Regolamento Polizia Urbana

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Regolamento Polizia Urbana
COMUNE DI CITTIGLIO
Provincia di Varese
REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA
Approvato con Delibera Consiliare n. 8 del 2.4.2004
Abbreviazioni
art., artt.
=
Articolo, Articoli
C.d.S.
=
Codice della Strada
C.P.
=
Codice Penale
C.P.P.
=
Codice di Procedura Penale
D. Lgs
=
Decreto Legislativo
D.P.
=
Decreto Presidenziale
D.P.R.
=
Decreto del Presidente della Repubblica
D.M.
=
Decreto Ministeriale
G.P.L.
=
Gas Propano Liquido
G.U.
=
Gazzetta Ufficiale
n.
=
Numero
P.G.
=
Polizia Giudiziaria
P.R.G.
=
Piano Regolatore Generale
P.S.
=
Polizia di Sicurezza
T.O.S.A.P.
=
Tassa di Occupazione Suoli ed Aree Pubbliche
T.U.
=
Testo Unico
T.U.L.C.P.
=
Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali
T.U.L.P.S.
=
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
A.S.L.
=
Azienda Sanitaria Locale
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
TITOLO I°
- DISPOSIZIONI GENERALI
PAG. 4
TITOLO II°
- DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PAG. 7
TITOLO III°
- PULIZIA E DECORO DEL CENTRO ABITATO
PAG. 12
TITOLO IV°
- QUIETE DEL CENTRO ABITATO
PAG. 19
TITOLO V°
- SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO
PAG. 26
TITOLO VI°
- AUTOVETTURE PUBBLICHE
PAG. 33
TITOLO VII° - ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI AMBULANTI E MESTIERI VARI
TITOLO VIII°- PENALITÁ
PAG. 35
PAG. 44
TITOLO IX – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PREVISTE PER LE VIOLAZIONI
AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI
TITOLO IX°
- DISPOSIZIONI FINALI
PAG. 46
PAG. 50
TITOLO
I°
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana;
Art. 2 - Disciplina ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana;
Art. 3 - Disposizioni generali per autorizzazioni, licenze e concessioni di Polizia Urbana;
Art. 4 - Pubblicità delle licenze e concessioni di Polizia Urbana:
Art. 5 - Durata, rinnovazione, vidimazione di licenze e concessioni di Polizia Urbana;
Art. 6 - Uffici comunali competenti al rilascio di licenze e concessioni di Polizia Urbana.
1) DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA
La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti riguardanti materie
speciali ad essa attinenti.
Oltre che tali norme, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall’Autorità
Comunale ed agli ordini, anche orali, dati dagli agenti addetti alla vigilanza nei limiti dei poteri loro
consentiti da leggi e regolamenti.
Quando nel contesto delle singole norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si
intende che le singole norme si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso.
2) DISCIPLINA ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA
Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli addetti della Polizia Municipale e
dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art.57 del C.P.P. nell’ambito delle rispettive
mansioni.
I predetti Pubblici Ufficiali hanno facoltà di accedere nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad
autorizzazione o concessione comunale e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla
legge, dai regolamenti o dall’autorità.
Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria devono
attenersi alle prescrizioni del Codice di Procedura Penale ed altre leggi ad esso collegate.
3) DISPOSIZIONI GENERALI PER AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA
URBANA
Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze ed autorizzazioni rilasciate in base al presente
regolamento si intendono accordate:
a) personalmente al titolare, salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) con l’obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni
permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto
della concessione data;
d) con facoltà dei competenti organi dell’Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di
sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di
corrispondere alcuna indennità o compenso;
e) sotto l’osservanza di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di
decadenza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse
incorso.
4) PUBBLICITA’ DELLE LICENZE E CONCESSIONI
Tutte le licenze e concessioni comprese quelle del T.U. sull’edilizia, D.P.R. 380/01, e successive modifiche
dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per cui sono state concesse, in modo che siano
chiaramente e facilmente visibili.
Esse dovranno essere presentate agli agenti che ne facciano richiesta, e, nel caso di smarrimento o
distruzione, i concessionari dovranno richiederne la rinnovazione, presentando all’Ufficio Comunale
competente una certificazione dell’Autorità di Polizia dalla quale risulti la distruzione o lo smarrimento.
Chiunque non osserva le disposizioni sopra indicate è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.
5) DURATA, RINNOVI, VIDIMAZIONE DI LICENZE E CONCESSIONI DI P.U.
Tutte le licenze, salvo che non sia diversamente stabilito, scadono il 31 DICEMBRE di ogni anno e
possono essere rinnovate o prorogate di anno in anno.
Le licenze di carattere permanente sono soggette alla vidimazione annuale entro lo stesso termine, al solo
fine di esaminare se nel frattempo non sia stata mutata la situazione di fatto e di diritto che ne aveva
consigliato il rilascio.
6) UFFICI COMUNALI COMPETENTI AL RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA
URBANA
Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze di Polizia Urbana sono richieste e consegnate ai titolari a
mezzo dell’Ufficio Polizia Locale.
Il medesimo Ufficio curerà che vengano osservate le condizioni eventualmente imposte da altri Uffici
Comunali ed informerà altresì i medesimi dell’avvenuto rilascio, qualora fosse necessario per il buon
andamento degli interessi dell’Amministrazione.
TITOLO II°
DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
Art. 7 - Tipi e durata delle concessioni di Polizia Urbana;
Art. 8 - Disposizioni generali sulle concessioni di Polizia Urbana;
Art. 9 - Occupazione di maggiore area;
Art. 10 - Esazione della tassa di occupazione di suolo pubblico;
Art. 11 - Obblighi del concessionario;
Art. 12 - Revoca delle concessioni;
Art. 13 - Estetica e decoro cittadino;
Art. 14 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali sull’area pubblica;
Art. 15 - Installazione di tende;
Art. 16 - Insegne, vetrine, pubblicità luminosa;
Art. 17 - Esposizione di merci e derrate all’esterno dei negozi.
7) TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA
L’occupazione di aree pubbliche, in qualsiasi forma, è disciplinata (salvo le norme previste dall’art. 21 del
Codice della Strada, del Regolamento Edilizio Comunale, dal Regolamento che disciplina la COSAP) dalle
disposizioni di questo Regolamento.
Le concessioni non inferiori all’anno, anche se non comportano la costruzione di manufatti od installazione
di impianti, sono considerate permanenti; le altre temporanee.
Le permanenti cessano solo a seguito di rinuncia degli interessati o di revoca dell’Amministrazione; le
temporanee cessano alla naturale scadenza del termine della loro validità e potranno essere rinnovate, per
giustificati motivi, a domanda degli interessati.
8) DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA
Senza specifica concessione od autorizzazione, rilasciata dal Comune su richiesta dell’interessato, è fatto
divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante.
Le occupazioni sia di natura permanente che temporanea, con cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi
a limitare il transito, vengono rilasciate sulla base di apposito provvedimento dell’amministrazione
comunale e/o autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 del Codice della Strada.
Tali concessioni saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano
precisati la qualità dell’occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite.
Per occupazioni temporanee di massimo 7 giorni, l’atto di concessione sarà sostituito dalla ricevuta
rilasciata al concessionario a prova del pagamento della tassa di concessione nella quale, però, saranno
sempre indicati la qualità dell’occupazione e lo spazio relativo.
Per le violazioni di cui al presente articolo si veda quanto disposto dall’articolo 12 del presente
regolamento.
9) OCCUPAZIONI DI MAGGIORE AREA
L’occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso, potrà provocare, se in recidiva, oltre ad una
sanzione pecuniaria, l’immediata revoca della concessione; se l’infrazione di cui sopra ha luogo col tacito
assenso di altro concessionario limitrofo, le sanzioni predette potranno rivolgersi anche verso colui che col
proprio comportamento ha favorito tale violazione.
Per le violazioni di cui al presente articolo si veda quanto disposto dall’articolo 12 del presente
regolamento.
10) ESAZIONE DELLA C.O.S.A.P.
L’esazione del contributo dovuto per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è di competenza
dell’Ufficio Tributi.
La tassa per occupazione permanente sarà iscritta a ruolo.
Prima del pagamento della tassa è vietato dar corso alle concessioni.
Per le violazioni di cui al presente articolo si veda quanto disposto dall’articolo 12 del presente
regolamento.
11) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario deve inoltre sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:
a)
limitare l’occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni e prescrizioni impostogli;
b)
compiere le opere necessarie e tutte le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli al transito con la
speciale osservanza delle norme di cui all’art. 21 del C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione
ed Attuazione;
c)
ripristinare lo stato degli spazi ed aree occupate al termine della concessione;
d)
mantenere lo spazio od area occupata circostante al posteggio pulito da ogni immondizia o rifiuto
che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato. Ciò vale anche per
chi ottiene permessi giornalieri per occupazione di spazio, per carico o scarico o per lavorazione di
merci, nel qual caso è fatto a lui obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli e ai
pedoni, e l’accesso alle case private, negozi, edifici di qualsiasi genere.
Per le violazioni di cui al presente articolo si veda quanto disposto dall’articolo 12 del presente
regolamento.
12) REVOCA DELLE CONCESSIONI
In qualsiasi momento il Comune può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di
spazio o area pubblica, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, alle condizioni
contenute nell’atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi d’interesse
pubblico.
Nei casi urgenti e contingenti i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche
verbalmente dagli ufficiali ed agenti dell’Ufficio di Polizia Locale, con l’obbligo da parte loro di informare
i competenti Uffici dell’Amministrazione al fine dell’adozione dei provvedimenti definitivi. Nel caso di
revoca, il Comune ha l’obbligo del solo rimborso all’intestatario della concessione della quota della tassa
corrispondente al periodo di tempo occorrente fra la revoca e la scadenza rateale.
E’ altresì motivo di revoca l’esercizio non diretto della concessione o quello effettuato in modo diverso da
quello indicato nella concessione stessa.
Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 8/9/10/11/12 del presente titolo è soggetto ad una sanzione
amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 ed al ripristino dello stato dei luoghi ed all’applicazione
dell’articolo 211 del Codice della strada.
13) ESTETICA E DECORO CITTADINO
Nelle concessioni per l’esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli,
ecc...oltre alle disposizioni contenute nell’art. 6 del c.d.s., il Dirigente - Responsabile del servizio terrà
conto delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie zone e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di
attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell’insieme nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento edilizio vigente.
Tutti gli oggetti e manufatti che servono al posteggio sono soggetti alla vigilanza degli Uffici competenti,
al fine di vietare o limitarne l’uso o far modificare la forma o l’aspetto dei medesimi.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
14) COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE PIANTE ORNAMENTALI SULL’AREA PUBBLICA.
L’occupazione di area pubblica con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro è
consentita davanti ai negozi soltanto a favore dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.
