Competenze di sicurezza antincendio nelle attività commerciali
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Competenze di sicurezza antincendio nelle attività commerciali
Competenze di sicurezza antincendio nelle attività commerciali Autore Mario Abate Ispettore Antincendi – VV.F. Milano Fabiano Rinaldi C.E.O.- Chief Executive Officer - Gruppo SILAQ Gli obblighi di sicurezza antincendio connessi con la gestione delle attività commerciali competono in primo luogo al titolare dell'attività commerciale stessa, in sostanza al datore di lavoro. Il panorama giuridico delle competenze del datore di lavoro in materia antincendio si presenta piuttosto complesso, ed appare opportuno il ricorso a consulenti assolutamente qualificati e di provata esperienza in grado di indirizzare il gestore dell'attività alla migliore pratica antincendio. Gli adempimenti di sicurezza sono necessari indipendentemente dal fatto che una attività commerciale sia o meno assoggettata all'obbligo di ottenimento di certificato di prevenzione incendi, e sono penalmente sanzionati dalla normativa vigente in caso di inottemperanza. Gli obblighi di prevenzione incendi del datore di lavoro di attività commerciali si suddividono sostanzialmente in due gruppi: obblighi di carattere "strutturale" ed obblighi di carattere "gestionale". Gli obblighi di carattere "strutturale" sono quegli obblighi conessi con l'adozione di tutte quelle misure di sicurezza antincendio che si concretano in interventi di tipo edilizio o impiantistico. In pratica si pensi alla realizzazione di muri tagliafuoco, di scale antincendio, di impianti di spegnimento, di illuminazione di emergenza, ecc. Tali adempimenti scaturiscono dalla valutazione del rischio, che costituisce il primo adempimento di sicurezza, dal quale derivano tutti gli altri. Nel caso delle attività sottoposte ad obbligo di certificato di prevenzione incendi (attività commerciali di superficie superiore a 400 mq.) si dovrà inoltre produrre ai vigili del fuoco competenti territorialmente un progetto di prevenzione incendi, ai sensi e con le procedure di cui al D.P.R. 37 del 1998, propedeutico all'ottenimento del certificato. Vi sono poi una serie di adempimenti "gestionali" da assolvere da parte del datore di lavoro. Le più recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 626/94, D.P.R. n. 37/1998, D.M. 10 marzo 1998) sottolineano i principali adempimenti gestionali finalizzati a garantire il corretto esercizio delle attività, prevedendo, tra l'altro, i seguenti obblighi fondamentali: • • • mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio ed effettuare a tale scopo verifiche di controllo ed interventi di manutenzione; assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell'attività e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio; Predisporre idonee procedure di emergenza e verificarle periodicamente. Tali adempimenti rientrano tra gli obblighi già sanciti dalla vigente legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni) e sono stati oggetto di specifiche disposizioni con il decreto interministeriale 10 marzo 1998 inerente "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". Come già detto, in presenza di lavoratori dipendenti, laddove vengano accertate carenze nelle misure di sicurezza antincendio (segnaletica, illuminazione di sicurezza, attrezzature ed impianti di spegnimento, ecc.), o nella organizzazione della sicurezza (fase "gestionale") il datore di lavoro è passibile delle sanzioni previste dalla vigente normativa. Si ricorda ancora che l'articolo 5 del citato D.P.R. n. 37/1998, stabilisce che i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione dei lavoratori, una volta effettuati, devono essere annotati in un apposito "registro antincendio". Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco. Tutte le misure di protezione antincendio (ossia quelle previste per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita, la compartimentazione dei locali, la rivelazione e allarme in caso di incendio nonché l'estinzione degli incendi), devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e interventi di manutenzione. Le eventuali anomalie riscontrate nel corso degli accertamenti, devono essere prontamente eliminate, se è possibile un'azione correttiva immediata, altrimenti devono essere tempestivamente segnalate al responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nel registro antincendio devono essere riportati anche i dati relativi alla informazione e formazione dei lavoratori ed alle esercitazioni antincendio, ivi comprese le prove di evacuazione. Anche in questo caso il riferimento legislativo principale è costituito dal D.M. 10 marzo 1998. Altro obbligo antincendio di fondamentale importanza è rappresentato dalla formazione. Infatti alla formazione, che il datore di lavoro deve svolgere nei confronti dei dipendenti, viene conferito un ruolo strategico in tutta la più recente normativa di sicurezza, in quanto essa garantisce un supporto indispensabile al buon funzionamento dell'organizzazione aziendale. In molti casi all'origine di un incidente è possibile rintracciare un fattore umano dovuto a trascuratezza e dimenticanza, anche se non volontarie, che non soltanto rendono più probabile l'accadimento di un incendio, ma determinano le condizioni che ne consentono una sua più rapida propagazione. L'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori è un adempimento indispensabile per incrementare il livello di sicurezza complessivo dell'attività poiché mira a rendere le persone maggiormente consapevoli dei rischi dell'ambiente di lavoro a cui esse stesse e gli ospiti possono essere esposti, mettendole a conoscenza delle misure preventive e protettive adottate in modo che sia chiara la genesi dei divieti (ad esempio quello di non fumare o di non utilizzare sostanze infiammabili), delle limitazioni (come non superare un determinato carico di incendio nei locali), delle prescrizioni di esercizio ed i comportamenti da adottare in caso di incendio (quali mantenere la calma, tentare le operazioni di spegnimento, mettere in atto le procedure di evacuazione e di assistenza all'esodo, ecc.).