COMUNE DI LAMA MOCOGNO Determinazione n. 61 del 05/02

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COMUNE DI LAMA MOCOGNO Determinazione n. 61 del 05/02
COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)
I° SETTORE “AMMINISTRATIVO”
Determinazione n. 61 del 05/02/2011
OGGETTO: MANUTENZIONE HARDWARE AL SISTEMA INFORMATICO ANN0 2011.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PC LINE S.N.C..
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
• che il Comune di Lama Mocogno è dotato di un sistema informatico formato principalmente da
una rete interna con
server centrali e diverse postazioni di lavoro, nonché di altre
apparecchiature hardware per la gestione dei servizi comunali;
• che per un buon funzionamento del sistema informatico occorre garantire, fra l’altro, un servizio di
manutenzione ed assistenza hardware specializzato e tempestivo;
ATTESO che tale tipologia di servizio rientra nelle forniture e servizi da eseguirsi in economia ai sensi
dell’art. 6 – punto 18 della tabella allegata – del vigente regolamento comunale delle forniture e servizi
da eseguirsi in economia, così come modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 27/10/2006;
RITENUTO di affidare l’incarico di manutenzione ed assistenza hardware alla Ditta PC LINE di Ponsi
– Camatti – Lorenzini snc di Pavullo nel Frignano, ditta dotata di competenza specifica nel settore ed
avendo la stessa fornito analogo incarico dando prova di capacità e competenza;
VISTO il preventivo di spesa fatto pervenire dalla suddetta ditta relativo al rinnovo dell’accordo
assicurativo di assistenza e manutenzione hardware, nel quale viene richiesto un canone annuivi di €
3.000,00 + IVA;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione, procedendo conseguentemente ad affidare il
suddetto incarico alla ditta P.C. Line snc di Pavullo nel Frignano, alle condizioni dettagliate nel
suddetto preventivo e nel disciplinare allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale (lett.a);
VISTO il prospetto inerente il parco macchine in dotazione oggetto di assistenza, allegato al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale (lett. b);
RITENUTO altresì di approvare un impegno di €. 400,00 per l’acquisto di materiale di consumo
(tamburi per stampanti laser, batterie gruppi di continuità o pezzi di ricambio esclusi dal contratto di
assistenza);
ATTESTATO, per il soggetto affidatario, l’obbligo del rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA:
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 20/01/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2011;
- la deliberazione della G.C. n. 5 del 20/01/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
è stato approvato il P.E.G. 2011 ed autorizzati i Responsabili dei servizi ad adottare gli atti di
gestione finanziaria e di esecuzione della spesa e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
- lo Statuto dell’Ente ed il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. di affidare il servizio di manutenzione ed assistenza hardware del sistema informatico comunale,
come da prospetto dettagliato allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale
[allegato b)], alla ditta P.C. Line di Ponsi – Camatti – Lorenzini snc di Pavullo nel Frignano (MO), ai
sensi delle disposizioni legislative e regolamentari soprarichiamate, per una spesa annuale
complessiva di € 3.600,00 (iva compresa);
2. di dare atto che le condizioni disciplinanti il rapporto sono dettagliatamente elencate nella
convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale [allegato a)];
3. di impegnare altresì la somma di €. 400,00 per materiale di consumo quali tamburi, batterie gruppi
di continuità od eventuali pezzi di ricambio esclusi dalla contratto di assistenza, da acquistarsi
previa verifica della congruità del prezzo;
4. di imputare la spesa ai seguenti capitoli del bilancio di previsione in corso che presentano la
necessaria disponibilità:
• €. 3.600,00 al cap. 12-50 “Servizi in convenzione o appalto esterno”;
• €. 400,00 al cap. 11-60 “Manutenzione ordinaria beni mobili in economia”.
Il Responsabile del I Settore
“Amministrativo”
F.to Bononi Maurizia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma IV del
D.Lgs 267/2000
• € 3.600,00 al cap. 12-50 “Servizi in convenzione o appalto esterno”
– Reg. cont. 285/11 (cgu
1329)
• €. 400,00 al cap. 11-60 “Manutenzione ordinaria beni mobili in economia” – Reg. cont. 286/11 (cgu
1204)
Lama Mocogno, li
Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario
F.to Gualandi Rag. Katiuscia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ copia conforme all’originale.
