Scrittura privata tra Artista e Produttore
Transcript
Scrittura privata tra Artista e Produttore
Fra Artista e Produttore SCRITTURA PRIVATA Tra la società ____________________ in persona del sottoscritto legale rappresentante signor _________________, con sede in ____________. _____________ Partita IVA e Codice Fiscale : ___________________ Qui di seguito denominato "Produttore", da una parte. E Nato a:_____________________________________ Residente in:________________________________ Codice Fiscale:______________________________ Qui di seguito denominato "Artista" dall' altra parte, ____________________________________________ CONVENGONO E STIPULANO OUANTO SEGUE ART.1.Oggetto L'Artista, che dichiara di essere libero da qualsiasi impegno analogo a quello oggetto del presente contratto, si obbliga a prestare a favore esclusivo del Produttore e per tutto il mondo la propria attività artistica per la realizzazione di registrazioni fonografiche, sonore ed eventualmente audiovisive, di composizioni musicali, idonee al trasferimento su dischi. nastri, videodischi, videonastri ed ogni altro analogo mezzo di riproduzione del suono e/o dell’immagine attuale e futuro (qui di seguito talvolta detti "supporti"). Per tutta la durata del presente contratto l'Artista si impegna a non effettuare altre registrazioni per se o per qualsiasi terzo, in ogni mezzo e modo, essendo tale attività riservata in esclusiva al Produttore per tutta la durata dei presenti accordi. ART.2.Durata e obblighi Ferma la definitività della cessione di cui all'art.4, il presente contratto ha durata: Dal: /Al: Il contratto stesso si intenderà prorogato di due altri anni qualora il Produttore non ne dia disdetta scritta con lettera raccomandata consegnata alle poste almeno tre mesi prima della scadenza originaria; nel caso di proroga la percentuale di cui all art.7 lettera a (beninteso, limitatamente alle "registrazioni" effettuate durante tale periodo di proroga) sarà aumentata al: __.__.____ Scaduto il periodo prorogato di cui sopra, il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni in corso, di due anni in due anni, salvo che una delle due parti non ne dia disdetta scritta con lettera raccomandata consegnata alle poste almeno tre mesi prima della scadenza prorogata come sopra o di ciascun successivo rinnovo. Per ogni anno di durata del presente contratto l'Artista si obbliga a rendere prestazioni che consentono la produzione di un numero minimo di 15 (quindici) brani. Le esecuzioni dello stesso brano effettuate dall'Artista in lingue diverse saranno considerate ad ogni effetto una sola esecuzione e il Produttore avrà il diritto esclusivo di sfruttamento e di riproduzione di tutte le versioni a norma del presente contratto. ART.3.Scelta delle composizioni e sedute di registrazione Le opere da incidere saranno scelte di comune accordo dal Produttore e dall'Artista. Il Produttore sceglierà la migliore esecuzione dell'Artista e l'Artista si impegna a ripetere l'esecuzione finché necessario al fine di pervenire ad un risultato artistico e tecnico soddisfacente, a giudizio del Produttore stesso. Le date di registrazione saranno stabilite di comune accordo fra le parti. ART.4.Cessione diritti L'Artista cede e trasferisce al Produttore tutti indistintamente i suoi diritti di Artista, interprete ed esecutore relativi alle registrazioni, per l'Italia e per tutti i paesi del mondo, quali sono stabiliti dalle leggi, dalle disposizioni e dalle convenzioni internazionali attuali e future. Il Produttore si intende pertanto sostituito all'Artista in tutto e dovunque, per quanto concerne la sua qualità di interprete/esecutore ed ha la proprietà piena ed esclusiva delle registrazioni nonché dei nastri relativi e delle matrici che ne verranno tratti, con piena spettanza di tutti gli inerenti diritti di utilizzazione economica. Conseguentemente, e a titolo indicativo, il Produttore ha il diritto esclusivo di riprodurre le registrazioni su dischi, nastri, compact dischi, mini