità e tutte le altre forme di assistenza sanitaria (lungodegenza, riabilitazione, cure palliative, servizi territoriali per malattie mentali e per assistenza alle tossico-dipendenze, alla maternità ed infanzia, ecc.) non avranno quelle caratteristiche di qualità ed organizzazione che il cittadino deve poter riscontrare, perché diventino punti di riferimento sanitario di cui fidarsi, - gli attuali stabilimenti ospedalieri, che in alcuni casi e per alcune specialità davano una adeguata risposta al cittadino, si svuoteranno di contenuti e di professionalità, e - gli ospedali ad alta specializzazione continueranno ad essere sovraccarichi a causa della perdurante inappropriatezza dei percorsi sanitari e assistenziali, ed in particolare per l’afflusso di patologie minori. 8. Piani di Investimento Per quanto il programma, e quindi il piano di investimenti, sia coerente con il quadro sanitario (fotografato in un dato momento), e con gli strumenti della programmazione regionale, il periodo di tempo che trascorre dall’atto di programmazione alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi, comporta che il quadro di riferimento programmatico, strutturale, tecnologico, finanziario possa variare, per cui la realizzazione potrebbe non essere rispondente alla modificata situazione tecnico sanitaria (evoluzione delle tecnologie e metodiche sanitarie, modificazioni in campo epidemiologico, con individuazione di ulteriori o diversi obiettivi, diverse situazioni economico finanziarie, con ulteriori disponibilità, ecc.) Per evitare che il Piano di investimenti ed il correlato Accordo di Programma ingessino uno sviluppo organico ed attualizzato delle realizzazioni in campo sanitario, sarebbe opportuno si possano rivedere e riequilibrare gli interventi programmati, in funzione delle mutate situazioni socio-economiche. 9. Monitoraggio e indicatori Ed è anche rispetto a tale orientamento e rispetto agli obiettivi di miglioramento reale che vanno attuate le azioni di monitoraggio e correlati gli indicatori di rilevazione. Se la tematica sugli indicatori da adottare per il monitoraggio delle fasi di cantiere è quasi banale in quanto riguarda lo stato di avanzamento nella realizzazione di un’opera, molto più complessa è la procedura per la individuazione di un sistema organico di indicatori che permettano di rilevare l’effettivo grado di utilità di un intervento, in termini di beneficio comparato rispetto a quello che si sarebbe potuto ottenere, alternativamente, destinando le stesse risorse ad una diversa finalità. Sicché in questo breve intervento ci si limita a dire che tale verifica non può essere compiuta se non con il ricorso ai metodi di analisi dei costi e benefici delle diverse alternative e delle correlate economie interne ed esterne di sistema. 10. Conclusioni Il percorso logico seguito dalla Regione Puglia ha dato risultati soddisfacenti, perché ha reso coerente la Programmazione regionale con le realizzazioni di edilizia sanitaria; in particolare, si è avuta la possibilità di dare alle Aziende Sanitarie criteri omogenei di progettazione, e nel contempo si è avuto modo di verificare le progettazioni alla luce dei suddetti criteri. Oltre alla verifica di coerenza degli interventi rispetto alla programmazione, l’adozione del MexA in Puglia ha permesso di applicare concretamente: - l’analisi dei fattori, - la revisione, da altri punti di prospettiva, di quanto pianificato, con l’occasione migliorando quanto già di positivo era stato determinato, ed ancora, - di compiere verifiche di coerenza intersettoriale con l’effetto di dar luogo, per esempio, ad un affinamento del Piano di Sviluppo Regionale, degli annuali Documenti di indirizzo economico–funzionale, ovvero dell’azione complessiva esercitata dalla programmazione regionale. In altri termini, si è attivato un nuovo Circolo Virtuoso che sta concorrendo a sostenere la grande trasformazione in atto nel Sistema Puglia. * Ingegnere - Esperto di edilizia sanitaria 14 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Abasan New n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 15 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Farmacovigilanza La necessità della segnalazione precoce in relazione alla sicurezza dei farmaci Qual è lo scopo della lista di quelli sottoposti a monitoraggio intensivo Maria E. Faggiano * Per il medico che prescrivendo una terapia deve trasferire i risultati ottenuti negli RCTs (randomized controlled trias) ai pazienti, il punto più critico è rappresentato dalla difformità tra le informazioni (comprese quelle sulla sicurezza e la tossicità dei farmaci) ottenute dai trials clinici e il rischio effettivo che nella normale prassi medica può verificarsi. Lo stesso CIOMS (Council for International Organisations of Medical Sciences) evidenzia, considerando la diversità di approccio terapeuticofarmacologico tra “l’irrealtà” della sperimentazione clinica e la “realtà” della pratica clinica, come l’attenzione si sposti, durante le fasi della vita di un farmaco, dall’efficacy al risk. Questo vuol dire che si passa dalle considerazioni concernenti la storia della malattia all’incidenza e alla prevalenza della malattia, ai dati sull’efficacia comparativa del farmaco in studio con altri farmaci o con placebo, a considerazioni relative alle ADRs, che tra esse sono diverse e, che, soprattutto, sono difficili da misurare perché manca sia il valore assoluto che il valore relativo del rischio generato. Da quanto detto, si comprende che necessariamente e, direi, obbligatoriamente, quando il farmaco, dopo il lungo iter di sperimentazione, ottiene l’autorizzazione alla commercializzazione, si devono intraprendere iniziative, guidate a livello ministeriale e regionale, atte ad identificare quanto prima i possibili effetti collaterali, le interazioni tra farmaci e le eventuali controindicazioni. I medici, infatti, potrebbero trovarsi in difficoltà nel trasferire i risultati dei trias clinici, in particolare se la terapia è destinata a popolazioni di pazienti (anziani, bambini, donne) che maggiormente ricorrono a farmaci, ma che, paradossal- mente, sono per lo più esclusi dalla sperimentazione clinica. E’ evidente, allora, che si debba eseguire una valutazione precisa e costante del rapporto rischio/beneficio di tutti i farmaci, ma soprattutto di quelli di ultima commercializzazione il cui profilo di sicurezza non è ancora definito e per i quali il Ministero della Salute pubblica periodicamente l’elenco (Farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo). (vedi allegato) Ciò rientra nel cosiddetto Piano di Risk Management, che, tra l’altro, prevede : · attività di sensibilizzazione alla segnalazione spontanea, soprattutto ad opera dei responsabili della farmacovigilanza; · raccolta di dati accessori (studi casocontrollo, studi di coorte…); · partecipazione attiva agli studi PMS; · informazione sull’appropriatezza d’uso dei farmaci e sulla loro modalità di prescrizione. Soprattutto, però, le Autorità Regolatrici, l’EMEA e il Ministero della Salute ri- chiamano l’attenzione sulla segnalazione precoce di quanto riguarda la sicurezza dei farmaci di nuova commercializzazione. Quanto detto consente, infatti, di determinare possibili fattori di rischio e, quindi anche ridefinizione del rapporto rischio/ beneficio. A questo punto, si intuisce quanto centrale diventi la figura dei Responsabili di farmacovigilanza che non solo hanno il compito di divulgare tutti gli aggiornamenti relativi ai profili di rischio dei farmaci, ma anche di comunicare quanto di evidente c’è in fatto di approppriatezza d’uso degli stessi. La lista dei farmaci a monitoraggio intensivo, secondo quanto sottolineato dal Ministero della Salute, diventa, allora, l’occasione per migliorare la collaborazione tra gli operatori sanitari di tutti i livelli che evidenziando “segnali di allerta”, possono attraverso il loro contributo garantire al meglio la salute pubblica. * Dirigente Chimica e tecnologia farmaceutica S. Raffaele Cittadella della Carità Fondazione eretta in Ente Morale Autorizzazione comunale n° 09/03 del 29/10/2003 Casa di Cura ad indirizzo Riabilitativo: Neuromotorio, Cardiologico, Respiratorio Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Ruggiero (specialista in Fisiatria) Resp. Cardiologia: Resp. Pneumologia: Labor. di Analisi Cliniche: Ambulatorio di Radiologia: Ambulatorio di FKT: Poliambulatorio: Medicina del Lavoro Dott. M. Orlando, Dott. C. Imperiale, Dott.ssa A. Coppola, Dott. G. D’Onghia, Dott. V. Ruggiero, Dott. V. Ruggiero, Dott. G. Saltalamacchia Specialista Specialista Biologa Radiologo Specialista Specialista in Cardiologia in Pneumologia in Fisiatria in Fisiatria Piazzale Cittadella della Carità, 1 - 74100 Taranto Tel. 099/4732111/214 - Fax 099/4732250 http:// www.cittadelladellacarita.it - e-mail [email protected] 16 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Principi attivi da sottoporre a monitoraggio intensivo: aggiornamento del 28/05/2004. ListaN 1 1 2 1 1 1 2 1 Specialità medicinale AERIUS AIRTAL ALGIX ALLEX ALMOGRAN ALMOTREX ARCOXIA AXAGON PrincipioAttivo DESLORATADINA ACECLOFENAC Etoricoxib DESLORATADINA ALMOTRIP TAN ALMOTRIP TAN Etoricoxib ESOMEPRAZOLO MAGNESIO TRIIDRATO Ditta SP EU ROPE ALMIRALL S.P.A. ISTITU TO GENTILINI SP EU ROPE ALMIRALL PRODESFARMA ALMIRALL PRODESFARMA MERCK SHARP SIMESA ATC R06AX27 M01AB16 M01AH R06AX27 N02CC05 N02CC05 M01AH A02BC05 SSN - PFN C A A 66 C A A A 66 A 1 2 1 1 1 AZOMYR BRIVIRAC CANCIDAS CEPROTIN CIALIS DESLORATADINA Brivudin CASPOFUNGIN PROTEINA C UMANA TADALAFIL SP EU ROPE A. MENARINI ind farm riun srl MERCK SHARP & DOHME LIMITED BAXTER AG LILLY ICOS LIMITED R06AX27 J05AB J02AX B01AX49 G04BE08 C A84 / C H H C 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 CIPRALEX CIRANTAN CITOFUR CITOPHASE CLEVER COPAXONE CRESTOR CYNT DARILIN DATSCAN EM ADOTE ENDOREM ENTACT ESOPRAL FABRAZYME FAMVIR FISIOTENS FUZEON GABRIOX GLADIO HEPSERA INVANZ IXENSE KAFENAC KESTINE KETEK KINERET LEVITRA LEVVIAX Escitalopram Rosuvastatina TEGAFUR URACILE Citocromo C P erossidasi EBASTINA GLATIRAMER ACETATO Rosuvastatina MOXONIDINA Valg anciclovir IOFLUPANO IODIO 123I FAMCICLOVIR FERUCARBOTRAN Escitalopram ESOMEPRAZOLO MAGNESIO TRIIDRATO AGALSIDASE BETA FAMCICLOVIR MOXONIDINA Pentafuside LINEZOLID ACECLOFENAC Adefovir Ertap enem APOMORFINA cpr x d isfunzione erettile ACECLOFENAC EBASTINA TELITROMICINA ANAKINRA VARDENAFIL TELITROMICINA LUNDBECK ASTRA PHARMACEUTICA BV LUSO FARMACO FARMILA-THEA CHIESI TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED ASTRAZENECA LILLY RECORDATI AMERSHAM PLC FAGEN GUERBET RECORDATI BRACCO GENZYME EUROPE B.V. NOVARTIS SOLVAY PHARMA ROCHE REGISTRATION LIMITED PHARMACIA ITALIA ABIOGEN GILEAD SCIENCE MERCK SHARP & DOHME LIMITED TAKEDA EUROPE R&D CENTRE LTD ALMIRALL S.P.A. ALMIRALL S.P.A. AVENT IS PHARMA S.A. AMGEN EUROPE B.V. BAYER AG AVENT IS PHARMA S.A. N06AB C10AA07 L01BC03 S01XA R06AX22 L03AX13 C10AA07 C02AC05 J05AB V09AB03 J05AB09 V08CB03 N06AB A02BC05 A16AB04 J05AB09 C02AC05 J05A J01XX08 M01AB16 J05F J01DH G04BE07 M01AB16 R06AX22 J01FA15 L04AA G04BE09 J01FA15 A A 13 A C C A A 13 A A C A C A A H A A C H A C H C C C A H C C 1 1 2 1 LINEZOLID Pharm acia LUCEN LUKASM LUMIGAN LINEZOLID ESOMEPRAZOLO MAGNESIO TRIIDRATO Montelukast 4 mg pediatrico bb> 2 anni BIMATOPROST PHARMACIA ITALIA MALESCI SIGMA.TAU ALLERGAN PH (IRELAND) J01XX08 A02BC05 R03DC03 S01EX49 H A A 82 A Principi attivi da sottoporre a monitoraggio intensivo: aggiornamento del 28/05/2004. ListaN 1 1 2 Specialit à medicinale MABCAM PATH MILTEX MONTEGEN Prin cip ioAttivo ALEM TUZUMAB MILTEF OSINE Monteluka st 4 mg pediatrico bb> 2 anni Ditta MILLENNIUM & ILEX UK BAXTER ONCOLOGY GENTILI ATC L01XC04 L01XX09 R03DC03 SSN - PFN H C A 82 2 1 1 NEOSPECT NERIXIA NEXIUM Co mposti del Tecnezio 99mTc NERIDRONATO SODICO ESOM EPRAZOLO MAGNESIO TRIIDRATO AMERSHAM HEALTH ABIOGEN ASTRAZENECA V09IA M05BA49 A02BC05 H A A 1 1 1 OFTALAR OPATANOL OSIGRAFT PRANOPROFENE OLOP ATADINA OSTEOGENIC P ROTEIN 1 ALCON ALCON LABORATORIES (UK) HOWMEDICA INTERNATIONAL S.DE.R S01BC09 S01GX09 M 09AX C C C 1 2 2 2 PRANOFLOG PROTOPIC PROVISACOR RECOXIB PRANOPROFENE Tacrolimus x uso topico Ro suva statina Etoricoxib S.I.F. I. FUJISAWA ASTRA PHARM ACEUTICA BV NEOPHARMED S01BC09 D11AX C10AA07 M01AH C H A 13 A 66 1 1 RELERT RELPAX ELETRIPTAN ELETRIPTAN BIOINDUSTRIA PFIZER ITALIA N02CC06 N02CC06 A A 1 1 2 RESOVIST SIMDAX SIMISTAT FERUCARBOTRAN LEVOSIMENDAN Ro suva statina SCHERING ORION CORPORATION SIMESA V08CB03 C01CX C10AA07 C C A 13 2 2 1 SINGULAIR SYNERCID TALUV IAN Monteluka st 4 mg pediatrico bb> 2 anni Quinupristin + Dalfopristin AP OMORFINA cpr x disfunzione erettile MERCK SHARP AVENTIS PHARMA S.A. ABBOTT R03DC03 J01FG02 G04BE07 A 82 H C 2 2 2 1 TAUXIB TOR VAST TOTALIP TRACLEER Etoricoxib Atorv asta tina 40 mg: Ricla ss A PFN Atorv asta tina 40 mg: Ricla ss A PFN BOSENTAN M ONOIDRATO ADDENDA PHARMA PFIZER LIM ITED UK GUIDOTTI ACTELION REGIS TRATION LTD M01AH C10AA05 C10AA05 C02KX01 A 66 A 13 A 13 H 1 1 1 TRAVATAN UFT UPRIM A TRAVOPROST TEGAFUR URACILE AP OMORFINA cpr x disfunzione erettile ALCON LABORATORIES (UK) BRISTOL MYERS SQUIBB ABBOTT LABORATORIES (GB) S01EX49 L01BC03 G04BE07 A A C 1 2 1 URAPLEX VALCYTE VFEND TROSP IUM CLORURO Va lganciclovir VORIC ONAZOLO ALFA WASSERMANN ROCHE SP A PFIZER LIM ITED UK G04BD49 J05AB J02AC03 C A H 1 2 2 VIREAD VIRUSELEC T VISTABEX TENOFOVIR DISOPROXIL Brivudin Tossina Botulinica X Trattame nti Estetici GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL L MENARINI international ALLERGAN J05AF07 J05AB M03AX01 H A84 / C C 2 1 2 VISTIDE VIVANZA XIGRIS Cidofov ir VARDENAFIL Drotrecogin Alfa Attivato PHARMACIA ENTERP RISES SA BAYER AG ELI LILLY J05AB12 G04BE09 B01AD H C H 1 1 2 YARINA YASMIN ZECOVIR DROSP IRENONE + ETINILESTRADIOLO DROSP IRENONE + ETINILESTRADIOLO Brivudin SCHERING SCHERING LABORATORI GUIDOTTI G03AA12 G03AA12 J05AB C C A84 / C 1 1 1 ZENAPAX ZIRAVIR ZOMETA DACLIZUMAB FAMCICLOVIR ACIDO ZOLEDRONICO ROCHE REGISTRATION LIM ITED LPB NOVARTIS EUROPHARM LTD L04AA08 J05AB09 M05BA08 H A H 1 ZYVOXID LINEZOLID PHARMACIA ITALIA J01XX08 H 1 prima lista GU 01/12/2003 2 nuo vi inserimenti Maggio 2004 n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 17 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Bioetica Tra sacralità della vita e principio di autodeterminazione Una giornata di studio dedicata nell’ambito del 1° corso regionale di qualificazione in cure palliative Rossella Moscogiuri * Il I° Corso regionale di qualificazione teorico – pratico in Cure palliative promosso dall’AreS, sotto la Presidenza del dott. F. Bruno e la direzione del dott. A. Conversano, ha vissuto un momento di particolare partecipazione emotiva nella giornata dedicata ai contenuti della bioetica. Le relazioni del prof. S. Spinsanti e del prof. V. Bellino, l’una incentrata tutta sul principio di autodeterminazione e la vita spirituale alla fine della vita, l’altra all’insieme dei principi della bioetica, hanno ristabilito i traccianti etici dello scenario sanitario e dei contenuti che devono essere garantiti a tutela della autonomia decisionale del paziente. L’intervento di Spinsanti , che a questo proposito ha fatto un excursus sull’evoluzione del concetto di autodeterminazione presente nel codice deontologico del medico dagli anni ’50 ad oggi, è stato tutto incentrato sulla necessità di rispettare il volere della persona, mediando il valore conflittuale intrinseco alla vita stessa. Tale valore conflittuale discende dalla contrapposizione di criteri a loro volta correlati a visioni religiose o secolarizzate: il criterio di “sacralità della vita” promosso dalle visioni morali ispirate ad una concezione religiosa del mondo; il criterio di “qualità della vita” sostenuto dalle visioni secolarizzate. Mentre l’applicazione del primo mette al riparo la vita da tutti gli interventi tendenti ad abbreviarla, indipendentemente dalle decisioni dei medici e dello stesso soggetto vivente, il criterio della qualità della vita induce a disporre di essa quando i suoi livelli sono inaccettabili. Il senso di sacralità della vita, alimentato da un progresso tecnologico che esaspera la medicalizzazione del morire, la divaricazione ancora esistente tra i processi del “curare” e quello del “prendere in cura,” Fra le posizioni estreme di chi concepisce la vita difendendola a oltranza e coloro che la considerano naturalmente e fatalisticamente limitata, è necessario porre in essere delle scelte in armonia con i valori della persona. Soprattutto sul versante di fine vita, quando la medicina sa di doversi arrendere di fronte all’evoluzione naturale degli eventi. e dunque farsi carico dei bisogni assistenziali del paziente, sono tutte causali che aumentano la solitudine del morente. La riflessione sugli strumenti cui oggi si fa ricorso per prolungare indefinitamente le funzioni vitali dell’organismo, anche quando sono drammaticamente compromesse quelle cerebrali superiori e la vita di relazione, induce alla necessità di mitigare il concetto di sacralità della vita nella condizione in cui essa potrebbe facilmente degradarsi. La difesa ad oltranza di una vita fisica, in molte occasioni ridotta a mero mantenimento di parametri vitali, puramente biologici, costituisce un paradosso soprattutto per il cristianesimo che nei secoli ha sempre propugnato indifferenza per la vita terrena. Tale paradosso si esprime nella degenerazione del concetto di sacralità della vita in quello dell’idolatria della vita. La sacralità della vita implica piuttosto la gestione responsabile dei limiti che è possibile ritrovare nella tradizione quando le malattie venivano trattate con l’adeguata distinzione fra ciò che è naturale e ciò che non lo è alla luce della concezione che porta a valorizzare la natura ed i suoi limiti intrinseci, il medico appare tanto più bravo quanto più comprende l’inevitabilità degli accadimenti. Fra le posizioni estreme di chi concepisce la vita difendendola ad oltranza e coloro che la considerano naturalmente e fatalisticamente limitata, è necessario instaurare un dialogo che consenta di mediare, tracciando i confini di uno spazio in cui possa collocarsi il diritto all’autodeterminazione ovvero la capacità di operare scelte in armonia con i valori della persona soprattutto sul versante di fine vita quando la medicina sa di doversi arrendere di fronte all’evoluzione naturale degli eventi. Il principio di autodeterminazione – uno dei 4 principi generali dell’etica medica approfonditi nella relazione del prof. Bellino -, non rappresentando un valore assoluto, deve essere in equilibrio con gli altri principi: beneficenza ( maggior bene per il paziente), non maleficenza (non procurare danno), giustizia ( equa distribuzione di benefici ed obblighi verso la società). Il principio di autonomia afferma il rispetto delle decisioni del paziente posto precedentemente nella condizione di esprimere un consenso libero ed informato. Il principio di autonomia riconosce i diritti di autodeterminazione fra cui quelli della riservatezza e della privacy. L’autonomia dell’azione poggia su presupposti irrinunciabili quali: l’intenzionalità, la comprensione della situazione e l’assenza di condizionamenti esterni. L’applicazione del principio di autonomia all’ambito biomedico si traduce nel trasferimento della verità al paziente, nella tutela della sua privacy , nell’ottenimento del consenso e nell’aiuto a prendere decisioni. Il principio di beneficialità o beneficenza, inteso secondo la sua connotazione positiva, impone di compiere il bene del paziente non solo in senso generale, ma anche nel rispetto del principio di utilità che implica la scelta dell’azione che comporta il miglior rapporto fra benefici e danni. La beneficenza positiva introduce, dunque, l’obbligo di prevenire il danno, di difen- 18 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. dere gli altrui diritti, di apportare aiuto ai più deboli. Interdipendente da questo principio, è quello della non-maleficenza che comporta il mettere in atto tutta una serie di misure di gestione del rischio, evitando di arrecare danno al paziente secondo il concetto ippocratico del “ primum non nocere”. Evitare le sofferenze, impedire che si determini uno stato d’incapacità, il divieto di uccidere sono tutte regole pratiche riconducibili al principio di non – maleficenza. Il principio di giustizia è l’insieme di più principi: uno dei quali, di carattere formale, afferma l’uguaglianza degli individui. Malgrado le difficoltà nel definire i criteri di uguaglianza, da questo principio consegue che gli individui devono essere trattati tutti nello stesso modo. In ragione dei principi materiali, le scelte in ambito sanitario devono essere effettuate applicando i seguenti criteri: 1) a ciascuno un’uguale quota; 2) a ciascuno secondo il suo bisogno; 3) a ciascuno secondo l’impegno; 4) a ciascuno secondo il contributo; 5) a ciascuno secondo il merito; 6) a ciascuno secondo gli scambi del libero mercato. La distribuzione delle risorse sanitarie in base al principio di giustizia comporta il riconoscimento del diritto degli indigenti attraverso il servizio sanitario pubblico finanziato tramite la tassazione generale. I principi fondamentali della bioetica sono principi “ prima facie” ciascuno di essi, in altre parole, è valido in termini relativi nella misura in cui non confligge con gli altri e non costringe a scegliere fra le priorità da soddisfare. Fra i principi bioetici non devono sussistere antinomie e contraddizioni, perché essi verrebbero a perdere il carattere di universalità. Un valore non deve essere scelto in contrasto con un altro, ma è necessario piuttosto praticare un “ equilibrio riflessivo” che , secondo la teoria di Rawls, si prefigge lo scopo di “ armonizzare, emendare ed aggiustare i giudizi ponderati per renderli compatibili fra loro e con le premesse della teoria” . * Direttore Struttura complessa P.O. centrale AUSL TA/1 Programmazione sanitaria Schede di dimissione ospedaliera compilate correttamente: la Puglia è la Regione più virtuosa per il 2002 Sono 12.948.710 le Schede di dismissione ospedaliera (SDO) che sono state prodotte dalle Regioni italiane nel 2002 e trasmesse al Ministero della salute per la elaborazione del “Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero”. In questo contesto la Puglia (unitamente alla Campania), è stata l’unica regione a far registrare una percentuale di schede errate dello 0,00 % sulle 888.187 SDO trasmesse, a fronte di una media nazionale del 5,9 %. Il SISR (Sistema Informativo Sanitario Regionale), gestito sul piano informatico dalla Svimservice, sottopone la SDO, prima del calcolo del DRG ossia del valore delle prestazioni ospedaliere effettuate, a oltre 240 controlli. Questa procedura è integrata con l’anagrafe degli assistiti, cui le Aziende sanitarie pugliesi possono accedere on line e tutte le SDO vengono sottoposte alla verifica incrociata con i dati dell’anagrafe. Il SISR provvede, quindi, a produrre i file che la Regione trasmette al ministero, a individuare le SDO da porre in compensazione infra ed extraregionale e a calcolarne il valore. Il sistematico e organico controllo sui dati ha avuto anche riscontri esterni. Per quel che riguarda la compensazione della mobilità sanitaria, i rilievi mossi dalle altre regioni sono diminuiti sensibilmente. Ma sono anche altri gli indicatori che segnalano un netto miglioramento della qualità dei dati forniti. La Puglia è stata segnalata dal ministero tra le Regioni che hanno trasmesso i dati più completi sulle diagnosi secondarie rilevate durante i ricoveri nonchè sugli interventi chirurgici e sulle procedure diagnostiche e terapeutiche praticate sui pazienti ricoverati. Altri dati eloquenti pervengono anche dalla struttura di controllo interno del Settore sanità della Regione. Nel 2001 il tasso di anomalia medio rilevato nelle SDO era pari al 1,3% e solo 3 aziende su 24 raggiungevano l’obiettivo del 100% di validazione; nel 2003 lo stesso valore medio è sceso allo 0,6% e 12 Aziende su 20 (sono venute meno nel frattempo 4 Aziende ospedaliere) hanno raggiunto il 100% di validazione. “Questi dati – ha detto l’Assessore regionale alla Sanità, Salvatore Mazzaracchio – confermano il trend positivo intrapreso dalla Regione e sono il frutto del lavoro di squadra posto in essere tra il Settore sanità della Regione e le Aziende sanitarie attraverso il SISR. Ora puntiamo su un obiettivo altrettanto importante: garantire la puntualità e tempestività dei flussi informativi al fine di rendere ancora più efficiente la rilevazione dei fenomeni epidemiologici e gestionali, onde poter adottare provvedimenti tempestivi. Per questo - ha concluso Mazzaracchio - ci siamo dati della scadenze per il 2004 ancora più stringenti”. n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Formazione La AUSL Le/2 nella sperimentazione dei provider ECM Lusinghiero riconoscimento per l’Azienda salentina prescelta a livello nazionale dalla specifica commissione ministeriale Vitangelo Dattoli*, Pierluigi Camboa**, Luciano Provenzano*** Un riconoscimento che è anzitutto un impegno quello derivante dall’inserimento dellaAUSL LE/2 fra iprovider prescelti a livello nazionale dalla Commissione Ministeriale per l’ECM, resi noti al Forum di Sanità Futura, a Cernobio il 6 aprile scorso, e che la include, unica AUSL in Italia, nella sperimentazione sia per la formazione residenziale che per quella a distanza (Fad). Due gli aspetti determinanti che hanno reso possibile tale traguardo: la garanzia dei requisiti richiesti e la qualità dei prodotti proposti. Alla base va considerato il valore che riveste l’investimento nella formazione, che significa essenzialmente scommettere sulla qualità, sul requisito della professionalità che si sviluppa concretamente e produce dei risultati auspicabili. Formazione come potenziamento quindi delle risorse e delle competenze di quello che viene chiamato il “materiale umano”, e che in definitiva sono le doti professionali imbastite con l’esperienza di coloro che ritengono, col proprio lavoro, di poter garantire delle condizioni di maggiore benessere per tutti i cittadini. L’attuale trasformazione del sistema sanitario in Puglia include come indispensabile, per giungere ad una sua piena realizzazione, il fondarsi su dei validi percorsi formativi. Una formazione che permetta l’acquisizione di nuovi saperi e conoscenze, e al contempo la possibilità di favorire un confronto fra operatori nei servizi, in vista di una piena assunzione di responsabilità, ognuno per la propria competenza, dei processi di funzionalità dei servizi, di interazione con l’utenza e della migliore messa in atto della professionalità