URBANISTICA - COSTRUZIONE ABUSIVA ULTIMATA

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URBANISTICA - COSTRUZIONE ABUSIVA ULTIMATA
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Corte di Cassazione, Sezione 4 penale
Sentenza 30 novembre 2012, n. 46471
Massima redazionale
URBANISTICA - COSTRUZIONE ABUSIVA ULTIMATA - SEQUESTRO PREVENTIVO.
In tema di reati urbanistici ed edilizi spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo
derivante dal libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti
al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell'indagato o di terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività. In particolare, il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un immobile abusivo ultimato e rifinito nel caso la libera disponibilità di questo possa pregiudicare gli interessi relativi alla gestione del territorio e incidere sul carico urbanistico.
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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile
Sentenza 30 novembre 2012, n. 21513
Massima redazionale
ONORARI - SPESE GENERALI - RIMBORSO FORFETARIO - LIQUIDAZIONE.
La liquidazione del rimborso forfetario per le spese generali a norma dell'art. 14 della tariffa professionale forense spetta in via automatica e con
determinazione ex lege, cosicché deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura del 10% di tali importi, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza.
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Massima redazionale
ONORARI - DIRITTO DI "VACAZIONE" - ORA DI APERTURA E DI CHIUSURA.
In merito al diritto di “vacazione”, in difetto di atti e verbali nei quali si appalesi l'ora di apertura e di chiusura, il diritto è dovuto per una sola vacazione, in quanto si tratta di una voce afferente ad attività diversa dalla partecipazione alle udienze, per le quali vi è sempre riscontro.
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Consiglio di Stato, Sezione 5
Sentenza 30 novembre 2012, n. 6117
Massima redazionale
Appalto di lavori - Contratti della P.A. - Gara - Per l'affidamento dei lavori di
allargamento - Offerta anomala - Subprocedimento di giustificazione - Verifica della
serietà dell'offerta - Inammissibilità di un'allocazione dei costi diversi rispetto a quella originariamente indicata - Impossibilità di procedere ad una diversa rimodulazione delle voci di costo - Giudizio di congruità dell'offerta - Valutazione tecnica - Sindacabilità in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale - Oggetto del giudizio - Generica
capienza dell'offerta e sua serietà - Offerta giudicata non seria se in relazione alla stessa si
registri una trasmigrazione dei costi da una voce all'altra.
Il subprocedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta in itinere, ma mira piuttosto a verificare la serietà di un'offerta consapevole già formulata ed immutabile, con conseguente inammissibilità di quelle giustificazioni che, nel tentativo di far apparire seria un'offerta che invece non è stata adeguatamente meditata, risultano tardivamente finalizzate ad un'allocazione dei
costi diversi rispetto a quella originariamente indicata. Per le medesime ragioni, non deve ritenersi consentita l'immotivata rimodulazione di voci
di costo al solo scopo di far "quadrare i conti", onde assicurare che il prezzo complessivo offerto resti immutato, superando le contestazioni della
stazione appaltante su alcune voci di costo. Del resto, nel giudizio di congruità dell'offerta, esplicazione paradigmatica di valutazioni tecniche e pertanto sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale, non si fa questione soltanto della generica capienza dell'offerta, ma anche della sua serietà e tale non può essere considerata quell'offerta in relazione alla quale si registri una trasmigrazione dei costi da una voce all'altra.
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Consiglio di Stato, Sezione 5
Sentenza 30 novembre 2012, n. 6115
Massima redazionale
Strade e autostrade; art. 33 della L. n. 47 del 1985; insanabilità degli abusi; presenza di un vincolo imposto prima dell'edificazione; quadro normativo in relazione al caso di
specie; creazione di una fascia di rispetto delle diverse strade; introduzione di tale fascia
prima della costruzione dell'opera oggetto di controversia; art. 32 della L. n. 47 del 1985;
sanatoria di opere realizzate su predetta fascia prima dell'imposizione del vincolo;
impossibilità di applicazione di tale articolo; applicazione del citato art. 33.
L'art. 33 della L. n. 47 del 1985 esclude la possibilità di sanare gli abusi commessi in violazione di qualsiasi vincolo, imposto prima dell'edificazione, che comporti l'inedificabilità dell'area. Ciò detto, in base al D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, emanato in attuazione dell'art. 19 della L. n. 765 del 1967, è stata imposta una fascia di rispetto delle diverse strade, di ampiezza diversa a seconda della loro classificazione. Tale normativa, in relazione al
caso in esame, è entrata in vigore ben prima della realizzazione della costruzione oggetto di controversia. Pertanto, se è vero che l'art. 32 della L. n. 47 del 1985 consente la sanatoria delle opere realizzate nella suddetta fascia di rispetto se risulti che le stesse non incidono in concreto sulla
sicurezza stradale, ma a condizione che l'abuso sia stato commesso prima dell'imposizione del vincolo, è altrettanto vero che l'abuso per cui è causa è stato commesso quando il vincolo era già in vigore, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 32, bensì l'art. 33.
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Consiglio di Stato, Sezione 5
Sentenza 30 novembre 2012, n. 6113
Massima redazionale
STATUIZIONE RELATIVA ALLA CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO:
SINDACATO IN APPELLO - STATUIZIONE CONCERNENTE LA CONDANNA ALLE
SPESE DEL GIUDIZIO - AMPIO POTERE VALUTATIVO DEL GIUDICE DI PRIMO
GRADO - SINDACATO DEL GIUDICE D'APPELLO - LIMITI - VIOLAZIONI DI LEGGE IRRAGIONEVOLEZZA DELL'APPREZZAMENTO EFFETTUATO DAL GIUDICE DI
PRIME CURE
La statuizione concernente la condanna alle spese del giudizio, è espressione di un ampio potere valutativo del giudice di primo grado. Di talché, il sindacato del giudice d'appello è circoscritto in limiti assai ristretti, ravvisabili essenzialmente in violazioni di legge (come ad esempio nel caso di condanna alle spese a carico della parte vittoriosa) o quando l'ampio potere di apprezzamento spettante al giudice sia affetto da evidente
irragionevolezza.
