le pagine fiscali - CAF UIL del Trentino

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le pagine fiscali - CAF UIL del Trentino
Numero 3 - FEBBRAIO 2011
a cura di CENTRO SERVIZI UIL del TRENTINO s.r.l., via Matteotti n. 20/1 TRENTO - tel. 0461-376100
UIL
IL SINDACATO DEI CITTADINI
IL SINDACATO DEI CITTADINI
PERIODICO DELLA UIL DEL TRENTINO
LE PAGINE FISCALI
ASSISTENZA FISCALE E SERVIZI ANNO 2011
I servizi del nostro CAF
Modello 730
Modello Unico
Indice dei contenuti principali
Detassazione Lavoro
Straordinario e notturno per
Incremento di produttività pag.3
Attestazioni ICEF
pag.9
DOCUMENTI DA ESIBIRE Attestazioni ISEE
Novità
per i titolari di pensioni o assegno “sociali”
pag.10
Modello ACCAS Dichiarazioni
di SUCCESSIONE
BONUS GAS
pag.11
BONUS ENERGIA
pag.11
Tutti i recapiti all’ultima pagina
Le prossime scadenze
8 marzo: termine per il pagamento della tariffa anticipo/posticipo scuola materna
30 aprile: iscrizioni nido pubblico ISEE determinazione retta mensile
31 maggio: presentazione modello 730
16 giugno: presentazione modello Unico (per soggetti a debito)
www.cafuiltn.it
CONGUAGLI E VERSAMENTI
Mod.730
Conguaglio direttamente in busta paga a partire dal mese di luglio
Eventuale blocco o diminuzione del secondo acconto con comunicazione al sostituto di imposta
entro il 30 settembre
Mod. Unico
Versamento entro il 16 giugno con mod. F24 in banca o alle Poste
Se effettuato fra il 19 giugno ed il 16 luglio il pagamento deve essere maggiorato dello 0,40%
Trasmissione telematica viene effettuata nel periodo 15 maggio – 31 luglio
MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Le dichiarazioni dei redditi, con esclusione dei modelli 730 precompilati, vengono elaborate direttamente
su appuntamento.
Modelli precompilati
L’elaborazione del 730 da modello precompilato è gratuita.
Non è prevista la gratuità, bensì le tariffe ordinarie, per quei precompilati attraverso i quali il contribuente
vuole richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate negli anni 2008 e 2009 per compensi erogati
a titolo di lavoro straordinario o notturno per incremento della produzione* (vedi pagina successiva)
Chi vuole presentare il modello precompilato può presentarsi ai nostri uffici senza appuntamento,
consegnando tutta la documentazione allegata; gli elaborati potranno essere ritirati 15-20 giorni dopo
la consegna dei modelli precompilati.
PRENOTATE IL VOSTRO APPUNTAMENTO
A TRENTO(sede via Matteotti 20/1 o zona INTERPORTO) allo 0461 – 376100
A ROVERETO 0464 436242
A RIVA DEL GARDA 0464 – 554298
A PERGINE VALSUGANA 0461 – 510723
A STRIGNO 0461 762911
TARIFFA RISERVATA PER ISCRITTI AL SINDACATO
è OBBLIGATORIO PRESENTARSI MUNITI DI TESSERA SINDACALE per ottenere
la tariffa agevolata agli iscritti alle diverse categorie sindacali
della UIL.
MOVIMENTOSINDACALE 2
sindacale
Attenzione alle novità
DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E
STRAORDINARIO
Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009
I lavoratori dipendenti che negli anni 2008 e/o 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno o per prestazioni
di lavoro straordinario riconducibili a incrementi di produttività, possono richiedere il rimborso delle maggiori imposte
pagate nel caso in cui i compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria anziché all’imposta sostitutiva del 10
per cento.
Infatti, la risoluzione n. 83/2010 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che può essere assoggettato all’imposta sostitutiva
del 10 per cento (anziché a tassazione ordinaria) l’intero compenso erogato per lavoro notturno e le somme erogate
per prestazioni di lavoro straordinariofinalizzate a incrementi di produttività, (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge
n. 93 del 2008).
Si precisa che per l’anno 2008 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito
nell’anno 2007 non è superiore a 30.000 euro e che per l’anno 2009 il rimborso può essere richiesto solo se il
reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2008 non è superiore a 35.000 euro, considerando anche le
somme che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva.
