gli assegni familiari
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GLI ASSEGNI FAMILIARI • • Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti; ai pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Per i lavoratori dipendenti e per i titolari di pensione e di prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, gli assegni familiari sono stati sostituiti dal 1° gennaio 1988 dall'assegno per il nucleo familiare. PER QUALI FAMILIARI SPETTANO • Coniuge, anche se legalmente separato (solo per i pensionati delle gestioni speciali) • figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge • fratelli, sorelle e nipoti Per avere diritto all'assegno i figli, i fratelli, le sorelle e i nipoti devono essere: • • • • minori di 18 anni oppure inabili al lavoro oppure studenti. In tal caso l'assegno spetta fino a 21 anni per gli studenti medi e fino a 26 anni (ma nei limiti degli anni di studio previsti per il corso di laurea scelto) per gli studenti universitari apprendisti. In tal caso l'assegno spetta fino a 21 anni. Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri gli assegni spettano solo per i figli ed equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi. Il pagamento degli assegni è subordinato alla condizione che gli interessati vivano a carico del richiedente e che il nucleo familiare non superi determinati limiti di reddito. LIMITE DI REDDITO PERSONALE Si considera a carico, e cioè economicamente non autosufficiente, il familiare che abbia redditi personali di qualsiasi natura non superiori ad un importo mensile determinato di anno in anno. Per l'anno 2002 è fissato in € 553,04 per il coniuge e per ciascun figlio o equiparato ATTENZIONE Esiste anche il limite di reddito per i genitori a carico che non si applica ai fini degli assegni familiari in quanto le categorie su indicate non hanno diritto agli assegni familiari per i genitori. I limiti di reddito però sono utili per stabilire alcuni benefici che riguardano i familiari che vivono a carico come ad esempio, esenzione dal ticket sanitario. I LIMITI DI REDDITO FAMILIARE Per il riconoscimento delle prestazioni non basta però rientrare nei limiti di reddito personale indicato; occorre anche non superare il limite di reddito familiare. Il nucleo familiare composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato o, se separato, a carico, dai figli ed equiparati e da tutti gli altri soggetti a carico per i quali il richiedente ha diritto agli assegni familiari, non deve superare determinati limiti di reddito soggetti a rivalutazione annuale Tabella A Per la generalità dei soggetti ANNO 2002 Nucleo familiare Reddito familiare annuo oltre il Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione del quale cessa la corresponsione di trattamento per il 1° figlio tutti gli assegni 1 persona* 7.526,14 2 persone 12.448,79 14.956,65 3 persone 16.058,23 19.225,24 4 persone 19.177,52 22.966,21 5 persone 22.299,45 26.704,18 6 persone 25.272,40 30.265,17 7 persone 28.244,81 33.825,62 • L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare. Tabella B Per il vedovo/a, per il divorziato/a, per il separato/a legalmente, per l'abbandonato/a, per il celibe o per la nubile ANNO 2002 Nucleo familiare Reddito familiare annuo oltre il Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione del quale cessa la corresponsione di trattamento per il 1° figlio (+ 10%) tutti gli assegni (+ 10%) 1 persona* 8.278,49 2 persone 13.739,36 16.451,84 3 persone 17.662,78 21.150,32 4 persone 21.096,43 25.262,89 5 persone 24.527,97 29.375,45 6 persone 27.799,42 33.291,47 7 persone 31.068,24 37.207,49 * L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare Tabella C Per i soggetti nel cui nucleo sono comprese persone dichiarate totalmente inabili ANNO 2002 Nucleo familiare Reddito familiare annuo oltre il Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di del trattamento per il 1° figlio (+ tutti gli assegni (+ 50%) 50%) 1 persona* 11.286,30 2 persone 18.731,60 22.432,59 3 persone 24.083,64 28.841,83 4 persone 28.766,28 34.447,47 5 persone 33.446,27 40.055,22 6 persone 37.905,95 45.395,11 7 persone 42.366,16 50.735,52 * L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare Tabella D Per il vedovo/a, per il divorziato/a, per il separato/a legalmente, per l'abbandonato/a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone dichiarate totalmente inabili ANNO 2002 Nucleo familiare Reddito familiare annuo oltre il Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di del trattamento per il 1° figlio (+ tutti gli assegni (+ 60%) 60%) 1 persona* 12.039,71 2 persone 19.980,59 23.927,78 3 persone 25.689,25 30.763,39 4 persone 30.682,55 36.745,20 5 persone 35.675,85 42.724,90 6 persone 40.434,04 48.419,83 7 persone 45.189,06 54.117,92 * L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare IMPORTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI La misura mensile degli assegni familiari è di: € 10,21 per ogni beneficiario Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (non pensionati) è di € 8,18 mensili per figli ed equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi. CHI PAGA GLI ASSEGNI FAMILIARI Vengono corrisposti direttamente dall’INPS LA DOMANDA Va presentata su un apposito modulo in distribuzione presso tutte le Sedi dell'INPS, unendovi i documenti indicati nel modulo stesso. IL RICORSO Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere • presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda; • inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso