Elementi fondamentali di diritto d`impresa

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Elementi fondamentali di diritto d`impresa
UDA 6 • TEMA 3 • La Costituzione e l’economia
Elementi fondamentali di diritto d’impresa
La nozione giuridica di imprenditore. Il nostro ordinamento legislativo non definisce
espressamente il concetto di impresa, mentre specifica che cosa si intende giuridicamente per
imprenditore.
Secondo l’art. 2082 c.c., l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
Affinché un soggetto si possa definire imprenditore, devono quindi ricorrere alcune
condizioni:
• il soggetto deve esercitare un’attività economica, cioè un’attività che produce ricchezza o
accresce quella esistente;
• l’attività deve essere esercitata con professionalità, vale a dire non in modo occasionale,
bensì abituale;
• il fine deve essere la produzione o lo scambio di beni o servizi da destinare al mercato e
non all’autoconsumo;
• l’attività esercitata deve essere organizzata, in quanto l’imprenditore deve combinare i
diversi fattori produttivi e utilizzarli in modo coordinato.
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L’imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore. Oltre alla figura generale di imprenditore definita
dell’art. 2082, il Codice civile disciplina espressamente le figure del piccolo imprenditore e
dell’imprenditore agricolo, ai quali vengono riconosciuti specifici vantaggi (ad esempio, entrambi non
sono soggetti al fallimento).
L’art. 2083 c.c. qualifica come piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli
commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
In particolare la disciplina dell’imprenditore artigiano è contenuta nella legge 444 del 1985. E’ artigiano
chi svolge personalmente un’attività (anche manuale) di produzione di beni o servizi. Se ne ha
bisogno, l’artigiano, può avvalersi dell’aiuto di altro personale ma è necessario comunque che il suo
lavoro prevalga sia sul lavoro di altri sia sul capitale investito nell’attività.
Proprio perché piccolo imprenditore, non è obbligato a tenere le scritture contabili, non sarà sottoposto
al fallimento nel caso in cui si trovasse in stato di insolvenza e deve iscriversi in una sezione speciale
del Registro delle Imprese in modo che chiunque voglia possa conoscere l’esistenza dell’impresa.
È invece imprenditore agricolo, secondo l’art. 2135 c.c., chi esercita un’attività diretta alla
coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse.
È evidente che in questo caso la tipologia di attività economica è fondamentale per la scelta di questa
forma. Possono essere svolte anche attività diverse, come ad esempio produrre il vino con la propria
uva ma a condizione che siano connesse con l’attività agricola.
Anche l’imprenditore agricolo non è obbligato a tenere le scritture contabili, non è soggetto al
fallimento e deve iscriversi in una sezione speciale del Registro delle Imprese in modo da consentire a
chiunque di verificare l’esistenza dell’impresa agricola.
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L’imprenditore commerciale e il suo statuto. L’art. 2195 c.c. elenca nello specifico le
attività che qualificano come tale l’imprenditore commerciale:
• un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
• un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
• un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
• un’attività bancaria o assicurativa;
• altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le imprese commerciali, ossia le imprese che esercitano una delle attività precedenti, sono
soggette a specifici obblighi, che nel loro complesso si indicano con l’espressione statuto
dell’imprenditore commerciale.
Tali obblighi consistono principalmente:
• nell’iscrizione in un registro pubblico, il Registro delle imprese, tenuto presso la Camera
di commercio;
• nella redazione delle scritture contabili, in cui viene documentata l’attività svolta;
• nella soggezione al fallimento, in caso di insolvenza.
Questi obblighi sono posti soprattutto a tutela di chi è portatore di interessi nei confronti
dell’attività svolta dall’impresa (i lavoratori, i finanziatori, i creditori, la pubblica
amministrazione ecc.), soprattutto tenendo conto che le imprese commerciali possono arrivare
a svolgere attività molto importanti per le collettività in cui sono inserite e con giri d’affari
cospicui.
L’impresa e l’azienda. Nel linguaggio comune i termini impresa e azienda vengono spesso
utilizzati come sinonimi, mentre dal punto di vista giuridico hanno significati del tutto diversi.
