ABI NOTIZIE 03-2016

Transcript

ABI NOTIZIE 03-2016
Anno 27
N. 3
Giugno
2016
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pag 2 Relazione Assemblea
pag 3 PRODOTTO
esclusivo ABI e Casa EVO
pag 4 Vita Associativa
pag 5 Placca camino
pag 7 Rifacimento gas
e D.C.
Verifica INAIL
pag 8 Risanamento rete
distribuzione gas
Preventivo
pag 9 Pratica INAIL
Sabato 7 maggio 2016 ore 9,15
FONDITAL spa Vobarno
Con un pulmino organizzato da ABI e con mezzi propri, circa 60 Associati ABI
e graditissimo ospite il Segretario sig. Samuele Ghidelli di LAA - Libera
Associazione Artigiana (Crema), facente parte della Casa di EVO, si sono
ritrovati presso la FONDITAL spa di Vobarno che quest’anno ha voluto
gentilmente ospitarci nella loro funzionale struttura.
Dopo il saluto di benvenuto del Sig. Paolo Massardi (Resp. Monitoring
Fondital) , si è dato corso al programma previsto con l’espletamento della parte
formale, necessaria per la regolarità e la trasparenza della vita associativa:
• Approvazione bilancio consuntivo 2015 (documento a disposizione su richiesta)
Dopo la lettura dei dati economici si è passato alla votazione.
Approvazione all’unanimità.
• Approvazione bilancio preventivo 2016 (documento a disposizione su richiesta)
Dopo la lettura dei dati economici si è passato alla votazione.
Approvazione all’unanimità.
Scarico condensa
RELAZIONE del PRESIDENTE - geom. Armando Dioni.
Superate le formalità, vi illustro sommariamente le attività svolte da ABI nel
pag 10 Angolo Elettrico
corso dell’anno 2015, tutte orientate alla formazione ed informazione degli
Associati per garantire la professionalità nei vari campi della nostro lavoro.
pag 11 Elettrodubbio
Inoltre, per allinearci alle modalità imposte della Comunità Europea,
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prevediamo che un domani le varie attività saranno possibili solo con il possesso
5 luglio 2016 ore 14,00
di specifici Patentini, come già in atto per la Conduzione degli impianti termici
superiori a 232 kW e l’installazione di impianti FER, impianti alimentati da
Auditorium Paolo VI
Fonti di Energia Rinnovabile.
Concesio (BS)
E, come preannunciato dalla norma attualmente facoltativa, la UNI 11554:2014
“Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli
impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza”, si prevede che anche in questo campo sarà a
L’acustica negli edifici breve richiesto un Patentino.
------------------------------------------Così come ABI ci siamo già portati avanti, in collaborazione con un Ente
Informativa ai sensi del D.Lgs.
Certificatore, per anticipare e poter gestire anche economicamente al meglio
196/2003
In ogni momento, ai sensi dell'art.7
questo nuova situazione.
del D.Lgs.196/2003, potrà esercitare i
A questo scopo, con ABIservizi, abbiamo attrezzato un capannone ove poter
Suoi diritti (accesso, cancellazione,
rettifica, opposizione) nei confronti
svolgere le parti pratiche dei vari Corsi.
dell'A.B.I., titolare del trattamento.
segue…
Nel novembre del 2015 è stata pubblicata la nuova UNI 7129, nostro “vangelo” e “pane
quotidiano”.
Prontamente sono stati effettuati 4 cicli di incontri (4 giorni per 4 ore = 16 ore) a cui hanno
partecipato circa 200 associati e, date le richieste, altri ne seguiranno.
Alla fine del Corso è stato approntato un test di valutazione, sostenuto da tutti, con quasi tutte
domande riferentisi alla UNI 7129:2008 (sono trascorsi 8 anni), non per avere un registro di buoni e
cattivi, ma per determinare i campi di carenza e poter predisporre miratamente incontri di
“aggiornamento”; i programmi ministeriali per conseguire il Patentino di operatore gas post
contatore presuppongono, per affrontarli con successo, una discreta preparazione di base.
