COMUNE DI LAMA MOCOGNO Determinazione n. 61 del 05/02
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COMUNE DI LAMA MOCOGNO Determinazione n. 61 del 05/02
COMUNE DI LAMA MOCOGNO (Provincia di Modena) I° SETTORE “AMMINISTRATIVO” Determinazione n. 61 del 05/02/2011 OGGETTO: MANUTENZIONE HARDWARE AL SISTEMA INFORMATICO ANN0 2011. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PC LINE S.N.C.. IL RESPONSABILE DEL SETTORE PREMESSO: • che il Comune di Lama Mocogno è dotato di un sistema informatico formato principalmente da una rete interna con server centrali e diverse postazioni di lavoro, nonché di altre apparecchiature hardware per la gestione dei servizi comunali; • che per un buon funzionamento del sistema informatico occorre garantire, fra l’altro, un servizio di manutenzione ed assistenza hardware specializzato e tempestivo; ATTESO che tale tipologia di servizio rientra nelle forniture e servizi da eseguirsi in economia ai sensi dell’art. 6 – punto 18 della tabella allegata – del vigente regolamento comunale delle forniture e servizi da eseguirsi in economia, così come modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 27/10/2006; RITENUTO di affidare l’incarico di manutenzione ed assistenza hardware alla Ditta PC LINE di Ponsi – Camatti – Lorenzini snc di Pavullo nel Frignano, ditta dotata di competenza specifica nel settore ed avendo la stessa fornito analogo incarico dando prova di capacità e competenza; VISTO il preventivo di spesa fatto pervenire dalla suddetta ditta relativo al rinnovo dell’accordo assicurativo di assistenza e manutenzione hardware, nel quale viene richiesto un canone annuivi di € 3.000,00 + IVA; RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione, procedendo conseguentemente ad affidare il suddetto incarico alla ditta P.C. Line snc di Pavullo nel Frignano, alle condizioni dettagliate nel suddetto preventivo e nel disciplinare allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (lett.a); VISTO il prospetto inerente il parco macchine in dotazione oggetto di assistenza, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (lett. b); RITENUTO altresì di approvare un impegno di €. 400,00 per l’acquisto di materiale di consumo (tamburi per stampanti laser, batterie gruppi di continuità o pezzi di ricambio esclusi dal contratto di assistenza); ATTESTATO, per il soggetto affidatario, l’obbligo del rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA: - la deliberazione di C.C. n. 10 del 20/01/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2011; - la deliberazione della G.C. n. 5 del 20/01/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2011 ed autorizzati i Responsabili dei servizi ad adottare gli atti di gestione finanziaria e di esecuzione della spesa e successive modifiche; - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; - lo Statuto dell’Ente ed il vigente Regolamento di Contabilità; DETERMINA 1. di affidare il servizio di manutenzione ed assistenza hardware del sistema informatico comunale, come da prospetto dettagliato allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale [allegato b)], alla ditta P.C. Line di Ponsi – Camatti – Lorenzini snc di Pavullo nel Frignano (MO), ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari soprarichiamate, per una spesa annuale complessiva di € 3.600,00 (iva compresa); 2. di dare atto che le condizioni disciplinanti il rapporto sono dettagliatamente elencate nella convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale [allegato a)]; 3. di impegnare altresì la somma di €. 400,00 per materiale di consumo quali tamburi, batterie gruppi di continuità od eventuali pezzi di ricambio esclusi dalla contratto di assistenza, da acquistarsi previa verifica della congruità del prezzo; 4. di imputare la spesa ai seguenti capitoli del bilancio di previsione in corso che presentano la necessaria disponibilità: • €. 3.600,00 al cap. 12-50 “Servizi in convenzione o appalto esterno”; • €. 400,00 al cap. 11-60 “Manutenzione ordinaria beni mobili in economia”. Il Responsabile del I Settore “Amministrativo” F.to Bononi Maurizia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma IV del D.Lgs 267/2000 • € 3.600,00 al cap. 12-50 “Servizi in convenzione o appalto esterno” – Reg. cont. 285/11 (cgu 1329) • €. 400,00 al cap. 11-60 “Manutenzione ordinaria beni mobili in economia” – Reg. cont. 286/11 (cgu 1204) Lama Mocogno, li Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario F.to Gualandi Rag. Katiuscia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ copia conforme all’originale. Li, 03/03/2011 Il Responsabile del I° Settore Amministrativo Bononi Maurizia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 03/03/2011 per rimanervi 10 gg. consecutivi. Il Segretario comunale Morganti Dr. Gianfranco Allegato a) alla determinazione n. 61 del 05/02/2011 IL RESPONSABILE DEL I SETTORE (AMMINISTRATIVO) F.to Maurizia Bononi Condizioni disciplinanti il servizio e regolanti i rapporti con la ditta affidataria del servizio di assistenza e manutenzione