Un solo condomino può pagare per tutti

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Un solo condomino può pagare per tutti
ANCHE UN SOLO CONDOMINO PUO’ ESSERE CHIAMATO A
PAGARE PER TUTTI
L’aver puntualmente pagato le quote di spesa di propria competenza non mette il
singolo condomino al riparo da possibili sorprese. Ogni condomino è tenuto a
contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle
parti comuni dell’edificio, nonché per la prestazione dei servizi nell’interesse
comune, in misura proporzionale al valore millesimale della sua quota di
proprietà. Questo principio generale previsto dalla legge vale però solo per i
rapporti tra il singolo proprietario dell’unità immobiliare e il condominio, mentre,
nei confronti dei terzi creditori, i condomini sono responsabili solidalmente per i
debiti che il condominio ha assunto nell’interesse comune. Ciò significa che il
fornitore del condominio che non è stato pagato, in tutto o in parte, per i lavori
che ha eseguito o per un servizio che ha prestato in favore di tutti i condomini può
richiedere anche ad un solo condomino il versamento dell’intero suo credito, a
nulla rilevando il fatto che costui abbia già provveduto a puntualmente
corrispondere all’amministratore le quote di spesa risultate a suo carico in base a
quanto in precedenza deliberato dall’assemblea. Non ha pertanto alcuna rilevanza
il fatto che, nei loro rapporti interni, i singoli condomini sono chiamati a
concorrere alle spese in ragione dei rispettivi millesimi Il terzo creditore del
condominio può agire per la tutela del suo diritto, a sua scelta, sia contro il
condominio, nella persona dell’amministratore, e sia nei confronti di uno o più
condomini direttamente obbligati nei suoi confronti. Questi ultimi, una volta
pagato, possono a loro volta richiedere agli altri condomini, se del caso anche
giudizialmente, la restituzione di quanto da loro sborsato, nei limiti però delle
singole rispettive quote millesimali dovuta da ciascuno di essi. L’anomalo vigente
principio della solidarietà nel condominio può quindi costringere il singolo
condomino a pagare l’intero credito vantato dal terzo fornitore, autorizzandolo
nel contempo a richiederne poi il rimborso agli altri singoli condomini solo in
proporzione dei loro millesimi: il tutto con ben comprensibili difficoltà di
recupero sia per i tempi della raccolta delle quote e sia per il numero dei
condomini da contattare, a volte addirittura sconosciuti al creditore medesimo. Al
condomino che è rimasto moroso verso il condominio, e quindi a colui al quale
deve in linea di massima essere imputato l’inadempimento verso il creditore
principale, può invece essere richiesto il risarcimento del maggior danno subito
dal condomino che, benché adempiente verso il condominio, ha sopportato il
complessivo esborso. E così, i singoli condomini possono essere chiamati al
pagamento dell’intero debito derivante dall’esecuzione di lavori su parti comuni
e, in genere, da tutti gli impegni economi che l’amministratore ha assunto per
conto del condominio. Essi sono solidalmente tenuti al pagamento, ad esempio,
dei contributi assicurativi relativi al rapporto di lavoro del portiere dello stabile,
essendo questa una spesa riguardante un servizio reso nell’interesse comune di
tutti i condomini. Anche per le ordinarie spese di gestione, a ben vedere, vige il
principio della solidarietà, talchè l’amministratore può esigere da ciascun
condomino l’intero ammontare del debito. Possono essere richieste per l’intero
anche ad un solo comproprietario di un appartamento, a nulla rilevando che lo
stesso sia cointestato a più persone. Insomma, ogni proprietario di unità
immobiliari sita in condominio può essere personalmente chiamato a rispondere
dei debiti contratti dall’amministratore per il godimento di beni e di servizi
comuni, concernenti opere o prestazioni a cui ciascun condomino ha interesse per
l’intero. Si pensi all’interesse del condomino all’intera fornitura del combustibile
per far funzionare l’impianto centralizzato di riscaldamento e non soltanto alla
fornitura della sua quota di consumo: ciò giustifica il suo eventuale obbligo di
corrispondere il complessivo prezzo richiesto dal fornitore del servizio.
Attenzione quindi al puntuale pagamento dei fornitori da parte
dell’amministratore e attenzione, soprattutto, ai condomini morosi: un mancato o
tardivo versamento potrebbe costringere il bravo condomino a pagare anche per
gli altri.