Competenze di sicurezza antincendio nelle attività commerciali

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Competenze di sicurezza antincendio nelle attività commerciali
Competenze di sicurezza antincendio nelle attività
commerciali
Autore
Mario Abate
Ispettore Antincendi – VV.F. Milano
Fabiano Rinaldi
C.E.O.- Chief Executive Officer - Gruppo SILAQ
Gli obblighi di sicurezza antincendio connessi con la gestione delle attività commerciali competono in
primo luogo al titolare dell'attività commerciale stessa, in sostanza al datore di lavoro.
Il panorama giuridico delle competenze del datore di lavoro in materia antincendio si presenta piuttosto
complesso, ed appare opportuno il ricorso a consulenti assolutamente qualificati e di provata esperienza
in grado di indirizzare il gestore dell'attività alla migliore pratica antincendio.
Gli adempimenti di sicurezza sono necessari indipendentemente dal fatto che una attività commerciale
sia o meno assoggettata all'obbligo di ottenimento di certificato di prevenzione incendi, e sono
penalmente sanzionati dalla normativa vigente in caso di inottemperanza.
Gli obblighi di prevenzione incendi del datore di lavoro di attività commerciali si suddividono
sostanzialmente in due gruppi: obblighi di carattere "strutturale" ed obblighi di carattere "gestionale".
Gli obblighi di carattere "strutturale" sono quegli obblighi conessi con l'adozione di tutte quelle misure di
sicurezza antincendio che si concretano in interventi di tipo edilizio o impiantistico. In pratica si pensi
alla realizzazione di muri tagliafuoco, di scale antincendio, di impianti di spegnimento, di illuminazione
di emergenza, ecc. Tali adempimenti scaturiscono dalla valutazione del rischio, che costituisce il primo
adempimento di sicurezza, dal quale derivano tutti gli altri. Nel caso delle attività sottoposte ad obbligo
di certificato di prevenzione incendi (attività commerciali di superficie superiore a 400 mq.) si dovrà
inoltre produrre ai vigili del fuoco competenti territorialmente un progetto di prevenzione incendi, ai
sensi e con le procedure di cui al D.P.R. 37 del 1998, propedeutico all'ottenimento del certificato.
Vi sono poi una serie di adempimenti "gestionali" da assolvere da parte del datore di lavoro.
Le più recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 626/94, D.P.R. n. 37/1998, D.M.
10 marzo 1998) sottolineano i principali adempimenti gestionali finalizzati a garantire il corretto
esercizio delle attività, prevedendo, tra l'altro, i seguenti obblighi fondamentali:
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mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di
sicurezza antincendio ed effettuare a tale scopo verifiche di controllo ed interventi di
manutenzione;
assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di
incendio dell'attività e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle
precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio;
Predisporre idonee procedure di emergenza e verificarle periodicamente.
Tali adempimenti rientrano tra gli obblighi già sanciti dalla vigente legislazione sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro (D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni) e sono stati oggetto di specifiche
disposizioni con il decreto interministeriale 10 marzo 1998 inerente "Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". Come già detto, in presenza di
lavoratori dipendenti, laddove vengano accertate carenze nelle misure di sicurezza antincendio
(segnaletica, illuminazione di sicurezza, attrezzature ed impianti di spegnimento, ecc.), o nella
organizzazione della sicurezza (fase "gestionale") il datore di lavoro è passibile delle sanzioni previste
dalla vigente normativa.
Si ricorda ancora che l'articolo 5 del citato D.P.R. n. 37/1998, stabilisce che i controlli, le verifiche, gli
interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione dei lavoratori, una volta effettuati, devono
essere annotati in un apposito "registro antincendio".
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dei
Comandi provinciali dei Vigili del fuoco.
Tutte le misure di protezione antincendio (ossia quelle previste per garantire il sicuro utilizzo delle vie di
uscita, la compartimentazione dei locali, la rivelazione e allarme in caso di incendio nonché l'estinzione
degli incendi), devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e interventi di manutenzione.
Le eventuali anomalie riscontrate nel corso degli accertamenti, devono essere prontamente eliminate,
se è possibile un'azione correttiva immediata, altrimenti devono essere tempestivamente segnalate al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Nel registro antincendio devono essere riportati anche i dati relativi alla informazione e formazione dei
lavoratori ed alle esercitazioni antincendio, ivi comprese le prove di evacuazione. Anche in questo caso il
riferimento legislativo principale è costituito dal D.M. 10 marzo 1998.
Altro obbligo antincendio di fondamentale importanza è rappresentato dalla formazione. Infatti alla
formazione, che il datore di lavoro deve svolgere nei confronti dei dipendenti, viene conferito un ruolo
strategico in tutta la più recente normativa di sicurezza, in quanto essa garantisce un supporto
indispensabile al buon funzionamento dell'organizzazione aziendale. In molti casi all'origine di un
incidente è possibile rintracciare un fattore umano dovuto a trascuratezza e dimenticanza, anche se non
volontarie, che non soltanto rendono più probabile l'accadimento di un incendio, ma determinano le
condizioni che ne consentono una sua più rapida propagazione.
L'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori è un adempimento indispensabile per
incrementare il livello di sicurezza complessivo dell'attività poiché mira a rendere le persone
maggiormente consapevoli dei rischi dell'ambiente di lavoro a cui esse stesse e gli ospiti possono essere
esposti, mettendole a conoscenza delle misure preventive e protettive adottate in modo che sia chiara
la genesi dei divieti (ad esempio quello di non fumare o di non utilizzare sostanze infiammabili), delle
limitazioni (come non superare un determinato carico di incendio nei locali), delle prescrizioni di
esercizio ed i comportamenti da adottare in caso di incendio (quali mantenere la calma, tentare le
operazioni di spegnimento, mettere in atto le procedure di evacuazione e di assistenza all'esodo, ecc.).