L’impresa è l’attività economica di produzione o scambio esercitata dall’imprenditore.
L’azienda (art. 2555 c.c.) è il complesso dei beni che l’imprenditore organizza per svolgere
tale attività.
L’azienda è costituita da beni materiali (materie prime, macchinari, immobili ecc.), da beni
immateriali (marchi, brevetti, diritti d’invenzione ecc.), da contratti (ad esempio i contratti di
lavoro, di fornitura di merci, di affitto ecc.), da debiti e crediti (verso i lavoratori, i fornitori, i
clienti, le banche ecc.) e dal cosiddetto avviamento.
L’avviamento è l’attitudine dell’impresa a produrre ricchezza.
È un concetto un po’ complesso, proviamo a chiarirlo con un esempio. Ipotizziamo che Marta
voglia iniziare un’attività di vendita di abbigliamento, rilevando un negozio già esistente nella
sua città; Marta si informa e individua due negozi in vendita.
Entrambi hanno un valore complessivo di 30.000 euro, dato dalla somma algebrica del valore
dei beni presenti in negozio (merce, arredamenti, attrezzature ecc.) e del valore dei debiti e dei
crediti nei confronti dei fornitori e dei clienti.
Tuttavia, un negozio si trova nel centro della città, vicino alla fermata della metropolitana e
può vantare una clientela affezionata; l’altro negozio è situato in periferia, poco raggiungibile
con i mezzi pubblici e può contare solo su clienti occasionali.
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È ovvio che il primo negozio ha un’attitudine a produrre un reddito maggiore rispetto al
secondo; pertanto, per acquistare il primo negozio, Marta dovrà corrispondere una cifra
aggiuntiva ai 30.000 euro, ad esempio altri 5.000 euro, che rappresentano appunto il valore
dell’avviamento. In conclusione, possiamo dire che l’avviamento dipende da un complesso di
fattori: il luogo in cui l’azienda si trova, il numero e il tipo di clienti, l’efficienza con cui è
stata gestita, la reputazione che si è fatta nel tempo.
Il contratto di società. L’impresa può essere esercitata da un singolo individuo,
l’imprenditore, oppure da più persone, che decidono di costiruire una società. Per costituire
una società, è necessario concludere uno specifico accordo.
Con il contratto di società (art. 2247 c.c.) due o più persone conferiscono beni o servizi per
l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili.
Le tipologie di società. Il Codice civile disciplina espressamente quali tipi di contratti
societari possono essere stipulati e di conseguenza a quali tipologie di società possono dare
vita. A tale proposito è possibile introdurre una classificazione delle società in:
• società di persone, che comprendono la società semplice (s.s.), la società in nome
collettivo (s.n.c.) e la società in accomandita semplice (s.a.s.);
• società di capitali, che sono la società a responsabilità limitata (s.r.l.), la società per
azioni (s.p.a.) e la società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).
La pluralità dei soci e i conferimenti. La costituzione di una società richiede la pluralità dei
soci. La società nasce infatti dall’accordo di due o più persone, con l’obiettivo di disporre di
maggiori capitali e di ripartire tra loro i rischi, ma anche i proventi, derivanti dall’attività
svolta. Tuttavia, sebbene in contrasto con il contenuto dell’art. 2247 c.c., negli ultimi anni è
stata resa giuridicamente possibile la costituzione di società unipersonali (sotto forma di s.r.l.
o di s.p.a.), con l’obiettivo di incentivare l’imprenditorialità e rilanciare così l’economia.
I soci hanno l’obbligo di effettuare dei conferimenti, che vanno a costituire il capitale
sociale. Tali conferimenti possono consistere in denaro, beni materiali o immateriali, crediti,
ma anche nell’attività lavorativa prestata dal socio, che in tal caso si definisce socio d’opera.
La finalità di lucro. Un ulteriore importante requisito della società è lo scopo di lucro. La
società viene infatti costituita con l’obiettivo di conseguire un utile (o profitto), che viene poi
ripartito tra i soci sotto forma di dividendi, oppure viene rinvestito nell’attività d’impresa.
