Fallimento e vendita dell`immobile

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Fallimento e vendita dell`immobile
Fallimento e vendita dell’immobile
Colui che acquista l’immobile da un fallimento risponde nel pagamento delle spese relative
all’esercizio in corso ed a quello precedente ai sensi dell’art. 63 Disp. Att. c.c. E’ a lui che
l’amministratore deve rivolgersi nel caso in cui il credito del condominio per tali spese non
abbia trovato integrale soddisfazione dal fallimento. L’obbligo per il fallimento di procedere al
pagamento delle spese scadute successivamente alla sentenza non esonera infatti l’acquirente
dell’immobile dal provvedere al versamento delle spese relative all’anno di competenza
precedente o in corso al momento della vendita, se non altro per la percentuale di esse per le
quali il condominio, pur insinuato al passivo, non sia riuscito ad ottenere il saldo. Il cosiddetto
“effetto purgativo” della vendita forzata immobiliare riguarda invero le trascrizioni e le
iscrizioni pregiudizievoli e non si estende all’ipotesi di successione nel rapporto di condominio
e relativamente all’onere del pagamento dei contributi condominiali così come previsti dall’art.
63 disp.att.c.c. , che rappresenta comunque una norma speciale tesa al rafforzamento della tutela
degli interessi creditori del condominio di cui fa parte l’unità immobiliare assoggettata ad
esecuzione forzata ed i cui oneri, continuando a maturare anche in epoca successiva alla
dichiarazione di fallimento, non possono essere posti a carico del condominio, nemmeno per
quella parte che il fallimento non riesce a soddisfare nonostante l’insinuazione. Ciò significa
che la qualità di credito in prededuzione degli oneri condominiali maturati nel corso del
fallimento non esclude il persistente obbligo dell’acquirente di corrisponderli nei limiti predetti,
laddove l’esito della vendita fallimentare del bene non ne consenta la copertura.
L’aggiudicatario del bene diventa condomino a tutti gli effetti dal momento in cui viene emesso
il decreto di trasferimento da parte del giudice, anche nel caso in cui trascorra parecchio tempo
tra questi e la domanda di aggiudicazione dell’immobile.