Ed ABI, per non farvi spendere soldi e perdere tempo inutilmente, si sta già organizzando in tale
direzione.
I due successivi relatori, a cui cedo la parola, dettaglieranno questi argomenti
RELAZIONE del Segretario del Registro Nazionale Italiano Professionale - per. ind. Alberto Zanoni.
Data l’importanza dell’argomento, scriveremo quanto prima un apposito articolo.
RELAZIONE del Segretario della Federazione Nazionale Italiana LA CASA DI EVO - sig. Mario Salvai
Data l’importanza dell’argomento, scriveremo quanto prima un apposito articolo.
Presente anche quest’anno all’appuntamento con ABI, il sig. Gianfranco Caliandro, Agente
Generale di Brescia per Groupama Assicurazioni, ha tratto un bilancio del primo anno del
“prodotto” presentato lo scorso anno; unico in Italia, appositamente studiato per gli Installatori di
ABI e della casa di EVO.
L’apprezzamento da parte dei soci ABI e di EVO che hanno sottoscritto le coperture unito al
rinnovato impegno della Compagnia Groupama di confermare l’iniziativa, rappresenta un motivo
in più per verificare la propria posizione assicurativa.
Più avanti potrete trovare il dettaglio del “PRODOTTO” del massimo interesse per tutti gli
installatori, ed il sig Caliandro ha ribadito la propria disponibilità e ad offrire la propria consulenza
per esaminare le coperture in corso dei singoli Associati garantendo come sempre massima
trasparenza e serietà.
Il Sig. Paolo Massardi, come intervento conclusivo, ha illustrato la storia e la “politica” FONDITAL,
motivando il loro interesse e sostegno all’ABI.
La data dell’Assemblea 7 maggio è stata voluta dal Presidente Armando Dioni, d’accordo con il
Consiglio, per poter fare gli auguri a Giorgio Gatti, il nostro “Responsabile Tecnico”, che ci tiene a
precisare essere ancora “Artigiano Installatore Idraulico” e “ininterrotto Socio ABI dal 1969”, nel
giorno del suo 80° compleanno.
Visibilmente commosso, ha ricevuto una targa “ORO” dall’ABI – Casa di EVO e una targa
“ARGENTO” come socio onorario n° 80 dal Registro Nazionale Professionale.
“Sono felice di festeggiare questa ricorrenza non a casa mia, ma tra noi, altra famiglia.”
Al termine dell’ Assemblea, prima della visita alla FONDITAL, è stato “intervistato” il Per. Ind.
Alessandro Redondi sulla esperienza personale di questi primi “2” anni in ABI. Ultimo arrivato in
“famiglia” ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta e per l’ambiente dinamico e in continua
EVOluzione spiegando che da Gennaio 2016 è anche disponibile, come Libero Professionista
Termotecnico, a servizio degli Associati.
PRODOTTO
esclusivo
per ABI e la Casa di EVO
Vi illustriamo nel dettaglio il contenuto dell’offerta.
RC DELL’INSTALLATORE
Un’offerta studiata per valorizzare le attività delle imprese di installazione e manutenzione degli
impianti idraulici ed elettrici, una copertura della Responsabilità Civile unica in Italia ed
innovativa nel suo genere, in aggiunta ad un’offerta assicurativa molto vantaggiosa.
Le principali caratteristiche della copertura sono le seguenti:
• Postuma di 10 anni dopo il termine dei lavori
• Danni alle cose su cui si eseguono i lavori
• Responsabilità civile verso i prestatori d’opera, lavoratori occasionali, subappaltatori
• Possibilità di ulteriore copertura fino a 5 anni dal termine del contratto per cessazione
dell’attività
e soprattutto una garanzia unica nelle polizze di RC dell’installatore: le Spese di Rimpiazzo
(danno a terzi provocato da errata installazione e rifacimento impianto non funzionante per
errata installazione dopo la consegna dei lavori ): sono compresi i danni agli impianti,
attrezzature o cose installate, e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi,
entro 5 anni dal termine di ultimazione dei lavori.