richiesta. Cambiamento e formazione L’evoluzione dei sistemi produttivi nella società contemporanea ha attual- mente assunto un ritmo frenetico, coinvolgendo anche l’ambito dell’assistenza sanitaria, al punto che ormai tutte le aziende sanitarie avvertono l’esigenza di adeguarsi ad un nuovo sistema caratterizzato da livelli di complessità sempre più elevati; tale processo di cambiamento si realizza non solo attraverso il potenziamento e l’ammodernamento delle risorse tecnologiche, ma anche e soprattutto di quelle umane, viste in una nuova ottica di operatore-manager, che prescinde dal livello, dalla qualifica professionale e dalla funzione esercitata. In tale processo di vera e propria rivoluzione produttiva e culturale, l’equipe sanitaria non viene più intesa solo come un’articolazione operativa di mera erogazione di prestazioni cliniche, dal momento che essa assume anche una forte connotazione manageriale, finalizzata, in una logica di gestione globale e per processi, ad una sempre maggiore attenzione a tutti gli aspetti dell’assistenza, dai “fenomeni diretti” (umanizzazione, efficacia ed appropriatezza delle cure) a quelli “collaterali” – ma non di secondaria importanza – relativi a specifici temi di interesse culturale, economico (sostenibilità economica), comunicativo-relazionale, igienistico-organizzativo e socio-sanitario (integrazione socio-sanitaria). Una problematica di recente introduzione, ma già esercitata e fatta propria in ambito ospedaliero, pur se in modo parziale e settoriale (Clinical Risk Management), è quella della Gestione Globale del Rischio, che deve essere intesa come una vera e propria nuova disciplina di management, in termini di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, finalizzata a sviluppare la politica della qualità per minimizzare tutti gli errori, che sono alla base di eventi avversi in grado di cagionare un danno per la salute del paziente (rischio clinico) e/o dell’operatore (rischio professionale), ovvero un danno economico per l’azienda (rischio d’impresa). In termini sintetici, ogni operatore della Sanità deve essere messo in condizione di saper riconoscere i rischi “specifici”, cioè strettamente legati al tipo di attività svolta, nonché quelli evidenziati dalla rilevazione e conseguente analisi degli eventi avversi. La socializzazione e l’utilizzo delle conoscenze sui rischi (knowledge management) è il primo mattone per la costruzione di una nuova Sanità “a misura d’uomo”, locuzione da interpretarsi come capacità del “sistema” di risultare gradito sia ai destinatari (popolazione assistita), sia agli stessi “produttori” delle prestazioni assistenziali (operatori della Sanità). In tale logica, la formazione professionale degli operatori si colloca e si connota come strumento naturale e, per certi versi, “obbligatorio”, di promozione e sostegno del grande processo di cambiamento della Sanità. Ciò si verifica in modo differente tra le aziende pubbliche e quelle private e tra il singolo professionista e gli operatori in team; infatti, se per le aziende private e per il singolo libero professionista la logica della formazione si fonda essenzialmente su canoni di “utilitarismo” (efficienza e profitti), per le aziende pubbliche la formazione deve essere utilizzata soprattutto come strumento in grado di far perseguire gli obiettivi strategici aziendali attraverso la politica della condivisione da parte di tutti gli operatori, resi edotti e partecipi dal piano formativo aziendale. Qualsiasi operatore della Sanità, dal medico all’infermiere, dallo psicologo all’operatore addetto ai videoterminali, deve quindi comprendere i principi ispiratori del piano strategico aziendale, nonché i motivi della necessità di acquisire una “dimensione manageriale”, dotandosi di una “cultura” professionale poliedrica ed eclettica, tale da garantire al servizio un costante (dinamico e 20 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. diacronico, ma stabile) equilibrio tra le componenti “virtuose” del sistema (equità, efficacia, appropriatezza, ecc.) ed il vincolo della sostenibilità economica, introdotto dal D.Lgs. 502 e successive modificazioni. Sulla base di tali considerazioni, possiamo concludere che la vera “mission” universale di tutti gli operatori della sanità è quella di fornire il proprio contributo per una “convivenza” di tipo sincretistico tra elementi di igiene, sanità pubblica, clinica, epidemiologia, organizzazione sanitaria da un lato e principi di economia aziendale dall’altro, il tutto senza trascurare o (peggio ancora) ledere la qualità della principale componente del sistema: l’assistenza, nei suoi risvolti sanitari, sociali, etici, culturali e umani. Il presupposto per una solida “instauratio magna ab imis fundamentis” di un servizio sanitario coincide con il rispetto di uno dei (peraltro pochissimi) dogmi della Sanità, ovvero che la rete dei servizi sia saldamente ancorata nei profondi solchi del principio umanitario dell’assistenza solidale al malato, dal momento che la missione ultima degli operatori della sanità e, quindi, delle stesse aziende sanitarie, è quella di alleviare il dolore e le sofferenze del malato e dei suoi familiari. Coniugare in termini economici i verbi sanitari è impresa ardua ed è soprattutto operazione assai delicata la ricerca del giusto equilibrio tra la qualità dell’assistenza e la sostenibilità economica dell’intero sistema.Allo strumento della formazione è affidato anche tale arduo compito. L’afa e il pfa dellaAusl Le/2 L’Agenzia Formativa Aziendale (AFA) dell’AUSL LE/2 Maglie, attualmente al suo secondo anno di attività, ha predisposto il PFA (Piano Formativo Aziendale) ispirato al principio della “triplice utilità”, ovvero ad una logica di coerenza e di convergenza tra: - Obiettivi di interesse aziendale, in termini sia di potenziale soluzione delle criticità rilevate, sia di miglioramento della qualità e dell’appropriatezza assistenziale, nel rispetto del vincolo della sostenibilità economica; - Aspettative degli operatori, in termini di risposte adeguate alle esigenze professionali, di soddisfazione degli interessi culturali (individuali e di team) e di stimolo alla motivazione ed alla condivisione degli obiettivi, per una partecipazione attiva di tutti gli operatori; - Attese della popolazione assistita, in termini di riduzione progressiva dei reclami e delle segnalazioni di cattiva qualità dei servizi e delle prestazioni da parte degli assistiti. Il principio ispiratore del PFA è il medesimo preso a modello-guida del Piano Strategico Aziendale – “forward thinking” – , coniugato con il metodo del “together working”, ovvero della partecipazione attiva, sia in fase di svolgimento degli eventi (interattività dei corsi), sia in fase di programmazione del piano, mediante la collaborazione di esperti, adeguatamente assicurata dall’avvenuta istituzione del CTS (Comitato Tecnico Scientifico), in grado di guidare le scelte dell’agenzia formativa sui temi e sugli strumenti didattici adeguati a fornire risposte adeguate alle aspettative delle diverse categorie professionali interessate. I componenti del CTS hanno prodotto, all’unanimità, un modello ideale di PFA, che prevede di aggiungere utilità ad utilità, in termini di: - Un piano formativo di base composto da eventi formativi “per processi”, cioè destinati ad un target allargato anche al personale amministrativo e tecnico ed al personale sanitario (es. infermieri generici, puericultrici) non sottoposto all’obbligo dei crediti ECM. - Un piano collaterale di aggiornamento specifico, orientato ad un target più ristretto, definito in base ad identità (o affinità) per qualifica, per processi, per funzioni e per attività (es. moderne acquisizioni in tema di assistenza infermieristica domiciliare). - Un piano specifico di management per dirigenti sanitari ed amministrativi, finalizzato ad un concreto miglioramento delle performance della dirigenza, in linea con i principali obiettivi strategici fissati dalla direzione aziendale (es. corso di formazione “Sviluppo delle competenze di valutazione permanente”). - Due piani di formazione specifica, uno per i medici di medicina generale ed uno per i pediatri di libera scelta, così come stabilito per legge, rispettivamente, dal DPR n. 270/00 e dal DPR n. 272/00; ciò premesso, tuttavia, entrambi i piani sono stati costruiti in una logica di collaborazio- ne, finalizzata alla costruzione di linee guida ed alla continuità assistenziale. - Una mission del PFA adeguata a fornire gli strumenti per il miglioramento continuo della qualità assistenziale, in funzione della mission aziendale di miglioramento dello stato di salute della popolazione di riferimento territoriale. v- Una vision del PFA in linea con i principali attributi della qualità (efficacia, efficienza, equità, accessibilità, accettabilità, appropriatezza, rilevanza, ecc.), appositamente rilevati sia in fase di progettazione, che di verifica finale (es. questionari di valutazione del gradimento). Gli eventi formativi programmati anno 2004 I - Repliche di PFA autorizzati per l’anno 2003 I-1- Management del Distretto e dei servizi territoriali Crediti assegnati: 15. Numero massimo di partecipanti per edizione: 60. I-2- Le alternative territoriali al ricovero ospedaliero e la gestione delle lesioni da decubito Crediti assegnati: 13. Numero massimo di partecipanti per edizione: 60. I-3- Il Risk Management in Sanità Crediti assegnati: 8. Numero massimo di partecipanti per edizione: 60. I-4- La promozione dell’allattamento al seno con metodo OMS / UNICEF Crediti assegnati: 30. Numero massimo di partecipanti per edizione: 36. I-5- La metodologia degli screening dei tumori della sfera genitale femminile Crediti assegnati: 9. Numero massimo di partecipanti per edizione: 36. II- PFA inviati alla Commissione Nazionale ECM per la domanda di sperimentazione dei Provider II-1 “La Gestione Globale del Rischio nelle aziende sanitarie: un’ipotesi di servizio sperimentale” Obiettivi: far acquisire a tutto il personale dell’azienda sanitaria gli strumenti di n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. base per il miglioramento della qualità dei processi e della Customer Satisfaction, per la prevenzione degli eventi avversi legati a: 1. Rischio clinico (Clinical Risk Management). 2. Rischio professionale (vedi D.Lgs 626) 3. Rischio “d’impresa”: danno economico diretto (legato ad inappropriatezza) ed indiretto (da bassi livelli di customer satisfaction e/o di motivazione degli operatori). Target: tutto il personale. Max 60 partecipanti. II-2 Il percorso clinico-assistenziale del paziente iperteso dalla prevenzione alla riabilitazione. La compliance terapeutica e il ruolo del medico curante, del farmacista e del medico specialista. Target: medici (tutte le categorie) e farmacisti. Numero di crediti assegnati: 7. Numero massimo di partecipanti: 50. II- 3 “La corretta gestione del farmaco: elementi di farmacoeconomia, farmacoepidemiologia e tossicologia” Obiettivi: far acquisire ai medici e ai farmacisti gli strumenti metodologici per la corretta globale del farmaco e per l’appropriatezza prescrittiva. Target: medici e farmacisti. Max 50 partecipanti. III- PFA specifici per operatori dei Distretti III-1 “L’Ospedale di Comunità: opportunità e limiti. Illustrazione di un’esperienza e possibili modelli di evoluzione.” Obiettivi: far acquisire a tutto il personale di distretto e dei servizi di assistenza territoriale (medici, psicologi, infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitarie, educatori professionali, dietisti e tecnici della riabilitazione) specifiche conoscenze sulla funzione, sulle opportunità e sui limiti dell’Ospedale di Comunità, in una logica di alternativa territoriale al ricovero ospedaliero e/o all’istituzionalizzazione. Target: medici (MMG, organizzazione sanitaria territoriale, continuità assistenziale), psicologi, infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitarie, educatori professionali e tecnici della riabilitazione Numero massimo di partecipanti: 60. III-2 “L’integrazione socio-sanitaria e il ruolo del Distretto” Obiettivi: far acquisire a tutto il personale di distretto e dei servizi di assistenza territoriale (medici, psicologi, infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitarie, educatori professionali, dietisti e tecnici della riabilitazione) specifiche conoscenze sugli strumenti e sui metodi per l’integrazione socio-sanitaria e su ruolo e funzioni del Distretto socio-sanitario, in una logica di alternativa territoriale al ricovero ospedaliero e/o all’istituzionalizzazione. Target: medici (MMG, organizzazione sanitaria territoriale, continuità assistenziale), psicologi, infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitarie, educatori professionali e tecnici della riabilitazione Numero massimo di partecipanti: 50. Crediti assegnati: 8. III-3 Progetto Formativo Aziendale specifico per MMG – PLS – Medici dei servizi di continuità assistenziale – Dirigenti medici di Distretto “Il ruolo del medico di famiglia e dell’associazionismo nel governo della domanda: illustrazione ed analisi del progetto sperimentale UTAP (Unità Territoriale di Assistenza Primaria) avviato nel Comune di Alassio (SV)” Obiettivi: far acquisire ai medici operanti nei distretti sugli strumenti e sui metodi innovativi per il governo della domanda in una logica di miglioramento della qualità e dell’appropriatezza assistenziale. Target: medici (MMG, PLS, organizzazione sanitaria territoriale, continuità assistenziale). Numero massimo di partecipanti: 50. Crediti assegnati: 7. IV- PFA finalizzati all’appropriato utilizzo delle risorse ed alla tutela della salute degli operatori sanitari IV-1 pfa “la sperimentazione clinica del farmaco” Obbiettivo: miglioramento delle conoscenze sul farmaco e sull’assistenza farmaceutica. Destinatari: medici (130) e farmacisti (20), per un totale di 150 partecipanti. Crediti ECM presumibili: 15. IV-2 pfa Corso specifico per la tutela della salute dei lavoratori ospedalieri “Tecniche di radioprotezione per il personale sanitario anche occasionalmente esposto a radiazioni ionizzanti (D.L. n. 241/00)” Obiettivi: far acquisire a tutto il personale sanitario, anche solo occasionalmente o fortuitamente (per incidenti) esposto alle radiazioni ionizzanti, le specifiche conoscenze sulla progettazione, gestione ed utilizzo delle tecniche di radioprotezione. Target: medici, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di laboratorio biomedico e di radiologia. Numero massimo di partecipanti: 40. - pfa per il personale addetto ai servizi per la gestione delle emergenze ed urgenze sanitarie e al sistema 118 - specifico per operatori dei presidi di pronto soccorso territoriale ed ospedaliero e dei servizi di anestesia e rianimazione e camera iperbarica. L’Uomo e il Mare… Gli incidenti in corso di attività acquatiche e gli interventi di primo soccorso. Obiettivi: far acquisire a tutto il personale medico e infermieristico addetto alle attività di primo intervento e di pronto soccorso le procedure e le tecniche più attuali per la gestione degli incidenti, che possono occorrere nel corso di attività acquatiche. In particolare, la regione Puglia, con i suoi 800 Km di costa, rappresenta una delle regioni col più alto indice di incidentistica legata all’acqua. La morte in acqua e per colpa dell’acqua rappresenta in Italia il 5/100000 dei casi di mortalità, per cui si hanno circa 3000 casi all’anno; di questi, circa 2500 casi sono dovuti alla pratica di attività acquatiche di superficie, mentre i rimanenti 500 casi sono legati alla pratica di attività subacquee tanto in apnea quanto con l’ausilio di mezzi autonomi di respirazione. In particolar modo negli ultimi anni, gli sport subacquei stanno diventando sport di massa al punto cha alcune tra le più prestigiose agenzie didattiche subacquee hanno sviluppato dei corsi ad hoc, indirizzati ai loro istruttori, con l’intento di prepararli alla gestione del primissimo soccorso dell’incidentato subacqueo. Sulla base di tali premesse, scopo di questo PFA rivolto a medici ed infermieri impegnati nel servizio territoriale 118 e nei PP.SS., oltre che nei servizi di aneste- 22 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. sia, rianimazione e camera iperbarica ospedalieri è quello di aggiornarli sulle tecniche di pronto soccorso e di rianimazione degli incidentati in acqua e per colpa dell’acqua oltre che sulle possibili patologie derivanti dalla pratica delle attività subacquee. Target: personale medico ed infermieristico. Max 120 partecipanti (40 medici e 80 infermieri). Numero massimo di partecipanti: 60. VI- PFA per il personale sanitario non soggetto all’obbligo di acquisizione dei crediti ECM, per il personale tecnico ed amministrativo PFAper il miglioramento delle performance e la comunicazione VI-1 “La responsabilità dell’infermiere generico, la relazione d’aiuto e la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da decubito” Obiettivi: far acquisire agli infermieri generici le specifiche conoscenze sulle responsabilità, sull’etica e sulla gestione del paziente con lesioni da decubito. Target: infermieri generici, puericultrici e operatori tecnici dell’assistenza. Numero massimo di partecipanti: 60. VI-2 “Tecniche di radioprotezione per il personale sanitario anche occasionalmente esposto a radiazioni ionizzanti (D.L. n. 241/00)” Obiettivi: far acquisire a tutto il personale sanitario, anche solo occasionalmente o fortuitamente (per incidenti) esposto alle radiazioni ionizzanti, le specifiche conoscenze sulla progettazione, gestione ed utilizzo delle tecniche di radioprotezione. Target: infermieri generici, puericultrici e operatori tecnici dell’assistenza. Numero massimo di partecipanti: 50. vere la formazione e di riconoscere e controllare gli eventi formativi che altri soggetti pur idonei vorranno promuovere per la formazione degli operatori della salute. L’attuale fase di sperimentazione consentirà alla Commissione Ecm di testare i criteri, le procedure e l’efficacia in vista del futuro assetto. Nella fase attuale, pertanto, in seguito al bando emanato nel dicembre del 2003, fra tutti coloro che hanno fatto domanda, con relativa documentazione dei requisiti necessari, la Commissione Nazionale ECM, presieduta dal Ministro Sirchia, ha prescelto i provider che realizzeranno la sperimentazione, che consisterà nel monitoraggio di alcuni progetti prescelti per verificarne la capacità organizzativa, le modalità di svolgimento ed i risultati conseguiti. Per tale sperimentazione sono stati 68 i provider prescelti per la formazione a distanza (Fad) e 84 quelli per la formazione residenziale. Un solo dato per indicare l’entità delle forze in campo: a fronte dei 17 della Lombardia, la Puglia ha avuto solo treprovider inseriti nella sperimentazione per la formazione residenziale: con la AUSL LE/2 vi sono anche l’Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziale di Bari e il Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale (G.O.I.M.) di Bari, entrambi quest’ultimi accolti con riserva di acquisire ulteriore documentazione. Fra le proposte di eventi formativi presentati dallaAUSLLE/2, quello accreditato per la sperimentazione Fad è stato: Moderni aspetti dell’assistenza territoriale. Mentre non è stato attualmente prescelto (lo sarà fra brevissimo) l’evento per la sperimentazione residenziale. Per la nostra ASL è’ senz’altro fondamentale l’attuale traguardo raggiunto, ma non è affatto un alloro sul quale cullarsi. Si è consapevoli di essere semplicemente all’avvio di un percorso che si auspica apra le porte ad un nuovo modo di vivere le professioni sanitarie, di gestire i servizi e di fornire le prestazioni. È già scritto nelle clausole del bando per la sperimentazione, del resto, che “l’accreditamento sperimentale di provider non fa sorgere alcun diritto o legittima aspettativa a ottenere successivamente l’accreditamento a regime di provider.” Che è dire che non si può cantare vittoria sol perché si è scesi in campo. Ora inizia la partita, la nostra scommessa, con la Puglia, per un nuovo modo di vivere e gestire il lavoro sanitario. * Direttore Sanitario ** Direttore Agenzia Formativa Aziendale *** Formatore Aziendale Bibliografia: Camboa P.L., Moderni aspetti dell’assistenza territoriale, CIC ed., Roma, 2004; Camboa P.L., La formazione professionale nelle Aziende Sanitarie, CIC, Roma, in corso di pubblicazione; Camboa P.L., Dattoli V.A., Piscitelli P., Qualità e formazione continua in Sanità: l’esperienza dell’Agenzia Formativa dell’Azienda USL LE/2 Maglie, TuttoSanità, Bari, n. 66, Lug.Ag. ’03. Cartoni E.S., Norme nazionali sulla formazione continua del personale sanitario: riflessioni sulla loro applicazione, Perform, vol. 1, n. 1, 2000; Accademia Nazionale in Medicina, Il Medico e il Menagement, Guida ragionata alle funzioni gestionali, 1996; Reitano F., L’Accreditamento dei Servizi di Psicologia come stimolo alla Professionalità, Psicologia e Psicologi, Erickson Ed, n. 3- ’02. La sperimentazione dei provider La formazione ECM, giunta al suo terzo anno di operatività, sarà interessata quest’anno da una importante trasformazione. La sua organizzazione, che fino ad oggi ha funzionato mediante il riferimento centralizzato della Commissione Nazionale per l’ECM istituita presso il Ministero della Salute, sarà in futuro affidata a dei provider sparsi sul territorio nazionale, che avendone i requisiti riconosciuti dal Ministero, avranno l’incarico di promuo- ANTHEA HOSPITAL Autorizzata dalla Regione Puglia con Det. Dir. n.202 del 09/01/1996 Direttore Sanitario: Dott. Francesco Casulli 70124 Bari • Via Camillo Rosalba, 35-37 • tel. 080/5644111 • fax 080/5644678/5042487 e-mail: [email protected] • www.gruppovillamaria.it n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 23 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Tea 24 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. 3 Fiammelle n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 25 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Documentazione Indagine di controllo sulla Gestione Comparto Sanità Regione Puglia 2000/2002 (Stralcio) Quadro normativo 1.1 Federalismo e Sanità I Piani Sanitari Nazionali nella loro impostazione di fondo perseguono l’attuazione dei principi di riforma tendente al progressivo decentramento delle funzioni dallo Stato alle Regioni, alla valorizzazione e allo sviluppo dei sistemi sanitari regionali in un quadro di trasformazione solidale e federalista dello stato sociale. Tale linea è ancora di più rafforzata dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, e successiva Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alle nuove disposizioni previste al titolo V, che completa il processo di regionalizzazione avviato dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e dalle successive modificazioni ed integrazioni. La novella costituzionale – art. 117, comma 2, lettera m - attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva per la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, mentre la “tutela della salute” rientra tra quelle a legislazione concorrente per le quali la potestà legislativa spetta alle Regioni, nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato e concernenti i profili tecnicosanitari. Inoltre, in quanto materia attribuita alla competenza concorrente, spetta alle Regioni anche la potestà regolamentare in materia di tutela della salute. Nella competenza esclusiva delle Regioni dovrebbero rientrare, dunque, tutti i profili della materia sanitaria e in special modo di quelli tuttora nazionali che non attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e alla profilassi internazionale. Tali ultimi aspetti, unitamente alla determinazione delle compatibilità finanziarie generali, dovrebbero restare nella competenza dello Stato, cui spetta di assicurare la necessaria universalità ed uguaglianza nel godimento del diritto alla salute postulata dall’art. 32 della Costituzione. Nella prospettiva di sussidiarietà verticale cambia anche il ruolo regionale il quale dovrebbe divenire una sede intermedia di regolazione e di coordinamento, restando affidata alla sede locale la funzione di governo del servizio stesso. Ciò traspare anche da recenti proposte di piani socio-sanitari regionali laddove viene accentuato un ruolo della Regione, non tanto come organo di governo, quanto come regolatore del servizio, mentre viene rimesso alle autonomie locali un ruolo e insieme una responsabilità di governo più prossimi alla cittadinanza e al territorio. Al fine di garantire il processo di adeguamento della Riforma del Titolo V in maniera armonica e concertata, è stata raggiunta, in data 20 giugno 2002, in sede di Conferenza Unificata, l’Intesa Interistituzionale, tra Governo, Regioni ed Enti locali. Tale intesa prevede, al punto 3, l’impegno di verificare che gli atti normativi in via di formazione, rispettino gli ambiti di competenza assegnati dalla Costituzione. All’uopo è stata istituita nella finanziaria per l’anno 2003 (legge 27 dicembre 2002,n. 289) all’art. 3, lett. b) l’Alta Commissione di studio con il compito di proporre al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costitu- zione. In tale rinnovato contesto normativo ed istituzionale si inserisce il disegno di legge costituzionale d’iniziativa governativa di ulteriore modifica dell’art. 117 della Costituzione, il quale aggiunge al testo novellato un quarto comma che prevede, per le Regioni, l’esercizio di una competenza legislativa esclusiva in materie di fondamentale importanza, tra le quali, l’Assistenza e Organizzazione Sanitaria, competenze per le quali la vigente norma dell’articolo 117 attribuisce alle Regioni la sola competenza legislativa concorrente, facendo salvi i “principi fondamentali” della materia posti come limite della potestà legislativa concorrente (c.d. devoluzione). Nello schema di Disegno di legge costituzionale “Nuove modifiche al Titolo V, parte seconda della Costituzione”, approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2003, la norma dell’art. 117 della Costituzione nel testo novellato ripartisce le materie già comprese nella “competenza concorrente” tra la potestà legislativa esclusiva dello Stato e la potestà legislativa esclusiva delle Regioni secondo il criterio di adeguatezza e proporzionalità. E’ confermata la clausola residuale di appartenenza alle Regioni di ogni altra materia non espressamente riservata allo Stato. Alle Regioni spettano, anzitutto, le materie oggetto del disegno di legge costituzionale sulla Devoluzione (sanità, istruzione e polizia locale) che trova organico inquadramento all’interno dell’art. 117. Per quanto concerne la materia sanitaria, restano riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le “norme generali sulla tutela della salute” (art. 117, 1 comma, lettera m) e la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 26 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lettera n), mentre “l’assistenza e organizzazione sanitaria” (art. 117, comma secondo, lettera a) è attribuita alla potestà legislativa esclusiva regionale. L’intervento riformatore si muove lungo tre direttrici fondamentali: la reintroduzione dell’interesse nazionale, che costituisce il legame indispensabile di ogni ordinamento federale o regiona-listico; il riconoscimento della Repubblica quale garante dei principi sanciti dalla Costituzione al di là di ogni assetto politico-istituzionale, la rideterminazione a regime delle materie di competenza legislativa statale e regionale. Nelle materie riservate alla loro competenza esclusiva le Regioni sono tenute al rispetto dell’ “interesse nazionale e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari”. 