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Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova, Sezione 1
Sentenza 30 novembre 2012, n. 1550
Massima redazionale
ATTO MERAMENTE CONFERMATIVO: INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - ISTANZA
DEL PRIVATO - CIRCOSTANZE OSTATIVE ALL'ACCOGLIMENTO COMUNICAZIONE - RIPROPOSIZIONE - IDENTITÀ DI CONTENUTO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CONFERMATIVO DELLA VOLONTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI NON PROCEDERE OLTRE - CARENZA DI NUOVA
ISTRUTTORIA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
E' inammissibile il ricorso proposto avverso atti meramente confermativi della volontà dell'Amministrazione di non procedere oltre nel procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione richiesta dal privato, anche qualora emessi all'esito di nuove istanze, tuttavia meramente
ripetitive di quelle già esaminate dalla medesima Amministrazione che, preso atto della reiterazione delle precedenti istanze, non pone in essere alcuna nuova istruttoria, ma si limita a comunicare all'interessato circostanze ad esso già rese note. In merito deve, invero, rilevarsi che non ha luogo nuova istruttoria, necessaria per escludere la natura di atto meramente confermativo, nell'ipotesi in cui (come nella specie)
l'Amministrazione esamini la nuova richiesta allo scopo di verificarne l'eventuale novità rispetto alla precedente.
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Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara, Sezione 1
Sentenza 30 novembre 2012, n. 516
Massima redazionale
Espropriazione; provvedimento di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001; accertata
legittimità; controversia; quantificazione dell'indennità di acquisizione; difetto di giurisdizione; riferimenti normativi; appartenenza della controversia alla giurisdizione
del giudice ordinario.
Accertata la legittimità del provvedimento di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, sussiste difetto di giurisdizione con riferimento alla quantificazione dell'indennità di acquisizione, unico titolo, nel caso concreto, assorbente, su cui si fonda il ristoro del danno patito dal ricorrente, e che è sottoposto alla cognizione, anche se sopravvenuta, del giudice civile, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), del c.p.a., rientrando tra "le indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa".
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Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sezione 1
Sentenza 30 novembre 2012, n. 456
Massima redazionale
Autorizzazione; istanza del privato; Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici; parere contrario; fondamento; richiamo alle norme vigenti ed alla
documentazione descrittiva dei lavori; ragioni concrete alla base dell'atto
amministrativo; carenza; illegittimità per difetto di motivazione.
E' illegittimo per difetto di motivazione, ex art. 3 della L. n. 241 del 1990, e va, conseguentemente, annullato il provvedimento della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici recante parere contrario all'istanza autorizzatoria presentata dal privato, qualora avente
fondamento sul solo richiamo alle norme vigenti ed alla documentazione descrittiva dei lavori, contenuta nel progetto dell'istante, concludendo,
senza ulteriore spiegazione, che essi sono da ritenere inammissibili. Tale parere, invero, non consente all'interessato di comprendere le concrete
ragioni che hanno condotto l'Amministrazione a determinarsi in senso negativo.
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Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sezione 1
Sentenza 30 novembre 2012, n. 455
Massima redazionale
Autorizzazione; opere di manutenzione ordinaria e realizzazione canna fumaria e
torretta da camino; Sopraintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico; diniego di autorizzazione;
comunicazione di avvio del procedimento; omissione; illegittimità del provvedimento.
E' illegittimo il provvedimento di diniego rilasciato dalla Sopraintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico,
Artistico ed Etnoantropologico in difetto della prescritta comunicazione di avvio del procedimento, in quanto tale da non consentire il
contraddittorio procedimentale, idoneo ad evitare malintesi da parte dell'Amministrazione. Il predetto provvedimento si risolve in un diniego alla
realizzazione del progetto sottoposto all'esame della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, e non anche in una mera prescrizione
non necessitante, in quanto tale, della prescritta comunicazione di avvio. In tale contesto nemmeno rileva, al fine di giustificare l'omessa
comunicazione, la circostanza che l'Amministrazione abbia suggerito altro intervento, poiché l'iniziativa propositiva spetta in ogni caso al privato.
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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale
Sentenza 29 novembre 2012, n. 46340
Massima redazionale
SEGRETO DI STATO - AGENTI DEI SERVIZI - NON PUNIBILITÀ - PRESUPPOSTI.
È possibile per gli agenti dei servizi godere della non punibilità soltanto in presenza di due presupposti, ovvero l'esplicita autorizzazione della condotta illegale e l'indispensabilità della stessa per conseguire le finalità istituzionali. Il segreto di Stato dunque non può dilatarsi all'infinito, ma trova dei limiti ben precisi ed il giudice è legittimato ad acquisire le prove delle responsabilità individuali degli agenti, dovendosi astenere dall'acquisire soltanto quelle inerenti a rapporti internazionali tra servizi di informazioni.
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Massima redazionale
SEGRETO DI STATO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.
