Scrittura privata tra Artista e Produttore

Transcript

Scrittura privata tra Artista e Produttore
Fra Artista e Produttore
SCRITTURA PRIVATA
Tra la società ____________________ in persona del sottoscritto legale
rappresentante signor _________________, con sede in ____________. _____________
Partita IVA e Codice Fiscale : ___________________
Qui di seguito denominato "Produttore", da una parte.
E
Nato a:_____________________________________
Residente in:________________________________
Codice Fiscale:______________________________
Qui di seguito denominato "Artista" dall' altra parte,
____________________________________________
CONVENGONO E STIPULANO OUANTO SEGUE
ART.1.Oggetto
L'Artista, che dichiara di essere libero da qualsiasi impegno analogo a quello oggetto del presente
contratto, si obbliga a prestare a favore esclusivo del Produttore e per tutto il mondo la propria
attività artistica per la realizzazione di registrazioni fonografiche, sonore ed eventualmente
audiovisive, di composizioni musicali, idonee al trasferimento su dischi. nastri, videodischi,
videonastri ed ogni altro analogo mezzo di riproduzione del suono e/o dell’immagine attuale e
futuro (qui di seguito talvolta detti "supporti").
Per tutta la durata del presente contratto l'Artista si impegna a non effettuare altre registrazioni per
se o per qualsiasi terzo, in ogni mezzo e modo, essendo tale attività riservata in esclusiva al
Produttore per tutta la durata dei presenti accordi.
ART.2.Durata e obblighi
Ferma la definitività della cessione di cui all'art.4, il presente contratto ha durata:
Dal: /Al:
Il contratto stesso si intenderà prorogato di due altri anni qualora il Produttore non ne dia disdetta
scritta con lettera raccomandata consegnata alle poste almeno tre mesi prima della scadenza
originaria; nel caso di proroga la percentuale di cui all art.7 lettera a (beninteso, limitatamente alle
"registrazioni" effettuate durante tale periodo di proroga) sarà aumentata al: __.__.____
Scaduto il periodo prorogato di cui sopra, il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato
alle medesime condizioni in corso, di due anni in due anni, salvo che una delle due parti non ne dia
disdetta scritta con lettera raccomandata consegnata alle poste almeno tre mesi prima della scadenza
prorogata come sopra o di ciascun successivo rinnovo.
Per ogni anno di durata del presente contratto l'Artista si obbliga a rendere prestazioni che
consentono la produzione di un numero minimo di 15 (quindici) brani.
Le esecuzioni dello stesso brano effettuate dall'Artista in lingue diverse saranno considerate ad ogni
effetto una sola esecuzione e il Produttore avrà il diritto esclusivo di sfruttamento e di riproduzione
di tutte le versioni a norma del presente contratto.
ART.3.Scelta delle composizioni e sedute di registrazione
Le opere da incidere saranno scelte di comune accordo dal Produttore e dall'Artista. Il Produttore
sceglierà la migliore esecuzione dell'Artista e l'Artista si impegna a ripetere l'esecuzione finché
necessario al fine di pervenire ad un risultato artistico e tecnico soddisfacente, a giudizio del
Produttore stesso.
Le date di registrazione saranno stabilite di comune accordo fra le parti.
ART.4.Cessione diritti
L'Artista cede e trasferisce al Produttore tutti indistintamente i suoi diritti di Artista, interprete ed
esecutore relativi alle registrazioni, per l'Italia e per tutti i paesi del mondo, quali sono stabiliti dalle
leggi, dalle disposizioni e dalle convenzioni internazionali attuali e future.
Il Produttore si intende pertanto sostituito all'Artista in tutto e dovunque, per quanto concerne la sua
qualità di interprete/esecutore ed ha la proprietà piena ed esclusiva delle registrazioni nonché dei
nastri relativi e delle matrici che ne verranno tratti, con piena spettanza di tutti gli inerenti diritti di
utilizzazione economica.