1.2 Quadro normativo nazionale La cornice legislativa nella quale si inserisce la Sanità Pubblica è ormai nota ed ampiamente esaminata nella precedente relazione relativa alla gestione del Comparto Sanitario per gli anni 1999 – 2000. Con il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale), a decorrere dall’anno 2001, sono cessati i trasferimenti erariali in favore delle Regioni a statuto ordinario, compreso il Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente e in conto capitale. L’intero finanziamento dell’assistenza sanitaria nelle Regioni a statuto ordinario è, pertanto, basato sulla finanza regionale, ad eccezione di una limitata quota di finanziamento che rimane gestita direttamente a livello centrale per finalità e programmi specifici. La spesa sanitaria nazionale però, continua ad aumentare. Dalla relazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti, approvata con deliberazione n. 4/2002, si evince che il fabbisogno sanitario nazionale al 2001,è pari a circa 142.351 mld. di lire (73.517 milioni di euro) corrispondente ad un tasso di crescita del 6,2 % . Il Governo con la legge finanziaria 2000 aveva previsto un ulteriore copertura sino all’anno 1998, di ulteriori 13.000 miliardi di lire da ripartire in tre anni suc- cessivamente aumentato di 3.000 miliardi a copertura dei disavanzi 1995-1999 e del residuo debito fino al 1994 ammontante a £. 1.696 mld. In attuazione di tale accordo, con D.L. 19 febbraio 2001 n. 17 (convertito in Legge 28.03.2001 n. 129) è stata disposta l’erogazione in tre tranche di £. 7.000 miliardi [• 3.615 mln.] nel 2001, 6.000 miliardi [• 3.099 mln.] nel 2002 e 3.000 miliardi [• 1.549 mln.] per il 2003; la prima erogazione, in acconto e le successive a saldo, previa dimostrazione da parte regionale di assolvimento della rispettiva quota a ripiano dei propri bilanci. Con l’accordo dell’ 8 agosto 2001 tra Stato e Regioni, che integra e modifica i precedenti del 3 agosto 2000 e del 22 marzo 2001, sono stati determinati ulteriori ripiani e misure dirette al contenimento della spesa sanitaria. In quella sede Governo e Regioni avendo preso atto della difformità tra i costi previsti per l’erogazione delle prestazioni sanitarie 2001 e l’effettiva spesa, con superamento dei limiti di cui all’accordo del 3 agosto 2000, hanno concordato le modalità delle maggiori spese previste, prevedendo un aumento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, relativamente all’anno 2001, di £. 6.608 mld. [• 3.412,75 mln.] a fronte dell’adozione di misure di controllo della spesa da parte delle Regioni ed imponendo alle Regioni, in caso di emersione di ulteriori disavanzi, rispetto alla nuova somma, l’assunzione a proprio carico della copertura degli oneri conseguenti. Quanto al disavanzo relativo all’esercizio 2000, il Governo si è impegnato a mettere a disposizione 2.700 mld di lire (•. 1.394,43 mln.), subordinatamente all’adozione da parte delle Regioni dei provvedimenti di copertura del restante disavanzo posto a loro carico, anche mediante indebitamento. Nel rispetto dell’accordo il Governo ha emanato il Decreto-Legge 18 settembre 2001, n. 347 poi convertito con modificazioni in Legge 16 novembre 2001, n. 405 recante “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”, che modifica la disciplina che regola il contributo delle Regioni a statuto ordinario subordinandolo al rispetto del patto di stabilità e crescita. Il D.L. all’art. 1 titolato “Patto di stabilità interno” per il triennio 2002-2004, di- spone che le Regioni a statuto ordinario non possano assumere impegni di spesa, né autorizzare pagamenti per spese correnti per l’esercizio 2002, in misura superiore a quanto per le medesime voci risulta dal consuntivo dell’esercizio 2000, aumentato del 4,5%. Dal totale delle spese correnti iscritte in bilancio sono escluse la spesa relativa alla assistenza sanitaria, la spesa per interessi passivi, le spese finanziate da programmi comunitari e le spese correnti relative all’esercizio delle funzioni statali trasferite alle Regioni a decorrere dall’anno 2000. Per gli anni 2003 e 2004 la spesa corrente non dovrà superare quella dell’anno precedente aumentata del tasso di inflazione, stabilito dal Documento di Programmazione Economico Finanziario. 2003 per ciascuno dei due anni rispettivamente nell’1,4% e nel 1,3%. Per quanto riguarda la spesa per l’assistenza sanitaria, la legge rimanda a quanto concordato tra Stato e Regioni, sancito l’8 agosto 2001, i cui principali termini abbiamo già trattato. A tal riguardo, la legge definisce le modalità di realizzazione delle misure di contenimento della spesa che le Regioni si sono impegnate ad adottare, conseguentemente all’accordo dell’ 8 agosto 2001 tramite: · Disposizioni regionali che obbligano le aziende sanitarie e ospedaliere ad aderire alle convenzioni stipulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’acquisto di beni e di servizi; · Legge Regionale che introduca sanzioni per gli amministratori che non si adeguino; · L’istituzione dell’osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria; · Attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche specialistiche ed ospedaliere al fine di assicurare la tempestiva disponibilità delle informazioni, anche per via telematica, ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per gli affari regionali; · Legge Regionale che introduca sanzioni per i soggetti che abbiano omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio delle prescrizioni di cui al punto 4 o abbiano superato il livello appropriato di pre- n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 27 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. scrizioni; · Disposizioni dirette a far rispettare gli equilibri economici alle aziende sanitarie; · Adozione dello standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti; · Riassorbimento del personale sanitario in esubero per la sostituzione del personale cessato, per la realizzazione di servizi domiciliari e, per ulteriori eccedenze, il ricorso a procedure di mobilità; · Immediato accertamento dei disavanzi di gestione delle aziende sanitarie con riferimento ai dati di preconsuntivo; · Adozione delle necessarie misure di copertura del disavanzo accertato o stimato; · Copertura della quota di disavanzo relativo al 2000 anche mediante la sottoscrizione di mutui; · Direttive per la determinazione del prezzo del rimborso dei farmaci di uguale composizione ai farmacisti del S.S.N.. Al quadro normativo va aggiunto l’art. 40 della legge n.448/01 (finanziaria 2002) con la quale, in virtù della nuova formulazione del patto, sono state introdotte sanzioni particolarmente penalizzanti per la realtà regionale. Si prevede che il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell’8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino per le Regioni e le Province autonome inadempienti del livello stabilito nell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall’art. 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali disposizioni funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sono state estese, per effetto del disposto dell’art. 4 della legge n. 112/2002 di conversione del D.L. 63/2002 anche al triennio 2002 - 2004. Con il D.P.R. del 23 maggio 2003, pubblicato in G.U. del 18.06.2003 - supp. ord. N. 95, viene approvato il nuovo Piano Sanitario Nazionale 2003 - 2005 costruito con la collaborazione delle Regioni e varato in un momento di passaggio di poteri dallo Stato alle Regioni sia per quanto riguarda l’organizzazione che la gestione dei servizi con assunzione a loro carico delle relative responsabilità. Gli obiettivi contenuti nel piano e de- finiti strategici, sono modellati sui cambiamenti della società italiana ed in generale europea, sostituendo quindi i criteri di sopravvivenza dell’attuale Servizio Sanitario Nazionale, ormai troppo obsoleti per reggere i bisogni emergenti. Negli obiettivi figurano tutti i bisogni della popolazione non autosufficiente come gli anziani ed i cronici che fino a venti trenta anni fa non erano così numerosi come oggi. Pertanto, tra gli scopi primari v’è quello di intensificare e migliorare le strutture, in particolare i servizi territoriali o a domicilio, limitando i ricoveri lunghi specialmente per quei pazienti come i cronici a cui più di tanto, non giova il trattamento ospedaliero. A tal fine viene posto l’accento sulla necessità di una trasformazione culturale sia tra la popolazione che dei medici e infermieri, investendo nel capitale umano; requisito fondamentale per tenere il passo con i tempi e con il resto d’Europa. Il costante confronto con gli altri paesi Europei, obbliga il nostro Sistema Sanitario ad erogare prestazioni terapeutiche con maggior qualità ed efficienza attrezzando centri di eccellenza, per non correre il rischio di non poter competere e vedere migrare pazienti e capitali fuori dai nostri confini. Con legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002) vengono previsti una serie di misure e di interventi finalizzati oltre che alla razionalizzazione della spesa sanitaria, al potenziamento e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario ed ai progetti di ricerca. 1.3 Legislazione regionale In materia sanitaria l’attività legislativa della Regione Puglia per il 2001 - 2002, con l’entrata in vigore della riforma sulla finanza regionale è (come già ampiamente esaminato nella precedente relazione relativa alla gestione del comparto sanità per gli anni 1999 – 2000), diretta al contenimento della spesa in concomitanza anche dei ridotti trasferimenti dal bilancio dello Stato, che ha notevolmente accresciuto il grado di responsabilità delle regioni sia sul fronte del prelievo delle risorse che su quello della spesa. L’intenzione di razionalizzare e contenere la spesa sanitaria ha trovato realizza- zione nella L.R. 22.12.2000 n. 28 e in seguito nelle L.R. 31 maggio 2001 n. 14 (di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003), nella L.R. 5 dicembre 2001 n. 32 (di assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001) preceduta dalla Delibera di Giunta n. 1392 del 5.10.2001 (di approvazione del documento di indirizzo economico funzionale 2001), nella L.R. 21 maggio 2002 n. 7 relativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 – 2004 e con D.G.R. 8 agosto 2002 n. 1162 (compartecipazione alla spesa farmaceutica – regolamentazioni). Tutte le leggi succitate dispongono importanti interventi in ambito sanitario, ed in particolare affrontano il problema del disavanzo con misure adeguate per limitare lo sfondamento della spesa sanitaria tramite la predisposizione di provvedimenti diretti in particolare, a contenere la spesa farmaceutica con la reintroduzione dei tickets, ad avviare il controllo di gestione, ad adottare procedure centralizzate per gli acquisti, ad introdurre il controllo della mobilità extraregionale dei pazienti ed a ridurre le prestazioni inappropriate, oltre a prevedere la possibilità di contrarre mutui per la copertura della quota di disavanzo del 2000 non garantita dallo Stato, insieme alla rideterminazione dell’addizionale regionale IRPEF, che passa dallo 0,50 %1 , allo 0,90 %2 , fino a raggiungere 1,4%. Inoltre nel 2002, il legislatore regionale, al fine di poter determinare in maniera definitiva la situazione finanziaria delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali a far data dal 1994 e retro, ha disposto all’art. 11 della LR 9.12.2002 n. 20 (“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002”) come integrato successivamente con l’art. 43 della LR 4/2003, (“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia”), che i commissari incaricati della liquidazione accertino i debiti e i crediti delle singole unità sanitarie locali, per poi disporre la definitiva chiusura delle gestioni liquidatorie e l’applicazione dei principi previsti per la liquidazione coatta amministrativa degli enti di diritto pubblico che 28 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. si trovino in condizioni economiche di grave dissesto, ovvero le cui gestioni liquidatorie risultano gravemente deficitarie. Tale attività legislativa regionale volta a limitare i costi del proprio sistema sanitario nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili, nonché la maggior efficienza ed economicità, realizzata nell’erogazione delle spese, sembra aver determinato, come si evince nella relazione al rendiconto per l’esercizio finanziario 2002, approvato con L.R. n. 18 del 25.08.2003, un equilibrio tra costi complessivi sostenuti e risorse finanziarie disponibili in relazione all’esercizio 2002, scongiurando pertanto, la messa in liquidazione del patrimonio sanitario pugliese, e contribuendo alla riduzione dell’addizionale IRPEF gravante sui redditi dell’anno 20033 . A tali interventi è stata sicuramente di ausilio l’istituzione dell’ Agenzia Regionale Sanitaria (ARES) prevista con L.R. n. 24 del 13.08.2001 e costituita in data 17.09.2001 con Decreto n. 462 del Presidente della Giunta Regionale, con compiti di supporto tecnico operativo per la programmazione sanitaria regionale, per il controllo di gestione e conseguente monitoraggio dell’equilibrio economico del S.S.R., nonché per la valutazione comparativa dei costi e della qualità dei servizi sanitari. 2. Dati finanziari 2.1 Disavanzo Regionale L’ attuale situazione debitoria della Regione Puglia è, al pari di quella di tutto il Servizio Sanitario Nazionale, il risultato dell’accumulo dei disavanzi provenienti dagli esercizi 2000 e precedenti, comprese le gestioni liquidatorie 1994 e retro, a cui si aggiunge anche la gestione 2001. La pressione esercitata dalle Regioni nei confronti del Governo, al fine di ottenere finanziamenti per i predetti disavanzi, ha determinato quest’ultimo ad emanare una serie di provvedimenti legislativi contenenti una serie di interventi urgenti, nonchè misure e modalità di regolazione e ripiano della spesa sanitaria tra cui in evidenza: D.L. 19.02.2001 n. 17 convertito in Legge 129/2001; D.L. 19.09.2001 n. 347 convertito in Legge n. 405/2001 e D.L. 15.04.2002 n. 63 converti- to in Legge 112/2002. In particolare, con il D.L. n. 347 del 20014 convertito con modificazioni, nella Legge 16 novembre 2001, n. 405, il Governo ha imposto alle Regioni alcune misure di contenimento della spesa, già concordate in sede di accordo Stato-Regioni dell’agosto 2001. Il mancato rispetto di quanto disposto è stato sanzionato con la riduzione dei finanziamenti previsti e determinati nel precedente accordo del 3 agosto 2000 (art. 83, comma 4 della legge finanziaria per il 2001, art. 40 finanziaria 2002 e legge n.112 del 2002). Per quanto riguarda la situazione del Servizio Sanitario Regionale Pugliese, si è evidenziato nella precedente relazione, come il totale del disavanzo complessivo del sistema a tutto il 2000, ammontasse a £. 1.705,7 mld. (•. 880.972.178,47) comprensivi dei 38 mld. (•.19.625.362,17) derivanti dalle perdite degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), stimate sulla base dei preventivi 2001, ed al netto dell’importo di £. 600 mld. erogati alle Aziende, con D.G.R. 1011/2001, in favore delle Aziende Sanitarie, a parziale ripiano del disavanzo complessivo a tutto il 1999. Nel rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2002 della Regione Puglia, il debito per le gestioni 2000 e retro, viene calcolato in 1.265 milioni di •uro da cui bisogna detrarre 321 milioni di •uro, costituenti la quota di disavanzo coperta con finanziamento statale. Per la restante quota, la Regione con L.R. 31 maggio 2001 n. 14 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003, all’ art. 16, comma 1, ha autorizzato la Giunta a contrarre mutui con Aziende ed Istituti di Credito ordinario nonché con la Cassa Depositi e Prestiti a copertura dei predetti debiti sanitari, accumulati al 31 dicembre 1994 nonché quelli relativi agli esercizi 1995-1999. Inoltre la Regione con L.R. 5 dicembre 2001 n. 32, “di assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001, all’art. 2 (copertura disavanzi sanitari esercizio 2001), ha esteso tale misura di ripiano ai disavanzi accumulatisi nell’esercizio 2000, conformemente a quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del D.L. 18 settembre 2001 n. 247 convertito nella legge 405/2001. In data 11/10/2002 la Giunta Regiona- le con D.G.R. n. 1557 del 11.10.2002, in ossequio a quanto disposto dalle leggi regionali sopracitate e confermato con l’art. 17 della Legge Regionale 21 maggio 2002 n. 7 (di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), delibera l’assunzione di un mutuo a tasso variabile, con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo pari ad •uro 200.000.000,00 da restituire in 20 anni, per il ripiano della quota di disavanzo sanitario non garantita dallo Stato riferito all’esercizio 2000 e pregressi. Il disavanzo pari a 775 mil, di •uro riportato relazione al rendiconto regionale per l’esercizio 2002, risulta coperto per 335 milioni di •uro dallo Stato; per la restante quota, la copertura viene realizzata con quanto ottenuto dal prestito obbligazionario di 600 milioni di •uro collocato sui mercati internazionali giusta il disposto dell’art 18 L.R. 7/2002 Per l’esercizio finanziario 2001, la normativa nazionale nel rispetto dell’accordo Stato-Regioni dell’ 8 agosto 2001 dispone, con l’art. 4 del D.L. 18 settembre 2001 n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001 n. 405, che per la quota di disavanzo la cui copertura non è garantita dallo Stato, sia la Regione a provvedere con proprie leggi sia all’introduzione di misure di compartecipazione alla spesa sanitaria (anche con forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa), sia alla maggiorazione dell’aliquota regionale nella misura dello 0,5% sul reddito delle persone fisiche ed altre misure fiscali previste dalla normativa vigente, idonee a contenere la spesa, tra cui l’adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci. Il tutto viene recepito dalla Regione Puglia, con Legge Regionale n. 32 del 5 dicembre 2001 (di assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001, a copertura del disavanzo di gestione 2001). La norma prevede: · l’aumento dell’addizionale regionale sul reddito delle persone fisiche, che viene determinata a decorrere dal 1 gennaio 2002 nella misura del 1,4%; · l’istituzione in bilancio di apposito capitolo destinato a “fondo per la compartecipazione regionale alla spesa sani- n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 29 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. taria per l’esercizio 2001”, sul quale viene stanziato un importo di •. 51.645.689,91 (£.100.000.000.000); · di utilizzare gli introiti della vendita del patrimonio delle aziende sanitarie e ospedaliere per quella parte non destinata ad attività assistenziali per ripianare il disavanzo derivante dall’esercizio 2001. Quanto disposto trova ulteriore conferma negli art 17 e 18 della L.R. 21 maggio 2002 n. 7 “ Bilancio di previsione per l’esercizio 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004. Nel frattempo, considerata la grave situazione di deficit di cassa delle Aziende Usl e Ospedaliere, ed i tempi necessari per la realizzazione delle misure indicate nella L.R. 32/2001 con D.G.R. n. 1073 del 16.07.2002 (Documento di Indirizzo Economico - Funzionale 2002 del Servizio Sanitario Regionale), la Giunta Regionale ha provveduto ad anticipare la somma di 65 milioni di •uro che ha ripartito tra leAziende sanitarie, proporzionalmente al concorso di ciascuna alla determinazione del risultato di esercizio a preconsuntivo (consolidato alla data del 14 marzo 2002.), a parziale copertura delle perdite relative all’esercizio 2001. Già in precedenza la Giunta con D.G.R. del 9 luglio 2002 n. 999, in applicazione di quanto disposto dal comma 3 art. 2 LR 32/ 2001 e dall’ art. 17 LR 7/2002 aveva destinato alleAziende per l’esercizio finanziario 2001 la somma di •uro 144.607.590,00, stanziata nel capitolo 741085 quale compartecipazione Regionale alla spesa sanitaria. Nella relazione al rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2001 approvato con L.R. 8 agosto 2002 n. 17, veniva inoltre prospettata la possibilità di coprire l’eccedenza del disavanzo con maggiori introiti rivenienti dalla eventuale vendita dei beni del patrimonio sanitario (art. 2 L.R. n. 32/2001) o con ulteriore manovra in sede di assestamento del bilancio. La tabella n. 1 seguente illustra il disavanzo finanziario espresso in euro dichiarato dalle Aziende per l’esercizio 2000 e 2001 e le anticipazioni avute quale compartecipazione alla spesa sanitaria: 1 prevista con D.Lgs. 30.12.1999 n. 506 ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.Lgs. 18.2.2000 n. 56 3 disposta con LR 7.3.2003 n. 4 art. 5 3 artt. 5, 19 e segg. LR 7.01.2004 4 vedi cap I par. 1.2 2 Dalla lettura della relazione al Rendiconto Generale della Regione Puglia per l’esercizio 2002 risulta essere stato raggiunto l’obbiettivo di coprire il disavanzo relativo alle gestioni 2000 e retro grazie agli interventi finanziari precedentemente illustrati e per quella parte non a carico dello Stato. La maggior efficienza ed economicità esercitata nell’erogazione della spesa, ha permesso alla Regione Puglia di ottenere anche per la gestione 2002, l’obiettivo del pareggio di bilancio, grazie anche ad uno stanziamento previsto nell’apposito capitolo di spesa 7710881 iscritto nel bilancio di previsione per l’esercizio 2003 (Legge 25 agosto 2003 n. 19). Strutture S.S.R. ASL BA/1 – ANDRIA ASL BA/2 BARLETTA ASL BA/3 ALTAMURA ASL BA/4 BARI ASL BA/5 PUTIGNANO ASL BR/1 BRINDISI ASL FG/1 SAN SEVERO ASL FG/2 CERIGNOLA ASL FG/3 FOGGIA ASL LE/1 LECCE ASL LE/2 MAGLIE ASL TA/1 TARANTO A.O. DIVENERE Bari A.O. VITO FAZZI Lecce A.O. POLICLINICO bari A.O. DISUMMA brindisi A.O. SS.ANNUNZIA TA Taranto A.O. OSPEDALI RIUNITI Foggia Disavanzo Esercizio 2000 Disavanzo Esercizio 2001 anticipazioni per ricapitalizzazione e ripiano perdite da DIEF 2002 compartecipazio ne diretta regionale alla spesa sanitaria per il 2001 totale anticipazioni euro euro euro euro euro 5.656.752,42 12.679.408,08 1.188.860 3.083.030 4.271.890 9.953.157,36 28.800.848,64 2.404.300 6.649.840 9.054.140 8.434.228,72 13.720.334,73 1.103.300 1.972.490 3.075.790 47.597.423,84 62.729.760,73 8.058.640 18.316.150 26.374.790 20.324.275,04 31.838.467,59 3.231.970 7.001.190 10.233.160 16.848.915,80 31.167.140,95 2.985.240 7.003.500 9.988.740 19.866.244,38 30.058.018,71 2.824.990 5.533.250 8.358.240 9.690.214,09 18.628.137,22 1.938.470 4.896.700 6.835.170 19.697.065,79 47.679.273,39 4.208.610 11.005.540 15.214.150 29.866.072,25 37.058.881,25 5.149.300 11.856.390 17.005.690 21.975.251,93 48.898.488,49 5.236.490 14.400.140 19.636.630 36.766.079,66 80.363.811,50 5.922.900 12.964.340 18.887.240 3.896.957,33 12.235.380,40 1.992.280 6.724.210 8.716.490 4.996.075,06 13.809.086,71 1.169.420 3.191.130 4.360.550 95.027.036,52 54.509.443,41 10.148.250 13.274.470 23.422.720 25.105.736,17 39.146.393,27 4.305.090 9.874.680 14.179.770 19.521.787,57 26.502.364,09 3.072.750 6.600.850 9.673.600 290.604,03 59.140 259.690 318.830 65.000.000 144.607.590 209.607.590 IRCCS Oncologico 9.352.751,44 IRCCS De Bellis 4.836.794,95 Totale Euro: Il raggiungimento di tale obiettivo per il 2002, trova inoltre fondamento, (come desumibile dalla lettura della relazione al rendiconto generale per il 2002 della Regione Puglia), dalla riuscita del risanamento attuato con il piano di Riordino Ospedaliero, il cui merito è quello di aver apportato, a giudizio del relatore, una maggiore razionalizzazione nella spesa sanitaria, senza aver compromesso il patrimonio sanitario, con la sua messa in liquidazione e conseguente vendita di beni, prevista dall’art. 11 della L.R. 9.12.2002 n. 20 e successive modificazioni, consentendo inoltre la progressiva riduzione dell’addizionale regionale IRPEF che passa dallo 0,3% del 2003 allo 0,2% a partire dal 468.551.243,50 589.534.635,11 tab. 1 Fonte: Rendiconto Generale Regione Puglia - Legge 8.8.2002 n. 17 D.G.R. 999 del 9.07.2002 30 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. 1.1.2004, e la possibilità di programmare l’assunzione di nuovo personale sanitario e parasanitario. 2.2 Indicatori finanziari Le tabelle seguenti illustrano l’andamento della spesa sanitaria nel triennio 2000/2002 ed i risultati determinati dagli indicatori finanziari, costruiti sui dati contenuti nel rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2002. Gli stanziamenti relativi alla competenza dei settori Sanità e Servizi Sociali, presentano un ulteriore crescita anche per il 2002: infatti vi sono stanziamenti per •.5.685.016.429,90, rispetto ai •.5.048.144.983,83 del 2001 e •. 4.220.483.849,77 del 2000. Risultano impegnati sulla competenza •. 5.068.103.248,65 ed in totale •. 5.160.199.617,26, rispetto ai • 4.942.864.534,55 del 2001 e •. 4.325.693.621,57 del 2000; le somme impegnate sui residui di stanziamento iniziali pari a • 216 mil. ammontano a •. 96 mil. (•. 70 mil su 162 mil. nel 2001 , •. 255 mil. su 297 mil. nel 2000). Sono stati fatti pagamenti, in conto competenza, per •.4.791.073.149,18 (rispetto ai •. 4.564.895.600,76 nel 2001, •.3.607.755.597,17 nel 2000), che hanno aumentato la capacità di pagamento dello 0,1 passando dallo 0,94 del 2001, allo 0,95 dell’esercizio in esame. In conto residui sono stati effettuati pagamenti per circa •. 