INFORTUNI
Per gli installatori Evo abbiamo previsto un prodotto modulare e su misura che risolve le spiacevoli
conseguenze dovute ad un infortunio :copertura 24 ore su 24, invalidità permanente senza
franchigia fino a € 150.000,00, rendita vitalizia da Infortunio , applicazione tabella Inail
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Gli installatori EVO potranno usufruire di uno sconto del 50% sulla polizza RC Auto Autocarri in
conto proprio, purché venga sottoscritta la polizza Dinamica Plus Impresa-RC dell’Installatore.
Per prendere contatti si possono inviare mail ai seguenti indirizzi: [email protected] oppure a
[email protected] , telefonare ai numeri 030-49060 – 030-304314, inviare un fax
al n. 030-2400406, oppure rivolgersi alla segreteria dell’ABI e delle altre Associazioni aderenti alla
Federazione Nazionale “La Casa di Evo”
VITA ASSOCIATIVA
Tristemente il Consiglio Direttivo ABI comunica che il 3 giugno 2016 Gianmarco
Caldera ci ha lasciati.
Consigliere dal 1999 si era dimesso nel settembre del 2015 per ragioni di salute.
Ricordiamo e rimpiangiamo l'entusiasmo nella collaborazione ed il rapporto di
amicizia e simpatia.
Non si poteva far finta di non sentire la tua voce possente.
Ciao Marco, grazie.
Placca CAMINO
D. Ho notato, nel compilare il Rapporto di controllo per Gruppi Termici a biomassa – tipo 1B, che
mi si chiedeva anche la presenza o assenza della Placca camino.
Cosa dovrei attestare con tale richiesta ?
R. La UNI TS 11278:2008 Camini/canali
da fumo/condotti/canne fumarie metallici
(per qualsiasi tipo di combustibile e
qualsiasi potenzialità) prescrive al punto 6:
L’installatore, una volta terminata
l’installazione ed effettuati i relativi
controlli e verifiche, deve fissare in modo
visibile, nelle immediate vicinanze del
camino/canna fumaria, la placca del
camino, fornita dal fabbricante a corredo
del prodotto, che deve essere completata
con le seguenti informazioni:
- designazione secondo la UNI EN 1443
- diametro nominale
- distanza dai materiali combustibili, indicata in millimetri, seguita dal simbolo della freccia e
della fiamma
- dati dell’installatore e data di installazione
L’installatore deve riportare in modo indelebile sulla placca le suddette informazioni (figura 1) con
riferimento a quanto realizzato e sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante nel libretto di
istruzioni.
La UNI 7129-3:2015 Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione
– Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione negli allegati B.8 - B.9 - B:10
sottoriportati esemplificano cosa riportare ed i significati delle varie sigle.
Appendice B 8
Designazione generale dei sistemi fumari UNI EN 1443
Camino
EN 1443
T 140
P1
W
1
Numero della norma corrispondente
Classe di temperatura
Classe di pressione (N o P o H)
Classe di resistenza alla condensa
Classe di resistenza alla corrosione
Classe di resistenza al fuoco di fuliggine G o O seguito dalla distanza da materiale infiammabile
O mm …
Appendice B 9
Designazione dei sistemi fumari metallici UNI EN 1856-1
Camino
EN 1856-1
T 140
P1
e
UNI EN 1856-2
W
V2
L50050
O mm …
Descrizione prodotto
Norma di riferimento
Classe di temperatura
Classe di pressione (N o P o H)
Classe di resistenza alla condensa
Classe di resistenza alla corrosione
Specifiche del materiale
Classe di resistenza al fuoco di fuliggine G o O seguito dalla distanza da materiale infiammabile
Appendice B 10
Designazione dei sistemi fumari di plastica UNI EN 14471
Camino
EN 14471
T 120
P1
W
1
O mm …
Li
E
UO
Descrizione prodotto
Norma di riferimento
Classe di temperatura
Classe di pressione (N o P o H)
Classe di resistenza alla condensa
Classe di resistenza alla corrosione
Classe di resistenza al fuoco di fuliggine G o O seguito dalla distanza da materiale
infiammabile
Classe di posizione
Classe di reazione al fuoco (la classificazione al fuoco del materiale è classificata secondo la UNI 13501-1
Classe di protezione
La stessa cosa viene ribadita e puntualizzata nella UNI 10683:2012 Generatori di calore alimentati
a legna o altri biocombustibili solidi (potenzialità inferiore a 35 kW) che prescrive al punto 7.1
Ad installazione conclusa, l’installatore deve rilasciare ….. la Dichiarazione di Conformità ……
correlata di copia fotostatica o fotografica della placca camino.