Conseguentemente, e a titolo indicativo, il Produttore ha il diritto esclusivo di riprodurre le
registrazioni su dischi, nastri, compact dischi, mini dischi, dat., videodischi, videonastri, ed altri
analoghi ritrovati. attuali e futuri; di diffonderle e trasmetterle in pubblico e via radio, telefoni,
televisione, colonne sonore ed altri analoghi ritrovati, attuali e futuri; di fabbricare, distribuire e
vendere qualsiasi oggetto e mezzo atto alla riproduzione, diffusione, trasmissione e in genere
utilizzazione delle registrazioni; nonché di adattare, modificare e reincidere le registrazioni
medesime.
ART.5.Obbligazione del Produttore
Il Produttore si obbliga:
1) A realizzare ogni anno di durata del presente contratto il numero minimo di 2 (due) registrazioni.
2) A pagare gli studi per la realizzazione delle registrazioni stesse.
3) A remunerare tutte le persone che presteranno le opere e/o i servizi per la realizzazione delle
registrazioni (direttore d'orchestra, cantanti, musicisti, tecnici, arrangiatori, ecc.)
4) A sostenere tutte le spese per la realizzazione dei "provini" .
5) A sostenere tutte le spese per la realizzazione dei "pre master", dei "master" .
ART.6.Utilizzazioni
Spetta al Produttore di stabilire tutti i tempi e le modalità di riproduzione delle registrazioni, ivi
inclusi il tipo di supporto/i. i prezzi di vendita, il tempo della messa in commercio e del relativo
ritiro, sia temporaneo sia definitivo, dal commercio stesso.
In particolare spetta al Produttore di stabilire, a proprio giudizio ogni modalità inerente alla vendita
o alla presentazione delle registrazioni; gli accoppiamenti dei brani registrati sia con altri brani
dell'Artista sia eventualmente con brani di artisti diversi, nonché l'entità, le modalità e l'epoca
dell'eventuale propaganda dell'Artista e delle registrazioni.
Allo scopo, l'Artista autorizza il Produttore a fare, direttamente o tramite terzi, riprese fotografiche e
cinematografiche dell' Artista stesso e ad usare le relative foto ed i relativi films (questi ultimi anche
per la visualizzazione di eventuali videodischi e/o videonastri), nonché il nome, le notizie
biografiche ed artistiche e, se del caso, la riproduzione della firma autografa, senza che ciò dia
diritto ad alcun specifico compenso a favore dell'Artista
Quanto al presente contratto ed a questo ART.6. vale specificamente anche per la utilizzazione delle
registrazioni per pubblicità (vedi *) e promozione commerciale di prodotti e servizi di qualsiasi
settore, in ogni forma e modo. L'Artista si obbliga, ove avesse ad assumere impegni in campo
pubblicitario, a fare salve espressamente le attribuzioni sopra concesse al Produttore in tale ambito.
* In ogni caso all'Artista su ogni introito pubblicitario spetterà un compenso specifico (o royalty) da
stabilire di volta in volta.
ART.7.Partecipazione alla vendita e liquidazione diritti
1) Quale compenso per la produzione e vendita dei supporti riproducenti le registrazioni il
Produttore corrisponderà all'Artista, indipendentemente dalla scadenza del periodo di cui all'ART.9.
e per tutta la durata di protezione nei vari paesi dei diritti di cui all'ART.4, la percentuale del 6 %
(sei percento) per ciascun supporto venduto, riproducente le registrazioni dell'Artista, da
conteggiarsi sulle royalties nette percepite dal Produttore.
Nessun compenso sarà dovuto all'Artista sui supporti venduti o distribuiti dagli esercenti dei jukebox, di discoteche, di sale cinematografiche ovvero agli editori, alle stazioni televisive, ai critici, ai
giornali ed inoltre utilizzati per operazioni di carattere promozionale, comprese quelle sui punti di
vendita (inclusi sconti in natura).
2 ) Sui supporti venduti in Italia ed all'estero tramite una compagna pubblicitaria televisiva,
cinematografica, radiofonica, e/o qualsiasi altro mezzo, la percentuale sara ridotta dei 50%
(cinquanta percento) di quella indicata al precedente numero 1).