303 mil. su 799.619.055,30 di •uro accertati che ha comportato una diminuzione rilevante della capacità di pagamento per i residui; infatti dall’esame della tabella relativa agli indicatori n. 3b, notiamo che nel triennio di riferimento, si passa da uno 0,52 del 2000, ad uno 0,38 nel 2002 e con uno scarto di ben 0,23 rispetto al 2001 (nel solo settore Sanità si passa dallo 0,63 del 2001 allo 0,39 del 2002). L’utilizzo delle risorse disponibili misurabili con la capacità di spesa e la velocità di cassa, per il 2002 risulta positivo rispetto agli esercizi precedenti; infatti per la capacità di spesa si passa dallo 0,80 nel 2000 ad uno 0,79 nel 2002; anche la velocità di cassa mostra una diminuzione per il 2002 (0,85) in riferimento all’esercizio 2001 (0,87); rimane superiore rispetto invece a quello calcolato per il 2000 (0,78). A fine esercizio 2002 i residui passivi da riportare sono pari a •.1.361.920.575,98 rispetto ai •.799.619.055,34 del 2001 e •.1.010.943.059,02 nel 2000, con un indice di accumulazione in crescita, nettamente al disopra dell’area di criticità (562.301.520,64 di •uro in più rispetto all’esercizio 2000). Non vi sono sostanziali differenze poi, fra i valori degli indicatori riferibili al solo settore Sanità rispetto al settore Servizi Sociali. 1 approntato per la copertura dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale per il 2002 rilevati dai pre – consuntivi. La spesa sanitaria di parte corrente 5.1 Analisi delle categorie economiche I dati esposti nella tabella n. 8, che di seguito si riporta, sono stati acquisiti da questa Sezione Regionale di Controllo direttamente dalla Regione Puglia . Il fine è riportare l’andamento della spesa per l’assistenza sanitaria con riguardo alla disaggregazione per categorie sulla base dei bilanci di esercizio e conti economici delle aziende regionali nel periodo 2000-2002. I dati che seguono consentono di R e n d ic o n to 2 0 0 0 s a n i tà r e s id u i s ta n z i a m e n to S erv. s o c ia li e s id u i s ta n z i a m e n to to ta l e im p e g ni resi du i d i s ta n z i a m e n to 25 2 .1 4 7 .7 1 7 ,3 4 4. 04 2 .7 7 3 .2 8 3,2 9 96 .6 7 7 .7 2 7 ,1 9 18 6 .5 1 8 .7 4 2 ,4 7 2 2 0. 65 4 .6 6 2 ,29 59 .9 2 9 .9 1 7 ,7 3 2 7 .1 7 8. 1 2 3, 17 27 .5 2 8 .5 4 5 , 73 6. 16 1 .0 2 5 ,3 2 2 .6 6 9 .2 1 2, 8 2 34 .7 3 7 .1 3 0 , 26 46 8 .5 1 3 .7 9 5 ,8 0 4. 32 5 .6 9 3 .6 2 1,5 7 16 2.7 6 8 . 6 7 0, 24 im p e g ni resi du i d i s ta n z i a m e n to resi du i s ta n z i a m e n ti a c c e rt a t i iniz io e s e r c iz i o c o m p e te n z a co m p eten za r e s id u i 5 7 4. 24 0 .2 6 2 ,85 4 .1 8 6. 52 9 . 33 6 ,3 3 3 .59 2.6 4 6 .3 5 4, 3 5 pa ga m e nt i 2 6 3. 57 8 .7 8 6 ,75 3 2.7 01 .8 2 4 ,6 4 3 3 .9 5 4.5 1 3 ,44 1 5.1 09 .2 4 2 , 82 3 4.7 37 .1 3 0 ,2 6 9 0 5. 25 8 .0 0 4 ,50 4 .2 2 0. 48 3 . 84 9 ,7 7 3 .60 7.7 5 5 .5 9 7, 1 7 T ab. 2 a R e n d ic o n to 2 0 0 1 resi du i S a n i tà r e s id u i di s ta n z i a m e n to S erv. S o c i al i r e s id u i s ta n z i a m e n to to ta l e a c c e rt a t i iniz io e s e r c iz i o 7 9 8. 73 8 .9 5 4 ,20 s ta n z i a m e n ti pa ga m e nt i c o m p e te n z a co m p eten za r e s id u i 4 .9 8 9. 91 5 . 92 7 ,2 5 4 .55 2.7 4 9 .7 5 5, 6 7 53 6 .1 6 0 .0 1 1 ,5 2 4. 83 9 .7 1 8 .5 3 7,3 7 91 .0 4 9 .0 2 0 ,9 8 6 2 .9 1 9. 9 8 7, 38 64 .4 1 3 .1 4 1 , 50 10 0.3 6 4 . 8 0 9, 27 1 3 .6 3 8. 4 2 2, 15 32 .7 4 0 .9 2 2 , 74 24 .6 5 6 .0 7 8 ,9 1 5. 99 1 .9 3 2 ,9 4 16 9.0 9 2 , 38 4. 94 2 .8 6 4 .5 3 4,5 5 21 6.2 3 9 . 0 0 1, 54 im p e g ni resi du i d i s ta n z i a m e n to 1 5 6. 60 7 .6 4 4 ,92 4 8.4 78 .4 9 3 ,6 1 5 8 .2 2 9.0 5 6 ,58 1 2.1 45 .8 4 5 , 09 6 .16 1.0 2 5 , 32 1 .00 9.9 8 6 . 1 1 8 ,0 5 5 .0 4 8. 14 4 . 98 3 ,8 3 4 .56 4.8 9 5 .6 0 0, 7 6 61 2 .7 1 8 .4 2 1 ,0 5 T ab. 2 b R e n d ic o n to 2 0 0 2 resi du i S a n i tà r e s id u i s ta n z i a m e n to S erv. S o c i al i r e s id u i s ta n z i a m e n to to ta l e a c c e rt a t i iniz io e s e r c iz i o 5 2 3. 96 9 .8 8 2 ,87 s ta n z i a m e n ti pa ga m e nt i c o m p e te n z a co m p eten za r e s id u i 5 .5 8 2. 90 5 . 22 8 ,8 0 4 .78 0.9 7 0 .7 7 2, 6 0 24 9 .7 0 7 .8 0 5 ,8 3 4. 98 5 .9 6 7 .4 9 8,4 9 58 6.1 6 6 . 3 0 0, 99 2 7 .3 1 6. 4 2 5, 20 82 .0 5 1 .4 9 6 , 28 84 .1 6 2 .9 7 6 ,8 4 2 3 .4 6 5. 7 0 2, 74 82 .1 3 5 .7 5 0 , 16 19 .6 8 9 .9 6 0 ,2 6 2 .2 5 9 .9 2 5, 3 2 10 .0 4 4 .8 7 2 , 33 14 .7 8 0 .2 9 8 ,9 3 30 2 .7 4 9 .8 5 9 ,0 9 5. 16 0 .1 9 9 .6 1 7,2 6 70 4.7 9 9 . 5 3 7, 02 1 9 1. 41 3 .8 3 0 ,22 5 9.4 10 .1 7 0 ,9 4 1 0 2 .1 1 1. 2 0 1 ,1 0 1 0.1 02 .3 7 6 , 58 2 4.8 25 .1 7 1 ,2 7 7 9 9. 61 9 .0 5 5 ,30 5 .6 8 5. 01 6 . 42 9 ,9 0 4 .79 1.0 7 3 .1 4 9, 1 8 T ab. 2 c Fonte: dati Rendiconti generali della Regione Puglia * importi espressi in euro n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 31 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. INDICI DI SPESA A B C D E F G H I L M N O P Q residui passivi iniziali 2000 2001 2002 905.258.004,50 1.009.986.118,05 799.619.055,30 stanziamenti finali competenza 4.220.483.849,77 5.048.144.983,83 5.685.016.429,90 stanziamenti finali cassa 5.142.747.647,54 6.004.575.295,66 6.484.635.485,17 pagamenti in c. competenza 3.607.755.597,17 4.564.895.600,75 4.791.073.149,18 468.513.795,81 612.718.421,05 302.749.859,09 Totale pagamenti 4.076.269.392,98 5.177.614.021,80 5.093.823.008,27 impegni 5.068.003.248,65 pagamenti in c. residui 4.070.301.829,02 4.872.459.460,12 impegni residui stanz. 255.391.792,54 70.405.074,44 102.096.368,61 totale impegni residui passivi-insuss. Economie 4.325.693.621,56 4.942.864.534,56 5.170.099.617,26 residui passivi - perenzioni 0 0 0 7.719.520,10 9.012.617,40 42.624.497,17 residui da riportare (comp.) 565.384.984,36 423.268.959,24 882.786.360,72 residui da riportare (residui) residui da riportare (stanziamento) 319.167.174,56 268.331.107,39 265.046.424,23 126.133.754,98 108.018.988,71 171.463.293,86 1.010.943.059,02 799.619.055,34 1.361.920.575,98 totale residui da riportare Tab. 3a INDICATORI Capacità di spesa F/(A+B) 2000 2001 0,80 2002 0,85 0,79 criticità x=0; 0<x<1 Velocità di cassa F/(A+I) 0,78 0,87 0,85 x=0; 0<x<1 Capacità di impegno G/B 0,96 0,97 0,89 x=0; 0<x<1 Capacità di pagamento comp. D/G 0,89 0,94 0,95 x=0; 0<x<1 Capacità di pagamento res. E/A 0,52 0,61 0,38 x=0; 0<x<1 Smaltimento dei residui (E+L+M)/A 0,53 0,62 0,43 x=0; 0<x<1 Smaltimento residui-economie (L+M)/A 0,01 0,01 0,05 x=0; 0<x<1 Accumulazione residui (Q-A)/A 0,12 -0,21 0,70 x=n; 0<x<n Scostamento previsioni cassa (C-F)/C 0,21 0,14 0,21 x=1; 0<x<1 Tab. 3b INDICI DI SPESA - settore 1: Sanità 2000 2001 2002 residui passivi iniziali stanziamenti finali competenza 4.186.529.336,33 4.989.915.927,25 5.582.905.228,80 C D E F G H I L M N O stanziamenti finali cassa 5.041.354.179,20 5.891.875.812,54 6.298.288.941,86 pagamenti in c. competenza 3.592.646.354,35 4.552.749.755,67 4.780.970.772,60 P Q 837.819.049,60 438.666.459,81 955.346.599,12 599.079.998,90 715.383.713,09 277.024.231,03 Totale pagamenti 4.031.312.814,16 5.151.829.754,57 5.057.995.003,63 impegni 4.042.773.283,29 4.839.718.537,37 4.985.867.498,49 impegni residui stanz. totale impegni 220.654.662,29 4.263.427.945,58 64.413.141,50 92.051.496,28 4.904.131.678,87 5.077.918.994,77 residui passivi-insuss. Economie residui passivi - perenzioni 6.187.091,89 6.995.706,32 23.530.118,25 residui da riportare (comp.) 546.804.656,13 378.017.802,68 791.063.026,88 residui da riportare (residui) residui da riportare (stanziamento) 315.175.901,29 235.507.947,02 248.810.877,72 94.065.837,55 101.857.963,39 148.898.047,92 totale residui da riportare 956.046.394,97 Tab. 4a 1 Con la voce altro sono da intendersi le spese che non rientrano in nessun altra classificazione come: rimborsi svalutazione crediti, variazioni, rimanenze, accantonamenti,sopravvenienze, minusvalenze etc. 5.2 Il personale e la sua gestione A B pagamenti in c. residui evidenziare le voci economiche che maggiormente pesano nella composizione totale. Da notare, come nel 2002, vi sono per talune voci di spesa sensibili riduzioni rispetto al 2001. La tabella seguente mostra percentuali di scostamento inferiori nel 2002 rispetto al 2001 per le seguenti voci: beni e servizi (8,14%) personale (1,81%); notevole risulta la diminuzione rispetto all’esercizio precedente della farmaceutica convenzionata (-1,05%) e per la specialistica convenzionata interna (-5,72%). Tutte le restanti voci di spesa registrano un trend in crescita, seppur abbastanza contenuto ad eccezione della specialistica convenzionata esterna (5,14% in più nel 2002 rispetto all’esercizio precedente), e delle spese classificate come altro1 che registrano una crescita del 10,17% rispetto all’ 1,39% del 2001. Interessante è anche l’analisi del peso percentuale che le singole voci di spesa assorbono sul totale complessivo. A riguardo notiamo come le tre maggiori voci di spesa anche per il 2002 sono nell’ordine quelle relativa a il personale (con il 31,90 %): la farmaceutica (con il 16,49%), i beni e servizi (con il 16,13%) anche se si constata una sensibile riduzione rispetto agli esercizi precedenti. 715.383.713,09 1.188.771.952,52 Come già rilevato nella scorsa relazione la spesa per il personale negli ultimi anni ha registrato un rialzo anche a seguito degli intervenuti rinnovi contrattuali. Questa tendenza la si riscontra anche nel corso del 2001 e nel 2002 come di seguito riportato: Si nota però, che l’aumento è piuttosto contenuto rispetto agli anni precedenti infatti tale incremento è nel 2001 del 3,37% e scende ulteriormente nel 2002 all’ 1,81% frutto della politica di contenimento messa in atto dalla Regione Puglia che anche in base al nuovo piano di riordino ospedaliero nonché del piano sanitario regionale sta cercando, quanto più pos- 32 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. sibile, di limitare i costi di gestione tra cui quelli relativi al personale. Inoltre sotto questo profilo, il dato relativo alla spesa del personale della Regione Puglia, risulta inferiore al dato riportato dalla media nazionale come può evincersi dalla successiva tabella 9 che correla gli indici di incidenza dello specifico settore sul totale del dato Italia relativo alla spesa del personale. INDICATORI 1999 Capacità di spesa F/(A+B) Velocità di cassa F/(A+I) 2000 2001 2002 criticità 0,78 0,80 0,87 0,80 x=0; 0<x<1 0,81 0,79 0,88 0,87 x=0; 0<x<1 Capacità di impegno G/B 0,89 0,97 0,97 0,89 x=0; 0<x<1 Capacità di pagamento comp. D/G 0,95 0,89 0,94 0,96 x=0; 0<x<1 Capacità di pagamento res. E/A 0,53 0,52 0,63 0,39 x=0; 0<x<1 Smaltimento dei residui (E+L+M)/A 0,54 0,53 0,63 0,42 x=0; 0<x<1 Smaltimento residui-economie (L+M)/A 0,00 0,01 0,01 0,03 x=0; 0<x<1 -0,19 0,14 -0,25 0,66 x=n; 0<x<n 0,22 0,20 0,13 0,20 x=1; 0<x<1 Accumulazione residui (Q-A)/A Scostamento previsioni cassa (C-F)/C Tab. 4b CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLA SPESA REGIONE PUGLIA ANNI 2000-2002 in euro A B C* A C B A C B CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 2000 % % 2001 % % 2002 % % ALTRA ASSISTENZA CONVENZIONATA 241.546.891,70 5,23 20,45 261.895.293,53 8,42 5,25 294.380.432,48 12,40 5,69 ALTRO BENI E SERVIZI 411.512.857,19 683.530.705,94 8,91 14,80 13,91 16,39 417.245.528,77 772.309.646,90 1,39 12,99 8,37 15,49 459.646.640,19 835.214.097,21 10,17 8,14 8,88 16,13 FARMACEUTICA CONVENZIONATA 653.937.725,63 14,16 14,93 862.741.249,93 31,93 17,30 853.651.608,51 -1,05 16,49 MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA 282.708.506,56 6,12 10,76 291.126.754,02 2,98 5,84 306.155.649,78 5,16 5,91 OSPEDALIERA CONVENZIONATA 581.117.302,86 12,59 7,01 578.380.081,29 -0,47 11,60 591.343.149,46 2,24 11,42 PERSONALE 1.569.615.807,71 34,00 7,26 1.622.500.994,18 3,37 32,54 1.651.887.391,74 1,81 31,90 SPECIALISTICA CONVENZIONATA ESTERNA 162.926.657,96 3,53 6,47 146.622.113,65 -10,01 2,94 154.162.384,38 5,14 2,98 30.073.285,23 0,65 11,11 33.414.761,37 11,11 0,67 31.503.870,84 -5,72 0,61 4.616.969.740,78 100,00 10,99 4.986.236.423,64 8,00 100,00 5.177.945.255 3,85 100,00 SPECIALISTICA CONVENZIONATA INTERNA TOTALE Tab. 8 Fonte: Assessorato alla Sanità Regione Puglia A: valore assoluto B: percentuale rispetto al totale di esercizio C: percentuale di scostamento rispetto all’esercizio precedente *: percentuale di scostamento rispetto al 1999 Spesa per il personale in Puglia 2000 2001 2002 €uro €uro €uro PERSONALE 1.569.615.808 1.622.500.994 1.651.887.392 INCREMENTO 7,26% 3,37% 1,81% ANNI Tab. 8 bis Nelle tabelle 10 e 11 invece, il dato relativo alla spesa viene integrato con il dato relativo al personale in servizio presso le aziende ASL e Ospedaliere e presso le strutture di ricovero equiparate pubbliche al fine di mostrare nel dettaglio la diminuzione percentuale del numero dei dipendenti nelle singole strutture. Per ciò che concerne le ASL e le AO pubbliche, la riduzione dell’organico è più consistente nel 2001 [pari al -9,12% con punte maggiori per il ruolo professionale (-12,63%), tecnico (-9,47%) e sanitario (9,88%), mentre la diminuzione è stata inferiore per il ruolo amministrativo (-3,36%)] ma comunque evidente anche per il 2002 con il -1,49%. Il maggior apporto a tale politica di contenimento della spesa, è stato fornito come nel 2001 dalla riduzione del personale del ruolo professionale (9,63%). Non del tutto in linea con tale politica ma purtuttavia apprezzabile, è la riduzione avutasi per Istituti di ricovero equipa- n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 33 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. in migliaia di euro ANNO 2000 2001 2002 TOT. SPESA PERSONALE PUGLIA a 1.569.616 1.622.501 1.651.887 TOT. SPESA SANITARIA PUGLIA b 4.616.970 4.986.236 5.177.945 c = a/b c 34% 32,54% 31,90% TOT. SPESA PERSONALE ITALIA d 25.618.566 26.823.877 27.528.519 e 69.663.478 75.697.804 78.478.948 f 36,77% 35,44% 35,08% TOT. SPESA NAZIONALE f =d/e Tab. 9 Fonte: Sistema informativo Sanitario Regione Puglia per i dati regionali Delibera n. 5/2003 Sezione Autonomie della Corte dei conti per i dati nazionali AZIENDE SANITARIE LOCALI E AZIENDE OSPEDALIERE Ruolo ANNO 2000 ANNO 2001 ANNO 2002 Incremento dal 2000 al 2001 Incremento dal 2001 2002 Sanitario Amministrativo Tecnico Professionale TOTALE 1 27.521 4.285 9.141 95 41.042 24.801 4.141 8.275 83 37.300 24.493 4.118 8.055 75 36.741 -9,88% -3,36% -9,47% -12,63% -9,12% -1,24% -0,55% -2,65% -9,63% -1,49% Tab. 10 Fonte: Sistema informativo Sanitario Regione Puglia per i dati regionali rati, che registra -1,17% nel 2001 e un 1,34% nel 2002. In valore percentuale notevole è la riduzione per il ruolo professionale che nel 2001 registra un -16,67% anche se in valore assoluto la riduzione è stata significativa per il ruolo tecnico pari a meno 88 unità nel 2001 e relativamente al 2002 per il ruolo sanitario con meno 43 unità. Alcuni incrementi registrati nel 2001 per ciò che concerne il ruolo sanitario (0,05%) ed il ruolo amministrativo (6,73%) trovano una riduzione, anche se sensibilmente inferiore, nel 2002, che vede il decremento delle voci testè citate rispettivamente di -1,06% (ruolo sanitario) -0,82% ( ruolo amministrativo). Infine nella tabella n. 12 di seguito, viene considerato un ultimo dato con- cernente il rapporto tra popolazione e dipendenti. Se nel 2000 si contava un dipendente ogni 87,68 abitanti, nel 2001 e nel 2002 per effetto della riduzione di personale il rapporto viene naturalmente modificato fino ad attestarsi per il 2001 ad un dipendente ogni 95,51 abitanti e nel 2002 ad un dipendente ogni 96,94 abitanti: 34 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. STRUTTURE DI RICOVERO EQUIPARATE PUBBLICHE * [1] Ruolo Sanitario Amministrativo Tecnico Professionale TOTALE 2 Anno 2000 4.022 342 1.177 12 5.553 Anno 2001 4.024 365 1.089 10 5.488 Anno 2002 3.981 362 1.061 10 5.414 0,05% 6,73% -7,48% -16,67% -1,17% -1,06% -0,82% -2,57% 0 -1,34% Incremento dal 2000 al 2001 Incremento dal 2001 2002 Tab. 11 Fonte: Sistema informativo Sanitario Regione Puglia *Il personale comprende esclusivamente i dipendenti, al netto di rapporti di altro tipo [1]: Nelle “Strutture di ricovero equiparate pubbliche” è compreso il personale dipendente a tempo indeterminato degli IRCCS pubblici “Oncologico - Bari” e “De Bellis - Castellana”; degli IRCCS privati “Casa Sollievo della Sofferenza - San Giovanni Rotondo” e “Fondazione Maugeri - Cassano”; degli Enti Ecclesiastici “Miulli - Acquaviva” e “Panico - Tricase” non compresi nelle corrispondenti voci relative alle “Aziende sanitarie locali e Aziende Ospedaliere”. 5.3 La spesa farmaceutica Nella relazione presentata l’anno scorso relativamente alla gestione del comparto sanità si è dato conto delle problematiche concernenti la spesa farmaceutica che rappresenta uno delle voci di maggior peso sulla spesa sanitaria. Infatti negli ultimi anni si è assistito ad una crescita della spesa in oggetto a livello nazionale per una serie di motivi: a) l’abolizione dal 1 gennaio 2001 di ogni forma di compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte degli assistiti (intendendo sia la quota fissa per ricetta sia il ticket sui farmaci) con conseguente perdita di introiti nonché eliminazione di qualsiasi filtro rispetto ai consumi; b) l’introduzione di nuovi farmaci prima non garantiti dal S.S.N.; c) lo spostamento delle prescrizioni verso farmaci più costosi per i quali esistono alternative terapeutiche (cd. principi attivi) meno costose. Si pensi che la spesa farmaceutica a livello nazionale è aumentata nel 2001 del 33% rispetto al 2000. Per tali motivi il legislatore nazionale prima e quello regionale poi hanno inteso Dipendenti S.S.N. / Popolazione anni 2000 - 2002 Regione:Puglia Popolazione Dipendenti * A B Rapporto A/B 2000 4.085.23 46.595 87,68 2001 4.086.608 42.788 95,51 2002 4.086.597 42.155 96,94 ANNO Tab. 12 Fonte: Sistema Informativo Sanitario Regionale ed ISTAT * comprensivi delle strutture equiparate pubbliche porre rimedio con una serie di provvedimenti. In particolare quest’ ultimo ha introdotto con D.G.R. n. 203 dell’8 marzo 2002 il cd. delisting ossia l’esclusione dalla prescrivibilità con oneri a carico del SSR di alcuni farmaci. Ciò al fine di mantenere la spesa farmaceutica entro la soglia del 13% della spesa sanitaria complessiva come previsto dalla normativa nazionale (ma in Puglia la spesa farmaceutica supera il 15%). Il delisting ha però suscitato notevoli dissensi non solo nella comunità regionale ma anche tra gli operatori professio- nali del settore (quali la Farmindustria) i quali hanno spinto per la reintroduzione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria mediante la reintroduzione di ticket. Pertanto con la D.G.R. n. 1162 dell’8 agosto 2002 è stato annullato il delisting e sono state introdotte nuove disposizioni incidenti sulla spesa farmaceutica. In particolare è stato previsto quanto segue: a) limitazione a tre del numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta, non potendo comunque la prescrizione superare i trenta giorni di terapia; n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 35 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. b) da agosto 2002, compartecipazione dell’assistito agli oneri a carico del S.S.R., mediante quota fissa per ricetta, ticket sulle confezioni prescritte e concorso al costo dei farmaci non essenziali nel modo che segue: 1 •uro per ricetta (quota fissa per ricetta), 1,5 •uro a pezzo (ticket sui farmaci) , fino ad un massimo, per tale voce di compartecipazione di 4.5 •uro a ricetta salvo alcune deroghe; c) Per i farmaci di eguale composizione non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso al prezzo minimo di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale stesso ovvero l’assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso,il cittadino è tenuto a versare la differenza tra il prezzo del farmaco e quello minimo di riferimento. Al fine di salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini socialmente più deboli è prevista una esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica le seguenti categorie di assistiti: a) i grandi invalidi del lavoro; b) i grandi invalidi per servizio c) gli invalidi civili al 100%; d) gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia; e) i titolari di sola pensione sociale (oltre alla casa di abitazione); f) i nuclei familiari con reddito annuo fino a 7.000 •uro. Sono parzialmente esentati, invece: a) nuclei familiari con reddito annuo fino a 11.000 Euro; b) i soggetti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo familiare fino a 24.000 •uro; c) gli assistiti rientranti nell’ambito dei nuclei familiari con reddito fino a 16.000 •uro; 1 costoro, salvo casi particolari, partecipano alla spesa farmaceutica limitatamente ad 1 Euro per ricetta (quota fissa per ricetta) e ad 1 Euro a pezzo (ticket sui farmaci) , fino ad un massimo, per tale voce di compartecipazione, di 3 •uro per ricetta. La valutazione dei requisiti e della documentazione, per il riconoscimento dei titoli di esenzione in ragione delle condizioni soggettive, familiari, sia di reddito che per patologia è compiuta dalla A.S.L. territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di disponibilità integrale da parte della stessa degli elementi documentari necessari. La D.G.R. n. 1162/2002 prevede inoltre che i Medici di Base ed i Pediatri di Libera scelta accertino sotto la propria diretta ed esclusiva responsabilità, la sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti in ragione dei quali gli stessi sono titolari del diritto alla esenzione totale o parziale dal ticket dai farmaci e di quello parziale sulla quota fissa per ricetta, sulla base di idonea certificazione di esenzione totale/parziale a tal fine rilasciata dalla competente ASL, e che inoltre annotino il relativo codice di causale sul ricettario unico del S.S.R. ai fini dei consequenziali trattamenti contabili e di verifica rispetto ai quali leA.S.L. e la Camera di Controllo e compensazione dell’Assessorato alla Sanità potranno realizzare le previste forme di collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli accertamenti necessari. In esecuzione della D.G.R. di cui sopra è stata poi emanata la Determinazione Dirigenziale n. 416 del 3 ottobre 2002 con la quale sono state approvate le linee guida per il trattamento delle esenzioni dalla compartecipazione ai costi dell’assistenza farmaceutica. Tali linee sono state parametrate a diverse fasi per agevolarne l’operatività. In particolare sono state previste tre fasi: a) chiusura della fase di avviamento (trattamento delle situazioni generatesi dal 9 agosto al momento della pubblicazione della suddetta Determinazione); b) gestione della fase di transizione ( trattamento delle situazioni che si generano dal momento della pubblicazione della Determina Dirigenziale a quello di avviamento e piena entrata a regime del sistema organizzativo, tecnico, ecc., a supporto del processo di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica; c) gestione della fase a regime (trattamento ordinario delle esenzioni, delle segnalazioni di verifica, delle variazioni e dei termini di scadenza delle autorizzazioni). Nel giugno 2002 vi è stata poi un’intesa con i Sindacati in materia di ticket farmaceutici in base alla quale la Giunta potrà valutare l’abolizione del ticket fisso per ricetta, portando a due euro la quota di compartecipazione per medicinale a carico dei cittadini e fermo restando il limite massimo di 5 euro e mezzo per ricetta. In ogni caso le modifiche al sistema della compartecipazione alla spesa farmaceutica, partono dal 1 settembre 2003, e comportano in tutti i casi un beneficio per i cittadini pugliesi. Per tutti i cittadini non esenti l’abolizione del ticket sulla ricetta (pari ad 1 euro) con il contestuale aumento del ticket sulla confezione del singolo farmaco (pari a 2 euro) comporta che: a) nel caso di prescrizione di una ricetta con un farmaco, vi è un risparmio di 0,50 •uro. Infatti oggi il cittadino paga 2,5 •uro (1 euro per la ricetta più 1,5 •uro per la confezione del farmaco), dal 1° settembre paga 2 •uro (solo il ticket sul farmaco); b) nel caso di prescrizione di una ricetta con due farmaci non vi è alcun aumento del ticket. Infatti oggi il cittadino paga 4 •uro ( 1 •uro sulla ricetta più 1,5 •uro per ciascuno dei due farmaci), dal 1° settembre paga 4 •uro ( 2 euro per ciascuno dei due farmaci); c) nel caso di prescrizione di una ricetta con tre farmaci non vi è alcun aumento del ticket. Infatti oggi il cittadino paga 5,5 •uro (1 •uro sulla ricetta più 1,5 •uro per ciascuno dei tre farmaci), dal 1° settembre pagherà 5,5 •uro ( limite massimo del ticket). Inoltre sempre dal 1° settembre, ferma restando l’abolizione del ticket sulla ricetta, per i farmaci oppiacei il ticket di 1,5 •uro viene ridotto a 0,65 •uro; per la deferoxamina nel trattamento della thalassemia il ticket di 1,5 •uro viene ridotto a 0,65 •uro;per i farmaci ricompresi nei protocolli di terapia immunosoppressiva per i trapiantati il ticket di 1,5 •uro viene ridotto a 0,65 •uro; le preparazioni galeniche magistrali e officinali utilizzate nella terapia del dolore neoplastico oggi completamente a carico dei cittadini, diventeranno gratuite come tutti gli altri farmaci con il solo ticket di 0,65 •uro. Per la esenzione totale il limite di reddito di 7.000 •uro viene innalzato a 8.000 •uro, incrementato di 750 •uro per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di 2250 •uro di incremento. Per la esenzione parziale i limiti di reddito previsti di 11.000 e 16.000 •uro vengono incrementati di 750 •uro per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di 2250 •uro di incremento. 