Il segreto di stato integra sempre un “vulnus” per la vita democratica, dunque esso è legittimo quando sono a rischio l'integrità della Repubblica e delle istituzioni previste dalla Costituzione a fondamento della stessa, l'indipendenza dello Stato e la difesa militare. Solo in questi casi la tutela
apprestata dal segreto di Stato deve prevalere su altri valori e diritti, pur importanti e rilevanti, previsti dalla Costituzione. Ad ogni modo, quando
le prove siano state acquisite legittimamente non è più possibile per una apposizione tardiva del segreto rendere le stesse inutilizzabili.
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Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sezione 2 bis
Sentenza 29 novembre 2012, n. 9894
Massima redazionale
P.R.G.; adozione; scelte della P.A.; apprezzamenti di merito; insindacabilità da parte del giudice amministrativo; eccezioni; discrezionalità della P.A. nell'individuare le scelte più idonee per disciplinare l'uso del proprio territorio; non necessità di una specifica motivazione in ordine alle singole scelte urbanistiche.
Le scelte effettuate dall'Amministrazione, all'atto dell'adozione del P.R.G., costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di
legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità. Altresì, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, l'Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nell'individuare le scelte ritenute idonee per disciplinare l'uso del proprio territorio, valutando gli interessi in gioco e il fine pubblico e, tra l'altro, non deve fornire motivazione specifica delle singole scelte urbanistiche.
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Consiglio di Stato, Sezione 6
Sentenza 29 novembre 2012, n. 6074
Massima redazionale
ELUSIONE O VIOLAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO - GIUDIZIO DI
OTTEMPERANZA - VIZI DI ELUSIONE O VIOLAZIONE DEL GIUDICATO - CASISTICA
- ESERCIZIO DELLA MEDESIMA POTESTÀ PUBBLICA GIÀ ILLEGITTIMAMENTE ESERCITATA - REALIZZAZIONE DEL MEDESIMO RISULTATO CON UN'AZIONE
CONNOTATA DA UN MANIFESTO SVIAMENTO DI POTERE
Affinché possa parlarsi di elusione o violazione del giudicato, è necessario che l'Amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo giustificano.
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Consiglio di Stato, Sezione 6
Sentenza 29 novembre 2012, n. 6063
Massima redazionale
CONCORSI PUBBLICI E GRADUATORIE: CONTROVERSIE E GIURISDIZIONE PUBBLICO CONCORSO - PROCEDURE CONCORSUALI - CONTROVERSIA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ CHE VI SIA UN BANDO, UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA E UNA GRADUATORIA - CONTROVERSIA
SULL'INSERIMENTO ED SULLA COLLOCAZIONE IN GRADUATORIA GIURISDIZIONE ORDINARIA - APPARTENENZA A TALE GIURISDIZIONE DELLA
CONTROVERSIA CONCERNENTE LA PRETESA ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE
A.T.A. (AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARE)
La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto finale del procedimento,
cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), graduatoria che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili. Ed infatti, l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca tale ultima ipotesi fuori della
fattispecie concorsuale e comporta che sia il Giudice Ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria, pretesa che
ha per oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Ciò detto, appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti la pretesa all'assunzione di personale a.t.a. (amministrativo, tecnico, ausiliare), in quanto
implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria già approvata e formata.
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Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo, Sezione 2
Sentenza 29 novembre 2012, n. 2470
Massima redazionale
CORSI DI NUOVA ISTITUZIONE: PARITA' SCOLASTICA - PARITÀ SCOLASTICA CORSI DI NUOVA ISTITUZIONE - SCUOLE NON STATALI - DOMANDA RICONOSCIMENTO - REQUISITI - PRESUPPOSTO INDEFETTIBILE - PRINCIPIO DI
ORGANICITÀ
Il disposto normativo di cui all' art. 1, comma quarto, L. n. 62 del 2000, nella parte in cui sancisce che la parità scolastica a corsi di nuova istituzione viene riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano domanda, laddove essi siano in grado di garantire l'organica costituzione di corsi
completi e che non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe, consente di rinvenire il presupposto indefettibile per il riconoscimento della parità scolastica a corsi di nuova istituzione nel principio di organicità, il quale verrebbe certamente vulnerato laddove si ammettesse, nello stesso momento storico, la inorganica costituzione di una nuova classe prima sulla base del nuovo ordinamento e, allo stesso tempo, di nuove classi successive alla prima sulla base del vecchio ordinamento. La
richiamata disposizione normativa, laddove postula il principio generale della costituzione di corsi completi, non deve essere intesa di guisa tale da
ammettere la indiscriminata possibilità di istituire ex novo classi successive alla prima relative a indirizzi che la stessa normativa scolastica primaria e secondaria ha ritenuto di voler superare attraverso l'istituzione di nuovi ordinamenti di studi. Al contrario, il generale riferimento alla
nozione di corsi completi deve essere letto in relazione al periodo successivo, laddove si esclude, in via di principio, la riconoscibilità della parità in relazione a singole classi, fatta salva l'ipotesi (che nel caso di specie ricorre) di istituzione ex novo di nuovi corsi completi.
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Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo, Sezione 2
Sentenza 29 novembre 2012, n. 2466
Massima redazionale
Abusi edilizi; danno cagionati al paesaggio; indennità risarcitoria; ingiunzione di pagamento; notifica a notevole distanza di tempo dall'abuso; legittimità; effetti permanenti dell'abuso; termine di prescrizione; decorrenza.