3) Le percentuali di cui sopra sono state cosi determinate forfettariamente e assorbono ogni
compenso per l'Artista; talché null'altro sarà dovuto dal Produttore e propri aventi causa, quali che
abbiano ad essere le utilizzazioni delle esecuzioni.
4) Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'Artista per effettuare delle registrazioni, ivi
comprese quelle effettuate a titolo di prova, saranno a carico del Produttore.
5) Delle percentuali sarà dato rendiconto all'Artista al 30 Giugno e al 31 Dicembre di ogni anno, nei
tre mesi successivi a tali date. Le somme maturate a suo favore saranno versate dopo l'invio del
rendiconto, a presentazione della regolare fattura ed al netto delle ritenute di legge. Le competenze
a favore dell’Artista saranno liquidabili secondo le scadenze di cui sopra, ma con riferimento alle
date di ricezione dei corrispettivi dei Produttore.
6) Nulla sarà dovuto ove il presente contratto avesse ad essere risolto per inadempienza dell'Artista,
restando tuttavia impregiudicata qualsiasi pretesa del Produttore per il risarcimento danni.
ART.8.Esclusiva ulteriore
L'Artista si impegna a non registrare, per sé e/o per chiunque altro, le opere che egli avrà registrato
per conto del Produttore, per una durata di 5 (cinque) anni dall'effettuazione di ciascuna incisione.
ART.9.Prelazione
L'Artista si obbliga ad offrire al Produttore la prelazione su ogni eventuale offerta contrattuale
avente per oggetto ogni attività dell'Artista in campo fonografico, che ad esso Artista pervenga nel
periodo di durata originaria o prorogata di cui al precedente ART.2. e nel triennio successivo alla
scadenza originaria o prorogata nel medesimo periodo e che l'Artista intenda accettare.
La prelazione deve essere offerta per iscritto dall'Artista, con indicazione del corrispettivo, da
quantificare in ogni caso in denaro, ed accompagnata dalla documentazione comprovante la natura e
la realtà delle condizioni offerte; essa si intende quale proposta irrevocabile e deve essere accettata
dal Produttore, a pena di decadenza, con lettera raccomandata consegnata alle poste nei trenta giorni
dal ricevimento dell'offerta.
Resta per altro inteso che, qualora si trattasse di offerte pervenute e sottoposte prima della scadenza
originaria o prorogata, del periodo in cui al precedente ART.2., il Produttore godrà del maggior
termine tra quello di cui sopra (trenta giorni dal ricevimento dell'offerta) e la scadenza originaria o
prorogata, del citato periodo di cui al precedente ART.2.
Il Produttore, esercitando la prelazione. è in ogni caso soltanto tenuto a riservare all'Artista
prestazioni con effetti patrimoniali equivalenti rispetto alle offerte. All'esercizio della prelazione
basta comunque la relativa dichiarazione di volontà.
In caso di mancato esercizio della prelazione da parte del Produttore:
1) Le intese con il terzo offerente dovranno perfezionarsi ed essere eseguite senza modificazione
alcuna rispetto alle offerte e detta esecuzione dovrà essere documentata al Produttore; tale
documentazione si riterrà mancata, e l'offerta pertanto fittizia, qualora il Produttore non sia in grado
di produrre l'estratto dei libri contabili del proprio contraente dal quale risultino le conformi
registrazioni.
2) Qualora gli accordi col terzo offerente non si perfezionassero entro un mese dalle scadenze del
termine per l'esercizio della prelazione da parte della Produttore, le intese relative (od altre
successive, pur se di analogo contenuto) dovranno essere nuovamente offerte in prelazione al
Produttore alle condizioni sopra stabilite.
ART.1O.Propaganda e pubblicità
L'Artista si impegna a prestare gratuitamente la sua collaborazione artistica, qualora il Produttore
glielo chiedesse, per scopi di propaganda, promozione e stampa. Le spese di viaggio e di soggiorno
sostenute dall'Artista per effettuare la propaganda e la pubblicità, saranno a carico del Produttore.