36 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Per tutti gli esenti parziali l’abolizione del ticket sulla ricetta non si accompagna ad alcun aumento del ticket sulla confezione, determinandosi in ogni caso un risparmio per il cittadino. Infatti, nel caso di ricetta con un farmaco oggi il cittadino paga 2 •uro ( 1 •uro sulla ricetta più 1 •uro sulla confezione), dal 1° settembre paga 1 •uro ( solo il ticket sul farmaco) con un risparmio di 1 •uro. Nel caso di ricetta con due farmaci il risparmio è di 1 euro poiché il cittadino pagava 3 •uro ( 1 •uro sulla ricetta più 1 •uro su ciascuna delle due confezioni), dal 1° settembre paga 2 •uro ( solo il ticket sui due farmaci). In caso di ricetta con tre farmaci il risparmio è di 1 euro poiché l’utente pagava 4 •uro ( 1 •uro sulla ricetta più 1 •uro su ciascuno dei tre farmaci), dal 1° settembre paga 3 •uro (solo il ticket sui tre farmaci). Inoltre, dal 1° settembre, con riferimento ai farmaci oppiacei, alla deferoxamina, ai farmaci immunosoppressori per i trapiantati ed alle preparazioni galeniche utilizzate nella terapia del dolore neoplastico, agli esenti parziali viene richiesto un ticket ridotto pari a 0,50 •uro (invece di 0,65 •uro). Sempre relativamente alla spesa farmaceutica occorre ricordare che il 23 aprile 2003 è stato presentato il progetto “Sfera” ai responsabili dei Servizi farmaceutici delle 12Aziende USL. Il progetto in questione costituisce uno strumento operativo messo a disposizione dal Ministero della salute, per fornire una banca dati omogenea su base mensile della spesa farmaceutica convenzionata a carico del S.S.N., rendendo possibile il benchmarking, ovvero i confronti attraverso indicatori di sintesi standardizzati di tipo quantitativo economico e sociodemografico. Altri importanti obiettivi da perseguire sono quelli dell’appropriatezza dei trattamenti terapeutici e della razionalizzazione dei costi, in base agli standard di riferimento ed a parametri omogenei nazionali. I dati a disposizione si riferiscono al periodo che va dal gennaio 2001 sino al gennaio 2003 e sono aggiornati mensilmente ad appena 50 giorni dalla chiusura del mese. 5.4 La spesa per beni e servizi Nel triennio 2000/2002, la spesa per beni e servizi ha registrato, a livello nazionale, un andamento in crescita, passando da • 13.586 mln [21.296 miliardi di lire] a • 17.288 mln. [33.474 miliardi di lire]. I dati riportati nella tabella 8 (relativa alla classificazione della spesa sanitaria v. pag. 48), mostrano come in Puglia l’andamento della spesa per beni e servizi anche nel 2002, registra una crescita (in linea con le altre Regioni), anche se in maniera notevolmente ridotta rispetto agli anni precedenti. Inoltre, come possiamo vedere nella tabella 13 (relativa alla spesa per beni e servizi di tutte le Regioni), il dato relativo alla crescita tra il 2001 ed il 2002 (+0,65%) risulta essere inferiore rispetto alla media nazionale (+1,03%). Le seguente tabella 13, contiene i dati relativi al costo per beni e servizi relativi al quadriennio 1999-2002, sia con riferimento alla percentuale di scostamento annuale, sia in relazione all’ incidenza della voce di spesa “beni e servizi” sul totale della spesa sanitaria corrente di ciascuna Regione Con riferimento al 2002, una percentuale di crescita sopra la media si riscontra nel Lazio [17,8%], nella Provincia di Bolzano [17,0%], in Umbria [14,8%], Emilia Romagna [12,8%], Abruzzo [11,0%], Toscana [10,0%], Calabria [9,5%], Campania [9,0%]. Sotto la media è invece la Puglia [2,1%], seconda solo al Molise [1,5%];seguono poi la Liguria [2,6%], Sicilia [2,9%], Basilicata [3,5%], Marche [3,8%], Trento [5,6%], e infine la Lombardia [6,8%]. 1 cfr. D.G.R. 8.8.2002 n. 1162 7. Dati relativi all’attività ospedaliera 7.1 Aspetti strutturali La seguente tabella n. 19, descrive la situazione relativa alle strutture di ricovero e cura, pubbliche e private, accreditate e non, relativamente agli anni 2000 e 2001. Dal dato si evidenzia che sia nel 2001 che nel 2002 v’è un aumento degli Istituti di cura rispetto al 2000 grazie alla presenza di ben 45 Istituti psichiatrici . Diminuiscono gli ospedali a gestione diretta delle Asl che passano dai 64 del 2000 ai 58 del 2002 superati però dai Centri e Istituti di riabilitazione (in numero di 62). Vi sono 6 aziende ospedaliere (due dal 1 gennaio 2003 ), 2 ospedali classificati, 4 IRCCS, 31 Case di cura accreditate (rispetto alle 25 del 2000) e 5 Case di cura non accreditate (rispetto alle 7 del 2000). 7.2 Indicatori della gestione ospedaliera I paragrafi che seguono sono dedicati all’analisi degli indicatori medianti i quali è possibile evidenziare l’andamento della domanda e dell’offerta di prestazioni sanitarie, dell’efficienza operativa delle strutture, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni e delle tipologie di cure, nonché la complessità dei casi trattati, le liste di attesa e la mobilità ospedaliera. 7.3 Indicatori di attività Le tabelle che seguono daranno conto del numero dei ricoveri e delle giornate di degenza riferiti alle strutture di ricovero pubbliche e private accreditate della Regione, suddivisi in ricoveri per acuti e riabilitazione (in regime ordinario e day hospital) e in ricoveri per lungodegenza. Per ciò che concerne i ricoveri nel triennio di riferimento, si registra una diminuzione complessiva in termini numerici sia per gli acuti sia per la riabilitazione. In particolare per gli acuti vi è stata una riduzione costante rispetto al 2000 per ciò che concerne il regime ordinario. Infatti si è passati dai 810.000 ricoveri circa del 2000 ai 723.344 del 2002. Anche i ricoveri in day hospital sono sensibilmente diminuiti passando dai 160.707 del 2001 ai 114.790 del 2002 Ciò che preoccupa è l’aumento dell’incidenza relativa ai ricoveri ordinari rispetto al totale dei ricoveri acuti:nel 2001 avevamo una percentuale del 82,7 mentre nel 2002 viene raggiunto l’86,3%; per converso risulta diminuita la percentuale di incidenza dei ricoveri in day-hospital che passa dal 16,6% del 2000 al 13,7% del 2002. Nel 2002 i ricoveri relativi alla riabilitazione in regime ordinario aumentano di 674 ( +10,6% rispetto al 2001), anche se tale aumento è controbilanciato dalla diminuzione dei ricoveri in day hospital che passano dai 2.684 del 2001 ai 949 del 2002 per una diminuzione di ben 1.735 pari a -64,6% Anche per ciò che concerne la riabilitazione, notiamo l’aumento dell’incidenza dei ricoveri in regime ordinario (88 % del 2002 contro il 70,2% del 2001, dato n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 37 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. superiore anche a quello riscontrato nel 2000 pari al 67,1%) rispetto ai ricoveri in day hospital (pari a 12% del 2002 rispetto al 29,8% del 2001 ed il 32,9% del 2000). Il dato relativo ai ricoveri per lungo degenza per il 2002 è in controtendenza rispetto all’esercizio precedente: si passa infatti dai 1.965 del 2001 a 1.985 nel 2002, ed ai 2.134 ricoveri del 2000. Per ciò che concerne i dati relativi alle giornate di degenza riscontriamo un andamento di costante diminuzione sia relativamente alle giornate di degenza per acuti in regime ordinario (4.748.571 nel 2000 – 4.416.447 nel 2001 e 4.190.507 nel 2002) che in day-hospital (354.526 nel 2000 – 360.421 nel 2001 – 251.905 nel 2002). Anche in questo caso vi è una diminuzione dell’incidenza sul totale delle giornate di degenza per acuti in day-hospital (5,7% nel 2002; 7,5% nel 2001; 6,9% nel 2000), rispetto al regime ordinario ( 94,3% nel 2002, 92,5% nel 2001 92,2% nel 2000). Aumento generalmente costante si evidenzia per le giornate di degenza relative alla riabilitazione in regime ordinario ( 151.057 nel 2000 167.623 nel 2001 e 190.797 nel 2002), mentre per il day hospital nel 2002 notiamo una radicale diminuzione ( si passa infatti da 14.060 giorni di degenza nel 2001 a 8.107 giorni nel 2002). L’incidenza delle giornate di degenza in regime ordinario è in questo caso nettamente evidente (95,9% a fronte del 4,1% in dayhospital). Una diminuzione rispetto al 2000 mostra anche il dato relativo alle giornate di lungo degenza nel 2001 (37.415 nel 2000 contro 35.207 nel 2001) per poi nuovamente aumentare nel 2002 di 1.224 giornate. Con la tabella n. 21 viene illustrata la situazione dei ricoveri in relazione alla struttura che fornisce la prestazione. Si può constatare dall’esame dei dati che nelle strutture pubbliche c’è stata una diminuzione progressiva dal 2000 al 2002 dei ricoveri acuti, ordinari e in day hospital; per quanto riguarda invece la riabilitazione, la tabella mostra un trend in aumento dei ricoveri in regime ordinario per il 2002 in controtendenza pertanto, con gli esercizi precedenti e in parte confortata dalla riduzione dei ricoveri in day hospital sempre per il 2002. Lo stesso dicasi per i ricoveri in lungo degenza; dove però l’aumento nel 2002 rispetto agli esercizi precedenti è comun- SPESA - COSTO PER BENI E SERVIZI Anni 2000-2002 (in migliaia di euro) REGIONI 1999 2000 2000/ 1999 % 2001 2001/ 2000 % PIEMONTE 1.269.929 1.468.230 15,62 1.383.567 -5,77 1.439.805 2002/ 2000 % VALLE D'AOSTA 41.594 50.458 21,31 48.829 -3,23 53.145 4,06 LOMBARDIA P.A. BOLZANO P.A. TRENTO 2.446.225 2.842.574 16,20 2.525.693 -11,15 2.697.960 8,84 188.562 215.818 14,45 202.270 -6,28 236.623 6,82 179.329 148.196 -17,36 155.974 5,25 164.688 16,98 VENETO 1.431.484 1.607.273 12,28 1.622.965 0,98 1.748.524 5,59 2002 FRIULIVENEZIAGIULIA 320.888 355.883 10,91 399.593 12,28 440.877 7,74 LIGURIA 411.957 518.654 25,90 541.713 4,45 556.041 10,33 EMILIA ROMAGNA 1.357.519 1.483.327 9,27 1.465.044 -1,23 1.652.877 2,65 TOSCANA 984.846 1.129.053 14,64 1.313.677 16,35 1.445.531 12,82 UMBRIA 225.953 275.972 22,14 299.392 8,49 343.708 10,04 MARCHE 393.255 476.510 21,17 511.462 7,34 530.625 14,80 LAZIO 780.157 1.074.080 37,67 1.120.977 4,37 1.320.257 3,75 ABRUZZO 329.270 376.394 14,31 359.669 -4,44 399.239 17,78 11,00 MOLISE 64.798 93.725 44,64 96.543 3,01 98.015 CAMPANIA 773.902 1.018.196 31,57 1.070.726 5,16 1.167.456 1,52 PUGLIA 824.170 932.964 13,20 939.042 0,65 958.736 9,03 BASILICATA 181.617 171.033 -5,83 166.486 -2,66 172.359 2,10 CALABRIA 296.632 366.860 23,68 387.977 5,76 424.872 3,53 SICILIA 701.242 780.329 11,28 922.384 18,20 949.541 9,51 SARDEGNA 382.636 441.101 15,28 455.313 3,22 487.524 2,94 TOTALE 13.585.964 15.826.631 16,49 15.989.295 1,03 17.288.403 7,07 8,12 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Ministero della salute. Tab.13 Presidi Case di Policlinici Case di Ospedali privati Istituti e Cura Aziende Ospedali IRCCS universitaria Istituti Cura gestione Centri di Anno quali Private Ospedaliere classificati * gestione Psichiatrici Private diretta presidi riabilitazione non universitaria. Accreditate ASL Accreditate 2000 6 64 0 2 4 2 57 0 25 7 2001 6 56 0 2 4 0 62 45 30 5 2002 6 58 0 2 4 0 62 45 31 5 Tab. 19 Fonte: Sistema Informativo Sanitario della Regione Puglia e Assessorato alla Sanità. *pubblici e privati. Legenda: Gli istituti e centri di riabilitazione sono istituiti ex art. 26 L. 833/78 pubblici e privati di cui 33 sono a gestione pubblica e 29 sono strutture a gestione privata. Negli istituti e centri psichiatrici sono compresi quelli che fanno assistenza psichiatrica e quelli che fanno assistenza ai disabili psichici di cui 17 sono a gestione pubblica e 28 sono strutture private accreditate o in regime di convenzione. 38 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. COMPOSIZIONEDELL’ATTIVITA OSPEDALIERA PER REGIME DI RICOVERO REGIONE PUGLIA 2000 - 2002 RICOVERI ACUTI Regime ordinario RIABILITAZIONE Anno 2001 Anno 2002 ACUTI Day Regime Day Incidenza Hospital Incidenza ordinario Incidenza Hospital Incidenza (9) (10) (9) (10) (1) Anno 2000 GIORNATE DI DEGENZA (2) LUNGO DEGENZA (4) (3) Regime ordinario Day Incidenza Hospital (9) (5) Degenza Media Acuti In Regime Ordinario RIABILITAZIONE Regime Incidenza ordinario (10) (6) Day Incidenza Hospital Incidenza (9) (10) (7) LUNGO DEGENZA (8) (5) / (1) 810.306 83,4% 161.257 16,6% 6.482 67,1% 3.172 32,9% 2.134 4.748.571 93,1% 354.526 6,9% 151.057 92,2% 12.831 7,8% 37.415 5,9 766.553 82,7% 160.707 17,3% 6.317 70,2% 2.684 29,8% 1.965 4.416.447 92,5% 360.421 7,5% 167.623 92,3% 14.060 7,7% 35.207 5,8 723.344 86,3% 114.790 13,7% 6.991 88% 949 12% 1.985 4.190.507 94,3% 251.905 5,7% 190.797 95,9% 8.107 4,1% 36.431 5,8 Tab. n. 20 Fonte: Sistema Informativo Sanitario Regione Puglia. * escludere ricoveri e giornate di degenza a totale pagamento degli utenti. N.B.: Sono esclusi i neonati sani DRG 391. (2).: Numero di SDO, classificata come Day Hospital (non tiene conto degli accessi). (6) (8) Le giornate di degenza in DAY HOSPITAL, sono da intendersi come numero di accessi in Day Hospital. (3) (4) (7) (8) I dati si riferiscono a riabilitazione ospedaliera e non comprendono prestazioni ex art. 26, L. 833/78. (9): incidenza relativa ai ricoveri ordinari sul totale rispetto ai ricoveri in day-hospital. (10): incidenza relativa ai ricoveri in day-hospital sul totale rispetto ai ricoveri ordinari. que molto contenuto. Stesso trend in diminuzione si riscontra nelle strutture private per ciò che concerne i ricoveri per acuti e per riabilitazione relativamente al regime ordinario. Diversamente vi è un incremento dei ricoveri in day hospital per gli acuti (26.150 nel 2000 contro 27.232 nel 2001) e per i ricoveri in lungo degenza (75 nel 2000 contro 101 nel 2001). Non si registrano ricoveri in day hospital relativamente alla riabilitazione. I dati comparati con il dato complessivo dei ricoveri effettuati nelle strutture ospedaliere, sia pubbliche che private, evidenziano una diminuzione complessiva in tutte le voci sopra esaminate. 8.1 Definizione Come già definito con precedenti relazioni, la gestione ospedaliera è suscettibile di controllo e valutazione tramite specifici indicatori capaci di mettere in luce caratteristiche strutturali dalle quali desumere in qualche misura disfunzionalità operative passibili di indurre andamenti sfavorevoli nei costi delle prestazioni sanitarie. La premessa per lo scrutinio di tali indicatori è la possibilità di confronto con altre realtà o strutture, rispetto alle quali assumono significato eventuali scostamenti. I principali indicatori utilizzabili a tale scopo si giovano di informazioni rilevabili dalle Schede di dimissione ospedaliera [SDO o DRG] e sono costruiti anche dal Ministero della Salute. In particolare, riguardo alle attività prestate dagli istituti di ricovero e cura, gli indicatori evidenziano l’andamento della domanda e offerta di prestazioni sanitarie, dell’efficienza operativa delle strutture, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni e delle tipologie di cura, nonché la complessità dei casi trattati, le liste di attesa e la mobilità ospedaliera. 8.2 Indicatori di domanda e offerta Mobilità ospedaliera Le seguenti tabelle nn. 22 – 23 – 24 25, espongono i dati relativi alla Regione Puglia per ciò che concerne la frequenza di ricorso alle strutture di ricovero da parte dei residenti (tasso di ospedalizzazione), l’entità di offerta ospedaliera nonché il grado di performance nell’utilizzazione delle strutture. Come illustrato in tabella n. 22, nel 2002 si sono ridotti di 6.657 i ricoveri in regime ordinario all’interno della Regione rispetto al 2001 e lo stesso dicasi per il day hospital dove a fronte di 156.742 ricoveri entro regione per il 2001 abbiamo 114.790 ricoveri nel 2002. L’aspetto negativo è rappresentato dall’aumento nel 2002 dei ricoveri fuori regione sia in regime ordinario che in day hospital (i cittadini Pugliesi che hanno preferito ricoverarsi in altre regioni piuttosto che nella propria sono stati 45.039 nel 2002 rispetto ai 44.764 nel 2001 in regime ordinario e 13.468 nel 2002 a fronte di 12.190 nel 2001 in day hospital). Anche se trattasi di 1.553 pugliesi in tutto tra regime ordinario e day hospital, dal dato emerge una seppur lieve ma costante insoddisfazione nel 2002 per gli ospedali pugliesi rispetto agli anni precedenti. Per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione generale (tabella 22), notiamo che per gli acuti il totale nel 2002 dei ricoveri entro la regione è pari a 838.134, contro 58.507 ricoveri fuori Regione rispetto agli 886.743 entro regione e 56.954 fuori regione del 2001. Per ciò che concerne l’offerta ospedaliera (tabella 23), nel 2002 il dato n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 39 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Composizione attività ospedaliera – pubblico e privato Regione Puglia ISTITUTI PUBBLICI ANNO ACUTI ISTITUTI PRIVATI TOTALE RIABILITAZIONE ACUTI RIABILITAZIONE ACUTI RIABILITAZIONE LUNGO LUNGO LUNGO Day Regime Day DEGENZA Day Regime Day DEGENZA Regime Regime Day Regime Day DEGENZA Regime ordinario hospital ordinario hospital ordinario hospital ordinario hospital ordinario hospital ordinario hospital 2000 736.800 135.107 5.247 3.172 2.059 73.506 26.150 1.235 0 75 810.306 161.257 6.482 3.172 2.134 2001 694.014 133.475 5.181 2.684 1.864 72.539 27.232 1.136 0 101 766.553 160.707 6.317 2.684 1.965 949 1.879 69917 1.122 0 106 723.344 114.790 6.991 949 1.985 2002 653.427 95.681 5.869 19.109 Tab. n. 21 Fonte: Assessorato alla Sanità – Clearing House 8. Indicatori di prestazioni ospedaliere REGIME ORDINARIO DAY HOSPITAL TOTALE ACUTI ANNO RICOVERI entro REGIONE RICOVERI fuori REGIONE TOTALE RICOVERI entro REGIONE RICOVERI fuori REGIONE TOTALE RICOVERI entro REGIONE RICOVERI fuori REGIONE TOTALE 2001 730.001 44.764 774.765 156.742 12.190 168.932 886.743 56.954 943.697 2002 723.344 45.039 768.383 114.790 13.468 128.258 838.134 58.507 896.641 Tab. n. 22 evidenzia la pressoché totale riduzione di offerta dei posti letto nelle strutture pubbliche sia in day hospital che in degenza ordinaria collegata però ad una riduzione della popolazione di ben 65.901 nel 2002 rispetto al 2001 e che ha contribuito ad abbassare a 4,47 rispetto ai 4,61 del 2001 l’indice dei posti letto ogni mille abitanti. Negli istituti accreditati invece il dato è in leggero aumento, sia per quanto riguarda il day hospital (102 posti letto nel 2002) sia in degenza ordinaria.(2.033 nel 2002, rispetto ai 1.942 del 2001). Passando all’analisi della tabella relativa agli indicatori di efficienza ospedaliera per acuti in regime ordinario pubblico (che mostra il cd. tasso di utilizzo, ovvero l’indice di occupazione media dei posti letto, il quale per simmetria fornisce anche il grado di frequenza di “posti letto vuoti”(vedi art. 1 comma 1 legge 662/96: IOM non inferiore al 75%), nonché la turnazione dei pazienti per letto), ulteriori considerazioni possono essere fatte circa le attività e le prestazioni rese dalle Indicatori di domanda: tasso di ospedalizzazione acuti 2001 – 2002 Fonte: Assessorato alla Sanità – Clearing House strutture di ricovero pubbliche nel triennio 2000 – 2002. Si denota per gli acuti una costante diminuzione dell’andamento dell’efficienza nel corso del triennio [2000 (72,3%) 2001 (69,9%) 2002 (62,7%)] che comporta rendimenti inferiori rispetto all’indice di occupazione media di posti letto (IOM), determinato dalla legge 662/96 e pari al 75%, anche se viene migliorato l’indice di rotazione (IR) ovvero il numero medio di pazienti che utilizzano il posto letto in un anno. Risulta in costante aumento anche l’indice di turnazione (TURN OVER) ovvero il periodo di tempo,espresso in giorni, che intercorre tra le dimissioni di un paziente ed il ricovero di un altro per lo stesso posto letto. Si passa infatti dal 2,24 del 2000 al 3,47 del 2002 Infine per quanto riguarda il dato relativo alla mobilità ospedaliera si evidenzia un saldo peggiorativo nel 2002 rispetto al 2001 (già di per sé negativo se confrontato con il 2000). Infatti i ricoveri provenienti da altre regioni in regime ordinario sono passati dai 36.552 del 2001 ai 32.963 del 2002.Anche i ricoveri in day hospital per i quali vi è stato un lieve aumento nel 2001 (da 3.709 ricoveri per il 2000 a 3.965) segnano nel 2002 una diminuzione di – 861 ricoveri. In aumento invece, il dato relativo ai ricoveri dei cittadini pugliesi in altre regioni (mobilità passiva extraregionale tab. 25) con l’ aumento per entrambe le tipologie di ricovero: per il regime ordinario si è passati dai 44.436 del 2000 ai 45.039 del 2002, mentre per il day hospital si è passati dai 10.592 del 2000 ai 13.468 del 2002. In totale il saldo passivo registrato nel 2002 è stato di -12.076 ricoveri per ciò che concerne il regime ordinario (rispetto ai 5.528 ricoveri del 2000) e di -10.364 ricoveri per il day hospital (rispetto ai -6.883 ricoveri del 2000). 8.3 Indicatori di complessità La tabella 26 relaziona comparando i 40 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Indicatori di offerta ospedaliera per acuti e non acuti pubblico e privato anno 2001 - 2002 Regione - Puglia PUBBLICI Popolazione ISTAT 2001 2002 ACCREDITATI Posti Letto x 1.000 abitanti Totale Posti Letto Posti Letto Day Hospital Posti Letto Degenza Ordinaria Totale Posti Letto 15.682 16.902 0 1.942 1.942 4,61 14.788 15.949 102 1.931 2.033 4,47 Posti Letto Day Hospital Posti Letto Degenza Ordinaria 4.086.608 1.220 4.020.707 1.161 Tab. n. 23 Fonte: Assessorato alla Sanità – Clearing House Indicatori di efficienza ospedaliera per acuti Regime Ordinario - Pubblico Anni 2000 - 2001- 2002 Regione - Puglia ANNO IOM GD% / PL x 365 TURN-OVER (PL x 365 - GD) / RC IR (RC / PL) 2000 72,3% 2,24 45,23 2001 69,9% 2,49 44,26 2002 62,7% 3,47 39,15 Tab. n. 24 Fonte: Sistema Informativo Sanitario Regionale per le giornate di degenza ed il numero di ricoveri; modelli HSP 2002 per i posti letto. Legenda: GD: giornate di degenza in regime ordinario in strutture pubbliche in reparti per acuti equivalenti a 3.265.099 PL: posti letto per acuti in regime ordinario in strutture pubbliche equivalenti a14.256 RC: ricoveri in strutture pubbliche in regime ordinario in reparti per acuti equivalenti a 558.206 IOM: indice di occupazione TURN OVER: intervallo di turnazione IR: indice di rotazione dei PL n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 41 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Mobilità ospedaliera tra regioni numero di dimissioni ricoveri per acuti Regione - Puglia Anni 2000 – 2002 RICOVERI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI 1 RICOVERI IN ALTRE REGIONI 2 SALDO RICOVERI 1-2 Anni Regime ordinario Day Hospital Regime ordinario Day Hospital Regime ordinario Day Hospital 2000 2001 2002 38.908 36.552 32.963 3.709 3.965 3.104 44.436 44.764 45.039 10.592 12.190 13.468 -5.528 -8.212 -12.076 -6.883 -8.225 -10.364 Tab. n. 25 Fonte: Sistema Informativo Informatico della Regione Puglia. N.B: Sono esclusi i neonati sani DRG 391 e i Drg a totale carico degli utenti. due tipi di ricovero ( chirurgico e medico) presenti in Regione. Avendo a disposizione il dato nazionale, si potrebbe misurare per l’anno 2002 la complessa casistica trattata in ambito ospedaliero con riferimento alle varie aree territoriali. Anche se tale dato non è stato possibile averlo purtuttavia è’ comunque utile osservare che tra il 2000 ed il 2002 vi sono stati delle differenze in aumento, in particolare per ciò che concerne l’incidenza dei ricoveri chirurgici sul totale ricoveri, passando dal 28% del 2000 al 32,3% del 2002. In costante discesa invece ricoveri medici che passano dal 72% del 2000 al 67,7% del 2001. 8.4 Indicatori di prestazioni a rischio di non appropriatezza Le indicazioni legislative del D.L. 229/ 99 contengono espliciti riferimenti all’appropriatezza come condizione necessaria dei livelli di assistenza erogati al carico del SSN. Come già illustrato il D.P.C.M. del 29 novembre 2001, pubblicato nella G.U. del 8 febbraio 2002, ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, ai sensi dell’art.1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed in particolare con.l’allegato 2C vengono individuate delle prestazioni incluse nei Lea «a rischio di inappropriatezza» riassunte in un elenco di 43 DRG che in molti casi sono erogate in modo poco confacente ai criteri di razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse In particolare, sono considerati inappropriati i casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare con identico beneficio per il paziente ma con minore impiego di risorse. Le previsioni contenute nel decreto stabiliscono che i ricoveri ordinari relativi ai 43 DRG individuati dovranno passare in regime di day hospital, day surgery o ambulatoriale. Il D.P.C.M. in esame demanda, poi, alle Regioni l’individuazione di un valore percentuale che sia da considerare come soglia di ammissibilità di ricovero in regime ordinario. inappropriati. In tale ambito vengono definiti ad alto rischio di inappropiatezza i ricoveri ordinari di durata > 1 giorno, anche se non certamente inappropriati, poiché la natura dei dati amministrativi raccolti nelle S.D.O.1 non sempre consente certezze assolute sugli aspetti clinici e non permette di fare riferimento alla dimensione sociale del ricovero. A riguardo appare utile analizzare innanzitutto alcuni dati numerici relativi ai 43 D.R.G. a rischio inappropriatezza2 , riferiti all’anno 2001, a livello nazionale riportati nella tabella di pagina seguente: 1 Scheda di Dimissione Ospedaliera Come individuati dall’ Allegato 4 D.P.C.M. 29.11.2001 citato e fatti propri dalla Regione Puglia con DGR 1073/2002 – per il dettaglio vedasi pag. 62 della presente relazione (LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA). 