E' legittimo il provvedimento amministrativo recante l'ingiunzione al pagamento di una somma pecuniaria a titolo di indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 490 del 1999 per il danno causato al paesaggio con le realizzazione delle opere abusive, notificato a notevole distanza di
tempo dal parere favorevole espresso dall'Amministrazione in merito al progetto di sanatoria (specificamente circa otto anni), non potendo
ritenersi operante la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie con decorrenza dal giorno della commissione
della violazione. In merito devesi, invero, rilevare che l'abuso edilizio costituisce un illecito ad effetti permanenti, con la conseguenza che il termine
di prescrizione non inizia a decorrere finché la situazione quo ante non venga ristabilita e, dunque, finché l'abuso non venga rimosso. In tale contesto, non assume alcun rilievo il parere favorevole in precedenza espresso dall'Amministrazione in ordine al mantenimento delle opere, poiché la esistenza del parere predetto di un immobile abusivo non comporta che dalla data del suo rilascio esso perda automaticamente - siccome
considerato sanabile - la sua connotazione di immobile abusivo, né che gli effetti della condotta illecita di chi lo ha realizzato (e/o di chi ne continui a beneficiare come proprietario) possano essere considerati già del tutto esauriti e che l'abuso sia da ritenere ormai definitivamente sanato. Nella fattispecie per cui è causa, in ogni caso, il mantenimento dell'immobile era stato espressamente subordinato (e la sanatoria condizionata), ai sensi dell'art. 164 del citato provvedimento, al pagamento della predetta indennità risarcitoria, per cui fino al momento del pagamento dell'indennità ed alla conseguente sanatoria dell'abuso, l'immobile era da considerasi abusivo, così come abusivo era da considerare il suo mantenimento sul territorio.
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Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo, Sezione 2
Sentenza 29 novembre 2012, n. 2464
Massima redazionale
PROVVEDIMENTO DECISORIO DEL RICORSO GERARCHICO: MOTIVI DI
IMPUGNAZIONE NEL RICORSO GIURISDIZIONALE - RICORSO GERARCHICO PROVVEDIMENTO DECISORIO - IMPUGNAZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE MOTIVI DI GRAVAME DIVERSI DA QUELLI FORMULATI IN SEDE
AMMINISTRATIVA - INAMMISSIBILITÀ - ECCEZIONE
E' preclusa, in sede di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che ha deciso un precedente ricorso gerarchico, la possibilità di far valere motivi di gravame diversi da quelli formulati con l'impugnazione amministrativa, salvo il caso di motivi attinenti a vizi inerenti solamente alla
decisione pronunciata dall'autorità gerarchica. Il divieto di proporre motivi nuovi e diversi da quelli dedotti in via amministrativa si ricollega alla necessità di scongiurare surrettizie violazioni della perentorietà del termine di proposizione del ricorso. Sono, dunque, inammissibili, i motivi di ricorso giurisdizionale volti alla censura della decisione dell'Amministrazione sotto un profilo non formalmente dedotto nel ricorso gerarchico.
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Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari, Sezione 1
Sentenza 29 novembre 2012, n. 1027
Massima redazionale
Pubblico impiego - polizia penitenziaria - personale - condanna non definitiva per reato
contro la pubblica amministrazione - disciplina applicabile - l. n. 97 del 2001 obbligatorietà della sospensione dal servizio - applicazione nei confronti della generalità dei pubblici impiegati - prevalenza sulle diverse e pregresse disposizioni specifiche
In ipotesi di condanna non definitiva di personale appartenente alla Polizia Penitenziaria per un reato contro la Pubblica Amministrazione, deve
trovare applicazione l'art. 4, comma primo, L. n. 97 del 2001, nella parte in cui prevede come obbligatoria la sospensione dal servizio. La citata
disposizione, invero, deve ritenersi suscettibile di applicazione nei confronti della generalità dei pubblici impiegati e non solamente nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni oggetto della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, non sussistendo nella formulazione delle
norme di cui alla richiamata legge alcun elemento o indicazione suscettibile di giustificare una diversa interpretazione restrittiva dell'ambito
soggettivo di applicazione della stessa. La specificità dell'ambito oggettivo disciplinato dalla legge in questione (che disciplina il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), e il
rilevato ambito soggettivo generale di applicazione della normativa, impongono di attribuire alle nuove disposizioni efficacia prevalente anche sulle
diverse e pregresse disposizioni specifiche dettate appositamente per alcune categorie di pubblici dipendenti (quali i dipendenti del Corpo della
Polizia Penitenziaria) e regolanti le medesime fattispecie oggi disciplinate dalla citata legge n. 97.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 civile
Ordinanza 28 novembre 2012, n. 21199
Massima redazionale
CIRCOLAZIONE - AUTOVELOX - SEGNALETICA - MANCANZA - SANZIONE - NON È VALIDA.
Non è valida la multa presa con l'autovelox se la presenza del rilevatore automatico era stata annunciata non attraverso l'apposita segnaletica ma soltanto pubblicando la notizia dell'installazione sugli organi di stampa locale.
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Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile
Sentenza 28 novembre 2012, n. 21111
Massima redazionale
GIURISDIZIONE - APPALTI - CONFORMITÀ DEI PRODOTTI - CONTROLLO - G.A..
Il giudice amministrativo, nel giudicare il rispetto di quanto prescritto dal capitolato di gara, può esprimersi in merito alla conformità dei prodotti offerti dai partecipanti. Non si tratta infatti di una valutazione tecnica riservata all'amministrazione appaltante: né l'operazione consistente nella corretta individuazione del contenuto e della portata della regola stabilita nella lex specialis del concorso, né quella risolventesi in un accertamento nei fatti, necessario al fine di applicare la suddetta regola, esulano dal normale esercizio della giurisdizione di legittimità.
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Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile
Sentenza 28 novembre 2012, n. 21108
Massima redazionale
AFFIDAMENTO - LITISPENDENZA INTERNAZIONALE - SOSPENSIONE DEL
GIUDIZIO IN ITALIA.