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I segni distintivi dell’azienda. I segni distintivi sono beni immateriali che, in un contesto di mercato
in cui operano molte imprese, consentono di distinguere il singolo imprenditore, ma anche i locali e il
prodotto della sua attività. In particolare la ditta è il nome con cui l’imprenditore esercita l’attività
d’impresa (ad esempio “Mario Rossi impianti elettrici” oppure “Lanificio Fratelli Bianchi & C.”).
L’insegna distingue invece i locali dell’impresa ed è solitamente affissa al loro esterno (ad esempio
“Bar dello Stadio” oppure “Parrucchiera Rosanna”). Infine, il marchio è il segno distintivo del prodotto
dell’impresa e può essere denominativo (ad esempio “Mulino Bianco” o “Coca Cola”) oppure
emblematico (ad esempio la mela di Apple o l’aquila della Moto Guzzi).
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L’autonomia patrimoniale. Una volta costituita, la società è un ente a sé stante, diverso
dalle persone fisiche che lo compongono, e dispone di un proprio patrimonio, distinto da
quello dei singoli soci. Le società sono infatti dotate di autonomia patrimoniale, più
precisamente:
• le società di capitali hanno un’autonomia patrimoniale perfetta; pertanto, i creditori del
singolo socio non possono avere accesso al patrimonio della società e, nello stesso modo, i
creditori della società non possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci;
• le società di persone hanno invece un’autonomia patrimoniale imperfetta; in questo caso,
mentre la società non risponde dei debiti dei singoli soci, i creditori della società possono
rivalersi sul patrimonio dei soci.
AUTONOMIA PATRIMONIALE
•
•
autonomia patrimoniale
perfetta
autonomia patrimoniale
imperfetta
nelle società di capitali
nelle società di persone
i creditori dei soci non possono rivalersi
sul patrimonio della società
i creditori della società non possono
rivalersi sul patrimonio dei soci
•
•
i creditori dei soci non possono rivalersi
sul patrimonio della società
i creditori della società possono
rivalersi sul patrimonio dei soci
Gli organi della società: gli amministratori. Pur essendo un ente distinto dalle persone
fisiche che lo compongono, è evidente che la società può agire in concreto solo attraverso i
propri organi, costituiti da persone fisiche. È infatti mediante gli organi che l’ente forma e
manifesta la propria volontà e agisce di conseguenza.
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Le società di persone. La società semplice è la forma elementare di società disciplinata dal nostro
ordinamento ed è utilizzabile solo per svolgere attività economiche che non siano commerciali. La
società deve essere iscritta in una specifica sezione del Registro delle imprese per consentire a
chiunque di verificarne l’esistenza; non ha personalità giuridica e pertanto i soci sono responsabili
personalmente dei debiti che la società contrae durante la sua vita.
Anche la società in nome collettivo (S.n.c.) è priva di personalità giuridica ma può essere utilizzata
per svolgere qualsiasi attività. Nasce con un contratto, chiamato atto costitutivo che deve essere
depositato presso il Registro delle imprese istituito presso il capoluogo di provincia.
La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società di persone con due tipologie di soci con
funzioni e responsabilità diverse: i soci accomandanti sono quelli che conferiscono capitali (denaro
immobili o crediti) ma non hanno alcuna possibilità di partecipare alla gestione dell’impresa e, per
questo motivo, hanno una responsabilità limitata. I soci accomandatari svolgono tutti gli atti di
gestione e sono responsabili per i debiti sociali anche con il loro patrimonio personale.
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In particolare, gli organi che si occupano della gestione della società sono gli
amministratori, i quali hanno il compito di rappresentare la società verso i soggetti esterni, di
assumere obblighi giuridici nei loro confronti e, in generale, di attuare le decisioni che
riguardano il funzionamento della società.
In linea di principio, a tutti i soci è riconosciuto il diritto di partecipare alla gestione della
società, ma ciò è fattibile solo nelle società costituite da un numero limitato di soci. Nelle
società di maggiori dimensioni, invece, gli amministratori sono solo alcuni dei soci o possono
anche essere manager non soci. In ogni caso, ai soci è sempre consentito un potere di
informazione e di controllo sull’andamento dell’attività sociale.