2 Abbiamo potuto constatare che la Regione Puglia ha regolamentato la materia fissando per ciascuno dei 43 DRG una percentuale di ammissibilità in regime ordinario ovvero la quantità di ricoveri tollerate e prevedendo sanzioni agli erogatori che registrano frequenze di ricoveri ANNI RICOVERI CHIRURGICI (a) 2000 2001 2002 262.889 270.851 270.889 (a)/(c) % 28 28,9 32,3 Dall’esame della colonna 6 notiamo che la Puglia collocandosi, come tutto il meridione nonchè Abruzzo, Lazio, LomRICOVERI MEDICI (b) 676.835 667.375 568.254 (b)/(c) % 72 71,1 67,7 TOTALE (c) = (a) + (b) 939.724 938.226 839.143 Tab. 28 Fonte: Sistema Informativo Sanitario della Regione Puglia N.B.: Sono esclusi i neonati sani DRG 391 ed i DRG a totale carico degli utenti 42 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. bardia e Province autonome di Trento e Bolzano, tra le Regioni con percentuali di incidenza superiori alla media nazionale, calcolata nel 56,8%, presenta un certo numero di ricoveri inappropriati (pari a 22.351 sul totale di 277.960 ricoveri – cfr. colonna 8) con una percentuale di incidenza sul totale dei ricoveri dell’ 8% valore che possiamo definire medio confrontandolo con quello delle altre Regioni che presentano ricoveri inappropriati. INDICATORI DI NON APPROPRIATEZZA ANNO 2001 ITALIA RICOVERI ACUTI REGIONI Day Ordinar TOTALE Hospital e i RICOVER Day brevi I ACUTI Surgery < 2gg 1 PIEMONTE 2 190.855 3 72.3 26 13.2 76 TOTALE Ordinari > = 2gg 4= 2+ 3 5 Numero ricoveri Incidenz a rapportati % alla media del 56,8% 6 = 5/1 7 85.602 10 5.253 55,15 108.368 2.153 2.674 55,40 2.741 Numero ricoveri Incidenz a rischio a di non appropri % atezza 8= 5 – 8/1 7 VALLE Dal dato contenuto nella colonna 6 della tabella 27 relativo all’incidenza regionale confrontato con quello delle altre Regioni e con la media nazionale si rileva che per la Puglia nel 2001 lo scostamento dalla media nazionale non sia dissimile da quello rilevato nelle altre Regioni. Per il 2002 non è stato possibile comparare i dati relativi alle prestazioni inappropriate forniti dalla Regione Puglia con i dati nazionali ma è pur sempre utile esaminare le differenze registrate in Puglia a distanza di un anno. Pertanto si riporta nelle tabelle 30 e 31 seguenti , la situazione della Regione Puglia per gli esercizi 2001 - 2002, sia per i DRG chirurgici che per quelli medici con i rispettivi valori attesi sia per il tasso di ospedalizzazione sia per i ricoveri in day hospital come da DGR 1073 del 16/07/ 2002: Su un totale di ricoveri per acuti di 277.960 nel 2001 le prestazioni in regime di ricovero ordinario rispetto ai ricoveri in day hospital - day surgery ed ordinari brevi (0-1 giorno) incidono in media del 70,21%, con una differenza del 24,96% rispetto alla soglia ammessa del 45,96%. Nel 2002 i ricoveri, in generale diminuiscono (236.201), ma aumenta, anche se di poco, l’incidenza media dei ricoveri ordinari rispetto ai ricoveri in day hospital day surgery ed ordinari brevi (70,95). Dall’esame delle singole prestazioni poi, si può notare come da un anno all’altro complessivamente, non vi sia stata una riduzione delle prestazioni a rischio di non appropriatezza; è evidente anzi come abbiamo testé messo in evidenza, uno peggioramento nel 2002 passando da una differenza percentuale dal limite di D'AOSTA 4.827 LOMBARDI A 1,92 482.038 124.106 74.9 86 19 9.092 28 2.946 58,70 273.703 9.243 18.794 4.046 2.411 6.457 12.337 65,64 10.671 1.666 TRENTO 22.281 7.500 254 7.754 14.527 65,20 12.651 1.876 VENETO 230.894 100.008 17.2 66 11 7.274 11 3.620 49,21 131.102 P.A. 8,86 BOLZANO P.A. 8,42 FRIULI 39.172 17.5 32 9.863 27.395 11.777 30,06 22.242 102.654 37.6 97 11.3 42 49.039 53.615 52,23 58.287 ROMAGNA 209.908 110.448 22.9 23 13 3.371 76.537 36,46 119.186 TOSCANA 178.763 74.5 74 17.0 01 91.575 87.188 48,77 101.502 UMBRIA 44.459 26.3 64 4.762 31.126 13.333 29,99 25.244 MARCHE 85.443 32.1 82 21.8 92 54.074 31.369 36,71 48.515 LAZIO 305.021 99.1 51 32.0 31 13 1.182 17 3.839 56,99 173.192 647 ABRUZZO 105.874 25.7 53 11.3 77 37.130 68.744 64,93 60.116 8.628 8,15 20.267 2.826 2.947 5.773 14.494 71,52 11.508 2.986 14,7 3 V.G. LIGURIA E. MOLISE 0,21 CAMPANIA 295.906 11 1.149 18 4.757 62,44 168.016 16.7 41 5,66 PUGLIA 277.960 68.3 48 29.4 34 97.782 18 0.178 64,82 157.827 22.3 51 8,04 31.450 9.041 3.361 12.402 19.048 60,57 17.857 1.191 BASILICAT A 3,79 CALABRIA 118.253 26.6 49 26.649 91.604 77,46 67.144 24.4 60 20,6 8 SICILIA 348.611 121.274 12 1.274 22 7.337 65,21 197.942 29.3 95 8,43 SARDEGNA 103.689 32.3 99 42.176 61.513 59,32 58.875 2.638 2,54 56,78 1.826.690 TOTALE 3.217.11 9 992.224 9.777 284.90 3 1.390.429 ECCEDENZA 1.826.69 0 121.822 TOTALE FONTE: istruttoria delle Sezioni Regionali di controllo, coordinata dalla sede centrale della Corte dei conti. Tab. n. 29 ammissibilità del 24,96% nel 2001, ad un 25,70% nel 2002 quantunque vi sia stata una riduzione del totale ricoveri acuti. guarda i DRG: 183 con 51,06, 222 con il 50,50%, 283 con con il78,81%, ed infine il 284 con il 56,68%. Tra DRG che nel 2001 registrano una differenza al disotto del limite di ammissibilità abbiamo i seguenti: il 134 con -30,74%; il 281 con -4,11; il 282 con 20,87. Oltre il 50% del limite di ammissibilità risulta essere la differenza dell’ incidenza degli ordinari > e/o = 2 gg per quanto ri- Nel 2002 le prestazioni che registrano valori inferiori ai limiti disposti sono i drg: 119, 134, 281, 282, e 294 rispettivamente con valori percentualie inferiori rispettivamente di -1,06; –30,39;-3,47; -19,00 e 31,59; superiore al limite le altre con valori oltre il 50% per i drg 183, 282, 283. n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 43 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. INDICATORI DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE A RISCHIO DI NON APPROPRIATEZZA ANNO 2001 REGIONE PUGLIA tab.30 Dati numerici RICOVERI ACUTI TOTALE RICOVERI ACUTI day hospital day surgery Ordinari brevi < 2gg TOTALE a =d +e b c d=b+ c 006 4.188 791 896 019 2.788 581 207 025 5.038 589 604 039 28.295 5.934 040 2.890 669 041 555 042 Ordinari > = 2gg Inciden za % e e/a 1.687 2.501 788 2.000 1.193 3.845 3.815 9.749 18.546 65,55 43,00 22,55 513 1.182 1.708 59,10 42,00 17,10 85 133 218 337 60,72 45,00 15,72 1.274 75 231 306 968 75,98 60,00 15,98 055 4.407 105 146 251 4.156 94,30 71,00 23,30 065 6.770 873 462 1.335 5.435 80,28 60,00 20,28 119 5.057 154 266 420 4.637 91,69 72,00 19,69 131 4.055 871 346 1.217 2.838 69,99 49,00 20,99 133 3.412 963 277 1.240 2.172 63,66 55,00 8,66 134 25.710 14.958 659 15.617 10.093 39,26 70,00 -30,74 142 2.937 161 441 602 2.335 79,50 73,00 6,50 158 4.265 223 363 586 3.679 86,26 72,00 14,26 160 1.640 9 52 61 1.579 96,28 64,00 32,28 162 10.114 109 570 679 9.435 93,29 63,00 30,29 163 1.796 26 51 77 1.719 95,71 67,00 28,71 183 26.600 8.124 2.766 10.890 15.710 59,06 8,00 51,06 184 12.920 1.191 1.821 3.012 9.908 76,69 69,00 7,69 187 2.304 268 651 919 1.385 60,11 20,00 40,11 208 4.116 430 405 835 3.281 79,71 70,00 9,71 222 6. 239 253 492 6.069 92,50 42,00 50,50 232 836 170 31 201 635 75,96 52,00 23,96 243 17.108 861 1.106 1.967 15.141 88,50 47,00 41,50 262 1.654 402 103 505 1.149 69,47 35,00 34,47 267 2.841 395 280 675 2.166 76,24 34,00 42,24 270 6.402 2.105 2.030 4.135 2.267 35,41 5,00 30,41 276 484 179 74 253 231 47,73 1,00 46,73 281 5.070 121 1.203 1.324 3.746 73,89 78,00 -4,11 282 1.868 31 695 726 1.142 61,13 82,00 -20,87 283 805 52 30 82 723 89,81 11,00 78,81 284 8.068 1.901 1.110 3.011 5.057 62,68 6,00 56,68 294 13.947 8.501 368 8.869 5.078 36,41 66,00 -29,59 301 7.352 3.521 378 3.899 3.453 46,97 5,00 41,97 324 8.666 1.167 1.230 2.397 6.269 72,34 60,00 12,34 326 2.302 710 247 957 1.345 58,43 51,00 7,43 364 13.001 3.665 1.963 5.628 7.373 56,71 21,00 35,71 DRG (DPCM 29,11,2001 all. 2c) DIEF-SAN 2002 DGR 1073/2001 differenza 59,72 Limiti di amissibilità 11,00 48,72 71,74 30,00 41,74 76,32 28,00 48,32 44 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. INDICATORI DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE A RISCHIO DI NON APPROPRIATEZZA ANNO 2002 tab.31 REGIONE PUGLIA Dati numerici DRG (DPCM 29,11,2001 all. 2c) TOTALE RICOVERI ACUTI RICOVERI ACUTI day Ordinari hospital brevi day < 2gg surgery TOTAL E Incide nza % DIEF-SAN 2002 DGR 1073/2001 e e/a Limiti di amissibilità Ordinari > = 2gg differenza a=d+e b c d= b +c 006 4.876 1.744 1.271 3.015 1.861 38,17 11 27,17 019 2.304 213 253 466 1.838 79,77 30 49,77 025 4.000 45 563 608 3.392 84,80 28 56,80 039 28.644 10.180 5.040 15.220 13.424 46,86 43 3,86 040 2.694 806 688 1.494 1.200 44,54 42 2,54 041 558 106 122 228 330 59,14 45 14,14 042 1.137 131 68 199 938 82,50 60 22,50 055 3.976 301 157 458 3.518 88,48 71 17,48 065 5.467 142 434 576 4.891 89,46 60 29,46 119 4.766 575 810 1.385 3.381 70,94 72 -1,06 131 3.343 496 353 849 2.494 74,60 49 25,60 133 2.944 220 311 531 2.413 81,96 55 26,96 134 20.917 12.016 615 12.631 8.286 39,61 70 -30,39 142 2.513 19 428 447 2.066 82,21 73 9,21 158 3.981 220 473 693 3.288 82,59 72 10,59 160 1.507 18 61 79 1.428 94,76 64 30,76 162 10.481 270 858 1.128 9.353 89,24 63 26,24 163 1.759 25 132 157 1.602 91,07 67 24,07 183 20.148 3.575 2.517 6.092 14.056 69,76 8 61,76 184 9.683 128 1.738 1.866 7.817 80,73 69 11,73 187 1.904 192 521 713 1.191 62,55 20 42,55 208 3.677 134 374 508 3.169 86,18 70 16,18 222 6.427 694 354 1.048 5.379 83,69 42 41,69 232 654 103 31 134 520 79,51 52 27,51 243 14.793 326 1.153 1.479 13.314 90,00 47 43,00 262 1.340 383 167 550 790 58,96 35 23,96 267 2.593 357 294 651 1.942 74,89 34 40,89 270 5.036 1.550 1.891 3.441 1.595 31,67 5 26,67 276 322 125 49 174 148 45,96 1 44,96 281 4.173 108 955 1.063 3.110 74,53 78 -3,47 282 1.408 16 505 521 887 63,00 82 -19,00 283 656 23 35 58 598 91,16 11 80,16 284 5.704 1.011 1.021 2.032 3.672 64,38 6 58,38 294 12.288 7.738 322 8.060 4.228 34,41 66 -31,59 301 4.879 1.375 552 1.927 2.952 60,50 5 55,50 324 7.003 483 1.079 1.562 5.441 77,70 60 17,70 326 1.751 227 219 446 1.305 74,53 51 23,53 364 11.393 3.300 1.770 5.070 6.323 55,50 21 34,50 395 5.020 1.270 268 1.538 3.482 69,36 64 5,36 n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 45 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Tavanic 46 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Tavanic n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 47 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Associazioni Professionali L’igienista dentale: una figura professionale in forte evoluzione Patrizia Corbascio * Antonella Abbinante ** La figura dell’igienista dentale in Italia nasce nel 1976 con un corso di due anni sovvenzionato dalla Regione Molise, corso che non riesce a ottenere alcun riconoscimento giuridico. Nel 1978 l’Università di Bari istituisce la prima Scuola Diretta a Fini Speciali per Igienista Dentale, che dà l’avvio alla ricerca del riconoscimento della professione da parte delle Istituzioni nazionali . Nel 1988 viene istituita ad Ancona la I° Scuola Regionale per Igienisti Dentali. Nel 1989 anche l’Università di Bologna istituisce la Scuola Diretta a Fini Speciali per Igienista Dentale. A sostegno della nuova figura professionale, nel 1981, si costituisce l’Associazione Igienisti Dentali Italiani (AIDI), con l’intento principale di promuovere ogni iniziativa e atto legislativo utile ad ottenerne il riconoscimento legale in ambito nazionale ed internazionale. Con Decreto Ministeriale del 24 luglio 1996 sono istituiti i Corsi triennali di Diploma Universitario (CDU) dell’area sanitaria che sostituiscono le Scuole Dirette a Fini Speciali. Fra questi, il CDU per Igienista Dentale. A Bologna, il 19 giugno del 1999, l’Italia e altri 28 stati europei, con riferimento al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, adottano un sistema comune di formazione universitaria che permette il riconoscimento internazionale dei titoli e scambi culturali e professionali fra i diversi stati partecipanti. La nuova organizzazione universitaria si fonda su due cicli principali, rispettivamente di primo e di secondo livello, che possono essere seguiti in sequenza: • laurea di primo livello triennale • laurea di specializzazione biennale Esistono anche Lauree specialistiche a ciclo unico, come la Laurea in Medicina e Chirurgia e la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Il Decreto interministeriale del 3 novembre 1999 n. 509 (G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000) regolamenta la trasformazione dei Diplomi universitari triennali dell’area sanitaria in Lauree di primo livello. Tale trasformazione consente ai diplomati dei CDU di accedere alla laurea di specializzazione. Con il Decreto interministeriale 2 aprile 2001 (G.U. del 5 giugno 2001, S.O. n. 136) sono finalmente determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie: la Laurea in Igienista Dentale appartiene alla classe 3 delle lauree in professioni sanitarie tecniche. Figura professionale dell’igienista dentale ed ordinamento didattico del corso di laurea in igienista dentale L’igienista dentale laureato: · Svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa progetti di prevenzione primaria nell’ambito del sistema sanitario pubblico · Aiuta il paziente nella compilazione della scheda anamnestica. · Effettua l’esame obiettivo intraorale ed extraorale, diretto e strumentale (videocamera). · Effettua fotografie intraorali ed extraorali. · Effettua la raccolta dati e compila la cartella parodontale con l’inserimento dei vari indici. · Sottopone a trattamento di sviluppo e fissaggio le Rx; le riordina, le cataloga e ne prende visione, ai fini di una valutazione parodontale, come guida ad una corretta strumentazione. · Prepara i modelli di studio. · Esegue i test salivari per l’individuazione dei pazienti a rischio. · Analizza con il paziente il regime ali- mentare e lo istruisce e motiva ad un regime corretto. · Motiva il paziente alla prevenzione delle affezioni orodentali. · Istruisce e motiva il paziente riguardo ad un corretto ‘stile di vita’ ed alla lotta contro mode e/o abitudini viziate (fumo, droghe, piercing intraorale). · Supporta e integra l’operato dell’odontoiatra nel comunicare al paziente chiarimenti relativi a diagnosi, prognosi e terapie suggerite. · Analizza le abitudini di igiene orale domiciliare. · Istruisce e motiva il paziente all’igiene orale domiciliare attraverso tutti i sussidi didattici disponibili. · Effettua l’ablazione del tartaro (scaling) sopra e sottogengivale. · Effettua la levigatura radicolare (root planing) e la detossificazione (root debridment). · Applica tutti i mezzi topici di profilassi: in particolare esegue applicazioni di fluoro e sigillature dei solchi e delle fessure. · Esegue la lucidatura degli amalgami. · Istruisce i pazienti ortodontici prima, durante e dopo i trattamenti. · Attua metodiche di sbiancamento. · Contribuisce a mantenere la compliance e la motivazione del paziente con richiami e controlli periodici. · Mantiene elevati ed aggiornati i concetti e i principi di prevenzione presso il personale collaborante dello studio. I laureati in Igiene Dentale sono, ai sensi della legge 10/8/2000, n. 251, art. 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale che svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali bio 48 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. logici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della Sanità. Tali Igienisti Dentali sono dotati di una adeguata preparazione nelle discipline di base. tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono all’origine dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono, inoltre, saper utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano Gli Igienisti Dentali laureati sono dotati di un’adeguata preparazione nelle discipline di base,, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati, funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della Sanità. Le strutture didattiche individuano, a tal fine, mediante l’opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. I laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l’acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, cosi da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell’ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo, ove esistenti. I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali di cui alle aree individuate dal decreto del Ministero della Sanità in corso di perfezionamento. In particolare, nell’ambito della professione sanitaria dell’igienista dentale, i laureati sono gli operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 15 marzo 1999, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria, compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali. In definitiva i laureati in igiene dentale svolgono attività di educazione sanita- ria dentale e partecipano a progetti di prevenzione primaria nell’ambito del sistema sanitario pubblico ed inoltre • collaborano alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica • si occupano della raccolta di dati tecnico-statistici • provvedono all’ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all’applicazione topica dei vari mezzi profilattici; • provvedono all’istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull’uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l’esigenza dei controlli clinici periodici • indicano le norme di un’alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale • svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria. * Delegata Aidi (Associazione Igienisti Dentali Italiani) Regione Puglia ** Consigliere nazionale AIDI San Luca L A B O R A T O R I O DI A N A L I S I Cliniche di base - immunoradiometriche - biologia molecolare - biochimica specialistica - medicina del lavoro - analisi ambientali e bromatologiche Direttore Sanitario: Dr.ssa Masi Maria LABORATORIO SAN LUCA s.a.s. Via Mascagni, 2 • 70023 Gioia del Colle (BA) • Tel. 080.3484455 • P. IVA e C.F. 00 718 240 724 www.analisisanluca.it • [email protected] VILLA IGEA Specialista in Anestesia e Rianimazione Direttore Sanitario Dr. Antonio Talia (Aut. Reg.le n. 185 bis del 17.11.95) Via Vittime Civili, 112 - 71100 Foggia Tel. 0881.742958/9 - 744898 - Fax 0881.719028 n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 49 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Dalle Aziende Nascere oggi: il nuovo volto della Ostetricia moderna La bella realtà del Dipartimento materno-infantile dell’AUSL BA/3 di Altamura Alessandro Mastrorilli * La gravidanza e la nascita sono momenti importanti nella realizzazione del progetto di genitorialità, e rappresentano una tappa fisiologica della storia di ciascun individuo. Il risk management della procreazione viene spesso affidato ad eventi super tecnologici e sempre più medicalizzati e la coppia assume atteggiamenti iperprotettivi nella tutela della salute del nascituro. Nella cultura del terzo millennio riecheggiano lontani i racconti della nonna che davano un importante ruolo sociale alla gravidanza ed al parto, affidandosi spesso a riti magico – religiosi per scongiurare i pericoli e i rischi del progetto procreativo. Questo salto generazionale ha fatto dimenticare i ricordi di quando il parto era vissuto nella sua dimensione familiare ed assumeva caratteristiche di cerimonia in cui si celebrava la sacralità della nascita e della vita. Le strutture sanitarie oggi si trovano a dover soddisfare sia le incalzanti aspettative di salute della madre e del nascituro che i desideri di umanizzazione nel vivere l’evento nascita come un fenomeno naturale. Tali considerazioni hanno spinto la Direzione Generale della AUSL BA3 a considerare come intervento prioritario la realizzazione dell’Area Materno – Infantile presso il Presidio Ospedaliero di Altamura, superando le difficoltà burocratiche, amministrative e di politica sanitaria campanilistica che per anni hanno determinato la separazione della Divisione di Pediatria ubicata nel Presidio Ospedaliero di Gravina e la Divisione di Ostetricia ubicata nel Presidio di Altamura. La determinazione del Direttore Generale Dott. Tommaso Moretti ha permesso la realizzazione di una struttura all’avanguardia in campo tecnologico, dotata di adeguati confort alberghieri, ponendosi come punto di riferimento nello scenario sanitario pubblico della Regione Puglia. L’arrangiamento strutturale e l’accorpamento di tutte le componenti dell’Area Materno-Infantile (Ostetricia, Ginecologia, Pediatria,Assistenza neonatale) in ambienti completamente ristrutturati e resi conformi ai requisiti essenziali ed alle norme igienico – sanitarie, ha reso possibile riqualificare, nel rispetto del Piano Regionale di Riordino Ospedaliero, le attività di degenza ed assistenza alle donne in stato di gravidanza, ai neonati ed ai piccoli pazienti pediatrici. La realizzazione di tali opere ha, purtroppo, creato un periodo di disagio che con pazienza e garbo è stato accettato sia dagli operatori sanitari che dall’utenza nella speranza di un futuro assistenziale migliore. Il sogno è divenuto realtà ed oggi possiamo affermare di aver realizzato uno dei Dipartimenti Materno – Infantile più belli della Regione Puglia. I lavori sono stati diretti dall’Ing. Mario Ianora che, unitamente al Dirigente dell’Area Gestione Tecnica Arch. Gennaro Larotonda e all’Ing. Pietro Pinto, hanno prima progettato e poi realizzato una nuova destinazione degli ambienti del I Piano dello stabile vecchio del Presidio Ospedaliero di Altamura ottimizzando al massimo gli spazi ed adeguandoli agli standards previsti dalle norme sanitarie. In questa fase un ruolo determinante è stato svolto dal Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Dott. Pasquale Strippoli, promotore e sostenitore del progetto, che quotidianamente ha seguito gli stati di avanzamento dei lavori, apportando le modifiche in corso d’opera in base alle difficoltà tecniche evidenziate. Come primo intervento è stato realizzato il blocco sala parto – travaglio dotandolo dei più moderni e sofisticati presidi tecnologici di sorveglianza materno – fetale in travaglio di parto (cardiotocografia computerizzata), con la realizzazione di ambienti in cui poter assicu- rare un travaglio di parto sereno e medicalmente protetto. A questo si è aggiunta l’area di assistenza neonatale con spazi dedicati alla osservazione temporanea post natale facilmente accessibile alle visite dei parenti ma con zone filtro per ridurre al minimo eventuali contaminazioni infettive pericolose per il neonato. La sala parto è stata dimensionata in due ambienti distinti per offrire alla gravida la possibilità di poter scegliere tra le diverse metodiche di parto sia medicalmente assistito che naturale. In ambiente ovattato e con luci soffuse è stata allestita una vasca da parto di ultima generazione in cui ben presto si potranno effettuare metodiche di parto in acqua. Tale scelta assistenziale, fortemente voluta dagli operatori sanitari, ha dato un volto nuovo alla assistenza ostetrica. 50 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. I.R.C.C.S. Prove tecniche di “Fondazione” in Puglia Firmata una pre-intesa per la relativa costituzione Con l’utilizzo di metodiche alternative di parto spontaneo si vuol dare una risposta al crescente ricorso al taglio cesareo come metodica per l’espletamento del parto. Offrendo alla donna la possibilità di scegliere la modalità del parto, guidata da una informazione precisa e completa sulle metodiche e sui rischi (counseling prenatale), si otterrà sicuramente una partecipazione attiva della gestante all’evento nascita. L’area di degenza ordinaria ostetrico – ginecologica è stata resa adeguata agli standard alberghieri con l’acquisto di letti elettrici ed allestimento di ambienti climatizzati. Particolare cura è stata riservata agli aspetti iconografici dotando gli ambienti di opere di artisti locali allestite per celebrare la maternità e la nascita. Ambienti dedicati sono stati destinati alle Attività Ambulatoriali e di Day Hospital – Surgery con l’utilizzo di strumentazioni diagnostiche di ultima generazione offrendo un moderno settore di Imaging in campo Ostetrico-Ginecologico di Videoendoscopia Digitale ed Ecotomografia Tridimensionale. In ambienti contigui è stata realizzata l’Area di Degenza Pediatrica che si articola intorno ad una moderna ludoteca in cui il bambino ricoverato può alternare momenti terapeutici a momenti di svago, quasi a voler scacciare il demone della malattia. Notevole attenzione è stata posta nella formazione di personale sanitario esperto in clownterapia e musicoterapia come alternativa ai convenzionali approcci terapeutici e relazionali. La nascita di un nuovo individuo è sicuramente l’evento più complesso della esistenza dell’uomo e solo attraverso la profonda comprensione ed il rispetto dei meccanismi naturali si può realizzare l’obiettivo del “NASCERE BENE PER VIVERE MEGLIO”. * U.O. Ostetricia e Ginecologia P.O. Altamura - AUSL Ba/3 Enzo Lorusso Il primo passo è stato il parere favorevole espresso dalla Giunta regionale pugliese qualche giorno fa, in relazione alla conferma come Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dall’Ospedale Oncologico” di Bari e del “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA), in applicazione dal Decreto legislativo 288.2003. Quindi le prove tecniche di Fondazione per gli stessi due IRCCS di diritto pubblico. A tal proposito una pre-intesa è stata firmata l’1 giugno scorso a Castellana Grotte, tra il Ministro della salute, Gerolamo Sirchia, e il Presidente della Regione Puglia, Raffaele Fitto, alla presenza dei Commissari dei due IRCCS, Enzo Colaiacomo per l’”Oncologico” e Raffaele D’Ari per il “De Bellis” e del Segretario generale dello stesso “De Bellis”, Francesco Ventura. Sono state avviate così le procedure per la costituzione di un’unica Fondazione a carattere nazionale che mira ad unificare lo stesso “De Bellis” (specializzato in gastroenterologia) con l’IRCCS “Ospedale Oncologico” di Bari, sempre in applicazione del D.L.vo n. 288 del 2003. Peraltro ha giocato a favore anche la recente definizione dell’annosa questione della sede dell’”Oncologico” che è stata definitivamente individuata nell’ex ospedale pneumologico del capoluogo pugliese “D. Cotugno”, unitamente alle relative risorse finanziarie necessarie per la ristrutturazione e adeguamento di quest’ultimo, che sono state oggetto di un recente accordo di programma tra ministero e regione. Il “De Bellis”, peraltro può già contare sulla nuova sede, cui si è aggiunto recentemente un centro congressi di ultima generazione, con le più recenti innovazioni tecnologiche … Nel consiglio di amministrazione del nuovo organismo, che si chiamerà “Fondazione IRCCS della Puglia”, siederanno innanzitutto – come enti fondatori – il Ministero della salute, la Regione, i Comuni di Bari e Castellana Grotte, cui si aggiungeranno l’Università di Bari, l’Azienda USL BA/4 di Bari, soggetti privati operanti nel settore agro-alimentare ed altri soggetti privati che saranno individuati dalla Regione. La finalità istituzionali saranno le malattie oncologiche e quelle gastroenterologiche, puntando ad incrementare l’attività con strutture di alta specialità che sono ancora insufficienti nella regione. La sede legale della fondazione sarà a Bari e si avvarrà dei due stabilimenti ospedalieri di Bari e Castellana Grotte. Per quel che riguarda l’attività di ricerca, si punta, sul piano dell’oncologia, a rinsaldare il collegamento con gli altri IRCCS nazionali nell’ambito dei programmi di Alleanza contro il cancro, privilegiando anche la ricerca sui rischi oncologici connessi all’alimentazione. Per la gastroenterologia la ricerca sarà indirizzata prevalentemente agli alimenti funzionali, probiotici e prebiotici, ed in particolare a quelli destinati alle persone anziane, a pazienti dispeptici, agli obesi con osteopatie e, più in generale, a tutti i consumatori con stili di vita salutistici, con l’obiettivo di coinvolgere le industrie del settore agro-alimentare che in Puglia presentano una grossa tradizione. n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 51 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. BD-Phoenix 52 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. FASE n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 53 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Documentazione Legge regionale 28.5.2004, n. 8 “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 65 del 28 maggio 2004 Capo I Disposizioni Generali Art.1 (Finalità) 1. La Regione garantisce, attraverso gli istituti dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, dell’accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, l’erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale. Art. 2 (Definizioni) 1. Per autorizzazione s’intendono i due distinti provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. 2. Per accreditamento istituzionale s’intende il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del servizio sanitario. 