A. Casale T-RED NO AUTORIZZAZIONE
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A. Casale T-RED NO AUTORIZZAZIONE
T-red soggetto ad autorizzazione prefettizia? È di questi giorni la fragorosa comunicazione del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno (prot. n. 0000369 del 17 gen) con la quale si danno indicazioni circa l’impiego dell’apparecchiatura T-red, che sarebbe limitato alle sole strade individuate con decreto prefettizio. Molto difficile convenire con la tesi ministeriale, per i motivi che andiamo ad esporre. QUADRO NORMATIVO. Per svolgere una corretta disamina dell’argomento si ritiene utile descrivere brevemente il quadro normativo relativo all’impiego delle apparecchiature per la rilevazione elettronica delle violazioni. OMOLOGAZIONE. Il codice della strada stabilisce alcune norme per regolamentare l’impiego delle strumentazioni di rilevazione elettronica delle violazioni. In particolare, prevede (art. 45) che “nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario”. Il Codice stradale stabilisce quindi che le apparecchiature devono essere debitamente omologate. Per quanto riguarda poi le modalità di impiego di tali apparecchiature, due sono gli aspetti che meritano un attento esame: la presenza dell’operatore e la contestazione differita della violazione. LA PRESENZA DELL’OPERATORE. Mentre per l’utilizzo delle apparecchiature di rilevazione della velocità il codice prevede che siano gestite direttamente dagli organi di polizia stradale e che siano nella disponibilità degli stessi, per gli strumenti di rilevazione del passaggio con semaforo rosso, ciò non è precisato. Al riguardo, negli anni passati si era aperto un fronte di contenzioso poiché tali apparecchi, fatti funzionare senza la presenza dell’operatore, non erano a tal fine omologati. Il Codice della strada, per porre fine a questa situazione di incertezza, è stato modificato con l’introduzione del comma 1-ter inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 in base al quale “nei casi di attraversamento di incrocio con il semaforo indicante luce rossa non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate”. Nel 2003 il competente ministero omologò quindi le apparecchiature idonee presenti sul mercato per l’impiego anche senza la presenza dell’operatore. Pertanto ad oggi tutte le apparecchiature in commercio sono titolate per funzionare in modalità remota. LA CONTESTAZIONE. L’articolo 201 comma 1-bis stabilisce che la contestazione non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nel caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa. LA TESI MINISTERIALE. Secondo il Ministero dell’Interno, come sopra anticipato, l’installazione delle apparecchiature per la rilevazione del passaggio con semaforo rosso sarebbe possibile solo sulle strade individuate con decreto prefettizio. Tali apparecchiature vengono quindi assimilate in tutto e per tutto a quelle disciplinate nella legge 168/2002 per la rilevazione delle violazioni agli articoli 142 e 148 CdS che necessitano, per il funzionamento in modalità remota, di apposita autorizzazione prefettizia. Tesi assolutamente non condivisibile poichè non esiste norma che imponga tale procedura. Il Miniterno fa un accostamento del tutto arbitrario. Il Codice stradale ha stabilito norme precise (vedi sopra) circa la presenza dell’operatore e la contestazione immediata e quando ha inteso porre delle eccezioni lo ha fatto con appositi interventi (vedi d.l. 1121/2002 e legge 168 di conversione). Il Mininterno cita peraltro a sostegno della propria tesi la giurisprudenza di cassazione. Ma anche in questo caso il riferimento è assolutamente fuori luogo. Il caso oggetto di esame da parte della Suprema Corte nella citata sentenza 8465/2006 è infatti relativo ad una violazione rilevata il 22 aprile 2002 e quindi in periodo antecedente il 2003, quando le apparecchiature venivano utilizzate in modalità remota senza che fossero appositamente omologate. Tant’è che l’annullamento del verbale fu determinato proprio dal fatto che era mancata la presenza dell’operatore sul luogo dell’accertamento. Ma come illustrato, il codice stradale all’articolo 201 comma 1-ter ha reso possibile il funzionamento in modalità remota. CONCLUSIONE. Il Mininterno ha sposato una tesi assolutamente non condivisibile perché muove da presupposti normativi e giurisprudenziali errati, andando a porre a carico degli organi di polizia stradale dei vincoli che la legge non ha stabilito. Il codice stradale stabilisce chiaramente che le apparecchiature di rilevazione del passaggio con semaforo rosso possono funzionare in modalità remota purchè a tale scopo omologate. Non prescrive norme ad hoc che impongano limitazioni al loro utilizzo. Ne deriva che il loro utilizzo è libero su qualsiasi tipo di strada. Va infine rilevato che lo stesso Mininterno rimanda, ad ogni buon conto, ad un successivo parere richiesto alla Avvocatura Generale dello Stato per formulare una tesi definitiva sull’argomento in esame.