Per consentire a chi presta assistenza fiscale la corretta determinazione del rimborso spettante, i contribuenti devono
esibire il CUD 2011, attestante le somme erogate negli anni 2008 e/o 2009 a titolo di incremento della produttività
(punti 97 e/o 99 compilati e relativa annotazione), il CUD e la dichiarazione dei redditi (con la ricevuta di presentazione
che per il modello 730 consiste nel 730/2 rilasciato da chi presta assistenza fiscale e per il modello UNICO nella ricevuta
di avvenuta trasmissione) relativi all’anno nel quale sono stati erogati i compensi. Sulla base della documentazione
esibita, chi presta assistenza fiscale calcola l’ammontare del rimborso spettante (rimborsoIRPEF, diminuito dell’imposta
sostitutiva dovuta, e rimborso addizionali regionale e comunale).
*ATTENZIONE – PRECOMPILATI
Poiché per la determinazione dell’importo dei rimborsi è necessario riliquidare “manualmente” l’imposta relativa agli
anni precedenti sia in caso di presenza di solo CUD che di modelli 730, per i tali prestazioni saranno applicate le tariffe
ordinarie previste per un normale modello 730 anche se il contribuente dovesse presentare un modello precompilato.
Detrazione fiscale per contratti di locazione
Gli inquilini possono ottenere una detrazione fiscale di importo variabile per i contratti di locazione ad uso abitativo.
La soglia di reddito per ottenere la detrazione è di € 31.000.
L’importo della detrazione viene determinato con la dichiarazione dei redditi; il contribuente è tenuto ad esibire copia
del contratto di locazione registrato ed efficace per l’anno di imposta 2008
DETRAZIONI ELIMINATE per l’anno di imposta 2010
- abbonamento al trasporto pubblico
- spese sostenute per aggiornamento docenti scuole
- spese acquisto (nel 2010) mobili, TV ed elettronici a seguito di ristrutturazione iniziata dopo il 01 luglio 2008
3 MOVIMENTOSINDACALE
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITTI DEL 2011
(IMPOSTA RELATIVA ALL’ANNO 2010)
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI delle Persone Fisiche
è OBBLIGATORIA:
■ in presenza di più redditi da lavoro
dipendente o assimiliati nel corso
di un unico anno di imposta o di
altri redditi non sottoposti a tassazione alla fonte (ad esempio redditi da fabbricato o da locazione)
è FACOLTATIVA:
■ per ottenere le detrazioni fiscali previste dalle normative vigenti a fronte
di spese particolari (mediche, mutui, ristrutturazioni, etc.) sostenute nel
corso dell’anno 2010, oppure per l’affitto pagato dagli inquilini.
■ per ottenere una tassazione agevolata sugli straordinari (10% su un
massimo di 6.000 €.), se non l’ha già concessa il datore di lavoro.
è ESENTE DALL’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI IL SOGGETTO CON:
■ SOLO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE DA UN UNICO DATORE DI LAVORO
■ SOLO PENSIONE
■ SOLI REDDITI DI TERRENI O FABBRICATI INFERIORI AD EURO 500,00
I MODELLI
■ avere un sostituto di imposta (datore di lavoro o
ente pensionistico) nel momento in cui si presenta la
dichiarazione dei redditi e almeno fino a giugno / luglio
2011.
MODELLO 730
Rappresenta una delle due modalità previste per la presentazione della dichiarazione dei redditi riservata a quei contribuenti che hanno un sostituto di imposta, essendo lavoratori
dipendenti o con reddito assimilati come i CO. CO. PRO. e i
pensionati (con esclusione delle pensioni sociali o di invalidità)
Le condizioni fondamentali per poter fare il 730 sono:
■ avere avuto almeno un reddito da lavoro dipendente o
assimilato nel corso del 2010
MODELLO UNICO PERSONE FISICHE
Lo utilizza principalmente il titolare di partita IVA e chi non
ha il sostituto di imposta.
Lo utilizza anche l’erede per la dichiarazione dei redditi dei
contribuenti deceduti che hanno avuto redditi nel corso
dell’anno 2010.
La tabella per la determinazione dell’IMPOSTA LORDA
SCAGLIONI
ALIQUOTE
CALCOLO
fino a 15.000 euro
23%
23% sull’intero importo
Da 15.001 a 28.000 euro
27%
3.450 + il 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
Da 28.001 a 55.000 euro
38%
6.960 + il 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
Da 55.001 a 75.000 euro
41%
17.220 + il 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
Oltre 75.000 euro
43%
24.420 + il 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro
LE DETRAZIONI DI IMPOSTA
Con le detrazioni diminuzioni praticate sulle imposte dovute per la presenza di particolari situazioni reddituali o per l’aver
sostenuto la spesa per determinati oneri.
ATTENZIONE AI CASI DI INCAPIENZA
Poiché tali oneri determinano un rimborso di tutta o di parte delle imposte versate, e’ importante sapere che la detrazione
o la deducibilità degli oneri o altri rimborsi è possibile solo se nel precedente anno si è versata imposta (attraverso il
proprio sostituto di imposta o direttamente attraverso i modelli F24). Per i cosiddetti “incapienti” il meccanismo del
rimborso non trova ragione di essere.
