Ascensore: le responsabilità
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Ascensore: le responsabilità
ASCENSORE: LE RESPONSABILITA’ L’ascensore, così come tutti gli impianti comuni presenti nel condominio, è soggetto a periodiche verifiche dirette a garantirne il perfetto funzionamento. La vigente normativa impone al proprietario dell’impianto o al suo rappresentante di affidare la manutenzione di tutto il sistema dell’ascensore ad una ditta specializzata che operi esclusivamente con personale abilitato. Ciò comporta l’obbligo per l’amministratore di stipulare un apposito contratto che impegni la ditta incaricata ad eseguire tutti quei controlli e quegli interventi che la legge richiede per mantenere in buono stato manutentivo l’impianto o le parti di esso. E’ pacifico che la responsabilità derivante dalla custodia dei beni e degli impianti comuni è a carico sia di tutti i condomini e sia dell’amministratore. In particolare quest’ultimo, nell’esecuzione del suo incarico, ha l’obbligo di osservare la diligenza del buon padre di famiglia, di eseguire cioè il suo lavoro con accortezza e prudenza che si richiede ad una normale persona ben ordinata. Il mancato rispetto da parte sua delle norme dettate in tema di sicurezza degli impianti comuni lo espone a responsabilità di fronte sia ai condomini e sia a terzi che si trovino a subire danni in conseguenza della sua negligenza. E così, è sua la responsabilità qualora non solo non affidi la manutenzione dell’ascensore a ditta specializzata, ma anche quando non controlli l’esecuzione in concreto delle verifiche da parte della ditta stessa. Al termine delle periodiche verifiche, infatti, la ditta rilascia un verbale positivo di idoneità all’uso oppure, al contrario, un parere negativo con l’indicazione degli interventi da eseguire sull’impianto per salvaguardare la sicurezza degli utenti. Ebbene, in tale ultimo caso l’amministratore, se vuole evitare l’insorgere di sue personali responsabilità, deve provvedere senza indugio a far eseguire detti interventi secondo le modalità indicategli dalla ditta che ha eseguito le verifiche. Ma se non ci sono i fondi per pagare la manutenzione ? L’amministratore ha l’obbligo di sottoporre la spesa all’approvazione dell’assemblea e di richiedere i fondi ai condomini. I condomini hanno invece l’obbligo di approvare la spesa e di versare le rispettive quote di loro competenza. Se non pagano, deve essere fermato il funzionamento dell’ascensore sino a quando non siano eseguite tutte le verifiche ed i controlli. In tal modo l’amministratore resta esentato da responsabilità, che invece ricade sui condomini nella loro totalità per i danni semmai derivanti dall’ingiustificato rifiuto a concorrere alle spese. La responsabilità dell’amministratore può essere anche di natura penale, qualora si configuri, nel mancato controllo del buon funzionamento dell’ascensore da parte sua, una ipotesi di reato. Da tenere presente che la sua responsabilità permane sino a quando, pur cessato dalla carica per scadenza del termine annuale o per dimissioni, non venga sostituito con la nomina di altro amministratore.