Li, 03/03/2011
Il Responsabile del I° Settore
Amministrativo
Bononi Maurizia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno
03/03/2011 per rimanervi 10 gg. consecutivi.
Il Segretario comunale
Morganti Dr. Gianfranco
Allegato a) alla determinazione n. 61 del 05/02/2011
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
(AMMINISTRATIVO)
F.to Maurizia Bononi
Condizioni disciplinanti il servizio e regolanti i rapporti con la ditta affidataria del servizio di
assistenza e manutenzione hardware del sistema informatico comunale.
******
Art. 1 - Norme regolatrici
L'esecuzione del presente servizio è regolato:
a) dalle clausole del presente che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi
intervenuti tra l'Amministrazione e l'Impresa relativamente ai servizi di cui trattasi;
b)dalle vigenti disposizioni di legge e del regolamento relativo sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
c) da altre disposizioni inderogabili di legge in materia contrattuale;
d) dalle disposizioni del Capitolato d'Oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e di
prodotti diversi e per la prestazione di servizi in materia d'informatica eseguiti nell'ambito
dell'Amministrazione Statale, approvato con D.M. 8/2/86 (in G.U. 3/3/86 n. 51).
e) dall'offerta dell'Impresa, per quanto non modificato dal presente contratto;
f) dal Codice Civile per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopracitati.
Art. 2 – Oggetto
L'Amministrazione, come sopra rappresentata affida all'Impresa, che accetta, la fornitura del
servizio di manutenzione hardware delle macchine e degli strumenti elencati nell'allegato b).
L'Impresa dovrà assumere il ruolo di unico riferimento e referente per tutti i problemi connessi al
ripristino del funzionamento delle apparecchiature hardware oggetto del presente contratto.
L'Impresa sarà chiamata per qualunque problema di mal funzionamento degli strumenti
informatici per quanto concerne l’aspetto Hardware e potrà esimersi dall'intervenire solamente
qualora dimostrasse che i problemi sono dovuti al cattivo funzionamento delle procedure
applicative e software in generale, coperte da apposito e distinto contratto di manutenzione.
L’impresa dovrà garantire la sostituzione dei componenti malfunzionanti o danneggiati con
componenti con caratteristiche non inferiori a quelle in dotazione. In caso di impossibilità per
cessata fornitura dei medesimi, l’impresa dovrà sostituire l’intera apparecchiatura,
eventualmente anche “nuova”, con caratteristiche equivalenti o superiori senza nulla pretendere
dall’Amministrazione.
Nel caso di danneggiamento delle memorie di massa l’impresa dovrà procedere a tutte le
operazioni tecniche possibili per il recupero dei dati e messa a disposizione.
Rimangono escluse dal presente contratto tutte le operazioni inerenti la configurazione dei
computer alla rete, caricamento del sistema operativo, reinstallazione delle procedure
applicative.
Art. 3 – Durata
Il presente contratto scadrà il 31/12/2011. L'Impresa si impegna ad onorare tale contratto fino
alla sua scadenza naturale.
L'Amministrazione si riserva il diritto di dare disdetta, anche parziale, in qualunque momento,
con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi.
Art. 4 - Manutenzione.
Relativamente al materiale hardware, fax, elencati nell'allegato b), l'Impresa si impegna ad
intervenire, presso la Sede del Comune, entro la giornata successiva la segnalazione (anche
telefonica) del guasto, negli orari di regolare attività dell'Amministrazione.
L'Impresa provvederà ad eseguire gli interventi presso la Sede del Comune od a provvedere al
ritiro, al trasporto ed alla riconsegna delle apparecchiature hardware entro 48 ore lavorative.