hardware del sistema informatico comunale. ****** Art. 1 - Norme regolatrici L'esecuzione del presente servizio è regolato: a) dalle clausole del presente che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Impresa relativamente ai servizi di cui trattasi; b)dalle vigenti disposizioni di legge e del regolamento relativo sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni; c) da altre disposizioni inderogabili di legge in materia contrattuale; d) dalle disposizioni del Capitolato d'Oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e di prodotti diversi e per la prestazione di servizi in materia d'informatica eseguiti nell'ambito dell'Amministrazione Statale, approvato con D.M. 8/2/86 (in G.U. 3/3/86 n. 51). e) dall'offerta dell'Impresa, per quanto non modificato dal presente contratto; f) dal Codice Civile per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopracitati. Art. 2 – Oggetto L'Amministrazione, come sopra rappresentata affida all'Impresa, che accetta, la fornitura del servizio di manutenzione hardware delle macchine e degli strumenti elencati nell'allegato b). L'Impresa dovrà assumere il ruolo di unico riferimento e referente per tutti i problemi connessi al ripristino del funzionamento delle apparecchiature hardware oggetto del presente contratto. L'Impresa sarà chiamata per qualunque problema di mal funzionamento degli strumenti informatici per quanto concerne l’aspetto Hardware e potrà esimersi dall'intervenire solamente qualora dimostrasse che i problemi sono dovuti al cattivo funzionamento delle procedure applicative e software in generale, coperte da apposito e distinto contratto di manutenzione. L’impresa dovrà garantire la sostituzione dei componenti malfunzionanti o danneggiati con componenti con caratteristiche non inferiori a quelle in dotazione. In caso di impossibilità per cessata fornitura dei medesimi, l’impresa dovrà sostituire l’intera apparecchiatura, eventualmente anche “nuova”, con caratteristiche equivalenti o superiori senza nulla pretendere dall’Amministrazione. Nel caso di danneggiamento delle memorie di massa l’impresa dovrà procedere a tutte le operazioni tecniche possibili per il recupero dei dati e messa a disposizione. Rimangono escluse dal presente contratto tutte le operazioni inerenti la configurazione dei computer alla rete, caricamento del sistema operativo, reinstallazione delle procedure applicative. Art. 3 – Durata Il presente contratto scadrà il 31/12/2011. L'Impresa si impegna ad onorare tale contratto fino alla sua scadenza naturale. L'Amministrazione si riserva il diritto di dare disdetta, anche parziale, in qualunque momento, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi. Art. 4 - Manutenzione. Relativamente al materiale hardware, fax, elencati nell'allegato b), l'Impresa si impegna ad intervenire, presso la Sede del Comune, entro la giornata successiva la segnalazione (anche telefonica) del guasto, negli orari di regolare attività dell'Amministrazione. L'Impresa provvederà ad eseguire gli interventi presso la Sede del Comune od a provvedere al ritiro, al trasporto ed alla riconsegna delle apparecchiature hardware entro 48 ore lavorative. Qualora gli inconvenienti non possano essere risolti entro tale termine l’Impresa dovrà provvedere alla temporanea sostituzione del dispositivo inutilizzabile con altro dispositivo dotato di caratteristiche non inferiori. Tale dispositivo dovrà essere messo a disposizione già funzionante e dotato almeno dei programmi di produttività individuali richiesti dall’utente. Il canone di manutenzione copre TUTTI gli oneri relativi o connessi al malfunzionamento dell’apparecchiatura hardware, ivi compreso il costo per la sostituzione dei vari componenti (dischi rigidi, schede, simm di memoria, ram ecc). Rimane a carico dell'Amministrazione il seguente materiale di consumo: carta, nastri per stampanti, toner, tamburi e rulli fusori per stampanti laser, batterie per i gruppi di continuità. Solo in caso di danno arrecato alle macchine da provata negligenza nell'uso da parte del personale dell'Amministrazione, le riparazioni ed i ripristini saranno, previa contestazione da parte dell'Impresa all'Amministrazione, eseguiti a danno della medesima Amministrazione. Eventuali contestazioni sulla imputabilità dei danni, non esonerano l'Impresa dall'eseguire prontamente le riparazioni ed i ripristini. Art. 5 - Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivo per i servizi contemplati dal presente contratto ammonta a €. 3.000,00 più IVA. L'impresa prende atto ed accetta che le forniture e le prestazioni non contemplate nel presente contratto, potranno essere rese solo se preventivamente richieste, con ordine scritto, dall'Amministrazione, secondo le modalità previste dal vigente regolamento contabile per le assunzioni degli impegni e per l'effettuazione di spesa (art. 151 D.Lgs. 267/2000). La fatturazione verrà effettuata in 2 rate: il 50% da fatturare entro il 30/04/2011 ed il restante 50% entro il 30/06/2011, ed i relativi pagamenti entro i 90 (novanta) giorni successivi l'acquisizione delle fatture al protocollo. Art. 6 – Penalità L'Amministrazione potrà applicare le seguenti penalità: a) penalità del 20% del relativo canone mensile per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui all'Art. 4; b) penalità del 20% del canone mensile per gli eventuali danni arrecati all'Amministrazione. In caso di recidiva, di negligenza od imperizia nella prestazione dei servizi, l'Amministrazione potrà applicare una penale in relazione alla gravità delle inadempienze o negligenze da €. 