Nella concessione sarà precisato il periodo e le modalità dell’occupazione medesima. I marciapiedi e le
banchine possono essere occupati, lasciando tuttavia uno spazio pedonale di almeno cm. 60 fino ad un
massimo di due terzi della loro larghezza, fatte salve le norme del C.d.s.
15) INSTALLAZIONI DI TENDE
Per le tende dei piani terreni, la sporgenza dal vivo del muro al loro limite esterno, dovrà in ogni caso
essere minore almeno di 20 cm. della larghezza massima del marciapiede; così dicasi per quelle da
collocarsi nei piani superiori, nei vani dei portoni, delle arcate, degli intercolonnati dei portici, tenuto conto
del decoro dell’infisso e della zona in cui viene eseguito. L’altezza minima da terra non potrà in ogni modo
essere minore di due metri e dieci.
Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere le lampade
dell’illuminazione, i cartelli toponomastici delle vie, i segnali stradali, o altra cosa destinata alla pubblica
via e dovranno essere autorizzate con apposito atto amministrativo disposto dall’amministrazione
comunale.
16) INSEGNE, VETRINE, PUBBLICITA’ LUMINOSA
Oltre a quanto stabilito dal Codice della Strada, dal regolamento edilizio e dal regolamento sulla pubblicità
e sulle affissioni, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose
ed infissi in genere visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per forma, disegno, colorazione ed
ubicazione possano generare confusione con segnali stradali o con le segnalazioni luminose di
circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano
abbagliamento.
Per quanto concerne le sporgenze e le altezze delle vetrine dal suolo e dall’allineamento stradale, si fa
riferimento al regolamento edilizio.
17) ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL’ESTERNO DEI NEGOZI
Salvo quanto stabilito il Regolamento d’Igiene, le concessioni di occupazione di suolo pubblico per
esposizione di merci all’esterno dei negozi, possono essere accordate, purché non arrechino intralcio e
danno alla circolazione pedonale e veicolare.
Per l’esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di cm. 60 cm. dal suolo.
Particolari limitazioni, in relazione a quanto stabilito nell’art. 14 saranno osservate in caso di intralcio alla
circolazione e in violazione al Regolamento d’igiene.
Chiunque violi le disposizioni di cui agli art. 14/15/16/17 è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.
TITOLO III°
PULIZIA E DECORO DEL CENTRO ABITATO
Art. 18°
Art. 19°
Art. 20°
Art. 21°
Art. 22°
Art. 23°
Art. 24°
Art. 25°
Art. 26°
Art. 27°
Art. 28°
Art. 29°
Art. 30°
Art. 31°
Art. 32°
Art. 33°
Art. 34°
Art. 35°
Art. 36°
Art. 37°
Art. 38°
Art. 39°
Disposizioni di carattere generale;
Pulizia delle aree occupate da concessionari e posteggiatori;
Atti contro la decenza e la moralità;
Maltrattamento di animali;
Turpiloquio e pornografia;
Manutenzione degli edifici;
Custodia bovini ovini e suini,
Affissioni;
Cartelli e iscrizioni;
Collocamento di monumenti, targhe e lapidi;
Divieto di lavatura, riparazione di veicoli e attività artigiane in
genere su aree pubbliche;
Lavatura ed esposizione di biancheria;
Pulizia di anditi, vetrine, negozi;
Spolveramento di panni e tappeti;
Manutenzione ed uso dell’acqua di rifiuto;
Trasporto di letame, cose sporche e materiale da espurgo;
Trasporto di materiale di facile dispersione;
Sgombero della neve:
Scarico residui di costruzioni;
Fumo ed esalazioni;
Cortei, cerimonie;
Altre attività vietate.
18) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Ferme restando le vigenti norme degli altri regolamenti comunali, tutte le cose, i manufatti e i luoghi aperti
al pubblico, soggetti a servitù di pubblico uso o comunque sottoposti alla pubblica vista debbono essere
tenuti costantemente puliti e decorosi.
E’ pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento.
A tal fine sono dirette le specifiche norme del presente titolo le quali appunto disciplinano la materia in
modo particolare ed in via meramente indicativa e senza pregiudizio alcuno della generalità dei casi e delle
circostanze che, nelle singole fattispecie concrete, integreranno, di volta in volta, la violazione del disposto
del primo comma del presente articolo.
Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla immediata remissione in
pristino.
Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da un
minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00.
19) PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA CONCESSIONARI E POSTEGGIATORI
E’ proibito agli esercenti di bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili, venditori ambulanti e a
quant’altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica, lasciare cadere o dar causa che cada sul suolo
pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare o danneggiare il suolo medesimo.
Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da £.
50,00 a £. 300,00.
20) ATTI CONTRO IL DECORO, LA DECENZA E LA MORALITA’.
In qualsiasi luogo pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale e che comunque possano offendere
la pubblica decenza.
E’ anche vietato: sdraiarsi nelle strade, piazze, ecc....., arrampicarsi su pali, alberi, ecc... ed in genere ogni
altro comportamento palesemente disdicevole al decoro.
Chiunque violi le disposizioni di questo articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 50,00 a euro 300,00.
21) MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
A norma dell’articolo 727 del Codice Penale, sostituito dall’articolo 1 della Legge 22.11.1993, N. 473 e
successive modifiche, recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali e dall’art. 13 del D.Lgs
13.07.94 n. 480, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l’impiego di animali che per
vecchiezza, ferite, malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che importino strazio
di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale
di ogni specie di animali.
Chiunque violi le disposizioni di questo articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro50,00 a euro 300,00.
22) TURPILOQUIO E PORNOGRAFIA
Ai sensi degli art. 724, 725, 726 del Codice Penale e successive modificazioni, è vietato in pubblico il
linguaggio turpe e blasfemo o comunque contrario alla morale e al buon costume od offensivo del
sentimento religioso e patrio.
E’ altresì vietata l’esposizione e l’affissione in luogo pubblico di manifesti, avvisi, réclames, illustrazioni,
vignette, bozzetti e qualsiasi altro oggetto che sia ritenuto offensivo della morale, del buon costume, dei
sentimenti religiosi e patriottici.
Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.
23) MANUTENZIONE DEI PRATI E DEI PARCHI
Oltre a quanto disposto dal C.d.s e dalle vigenti leggi in materia è fatto obbligo ai proprietari ed usufruttuari
di terreni di mantenere le siepi e i prati in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale o che ne compromettano l’incolumità pubblica
in modo da non recare danno alle strade ed alle relative pertinenze e che non nascondano la segnaletica
impedendone la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 100,00 a euro 500,00.
24) CUSTODIA DI BOVINI OVINI SUINI
E’ fatto divieto ai detentori di bovini ovini e suini di custodire o creare stalle o spazi destinati alla custodia
di tali animali nel centro abitato.
Chiunque sia in possesso di tali animali e li custodisca nel centro abitato è obbligato a comunicarlo nel più
breve tempo possibile all’ufficio di Polizia Urbana.
L’autorità comunale o il responsabile del Servizio di Polizia Locale provvederà a comunicare i
provvedimenti di adozione.
Chiunque viola le disposizioni indicate dall’Autorità comunale o dal responsabile di Polizia Locale è
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00 euro.
25) AFFISSIONI
Oltre a quanto disposto dal C.d.s. e dalle vigenti leggi in materia, le affissioni non possono farsi fuori dai
luoghi a ciò destinati dall’Autorità Comunale.
E’ vietato stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine
fissato per la loro pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all’affissione.
E’ vietato il getto di opuscoli, foglietti, volantini ed altri oggetti che possano alterare la nettezza del suolo o
comunque causare disturbo, salvo speciale autorizzazione scritta del Sindaco.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.
26) CARTELLI ED ISCRIZIONI
Oltre a quanto disposto dal C.d.s. e dall’articolo 45 del Regolamento Edilizio. fatte salve le norme del
Regolamento Edilizio, nessuna insegna, iscrizione, disegno potrà essere apposto sui muri prospicienti le
pubbliche vie, senza autorizzazione sindacale.
Tale autorizzazione potrà essere vietata a tutela della bellezza panoramica, della storicità dei luoghi, per
motivi di cui all’articolo 16 o per altro interesse pubblico non predeterminabile.
E’ sempre negata sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale e sui monumenti stessi.
27) COLLOCAMENTO DI MONUMENTI, TARGHE E LAPIDI
Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi lungo le vie o piazze pubbliche è necessario ottenere
l’approvazione e salva l’osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo. A
questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle
opere, i testi delle epigrafi e quant’altro potrebbe essere richiesto nel caso.
Il Responsabile dell’area edilizio-urbanistica prima di concedere il permesso, potrà anche riservarsi di
sottoporre i progetti all’esame dell’apposita commissione.
28) DIVIETO DI LAVATURA, RIPARAZIONE DI VEICOLI E DI ATTIVITA’ ARTIGIANE IN
GENERE SU AREE PUBBLICHE
E’ proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura di veicoli o di cose personali in genere.
Sono altresì vietate le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore.
Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere autorizzate per iscritto al Sindaco.
E’ pure proibito lavorare sulle porte o sull’ingresso delle case, botteghe o magazzini.
29) LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA
La biancheria, i panni e simili non possono essere lavati fuori dai locali e recinti privati o dai luoghi stabiliti
dall’Autorità. E’ possibile appenderli, distenderli sulle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti la
pubblica via purché non si rechi danno alle persone che transitano nei luoghi sopracitati.
Sarà tollerata l’esposizione di cui sopra soltanto quando venga compiuta con le dovute cautele, per quelle
abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni, purché ciò sia sempre fatto dalle ore 07.00 alle ore
10.00 e sempre che non rechi disturbo al vicinato e al pubblico e non sia fonte di inconvenienti igienico
sanitari.
30) PULIZIA DI ANDITI, VETRINE, NEGOZI
L’orario, durante il quale è consentita la pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei
marciapiedi antistanti i negozi è dalle 08.00 alle 17.00.
31) SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI
E’ vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze
pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro.
Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano, con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non
hanno aperture verso cortili interni, purché ciò sia sempre fatto tra le ore 07.00 e le ore 09.30 sempre che
non rechi disturbo al vicinato e al pubblico e non sia fonte di inconvenienti igienico sanitari.
32) MANUTENZIONE ED USO DELLE ACQUE DI RIFIUTO DEGLI SCARICHI
I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque è nel godimento di una abitazione deve provvedere alla
pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico dei servizi igienici, dei lavandini ecc... in modo da
evitare qualsiasi dispersione nell’abitazione e sul suolo pubblico.
Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.
33) TRASPORTO DI LETAME, COSE SPORCHE E MATERIALI DI ESPURGO
Oltre a quanto previsto dal C.d.s. le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide
provenienti da latrine, fogne, che si effettuano in botti non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle
ore 23.00 alle ore 06.00.
Tale orario può non essere rispettato altresì da chi intenda eseguire trasporto di letame a scopo agricolo
assicurando con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato.