Vi è “in capienza” quando le detrazioni (per lavoro o pensione, per carichi familiari o per spese varie) sono maggiori
dell’imposta lorda teoricamente da versare.
Questo è un problema ad esempio per i possessori di reddito molto basso (ad es. pensioni minime) per i quali non è
previsto il versamento di alcuna imposta: in questo caso infatti, anche in presenza di spese altissime, non potrà essere
effettuato nessun tipo di rimborso.
Ma questa regola generale ha un’eccezione: se si ha diritto ad una detrazione per affitti o per “famiglia numerosa”, la
quota di detrazione che non serve a diminuire l’imposta viene data a rimborso (“credito d’imposta”).
MOVIMENTOSINDACALE 4
DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO
(o detrazioni per oneri di famiglia)
CHI SONO I FAMILIARI per i quali si può ottenere la detrazione se a CARICO:
Sono quelli indicati nell’art. 433 del Codice Civile, ovvero coniuge, figli, e altri parenti e affini entro il secondo grado (questi
solo se conviventi con il dichiarante), che siano senza reddito o con un reddito inferiore ad € 2.840,51.
Per ogni familiare è prevista una detrazione così come indicate di seguito. Se la detrazione non è stata attribuita in maniera
corretta dal sostituto di imposta datore di lavoro (è indicata nel CUD 2011 al rigo 34) si può recuperare (se dovuta) o restituire
(se non dovuta) per mezzo della dichiarazione dei redditi
Le detrazioni aumentano in considerazione del numero delle persone a carico, ma diminuiscono progressivamente in
considerazione del reddito complessivo, fino ad azzerarsi del tutto se si è percepito un reddito di euro 95.000,00.
Per il Coniuge a carico spettano € 800. (ma zero con 80.000 €.)
Per i figli a carico spettano teoricamente:
• 800 €. ciascuno (1.000 se i figli sono più di tre) per i figli dai 3 anni in su;
• 900 €. se il figlio è minore di 3 anni
• 1.020 €. se il figlio è portatore di handicap dai 3 anni in su,
• 1.120 €. se il figlio è portatore di handicap minore di 3 anni.
In presenza di almeno 4 figli a carico (“famiglie numerose”), ai genitori spetta una ulteriore detrazione forfetaria di 1.200
euro (da non rapportare né al reddito né al periodo di presenza dei 4 o più figli). In caso di in capienza (anche per oneri), verrà
attribuito un credito d’imposta .
Per gli altri familiari a carico spettano 750 €. ciascuno (azzeramento totale ad 80.000 €.)
SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI
Fra tutte le più comuni sono
1. SPESE MEDICHE: DETRAIBILE il 19% della spesa oltre la franchigia di € 129,00
2. MUTUO (vedi pagine seguente)
3. ASSICURAZIONE sulla vita e contro gli infortuni: DETRAIBILE il 19% della spesa fino ad un massimo di € 1291,00
4. SPESE PER ISTRUZIONE DETRAIBILE il 19% delle quote di iscrizione a scuole e università pubbliche e private, ma
entro i limiti di quanto previsto dagli istituti pubblici
5. contributi previdenziali obbligatori o volontari (previdenza complementare)
6. RC AUTO DEDUCIBILE la quota versata per il SSN
7. Versamenti ad ONLUS DEDUCIBILE
…. le più comuni spese della famiglia soggette a detrazione
- DETRAZIONE PER INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE se possessori
di reddito complessivo fino ad € 31.000
- AFFITTI PAGATI PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE (per un massimo di spesa ammessa di € 2.633,00) locazione
o ospitalità (studentati)
- DETRAZIONE PER LA FREQUENZA DI CORSI SPORTIVI O PALESTRE Ad esempio per abbonamenti a corsi in palestre,
piscine, associazioni sportive, ecc…compresa l’iscrizione annuale alla società) dei figli da 5 a 18 anni, fino ad un importo
massimo di 210 euro.
- RETTE PER ASILI NIDO è prevista la detrazione del 19% per le rette degli asilo nido. è detraibile la spesa massima di €
632,00 annui per ogni bambino ospitato, con diritto ad un rimborso IRPEF fino a € 120.
- FRIGORIFERI O CONGELATORI Acquisto di frigoriferi e congelatori di classe A+ per spesa massima di euro 1000 previa
rottamazione di uno vecchio.
- SPESE DI ASSISTENZA PER NON AUTOSUFFICIENTI
è prevista la DETRAZIONE del 19% sull’importo massimo di 2.100 euro per spese documentate sostenute per
l’assistenza di persone non-autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se non a carico
e/o non conviventi: fra questi il più comune è, ad esempio, lo stipendio della BADANTE (addetta all’assistenza
dell’anziano).