È corretta la decisione del giudice italiano che sospende il giudizio sull'affidamento in via esclusiva del minore in attesa che sia definito quello analogo pendente in Brasile, luogo di residenza della bambina e della madre. Infatti la litispendenza internazionale assurge a criterio negativo, sia
pur temporaneo, della giurisdizione del giudice italiano proprio per evitare inutili duplicazioni ed eliminare il rischio di conflitti di giudicati. Inoltre,
ai fini della nozione di litispendenza deve essere privilegiata un'interpretazione del citato art. 7 non agganciata a criteri formalistici. Dunque per
giudicare due cause identiche e l'esistenza della litispendenza va considerato se il giudizio italiano e straniero abbiano ad oggetto un identico
rapporto sostanziale e su quello i giudici siano chiamati a decidere. Infine, la contestazione della litispendenza non è rimessa alle sole parti in giudizio, ma deve essere dichiarata dal giudice, quando l'esistenza dei relativi presupposti emerga dagli elementi offerti dalle parti.
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Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli, Sezione 1
Sentenza 28 novembre 2012, n. 4861
Massima redazionale
Appalto di lavori - Contratti della P.A. - Gara - Per l'affidamento di lavori di
completamento - Interdittiva antimafia - Natura cautelare e preventiva - Non necessità di prove sulla sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un
condizionamento da parte di queste - Sufficienza di indizi - Misura che non obbedisce a
finalità di accertamento di responsabilità - Massima anticipazione dell'azione di
prevenzione - Possibilità di trarre elementi per supportare la misura interdittiva anche da una sentenza pienamente assolutoria.
L'interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e preventiva, non richieda la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base
ai quali non sia illogico od inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di
queste. Ne deriva che deve essere provata non l'intervenuta infiltrazione mafiosa, ma solo la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il
pericolo di ingerenza. La misura in questione non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là della individuazione delle responsabilità penali, cosicché anche da una sentenza pienamente assolutoria possono essere tratti elementi per supportare la misura interdittiva.
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Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 3
Sentenza 28 novembre 2012, n. 1942
Massima redazionale
Pubblico impiego - trasferimento - assistenza familiare disabile - continuità - sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio - scelta - facoltà corrispondente a un privilegio motivato - titolo di preferenza nella scelta della sede di lavoro - esercizio - situazione
giuridica definitiva
Il disposto di cui all'art. 33, L. n. 104 del 1992 nella parte in cui assicura, al familiare lavoratore che assista con continuità un parente con handicap entro il terzo grado, la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, attribuisce ad esso una facoltà, corrispondente a un privilegio motivato da ragioni di natura solidaristica e assistenziale, e dunque un titolo di preferenza nella scelta della sede di
lavoro e una volta esercitata nella forma del trasferimento costituisce una situazione giuridica definitiva, non subordinata al mantenimento della
situazione originaria (sempre che l'Amministrazione di appartenenza non abbia disciplinato specificamente il punto). Trattasi, pertanto, di
situazione non modificabile se non, sussistendone i presupposti e secondo il regime proprio del rapporto d'impiego, applicando il regime del
trasferimento d'ufficio che deve tener conto, nell'effettuare il bilanciamento degli interessi, oltre che delle esigenze di servizio anche delle situazioni
di famiglia.
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Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia, Sezione 1
Sentenza 28 novembre 2012, n. 1868
Massima redazionale
Demanio; confine tra area demaniale e proprietà privata; delimitazione; contestazione dell'atto; asserita lesione del diritto dominicale del privato; giurisdizione; tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche.
La controversia promossa nei confronti della Pubblica Amministrazione da parte del privato che deduca la lesione del proprio diritto dominicale in
conseguenza della illegittima delimitazione del confine tra l'area demaniale e la proprietà privata, sì da implicare una indagine sulla delimitazione delle sponde di detta area e della demarcazione fra proprietà privata e demanio idrico, è devoluta alla competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, ex art. 140, lett. b), del R.D. n. 1775 del 1933. In tale contesto non vale a radicare la giurisdizione del Giudice Amministrativo
l'asserita natura provvedimentale dell'atto recante la individuazione del confine tra la proprietà della privato e l'area demaniale e la presenza nell'atto dell'indicazione della sua impugnabilità presso la giurisdizione amministrativa, poiché il carattere accertativo dei confini del bene demaniale rispetto alle proprietà confinanti escludono in radice ogni posizione di interesse legittimo, non potendosi configurare una tale posizione nel mero interesse formale alla rimozione dell'atto illegittimo.
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Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia, Sezione 1
Sentenza 28 novembre 2012, n. 1852
Massima redazionale
D.I.A.; potere dell'Amministrazione di intervenire in via repressiva; sussistenza;
previsione ex art. 19, L. n. 241 del 1990; norma di carattere ricognitivo.
L'Amministrazione, seppure nel rispetto di determinate condizioni, conserva il potere di provvedere in via repressiva su una D.I.A., anche in
seguito al decorso del termine ordinario. In tal senso, è ora esplicita la norma generale dell'art. 19, comma terzo, L. n. 241 del 1990 (in vigore dal 3 aprile 2007) per cui a fronte della predetta dichiarazione, ed ora della corrispondente segnalazione certificata, è fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-novies. La norma stessa,
peraltro, riveste carattere ricognitivo, dato che anche prima della sua entrata in vigore si ammetteva che decorso il termine di legge per
intervenire sulla D.I.A. l'Amministrazione non perdesse né il generale potere di autotutela né quello specifico di reprimere abusi edilizi.