L’assemblea dei soci. Nelle società di capitali, di norma l’assemblea dei soci è l’organo
deliberativo, ossia l’organo attraverso il quale si forma la volontà dell’ente. In essa, le
deliberazioni vengono adottate dai soci secondo il principio della maggioranza.
In base all’oggetto su cui si delibera, l’assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria:
• l’assemblea ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta all’anno, approva il
bilancio, nomina gli amministratori e gli organi di controllo e in generale delibera sugli
argomenti inerenti la normale gestione della società;
• l’assemblea straordinaria delibera invece su particolari argomenti, non relativi al
normale funzionamento dell’ente, ad esempio la modifica dello statuto della società e
l’aumento o la riduzione del capitale sociale.
Gli organi di controllo. Nelle società di capitali è prevista inoltre l’esistenza di un organo di
controllo interno, che può avere sia una funzione di controllo sulla gestione della società, per
verificare che siano osservate le regole di buona amministrazione, sia una funzione di
vigilanza del rispetto delle leggi e dello statuto da parte degli altri organi sociali.
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Le società di capitali. La società a responsabilità limitata (S.r.l.) è costituita da un gruppo di soci
che conferiscono beni e capitali per lo svolgimento dell’attività economica. Questa società possiede
personalità giuridica, quindi è dotata di autonomia patrimoniale perfetta. Per costituire una società di
questo tipo è necessario che il capitale iniziale (capitale sociale) sia pari almeno a 10.000 euro. I soci
pertanto avranno responsabilità limitata alla quota di capitale che hanno investito. Anche l’atto
costitutivo di questa società dovrà essere iscritto nel registro delle imprese e, ogniqualvolta cambi un
elemento essenziale, come ad esempio il valore del capitale, questa variazione dovrà essere
registrata sul registro delle imprese.
La società per Azioni (S.p.A.) è la società di capitali per eccellenza; i soci la costituiscono attraverso
l'atto costitutivo che deve essere accompagnato da uno statuto (che contiene le regole di
funzionamento della società).
L'intero capitale, versato dai soci, è rappresentato da azioni che sono "porzioni" del capitale sociale.
Ogni azione avrà un determinato valore che nasce dal rapporto tra il valore del capitale sociale e il
numero di azioni emesse; il capitale sociale minimo deve essere di 120.000 euro.
Se un socio possiede un alto numero di azioni, significa che ha conferito molto capitale. Ciascun socio
partecipa al rischio d'impresa nella misura della quota posseduta e pertanto avrà una responsabilità
limitata nei confronti delle obbligazioni assunte dalla società.
L'atto costitutivo e qualsiasi sua modificazione devono essere iscritti nel Registro delle Imprese in
modo da permettere a chiunque di conoscere i fatti più importanti della vita della società.
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Tale organo di norma è il collegio sindacale e può essere costituito sia da soci sia da non soci.
ORGANI SOCIALI
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mediante essi si manifesta
e si attua la volontà dell’ente
sono costituiti
da persone fisiche
amministratori
assemblea dei soci
collegio sindacale
si occupano
della gestione
della società
è l’organo deliberativo,
in base al principio
della maggioranza
controlla la gestione
e vigila sull’operato
degli altri organi
Lo scioglimento e la liquidazione della società. Se un gruppo di persone decide di costituire
una società, è ragionevole supporre che lo faccia con l’obiettivo che la società possa durare
nel tempo e anche svilupparsi. Esistono, tuttavia, alcune circostanze che possono condurre
allo scioglimento della società; le principali sono:
• per deliberazione assembleare nelle società di capitali o per decisione unanime dei soci
nelle società di persone. È questa la causa più frequente di scioglimento, che si verifica
appunto quando i soci manifestano la volontà di cessare l’attività sociale;
• il decorso del termine, qualora la società sia stata costituita a tempo determinato e i soci
non decidano di prorogarla;
• il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
quindi la società si può sciogliere perché viene realizzato il fine per cui è stata costituita
oppure perché tale fine diventa impossibile da raggiungere;
• nelle società di persone, il venire meno della pluralità dei soci, se essa non viene
ricostituita entro un certo termine;
• nelle società di capitali, la riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti legali;
• nelle società che svolgono un’attività commerciale, una specifica causa di scioglimento
della società è rappresentata dal fallimento, di cui tratteremo tra poco.