- SPESE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE relative all’acquisto dell’abitazione principale con una spesa detraibile
fino ad un massimo di € 1.000.
Tutte le spesa soggetta a detrazione o deduzione devono essere giustificate da regolare documentazione quale fattura,
ricevuta fiscale
5 MOVIMENTOSINDACALE
DETRAZIONE DI IMPOSTA SU INTERESSI PASSIVI
SU MUTUO IPOTECARIO PER ACQUISTO
COSTRUZIONE o RISTRUTTURAZIONE dell’ABITAZIONE PRINCIPALE
Sono interessati a questa particolare detrazione gli acquirenti o costruttori di un’abitazione (e relative pertinenze) con mutuo
ipotecario destinata ad essere luogo di abitazione principale.
TERMINI E SCADENZA PER LA STIPULA DEL MUTUO
MUTUO ANTERIORE AL 2001 (fino al 31.12.2000) PER ACQUISTO
Il contratto di mutuo deve essere stato stipulato almeno 6 mesi prima o entro i 6 mesi successivi alla data di acquisto dell’immobile. L’immobile doveva essere stato adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal rogito o
dall’assegnazione dell’immobile.
MUTUO SUCCESSIVO AL 2001 (dal 01.01.2001) PER ACQUISTO
Il contratto di mutuo deve essere stato stipulato almeno 12 mesi prima o entro i 12 mesi successivi alla data di
acquisto dell’immobile. L’immobile doveva essere adibito ad abitazione principale i 12 mesi successivi al rogito.
MUTUO PER COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Il contratto di mutuo ipotecario deve essere stato stipulato 6 mesi prima o 6 dopo l’ inizio lavori per lavori iniziati
fino al 31 maggio 2007; 6 mesi prima o 18 mesi dopo l’ inizio lavori per lavori iniziati dal 01/06/2007 (norma in
vigore dal 01/12/2007). L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale non oltre sei mesi successivi alla
data di ultimazione dei lavori.
MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE EX ART. 31 lett. D, legge 457/78
Il contratto di mutuo per ristrutturazione deve essere stipulato 6 mesi prima o sei mesi dopo per lavori iniziati
fino al 31 maggio 2007; 6 mesi prima o 18 mesi dopo l’ inizio lavori per lavori iniziati dal 01/06/2007. La detrazione è concessa per le sole ristrutturazioni effettuate ai sensi dell’art. 31, lett. D, legge 457/78 (= ristrutturazione
pressoché totale). Di tale normativa deve esservi traccia nel contratto di mutuo o nella concessione edilizia.
IMPORTANTE: è necessario esibire copia del contratto di mutuo e della concessione edilizia.
TITOLARITà DEL MUTUO e TITOLARITà DELL’IMMOBILE DI ABITAZIONE
Ha diritto alla detrazione degli interessi passivi sul
mutuo solamente colui che contemporaneamente è:
-- proprietario (o assegnatario in caso di cooperativa
a proprietà “divisa”) dell’immobile,
-- intestatario del mutuo ipotecario o fondiario per
l’acquisto del medesimo (a parte gli assegnatari in
cooperativa a proprietà “divisa”)
-- che vi dimori abitualmente (ad eccezione di colui
che, privo di dimora principale in proprietà, ha acquistato una casa presso la quale abita un suo prossimo congiunto fino al x grado di parentela)
IMPORTI DETRAIBILI:
Sono detraibili le somme erogate a titolo di interessi
passivi per un massimo di € 4.000,00 complessivi annui (€. 2.582.28 se il mutuo è per ristrutturazione o
costruzione dell’abitazione principale).
MOVIMENTOSINDACALE 6
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE
1. copia della certificazione bancaria di avvenu-
to pagamento (non gli avvisi di scadenza delle
rate!)
2. copia del contratto di mutuo (per la parte relativa all’importo della somma concessa a mutuo)
3. copia del rogito notarile (per la parte relativa
al prezzo di acquisto)
4. copia della fattura del notaio per la sola parte
relativa alla stipula del mutuo (in caso di unica fattura per compravendita e mutuo, il notaio può rilasciare certificazione con scorporo
dell’importo relativo al contratto di mutuo)
5. per la detrazione degli interessi passivi del mutuo per la costruzione/ristrutturazione, esibire
le fatture relative a tutte le spese sostenute
6. dichiarazione rilasciata dalla banca attestante la motivazione della stipula del mutuo (acquisto, costruzione, ristrutturazione). se non indicata nel contratto stesso o
autocertificazione del contribuente in caso
di assenza di dichiarazione della banca
DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE
DI IMMOBILI (36%)
La detrazione del 36% in 10 rate annuali è prevista
sull’ammontare delle spese nel corso dell’anno 2010 per
mezzo di bonifico (bancario, anche on line, o postale).