Chiunque viola le disposizione di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00
34) TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE
Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, calcina, carbone, terra, detriti, ghiaia,
calce, sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi, acque luride od altro, deve essere effettuato su veicoli atti al
trasporto, in modo che nulla venga disperso sul suolo pubblico o comunque sollevato nell’aria.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dal codice della
Strada.
35) SGOMBERO DELLA NEVE
I proprietari delle case hanno l’obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i
marciapiedi, di rompere o coprire, con atte materie antisdrucciolevoli, il ghiaccio che si forma, di non
gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelare.
E’ pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e
necessità verificata dal Sindaco sotto cautele da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai
tetti, dai terrazzi, dai balconi sulle vie e piazze, purché essa venga in seguito asportata a cura di chi ha
eseguito lo scarico. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e
per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, degli esercizi, bar e simili esistenti al piano terreno.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 150,00.
36) SCARICO RESIDUI DI COSTRUZIONI
Lo scarico dei residui di costruzione, ruderi, calcinacci ecc...non potrà eseguirsi che in luoghi
appositamente destinati (discarica autorizzata).
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al D. L.vo 22/97.
I contravventori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del
materiale abusivamente depositato.
37) FUMO FUOCHI ED ESALAZIONI
E’ vietato bruciare all’aperto materiali plastici, compresi scarti di lavorazione, sia nelle proprietà private
sia sul suolo pubblico.
E’ fatta salva la possibilità nel rispetto delle norme legislative e prescrizioni regolamentari in materia di
polizia forestale di bruciare sterpaglie e rifiuti di giardinaggio secchi, sotto la stretta sorveglianza e
presenza degli interessati limitatamente nei seguenti periodi e orari:
dal 01 ottobre al 31 maggio
dal 1 giugno al 30 settembre
dalle ore 05.00 alle ore 08.00
dalle ore 05.00 alle ore 07.00
Si prescrive il divieto assoluto di accendere fuochi ad una distanza minore di 10 metri, dai boschi, dalle
piantagioni , dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di
materia infiammabile e combustibile.
Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicata; devono essere
adottate le cautele necessarie a difesa della propria e altrui incolumità.
Chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente e col materiale e personale occorrente per spegnerlo
immediatamente qualora questo si propaghi pericolosamente nelle modalità non previste.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di euro 50,00 a euro 300,00.
38) CORTEI E CERIMONIE
Oltre a quanto previsto dal C.d.S. e dal regolamento Comunale di polizia mortuaria, chi promuove o dirige
cerimonie religiose o altro atto di culto fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o
manifestazioni né darà avviso oltre che all’Autorità di P.S. anche al Sindaco almeno tre giorni prima delle
cerimonie stesse.
E’ vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.
39) ALTRE ATTIVITA’ VIETATE
Sul suolo pubblico, oltre ai divieti di cui più specificatamente agli articoli precedenti, sono particolarmente
vietate le seguenti operazioni, tenuta altresì sempre presente la disposizione del ° comma dell’articolo 18
del presente regolamento:
1. pulizia di animali;
2. segare, spaccare legna e fare ogni altra operazione che possa dare luogo a danneggiamenti od
imbrattamenti;
3. eseguire attività e giochi che possano recare pregiudizio alla circolazione e all’incolumità delle persone
e delle cose;
4. sdraiarsi, fermarsi sotto androni e portici per mangiare, bere e compiere atti contrari alla quiete ed al
decoro cittadino;
5. scagliare pietre, oggetti pericolosi in genere, danneggiare la sede stradale o altre cose mobili di pubblico
uso, inquinare l’acqua delle fontane, lasciarvi cadere ogni genere di materiale, renderne deteriore l’uso
ed il funzionamento salvo non possa derivare reato;
6. entrare e/o percorrere le aree destinate a verde pubblico con mezzi e veicoli in genere, cogliere fiori e
manomettere piante o comunque danneggiarle.
7. Utilizzare i giochi del Parco pubblico che sono esclusivamente destinati a persone tra i 3 e 12 anni,
danneggiarli o manometterli.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 - 3 - 4 è soggetto ad una sanzione amministrativa da
euro 25,00 a euro 150,00;
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2- 5 - 6 è soggetto ad una sanzione amministrativa da
euro 50,00 a euro 300,00;
TITOLO IV°
Capo I°
QUIETE DEL CENTRO ABITATO
Art. 40°
Art. 41°
Art. 42°
Art. 43°
Art. 44°
Art. 45°
Art. 46°
Art. 47°
Art. 48°
Art. 49°
Art. 50°
Art. 51°
Art. 52°
Art. 53°
Art. 54°
Art. 55°
Disposizioni di carattere generale;
Custodia dei cani;
Collari e museruole;
Accalappiamento;
Rumori in case di abitazione;
Funzionamento di motori ad uso domestico in case di abitazione;
Impianti di macchinari nelle vicinanze di case di abitazione;
Uso di segnalazioni sonore;
Altre attività contrarie alla pubblica quiete;
Esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, ecc...;
Attività rumorose ed incomode;
Inadempimento;
Misure preventive antirumore e d’igene e sicurezza;
Domanda di attivazione;
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno;
Suddivisione del territorio comunale in zone acustiche.
Capo II°
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL CONTROLLO, CONTENIMENTO
E ABBATTIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art
56 Ambito di applicazione
57 Definizioni
58 Attività rumorose nell’ambito di cantieri
59 Orario delle attività rumorose nei cantieri edili
60 Emergenze
61 Attività rumorose nell’ambito di manifestazioni pubbliche ed assimilabili
62 Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche
63 Procedimenti amministrativi
40) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
In tutti i luoghi pubblici e in quelli privati è fatto divieto di compiere azioni e di tenere comportamenti che
rechino comunque disturbo e molestia alla quiete pubblica, al riposo e al lavoro dei cittadini.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro
100,00 a euro 300,00.
41) CUSTODIA DI ANIMALI
Oltre a quanto stabilito dall’art. 672 del Codice Penale e del Regolamento di Polizia Veterinaria, è vietata,
nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, giardini, di cani od altri animali che
disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altro, specialmente di notte, la pubblica quiete.
Ai cittadini residenti o dimoranti nel comune di Cittiglio è vietato:
1) Abbandonare a se stessi gli animali da tiro, da soma, da affezione;
2) A lasciarli senza custodia anche se non siano disciolti;
3) Aizzarli in modo da mettere in pericolo l’incolumità pubblica.
In tal caso gli Agenti Locali, oltre ad accertare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo
diffideranno ad detenere l’animale e/o custodirlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica.
Ove la diffida non venga osservata, l’animale potrà essere affidato ad un canile autorizzato a spese del
proprietario.
Nel periodo di custodia il proprietario dell’animale ha l’obbligo di provvedere alle spese di vitto e alloggio
dell’animale ed in caso non voglia più averne la proprietà deve provvedere a cercare un altro proprietario.
E’ considerato responsabile temporaneo del cane, chiunque, trovatolo disperso sul territorio comunale, lo
accudisca presso la propria abitazione.
Lo stesso deve provvedere immediatamente a comunicarlo all’Ufficio Polizia Locale.
I detentori degli animali devono provvedere alla rimozione degli escrementi lasciati dagli animali.
E’ vietato disciogliere gli animali nei giardini pubblici.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00.
42) COLLARI E MUSERUOLE
Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali in materia, in qualunque luogo pubblico o aperto
al pubblico tutti i cani devono essere muniti di museruola atta ad impedire la morsicatura, di apposito
guinzaglio che per i cani di media e grossa taglia dovrà essere di lunghezza non superiore ai 70 cm.
Qualsiasi cane deve essere iscritto all’anagrafe canina comunale e riportare il numero di iscrizione
mediante tatuaggio.
Sono esenti dall’obbligo di portare la museruola:
1. I cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore (solo nei periodi di caccia);
2. I cani da pastore quando accompagnino il gregge;
3. I cani guida per i ciechi.
Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da un
minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 150,00.
43) ACCALAPPIAMENTO
I cani trovati a vagare in luogo pubblico senza museruola oppure mancanti di tatuaggio, saranno
accalappiati.
E’ proibito impedire agli accalappiatori l’esercizio delle loro funzioni col favorire la fuga dei cani da
accalappiare.
Per ciò che riguarda il riscatto dei cani accalappiati, le modalità di intervento nei confronti dei cani rabbiosi
e morsicatori, valgono le norme del Regolamento Veterinario e della convenzione vigente.
44) RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE
Salve le disposizioni dell’art. 659 del Codice Penale, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 è vietato produrre nelle
abitazioni private rumori di qualunque specie che possono creare disturbo ai vicini.
A tale limitazione è pure soggetto l’uso degli apparecchi radio televisivi e simili. Previa diffida, l’Autorità
Comunale, su denuncia degli interessati, accerta le infrazioni a carico dei responsabili.
Qualora pervengano delle segnalazioni scritte in merito ai rumori in case di abitazione l’ufficio Polizia
Urbana provvederà dapprima ad effettuare una diffida del comportamento tenuto e, successivamente,
qualora il soggetto in violazione non adempia a quanto indicato, si provvederà ad elevare sommario
processo verbale.
Chiunque viola le disposizioni di questo articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 50,00 a
euro 300,00.
45) FUNZIONAMENTO DI MOTORI AD USO DOMESTICO IN CASE DI ABITAZIONE.
Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civili potranno essere utilizzati motori per uso domestico,
come lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori, macchine da scrivere, da cucire, trapani e simili. Essi però non
potranno essere fatti funzionare dopo le ore 20.00.
Il Sindaco può ordinare ulteriori limitazioni nell’uso dei predetti motori qualora i rumori siano di disturbo o
molestia.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui
all’art. 44, previa diffida dell’Ufficio Polizia Urbana.
46) IMPIANTI DI MACCHINARI NELLE VICINANZE DI CASE DI ABITAZIONE
Gli impianti non devono, a causa del rumore che si propaga nell’aria o nei muri o in qualsiasi modo, ne a
causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia.
Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondamenta e
dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi e degli
impianti, l’impianto dovrà essere fornito di un’adeguata sistemazione antivibrante.
Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate nei muri in comune o in
confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni e i supporti dovranno essere
collocati sufficientemente vicini.
Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumori, le pulegge tornite e
centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
Il propagarsi dei rumori nell’aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell’ubicazione rispetto al
collocamento delle macchine, delle porte, delle finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
Negli impianti di cui sopra potrà essere prescritto l’uso di speciali involucri isolati, atti ad evitare il
propagarsi nell’aria di vibrazioni moleste.
In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla
ventilazione degli impianti con sistemi meccanici.
Anche a tali attività è applicabile la disposizione dell’articolo 52.
