Regolamento per il funzionamento dell`Ufficio Contenzioso

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Regolamento per il funzionamento dell`Ufficio Contenzioso
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI
MASSA- CARRARA E DEL PROCESSO SANZIONATORIO
AMMINISTRATIVO DI CUI ALLA LEGGE 689/1981.
INDICE
Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2 Competenze e funzioni dell’Ufficio Contenzioso
Art. 3 Scritti e memorie difensive
Art. 4 Pagamento in misura ridotta
Art. 5 Rapporto all’Autorità Competente
Art. 6 Audizione
Art. 7 Controdeduzioni dell’organo accertatore
Art. 8 Ordinanza di ingiunzione
Art. 9 Ordinanza di archiviazione
Art. 10 Criteri per la determinazione della sanzione
Art. 11 Sanzioni amministrative accessorie
Art. 12 Opposizione all’ordinanza di ingiunzione
Art. 13 Pagamento rateale della sanzione amministrativa
Art. 14 Norme finali
ART. 1 FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio Contenzioso
Amministrativo.
2. Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure per l’irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste per gli illeciti amministrativi rilevati in materie di competenza
provinciale.
ART. 2 COMPETENZE E FUNZIONI DELL’UFFICIO CONTENZIOSO
1. L’Ufficio Contenzioso è inserito nello “Staff affari legali e contenzioso e rogito contratti” e ad
esso sono attribuite specifiche competenze in relazione ai procedimenti amministrativi di
irrogazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza provinciale.
2. La responsabilità dell’Ufficio Contenzioso è affidata al Dirigente dello “Staff affari legali e
contenzioso e rogito contratti”.
3. L’Ufficio Contenzioso provvede:
a) all’esame dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli
organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni in materie di competenza provinciale;
b) alla notifica, nelle diverse forme di Legge consentite, dei verbali di accertamento e contestazione
non contestati direttamente, ex art. 14 della Legge 689/1981, dal personale della Polizia Provinciale
e delle Guardie Venatorie e Ittiche Volontarie;
c) all’esame degli scritti e memorie difensive presentate dai trasgressori e/o dagli obbligati in
solido;
d) di concerto con il Dirigente, competente per materia, alla fissazione delle date di audizione e
convocazione dei soggetti interessati;
e) alla richiesta, agli organi accertatori, di “controdeduzioni”, al fine di fornire, al Dirigente
competente, tutte le informazioni utili alla definizione del processo sanzionatorio;
f) alla gestione della fase istruttoria fino all’emissione della ordinanza (ingiunzione o di
archiviazione);
g) all’attività di supporto, a tutti i settori della Provincia di Massa- Carrara, nelle diverse fasi del
procedimento sanzionatorio amministrativo;
h) al controllo dei pagamenti dei verbali di accertamento e contestazione elevati e delle ordinanze di
ingiunzione di pagamento, tramite il sistema “Banco Posta” di Poste Italiane s.p.a.;
i) alla predisposizione dei ruoli esattoriali nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza-ingiunzione o dei verbali contestazione di
violazioni del Codice della Strada nei termini previsti dalla legge, con conseguente invio delle
minute di ruolo al competente ufficio del Settore Finanze e Bilancio;
l) alla rendicontazione, in tempo reale, ai vari settori, sullo stato delle “pratiche” di competenza;
m) alla ripartizione, per materia, degli incassi mensili, con successiva trasmissione dei risultati al
competente ufficio del Settore Finanze e Bilancio;
n) alle comunicazioni, agli organi accertatori, dell’esito dei processi sanzionatori amministrativi.
ART. 3 SCRITTI E MEMORIE DIFENSIVE
1. Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/81, i soggetti interessati potranno presentare scritti
difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione personale al Presidente della Provincia di
Massa- Carrara, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della
violazione.
2. Gli scritti difensivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per l’individuazione del
procedimento al quale si riferiscono e i motivi del ricorso. Gli stessi dovranno essere debitamente
sottoscritti dal soggetto che li presenta sia esso il trasgressore o l’obbligato in solido ovvero legale
rappresentante o procuratore speciale.
3. Gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione potranno essere depositati all’Ufficio Protocollo
della Provincia di Massa- Carrara entro il termine indicato nel precedente comma 1, inviati con
lettera raccomandata, (in quest’ultimo caso si intendono presentati a far data dal giorno della
spedizione), oppure consegnati “brevi manu” presso l’Ufficio Contenzioso che provvederà a
rilasciare relativa ricevuta attestante la data di presentazione.
4. E’ facoltà del Dirigente competente per materia, di esaminare e tenere conto di scritti difensivi e
documenti pervenuti oltre il termine di cui all’art. 18 comma 1 della Legge 689/1981.
ART. 4 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, ove previsto, consiste nel versamento di una
somma di denaro pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della
sanzione pecuniaria prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido avrà effetto liberatorio per tutti
gli obbligati, estinguendo l’obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1, non ha valore quale
pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione. In questo caso la somma versata viene tenuta in
acconto per la completa estinzione dell’obbligazione.
4. Il pagamento in misura ridotta estingue l’obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il
procedimento sanzionatorio. Gli scritti difensivi eventualmente presentati non vengono esaminati in
quanto il pagamento ha estinto il procedimento diretto all’applicazione della sanzione
amministrativa.
ART. 5 RAPPORTO ALL’AUTORITA’ COMPETENTE
1. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, qualora non
risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della Legge citata, l’ufficio,
il comando o l’ente, da cui dipende il verbalizzante, trasmetteranno alla Provincia di MassaCarrara:
a) l’originale del processo verbale d’accertamento;
b) la prova dell’avvenuta contestazione o notificazione nonché gli eventuali scritti difensivi ricevuti;
c) un sintetico rapporto a completamento del processo verbale d’accertamento.