IMPORTANTISSIMO: dal 1 ottobre 2006 l’importo massimo della detrazione (48.000 euro) è relativo ad ogni unità
immobiliare ristrutturata, comprensiva delle sue pertinenze. Ciò significa che ai fini di tale limite si dovranno
considerare tutte le spese sostenute dopo il primo ottobre 2006 per lo stesso immobile e la sua pertinenza,
e da tutti gli aventi diritto, relativamente allo stesso
tipo di intervento.
I lavori sulle parti comuni condominiali sono considerati autonomamente rispetto a quelli individuali, privati, e saranno detraibili nel limite max. 48.000 euro
per ciascuna abitazione esistente nel condominio.
Le fatture devono indicare nella descrizione della prestazione anche il costo della manodopera, pena l’esclusione delle
detrazione, con eccezione per le fatture di pagamenti in
acconto.
INTERVENTI OGGETTO DI DETRAZIONE
PER RISTRUTTURAZIONE:
TIPO DI IMMOBILI: tutti gli immobili adibiti ad uso di
abitazione (sono quindi esclusi i negozi, i magazzini etc.),
senza distinzione fra case di abitazione principale e seconde case.
TIPO DI INTERVENTO - Sulla proprietà privata esclusiva: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione barriere architettoniche, interventi di messa a norma di edifici. Per le parti condominiali, oltre quelle già elencate,
anche la manutenzione ordinaria.
ALTRE FATTISPECIE:
ATTENZIONE:
■ Al superamento di € 51.646,00: dichiarazione del
tecnico e comunicazione al Centro Operativo entro la
dichiarazione dei redditi
■ Contributi pubblici: devono essere sottratti dalle spese effettuate, se erogati nello stesso anno della spesa;
se erogati negli anni successivi, le rate di contributo
che hanno ottenuto la detrazione devono essere dichiarate a tassazione separata
■ Vendita dell’immobile ristrutturato da parte del
“possessore”: la detrazione passa all’acquirente
■ Vendita di una quota dell’immobile: la detrazione resta a chi ha effettuato i lavori
■ Vendita dell’immobile da parte del “possessore” ma
con lavori di ristrutturazione effettuati dal “detentore” (Inquilino, familiare convivente): la detrazione non
passa all’acquirente.
■ Morte del “possessore” dell’immobile: la detrazione
passa a chi possiede ‘materialmente e direttamente’ il
bene al 31/12 dell’anno d’imposta.
■ Morte del ‘detentore’ (Inquilino, familiare convivente
diverso dall’erede): la detrazione muore con lui;
■ fine della locazione: non fa cessare il diritto alla detrazione per l’inquilino che ha ristrutturato l’immobile.
· RISPARMIO ENERGETICO. Possono essere oggetto
di detrazione le spese per opere finalizzate al risparmio energetico (ad esempio acquisto di caldaie o stufe che abbiano una resa minima non inferiore al 70%).
Il rispetto dei requisiti per il risparmio energetico
secondo le vigenti leggi deve essere certificati dal
rivenditore.Questa detrazione è alternativa a quella
del 55% (vedi sotto)
· COSTRUZIONE ed ACQUISTO DI BOX AUTO PERTINENZIALE. La normativa di riferimento contempla la
possibilità di detrazione anche a favore degli acquirenti di box auto pertinenziali di nuova costruzione.
Il box deve essere acquistato direttamente dall’impresa che lo ha costruito e la detrazione compete
però esclusivamente per le spese di realizzazione,
appositamente certificate dall’impresa venditrice.
· IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE: detraibile
il 25% del costo di acquisto.
n.b. In questi casi i pagamenti in acconto sono detraibili solo se il PRELIMINARE DI ACQUISTO è stato
REGISTRATO.
7 MOVIMENTOSINDACALE
LA DETRAZIONE DEL 55%
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Si avrà una detrazione del 55% per i lavori fatti nel 2010
per gli interventi di:
a) riqualificazione energetica degli edifici esistenti,
per una detrazione massima di 100.000 euro (equivalente al 55% di una spesa di 181.818 €.);
b) interventi su pareti, coperture, pavimenti, finestre e infissi, con detrazione massima di 60.000€.(
equivalente al 55% di una spesa di 109.091 €.);
c) pannelli solari per produzione acqua calda per usi
domestici ed industriali, strutture sportive, comunità, scuole, case di ricovero ecc.. per una detrazione
massima di 60.000 €. (equivalente al 55% di una
spesa di 109.091 €.);
d) Impianti di climatizzazione invernale (caldaie a
condensazione, pompe di calore,impianti geotermici), per una detrazione massima 30.000 €. (equivalente al 55% di una spesa di 54.545 €.);
Le spese del 2010 sono obbligatoriamente detratte
in 5 rate.