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Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro, Sezione 2
Sentenza 28 novembre 2012, n. 1163
Massima redazionale
Elezioni - irregolarità - mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate ma
non utilizzate - annullamento delle operazioni elettorali - preclusione di riscontro
preventivo dell'effettivo numero delle schede utilizzate e votate - criterio della
strumentalità delle forme - possibile ricostruzione del dato mancante - impossibilità di procedere all'annullamento delle elezioni
In ordine alle elezioni, l'irregolarità consistente nella mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate ma non utilizzate, può comportare, in linea di principio, l'annullamento delle operazioni elettorali in quanto impedisce il riscontro preventivo dell'effettivo numero delle
schede utilizzate e votate. Ciò è tuttavia predicabile alla condizione che, in base al cd. criterio della strumentalità delle forme, non risulti possibile ricostruire, comunque, il dato mancante e quindi l'esatto svolgimento delle operazioni di voto. Consegue che la semplice deduzione dell'omessa
verbalizzazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si deduca e si dimostri anche che il dato in questione e, quindi, la regolarità delle operazioni di voto è impossibile che possa essere accertato altrimenti.
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Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina, Sezione 1
Sentenza 28 novembre 2012, n. 889
Massima redazionale
Atti e provvedimenti amministrativi - procedimento di controllo - privato - interesse
qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l'esercizio del potere da parte della
p.a. - accessibili anche gli esposti e le denunce che hanno attivato l'azione amministrativa
- necessità che siffatti provvedimenti concorrano all'accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato - insussistenza di tale contenuto probatorio - impossibilità di esercitare il diritto di accesso - ratio - evitare ritorsioni
Il privato che subisce un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l'esercizio del potere,
inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l'azione della P.A., suscettibili per il loro particolare contenuto probatorio di concorrere
all'accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato. Deve, tuttavia, precisarsi che gli esposti privi di tale contenuto probatorio restano
sottratti all'accesso, poiché hanno semplicemente sollecitato l'avvio di un procedimento caratterizzato da autonomi atti di accertamento ed ispezione; in tale ipotesi la conoscenza di tali atti acquista un obiettivo connotato ritorsivo che l'ordinamento non può tutelare.
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Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina, Sezione 1
Sentenza 28 novembre 2012, n. 888
Massima redazionale
Appalto di lavori - Contratti della P.A. - Gara - Per l'affidamento dei lavori di messa in
sicurezza - Esclusione da una gara - Impugnazione - Improcedibilità del gravame Sopravvenuta carenza di interesse - Non impugnazione dell'aggiudicazione definitiva
intervenuta in corso di giudizio - Irrilevanza della locuzione nell'atto introduttivo in cui si
richiama "l'eventuale aggiudicazione provvisoria e/o definitiva della gara" - Formula
ipotetica - Non esprime in maniera chiara l'intendimento di contestare l'atto conclusivo
della procedura.
Il ricorso proposto avverso l'esclusione da una gara è destinato ad essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora non venga espressamente impugnata l'aggiudicazione definitiva che intervenga in corso di giudizio, non potendosi quest'ultima impugnazione
ricomprendersi nell'espressione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio nella parte in cui si richiama anche "l'eventuale aggiudicazione
provvisoria e/o definitiva della gara". Ed infatti, siffatta locuzione si risolve in una formulazione ipotetica che non esprime in maniera chiara,
l'intendimento di contestare l'atto conclusivo della procedura.
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Consiglio di Stato, Sezione 6
Sentenza 27 novembre 2012, n. 5997
Massima redazionale
Contratti della P.A. - Appalto di durata su base periodica o continuativa - Clausola di
revisione dei prezzi - Provvedimento di applicazione - Carenza di natura discrezionale Applicazione - Elemento rilevante - Determinazione dei costi standardizzati - Inerzia Interesse del privato - Esperibilità del rimedio di cui all'art. 31 c.p.a.
Il provvedimento di applicazione della clausola di revisione dei prezzi di un appalto di durata su base periodica o continuativa non è discrezionale e, in quanto incidente sull'equilibrio contrattuale, è di interesse dell'Osservatorio dei contratti pubblici, operante nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Per la emanazione di tale atto non discrezionale si deve disporre della determinazione
dei costi standardizzati che, in quanto base necessaria per l'istruttoria strumentale all'applicazione della revisione nell'esecuzione contrattuale,
afferisce all'interesse del privato pur trattandosi di atto generale, per cui l'inerzia nella detta determinazione dei costi, che la legge stabilisce
annuale, può essere di conseguenza oggetto del rimedio di cui all'art. 31, c.p.a. In merito il disposto normativo di cui all'art. 115, D.Lgs. n. 163 del 2006 stabilisce una sequenza che vede come obbligatoria non soltanto l'inserzione automatica della clausola di revisione ma anche la sua
applicazione, non avendo senso disporre per legge una norma integrativa del contratto, non dispositiva ma cogente, per poi consentire che resti
disapplicata poiché non viene operata la revisione durante l'esecuzione del contratto, vanificando così l'effettività dell'inserzione automatica della clausola. La revisione deve essere perciò sempre operata con la necessaria attivazione del relativo procedimento, pur potendosi concludere per l'invarianza dei prezzi contrattuali se a ciò conduca l'istruttoria, conseguendo da ciò che la revisione non è discrezionale nell'an, pur se lo sia nel quomodo.
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Consiglio di Stato, Sezione 6
Sentenza 27 novembre 2012, n. 5994
Massima redazionale
Impianti; realizzazione di un impianto fotovoltaico; parere sfavorevole del Direttore
Regionale per i beni culturali e paesaggistici; parere negativo della Soprintendenza;
fondamento; non assimilabilità degli impianti fotovoltaici alle opere di urbanizzazione; configurabilità di una iniziativa di dimensioni industriali; motivazione non apodittica ma riferita al caso specifico; mancato espletamento dell'ulteriore modulo procedimentale da
parte della Conferenza di Servizi; legittimità.