3. Per accordo contrattuale s’intende l’atto con il quale la Regione e le Aziende USL definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell’ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale. 4. Per decreto legislativo s’intende il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni. 5. Per Aziende sanitarie s’intendono le Aziende USL e le Aziende ospedaliere. Ai soli fini della presente legge, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli enti ecclesiastici sono denominati Aziende sanitarie. 6. Per strutture sanitarie e socio-sanitarie s’intendono quelle di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. 7. Per nuova realizzazione s’intende la costruzione o l’allestimento ex novo di strutture destinate all’esercizio di attività sanitarie. 8. Per ampliamento s’intende un aumento di posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature o l’attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte. 9. Per trasformazione s’intende la modifica strutturale e/o funzionale o il cambio d’uso, con o senza lavori, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. 10. Per studio s’intende il luogo dove vengono erogate prestazioni sanitarie da parte di professionisti abilitati all’esercizio della professione, in regime fiscale di persona fisica e in forma singola o associata. cui al presente punto 1) procede anche, ove necessario, a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati di cui all’articolo 9 della legge regionale 25 agosto 2003, n.19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003); 2) in presenza di comprovate carenze nel d.p.r. 14 gennaio1997 o di necessità di integrazione dei relativi requisiti minimi, integra i requisiti di cui al citato d.p.r. per l’autorizzazione all’esercizio; 3) stabilisce gli ulteriori requisiti per l’accreditamento istituzionale secondo i principi previsti nella presente legge; 4) approva i modelli per la richiesta di autorizzazione e di accreditamento; 5) provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza. b) con decreto del Presidente: 1) dispone la decadenza di cui all’articolo 10, applica le sanzioni di competenza di cui all’articolo 15 e decide sull’istanza di riesame di cui all’articolo 26. c) con determinazione dirigenziale: Art. 3 (Compiti della Regione) 1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) con regolamento di Giunta regionale: 1) determina gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all’autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell’accreditamento istituzionale; ai fini di 1) provvede al rilascio della verifica di compatibilità ex articolo 8-ter del decreto legislativo, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di cui al successivo articolo 7 e dell’autorizzazione all’esercizio di propria spettanza di cui al successivo articolo 8, comma 3; 2) esercita l’attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie dalla stessa autorizzate, per il tramite del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL territorialmente competente; 3) esercita le attività di verifica dei requisiti di accreditamento, secondo le modalità e i tempi definiti dalla presente legge; 4) provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie. 54 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Art. 4 (Compiti dei Comuni) 1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti: a) il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di cui all’articolo 7, previa verifica di compatibilità da parte della Regione, nonché il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di cui all’articolo 8, comma 4; b) l’attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie dagli stessi Comuni autorizzate, svolta per il tramite del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL territorialmente competente; c) l’applicazione delle sanzioni di competenza di cui all’articolo 15. Capo II Autorizzazioni Art. 5 (Autorizzazioni) 1. L’autorizzazione consta di due distinti provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. a) Autorizzazione alla realizzazione di strutture. 1) Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione: 1.1 le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti; 1.2 le seguenti strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno: 1.2.1 presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali; 1.2.2 strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne; 1.2.3 strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti; 1.2.4 residenze sanitarie assistenziali; 1.3 i centri residenziali per cure palliative (hospice); 1.4 gli stabilimenti termali. 2) Tra le strutture e gli studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi inclusi quelli individuati ai sensi del comma 2 dell’articolo 8-ter del decreto legislativo, sono, altresì, soggetti all’autorizzazione alla realizzazione le seguenti attività: 2.1 specialistica ambulatoriale chirur- gica, ove attrezzata per l’erogazione di prestazioni comprese tra quelle individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale; 2.2 specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ove attrezzata per erogare prestazioni chirurgiche comprese fra quelle individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale; 2.3 diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine; 2.4 radioterapia; 2.5 medicina nucleare in vivo; 2.6 dialisi; 2.7 terapia iperbarica; 2.8 consultoriale familiare. 3) Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 8-ter del decreto legislativo e dell’articolo 3 del d.p.r. 14 gennaio 1997, nel regime autorizzativo per la realizzazione di nuove strutture rientrano, limitatamente alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche le seguenti fattispecie: 3.1 gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi: 3.1.1 l’aumento del numero dei posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati; 3.1.2 l’attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate; 3.2 la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente: 3.2.1 la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati; 3.2.2 la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate; 3.2.3 il cambio d’uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie, con o senza lavori; 3.3 il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate. b) Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria. 1) Sono soggetti all’autorizzazione all’esercizio: 1.1 tutte le strutture per le quali è richiesta l’autorizzazione alla realizzazione, di cui alla lettera a) del presente articolo; 1.2 le strutture e gli studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ancorché non soggetti all’autorizzazione alla realizzazione, così come di seguito classificati: 1.2.1 attività specialistica ambulatoriale medica; 1.2.2 attività specialistica ambulatoriale chirurgica ove non attrezzata per erogare le prestazioni individuate con i provvedimenti di cui alla lettera a), punto 2), del presente articolo; 1.2.3 attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ove non attrezzata per erogare prestazioni chirurgiche individuate con i provvedimenti di cui alla lettera a), punto 2), del presente articolo; 1.2.4 attività di medicina di laboratorio; 1.2.5 attività di diagnostica per immagini; 1.2.6 attività ambulatoriale di FKT. 2. Per gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta si applicano le norme di cui agli accordi collettivi nazionali. 3. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi dei medici che esercitano l’attività professionale, con esclusione di quelle previste alle lettere a) e b) del comma 1 e gli studi per l’esercizio delle professioni sanitarie, individuate dai regolamenti ministeriali, in attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo. I predetti studi, nei quali i professionisti esercitano l’attività in forma singola o associata, devono avere spazi e attrezzature proporzionati alla capacità erogativa e al personale ivi operante e, in ogni caso, devono avere caratteristiche tali da non configurare l’esercizio di attività complesse, intendendo con ciò consistenza equiparabile a quella stabilita dal d.p.r. 14 gennaio 1997 per i presidi ambulatoriali. I predetti soggetti hanno comunque l’obbligo di comunicare l’apertura del proprio studio all’Azienda USL competente per territorio, corredando la comunicazione di planimetria degli ambienti ove si svolge l’attività, di elenco delle attrezzature utilizzate e di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto che, per quanto riguarda gli esercenti le professioni sanitarie, deve essere comunque acquisito in corsi/scuole riconosciuti dal Ministero della salute. Il Servizio igiene pubblica del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL territorialmente competente, entro novanta giorni dalla comunicazione, esprime il proprio nulla osta allo svolgimento dell’attività professionale. L’Azienda USL effettua, nei confronti degli studi ove si esercitano le professioni sanitarie, la vigilanza per assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità pubblica. n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 55 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Art. 6 (Requisiti per l’autorizzazione) 1. I requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l’autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono quelli previsti dal d.p.r. 14 gennaio 1997 con le integrazioni individuate dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), punto 2). 2. Nessuna struttura sanitaria di ricovero per acuti può possedere capacità ricettiva inferiore a trenta posti letto. Le strutture di ricovero a ciclo diurno devono essere dotate di almeno dieci posti letto. 3. Le prestazioni a ciclo diurno per acuti devono essere comunque erogate all’interno di strutture di ricovero con specifica identificazione dei posti letto dedicati e della relativa organizzazione tecnico-sanitaria. 4. La Giunta regionale aggiorna i requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione ogni qualvolta l’evoluzione tecnologica o normativa lo rendano necessario. Art. 7 (Procedure per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie) 1. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. 2. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della Regione. Art. 8 (Procedure per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie) 1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune. 2. Alla domanda deve essere allegato il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. 3. Alla Regione compete il rilascio del- l’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1). 4. Al Comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nonché per le strutture di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), punto 1.2. 5. La Regione e il Comune, avvalendosi del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione, ove prevista. L’accertamento da parte del Dipartimento di prevenzione deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione. 6. Completato l’iter istruttorio, il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al Comune interessato, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o sociosanitaria entro sessanta giorni dalla data di notifica degli accertamenti di cui al comma 5, fatta salva l’interruzione dei termini effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni. Art. 9 (Istanza di riesame) 1. Nel caso di diniego dell’autorizzazione o nel caso la stessa contenga le prescrizioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e), l’interessato può presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’atto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame. 2. La Regione o il Comune decidono sull’istanza, sentito il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL competente per territorio, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa. Art. 10 (Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio) 1. L’autorizzazione non è trasmissibile a un soggetto diverso da quello autorizzato. 2. In caso di decesso della persona fisica autorizzata e ferma restando la sussistenza dei requisiti, gli eredi possono continuare l’esercizio dell’attività fino al rilascio e/o conferma dell’autorizzazione. 3. L’autorizzazione decade nei casi di: a) estinzione della persona giuridica autorizzata; b) rinuncia del soggetto autorizzato; c) condanna passata in giudicato per reati di truffa e corruzione contro la pubblica amministrazione e associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti del titolare dell’attività. Art. 11 (Disposizioni comuni alle autorizzazioni) 1. L’autorizzazione indica in particolare: a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica; b) la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società; c) la sede legale, l’ubicazione e la denominazione della struttura; d) la tipologia delle prestazioni autorizzate; e) eventuali prescrizioni volte a garantire l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all’articolo 6; f) il nome e i titoli accademici del responsabile sanitario. 2. La sostituzione del responsabile sanitario deve essere comunicata all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione per la variazione del relativo provvedimento. Art. 12 (Legale rappresentante della struttura) 1. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione o al Sindaco: a) il nominativo del sostituto del responsabile sanitario in caso di assenza o impedimento dello stesso; b) le sostituzioni e/o le integrazioni del personale sanitario operante nella struttura; c) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura; d) la temporanea chiusura o inattività della struttura. 2. Il legale rappresentante della struttura è inoltre tenuto a: a) verificare l’assenza di situazioni di 56 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. incompatibilità ai sensi della normativa vigente; b) assicurare la presenza del responsabile sanitario e del restante personale; c) comunicare alla Regione o al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, le variazioni intervenute nelle sostituzioni e/ o integrazioni delle attrezzature sanitarie. Art. 13 (Responsabile sanitario - Requisiti) 1. Ogni struttura sanitaria deve avere un responsabile sanitario. 2. Nelle strutture pubbliche ed equiparate di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1.1, il responsabile sanitario deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente. 3. Nelle strutture private di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1.1, il responsabile sanitario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l’incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica. Ai fini dell’attribuzione dell’incarico di responsabile sanitario presso tali strutture, l’anzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo presso strutture private è equiparata a quella prestata nelle strutture pubbliche. Nelle case di cura con meno di centocinquanta posti letto, il responsabile sanitario deve possedere la specializzazione in direzione medica di presidio ospedaliero o equipollente ovvero l’anzianità di cinque anni nella disciplina. Anche presso tali strutture, ai fini dell’attribuzione dell’incarico di responsabile sanitario, l’anzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo presso strutture private è equiparata a quella prestata nelle strutture pubbliche. 4. Nelle strutture monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente rispetto a quella cui fa capo la struttura. 5. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da personale sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984. 6. Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture territoriali monospecialistiche residenziali e semiresidenziali e, comunque, a condizione che il totale dei posti letto non sia superiore a cinquanta. 7. La funzione di responsabile sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture monospecialistiche residenziali e semiresidenziali e per le strutture ambulatoriali. Art. 14 (Responsabile sanitario - Compiti) 1. Il responsabile sanitario cura l’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico e organizzativo, essendone responsabile nei confronti della titolarità e dell’Autorità sanitaria competente, e assicura tutte le funzioni previste dalle norme vigenti. Art. 15 (Sanzioni) 1. Il Presidente della Regione o il Sindaco (di seguito indicate come le Autorità competenti), secondo le rispettive competenze di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza, dispongono la chiusura di strutture o attività aperte o trasferite in altra sede senza autorizzazione. 2. Le Autorità competenti revocano l’autorizzazione e dispongono la conseguente chiusura della struttura nella quale sia stato accertato l’esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, fatta salva, nei casi previsti, la trasmissione di informativa di reato all’Autorità giudiziaria. 3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 6 mila e un massimo di euro 12 mila. 4. Le Autorità competenti, nel caso in cui siano state apportate modifiche strutturali, funzionali o della tipologia delle prestazioni erogate tali da configurare rischio per la salute pubblica, dispongono il ripristino della situazione preesistente, da assicurare entro il termine di trenta giorni. In tal caso l’Autorità sanitaria locale dispone la sospensione dell’attività. 5. Ove il trasgressore non provveda nel termine assegnato, le Autorità competenti dispongono la chiusura della struttura. La riapertura può essere concessa non prima di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento, previa verifica dell’avvenuta rimozione delle cause che hanno determinato il provvedimento di chiusura. 6. In caso di carenza dei requisiti di cui all’articolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nell’atto di autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi, le Autorità competenti ordinano gli adempimenti necessari assegnando a tal fine un termine compreso fra trenta e centottanta giorni. 7. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, le Autorità competenti dispongono la sospensione dell’attività per un periodo di tempo sino a sei mesi. 8. L’attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento dell’intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate. In caso contrario le Autorità competenti dichiarano la revoca dell’autorizzazione. 9. Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 3 mila e un massimo di euro 6 mila. 10. Il legale rappresentante e il responsabile sanitario della struttura che non adempiono agli obblighi a essi rispettivamente imposti dagli articoli 12 e 14 sono soggetti rispettivamente alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro 2 mila. 11. Salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera. d), l’autorizzazione decade automaticamente in caso di dichiarata o accertata chiusura o inattività per un periodo superiore a sei mesi. Art. 16 (Procedimento per l’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 15) 1. L’accertamento delle violazioni di cui al presente capo è effettuato dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL territorialmente competente. 2. Per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Resta fermo l’obbligo di rapporto all’Autorità n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 57 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. giudiziaria nel caso di violazione di norme penali. 3. La chiusura della struttura ai sensi dell’articolo 15, commi 1 e 5, è disposta dall’Autorità competente. 4. Nel caso previsto dall’articolo 15, comma 2, salvo accertata situazione di pericolo per la salute dei cittadini, l’interessato può far pervenire all’Autorità competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione, scritti difensivi e documenti nonché chiedere di essere sentito. Dopo aver acquisito il rapporto del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL, esaminati gli scritti difensivi e sentito eventualmente l’interessato, l’Autorità competente, se ritiene fondato l’accertamento, dispone i relativi provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 15. E’ consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/1981. L’Autorità competente, qualora dall’accertamento, comprensivo delle controdeduzioni dell’organo accertatore, non ravvisi la sussistenza delle violazioni o inadempienze, emette provvedimento motivato di archiviazione. Il provvedimento emanato è notificato all’interessato ed è trasmesso all’organo che ha redatto il rapporto il quale, nel caso sia disposta la chiusura, ne cura l’esecuzione. 5. I proventi delle sanzioni amministrative comminate dall’Autorità competente sono incamerati dalla Regione e utilizzati con destinazione ad attività socio-sanitarie. Art. 17 (Registro delle strutture autorizzate) 1. E’ istituito presso il competente Assessorato della Regione il Registro delle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate all’esercizio. 2. A tale scopo il Sindaco trasmette all’Azienda USL, nel territorio della quale è ricompreso il Comune, copia di tutti gli atti autorizzativi rilasciati nonché le pronunce di sospensione, decadenza e revoca, al fine della registrazione degli stessi nel Sistema informativo sanitario regionale. Art. 18 (Verifica periodica dei requisiti minimi autorizzativi e vigilanza) 1. I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività sanitaria inviano, con cadenza quinquennale, al Dipartimento di pre- venzione dell’Azienda USL territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 6, corredata di relazione tecnico-sanitaria redatta a cura del responsabile sanitario. 2. Il Dipartimento di prevenzione, d’intesa con altre strutture in rapporto alla tipologia di prestazioni erogate dalle strutture interessate, con cadenza almeno quinquennale e ogni qualvolta la Regione ne ravvisi la necessità, provvede a effettuare controlli e verifiche ispettive tese all’accertamento della permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’autorizzazione. Di ogni verifica è redatto apposito verbale da consegnare in copia al legale rappresentante della struttura, al responsabile sanitario, alla Regione e al Comune per gli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 15. Art. 19 (Norme transitorie) 1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture e di ampliamento o trasformazione di strutture già autorizzate. 2. Gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, per i quali la precedente normativa non prevedeva l’autorizzazione all’esercizio, già operanti al 15 ottobre 2002, data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale del 30 settembre 2002, n. 1412, sono provvisoriamente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto ai commi successivi. 3. Le strutture già autorizzate e i soggetti di cui al comma 2, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per i requisiti generali, devono adeguarsi ai requisiti di cui all’articolo 6, nei termini sotto indicati: a) entro quattro anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali e impiantistici e tecnologici, generali e specifici; b) entro due anni, per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali e specifici. 4. I termini di cui al comma 3 per le strutture pubbliche, decorrenti dalla data di approvazione del piano di adeguamento di cui all’articolo 9, comma 2, della l.r. 19/ 2003, sono coincidenti con quelli dell’accreditamento di cui al capo III. 5. Le strutture private già autorizzate ai sensi della normativa vigente, per continuare a svolgere le attività, devono presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dell’autorizzazione con impegno alla realizzazione dei requisiti entro i termini di cui al comma 3 decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). 6. L’Autorità competente, accertata tramite il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL la sussistenza dei requisiti richiesti, rinnova l’autorizzazione stessa. 7. La mancata presentazione della domanda di conferma dell’autorizzazione o il mancato adeguamento ai requisiti disciplinati dalla presente legge nei termini indicati nel comma 3 comporta la decadenza dell’autorizzazione e la conseguente chiusura dell’esercizio. Capo III Accreditamento delle Strutture Pubbliche e Private eroganti prestazioni Sanitarie e Socio-Sanitarie Art. 20 (Accreditamento istituzionale e obbligatorietà del possesso dei requisiti) 1. L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto e a carico del servizio sanitario. 2. Le strutture sanitarie pubbliche, le strutture sanitarie private autorizzate in esercizio e i professionisti che intendano erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale all’interno dei vincoli della programmazione sanitaria regionale devono ottenere preventivamente l’accreditamento. 3. L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale. 4. L’accreditamento, nell’ambito della programmazione regionale, è titolo necessario per l’instaurazione dei rapporti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo. 5. Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale sono le strutture sanitarie e relative funzioni. 6. I soggetti accreditati erogano pre- 58 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. stazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario regionale nell’ambito dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché degli eventuali livelli aggiuntivi previsti dalla Regione. 7. Le funzioni amministrative concernenti l’accreditamento sono svolte dal Dirigente del Settore sanità del competente Assessorato della Regione. Art. 21 (Condizioni per l’accreditamento) 1. L’accreditamento istituzionale è rilasciato subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti di cui all’articolo 23. 2. Condizioni essenziali per l’accreditamento sono: a) il possesso dei requisiti generali e specifici concernenti la struttura, le tecnologie e l’organizzazione del servizio; b) l’accettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole Unità sanitarie locali e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell’articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del decreto legislativo; c) l’adozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità dell’assistenza; d) il possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove preventivamente richiesta dalla normativa vigente al momento dell’attivazione della struttura; e) la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti in caso di accreditamento provvisorio di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo; f) la rispondenza della struttura, della funzione o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’articolo 23; g) il dimensionamento dei posti letto delle Unità operative (UO), per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici ed equiparati, secondo quanto indicato nel Piano sanitario regionale e nel collegato riordino della rete ospedaliera; h) la rispondenza allo standard minimo di posti letto, per quanto riguarda le case di cura private, previsto dall’articolo 6. 