dischi, dat., videodischi, videonastri, ed altri analoghi ritrovati. attuali e futuri; di diffonderle e trasmetterle in pubblico e via radio, telefoni, televisione, colonne sonore ed altri analoghi ritrovati, attuali e futuri; di fabbricare, distribuire e vendere qualsiasi oggetto e mezzo atto alla riproduzione, diffusione, trasmissione e in genere utilizzazione delle registrazioni; nonché di adattare, modificare e reincidere le registrazioni medesime. ART.5.Obbligazione del Produttore Il Produttore si obbliga: 1) A realizzare ogni anno di durata del presente contratto il numero minimo di 2 (due) registrazioni. 2) A pagare gli studi per la realizzazione delle registrazioni stesse. 3) A remunerare tutte le persone che presteranno le opere e/o i servizi per la realizzazione delle registrazioni (direttore d'orchestra, cantanti, musicisti, tecnici, arrangiatori, ecc.) 4) A sostenere tutte le spese per la realizzazione dei "provini" . 5) A sostenere tutte le spese per la realizzazione dei "pre master", dei "master" . ART.6.Utilizzazioni Spetta al Produttore di stabilire tutti i tempi e le modalità di riproduzione delle registrazioni, ivi inclusi il tipo di supporto/i. i prezzi di vendita, il tempo della messa in commercio e del relativo ritiro, sia temporaneo sia definitivo, dal commercio stesso. In particolare spetta al Produttore di stabilire, a proprio giudizio ogni modalità inerente alla vendita o alla presentazione delle registrazioni; gli accoppiamenti dei brani registrati sia con altri brani dell'Artista sia eventualmente con brani di artisti diversi, nonché l'entità, le modalità e l'epoca dell'eventuale propaganda dell'Artista e delle registrazioni. Allo scopo, l'Artista autorizza il Produttore a fare, direttamente o tramite terzi, riprese fotografiche e cinematografiche dell' Artista stesso e ad usare le relative foto ed i relativi films (questi ultimi anche per la visualizzazione di eventuali videodischi e/o videonastri), nonché il nome, le notizie biografiche ed artistiche e, se del caso, la riproduzione della firma autografa, senza che ciò dia diritto ad alcun specifico compenso a favore dell'Artista Quanto al presente contratto ed a questo ART.6. vale specificamente anche per la utilizzazione delle registrazioni per pubblicità (vedi *) e promozione commerciale di prodotti e servizi di qualsiasi settore, in ogni forma e modo. L'Artista si obbliga, ove avesse ad assumere impegni in campo pubblicitario, a fare salve espressamente le attribuzioni sopra concesse al Produttore in tale ambito. * In ogni caso all'Artista su ogni introito pubblicitario spetterà un compenso specifico (o royalty) da stabilire di volta in volta. ART.7.Partecipazione alla vendita e liquidazione diritti 1) Quale compenso per la produzione e vendita dei supporti riproducenti le registrazioni il Produttore corrisponderà all'Artista, indipendentemente dalla scadenza del periodo di cui all'ART.9. e per tutta la durata di protezione nei vari paesi dei diritti di cui all'ART.4, la percentuale del 6 % (sei percento) per ciascun supporto venduto, riproducente le registrazioni dell'Artista, da conteggiarsi sulle royalties nette percepite dal Produttore. Nessun compenso sarà dovuto all'Artista sui supporti venduti o distribuiti dagli esercenti dei jukebox, di discoteche, di sale cinematografiche ovvero agli editori, alle stazioni televisive, ai critici, ai giornali ed inoltre utilizzati per operazioni di carattere promozionale, comprese quelle sui punti di vendita (inclusi sconti in natura). 2 ) Sui supporti venduti in Italia ed all'estero tramite una compagna pubblicitaria televisiva, cinematografica, radiofonica, e/o qualsiasi altro mezzo, la percentuale sara ridotta dei 50% (cinquanta percento) di quella indicata al precedente numero 1). 3) Le percentuali di cui sopra sono state cosi determinate forfettariamente e assorbono ogni compenso per l'Artista; talché null'altro sarà dovuto dal Produttore e propri aventi causa, quali che abbiano ad essere le utilizzazioni delle esecuzioni. 4) Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'Artista per effettuare delle registrazioni, ivi comprese quelle effettuate a titolo di prova, saranno a carico del Produttore. 5) Delle percentuali sarà dato rendiconto all'Artista al 30 Giugno e al 31 Dicembre di ogni anno, nei tre mesi successivi a tali date. Le somme maturate a suo favore saranno versate dopo l'invio del rendiconto, a presentazione della regolare fattura ed al netto delle ritenute di legge. Le competenze a favore dell’Artista saranno liquidabili secondo le scadenze di cui sopra, ma con riferimento alle date di ricezione dei corrispettivi dei Produttore. 6) Nulla sarà dovuto ove il presente contratto avesse ad essere risolto per inadempienza dell'Artista, restando tuttavia impregiudicata qualsiasi pretesa del Produttore per il risarcimento danni. ART.8.Esclusiva ulteriore L'Artista si impegna a non registrare, per sé e/o per chiunque altro, le opere che egli avrà registrato per conto del Produttore, per una durata di 5 (cinque) anni dall'effettuazione di ciascuna incisione. ART.9.Prelazione L'Artista si obbliga ad offrire al Produttore la prelazione su ogni eventuale offerta contrattuale avente per oggetto ogni attività dell'Artista in campo fonografico, che ad esso Artista pervenga nel periodo di durata originaria o prorogata di cui al precedente ART.2. e nel triennio successivo alla scadenza originaria o prorogata nel medesimo periodo e che l'Artista intenda accettare. La prelazione deve essere offerta per iscritto dall'Artista, con indicazione del corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, ed accompagnata dalla documentazione comprovante la natura e la realtà delle condizioni offerte; essa si intende quale proposta irrevocabile e deve essere accettata dal Produttore, a pena di decadenza, con lettera raccomandata consegnata alle poste nei trenta giorni dal ricevimento dell'offerta. Resta per altro inteso che, qualora si trattasse di offerte pervenute e sottoposte prima della scadenza originaria o prorogata, del periodo in cui al precedente ART.2., il Produttore godrà del maggior termine tra quello di cui sopra (trenta giorni dal ricevimento dell'offerta) e la scadenza originaria o prorogata, del citato periodo di cui al precedente ART.2. Il Produttore, esercitando la prelazione. è in ogni caso soltanto tenuto a riservare all'Artista prestazioni con effetti patrimoniali equivalenti rispetto alle offerte. All'esercizio della prelazione basta comunque la relativa dichiarazione di volontà. In caso di mancato esercizio della prelazione da parte del Produttore: 1) Le intese con il terzo offerente dovranno perfezionarsi ed essere eseguite senza modificazione alcuna rispetto alle offerte e detta esecuzione dovrà essere documentata al Produttore; tale documentazione si riterrà mancata, e l'offerta pertanto fittizia, qualora il Produttore non sia in grado di produrre l'estratto dei libri contabili del proprio contraente dal quale risultino le conformi registrazioni. 2) Qualora gli accordi col terzo offerente non si perfezionassero entro un mese dalle scadenze del termine per l'esercizio della prelazione da parte della Produttore, le intese relative (od altre successive, pur se di analogo contenuto) dovranno essere nuovamente offerte in prelazione al Produttore alle condizioni sopra stabilite. ART.1O.Propaganda e pubblicità L'Artista si impegna a prestare gratuitamente la sua collaborazione artistica, qualora il Produttore glielo chiedesse, per scopi di propaganda, promozione e stampa. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'Artista per effettuare la propaganda e la pubblicità, saranno a carico del Produttore. ART.11.Opzione editoriale Per tutta la durata, originaria o prorogata, del presente contratto, l'Artista dovrà sottoporre al Produttore e alla collegata società editoriale tutte le opere che egli avesse composto (da solo o in collaborazione con altri, in qualità di autore, compositore, compositore melodista, paroliere o arrangiatore) e che intendesse pubblicare. Entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, il Produttore avrà l'opzione per l'acquisto di tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera (ovvero, in caso di pluralità di tutte o parte di esse) come praticate nei consimili contratti della società editoriale predetta ed in particolare con la percentuale del 50% (cinquanta percento) sui diritti fonomeccanici, la quota di 12/24 (dodici ventiquattresimi) su diritti di esecuzione e l'8% (otto percento) sulle vendite della edizioni a stampa; tali percentuali riferite complessivamente a testo e musica. L'acquisto è inteso per il contenuto e la durata massima consentiti dalla legge. Al verificare della condizione, il Produttore si impegna a corrispondere, in acconto sui compensi contrattualmente previsti, la somma di Euro 100.00 (cento). La presente scrittura privata è da ritenersi sottoposta a condizione, operante esclusivamente a favore del Produttore, ritenendosi comunque l'Artista immediatamente vincolato a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente atto. Al riguardo si precisa che il Produttore si riserva la facoltà di attribuire piena validità ed operatività agli accordi sopra descritti soltanto decorsi giorni 60 (sessanta) dalla data di sottoscrizione, periodo entro cui saranno effettuate tutte le indagini di mercato e tutte le azioni promozionali atte a predisporre nel migliore dei modi il lancio pubblicitario e la conoscenza dell'Artista. o degli Artisti, nel panorama nazionale od internazionale. Decorso il termine di cui sopra. senza che intervenga comunicazione di conferma della operatività da parte del Produttore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la condizione dovrà intendersi come non avverata ed il contratto resterà privo di qualsivoglia efficacia, senza possibilità alcuna di pretesa, richiesta o domanda, da parte dell' Artista, per risarcimento danno, od anche soltanto per rimborso delle spese. Il presente accordo è da ritenersi sottoposto ad una condizione: nel caso il Produttore non riuscisse a vendere effettivamente un minimo di copie 1.000 (mille) di ogni maxi singolo dell'Artista entro i 12 (dodici) mesi seguenti la messa in commercio, l'Artista e il Produttore si potrebbero considerare liberi di ogni tipo di impegno. In questo caso il Produttore procederà alla liquidazione di tutti i conti a favore dell'Artista, e comunque spetterà al Produttore di comunicare all'Artista i resiconti successivi delle sue vendite e di liquidarli come previsto all'ART.7 No.5). Nel non creduto caso di disparere, tali condizioni saranno stabilite da un arbitratore designato d'accordo (o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale di _________) con funzione e potere di comune mandatario a contrarre e definire. ART.12.Clausola risolutiva espressa e penale in caso inadempimenti La violazione, anche parziale, da parte vostra. del patto di esclusiva contenuto in questa scrittura privata importerà di pieno diritto la risoluzione di questo contratto. Nel caso ipotizzato di risoluzione di questo contratto per vostro inadempimento anche di uno solo dei patti di esclusiva, provocatosi in conseguenza dell'inutile decorrenza del termine concesso con la diffida, Voi pagherete al Produttore, a titolo di penale e salvo il risarcimento degli ulteriori danni, la somma di Euro 25.000.00 (venticinquemila). ART.13.Domicilio L'Artista e il Produttore dichiarano che il domicilio da essi indicato in premessa è da considerare valido ai fini di ogni comunicazione relativa al contratto per tutta la durata del rapporto. Eventuali mutamenti dovranno essere comunicati per iscritto. ART.14.Legge e Foro competenti Il presente contratto è soggetto alla legge ltaliana. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di _______ Letto, approvato e sottoscritto _____________ il: __.__.____ L'ARTISTA_____________________________ IL PRODUTTORE_______________________________