A. Casale T-RED NO AUTORIZZAZIONE

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A. Casale T-RED NO AUTORIZZAZIONE
T-red soggetto ad autorizzazione prefettizia?
È di questi giorni la fragorosa comunicazione del Dipartimento per gli affari
interni e territoriali del Ministero dell’Interno (prot. n. 0000369 del 17 gen) con
la quale si danno indicazioni circa l’impiego dell’apparecchiatura T-red, che
sarebbe limitato alle sole strade individuate con decreto prefettizio.
Molto difficile convenire con la tesi ministeriale, per i motivi che andiamo ad
esporre.
QUADRO NORMATIVO. Per svolgere una corretta disamina dell’argomento si
ritiene utile descrivere brevemente il quadro normativo relativo all’impiego
delle apparecchiature per la rilevazione elettronica delle violazioni.
OMOLOGAZIONE. Il codice della strada stabilisce alcune norme per
regolamentare l’impiego delle strumentazioni di rilevazione elettronica delle
violazioni. In particolare, prevede (art. 45) che “nel regolamento sono precisati
i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e
regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento
automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la
loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione
da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle
caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto
altro necessario”. Il Codice stradale stabilisce quindi che le apparecchiature
devono essere debitamente omologate.
Per quanto riguarda poi le modalità di impiego di tali apparecchiature, due
sono gli aspetti che meritano un attento esame: la presenza dell’operatore e la
contestazione differita della violazione.
LA PRESENZA DELL’OPERATORE. Mentre per l’utilizzo delle apparecchiature di
rilevazione della velocità il codice prevede che siano gestite direttamente dagli
organi di polizia stradale e che siano nella disponibilità degli stessi, per gli
strumenti di rilevazione del passaggio con semaforo rosso, ciò non è precisato.
Al riguardo, negli anni passati si era aperto un fronte di contenzioso poiché tali
apparecchi, fatti funzionare senza la presenza dell’operatore, non erano a tal
fine omologati. Il Codice della strada, per porre fine a questa situazione di
incertezza, è stato modificato con l’introduzione del comma 1-ter inserito
dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 in base al quale “nei casi di
attraversamento di incrocio con il semaforo indicante luce rossa non è
necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento
avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente
omologate”.
Nel 2003 il competente ministero omologò quindi le apparecchiature idonee
presenti sul mercato per l’impiego anche senza la presenza dell’operatore.
Pertanto ad oggi tutte le apparecchiature in commercio sono titolate per
funzionare in modalità remota.
LA CONTESTAZIONE. L’articolo 201 comma 1-bis stabilisce che la
contestazione non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nel caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante
luce rossa.
LA TESI MINISTERIALE. Secondo il Ministero dell’Interno, come sopra
anticipato, l’installazione delle apparecchiature per la rilevazione del passaggio
con semaforo rosso sarebbe possibile solo sulle strade individuate con decreto
prefettizio. Tali apparecchiature vengono quindi assimilate in tutto e per tutto a
quelle disciplinate nella legge 168/2002 per la rilevazione delle violazioni agli
articoli 142 e 148 CdS che necessitano, per il funzionamento in modalità
remota, di apposita autorizzazione prefettizia.
Tesi assolutamente non condivisibile poichè non esiste norma che imponga tale
procedura. Il Miniterno fa un accostamento del tutto arbitrario. Il Codice
stradale ha stabilito norme precise (vedi sopra) circa la presenza dell’operatore
e la contestazione immediata e quando ha inteso porre delle eccezioni lo ha
fatto con appositi interventi (vedi d.l. 1121/2002 e legge 168 di conversione).
Il Mininterno cita peraltro a sostegno della propria tesi la giurisprudenza di
cassazione. Ma anche in questo caso il riferimento è assolutamente fuori luogo.
Il caso oggetto di esame da parte della Suprema Corte nella citata sentenza
8465/2006 è infatti relativo ad una violazione rilevata il 22 aprile 2002 e quindi
in periodo antecedente il 2003, quando le apparecchiature venivano utilizzate
in modalità remota senza che fossero appositamente omologate. Tant’è che
l’annullamento del verbale fu determinato proprio dal fatto che era mancata la
presenza dell’operatore sul luogo dell’accertamento. Ma come illustrato, il
codice stradale all’articolo 201 comma 1-ter ha reso possibile il funzionamento
in modalità remota.
CONCLUSIONE.
Il Mininterno ha sposato una tesi assolutamente non condivisibile perché
muove da presupposti normativi e giurisprudenziali errati, andando a porre a
carico degli organi di polizia stradale dei vincoli che la legge non ha stabilito.
Il codice stradale stabilisce chiaramente che le apparecchiature di rilevazione
del passaggio con semaforo rosso possono funzionare in modalità remota
purchè a tale scopo omologate. Non prescrive norme ad hoc che impongano
limitazioni al loro utilizzo.
Ne deriva che il loro utilizzo è libero su qualsiasi tipo di strada.
Va infine rilevato che lo stesso Mininterno rimanda, ad ogni buon conto, ad un
successivo parere richiesto alla Avvocatura Generale dello Stato per formulare
una tesi definitiva sull’argomento in esame.