Il giardino condominiale
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Il giardino condominiale
IL GIARDINO CONDOMINIALE I giardini non rientrano necessariamente nell’elenco delle parti comuni indicate dalla legge. Lo diventano solo quando sono così identificati nel regolamento di condominio oppure nei singoli atti di acquisto. In mancanza di espresso riferimento, il giardino spetta a chi ne ha effettivamente la disponibilità, ovvero al condomino a cui è attribuito come pertinenza della sua singola proprietà. La primaria funzione del giardino è quella di dare aria e luce alle unità immobiliari che vi prospettano, Non meno importante è il ruolo che svolge quale elemento ornamentale dell’edificio, di cui va a formare il decoro architettonico, imprimendo una notevole caratteristica all’intero complesso condominiale e con conseguente rivalutazione anche dei singoli appartamenti che lo compongono. L’uso del giardino, al pari di quello delle altre parti comuni del condominio, deve essere garantito ad ogni condomino, al quale è peraltro permesso di farne anche un utilizzo particolare purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di usufruirne e di goderne in pari modo. Sotto tale profilo, nulla vieta di destinare parte del giardino comune per il gioco dei bambini, non essendo ciò in contrasto con la sua tipica destinazione, quand’anche richiamata in un regolamento contrattuale: l’importante è che l’assemblea si preoccupi di disciplinarne il funzionamento, gli orari e quant’altro, così da impedire che si arrechi pregiudizio alla quiete dei condomini. Non sono invece ammessi quegli interventi che comportano un evidente diminuzione delle utilità che il giardino fornisce ad alcune parti dell’edificio, quale può essere il collocamento di alberi ad alto fusto che tolgono luce alle unità immobiliari prospicienti. Ripartizione delle spese Tutti i condomini sono tenuti a partecipare alle spese per la manutenzione e per l’illuminazione del giardino condominiale, stante l’innegabile maggior pregio che da esso deriva a tutte le singole unità immobiliari site nel condominio. Le opere relative all’abbellimento e alla sistemazione di esso, ivi compresa la pavimentazione dei vialetti che portano ad uno o più fabbricati, costituiscono normali interventi di miglioria e di ordinaria manutenzione di una parte comune. La relativa spesa va pertanto suddivisa tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, salvo diverso criterio stabilito nel regolamento condominiale. Non importa quindi la maggiore vicinanza al giardino di alcune unità immobiliare rispetto ad altre: basti pensare che alle spesa devono partecipare anche i proprietari dei boxes, pur se posizionati addirittura al di sotto del piano di calpestio. L’utilità derivante al giardino è infatti generale, talchè tutti devono concorrere alla sua manutenzione in ragione della propria quota millesimale. Trattasi di spese che, nel caso di appartamenti concessi in locazione, devono essere poste a carico dell’inquilino, essendo questi tenuto per legge a rifondere al proprio locatore quanto da lui versato al condominio per l’ordinaria manutenzione dei beni comuni. Rimangono invece a carico del proprietario, salvo diversa pattuizione prevista nel contratto di locazione, le spese per la manutenzione straordinaria, come l’acquisto e la messa a dimora di nuove piante, la trasformazione del giardino in parcheggio o, come si è visto, a parco giochi per i bambini. Augusto Cirla