Condominio, rivoluzione in vista: ecco come - CenTer

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Condominio, rivoluzione in vista: ecco come - CenTer
CenTer - SCHEDA DOCUMENTO N° 2444
TIPO DI DOCUMENTO:
NEWS
TITOLO:
Condominio, rivoluzione in vista: ecco come cambierà il regolamento
SOTTOTITOLO:
AUTORE:
Cognome Nome (max. 3 tra virgole) / Ente / AA VV:
Rubino Monica
ESTRATTO DA PE RIODICO:
Del:
N°:
Titolo:
ESTRATTO DA SITO INTERNET:
Indirizzo esteso [http://]:
Indirizzo home page [http://]:
www.repubblica.it
Di:
la Repubblica
Nazione:
Italia
Data primo contatto:
Data rimozione:
27/09/2009
PAROLE CHIAVE:
condominio, codice civile, regolamento
ABSTRACT:
MB
E' all'esame del Parlamento l'ipotesi di riforma degli articoli del Codice civile che riguardano il condominio. Tra
le novità: voto anche agli inquilini, maggioranze ridotte in assemblea, incarico biennale all'amministratore, più
trasparenza nei conti
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Condominio, rivoluzione in vista: ecco come cambierà il regolamento
di Monica Rubino
E' all'esame del Parlamento l'ipotesi di riforma degli articoli del Codice civile che riguardano il condominio. Tra le novità: voto
anche agli inquilini, maggioranze ridotte in assemblea, incarico biennale all'amministratore, più trasparenza nei conti
Maggioranze ridotte in assemblea, diritto di voto agli inquilini, incarico biennale per l'amministratore. E ancora: contabilità
più trasparente, più rigore nei confronti dei condomini morosi, limiti all'installazione di antenne tv.
Sarà una piccola rivoluzione per i 12 milioni di famiglie italiane (pari a 43 milioni di individui) che vivono in condominio.
Se passa la legge sulla riforma degli articoli del Codice civile che riguardano la vita in comune, bisognerà adattarsi
alle nuove regole. Vediamo nel dettaglio che cosa cambierà.
La legge
Il disegno di legge n.71 presentato il 29 aprile 2008, ora all'esame della commissione Giustizia del Senato, punta a
riscrivere buona parte dei 23 articoli e delle 12 disposizioni di attuazione che il Codice civile dedica al condominio.
Norme ormai datate, rimaste immutate dal 1942, che hanno bisogno di essere adeguate ai nostri tempi. Se tutto
procederà nei tempi previsti, il Ddl, che accorpa in un testo unificato i cinque disegni di legge presentati da esponenti sia
della maggioranza che dell'opposizione, potrebbe diventare legge tra qualche mese.
Le parti comuni
Il disegno di legge individua ed elenca in maniera più precisa le parti comuni dell'edificio e include nella nozione di
"condominio" anche i villaggi residenziali e i cosiddetti "supercondomini". Inoltre ne semplifica la modificazione di
destinazione di uso e l'eventuale vendita, per le quali non è più necessaria l'unanimità dell'assemblea ma è
sufficiente la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore complessivo dello stabile. Basteranno
maggioranze ancora più basse (un terzo del valore dell'edificio) per le decisioni riguardanti la sicurezza e la salubrità
degli edifici, l'eliminazione di barriere architettoniche, la realizzazione di parcheggi condominiali, gli interventi di
contenimento del consumo energetico. Anche il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento sarà più
semplice, a patto che non causi squilibri di funzionamento agli altri condomini. Infine, per installare antenne tv
modificando le parti comuni bisogna inviare una comunicazione all'amministratore, che convoca l'assemblea, dove
verrano stabilite le modalità per ridurre l'impatto dell'antenna.
Sicurezza degli edifici
Sia nelle parti comuni che in quelle di proprietà o di uso esclusivo non possono essere realizzati impianti e opere che
non rispettano le condizioni di sicurezza imposte dalla legge. Se si sospetta che in un'unità immobiliare ci siano
condizioni che possano far dubitare dello stato di sicurezza, l'amministratore è autorizzato ad accedere negli alloggi
per ispezionarli o a far accedere un tecnico nominato di comune accordo con il proprietario per stabilire un piano di
intervento.
Assemblea più forte
Il ruolo dell'assemblea diventa centrale e più forte rispetto al passato. Innanzitutto vengono innovate le modalità di
raggiungimento dei quorum deliberativi, allo scopo snellirne il funzionamento. Diventerà quindi più semplice approvare
le delibere ordinarie: basterà infatti la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo dei millesimi
dell'edificio. Per manuntenzioni straordinare e innovazioni, invece, occorrerà la maggioranza degli intervenuti e metà del
valore dello stabile. L'inquilino, inoltre, potrà partecipare all'assemblea al posto del proprietario e avrà diritto di
voto per l'ordinaria amministrazione. Infine, se una deliberazione adottata dall'assemblea non viene eseguita, "ciascun
condomino, dopo aver diffidato l'amministratore, può intraprenderne l'esecuzione decorsi trenta giorni dalla
comunicazione della diffida".
La figura dell'amministratore
Molte novità riguardano il ruolo e i doveri dell'amministratore, chiamato a prestare "idonea garanzia per gli obblighi
derivanti dall'espletamento del suo incarico per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale".
Inoltre la sua durata in carica passa da uno a due anni ma se viola i suoi doveri, l'incarico gli può essere revocato
in qualunque momento. L'articolo 8 del testo di riforma, infine, conferisce all'amministratore l'obbligo per la riscossione
forzosa delle somme dovute al condominio da parte dei condomini morosi: se non provvede all'incasso, risponde
personalmente delle somme non riscosse.
Più trasparenza nei conti
L'amministratore deve aprire un conto corrente condominiale e i condomini possono controllare più agevolmente
l'operato dell'amministratore, visionando i documenti relativi alle spese e facendone una copia. Il rendiconto
condominale, inoltre, "va redatto secondo il criterio di cassa e compentenza in forma chiara e idonea a consentire una
verifica delle voci di entrata e di uscita". L'assemblea può anche nominare un "consiglio di condominio" composto da
almeno tre condomini con la funzione di tenere sotto controllo i conti.
Estratto da: www.repubblica.it (27/09/09)