47) USO DI SEGNALAZIONI SONORE
Tenute presenti le disposizioni dell’art. 659 del C.P. , sono in genere vietati gli abusi di sirene di altri
strumenti sonori; negli stabilimenti industriali l’uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell’orario
di inizio e cessazione del lavoro (per i mesi in cui non è in vigore l’ora legale è vietato dalle ore 19.00 alle
ore 07.00 - per gli altri mesi è vietato dalle ore 20.00 alle ore 06.00)
Comunque la sua durata non può essere superiore ai 10 secondi e l’intensità non eccessiva specie nelle
località non periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai.
In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l’uso degli strumenti o
macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità,
siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.
La sirena che avverte la chiusura del cimitero non dovrà superare la durata di minuti 5.
48) ALTRE ATTIVITA’ CONTRARIE ALLA PUBBLICA QUIETE
Fatto sempre salvo il disposto dell’art. 659 del C.P. , e dell’art. 59 del Regolamento di attuazione ed
esecuzione del C.d.S., è consentita la pubblicità fonica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 16.30 alle ore
19.30.
Sono vietate:
- le grida, gli schiamazzi, i canti specialmente se di persone riunite;
- l’uso di amplificatori sonori;
inoltre dalle ore 22.00 alle ore 06.00 è vietato:
- il trasporto, il carico e lo scarico di materiale rumoroso effettuato senza le precauzioni e gli accorgimenti
atti ad eliminare o attutire il frastuono e ad evitare danni o pericoli;
- i rumori inutili provocati dal funzionamento troppo accelerato degli automezzi sulle pubbliche vie.
Chiunque viola le disposizioni indicate da questo articolo è soggetto ad una sanzione minima di euro
50,00 ad una sanzione massima di euro 300,00.
49) ESERCIZIO DI ATTIVITA’ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, ECC..
Chi intende esercitare una qualsiasi attività industriale o artigianale, o di servizio o di produzione, ovvero
intenda attivare un laboratorio, un deposito, un’attività commerciale, deve conseguire la preventiva
autorizzazione del Dirigente - Responsabile del servizio, o dal Sindaco.
L’autorizzazione, fermo il rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991,
della Circolare dell’assessore all’ambiente ed ecologia della Regione Lombardia 24/04/91 n. 36067, dei
Regolamenti igienico-sanitari e di ogni altra specifica disposizione di legge o regolamento, sarà rilasciata
quando l’attività per la quale viene richiesta sia compatibile con l’espressa destinazione precisata nel
progetto di costruzione dell’immobile debitamente autorizzato. In difetto di tale espressa destinazione, si
farà riferimento a quella ammessa dal P.R.G. vigente al momento del rilascio del provvedimento
autorizzativo prescritto dal presente articolo.
Anche in deroga a quanto sopra precisato, potranno comunque essere ammesse:
- le attività artigianali svolte nei locali di abitazione, ed accessori alla stessa, del titolare, purchè siano a
conduzione esclusivamente famigliare e compatibili con la residenza e purché non comportino
l’installazione di macchinari o attrezzature che possano costituire pregiudizio alla quiete privata;
- l’attivazione di un esercizio (industriale, artigianale, commerciale, deposito) in subingresso o in
sostituzione di altro già preesistente debitamente autorizzato, ovvero non autorizzato, ma preesistente al
1970 (anno di entrata in vigore della disciplina comunale che impone l’autorizzazione).
Per le attività non moleste, che per Legge non necessitano di propria licenza. l’autorizzazione è sostituita
dalla certificazione d’iscrizione all’albo artigiani L 860/56 e L.R. 73/1989.
50) DOMANDA DI ATTIVAZIONE
Tra le altre, la domanda di cui all’articolo precedente deve essere corredata dalle seguenti indicazioni:
1 - tipo di produzione;
2 - località;
3 - macchinario previsto e collocazione.
Tale domanda deve essere inoltrata anche quando l’autorizzazione dell’esercizio competa, per leggi
speciali, ad altra Autorità.
Tale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare
agli impianti per i quali si sia ottenuta l’autorizzazione.
51) MISURE PREVENTIVE ANTI RUMORE E D’IGIENE E SICUREZZA
L’autorizzazione non sarà concessa, inoltre, se non saranno adottate le misure di prevenzione antincendio,
d’igiene del lavoro e altre contemplate da leggi e regolamenti generali e locali, nonché le altre che
l’Autorità comunale ritenesse necessaria alla tutela della pubblica quiete.
Tali autorizzazioni non potranno essere concesse in prossimità di scuole, uffici pubblici, alberghi, case di
cura, chiese, quando possano causare molestia a causa della loro speciale natura.
L’amministrazione Comunale può procedere in ogni tempo e senza precedenti e dei macchinari ivi
contenuti.
52) INADEMPIMENTO
Nel caso di inadempimenti, come nel caso che l’eliminazione delle molestie si sia dimostrata impossibile
alla prova dei fatti, il Sindaco potrà limitare opportunamente l’orario di esercizio delle attività moleste o
anche, udito il parere degli Uffici Comunali competenti, ordinare il trasferimento.
53) ATTIVITA’ RUMOROSE E INCOMODE
L’esercizio di attività rumorose e incomode od insalubri di cui al Capo VI delle leggi di P.S. è subordinato
all’osservanza delle norme contenute nel titolo medesimo.
In particolare, in relazione a quanto disposto dall’art. 66 della precitata legge di P.S. le suddette attività
sono limitate al seguente orario:
APRILE - OTTOBRE
ore 07.30 - 20.00
NOVEMBRE - MARZO
ore 08.00 - 19.00
Tuttavia sarà sempre in facoltà del Sindaco di vietare e subordinare a speciali cautele l’esercizio suddetto,
nonché il funzionamento di macchine e apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l’orario al
fine di evitare il rumore che si propaga nell’aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti.
Parimenti il Sindaco indicherà con propria ordinanza il termine entro il quale porre fine alla causa del
disturbo, sentito l’Ufficio Polizia Locale e la locale Azienda sanitaria.
Il presente regolamento non può essere applicato nel caso si ritenga opportuno tutelare integralmente talune
aree dall’inquinamento acustico (zone turistiche, ospedale, parchi naturali ecc...)
54) LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E
NELL’AMBIENTE ESTERNO
Ai fini della regolamentazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno bisogna attenersi a quanto già disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° Marzo 1991 e dalla Circolare dell’assessore all’ambiente ed ecologia della Regione Lombardia
24 luglio 1991, n. 36067.
55) SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE ACUSTICHE
In base a quanto disposto dalla tabella 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo
1991, il territorio comunale può essere suddiviso nelle seguenti zone acustiche:
Classe I
Aree particolarmente protette
Classe II
Arre destinate ad uso prevalentemente residenziale
Classe III
Aree di tipo misto
Classe IV
Aree di intensa attività umana
Classe V
Aree prettamente industriale
Classe VI
Aree esclusivamente industriale
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 49/50/51/52/53/54 è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00.
Capo II°
56) AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente capo, ad integrazione e completamente del Capo I°, disciplina le competenze comunali
in materia di inquinamento acustico ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, con la previsione di salvaguardia che in caso di contrasto tra quanto stabilito
nel presente capo II, con altre norme contenute nel presente regolamento, per il principio di
specialità, si fa riferimento alle disposizioni contenute negli art. da 56 a 63.
57) DEFINIZIONI
1. Ai fini del capo si assumono le seguenti definizioni:
a) attività rumorosa: l’attività causa di introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane,
pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell’ambiente abitativo, dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime
fruizioni degli ambienti stessi.
b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi
di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive o
ricorrenti inserite nell’ambito di processi produttivi svolte all’interno dell’area
dell’insediamento.
c) cantieri itineranti: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali compresi i
cantieri a servizio di reti e condotti stradali.
58) ATTIVITÀ RUMOROSE NELL’AMBITO DI CANTIERI
1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, in conformità al disposto
dell’articolo 2 comma 1, lettera b, l’esercizio di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori
rumorosi svolti nell’ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.
2. Nell’ambito dei cantieri, di cui al comma 1, l’attivazione di macchine e di impianti rumorosi deve
essere conforme alle leggi nazionali di settore per quanto concerne la potenza sonora.
3. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, devono essere utilizzati tutti
gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
4. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature), devono
essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici
residenziali circostanti; gli schermi possono essere costituiti da barriere anche provvisorie (laterizi
di cantiere, cumuli di sabbia, ecc). opportunamente posizionate.
5. Gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso.
59) ORARI DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE NEI CANTIERI EDILI.
1. L’inizio delle attività come definite all’articolo 3, comma 1, al di sopra dei limiti di legge, è
consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nel rispetto del seguente orario:
APRILE - OTTOBRE
NOVEMBRE - MARZO
ore 07.30 - 20.00
ore 08.00 - 19.00
2. Non sono posti vincoli d’orario per i cantieri che distano almeno 200 mt dagli edifici residenziali
circostanti.
60) EMERGENZE.
1. L’attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici
(traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per
fronteggiare situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui
all’articolo 4 ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
61)
ATTIVITÀ RUMOROSE
ASSIMILABILI
NELL’AMBITO
DI
MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE
ED
1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della
deroga ai limiti di legge, secondo la definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b, quelle
esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell’attività principale, sotto
forma di piano-bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale, allorquando si svolgono
secondo le seguenti modalità: non superano le 30 giornate nell’arco di un anno solare, e hanno una
frequenza massima di 2 volte a singola settimana.
2. Sono inoltre da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo:
a) quelle attività svolte sotto forma di serate musicali o comizi, i concerti, gli spettacoli, le feste
popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, i luna-park,
le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell’utilizzo di
impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, quando la durata complessiva della
manifestazione, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, non superi le 30 giornate
nell’arco di un anno solare, eventualmente anche consecutive;
b) quelle attività svolte con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione,
esercitate nell’ambito di manifestazioni sportive in strutture esistenti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
3. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere
opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l’esposizione al
rumore degli ambienti abitativi limitrofi.
62) ORARI DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.
Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all’esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo
di cui al precedente articolo 6, al di sopra dei limiti di legge, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 23.00.
63) PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1) L’esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo anche in deroga ai valori limiti di cui
all’articolo 2 comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è subordinato all’ottenimento
dell’autorizzazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera h) della stessa legge.
2) Il rilascio dell’autorizzazione per i cantieri di cui all’articolo 3 avviene con le seguenti modalità:
a) cantieri con durata inferiore a 31 giorni o itineranti
1) la domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività rumorose svolte nell’ambito di
cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia inferiore a 31 giorni
lavorativi o nell’ambito di cantieri itineranti, deve essere presentata dal legale rappresentante
dell’impresa incaricata dei lavori o da suo delegato;
2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli
obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento;
3)
4)
5)
6)
7)
3) la domanda deve contenere l’indicazione della durata presunta dei lavori, dell’ubicazione del
cantiere, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte
secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;
4) trascorsi quindici giorni dal ricevimento dell’istanza , la domanda si considera accolta se non è
comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare
successivamente l’autorizzazione con eventuali prescrizioni.
b) cantieri con durata superiore a 31 giorni
1) la domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività rumorose svolte nell’ambito di
cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia superiore a 31 giorni
lavorativi deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa incaricata dei lavori o
da suo delegato.