3. Le case di cura transitoriamente ac- creditate o autorizzate all’esercizio possono essere accreditate per un numero di posti letto, calcolati con riferimento ai requisiti minimi strutturali per l’area di degenza fissati dalla Regione, fino al massimo della dotazione in esercizio alla data del 31 ottobre 2003. 4. Fermo restando quanto fissato al comma 3, nonché ai commi 2 e 3 dell’articolo 24, le case di cura e gli altri soggetti privati transitoriamente accreditati o autorizzati all’esercizio che intendono accedere al regime di accreditamento istituzionale devono presentare alla Regione piani di adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici, entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). 5. Nei piani di cui al comma 4 devono essere previsti tempi differenziati di adeguamento ai requisiti, in relazione alla loro complessità e funzione. 6. Ogni casa di cura deve essere articolata in UO con un numero di posti letto non inferiore al 50 per cento delle dotazioni standard previste per le strutture pubbliche dal piano regionale di riordino della rete ospedaliera. 7. Sono esclusi dal processo di accreditamento le strutture che erogano prestazioni sanitarie ove si svolgono anche attività ludiche, sportive ed estetiche, fatta eccezione per gli stabilimenti termali. Art. 22 (Rapporti tra soggetti accreditati ed ente pubblico) 1. La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate. 2. La Giunta Regionale provvede alla definizione degli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l’indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l’individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti. 3. La Regione e leAziende USL definiscono accordi con le Aziende sanitarie e stipulano contratti con le strutture private e i professionisti anche mediante intese con le relative organizzazioni rappresentative a livello regionale. 4. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 8quinquies del decreto legislativo. Art. 23 (Definizione degli ulteriori requisiti di qualificazione per l’accreditamento) 1. I requisiti ulteriori di qualificazione ai fini dell’accreditamento fissati dalla Giunta regionale devono risultare: a) compatibili con l’esigenza di garantire che lo sviluppo del sistema sia funzionale alle scelte di programmazione regionale; b) orientati a promuovere l’appropriatezza, l’accessibilità, l’efficacia, l’efficienza delle attività e delle prestazioni, in coerenza con i LEA; c) finalizzati a perseguire l’uniformità dei livelli di qualità dell’assistenza offerta dai soggetti pubblici e privati; d) commisurati rispetto al livello quantitativo e qualitativo di dotazioni strumentali, tecnologiche e amministrative correlate alla tipologia delle prestazioni erogabili; e) tesi a favorire il miglioramento della qualità e l’umanizzazione dell’assistenza attraverso la risultanza positiva rispetto al controllo di qualità, anche con riferimento agli indicatori di efficienza e di qualità dei servizi e delle prestazioni previsti dagli articoli 10 e 14 del decreto legislativo e dal sistema di garanzia dei LEA. 2. La Giunta Regionale individua: a) gli ambiti e strumenti per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti ai fini della conferma dell’accreditamento istituzionale; b) le modalità per le verifiche, iniziali e successive, del possesso e della permanenza dei requisiti della struttura o del professionista accreditato. 3. La Giunta Regionale aggiorna i requisiti ulteriori richiesti per l’accreditamento ogni qualvolta l’evoluzione tecnologica o normativa lo rendano necessario. n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 59 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Art. 24 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) 1. Per le Aziende sanitarie, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 9, comma 1, lettera c, della l.r. 19/2003, il processo di autorizzazione e accreditamento è unificato e si applicano le procedure di cui al comma 11, lettera a). 2. I soggetti privati nonché i professionisti che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale inoltrano la domanda con la relativa documentazione al Settore sanità del competente Assessorato regionale. 3. Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall’attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale. 4. Le strutture e i professionisti transitoriamente accreditati ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e ai sensi del regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), devono presentare richiesta di accreditamento istituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando che la Regione emanerà a seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di cui all’articolo 3. Scaduto inutilmente il termine previsto per la richiesta dell’accreditamento istituzionale, il Dirigente del Settore sanità provvede alla revoca dell’accreditamento transitorio della struttura. Una nuova richiesta di accreditamento può essere inoltra- ta da queste strutture dopo un anno dalla data del provvedimento di revoca. 5. Qualora il professionista accreditato intenda continuare la propria attività in forma associata, a domanda, è consentito il trasferimento dell’autorizzazione e dell’accreditamento, da effettuarsi con specifico atto dell’Autorità competente, a condizione che trattasi di associazioni di persone costituite da professionisti specialisti accreditati nella stessa branca, ferma restando la sussistenza dei titoli e requisiti e ferme restando le quantità e tipologie di prestazioni da erogare per conto e a carico del Servizio sanitario regionale nell’ambito degli appositi rapporti. 6. Le strutture e i professionisti autorizzati già in esercizio possono presentare, secondo le modalità di cui al comma 4, domanda di accreditamento, senza vincoli di tempo, successivamente all’approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di cui all’articolo 3. 7. Al termine dell’istruttoria viene rilasciato l’accreditamento istituzionale alle strutture e ai professionisti transitoriamente accreditati nonché a quelli autorizzati all’esercizio che ne abbiano fatto richiesta entro i termini fissati. L’accreditamento è revocato in conseguenza di verifica negativa di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo. 8. La Regione procede, ogni tre anni, per il tramite del Dirigente del Settore sanità, alla verifica della sussistenza dei requisiti in possesso dei soggetti di cui al comma 7. 9. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, il Dirigente del Settore sanità respinge la domanda e comunica il relativo provvedimento all’interessato nel termine di otto mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accreditamento. Qualora in fase istruttoria sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni e il termine per l’adeguamento, alla scadenza del quale si procederà ad ulteriore valutazione. In caso di diniego o di prescrizione, è data facoltà al richiedente di proporre istanza di riesame ai sensi dell’articolo 26. 10. L’accreditamento viene conferito, sospeso o revocato con determinazione del Dirigente del Settore sanità. 11. I requisiti di accreditamento devono essere posseduti entro i seguenti termini: a) le aziende sanitarie pubbliche, gli IRCCS pubblici e privati e gli enti ecclesiastici, ivi compreso l’ex ospedale psichiatrico di Bisceglie e Foggia, sono tenuti ad adeguare ai requisiti minimi e ulteriori le strutture sanitarie, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1087 e 30 settembre 2002, n.. 1429, secondo le seguenti fasi: 1) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende, gli istituti ed enti di cui sopra predispongono un piano di adeguamento ai requisiti; 2) l’attuazione del piano di adeguamento deve essere comunque garantita entro il termine massimo di quattro anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici, e di due anni, per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali e specifici, dalla data in cui il piano stesso è stato approvato dalla Giunta regionale; nei piani devono essere previsti tempi differenziati di adeguamento ai requisiti, in relazione alla loro complessità e funzione. Per l’esercizio delle attività sanitarie, le strutture di nuova realizzazione devono, comunque, essere in possesso dei requisiti autorizzativi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della l.r. 19/2003. Gli IRCCS pubblici e privati e gli enti ecclesiastici hanno l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni dell’articolo 15 undecies del decreto legislativo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. b) gli altri soggetti sono tenuti ad adeguarsi agli ulteriori requisiti previsti per l’accreditamento: 1) ai requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici generali e specifici: entro quattro anni dalla data di approvazione del piano di adeguamento, come specificato al comma 12; 2) ai requisiti organizzativi generali e specifici: entro due anni dalla data di approvazione del piano di adeguamento, come specificato al comma 12. 12. I piani di adeguamento presentati ai sensi dell’articolo 21, comma 4, devono essere approvati dalla Giunta regionale. In caso di non approvazione, viene disposta la revoca dell’accreditamento transitorio nei confronti del soggetto richiedente. 60 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Art. 25 (Accreditamento provvisorio) 1. Per l’attivazione di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, ferma restando la compatibilità di cui all’articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo per l’autorizzazione alla realizzazione, i soggetti interessati, unitamente all’autorizzazione all’esercizio dell’attività, possono richiedere l’accreditamento istituzionale. In tal caso il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti minimi e ulteriori al momento della loro verifica, che sarà effettuata congiuntamente. In caso di esito positivo della valutazione dei requisiti, sarà concessa l’autorizzazione all’esercizio e un accreditamento provvisorio per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati, anche in relazione alle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo. 2. Quanto stabilito al comma 1 si applica anche ai soggetti già autorizzati alla realizzazione di nuove strutture sanitarie o di nuove attività in strutture preesistenti. 3. In relazione alla conformità ai requisiti minimi e ulteriori richiesti, può essere concessa anche la sola autorizzazione all’esercizio, con prescrizioni e termini per l’adeguamento ai requisiti mancanti per la concessione dell’accreditamento. 4. Nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 intendano fare richiesta solo di autorizzazione all’esercizio, essi possono richiedere l’accreditamento provvisorio dopo un anno dalla data di concessione dell’autorizzazione. 5. Le modalità per la richiesta dell’accreditamento provvisorio e le procedure per il rilascio dello stesso sono quelle previste dalla presente legge. Art. 26 (Istanza di riesame) 1. In caso di diniego dell’accreditamento o nel caso lo stesso contenga prescrizioni, l’interessato può presentare al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’atto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame. 2. Il Presidente della Giunta regionale decide sull’istanza nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa. Art. 27 (Sospensione e revoca dell’accreditamento) 1. La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti necessari per l’accreditamento e l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento medesimo. 2. L’accreditamento può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all’articolo 21. 3. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verifichino eventi che possano rappresentare pregiudizio rispetto ai livelli qualitativi dell’assistenza erogata dal soggetto accreditato, il Dirigente del Settore sanità dispone le necessarie verifiche ispettive. L’accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni. 4. L’accreditamento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8quinquies del decreto legislativo nonché in conseguenza del rifiuto di stipula del contratto e del non rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni rappresentative a livello regionale. 5. La revoca o la sospensione dell’accreditamento comportano, rispettivamente, l’immediata revoca o sospensione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8quinquies del decreto legislativo. 6. L’accreditamento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, trascorso inutilmente il quale è revocato. Art. 28 (Anagrafe dei soggetti accreditati) 1. È istituito, presso il Settore sanità dell’Assessorato competente, l’elenco dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili, il cui aggiornamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione con periodicità annuale. 2. Ciascuna Azienda USL pubblica l’elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con l’indicazione delle tipologie delle prestazioni e i relativi volumi di spesa e di attività che ciascuno di essi eroga a carico del Servizio sanitario regionale. Art. 29 (Norme transitorie e finali) 1. L’accreditamento transitorio viene prorogato, sino alla decorrenza dei termini di cui all’articolo 24, comma 11, lettera b), e comma 12, alle strutture e ai professionisti che richiedono l’accreditamento istituzionale, fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 24. 2. Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell’articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare. 3. In fase di prima applicazione della presente legge, per le strutture di cui all’articolo 6, comma 2, il numero dei posti letto da confermare per l’autorizzazione all’esercizio va calcolato determinandolo in base ai requisiti minimi strutturali per l’area di degenza fissati dalla Regione, fino al massimo della dotazione dei posti letto autorizzati alla data del 31 ottobre 2003. Nel caso in cui il numero dei posti letto così calcolati risulti inferiore rispetto a quelli autorizzati alla data del 31 ottobre 2003, le strutture sanitarie devono richiedere nuova autorizzazione per l’ampliamento del numero dei posti letto o per il trasferimento presso nuova struttura, configurandosi la fattispecie prevista dall’articolo 5, comma 3. In tal caso le strutture mantengono l’autorizzazione all’esercizio fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). 4. In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente, al fine di non interrompere l’erogazione dei servizi, la struttura sanitaria, previa comunicazione all’Azienda sanitaria inviata con preavviso non inferiore a giorni sessanta, può disporre, temporaneamente, il trasferimento del presidio in altra idonea sede, nell’ambito della stessa Azienda USL, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle opere. La comunicazione deve contenere: a) l’indirizzo completo del presidio che n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 61 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. s’intende temporaneamente trasferire; b) l’indicazione delle funzioni oggetto del trasferimento (che possono essere totali o parziali); c) la data in cui avverrà il trasferimento; d) l’indirizzo completo dei locali che s’intendono utilizzare per il trasferimento temporaneo; e) la durata prevista del trasferimento; f) la dichiarazione del legale rappresentante della struttura sanitaria autorizzata o accreditata transitoriamente che attesti la conformità dei nuovi locali sia alle norme di sicurezza che a quelle di carattere igienico-sanitario. Alla comunicazione deve essere allegata, a pena di nullità della stessa, piantina in scala 1:100 contenente la descrizione della destinazione dei singoli locali che s’intendono utilizzare. Qualora ritenuto opportuno, l’Azienda USL competente, previa ispezione dei locali che saranno utilizzati per accogliere temporaneamente il presidio, può inibire il trasferimento temporaneo in presenza di gravi e consistenti inadeguatezze strutturali e igieniche dei locali. A tal fine, il diniego deve essere adeguatamente motivato e circostanziato e deve essere notificato all’erogatore, a pena di decadenza del provvedimento di diniego stesso, entro e non oltre dieci giorni prima della data prevista per il trasferimento. Nel caso in cui non vi sia alcuna comunicazione entro i sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, il trasferimento s’intende autorizzato. 5. In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali per l’adeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al r.r. 7/2002, considerando positiva la compatibilità con il fabbisogno complessivo, sono autorizzate alle relative modifiche o al trasferimento definitivo, nell’ambito del distretto ove è ubicata la struttura autorizzata. In tal caso, si applicano, per quanto compatibili, le procedure di cui all’articolo 7. In caso di trasferimento temporaneo, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. I termini previsti per l’adeguamento ai requisiti da parte delle strutture di cui all’articolo 7 del r.r. 7/2002 sono prorogati secondo le seguenti scadenze: a) per i requisiti organizzativi, entro due anni dalla data di entrata in vigore del r.r. 7/2002; b) per i requisiti strutturali e tecnologici, entro quattro anni dalla data di en- trata in vigore del r.r. 7/2002. 6. I soggetti transitoriamente accreditati che hanno in corso interventi strutturali per le cui opere è stata rilasciata concessione edilizia o presentata denuncia di inizio attività alla data di pubblicazione della del. giunta reg. 1412/2002 possono chiedere la conferma dei posti letto in esercizio alla data del 31 ottobre 2003, purché la nuova struttura sia conforme ai requisiti minimi strutturali per l’area di degenza fissati dalla Regione. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche Direttore Sanitario: Dott. Marco Papagni Autorizzazione pubblicitaria: n.87 del 21/06/1995 Via De Cuneo , 54 - 70059TRANI (BA) tel. 0883-588.960 0883-507.511 - fax 0883-588.713 E-mail: [email protected] CASA DI CURA POLISPECIALISTICA VILL A VERDE VILLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE N° 06/2001 Direttore Sanitario: Dr Dr.. Mario Montemurro - Medico Spec. in Igiene CARDIOLOGIA - UTIC - RIAB. CARDIOLOGICA : RESP. DR. V. POLINI - Spec. in Cardiologia MEDICINA - ONCOLOGIA - PNEUMOLOGIA RIABILITAZIONE RESPIRATORIA: RESP. DR. I. MONGELLI - Spec. in Gastroenterologia GERIATRIA - RIABILITAZIONE MOTONEUROLESI: RESP. DR. F. SDANGANELLI - Spec. in Reumatologia e Geriatria LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE: RESP. DR. M. CARONE - Spec. in Biologia AMBULATORIO DI RADIOLOGIA: RESP. DR. N. DANESE - Spec. in Radiologia Medica AMBULATORIO DI FISIOKINESITERAPIA: RESP. DR. M. FORMOSO - Spec. in Medicina Fisica e Riabilita.ne POLIAMBULATORIO E DAY HOSPITAL: RESP. DR. M. Montemurro - Spec. in Igiene CENTRALINO 099 7727111 74100 TARANTO - Via Golfo di Taranto n. 22 (rione salinella) - Autobus di linea n. 8 - n. 8 barrato www.VILLAVERDETARANTO.it - e-mail:[email protected] Direttore Sanitario: Dr. Michele Rampino (Aut. Rag. n° 261 del 13/12/96) V.le Europa, 12 71100 Foggia Tel. 0881/309911 - Fax 0881/309957 www.villaserenafg.it Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9002 Certimedica - Certificato n° 3762 62 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. P.Medical n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 63 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Documentazione Il testo del decreto legge 29.3.2004 n. 81 coordinato con la legge di conversione 26.5.2004 n. 138 “Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica” Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 125 serie gen. del 29 maggio 2004 Art. 1. (( 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure: a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l’Istituto superiore di sanità, con l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonchè con gli organi della sanità militare. Il centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l’attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l’anno 2004, 25.450.000 euro per l’anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall’anno 2006;)) b) è istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l’Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l’Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare INGM»; sono autorizzate le seguenti spese: 1) la spesa di euro 7.028.000 per l’anno 2004, di euro 6.508.000 per l’anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall’anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approva- to con decreto del Ministro della salute, nonchè, per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell’Istituto medesimo; 2) la spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell’Istituto, nonchè per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute; (( c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d’America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell’oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo è autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l’anno 2004, 12.585.000 euro per l’anno 2005 e 12.720.000 euro per l’anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.)) Art. 2. 1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1 si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a euro 52.623.000 per l’anno 2004, euro 44.543.000 per l’anno 2005 ed euro 12.720.000 per l’anno 2006 ed euro 38.602.000 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2-bis. (( 1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dei tumori e per attivare il nuovo screening per il cancro del colon retto raccomandato anche dalla Unione europea, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2004-2006, per la diffusione dello screening del cancro del colon retto ed il contestuale consolidamento degli interventi già in atto per lo screening del cancro alla mammella e del collo dell’utero, da realizzarsi in collegamento con l’assistenza sanitaria di base, anche attraverso l’implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico. 2. Le modalità ed i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l’anno 2004, di euro 20.975.000 per l’anno 2005 e di euro 21.200.000 per l’anno 2006 per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle fondazioni istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), agli IRCCS non trasformati in fondazioni e all’Istituto superiore di sanità. 64 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. 4. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.)) Art. 2-ter. (( 1. Per l’attività del Centro nazionale per i trapianti, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2004, di euro 2.097.000 per l’anno 2005 e di euro 2.120.000 a decorrere dall’anno 2006. 2. I fondi di cui al comma 1, ferma restando l’autonomia gestionale del Centro, sono utilizzati per le spese di funzionamento, per l’assunzione a termine di personale di collaborazione nonchè per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall’articolo 15-septies, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 3. Per le attività dei centri di riferimento interregionali per i trapianti, di cui all’articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2004, di euro 4.195.000 per l’anno 2005 e di euro 4.240.000 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 1.500.000 annui destinati alle aziende sanitarie o agli istituti di ricerca ove hanno sede i centri interregionali, per le spese di funzionamento del Centro. Le somme sono ripartite con accordo sancito, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.)) Art. 2-quater. (( 1. All’articolo 3, comma 32, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «come integrato dal- l’articolo 85, comma 6» sono inserite le seguenti: «e comma 8».)) Art. 2-quinquies. (( 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 37, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all’attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale»; b) all’articolo 83, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell’articolo 12»; c) all’articolo 89, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 78, l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato»; d) all’articolo 181, la lettera e) del comma 1 è abrogata.)) Art. 2-sexies. (( 1. All’articolo 7, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, dopo le parole: «legge 26 febbraio 1999, n. 42,» sono inserite le seguenti: «e per la professione di assistente sociale,».)) Art. 2-septies. (( 1. Il comma 4 dell’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: «4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l’esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse». 2. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è differito alla data della stipulazione del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli organi preposti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dal citato comma 3 dell’articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.)) Art. 2-octies. (( 1. Il comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale possono esercitare le attività di cui all’articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attività destinate».)) Art. 2-nonies. (( 1. Il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull’intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l’accordo in sede di Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. Tale accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza permanente, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.)) Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 65 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Sorat 66 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. Consanit n. 71 Maggio - Giugno 2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 67 TuttoSanità ............................................................................................................................................................................................................................................................. 68 .................................................................................................................................................................................................................................................................... n. 71 Maggio - Giugno 2004