Rifacimento gas e D.C.
D. Un'azienda distributrice di Gas naturale ci ha chiesto di fare, su una rete gas superiore a 50 kW,
delle opere murarie e idrauliche su nicchie domestiche contenenti gruppi di misura del gas per
renderle idonee all'alloggiamento di nuove apparecchiature di misura elettroniche.
I lavori, a parte quelli edili, consistono in piccole modifiche sulla tubatura del gas (spostamento
verso l'alto o il basso di pochi centimetri e sostituzione di valvole (lato utente) post contatore con
presa di pressione).
Se il privato oggetto dell'intervento non è in possesso di una dichiarazione di conformità
dell'impianto del gas, a seguito di questi interventi siamo obbligati a presentare una dichiarazione
di conformità di tutto l'impianto? o solo del nostro lavoro eseguendo solo una prova di tenuta per il
restante impianto?
Se in possesso di una dichiarazione possiamo certificare il nostro lavoro citando la dichiarazione
presente, eseguendo solo una prova di tenuta?
R.
A. Come specificato dalla UNI 7129-1:2015 art. 4.1 il rubinetto di intercettazione è il punto di
inizio di competenza del cliente.
B. Gli spostamenti di adattamento, se a monte di questo rubinetto, sono di competenza della
Società Erogatrice Gas ed essendo su rete di potenzialità > ai 50 kW deve esserci un
progetto redatto da tecnico abilitato.
C. Per tutti gli interventi relativi al punto A dovranno essere rilasciate individuali Dichiarazioni
di Conformità di quanto eseguito dopo aver fatto una prova di tenuta con esito positivo,
meglio se documentato da stampante, come da UNI 11137:2012 su ogni singolo impianto;
se l’impianto ha una precedente D.C. riportarlo come previsto negli allegati obbligatori, se
non esiste, sarete responsabili per tutto l’impianto esistente della corretta funzionalità (non
esecuzione), mentre della parte da voi realizzata anche della corretta posa.
D. Per tutti gli interventi relativi al punto B, dovrà essere fatta una unica prova come da UNI
9165:2004
VERIFICHE INAIL ex ISPESL
D. Buongiorno, abbiamo alcune domande da sottoporvi :
1) I vasi di espansione che superano i 50 LT vanno verificati ogni 10 anni ?
2) Tutti gli organi sicurezza e controllo per impianti Idraulici per fluidi acqua vanno verificati
ogni 5 anni ?
3) Tutti gli organi di sicurezza intercettazione combustibile vanno verificati ogni 5 anni ?
4) Tutti gli organi di sicurezza e controllo per impianti frigoriferi per fluidi gassosi refrigeranti
vanno verificati ogni 5 anni ?
R. Per prima cosa precisiamo che tutti i prodotti elencati hanno un certificato di “garanzia” con
una data di scadenza rilasciato dal costruttore; vuol dire che entro quella data il costruttore ne
garantisce la funzionalità, oltre non sarà obbligatoria la sostituzione, ma “ l’operatore ” dovrà
verificarne la funzionalità, in alcuni casi fattibile, in altri mandando il prodotto alla casa per il
rilascio di una nuova data di garanzia, decisione pensiamo rapportata al differente costo
sostituzione-revisione.