2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli
obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento;
3) la domanda deve contenere l’indicazione della durata presunta dei lavori, dell’ubicazione del
cantiere, nonché, una relazione di impatto acustico contenente: adeguata documentazione
cartografica, la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede
l’impiego; la loro collocazione all’interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature
acustiche; il livello atteso di pressione sonora a distanza nota; la distanza e l’ubicazione degli
edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico
e scarico dei materiali, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose
saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;
4) l’autorizzazione viene rilasciata da Comune sentito il parere dell’ARPA.
5) trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza, la domanda si considera accolta se
non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare
successivamente l’autorizzazione con eventuali prescrizioni.
Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al
pubblico di cui all’articolo 6 avviene con le seguenti modalità:
a) la domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici di cui all’articolo 69 del TULPS
approvato con regio decreto n. 773 del 1931 vale anche come domanda di autorizzazione delle
attività a carattere temporaneo come definite al precedente articolo 6;
b) mediante unico provvedimento viene rilasciata la licenza di pubblica sicurezza e l’autorizzazione in
deroga ai sensi dell’articolo 6 della L. 26/10/1995, n. 447. Con lo stesso provvedimento sono
indicate le prescrizioni e gli orari di cui al presente regolamento;
c) qualora per eccezionali motivi documentabili, il responsabile dell’attività rumorosa a carattere
temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo o di orario indicati nel regolamento, deve
produrre al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto
acustico redatta secondo i criteri di cui al precedente comma 2 , lettera b, o secondo i criteri di
carattere generale della D.I.A. di cui all’Allegato 4 (per manifestazioni, feste, etc....).
Il Sindaco, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell’attività e della sua
collocazione, può, sentita l’ARPA, autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento.
Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e
procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti,
privilegiando gli abbattimenti alle fonti.
Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe alle attività rumorose di cui all’articolo 6, a
carattere temporaneo, ubicate in aree ospedaliere scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente
adiacenti o, dalla data di approvazione della "zonizzazione acustica", nelle zone I.
Chiunque intenda svolgere nel territorio comunale attività di cui al precedente articolo 5 nel rispetto del
limite e degli orari indicati nel precedente articolo 6 deve darne comunicazione, 15 giorni prima
dell’inizio della manifestazione, al Sindaco, il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al
controllo.
Ogni qual volta, su indicazioni dell’ARPA, venga riscontrata l’esistenza o l’insorgenza di un clima
acustico già fortemente compromesso, tale da rendere non accettabili altre fonti di inquinamento
acustico aggiuntive, l’Organo competente procederà al diniego od alla revoca dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività rumorosa a carattere temporaneo.
TITOLO V°
SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO
Art. 64° Disposizioni di carattere generale;
Art. 65° Trasporto di oggetti;
Art. 66° Trasporto di animali;
Art. 67° Rovinio di parti od accessori di fabbricati;
Art. 68° Ordine di riparazione ;
Art. 69° Protezione in occasione di lavori;
Art. 70° Pozzi e cisterne;
Art. 71° Verniciature;
Art. 72° Esposizione sulle pubbliche vie;
Art. 73° Norme di prevenzione antincendio;
Art. 74° Norme di prevenzione antismog;
Art. 75° Condutture del gas;
Art. 76° Impianti centralizzati di G.P.L.;
Art. 77° Uso di fiamma libera;
Art. 78° Fuochi artificiali, esplosivi;
Art. 79° Prescrizioni per spettacoli e trattenimenti pubblici;
Art. 80° Segnalazioni e prestazioni in casi di incendio;
Art. 81° Abuso di segnalazioni.
64) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
In tutti i luoghi pubblici e in quelli privati soggetti al pubblico uso o al pubblico passaggio è vietato
compiere azioni, tenere comportamenti, porre in essere opere che rechino pregiudizio alla sicurezza dei
cittadini.
A tal fine sono rivolte le norme del presente titolo per le quali vale l’avvertenza di cui al 3° comma
dell’articolo 18.
65) TRASPORTO DI OGGETTI
È vietato il trasporto senza opportuni ripari e senza aver preso le opportune cautele di oggetti (vetri, ferri
acuminati, falci, ecc.....) di oltre quattro metri di lunghezza non possono essere trasportati da una persona
sola.
Il trasporto di sifoni, bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato in modo tale da evitare la
caduta dei medesimi sul suolo pubblico.
66) TRASPORTO DI ANIMALI
È vietato per le vie cittadine la circolazione, per esposizione o mostra, di animali pericolosi e non rinchiusi
nelle apposite gabbie. Così pure è vietato sul suolo pubblico o aperto al pubblico ogni e qualsiasi pratica
per domare animali di qualsiasi specie.
67) ROVINIO DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATI
Ogni edificio con le proprie pertinenze deve essere tenuto in buono stato di conservazione non solo per la
salvaguardia delle esigenze di cui al titolo III° del presente Regolamento, ma anche per evitare pericoli e
danni; particolare attenzione deve essere riservata alla buona conservazione dei fumaioli, delle balconate,
dei cornicioni, di rivestimenti e tetti.
Gli oggetti d’ornamento (vasi, gabbie, sostegni vari, ecc...) posti sulle finestre o sui balconi devono essere
assicurati in modo da evitare che possano cadere producendo danni a terzi.
Qualunque guasto o rottura che si verifichi alle griglie, ai telai, ai marciapiedi di proprietà privata o
soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il
quale deve provvedere altresì alle opportune ed idonee segnalazioni dell’accaduto.
68) ORDINE DI RIPARAZIONE
Qualora un edificio, o parte di esso, minacci rovina, il Sindaco ordinerà al proprietario, ai sensi dell’art. 50
del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, che siano adottate immediatamente le misure di sicurezza al
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei
relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.
Non curando il proprietario l’esecuzione dell’ordine imposto nel termine prescritto, il Sindaco, ai sensi
dell’art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, può provvedere d’ufficio a spese degli interessati
senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro
50,00 a euro 300,00 ed al ripristino dei luoghi a spese del responsabile.
69) PROTEZIONI IN OCCASIONE DI LAVORI
I marmisti, scalpellini, muratori ed operai in genere quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle
adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto ad
impedire che le schegge offendano i passanti, e che il lavoro sia comunque causa di danno al pubblico o di
intralcio alla circolazione. Delle infrazioni alla presente norma si fa riferimento alla legge 626/96.
Per ulteriori disposizioni si veda il Regolamento Locale d’Igiene Titolo III capitolo 3°.
70) POZZI E CISTERNE
I pozzi, cisterne, stagni devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto e di quei ripari atti
ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
Qualora si verifichino delle situazioni di pericolo alla pubblica incolumità, il responsabile
dell’inadempimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 a d
un massimo di euro 300,00.
71) VERNICIATURE
Le vetrine dei negozi, le loro decorazioni, le porte delle case, le finestre a piano terreno, le pensiline, i
manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito,
dipinti o verniciati di fresco, devono essere opportunamente segnalati e riparati.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.
72) ESPOSIZIONE SULLE PUBBLICHE VIE
Chi intende attivare un’esposizione di qualsiasi genere in locali privati prospicienti a vie e piazze pubbliche
deve munirsi di autorizzazione di polizia amministrativa. Il Sindaco la potrà negare qualora essa dia luogo
ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.
73) NORME DI PREVENZIONE ANTINCENDIO
Le aziende e le lavorazioni pericolose elencate nella tabella A e B del D.P.R. n. 689 DEL 26.05.59, nonché
le industrie, i depositi e le attività commerciali e di vendita determinate con il decreto ministeriale n. 1973
del 27.09.1965 (G.U. 276 del 08.1165) devono sottostare alle norme di sicurezza contro i pericoli
d’incendio e scoppio emanate dal Ministero degli Interni - Direzione Generale dei Servizi Antincendio. Le
predette aziende, lavorazioni e attività pericolose sono tenute a munirsi della licenza di esercizio del
Dirigente - Responsabile del Servizio o Sindaco.
Il rilascio della licenza di esercizio è subordinata al preventivo parere favorevole del Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco (art. 33 comma g) della legge 1570 del 1941 G.U. n. 27 del 03.02.1942).
Il suddetto Comando in conformità a quanto prescritto dalla legge n. 966 del 26.07.1965, effettua le visite e
i controlli di prevenzione incendi e, dopo aver accertata la rispondenza dei fabbricati, degli impianti e delle
attrezzature antincendio alle prescrizioni di sicurezza, rilascia “un certificato di prevenzione incendi” che
ha validità pari alla periodicità delle visite.
La periodicità delle visite e di controlli è stabilita dal citato decreto interministeriale n. 1973.
In caso di inosservanza delle disposizioni sopra citate, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle
leggi vigenti, può essere disposta la sospensione della licenza di esercizio con le modalità stabilite dall’art.
2 della legge n. 966 del 26.07.65.
74) NORME DI PREVENZIONE ANTISMOG
L’esercizio d’impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi e liquidi, a ciclo continuo o
occasionale, nonché l’esercizio di impianti industriali o che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi,
polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atte ad alterare le condizioni di salubrità dell’aria e di costituire
pertanto pregiudizio diretto e indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, devono
sottostare alle norme di cui alla legge n. 615 del 13.07.1966 e successive modifiche ed integrazioni, recante
provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico ed ai regolamenti di esecuzione già emanati
o che saranno emanati in base all’art. 27 della legge medesima nonché a quanto previsto dal D.P.R. 203 del
24.05.1988 ed al D.P.R. 25.07.1991.
75) CONDUTTURE DEL GAS
La costruzione degli impianti di distribuzione di gas naturale per rifornire il gas alle utenze ubicate nel
centro urbano, deve essere realizzata secondo le norme di sicurezza elencate nella circolare ministeriale n.
56 del 16.05.1964.
Per gli allacciamenti delle utenze alla condotta stradale devono essere osservate le seguenti cautele:
1. I contatori del gas devono essere installati, di massima, all’esterno dei locali aventi le seguenti
destinazioni: abitazioni, pubblici ritrovi, depositi e lavorazione di sostanze infiammabili e combustibili
ed in tutti i locali ed ambienti ove vi sia pericolosità d’incendio. Nei locali cantinati e negli ambienti
sprovvisti di aperture di aerazione dirette verso l’esterno è vietata l’installazione del contatore.
2. Nei locali predetti, le tubazioni di distribuzione del gas dovranno essere in acciaio od altro metallo
avente le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco, e dovranno essere ispezionabili su tutto il loro
percorso. E’ vietato l’impiego di tubazioni in piombo. I locali ed i cantinati sprovvisti di aperture di
aerazione non dovranno essere attraversati da tubazioni.
3. La derivazione di presa della conduttura stradale al contatore dovrà essere fatta con tubazioni d’acciaio
sistemate all’esterno del fabbricato.