NOVITà: le spese sostenute nel 2011 saranno invece
detraibili con il 730/2012 in 10 rate annuali.
- l’asseverazione di rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti dal decreto attuativo, che può essere
compresa nell’attestato di conformità delle opere realizzate al progetto
NB: Nel caso di sostituzione di porte, finestre, infissi e
caldaie a condensazione inferiori a 100kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del
produttore, oppure dalla dichiarazione di conformità
al progetto redatta dal direttore dei lavori. .
- l’attestato di certificazione (ovvero quello di qualificazione) energetica;
l’attestato di qualificazione energetica (in assenza
della certificazione) è redatto e asseverato da un
professionista abilitato, sulla base dello schema di
cui all’allegato A del decreto.
(NB: A partire dal 01/01/2008 è stato eliminato l’attestato per le finestre ed infissi delle singole unità immobiliari e per i pannelli solari; dal 15/08/09 anche per la
sostituzione delle caldaie; rimane quindi obbligatorio
solo per i grandi interventi.).
- la scheda informativa degli interventi realizzati,
(come da fax-simile di cui all’allegato E o F del decreto attuativo). Per le finestre ed i pannelli solari la
scheda informativa - allegato F – può essere redatta
direttamente dal contribuente senza l’intervento del
tecnico.
GLI ADEMPIMENTI
Per fruire della detrazione del 55%, non occorre inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al
Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate,
come previsto per le ristrutturazioni tradizionali.
Ma nel caso in cui i lavori non siano terminati entro il
31/12/2010, servirà una comunicazione telematica
all’AGENZIA DELLE ENTRATE, da inviare personalmente
o tramite gli intermediari abilitati come i CAF, nel periodo
dal 01/01 al il 31/03/2011. Il modulo è reperibile sul sito
dell’Agenzia Entrate.
La comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale (ASL) deve essere effettuata solo se richiesta dalla
normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
È invece necessario che:
■ l’impresa che esegue l’intervento evidenzi separatamente in fattura il costo della manodopera;
■ il contribuente faccia redigere da un professionista
abilitato (architetto, geometra, ingegnere, perito industriale, dottore agronomo, dottore forestale, perito
agrario):
MOVIMENTOSINDACALE 8
L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA
La copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa dell’intervento devono essere inviate all’ENEA:
■ entro 90 giorni dalla fine dei lavori
■ telematicamente via internet (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it), con rilascio della ricevuta informatica;
NB: solo quando la complessità dei lavori non permette una completa compilazione telematica si può
inviare anche con posta con raccomandata - ricevuta
semplice all’indirizzo:
ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali
e sviluppo sostenibile
DETRAZIONI FISCASLI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
VIA ANGUILLARESE 301
00123 SANTA MARIA DI GALERIA (ROMA)
I Documenti da esibire
per la dichiarazione dei redditi
■
DICHIARAZIONE DELL’ANNO PRECEDENTE : modello 730 0 modello UNICO
■
CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE, DEL CONIUGE E DI TUTTI I FAMILIARI A CARICO
■
REDDITI da lavoro o pensione: modello CUD del datore di lavoro o dell’ente pensionistico,
indennità di disoccupazione mobilità etc.
■
DATI DEL DATORE DI LAVORO o ENTE PENSIONISTICO presso il quale si avrà una posizione
almeno nei mesi di giugno – luglio – agosto
DATI RELATIVI A FABBRICATI E TERRENI
■
Certificato catastale di proprietà immobiliari sulle quali esiste un diritto reale (proprietà,
usufrutto, diritto di abitazione)
■
tipo di utilizzo e importi percepiti per le locazioni come da contratto con aggiornamento ISTAT
■
giorni e percentuale di possesso
■
per aree fabbricabili il valore commerciale ai fini ICI e ricevuta di eventuale versamento del 4% a
seguito di perizia di stima
■
ACCONTI VERSATI NELL’ANNO PRECEDENTE: modello F24 presentato in banca o in posta
DOCUMENTAZIONE PER DETRAZIONI E DEDUZIONI
■
Spese sanitarie: parcelle visite mediche specialistiche e non, per interventi chirurgici, scontrini/
ricevute fiscali con o senza ricetta medica per acquisto di farmaci, mezzi per la deambulazione
di soggetti con difficoltà motorie, acquisto protesi, spese di assistenza specifica ai portatori di
handicap, spese veterinarie etc.