Sono legittimi il parere sfavorevole del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici sul progetto per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico ed il parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sui progetti presentati per la realizzazione di
strutture con tetti fotovoltaici, aventi entrambi fondamento sulla ritenuta non assimilabilità degli impianti fotovoltaici alle opere di urbanizzazione e sulla configurabilità di una iniziativa di dimensioni industriali, non di modesto ingombro e scarsa superficie, ma ben estesa e ingombrante. La motivazione predetta, invero, non può intendersi frutto di una mera e aprioristica svalutazione dell'importanza degli impianti fotovoltaici, ma procede dall'esame della fattispecie concreta, sotto il profilo della (in)compatibilità con i valori paesaggistici della zona, individuandone il rilevante impatto visivo sul paesaggio, fortemente contrastante con i caratteri del pregio paesistico dei luoghi. Nella descritta ipotesi, rilevato che il modello
procedimentale e provvedimentale legittimante l'installazione di siffatti impianti è esclusivamente quello dell'autorizzazione unica regionale, tipizzato espressamente dall'art. 12, D.Lgs. n. 387 del 2003 che prescrive, al fine del rilascio dell'autorizzazione unica, il rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, deve ritenersi, altresì, legittimo il mancato svolgimento dei lavori da parte della Conferenza di Servizi, in ragione dei predetti pareri negativi, determinanti la presa d'atto da parte
dell'Amministrazione Regionale, al che consegue la ultroneità delle censure eventualmente svolte in ordine a pretesi vizi del procedimento regolatorio dei lavori della conferenza, a prescindere dall'effetto del parere espresso dalla Soprintendenza al di fuori del modulo delineato dall'art.
12 citato.
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Consiglio di Stato, Sezione 6
Sentenza 27 novembre 2012, n. 5993
Massima redazionale
Appalto di lavori - Contratti della P.A. - Gara - Per l'affidamento dei lavori di restauro Aggiudicazione dei lavori - Revoca successiva - Motivazione - Sopravvenuta rilevata
inidoneità delle tecniche di intervento - Riconsiderazione dell'interesse pubblico al
restauro - Mutamento della situazione di fatto - Configurabilità di una revoca ex art. 21 quinquies, L. n. 241 del 1990 - Responsabilità ex art. 1337 c.c. - Carenza dei presupposti.
Il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione dei lavori di restauro conservativo, consolidamento e sistemazione di un monumento archeologico,
motivato dalla sopravvenuta rilevata inidoneità delle tecniche di intervento, previste negli atti di affidamento, a garantire la salvaguardia del monumento predetto per l'imprevedibile fenomeno di incalzante degrado delle strutture e per il sopravvenuto dissesto statico delle murature
perimetrali, con conseguenti modifiche sostanziali delle categorie dei lavori e degli importi assegnati, adottato a distanza di diversi anni
dall'aggiudicazione dell'appalto (specificamente cinque anni) e determinato dalla opportunità di una riconsiderazione generale dell'intervento, deve qualificarsi come revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. n. 241 del 1990, ancorata a tre presupposti tra loro alternativi, ovvero la sopravvenienza
di motivi di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto o una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Nel descritto
contesto, invero, sia la nuova riconsiderazione dell'interesse pubblico al restauro completo del complesso, sia il mutamento della situazione di fatto,
evidenziano la legittimità della riconsiderazione dell'interesse pubblico ad evitare una spesa di risorse pubbliche inutili a risolvere i problemi nel frattempo emersi, circostanza questa che esclude la configurabilità della responsabilità ex art. 1337 c.c., applicabile in quanto compatibile anche ai rapporti negoziali della Pubblica Amministrazione, che assume la colpa quale elemento fondante e che postula, in ogni caso, la esistenza di
affidamenti suscitati dagli atti della procedura ad evidenza pubblica poi rimossi in violazione del principio di correttezza e buona fede.
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Consiglio di Stato, Sezione 6
Sentenza 27 novembre 2012, n. 5983
Massima redazionale
RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO E DEI
RICERCATORI: VALUTAZIONE DEI TITOL - RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI
UNIVERSITARI DI RUOLO E DEI RICERCATORI - ART. 4, COMMA 4, DEL D.P.R. N.
117 DEL 2000 - VALUTAZIONE SPECIFICA DEI DIVERSI TITOLI - NECESSITÀ DI EFFETTUARE TALE VALUTAZIONE NELL'AMBITO DI UN GIUDIZIO GLOBALE
DELLE CAPACITÀ E DEI TITOLI DEI CANDIDATI - CREAZIONE DI UN PROFILO
COMPLESSIVO PER CIASCUN CANDIDATO - NECESSITÀ CHE I TITOLI SIANO ACQUISITI AL PROCEDIMENTO E RISULTINO CONSIDERATI NEL QUADRO DELLA
VALUTAZIONE
L'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 117 del 2000, recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, dispone che i titoli ivi elencati a partire dalla "attività didattica svolta anche all'estero", sono da "valutare specificamente". Tale prescrizione deve essere rapportata alla finalità altresì assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa per cui, la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso per professore universitario è chiamata a svolgere, consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati. Ciò significa che per ogni candidato deve essere "costruito" il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, i quali sono apprezzati in tale quadro non isolatamente ma in quanto correlati
nell'insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario. Di talché, la suddetta valutazione specifica dei titoli deve essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto
agli altri per ciascuno dei titoli di cui al comma 4 del citato art. 4, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando tuttavia necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della
detta valutazione.