4. Nell’attraversamento delle murature la tubazione dovrà essere protetta con guaina metallica aperta verso
l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno.
Gli impianti termici alimentati a gas di rete (centrali termiche per riscaldamento centralizzato e produzione
di acqua calda in edifici civili, impianti per forni da pane e forni di altri laboratori artigianali, per cucine e
lavaggio stoviglie, per lavaggio biancheria e sterilizzazione) devono essere rispondenti alle norme emanate
dal Ministero degli Interni con circolare del 25.11.69, n. 68 ed essere in possesso del certificato di
conformità per gli impianti di cui all’art. 9 della legge 46/90.
76) IMPIANTI CENTRALIZZATI DI G.P.L.
Gli impianti centralizzati di G.P.L. (gas propano liquido) per uso domestico e industriale, costituiti da
recipienti portatili (bombole) o da serbatoi di accumulo, devono essere realizzati secondo le normative di
sicurezza di cui al D.P. n. 620 del 28.06.1955 e della circolare ministeriale n. 74 del 20.06.1956 (- norme
UNI CIG 7130 - 7131).
Gli impianti di utilizzazione di G.P.L. costituiti da una sola bombola devono essere installati in modo da
rispettare, di massima, le seguenti condizioni di sicurezza:
1. installazioni della bombola di G.P.L. all’esterno del locale nel quale trovasi l’apparecchio di
utilizzazione (ad esempio: fuori i balconi o nicchie chiuse ermeticamente verso l’interno del locale ed
aerate direttamente verso l’esterno);
2. protezione della tubazione fissa metallica, nell’attraversamento delle murature, con guaina metallica
aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno. Tale tubazione deve essere munita di
rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e
l’apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistenze all’usura e all’azione chimica
del G.P.L. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione fissa che all’apparecchio utilizzatore
devono essere eseguite accuratamente in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di
sfilamento del tubo stesso.
77) USO DI FIAMMA LIBERA
1. I contatori del gas devono essere installati, di massima, all’esterno dei locali aventi le seguenti
destinazioni: abitazioni, pubblici ritrovi, depositi e lavorazioni di sostanze infiammabili e combustibili
ed in tutti i locali e ambienti in cui vi è pericolosità d’incendio. Nei locali cantinati e negli ambienti in
cui vi è pericolosità d’incendio. Nei locali cantinati e negli ambienti sprovvisti di aperture di aerazione
dirette verso l’esterno è vietata l’installazione del contatore.
2. Nei locali predetti, le tubazioni di distribuzione del gas dovranno essere in acciaio od altro metallo
avente le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco, e dovranno essere ispezionabili su tutto il loro
percorso. E’ vietato l’impiego di tubazioni in piombo. I locali ed i cantinati sprovvisti di aperture di
aerazione non dovranno essere attraversati da tubazioni.
3. La derivazione di presa della conduttura stradale al contatore dovrà essere fatta con tubazioni d’acciaio,
o di altro materiale che garantisce le stesse caratteristiche, sistemate all’esterno del fabbricato.
4. Nell’attraversamento delle murature la tubazione dovrà essere protetta con guaina metallica aperta verso
l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno.
Gli impianti termici alimentati a gas di rete (centrali termiche per riscaldamento centralizzato e produzione
di acqua calda in edifici civili, impianti per forni da pane e forni di altri lavoratori artigianali, per cucine e
lavaggio stoviglie, per lavaggio biancheria e sterilizzazione) devono essere rispondenti alle norme emanate
dal Ministero degli Interni con circolare del 25.11.69 n. 68 ed essere in possesso del certificato di
conformità per gli impianti di cui all’art. 9 della legge 46/90.
E’ assolutamente vietato:
1. l’uso di fiamme libere per la ricerca di gas, anche i luoghi aperti;
2. fare uso del fuoco in locali che non siano provvisti di condotte del fumo o nei quali sia comunque
vietato;
3. gettare in qualsiasi luogo pubblico oggetti accesi che possono comunque essere pericolosi;
4. fornire alcool, petroli, benzina le lampade e i fornelli mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme
libere.
Accendere fuochi in luogo aperto.
E’ fatto obbligo ai proprietari dei depositi, esercizi di vendita e di utilizzazione di cui al presente titolo di
segnalare opportunamente al pubblico il divieto di fumare o comunque di usare fiamme libere nei locali e
nelle aree predette.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00.
78) FUOCHI ARTIFICIALI - ESPLOSIVI
Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo
regolamento 06.05.1940, n. 635, nonché dai decreti del Ministero degli Interni 31.07.1934 (G.U.
28.09.1934, n. 228) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937, n. 145) è vietato tenere nell’abitato materiali
esplodenti ed infiammabili per l’esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell’Autorità
comunale.
Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas liquefatti, riguardo ai quali devono anche
osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.1955, n. 620.
Si richiamo, inoltre, l’osservanza del disposto delle leggi 27.12.1941, n. 1570; 13
.05.1961, n. 469; 26.07.1965, n. 966 e del decreto interministeriale 27.09.1965, n. 1973, concernente
“norme per l’organizzazione dei servizi antincendio” nonché del D.P.R. 27.04.1955, n. 547, e 26.05.1959,
n. 689, contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00 o all’applicazione delle sanzioni previste dalle
leggi speciali in materia di FUOCHI ARTIFICIALI E ESPLOSIVI.
79) PRESCRIZIONI PER SPETTACOLI E TRATTAMENTI PUBBLICI
Nessun luogo destinato a spettacoli pubblici può essere aperto neppure per una rappresentazione
straordinaria, se, oltre ad aver ottenuto il permesso dell’autorità di P.S., il titolare non si sottoponga alle
prescrizioni dell’Autorità Comunale per salvaguardare la quiete, il decoro, la circolazione.
L’Autorità Comunale potrà in ogni tempo verificare l’adempimento delle prescrizioni impartite, avendo gli
Agenti della Polizia Locale libero accesso ad ogni luogo di spettacolo o trattenimento pubblico.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 300,00.
80) SEGNALAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO D’INCENDIO
In caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trova
presente o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo dei Vigili del Fuoco o ad ogni
altra Autorità che esplichi servizi di ordine pubblico.
Tutti coloro che accorrono sul luogo sono tenuti, a richiesta dell’Autorità, ad adoperarsi per l’estinzione,
coadiuvando i Vigili del Fuoco.
La direzione del servizio di estinzione spetta al Comandante dei Vigili del Fuoco o chi ne fa le veci e ad
essi devono essere soggetti tanto i cittadini quanto gli eventuali reparti di truppa.
E’ obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell’Autorità quegli utensili che possono contribuire
all’estinzione, salvo il diritto a conseguire dal proprietario del locale o degli oggetti incendiati, il
risarcimento dei danni.
I Vigili del Fuoco e gli Agenti delle Forze di Polizia possono, all’occorrenza, introdursi nelle case o
accedere ai tetti vicini con gli utensili impegnati per l’estinzione e i rispettivi proprietari sono obbligati a
permetterlo, come pure l’uso di proprie riserve od allacciamenti idrici.
81) ABUSO DI SEGNALAZIONI
Salvo le maggiori responsabilità penali, è vietato manomettere od usare e imitare abusivamente i segnali di
chiamata di Corpi incaricati di servizi pubblici od imitarne le tonalità, o provocarne in qualsiasi modo
l’intervento con falsa o arbitraria chiamata.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 150,00.
TITOLO VI°
AUTOVETTURE PUBBLICHE
Art. 81° Autovetture da rimessa,
Art. 82° Osservanza delle norme per i viaggiatori.
81) AUTOVETTURE DA RIMESSA
Il servizio pubblico con autovetture da rimessa nell’ambito del territorio comunale, oltre che dalle
disposizioni del Codice della Strada, è disciplinato da apposito Regolamento per il servizio pubblico con
autovetture da rimessa e dalle norme del presente Regolamento di Polizia Urbana in quanto compatibili.
82) OSSERVANZA DELLE NORME PER I VIAGGIATORI
E’ fatto obbligo ai viaggiatori di osservare scrupolosamente le norme emanate dalle autorità competenti
nell’interesse della sicurezza e della regolarità dell’esercizio.
TITOLO VII°
ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI - AMBULANTI E MESTIERI VARI
Art. 83° Autorizzazione per il commercio di vendita al pubblico;
Art. 84° Obbligo di vendita;
Art. 85° Condizione dei locali;
Art. 86° Pesi e misure;
Art. 87° Pesatura delle merci;
Art. 88° Vendita del pane;
Art. 89 Cartellini dei prezzi;
Art. 90° Esercizio del commercio su aree pubbliche;
Art. 91° Fiere e sagre;
Art. 92° Prescrizioni durante la vendita su aree pubbliche;
Art. 93° Mestieri ambulanti;
Art. 94° Nomadi.
Art. 95° Orari delle attività e turni di chiusura
83) AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO
Chiunque intenda esercitare il commercio al dettaglio su area privata, o mediante altre forme di
distribuzione, ad eccezione di quella ambulante, deve munirsi dell’autorizzazione amministrativa, ai sensi
Decreto Legislativo 114 del 31.03.98 e successive integrazioni e modificazioni.
Chiunque esercitando il commercio all’ingrosso, debba attivare depositi, magazzini o simili, deve essere
autorizzato dal Sindaco ai sensi dell’art. 49 del presente Regolamento. L’opportunità del rilascio
dell’autorizzazione sarà valutata sotto il profilo della viabilità, urbanistico, della quiete pubblica e private,
nonché dei requisiti igienico-sanitari dei locali e di sicurezza per la pubblica incolumità.
Anche gli artigiani iscritti all’albo di cui alla legge 25.07.1956 n. 860, che esercitano, nel luogo di
produzione, la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione e i produttori agricoli, esclusi - in base
alle vigenti disposizioni di legge - dall’obbligo dell’autorizzazione amministrativa prevista dall’art. 24 della
legge 426/71, sono soggetti all’autorizzazione di cui al comma precedente per quanto riguarda l’attivazione
dei depositi e magazzini.
84) OBBLIGO DI VENDITA
I venditori non possono rifiutare la vendita della merce, ne possono occultarla in modo alcuno.
Il Titolare o il preposto alla vendita di un esercizio che rifiuta indebitamente e senza legittimo motivo di
vendere la merce o la occulta in qualsiasi modo è soggetto ad una sanzione amministrativa minima da euro
50,00 ad una massimo di euro 300,00.
Il titolare o il rappresentante di un esercizio preposto alla vendita che rifiuta senza legittimo motivo di
vendere la merce o la occulta in qualsiasi modo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di euro 100,00 a euro 300,00.
85) CONDIZIONI DEI LOCALI
I pubblici esercizi devono essere costantemente puliti ed adeguatamente illuminati nelle ore in cui sono
aperti al pubblico. Nei locali non devono essere eseguite operazioni che possano risultare indecorose o
antigieniche.