Quando si verifica una causa di scioglimento, inizia la fase finale della vita della società, che
prende il nome di liquidazione.
La liquidazione è la procedura che ha l’obiettivo di liquidare il patrimonio sociale, pagare i
creditori e distribuire l’eventuale residuo tra i soci; dopodiché la società si estingue.
La crisi dell’impresa e il fallimento. Per sua stessa natura, l’attività d’impresa è soggetta a
rischi; l’imprenditore avvia l’impresa consapevole del fatto che potrebbe anche andare male.
Può accadere che le imprese attraversino fasi alterne: talvolta di grande successo, talvolta di
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rallentamento o di maggiore difficoltà, non solo in funzione delle scelte assunte
dall’imprenditore, ma anche in relazione all’andamento ciclico del sistema economico.
Quando però una situazione di dissesto diventa permanente, si può parlare di crisi
dell’impresa. In tali condizioni, la legge stabilisce che per le società commerciali vengano
attivate le procedure concorsuali, così chiamate perché prevedono la concorsualità dei
creditori, ossia la partecipazione di tutti i creditori alla liquidazione dell’attivo della società.
Il fallimento è la principale procedura concorsuale prevista dalla legge e ha come
presupposto lo stato di insolvenza dell’impresa commerciale.
Lo stato di insolvenza si manifesta con ripetuti inadempimenti da parte dell’impresa oppure
con altri fatti esteriori, ad esempio la fuga dell’imprenditore o la sua latitanza.
La dichiarazione di fallimento. La procedura ha inizio con la richiesta di fallimento,
presentata al tribunale dall’imprenditore, da uno o più creditori o dal pubblico ministero. Se
ricorrono gli estremi di legge, il tribunale pronuncia la dichiarazione di fallimento e nomina
gli organi fallimentari. Oltre al tribunale fallimentare, essi sono: il giudice delegato (che
dirige il fallimento e vigila sulla regolarità della procedura e sull’operato del curatore). il
curatore fallimentare (che amministra il patrimonio dell’impresa fallita) e il comitato dei
creditori (costituito dai creditori dell’impresa fallita, con funzioni consultive e di controllo).
La procedura fallimentare. Le fasi successive alla dichiarazione di fallimento sono in sintesi
le seguenti:
• il giudice delegato dispone l’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano presso la sede
dell’impresa e sugli altri beni del fallito;
• il curatore effettua l’inventario dei beni e prende in consegna le scritture contabili,
compila l’elenco dei creditori e comunica loro i termini entro i quali possono partecipare
al concorso fallimentare (domanda di ammissione al passivo);
• dopo attento esame, il giudice delegato accoglie o respinge le domande provenienti dai
creditori e rende esecutivo lo stato passivo;
• il curatore procede alla liquidazione dell’attivo, ossia alla vendita dei beni;
• sulla base del progetto di ripartizione elaborato dal curatore, le somme ottenute dalla
liquidazione dell’attivo sono erogate ai creditori: per primi i creditori privilegiati, poi i
cosiddetti creditori chirografari;
• infine, si ha la chiusura del fallimento, con decreto del tribunale.
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I gruppi societari. Nei sistemi economici contemporanei è frequente trovare, più che singole società,
dei gruppi di società. Un gruppo societario è un insieme di più società, caratterizzato dalla presenza
di una società principale (chiamata holding), che controlla la maggioranza del capitale delle società
satellite (dette società operative).
La holding è quindi in grado di determinare la strategia e la politica aziendale di tutto il gruppo. Essa
può essere una holding finanziaria (o pura) se si limita a dirigere le società controllate attraverso le
proprie partecipazioni finanziarie, oppure può essere una holding mista, se affianca a questa attività
di controllo anche una propria attività operativa.
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