1. I vasi di espansione, di qualsiasi dimensione, vanno verificati periodicamente controllando
la pressione di precarica; passati i 5 anni vale quanto detto sopra, ma, data la fattibilità della
verifica, l’operatore può stabilirne la funzionalità.
2. In tutti gli altri casi gli organi vanno verificati periodicamente e anche in questo caso vale
quanto detto inizialmente sopra e l’operatore deciderà la convenienza sostituzione-revisione.
Risanamento rete distribuzione gas
D. Sono stato chiamato per verificare in un condominio impianti gas con una distribuzione quasi
tutta esterna in facciata ed ho constatato che diverse utenze avevano perdite superiori al consentito
Per intervenire sarebbe necessario un ponteggio non facilmente( ed economicamente !) fattibile.
Mi hanno parlato di prodotti chimici che possono riparare le perdite, ma sono a norma secondo la
UNI 7129 del 2015 ?
Lo stesso varrebbe per impianti eseguiti con altro materiale, raccordi a pressare, rame,
multistrato, CSST ?
R. La UNI 7129:2015 è una norma di Progettazione, installazione e messa in servizio di impianti
nuovi e non specifica giustamente nulla in proposito al risanamento.
La norma specifica è la UNI 11137:2012 Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta
di impianti interni che al punto 4.5.3 Risanamento dice:
In alternativa a quanto prescritto al punto 4.5.2, per gli impianti realizzati mediante tubazioni in
acciaio con giunzioni filettate che, a seguito di verifica non presentano la “tenuta idonea al
funzionamento”, sono consentiti interventi di risanamento mediante mezzi di tenuta conformi alla
UNI 13090.
…….. (omissis)
f) …….. (omissis) La pressione di prova deve essere comunque non minore da quella prevista dal
fornitore del sistema per l’iniezione del materiale di tenuta.
La UNI 13090:2002 citata ha come titolo Mezzi per risigillare i giunti filettati degli impianti a gas
negli edifici.
Pertanto la cosa nel suo caso è fattibile come previsto; consiglieremmo l’esecuzione da parte di
Ditta specializzata per la non facile esecuzione a norma e garanzia di riuscita.
Per impianti eseguiti con altro materiale, raccordi a pressare, rame, multistrato, CSST l’intervento
non è fattibile, avendo la norma specificato tubazioni in acciaio con giunzioni filettate.
PREVENTIVO
D. Sono stato chiamato a fare un preventivo per la sostituzione di una caldaia in un impianto
vecchio almeno di oltre 15 anni.
Prima di formulare la mia offerta ho specificato che, non essendoci nessuna documentazione
recente a parte la regolare manutenzione, avrei dovuto antecedentemente eseguire una verifica
della rete gas secondo la UNI 11137 e una verifica della canna fumaria secondo la UNI 10845,
esponendo il relativo costo.
L’amministratore mi ha obiettato che nessuno ha mai chiesto nulla del genere, e che tali verifiche
sono comprese nell’intervento richiesto e non eseguite preventivamente e con richiesta del relativo
costo.
R. Il suo comportamento è giusto e presentabile come “operare con la miglior correttezza” onde
evitare futuri contenziosi e discussioni.
Comunque basta compilare l’offerta specificando che essa è formulata considerando tutto l’esistente
a norma e funzionale e che eventuali verifiche ed opere successive necessarie verranno conteggiate
separatamente.
Pratica INAIL
D. In un piccolo condominio, con impianti a radiatori, mi hanno chiamato per risanare una
centrale termica da 45 kW alimentata a GPL in un locale “sotto il piano di campagna” che non è
possibile materialmente mettere a norma.
Verificato che i corpi scaldanti a suo tempo installati erano stati sovra dimensionati, potrei
risolvere con una pompa di calore, ma in questo caso devo far rifare da un tecnico abilitato la
pratica INAL ex ISPESL ?
R. La Raccolta R del 2009 nel Fascicolo R.1. Campo di Applicazione al punto 3 si descrive:
Per generatori di calore soggetti alle prescrizioni del D.M. 1.12.75 si intendono le caldaie, a fuoco
diretto o non, alimentate da combustibile solido, liquido, gassoso e gli scambiatori di calore il cui
primario è alimento da fluido avente temperatura superiore a 110° C.