L’ampiezza dei medesimi, le condizioni igieniche e le attrezzature generali saranno fondamentali elementi
di giudizio in occasione della concessione di nuove autorizzazioni o subingressi, al fine di permettere un
adeguamento delle attuali strutture commerciali e della rete distributiva cittadina.
In ogni nuovo esercizio pubblico (bar, ristoranti, osterie, caffè ecc...) è fatto obbligo di provvedere alla
messa in opera di sufficienti servizi igienici.
I titolari attuali devono provvedere alla messa in opera di sufficienti servizi igienici in caso di subingresso,
salvo impossibilità tecnica e strutturale di realizzazione.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presenta articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.
86) PESI E MISURE
I venditori devono essere provvisti di bilance e misure regolamentari, in modo che il compratore possa
facilmente verificare le pesate e le misurazioni.
Sui pacchi che si tengono già preparati per la vendita, devono essere indicati la qualità ed il prezzo, se
trattasi di merce che normalmente si vende a peso.
87) PESATURA DELLE MERCI
In base alla legge 05.08.1891, n. 441 e al D.M. 21.12.1984, tutte le merci devono essere pesate al netto.
88) VENDITA DEL PANE
Il pane deve essere venduto a peso.
Ai sensi della legge n. 580 del 1967 , nei locali di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati in
scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino ben visibile, con l’indicazione del tipo di pane e del
relativo prezzo.
Chiunque viola le disposizioni di questo articolo è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 580/67.
89) CARTELLINI DEI PREZZI
Per quanto attiene all’obbligo del cartellino dei prezzi sulle merci esposte in vendita, i commercianti
dovranno attenersi alle disposizioni di cui alla legge 114/98 e D. L.vo 84/00.
90) ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Per quanto attiene all’esercizio del commercio su aree pubbliche, i commercianti dovranno attenersi alla
legge 31.03.1998, n. 114 e al relativo regolamento di esecuzione ed alle prescrizioni dettate dal Consiglio
comunale, nonché ad ogni altra nuova normativa inerente il commercio su aree pubbliche.
91) FIERE E SAGRE
In occasione di fiere e mercati, i commercianti su aree pubbliche, osservate le prescritte disposizioni
generali, non possono occupare alcun posto se non col permesso dell’Amministrazione Comunale e solo
nei luoghi dalla medesima stabiliti.
92) PRESCRIZIONI DURANTE LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE
Gli ambulanti, oltre alle prescrizioni di cui sopra, devono in particolare, durante la vendita, osservare le
seguenti disposizioni:
1 - vendere solo i generi di cui all’autorizzazione;
2 - tenere contegno corretto ed educato;
3 - controllare la decorosità del veicolo e delle attrezzature e la pulizia del luogo di vendita;
4 - non arrecare intralcio alla circolazione stradale e pedonale, all’accesso delle case private, dei negozi, di
edifici in genere;
5 - non fare uso di altoparlanti;
6 - evitare grida, suoni, rumori eccessivi.
Gli ambulanti sono tenuti a rispettare gli ordini disposti dalla Polizia Locale.
Chiunque non ottemperi alle disposizioni e diffide di cui sopra è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00.
93) MESTIERI AMBULANTI
Salve le disposizioni dell’articolo 121 del T.U. delle leggi di P.S., nel territorio del Comune, nessuno potrà
esercitare sia abitualmente sia occasionalmente mestieri ambulanti, quali il cenciaiolo, saltimbanco,
cantante, suonatore, servitore di piazza, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza avere prima ottenuto
apposita autorizzazione dall’Autorità comunale.
Per suonatori, cantanti, saltimbanchi e simili, i singoli permessi potranno essere concessi solo dopo attenta
valutazione della natura dei mestieri, della località e dell’orario in cui si intendono esercitare.
E’ però sempre vietato importunare i passanti con l’offerta di merci, servizi, o con la richiesta di denaro
oppure richiamarne l’attenzione con grida e schiamazzi. Tale ultima disposizione si riferisce, tra gli altri, a
facchini, lustrascarpe, guide, imbonitori in genere.
94) NOMADI
Per motivi di ordine igienico sanitario o di Ordine Pubblico, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel
territorio comunale, senza essere iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso unitamente alle
proprie cose.
Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l’Autorità di P. S., sarà data esecuzione all’ordine
ingiunto per mezzo della forza pubblica, fatta salva la facoltà di denuncia alla competente Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del vigente Codice Penale.
95) ORARI DELLE ATTIVITA’ E TURNI DI CHIUSURA
Attività commerciali di vendita
I Sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle Regioni, fissano limiti giornalieri degli orari di vendita al
dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l’ora di apertura antimeridiana nota prima
delle ore 7 e l’ora di chiusura serale non oltre le ore 22.
Nel rispetto dei limiti cosi fissati, l’operatore commerciale può scegliere l’orario di apertura e di chiusura
non superando comunque complessivamente le 13 ore giornaliere.
Sul territorio di Comunale le disposizioni che regolano gli orari di apertura e chiusura dei negozi possono
essere modificate da apposita dall’Ordinanza Sindacale.
Il turno obbligatorio di chiusura è disposto
 per gli esercizi ALIMENTARI e NON ALIMENTARI
 alla domenica, nelle giornate festive infrasettimanali e una mezza giornata FACOLTATIVA a
scelta in uno degli altri giorni della settimana
 Quando ricorrono due giornate festive consecutive, gli esercizi del settore alimentare possono
rimanere aperti fino alle ore 13 della prima giornata festiva
 Possono derogare da tali obblighi per otto domeniche/festivi all’anno, indicate
dall’amministrazione comunale, oltre a quelli del mese di dicembre
Sono previste altre eccezioni quali:
 Le attività di rosticceria, pasticceria, gelateria. e artigianali di produzione di alimenti apertura totale
anche dorante le domeniche ed i giorni festivi,
 Gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette,
videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili,
possono rimanere aperti alla domenica e nei giorni festivi
 la vendita di fiori e piante
 può essere effettuata anche alla domenica e nei giorni festivi.
Attività di parrucchiere
E’ disposta la chiusura obbligatoria la domenica e nei festivi infrasettimanali oltre ad un giorno di riposo
facoltativo scelto a discrezione dell’operatore.
Gli orari devono rientrare nella fascia dalle ore 07.00 alle 23.00 per un massimo di 13 ore giornaliere e
riportati sull’apposito cartello esposto nell’esercizio.
l’esercente ha l’obbligo di esporre un cartello indicante gli orari in cui è svolta l’attività e le giornate di
chiusura In modo visibile all’esterno degli esercizi.
Attività di estetista
Gli esercizi di estetista e centri di abbronzatura dovranno osservare gli orari ed i turni di seguito riportati:
dalle ore 07.00 alle ore 23.00, non superando comunque complessivamente le 13 ore giornaliere dovrà
essere osservato un giorno di riposo settimanale obbligatorio domenicale ed uno facoltativo, scelti
dall’operatore e rimanere chiusi nei festivi infrasettimanali.
L’estetista ha l’obbligo di esporre un cartello indicante gli orari in cui è svolta l’attività e le giornate di
chiusura, in modo visibile all’esterno degli esercizi.
Sono esclusi gli estetisti operanti presso barbieri, parrucchieri uomo e donna ed esercizi autorizzati alla
vendita di prodotti cosmetici.
Attività di somministrazione
L’orario di apertura obbligatorio della somministrazione è il seguente:
esercizi
orario
minimo
Tipo A ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc.
6 ore di apertura
Tipo B/D bar, gelaterie, pasticceria, ecc,
8 ore di apertura
orario
massimo
09.00 – 02.00
05.00 - 02.00
Per la somministrazione di Tipo “C”, l’orario di apertura è conseguente alla tipologia di attività nella quale
è inserita, ovvero essa funziona, quando vi è in alto l’attività prevalente, non può funzionare
autonomamente (vedi Attività di intrattenimento). Quando si adotta l’orario minimo, il gestore può
posticipare l’apertura di un’ora e/o anticipare la chiusura di un’ora. Se il titolare opta per un orario diverso
da quello minimo, egli deve attenersi scrupolosamente a quanto indicato. Si ribadisce l’obbligo di apertura
dell’esercizio per tutto il periodo prescelto.
l’esercente ha l’obbligo di esporre un cartello indicante gli orari in cui è svolta l’attività e le giornate di
chiusura, in modo visibile all’esterno degli esercizi.
Il turno di chiusura è facoltativo.
Deroghe:
Gli operatori che intendono effettuare cambi di orario o di turno di chiusura, devono comunicarlo con
istanza inoltrata presso l’ufficio competente. E’ consentito protrarre l’orario di chiusura dell’attività dei
pubblici esercizi (art. 15, punto 4 legge regionale 21.6.88 n°0 32) nei seguenti giorni:
 sino alle ore 3 limitatamente alle serate in cui viene svolto effettivo trattenimento dal vivo per i
locali che abbiano ottenuto apposita autorizzazione dall’Amministrazione e che abbiano posto in
essere gli adempimenti previsti
 nella notte del Carnevale, sino alle ore 06.00;
 nella notte dal 24 al 25 dicembre, sino alle ore 04,00;
 nella notte tra il 31 dicembre al primo gennaio, sino alte ore 06.00.
Con la chiusura dell’esercizio all’ora stabilita, deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori
ed effettuarsi lo sgombero dei locali. (Art. 186 Regolamento del T.U.L.P.S. — Sanzione di euro 308,00)
Giochi vari in attività di somministrazione
L’orario massimo di svolgimento per i giochi vari è stabilito come segue:
Giochi leciti (carte bigliardo — bocce ecc.) dalle ore 10.00 alle ore 24.00, tali giochi sono sempre vietati ai
minori di anni 18;
Giochi elettronici (flipper — videogiochi ecc.) dalle ore 10.00 alle ore 24.00, tali giochi sono sempre vietati
ai minori di anni 14;
Giochi di società (monopoli — risiko — giochi leciti da tavolo ecc.) devono terminare almeno mezz’ora
prima della chiusura dell’esercizio.