104 (centoquattro) a €. 414 (quattrocentoquattordici) e potrà risolvere il contratto, fatti salvi i maggiori danni. Art. 7 - Obblighi di riservatezza e segretezza. 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Contraente, ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 6.Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. Art. 8 - Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale occupato nelle prestazioni oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori di cui al presente contratto, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività lavorative, nonché condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincola l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In caso di violazione degli articoli predetti e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate all'ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% dell'importo contrattuale; ritenuta che sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato citato avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola; l'Impresa non potrà vantare alcun diritto nè alcuna pretesa per il mancato o ritardato pagamento. Art. 9 - Controversie. Qualsiasi controversia che insorgesse tra le parti, relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà deferita al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri: due nominati uno ciascuno dalle parti, il terzo nominato dai primi due d'accordo tra loro, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Modena. Art. 10 - Obbligatorietà L'impresa riconosce che il presente provvedimento è per essa vincolante dalla data di sottoscrizione, mentre per l'Amministrazione lo sarà solo dopo l'approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni. Art. 11 - Spese. L'Impresa riconosce a suo carico tutte le spese relative al presente atto. A tal fine l'Impresa dichiara, a tutti gli effetti di legge, che la fornitura di cui al presente contratto viene effettuata nell'esercizio d'impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'Imposta sul valore aggiunto (IVA), che l'Impresa è tenuta a versare ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n. 633. ******* Allegato b) alla determinazione n. 61 del 05/02/2011 Utente Sindaco Settore . Ec.Finanz. Collab. Segr. Processore Disco rigido Madrigali 6 gb pentium 3 2X18GB 40 GB Madrigali Ass. Sociale PC Acer Veriton M265 AMD Athlon 1800 160gb 40 gb Melchiorri Personal computer Fujitsu-Siemens Esprimo P2511: Processore: Core 2 Duo – 2.00 Hz AMD athlon 1800 Intel (R) Pentium R 4 CPU 1,60 GHZ Intel Pentium R 4 CPU 3,00 ghz 40 gb 40 gb 37,2 gb AMD Athlon 1800 40 gb Romani Pentium 4 cpu 3000 ghz 153 gb Saetti Bagatti Server Pentium 4 cpu 3000 ghz celeron 633 9,49 gb Intel ® Xeo n(TM) CPU 2 - 2,8 ghz 3 da 36 gb con AT/AT compatibile sistema raid (HP Proliant ML 350) Server RACK 19 Marca HP con i seguenti requisiti minimi: Processore: 1 x Intel Xeon -2.4 GHz Tecnico Tazzioli Biblioteca Pasini Vigili Dual core Torri Morganti Bononi Beneventi Beneventi Tecnico Tecnico Ram stampante EPSON LASER 6200L Hp laser 4000 Olidata alicon 4 3000 Acer incorporated AMD Sempron (TM) 3000+ 2 ghz Pentium II Server PENTIUM 3 HP unix (Netserver E800) intel pentium IV 2800 collab tributi Madrigali IL RESPONSABILE DEL I SETTORE (AMMINISTRATIVO) F.to Maurizia Bononi Samsung ML 171OP Laser printer 153 gb Ram: 2 GB Hard disk: 2 da 500 GB e Hard Disk Eternet Masterizzatore DVD Floppy Disk Controller S-ATA +SAS Personal computer Fujitsu-Siemens 160 gb Esprimo P2511: Processore: Core 2 Duo – 2.00 GHz – AMD Athlon 1800 40 gb PC Acer Veriton M265 160gb Athlon 64 3800 skt 939 Athlon 64 3800 skt 939 Doppio hard sistema Raid Disk 150 gb Doppio hard sistema Raid Disk 150 gb 64 512 HP LaseJet 2100 192 4gb Samsung CLP-315 (consegnata il 10/11/2009) 2GB EPSON LASER EPL 5900 Hp Deskjet 1125c 261 Hp Deskjet 1120c Hp deskjet 1120c e HP Color Laserjet 2840 130 Stampante epson ad aghi Lq – 2180 e stampante HP officejet 5615 Epson aghi fx 1170 + HP LASER 2100 Epson aghi fx 1170 128 1.572.372 kb 2GB 2GB Kyocera in garanzia fino a dicembre 2012 HP LASER 1100 HP LASER 2100 HP Designjet 120 HP 9800 D A3 1024 Multifunzione digitale Samsug –fotocopiatrice A4 fax stampante laser 1024 Scanner A3 Mustek Paragon 3600 Migliori Responsabile Settore Econ. Finanziario diversi AMD Athlon 1800 40 gb Personal computer Fujitsu-Siemens 160 gb Esprimo P2511: Processore: Core 2 Duo – 2.00 GHz – Ram 2GB Fax Ricoh 1120 L Samsung SF 360 Samsung SF 370 Hp 1280 Kyocera in garanzia fino al maggio 2011