■
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI: certificazione della banca per gli interessi, contratto di acquisto e di
mutuo, fatture del notaio ed eventualmente dell’immobiliare;
■
PER I PROPRIETARI: ricevute di versamento canoni di locazione e relativo contratto se trattasi di
contratto a canone convenzionato ex l. 431/98 art.2, comma 3 ( con attestazione se esenzione ICI
prevista dal Comune di Trento)
■
certificazione degli istituti su polizze vita, infortuni (per queste non sono sufficienti le ricevute
di pagamento), società di mutuo soccorso, partiti politici, ONLUS (solo se pagate con bollettino
postale o bonifico), associazioni di promozione sociale
■
ricevute di pagamento per gli asili nido
■
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: raccomandata, comunicazione a Pescara, bonifici e fatture per le
spese del 2008; i “nuovi clienti” che voglio continuare a detrarre le spese degli anni precedenti
devono esibire tutta la documentazione
■
ricevute di pagamento tasse scolastiche per medie superiori, università e corsi di specializzazione
post laurea
■
PER GLI INQUILINI: contratto di locazione con estremi della registrazione
■
ricevute di versamento contributi obbligatori (COLF, EMPAM, ENPAF, INPS), contributi volontari,
ricongiunzioni, previdenza complementare, contributi per pensioni casalinghe, assegni periodici
al coniuge separato, RC Auto: il tagliando dove è indicata la parte del prezzo di assicurazione
relativa al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale)
9 MOVIMENTOSINDACALE
PER I PENSIONATI
IL MODELLO RED
Non deve più essere presentato se:
- viene presentato il modello 730 o UNICO
- si è in possesso di solo reddito di pensione
Modulo per detrazioni
I soggetti titolari di pensione sono tenuti all’obbligo di comunicazione per via telematica della richiesta di
applicazione delle detrazioni per i pensionati INPS, INPDAP e IPOST.
In allegato al Cud che gli enti vi invieranno dovrete trovare un modello da consegnare ai CAF che provvederanno a compilarlo con le vostre indicazioni e a trasmetterlo in via telematica ai sostituti di imposta.
In assenza di ciò gli Enti riterranno di non dover applicare le detrazioni, in particolar modo quelle per familiari
a carico.
NOVITà!
MODELLI ACCAS per pensioni e assegni sociali
Da quest’anno l’Inps è convenzionata con i CAF per la gestione dei modelli ACCAS.
L’attività oggetto della convenzione riguarderà il servizio di raccolta, di elaborazione e di trasmissione all’Inps
dei modelli in oggetto per conto di soggetti obbligati alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità diretta a verificare il diritto all’indennità di accompagnamento, all’indennità di frequenza ed all’assegno
mensile, nonché delle dichiarazioni relative alle situazioni di ricovero e di dimora all’estero per il diritto alla
pensione sociale e all’assegno sociale.
In particolare l’Inps provvederà a far recapitare una lettera per la verifica dei requisiti per la prestazione
assistenziale ai soggetti di seguito indicati:
- ai titolari di pensione sociale e assegno sociale per la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e per i soli titolari di assegno sociale
anche la dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dello stato di ricovero o meno, in istituto (MOD
ACC.ASPS).
La dichiarazione non è richiesta a titolari di prestazioni sociali erogate dalla Provincia Autonoma di Trento
relative alle seguenti categorie:
■ invalidi civili titolari di assegno mensile
■ invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento
■ invalidi civili titolari di indennità di frequenza
MOVIMENTOSINDACALE 10
ADEMPIMENTI PER INTERVENTI
A FAVORE DELLA FAMIGLIA
ICEF
è uno strumento adottato dalla Provincia autonoma di Trento di regolazione del welfare
La dichiarazione ICEF consente di valutare la situazione economica della famiglia, che sarà utilizzata
come parametro per determinare il diritto (e la misura dello stesso) di un nucleo familiare ad ottenere
una serie di agevolazioni pubbliche.
Il sistema ICEF prende in considerazione i redditi, il
patrimonio mobiliare ed immobiliare, alcuni oneri
detraibili e deducibili nonché altre indennità e rendite relative ad ogni singolo membro della famiglia
anagrafica risultante alla data della richiesta di rilascio della certificazione, compresi i minori e i conviventi non legati da legame di parentela.
SINTETIZZANDO attraverso l’attestazione ICEF
viene misurata la capacità di spesa della famiglia
trentina, in maniera tale da poter determinare dap-
prima il diritto all’accesso a determinate misura di
agevolazione e successivamente la misura della
medesima agevolazione.
Le domande di agevolazione di cui si occupano i
CAF collegate all’ICEF sono le seguenti:
■ Accesso assistenza odontoiatrica
■ Assegno Regionale al Nucleo Familiare
■ Benefici Opera Universitaria e Università
■ Buoni di Servizio
■ Edilizia pubblica - verifica requisiti per l’accesso
alle case ITEA
■ Edilizia pubblica - verifica requisiti per la permanenza e per il calcolo del canone delle case ITEA
■ Fondo per la valorizzazione dei giovani
■ Reddito di Garanzia
■ Tariffa trasporto pubblico e mensa per studenti
■ Tariffa MuoverSI
ISEE
Per determinazione retta asilo nido per comune di
Trento
Per determinazione agevolazioni universitari
BONUS GAS e BONUS ENERGIA ELETTRICA con
valore ISEE inferiore ad € 6.500,00
ATTENZIONE AI RINNOVI
Il bonus per il gas e l’energia elettrica deve essere
rinnovato ogni anno entro l’undicesimo mese dalla
data di presa in carico della pratica da parte dell’ente gestore delle rete elettrica o gas.