Qualora gli inconvenienti non possano essere risolti entro tale termine l’Impresa dovrà
provvedere alla temporanea sostituzione del dispositivo inutilizzabile con altro dispositivo dotato
di caratteristiche non inferiori. Tale dispositivo dovrà essere messo a disposizione già
funzionante e dotato almeno dei programmi di produttività individuali richiesti dall’utente.
Il canone di manutenzione copre TUTTI gli oneri relativi o connessi al malfunzionamento
dell’apparecchiatura hardware, ivi compreso il costo per la sostituzione dei vari componenti
(dischi rigidi, schede, simm di memoria, ram ecc).
Rimane a carico dell'Amministrazione il seguente materiale di consumo: carta, nastri per
stampanti, toner, tamburi e rulli fusori per stampanti laser, batterie per i gruppi di continuità.
Solo in caso di danno arrecato alle macchine da provata negligenza nell'uso da parte del
personale dell'Amministrazione, le riparazioni ed i ripristini saranno, previa contestazione da
parte dell'Impresa all'Amministrazione, eseguiti a danno della medesima Amministrazione.
Eventuali contestazioni sulla imputabilità dei danni, non esonerano l'Impresa dall'eseguire
prontamente le riparazioni ed i ripristini.
Art. 5 - Corrispettivi e modalità di pagamento.
Il corrispettivo per i servizi contemplati dal presente contratto ammonta a €. 3.000,00 più IVA.
L'impresa prende atto ed accetta che le forniture e le prestazioni non contemplate nel presente
contratto, potranno essere rese solo se preventivamente richieste, con ordine scritto,
dall'Amministrazione, secondo le modalità previste dal vigente regolamento contabile per le
assunzioni degli impegni e per l'effettuazione di spesa (art. 151 D.Lgs. 267/2000). La
fatturazione verrà effettuata in 2 rate: il 50% da fatturare entro il 30/04/2011 ed il restante 50%
entro il 30/06/2011, ed i relativi pagamenti entro i 90 (novanta) giorni successivi l'acquisizione
delle fatture al protocollo.
Art. 6 – Penalità
L'Amministrazione potrà applicare le seguenti penalità:
a) penalità del 20% del relativo canone mensile per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui
all'Art. 4;
b) penalità del 20% del canone mensile per gli eventuali danni arrecati all'Amministrazione.
In caso di recidiva, di negligenza od imperizia nella prestazione dei servizi, l'Amministrazione
potrà applicare una penale in relazione alla gravità delle inadempienze o negligenze da €. 104
(centoquattro) a €. 414 (quattrocentoquattordici) e potrà risolvere il contratto, fatti salvi i
maggiori danni.
Art. 7 - Obblighi di riservatezza e segretezza.
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione
della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Contraente, ha facoltà
di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura,
fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6.Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m. e dai
relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Art. 8 - Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.
L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale
occupato nelle prestazioni oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni
responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle
persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza
nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.
L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale,
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare nei confronti dei propri
dipendenti, occupati nei lavori di cui al presente contratto, condizioni normative e contributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione
del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività lavorative, nonché
condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto
collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; si obbliga a
continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione.
I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincola l'Impresa anche nel caso che
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del
presente contratto.
In caso di violazione degli articoli predetti e previa comunicazione all'Impresa delle
inadempienze denunciate all'ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione si riserva il diritto di
operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% dell'importo contrattuale; ritenuta che sarà
rimborsata solo quando l'Ispettorato citato avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola;
l'Impresa non potrà vantare alcun diritto nè alcuna pretesa per il mancato o ritardato
pagamento.
Art. 9 - Controversie.
Qualsiasi controversia che insorgesse tra le parti, relativa all'interpretazione e/o esecuzione del
presente contratto, sarà deferita al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri: due nominati
uno ciascuno dalle parti, il terzo nominato dai primi due d'accordo tra loro, ovvero, in mancanza
di accordo, dal Presidente del Tribunale di Modena.
Art. 10 - Obbligatorietà
L'impresa riconosce che il presente provvedimento è per essa vincolante dalla data di
sottoscrizione, mentre per l'Amministrazione lo sarà solo dopo l'approvazione ai sensi delle
vigenti disposizioni.