ART.11.Opzione editoriale
Per tutta la durata, originaria o prorogata, del presente contratto, l'Artista dovrà sottoporre al
Produttore e alla collegata società editoriale tutte le opere che egli avesse composto (da solo o in
collaborazione con altri, in qualità di autore, compositore, compositore melodista, paroliere o
arrangiatore) e che intendesse pubblicare. Entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, il
Produttore avrà l'opzione per l'acquisto di tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera
(ovvero, in caso di pluralità di tutte o parte di esse) come praticate nei consimili contratti della
società editoriale predetta ed in particolare con la percentuale del 50% (cinquanta percento) sui
diritti fonomeccanici, la quota di 12/24 (dodici ventiquattresimi) su diritti di esecuzione e l'8% (otto
percento) sulle vendite della edizioni a stampa; tali percentuali riferite complessivamente a testo e
musica.
L'acquisto è inteso per il contenuto e la durata massima consentiti dalla legge.
Al verificare della condizione, il Produttore si impegna a corrispondere, in acconto sui compensi
contrattualmente previsti, la somma di Euro 100.00 (cento).
La presente scrittura privata è da ritenersi sottoposta a condizione, operante esclusivamente a favore
del Produttore, ritenendosi comunque l'Artista immediatamente vincolato a far tempo dalla data di
sottoscrizione del presente atto. Al riguardo si precisa che il Produttore si riserva la facoltà di
attribuire piena validità ed operatività agli accordi sopra descritti soltanto decorsi giorni 60
(sessanta) dalla data di sottoscrizione, periodo entro cui saranno effettuate tutte le indagini di
mercato e tutte le azioni promozionali atte a predisporre nel migliore dei modi il lancio pubblicitario
e la conoscenza dell'Artista. o degli Artisti, nel panorama nazionale od internazionale.
Decorso il termine di cui sopra. senza che intervenga comunicazione di conferma della operatività
da parte del Produttore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la condizione dovrà
intendersi come non avverata ed il contratto resterà privo di qualsivoglia efficacia, senza possibilità
alcuna di pretesa, richiesta o domanda, da parte dell' Artista, per risarcimento danno, od anche
soltanto per rimborso delle spese.
Il presente accordo è da ritenersi sottoposto ad una condizione: nel caso il Produttore non riuscisse a
vendere effettivamente un minimo di copie 1.000 (mille) di ogni maxi singolo dell'Artista entro i 12
(dodici) mesi seguenti la messa in commercio, l'Artista e il Produttore si potrebbero considerare
liberi di ogni tipo di impegno. In questo caso il Produttore procederà alla liquidazione di tutti i conti
a favore dell'Artista, e comunque spetterà al Produttore di comunicare all'Artista i resiconti
successivi delle sue vendite e di liquidarli come previsto all'ART.7 No.5).
Nel non creduto caso di disparere, tali condizioni saranno stabilite da un arbitratore designato
d'accordo (o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale di _________) con funzione e potere
di comune mandatario a contrarre e definire.
ART.12.Clausola risolutiva espressa e penale in caso inadempimenti
La violazione, anche parziale, da parte vostra. del patto di esclusiva contenuto in questa scrittura
privata importerà di pieno diritto la risoluzione di questo contratto.
Nel caso ipotizzato di risoluzione di questo contratto per vostro inadempimento anche di uno solo
dei patti di esclusiva, provocatosi in conseguenza dell'inutile decorrenza del termine concesso con
la diffida, Voi pagherete al Produttore, a titolo di penale e salvo il risarcimento degli ulteriori danni,
la somma di Euro 25.000.00 (venticinquemila).
ART.13.Domicilio
L'Artista e il Produttore dichiarano che il domicilio da essi indicato in premessa è da considerare
valido ai fini di ogni comunicazione relativa al contratto per tutta la durata del rapporto. Eventuali
mutamenti dovranno essere comunicati per iscritto.
ART.14.Legge e Foro competenti
Il presente contratto è soggetto alla legge ltaliana. Per qualsiasi controversia è esclusivamente
competente il Foro di _______
Letto, approvato e sottoscritto _____________ il: __.__.____
L'ARTISTA_____________________________
IL PRODUTTORE_______________________________