Le pompe di calore non sono considerate date le temperature in gioco in questo tipo di impianto e
pertanto bisognerà solamente ridimensionare giustamente i vasi di espansione.
Fanno eccezione le pompe di calore alimentate a gas metano per le quali necessita la pratica INAIL.
Scarico Condensa
D. Devo fare un preventivo per installare 5 apparecchi a condensazione da 70 kW cadauno in uno
stabilimento in cui sono occupati 10 dipendenti.
Mi servirebbe sapere se per lo scarico della condensa posso installare dei neutralizzatori e dove
scaricare.
R. Normative specifiche per tali potenzialità non ne abbiamo trovate; la UNI 7129-5:2015 Sistemi
per lo scarico delle condense, che come Campo di applicazione specifica essere per apparecchi a
bassa temperatura di singola portata termica nominale massima non maggiore di 35 kW
nell’Appendice A.1 Trattamento delle condense specifica:
……….. omissis
c) installazione in unità non abitative, in edifici non destinati ad uso abitativo:
……….. omissis
In tutti i casi, per i quali lo scarico delle condense non avviene nel sistema di scarico delle acqua
reflue, è necessaria l’installazione di un neutralizzatore di condense che garantisca il rispetto dei
parametri previsti dalla legislazione vigente.
Per analogia si può utilizzare quanto riportato; calcolato il volume delle condense da trattare, si
dovrà prevedere di installare un neutralizzatore di adeguate dimensioni e scaricare
indifferentemente nelle acque bianche, reflue o pozzetto a perdere.
ANGOLO ELETTRICO
a cura dello Studio Tecnico
N. 3/2016
Quando le norme si fanno troppo spigolose…
LA TERRA
ABITATIVO
IN
LOCALI
AD
USO
conclusione dei lavori, la cui dichiarazione di
conformità non è stata redatta.
Cosa fare? Si stende la DIRI andando
Sembra quasi assurdo ma il DM 37 del 2008,
a distanza di ben 18 anni dalla originale
46/90, ha concesso agli impianti elettrici
esistenti in abitazioni in data antecedente al
1990 di poter continuare ad essere utilizzati
senza la messa in opera di conduttori di
protezione e di impianto di terra.
Dal 1990 sono passati ben 26 anni, ma
questa speciale concessione, ammessa a
patto che il vecchio impianto sia munito di
differenziale da 30 mA (0.03 A), continua ad
esistere.
In realtà diversi di questi impianti che
beneficiano
Filippini Per. Ind. Alessandro
[email protected]
Tel. 3286657839
di
questa
deroga
infrangendo la legge, oppure si stende la
DICO per tutto l’impianto?
La soluzione ‘meno peggio’ è quella di
stendere la DICO, sperando che a nessuno
venga mai in mente di accusare l’installatore
che
subentrando
cerca
di
risolvere
il
problema ponendo la sua firma per tutto
l’impianto. Sicuramente è buono mantenere
traccia
della
fornitura
materiale
e
avanzamenti lavori eseguiti dall’installatore
originario. Ancora più importante è eseguire
accurate
verifiche
iniziali
sull’impianto
elettrico al fine di dormire sonni tranquilli.
avrebbero
dovuto realizzare l’impianto di terra. Perché?
60 CM DI RISPETTO IN CUCINA
La norma obbliga il committente ad eseguire
gli ampliamenti secondo la norma attuale,
Quando vede una doccia o una vasca, un
ovvero
installatore a cosa pensa? …..
con
conduttore
di
protezione
e
impianto di terra. Se ad esempio viene
Alla distanza di sicurezza, giusto? Zona 1,
aggiunto un nuovo circuito elettrico su un
zona 2 … 60 cm…
quadro, tutto quanto il nuovo circuito e
No! Non si può fare.
relativo impianto deve avere la terra. In 26
La normativa sulla distanza di sicurezza di
anni
ampliato
impianti elettrici dal soffioni, vasche e piatti
l’impianto con nuove utenze elettriche che
doccia non si può applicare alla cucina. In
non erano così diffuse prima degli anni 90.
effetti, fino ad ora non ho mai visto nessuno
molti
hanno
sicuramente
farsi la doccia o il bagno nel lavello della
cucina.
