Tutela della Famiglia
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Tutela della Famiglia
Tutela della Famiglia Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa strutturata dal Consorzio C.A.E.S. a tutela della Responsabilità Civile verso Terzi della Famiglia, Protezione Sanitaria e Protezione Dimora Abituale. Partner tecnico www.consorziocaes.org DESCRIZIONE DEL RISCHIO •Sezione Responsabilità Civile verso Terzi La copertura assicurativa tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero, esclusi i rischi inerenti ad attività professionali e/o comunque remunerate. Si intende per Assicurato il Contraente, tutte le persone conviventi ed i figli fiscalmente a carico del Contraente anche se non conviventi. •Sezione Assistenza La tutela Protezione Dimora Abituale garantisce l’invio di un professionista (idraulico, elettricista, fabbro) e altri servizi per assistere l’Assicurato in caso di emergenza per danni alla dimora abituale. Le tutele sono garantite da ACI Global S.p.A. Si intende per Assicurato il Contraente ed i componenti del nucleo famigliare, conviventi, risultanti dal certificato di stato di famiglia. MASSIMALI DI GARANZIA E PREMI •Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Vi sono due opzioni tra cui scegliere Massimale per sinistro e 500.000,00 e 750.000,00 Premio annuo lordo e 40,00 e 50,00 L’assicurazione si intende prestata previa applicazione della franchigia assoluta di e 50,00 per ogni sinistro. •Assistenza Ambiti assicurati Area Protezione dimora abituale Premio annuo lordo e 8,00 Resta inteso che si intendono operanti quelle sezioni per le quali sia stato versato il relativo premio. Si precisa che: - l’attivazione della garanzia assistenza è subordinata all’attivazione della garanzia R.C.T.; RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI La Società risarcisce danni involontariamente cagionati a terzi anche se verificatisi in relazione alla: - proprietà e/o conduzione della dimora abituale e saltuaria e relative antenne, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi i parchi e gli alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e giochi, piscine, strade private, recinzioni, cancelli anche automatici; - proprietà, possesso e/o uso di apparecchi domestici in genere, di mezzi e macchinari meccanici, elettrici ed elettronici; - proprietà, possesso e/o uso di animali; - somministrazione di cibi, bevande e simili (compresi i casi di avvelenamento e intossicazione). E’ assicurata inoltre la responsabilità civile: a)derivante dagli infortuni sofferti in occasione dell’espletamento delle loro mansioni dagli addetti ai servizi domestici, baby sitter, colf, persone alla pari, badanti e figure similari, delle quali l’Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione; b)che possa derivare all’Assicurato da fatto illecito cagionato da persone delle quali debba rispondere; c)delle persone alle quali vengono affidati i figli minori del Contraente, per danni cagionati dai minori stessi, compresi i danni subiti dalle persone medesime; d)degli addetti ai servizi domestici, baby sitter, colf, persone alla pari, badanti e figure similari, per danni arrecati a terzi; e)degli ospiti e/o visitatori dell’Assicurato per i danni arrecati a terzi nell’ambito della dimora abituale e saltuaria del Contraente o degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato; f) danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di e 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; g)danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, compresi i danni da furto, fino a concorrenza di un massimo risarcimento di e 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; h)danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività di terzi conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza, fino a concorrenza di un massimo di risarcimento di e 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; i) danni cagionati a terzi in conseguenza di contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di fatto accidentale, fino a concorrenza di un massimo di risarcimento di e 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; j) proprietà, possesso, uso e guida di veicoli in genere ed imbarcazioni a remi od a vela fino ad una lunghezza di mt. 6,50 e di windsurf, esclusi i mezzi per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi della legge 990 del 24.12.1969; k)pratica di sport, esclusi quelli svolti a livello professionistico; l) committenza di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione e disfacimento di fabbricati ed impianti (ivi compreso il montaggio, smontaggio e collaudo dei medesimi), nonché il rischio della “committenza” di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di e 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; m)derivante all’Assicurato per i danni subiti e/o provocati dai minori in affido ASSISTENZA PROTEZIONE DIMORA ABITUALE L’assicurazione, alle condizioni e nei limiti specificati in polizza, prevede le seguenti prestazioni: • Invio di un idraulico in caso di emergenza, coprendo l’uscita e la mano d’opera fino a e 250,00. • Invio di un elettricista in caso di emergenza, coprendo l’uscita e la mano d’opera fino a e 250,00. • Invio di un fabbro in caso di emergenza, coprendo l’uscita e la mano d’opera fino a e 250,00. • Spese di albergo per pernottamento e prima colazione fino a e 600,00 per sinistro. • Rientro anticipato. • Invio di un sorvegliante, con spese a carico della Compagnia fino a un massimo di 72 ore. • Trasloco, a causa di sinistro avvenuto che renda inabitabile la dimora abituale dell’Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso. • Invio di un artigiano per interventi ordinari. • Consulenza medica. • Invio di medico generico al domicilio in casi di urgenza. • Trasporto in autoambulanza in Italia. La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale. È possibile richiedere copia completa delle condizioni di polizza