Art. 11 - Spese.
L'Impresa riconosce a suo carico tutte le spese relative al presente atto. A tal fine l'Impresa
dichiara, a tutti gli effetti di legge, che la fornitura di cui al presente contratto viene effettuata
nell'esercizio d'impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'Imposta sul valore
aggiunto (IVA), che l'Impresa è tenuta a versare ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n. 633.
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Allegato b) alla determinazione n. 61 del 05/02/2011
Utente
Sindaco
Settore . Ec.Finanz.
Collab. Segr.
Processore
Disco rigido
Madrigali
6 gb
pentium 3
2X18GB
40 GB
Madrigali
Ass. Sociale
PC Acer Veriton M265
AMD Athlon 1800
160gb
40 gb
Melchiorri
Personal computer Fujitsu-Siemens
Esprimo P2511:
Processore: Core 2 Duo – 2.00 Hz
AMD athlon 1800
Intel (R) Pentium R 4 CPU 1,60
GHZ
Intel Pentium R 4 CPU 3,00 ghz
40 gb
40 gb
37,2 gb
AMD Athlon 1800
40 gb
Romani
Pentium 4 cpu 3000 ghz
153 gb
Saetti
Bagatti
Server
Pentium 4 cpu 3000 ghz
celeron 633
9,49 gb
Intel ® Xeo n(TM) CPU 2 - 2,8 ghz 3 da 36 gb con
AT/AT compatibile
sistema raid
(HP Proliant ML 350)
Server
RACK 19 Marca HP con i seguenti
requisiti minimi:
Processore: 1 x Intel Xeon -2.4 GHz
Tecnico
Tazzioli
Biblioteca
Pasini
Vigili
Dual core
Torri
Morganti
Bononi
Beneventi
Beneventi
Tecnico
Tecnico
Ram
stampante
EPSON LASER 6200L
Hp laser 4000
Olidata alicon 4 3000
Acer incorporated AMD Sempron
(TM) 3000+ 2 ghz
Pentium II
Server PENTIUM 3 HP unix
(Netserver E800)
intel pentium IV 2800
collab tributi
Madrigali
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
(AMMINISTRATIVO)
F.to Maurizia Bononi
Samsung ML 171OP
Laser printer
153 gb
Ram: 2 GB
Hard disk: 2 da 500
GB e Hard Disk
Eternet
Masterizzatore DVD
Floppy Disk
Controller S-ATA
+SAS
Personal computer Fujitsu-Siemens 160 gb
Esprimo P2511:
Processore: Core 2 Duo – 2.00
GHz –
AMD Athlon 1800
40 gb
PC Acer Veriton M265
160gb
Athlon 64 3800
skt 939
Athlon 64 3800
skt 939
Doppio hard
sistema Raid
Disk 150 gb
Doppio hard
sistema Raid
Disk 150 gb
64
512 HP LaseJet 2100
192
4gb
Samsung CLP-315
(consegnata il
10/11/2009)
2GB EPSON LASER EPL
5900
Hp Deskjet 1125c
261 Hp Deskjet 1120c
Hp deskjet 1120c e
HP Color Laserjet 2840
130 Stampante epson ad
aghi Lq – 2180 e
stampante HP officejet
5615
Epson aghi fx 1170 +
HP LASER 2100
Epson aghi fx 1170
128
1.572.372
kb
2GB
2GB Kyocera in garanzia fino
a dicembre 2012
HP LASER 1100
HP LASER 2100
HP Designjet 120
HP 9800 D A3
1024 Multifunzione digitale
Samsug –fotocopiatrice
A4 fax stampante laser
1024 Scanner A3 Mustek
Paragon 3600
Migliori
Responsabile
Settore Econ.
Finanziario
diversi
AMD Athlon 1800
40 gb
Personal computer Fujitsu-Siemens 160 gb
Esprimo P2511:
Processore: Core 2 Duo – 2.00
GHz – Ram 2GB
Fax Ricoh 1120 L
Samsung SF 360
Samsung SF 370
Hp 1280
Kyocera in garanzia fino
al maggio 2011