DIRI IMPIANTO POST 2008
In pratica, cosa si applica? Lo strumento più
Come ben risaputo, la normativa in vigore
(DM 37/08) non permette la stesura della
dichiarazione
di
rispondenza
(DIRI)
per
impianti che in data posteriore al 27 marzo
2008 sono rimasti “orfani”, ovvero installatore
elettrico dileguatosi o scomparso prima della
importante per il nostro lavoro: il buon senso.
Una distanza di 20-25 cm delle prese da
acqua e fornelli sembra essere ragionevole.
Voi che ne dite? Ma soprattutto, chi glielo
dice in tempo utile al mobiliere?
ELETTRODUBBIO
a cura di Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo
Dipartimento Ingegneria Industriale
Elettro 3/2016, ed. Tecniche Nuove
LE PORTATE DÌ CORRENTE DEI CAVI IN REGIME PERMANENTE
D. Sembrerebbe che nella Norma CEI - UNEL 35026, per la posa entro tubazione interrata, non ci
sia lo strumento per effettuare il calcolo della portata dei cavi disposti a fascio.
Come non sembri contemplarne possibilità la famiglia delle Norme CE1 20-21.
Come è possibile che si applichi alla CEI - UNEL 35026, quando quest'ultima non contempla i cavi
disposti in fascio, in coerenza alla famiglia delle Norme CE1 20-21 ?
Qual è il percorso logico per arrivare a dire che, per la posa interrata, possa applicare le regole
della Norma CEI - UNEL 35024/1 e della Guida CEI 20-65 ?
R. La Norma CEI - UNEL 35024/1 determina le portate di corrente dei cavi in regime permanente
per posa in aria e contempla la possibilità di disporre i cavi corrispondenti in fascio sia quando
hanno la stessa sezione sia quando hanno sezioni diverse.
La Norma CEI - UNEL 35026 determina le portate di corrente dei cavi in regime permanente per
posa interrata ma non prende in considerazioni la possibilità di disporre più linee con cavi in fascio
nella stessa tubazione interrata.
Il calcolo tuttavia può essere eseguito utilizzando la norma CEI 20 - 21, ovviamente con riferimento
al numero di conduttori caricati e al valore della temperatura superficiale media che assumono i
cavi nelle condizioni di esercizio.
Dal momento che questo processo però è piuttosto impegnativo e richiede calcoli iterativi laboriosi
si può fare riferimento alla Guida CEI 20 - 65.
La Guida CEI 20 - 65 illustra metodi di verifica termica (portata) per cavi raggruppati in fascio
contenente conduttori di sezione differente e si applica anche ai cavi installati in tubi protettivi
interrati, secondo la Norma CEI - UNEL 35026 estendendone i risultati anche a tubazioni interrate,
qualora venisse utilizzato questo tipo di installazione.
Si tratta però di una guida e non di una norma.
A onor del vero il risultato che si ottiene non si discosta generalmente in modo significativo da
quello ottenibile utilizzando il coefficiente k2 indicato al paragrafo 4.2.1 della norma CEI - UNEL
35024, che deve essere applicato alla portata del singolo circuito installato in tubo.
L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO
D. Un cliente sta valutando per un piccolo. ma importante impianto, l'installazione di un sistema di
accumulo.
Non m1 è chiaro se facendolo, ricade nell'obbligo di adozione di tutte le prescrizioni imposte dalla
Norma CE1 0-21.
R. Le varianti delle norme CEI 0 - 16 e CEI 0 - 21 hanno introdotto prescrizioni affinché i sistemi
di accumulo contribuiscano alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, analogamente a quanto
già richiesto alla generazione distribuita.