Cartello orario
Il Cartello Orario per tutte le tipologie inserite nel regolamento è redatto dall’esercente conformemente al
modello previsto dall’Amministrazione e deve essere ben visibile dall’esterno dell’esercizio
Attività di intrattenimento
L’orario di apertura e di chiusura dei locali pubblici che svolgono attività di intrattenimento e svago è cosi
stabilito:
attività
fascia obbligatoria
fascia facoltativa
locali adibiti a trattenimenti danzanti (discoteche e sale da
01.00/24.00
ballo ), con possibilità di effettuare piccoli trattenimenti,
purché complementari all’attività prevalente. trattenimenti
danzanti, in locali di pubblico spettacolo
locali adibiti a numeri di arte varia su semplice pedana,
21.00/24.00
anche con trattenimenti danzanti, purché complementari
(night)
Attività di trattenimento e svago, nei pubblici esercizi
(ristoranti, trattorie, pizzerie, bar ed esercizi similari,)
Locali con apparecchi televisivi, radio, mangianastri,
giradischi, compact disc, elettrogrammofoni a gettone (
jukebox), video jukebox e altri similari
cinema, teatri, arena estive, saloni destinati alla
chiusura 01.30
rappresentazione di spettacoli di arte varia e sale concerti (
con possibilità di deroghe )
manifestazioni temporanee all’aperto o all’interno di locali
con parere favorevole, qualora previsto, dalla Commissione
Comunale di Vigilanza (con possibilità di deroga)
Scuole di ballo amatoriali
12.00/03.00
12.00/24.00
21.00/01.00
09.00/01.00
chiusura 01.30
chiusura 24.00
termine attività ore
24.00
Previo apposita delibera di giunta le attività di intrattenimento all’interno dei PE. e le discoteche e sale da
ballo, previa istanza e successivo accoglimento della stessa potranno protrarre l‘orario di tali intrattenimenti rispettivamente alle ore 02.00 e ore 04.00, se hanno ottenuto apposita autorizzazione
dall’Amministrazione e devono pone in essere i seguenti adempimenti: devono essere esposti cartelli con
l’indicazione della chiusura anche all’interno del locale, la clientela deve essere invitata a lasciare il
locale ed allontanarsi dallo stesso senza schiamazzi, dovrà essere presente, all’ingresso del locale, un
responsabile addetto al controllo dei flussi degli avventori deve impedire l’accesso a nuovi clienti e
provvedere affinché la clientela presente defluisca senza arrecare disturbo.
Attività artigianali
Quando a questi laboratori è associata un’attività di vendita, l’artigiano deve rispettare l’orario indicato
per gli esercizi commerciali che trattano lo stesso articolo da loro venduto e che sono nella stessa zona di
decentramento.
Per esempio le Pizzerie per asporto e le gelaterie artigiane devono rispettare la normativa oraria prevista
per le rosticcerie, vale a dire: apertura alla domenica e giorni festivi fino alle 23.00 rimanendo però
all’interno delle 13 ore massimo giornaliero.
Tutte le attività suddette hanno l’obbligo di esporre, in modo visibile dall’esterno dell’esercizio, il
cartello degli orario
Commercio su aree pubbliche
Gli orari degli ambulanti sono differenziati per il modo e il luogo ove si svolge l’attività.
Posteggi isolati
Il titolare dovrà osservare la turnativa oraria e le modalità riferite al turno di chiusura in relazione all’art, 9
comma I lettera 13 della Legge Regionale 15/2000, ossia dalle ore 05.00 alle ore 24.00. Chiusura totale la
domenica e festivi infrasettimanali.
Potrà inoltre usufruire delle deroghe previste per gli esercizi in sede fissa che effettuano la vendita degli
stessi prodotti (es. i fioristi potranno rimanere aperti alla domenica e festivi)
Mercati settimanali su aree pubbliche
Come definito da apposita ordinanza.
Commercio itinerante
Gli operatori su aree pubbliche che somministrano alimenti e bevande e vendono libri, dischi, nastri
magnetici, musicassette, videocassette, opere d’atte, oggetti d’antiquariato e ricordo sono esenti dalla
chiusura domenicale e festiva, la medesima esenzione vale per chi vende bandiere, striscioni. sciarpe,
manifesti e articoli similari, recenti i colori e gli emblemi delle società sportive, in concomitanza con
manifestazioni sportive e nei limiti orari stabiliti nell’atto dì concessione o autorizzazione
Per questo tipo di commercio le sanzioni per chi con osserva la turnativa oraria sono quelle previste delle
norme vigenti (vedi art. 29 c. 2 del D,L.vo n. 114/98)
Nelle aree autorizzate a sosta per la vendita è consentita nello stesso punto per non più di due ore, indi
l’operatore dovrà spostarsi in altro punto con distanza non inferiore a m. 200 dal posto precedente.
Chioschi con licenza di somministrazione alimenti e bevande
Per gli orari di queste attività di somministrazione, collocate su suolo pubblico mediante delle strutture
precarie, vale la normativa stabilita per gli esercizi di somministrazione.
La generalità di questi esercizi sono di tipologia “B”, pertanto possono aprire alle ore 05.00,e chiudere alle
ore 02 Per quanto attiene all’eventuale turno di chiusura settimanale, seguono la normativa prevista per gli
altri esercizi di somministrazione.
Il titolare ha anche l’obbligo di esporre il cartello riportante l’orario di esercizio, durante la stagione
invernale, questi esercizi possono rimanere chiusi.
Le relative sanzioni per chi noti si attiene alle disposizioni relative all’orario di attività, sono quelle previste
dall’art. 8 legge 287/91.
Vendite stagionali di commercio su aree pubbliche di cocomeri e meloni:
E’ consentito dal 1 giugno al 30 settembre, con il seguente orario: dalle ore 06.00 alle ore 01.00 del giorno
successivo, con facoltà di un’interruzione giornaliera di 2 ore consecutive. Sono esentati dall’obbligo di
osservare la chiusura settimanale infrasettimanale per turno.
TITOLO VIII°
PENALITA’
Art. 96°
Art. 97°
Penalità
Ripristino.
96) PENALITA’
Chiunque è obbligato ad osservare gli ordini che, per tutelare il decoro, l’igiene, l’ordine, il lavoro, la
sicurezza, la quiete pubblica e privata, la viabilità, le persone, gli animali e le cose, gli agenti di Polizia
Municipale impartiscono, anche verbalmente, a seconda delle circostanze o delle necessità, nell’esercizio,
delle loro funzioni o per l’esecuzione di ordini superiori.
Qualora, dalle violazioni di cui al presente regolamento non sono previste sanzioni, i contravventori, oltre
che essere tenuti verso il Comune al risarcimento degli eventuali danni ed alla restituzione in pristino in
dipendenza del fatto contravvenzionale, saranno puniti, fatto salvo eventuali sanzioni previste da Leggi
nazionali o regionali, con sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.
97) RIMESSA IN PRISTINO
Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’articolo precedente o alla pronuncia di altre sanzioni
amministrativa (quali sospensioni, revoche, decadenze, ecc.....), il Sindaco può ordinare ripristino, quando
ricorrano gli estremi di cui all’articolo 153 T.U. 05.02.1915, n. 148 e disporre l’esecuzione d’ufficio a
spese degli interessati.
TITOLO IX
Modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti ed
ordinanze Comunali
Art 98 Ambito di applicazione
Art 99 Principi e misure della sanzioni amministrative e pecuniarie
Art 100 Autorità competente
Art 101 Agenti accertatori
Art 102 Accertamento delle violazioni
Art 103 Pagamento in misura ridotta
Art 104 Rapporto
Art. 105 Ordinanza
98) AMBITO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni del presente regolamento si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia
diversamente stabilito dalle norme cui si riferiscono, nei casi di violazione di norme di regolamenti
comunali che comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ai sensi
dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'alt. 16, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
99) PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali sono applicate sulla base
dei principi generali previsti nelle norme del capo I. sez. I, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Salva diversa disposizione di legge, ai sensi dell'alt. 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000, la
sanzione consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 25,00 e non superiore a euro 500,00.
Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Si intendono conseguentemente modificate in tal
senso tutte le disposizioni comunali che stabiliscono come sanzione una somma inferiore o superiore ai
limiti sopraindicati.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano i criteri stabiliti
nell'alt. 11 della legge n. 689/1981.
100) AUTORITA’ COMPETENTE
Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art. 17, comma quarto, all'art. 18, commi primo e
secondo, all'art 19, comma secondo e all'alt. 20, della legge n. 689/1981, concernenti rispettivamente la
contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per
autorità competente si intende il dirigente del settore interessato ai sensi dell’art 107 e 109 del D. Lvo
267/00, individuando per gli atti di competenza della Polizia Locale il responsabile dell’Ufficio comune di
Polizia Locale del Verbano.
Art. 101 AGENTI ACCERTATORI
Alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente
regolamento provvede il personale della Polizia Locale e quello incaricato della vigilanza e del
controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la irrogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria.
Coloro che sono individuati per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono
titolari dei poteri di cui all'alt. 13 della legge n. 689/1981. Essi devono essere muniti di apposito documento
rilasciato dal Comune.
Resta ferma la competenza degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 13 della Legge n.
689/1981 e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.
Ai fini dell'accertamento delle violazioni, gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di
cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.
102) ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
Le violazioni oggetto del presente regolamento sono accertate mediante verbale.
Il verbale di accertamento deve contenere:
a) indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
b) qualifica, cognome e nome del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
c) generalità del trasgressore e/o generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore
degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato
da lui preordinato;
d) descrizione succinta del fatto costituente illecito:
e) menzione delle norme che si presumono violate;
f ) generalità degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981 ;
g) indicazione dell'autorità competente cui i soggetti interessati possono inoltrare eventuali scritti e
documenti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981;
h) menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma del successivo art. 6, con l'indicazione
del relativo importo e delle relative modalità di versamento;
i) eventuali dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la violazione viene contestata.
Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le
disposizioni dell'alt. 15 della legge n. 689/1981.
Per la contestazione e la notificazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore ed agli
altri soggetti obbligati, si applicano le disposizioni dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
103) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad euro 50,00, corrispondente al doppio del
minimo della sanzione di cui al secondo comma del precedente art. 2, oltre alle spese del procedimento,
entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione del verbale di accertamento della violazione.
Il pagamento in misura ridotta è effettuato con le modalità stabilite dalle disposizioni comunali in
vigore, che devono essere indicate sul verbale di accertamento.
104) RAPPORTO
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando o ufficio cui appartiene l'Agente
che ha accertato la violazione deve inoltrare rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova
delle eseguite contestazioni e/o notificazioni all'autorità di cui al precedente art. 100.
105) ORDINANZA – INGIUNZIONE
Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono far pervenire
all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, nonché la richiesta di essere
sentiti dalla stessa autorità.
L'autorità competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti e sentiti gli interessati che ne
abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma
dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione
degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto.
Il pagamento della somma deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla notificazione
dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità indicate nella stessa ordinanza. Se l'interessato risiede
all'estero, il termine è di 60 giorni.
E' ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, sulla base dei presupposti e secondo le
modalità stabiliti dall'ari 26 della legge n. 689/1981.
106) ORDINANZE COMUNALI
Salva diversa disposizione di legge, le disposizioni del presente Regolamento, ivi comprese le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al precedente art. 99, si applicano anche in caso di violazioni di ordinanze
emanate in esecuzione di regolamenti comunali.
107) NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le
norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli artt, da 3 a 20 del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
TITOLO IX°
DISPOSIZIONI FINALI
108) DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento entrerà in vigore con le approvazioni e pubblicazioni di legge ed abroga le
disposizioni che con esso non armonizzano, salvo quelle espresse contenute nei suoi singoli articoli.