ART. 6 AUDIZIONE
1. Qualora venga presentata apposita istanza di audizione personale dall’interessato, su ordine del
Dirigente competente per materia, l’Ufficio Contenzioso comunicherà al richiedente il luogo, la
data e l’ora in cui avverrà l’audizione, con preavviso di almeno 7 giorni.
2. Gli interessati potranno comparire personalmente o tramite legale di fiducia munito di apposita
delega.
3. Sarà cura dell’Ufficio Contenzioso procedere alla redazione del verbale di audizione che sarà
sottoscritto dagli interessati, dal Dirigente competente e dai componenti dello stesso ufficio. Copia
del verbale sarà consegnata ai soggetti ascoltati.
4. Nel caso di grave impedimento o giustificato motivo gli interessati potranno richiedere il rinvio
ad altra data dell’audizione, previa presentazione di un documento giustificativo.
5. L’assenza del richiedente a due date di audizione, già fissate e debitamente comunicate, senza
presentare idonea giustificazione, comporterà l’emanazione dell’ordinanza di ingiunzione di
pagamento, senza che possa essere invocato il pregiudizio del diritto di difesa.
ART. 7 CONTRODEDUZIONI DELL’ORGANO ACCERTATORE
1. Qualora, a seguito dell’esame di scritti difensivi, di documenti o di dichiarazioni del trasgressore
e/o dell’obbligato in solido, in sede di audizione, si rendessero necessari dei chiarimenti o delle
conferme sulla fondatezza dell’accertamento e contestazione, l’Ufficio Contenzioso, previo nulla
osta del Dirigente competente per materia, provvederà a richiedere, per iscritto, le controdeduzioni
all’organo accertatore.
ART. 8 ORDINANZA DI INGIUNZIONE
1. Esaminati gli eventuali scritti difensivi, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e
acquisite le controdeduzioni degli organi verbalizzanti, il Dirigente competente per materia, ove
ritenga fondato l’accertamento, dovrà emettere ordinanza motivata di ingiunzione determinando la
somma dovuta, quale sanzione per la violazione, in base ai principi di cui all’art. 11 della Legge
689/1981 “criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”, ingiungendone il
pagamento, insieme con le spese notifica, all’autore della violazione ed alle persone solidalmente
obbligate.
2. Il provvedimento ingiuntivo costituirà titolo esecutivo ai sensi dell’art. 18 comma 7 della Legge
689/1981.
ART. 9 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
1. Se dall’esame degli scritti difensivi, dei documenti allegati agli stessi e dall’esito dell’audizione,
apparissero fondate le obbiezioni sollevate dall’interessato ed emergesse la mancanza di
responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come
obbligato in solido, o se l’accertamento non fosse sufficientemente circostanziato in riferimento ai
fatti della violazione e ai suoi responsabili, il Dirigente competente per materia emetterà ordinanza
motivata di archiviazione, trasmettendone copia ai soggetti indicati nel verbale e all’organo
accertatore.
ART. 10 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE
1. Il Dirigente competente per materia, nell’emettere l’ordinanza-ingiunzione per l’applicazione
delle sanzioni amministrative, determinerà l’ammontare delle stesse, secondo quanto previsto
dall’art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La gravità della violazione sarà desunta dall’entità del danno o dal pericolo conseguente
all’illecito e dall’opera svolta dall’agente per attenuare le conseguenze dell’illecito nonché dalla
natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto e da ogni altra modalità comportamentale del soggetto
trasgressore.
3. La personalità del trasgressore sarà valutata tenendo conto di “precedenti” illeciti amministrativi
a lui contestati della stessa materia e fattispecie.
4. Le condizioni economiche saranno valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente
della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d’ufficio o da specifica
documentazione presentata.
ART. 11 SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE
1. Al di fuori dei casi di cui all’art. 24 della Legge 689/1981, il Dirigente competente per materia,
potrà applicare, con l’ordinanza di ingiunzione di pagamento, le sanzioni amministrative accessorie
di cui all’art. 20 della Legge 689/81, sulla base di una attenta considerazione della natura della
violazione e della personalità del trasgressore, come disposto dall’art. 11 della Legge 24 novembre
1981, n. 689.
ART. 12 OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA DI INGIUNZIONE
1. Ai sensi dell’art. 22 della Legge 689/1981, contro l’ordinanza di ingiunzione di pagamento e
contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati potranno proporre opposizione
davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’art. 22
bis della stessa Legge, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
ART. 13 PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA
1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate,
tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione per la rilevanza dell’importo e
potrebbero avere gravi ripercussioni per la propria attività imprenditoriale, lavorativa e sulla
situazione familiare, potranno richiedere, al Dirigente competente per materia, il pagamento rateale
della sanzione. Tale richiesta, potrà essere contenuta negli scritti difensivi presentati ai sensi
dell’art. 18 della Legge 689/81 o avanzata in sede di audizione.
2. Il Dirigente competente per materia potrà richiedere, al richiedente, un’autocertificazione che
attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un’unica soluzione, ed ogni altra
documentazione ritenuta idonea atta a comprovare la rilevanza dell’incidenza economica della
sanzione sulla sua attività imprenditoriale, lavorativa e sulla sua situazione familiare.
3. Il pagamento rateale della sanzione potrà essere concesso con la stessa ordinanza che determina
la sanzione o con apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La sanzione potrà essere
rateizzata in un minimo di tre rate ed un massimo di trenta.
5. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Dirigente competente per
materia, l’obbligato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica
soluzione.
ART. 14 NORME FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicheranno le disposizioni
di cui alla Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento si adeguerà alle eventuali modificazioni della Legge 689/1981
successive alla sua approvazione.