Tale data non può corrispondere a quella della ela-
borazione e consegna della domanda da parte del
CAF, in quanto la pratica subisce una ulteriore lavorazione da parte di comuni di residenza dei richiedenti ed enti gestori.
In ogni caso le bollette di GAS ed ENERGIA ELETTRICA riportano nella seconda pagina la scadenza
entro la quale deve essere rinnovata la domanda
di BONUS.
Da quest’anno è possibile per il cittadino la presentazione diretta dell’ISEE in via telematica sul sito
dell’INPS.
è necessario dotarsi di PIN per l’accesso ai SERVIZI
ON –LINE
11 MOVIMENTOSINDACALE
RTELLI
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LE NOSTRE SE
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periferici
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(sopra il negozio di tappet
Per il periodo marzo-maggio 2011 sono
c/o Centro Soc.Zendri
tutti i giovedì del mese
Arco
Viale Palme 1
tutti i lunedì
Baselga di Piné
Besenello
Caderzone
Carbonare
Castellano
Cavalese
Cembra
Centa San Nicolò
Daone
Dro’
Isera
Lardaro
Lenzima
Mezzolombardo
Nogaredo
Nomi
Padergnone
Patone
Viale Palme 1
C/o Coop. “Casa”
Cent. Anziani 0464 830187
c/o Municipio
c/o Centro Civico
c/o Municipio
Piazza RESS n. 8
c/o Municipio
c/o Municipio
c/o Municipio
c/o Casa Sociale
c/o Municipio
c/o Centro Anziani
c/o Casa Comunale
nuovo recapito da attivare
c/o Municipio
nuovo recapito da attivare
c/o Municipio
c/o Loc. Comunale
Pedersano
c/o Bar Brunetto
Pietramurata
c/o Circolo Pensionati
c/o Centro Sociale
Pomarolo
Ragoli
S.Sebastiano
Storo
tel. 0464 436242
tel. 0464 554298
tel. 0463 646464
tel. 0461 762911
tel. 0461 507123
disponibili anche i seguenti recapiti
Ala
Arco
tel. 0461 376100
c/o Loc. Comunale
c/o Centro Anziani
c/o Casa Comunale
tutti i martedì
1° e 3° martedì del mese
1° e 3° venerdì del mese
2° e 4° giovedì del mese
1° e 3° mercoledì del mese
1° e 3° lunedì del mese
Tutte le mattine
2° martedì del mese
1° e 3° lunedì del mese
2° e 4° martedì del mese
Tutti i lunedì
1° e 3° mercoledì del mese
2° e 4° martedì del mese
1° e 3° mercoledì del mese
su appuntamento
1° e 3° lunedì del mese
1° e 3° giovedì del mese
dalle 09.00 alle 12.00
e dalle 14.30 - 17.30
dalle 09.00 alle 11.30
dalle 14.30 alle 17.00
Dalle 8.30 alle 12.30
dalle 09.00 alle 11.00
dalle 09.30 alle 12.00
dalle 15.00 alle 18.00
dalle 17.30 alle 19.00
Dalle 9.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 18.00
dalle 15.00 alle 17.00
dalle 14.00 alle 16.00
dalle 14.00 alle 15.00
dalle 08.30 alle 09.30
dalle 16.30 alle 17.30
dalle 09.45 alle 10.45
0461 376100
dalle 08.30 alle 09.30
dalle 08.30 alle 09.30
1° e 3° mercoledì del mese
dalle 14.00alle 16.00
1° e 3° giovedì del mese
dalle 11.00 alle 12.00
dalle 11.00 alle 12.00
1° e 3° mercoledì del mese
tutti lunedì
tutti i lunedì
1° e 3° giovedì del mese
2° e 4° giovedì del mese
2° e 4° mercoledì del mese
c/o Unipol
2° e 4° martedì del mese
Tione
c/o Unipol via Roma n. 17
Vallarsa
c/o Municipio
2° martedì del mese
2° e 4° giovedì del mese
1° e 3° lunedì del mese
dalle 17.00 alle 17.45
dalle 17.45 alle 18.45
dalle 09.45 alle 10.45
dalle 14.00 alle 15.00
dalle 15.00 alle 16.00
dalle 9.30 alle 11.30
dalle 9.00 alle 12.00
dalle 16.00 alle 18.00
dalle 9.00 alle 12.00