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Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli, Sezione 4
Sentenza 27 novembre 2012, n. 4831
Massima redazionale
Ristrutturazione; realizzazione di una tettoia; modifica dell'assetto edilizio preesistente;
intervento di ristrutturazione edilizia; inserimento di nuovi elementi ed impianti;
applicabilità del regime del permesso di costruire.
La realizzazione di una tettoia è soggetta a concessione edilizia poiché, pur potendo avere carattere pertinenziale rispetto all'immobile cui accede, incide sull'assetto edilizio preesistente. Siffatta opera si configura come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d),
del D.P.R. n. 380 del 2001, nella misura in cui realizza l'inserimento di nuovi elementi ed impianti ed è, quindi, subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, comma primo, lett. c), dello stesso D.P.R. laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del
fabbricato cui inerisce.
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Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno, Sezione 1
Sentenza 27 novembre 2012, n. 2152
Massima redazionale
Pubblico impiego - concorso - graduatorie concorsuali - scorrimento delle stesse per la
copertura dei posti vacanti - regola generale - finalità - ridurre i costi - indizione di un
nuovo concorso - eccezione - necessità di una specifica motivazione - principio non
assoluto - attenuazione dell'obbligo di motivazione - caso di specie - efficacia triennale
delle graduatorie - applicazione l. 244/2007
Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione
organica e ne rafforza il ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive. L'indizione di un nuovo concorso costituisce, pertanto, l'eccezione e richiede un'apposita
e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e della sussistenza di preminenti esigenze di interesse
pubblico. Siffatto principio non è assoluto, poiché in alcuni casi la determinazione di ricorrere a nuove procedure concorsuali per reclutare personale risulta pienamente giustificabile, con conseguente attenuazione dell'obbligo della motivazione. In particolare, per quanto d'interesse nel
caso specifico, non può superarsi il limite rappresentato dall'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, termine che costituisce un istituto ordinario del reclutamento dei dipendenti pubblici e si applica alle graduatorie che risultino valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della
legge n. 244 del 2007, anche se relative a procedure svolte in epoca precedente, nel senso che si applica la normativa vigente al momento in cui
l'amministrazione esercita il potere di scorrimento.
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Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno, Sezione 1
Sentenza 27 novembre 2012, n. 2151
Massima redazionale
Abusi edilizi; parere della C.E.C.I. ; non necessità di una motivazione diffusa; sufficienza di una motivazione sintetica; evidenza delle ragioni del diniego; caso di specie.
Il parere della C.E.C.I. (Commissione Edilizia Comunale Integrata) in merito alla sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate non richiede una
diffusa giustificazione. Deve, pertanto, ritenersi sufficiente anche una motivazione sintetica, laddove rilevi esattamente le ragioni di fondo
dell'eventuale diniego che, per quanto concerne il caso in esame, si rinvengono nell'impatto ambientale e nell'insistenza del fabbricato in un'area
demaniale.
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Tribunale Amministrativo Regionale VENETO - Venezia, Sezione 1
Sentenza 27 novembre 2012, n. 1450
Massima redazionale
Contributi; acquisizione delle opere di urbanizzazione e contemporanea imposizione del
contributo di urbanizzazione; doppia prestazione; illegittimità.
All'Amministrazione è interdetto di esigere dal privato una doppia prestazione acquisendo contemporaneamente le opere eseguite ed il contributo dovuto per esse, e ciò in quanto, essendo l'onere del contributo di urbanizzazione annoverabile tra le prestazioni patrimoniali che il Comune può imporre in base ad apposite norme a colui che intende eseguire un intervento edilizio (art. 11 della legge n. 10/1977), non può, in assenza di specifica previsione, far nuovamente ricadere su quest'ultimo la medesima prestazione (cfr. CdS, IV, 23.9.2011 n. 5354). (Amb.Dir.)
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Massima redazionale
ATTI AMMINISTRATIVI: CAUSA DI NULLITA' - ATTI AMMINISTRATIVI - NULLITÀ CAUSE - ART. 21 SEPTIES, L. N. 241 DEL 1990 - DIFETTO ASSOLUTO DI
ATTRIBUZIONE - CARENZA DI POTERE IN ASTRATTO - EFFETTIVA TITOLARITÀ DEL POTERE EX LEGE - CARENZA DI DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE
Il disposto normativo di cui all'art. 21 septies, L. n. 241 del 1990, nell'individuare come causa di nullità, tra le altre ivi previste, il difetto assoluto di attribuzione evoca la cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire l'ipotesi in cui l'Amministrazione assume di esercitare un potere che in
realtà nessuna norma le attribuisce. Nel caso in cui, però, l'Amministrazione è resa dalla legge effettiva titolare del potere, ma questo viene esercitato in assenza dei suoi concreti presupposti, non si è in presenza di un difetto assoluto di attribuzione. In tal caso, dove è l'esercizio del potere ad essere viziato, ma non si pone questione della sua esistenza, il provvedimento sarà annullabile, non già nullo, quindi in grado di degradare la posizione del privato. In materia edilizia, in particolare, è incontrovertibile che l'Amministrazione comunale abbia il potere di imporre a colui che intende eseguire un intervento edilizio il pagamento di un contributo di urbanizzazione, così come di consentirgli di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione necessarie e propedeutiche al rilascio della concessione edilizia, con la conseguenza che il mancato
scomputo dagli oneri urbanistici corrisposti, del valore delle opere direttamente realizzate e delle servitù costituite potrà porsi in termini non già di nullità - non sussiste, come s'è detto la carenza di attribuzione in capo al Comune del relativo potere - ma semmai di annullamento dell'atto che
l'ha statuito per cattivo uso del potere.
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