I servizi di rete attualmente richiesti ai sistemi di accumulo sono i seguenti:
1. insensibilità alle variazioni di tensione;
2. regolazione della potenza attiva;
3. limitazione della potenza attiva per valori di tensione prossimi al 110 % di Un;
4. condizioni di funzionamento in sovra (sotto) frequenza, in particolare al sistema di accumulo è
richiesta la possibilità di interrompere l'eventuale ciclo di scarica o carica in corso e,
compatibilmente con lo stato di carica del sistema, procedere ad un assorbimento (o rilascio) di
potenza attiva;
5. partecipazione al controllo della tensione;
6. sostegno alla tensione durante un cortocircuito (prescrizione presente solo nella norma CEI
0 - 16 e attualmente allo studio).
Il criterio generale adottato nella stesura di queste prescrizioni è basato sull'adozione delle
prescrizioni già introdotte per la tipologia di generatore/convertitore che lo stesso sistema di
accumulo utilizza per la connessione alla rete.
Nel caso di sistemi di accumulo elettrochimici accoppiati a convertitori statici per la connessione
con la rete di distribuzione, il riferimento assunto dalla norma è quello dei generatori statici.
In caso di coesistenza di sistemi di accumulo con altri generatori di qualsiasi tipo in ordine
all'erogazione dei servizi di rete, il sistema di accumulo deve essere considerato come:
1. un generatore singolo con potenza nominale pari alla somma dei generatori e/o dei sistemi di
accumulo installati nel caso di convertitori separati;
2. un unico generatore con potenza nominale pari a quella convertitore statico quando I'accumulo
condivide il bus in c.c del convertitore statico di altri generatori (ad esempio fotovoltaici).
APPARECCHI ELETTROMECCANICI UTILIZZATI PER L’ATTIVITA’ DI ESTETISTA
D. Mi hanno detto che è cambiato qualcosa nella normativa per gli impianti elettrici negli studi
estetici.
Cosa esattamente ?
R. Probabilmente i principali cambiamenti normativi che interessano i centri estetici sono legati
alla pubblicazione dello scorso anno della Variante 2 della Norma CE1 64-8 che ha riguardato la
sezione 710 dedicata ai locali medici e che interessa, come noto, anche la maggior parte dei centri
estetici.
Inoltre sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 dicembre 2015 è inoltre stato pubblicato il decreto
interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015, che modifica il decreto del 12 maggio 2011, n. 110
relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetica.
Il Decreto è entrato in vigore lo scorso 12 gennaio e contiene modifiche individuate e volute sia dal
Ministero dello Sviluppo Economico quanto dal Ministero della Salute, anche a seguito di una
Sentenza del Consiglio di Stato, la Sentenza n. 01471/2014.
Per effetto di questa Sentenza erano venute meno le limitazioni stabilite dal DM 110/2011
relativamente alle apparecchiature a luce pulsata per foto depilazione ed al laser per la depilazione
estetica (rispettivamente alla scheda 16 lett. e alla scheda 21b).
La Sentenza inoltre stabiliva l'illegittimità dell'esclusione dall'elenco delle apparecchia degli
"stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata".
LAVORI SOTTO TENSIONE E LIMITAZIONI
D. Un PAV può operare da solo in un commissioning di impianto e/o di un PDS (lavori elettrici) o
è necessario sia presente un PES o addirittura un PEI ?
La domanda è interessante, e personalmente, senza nulla voler togliere agli esperti di diritto direi
che se classifichiamo i lavori di commissioning come lavori sotto tensione ex art. 3.4.4 della Norma
CEI 11-27, il PAV può svolgerli.
Il testo dell'art. 6.3.1.6 della Norma CEI 11-27 mi sembra abbastanza esplicito in proposito.
La CEI 11-27 considera tuttavia la categoria di lavori sotto tensione solo per tensioni BT (ovvero
meno 100 V in CA e 1500 V in CC); per i "lavori sotto tensione" con altri livelli di tensione
bisogna applicare il DM 4 febbraio 2011 e la EN 50110-1.
A compendio potrebbe essere importante preparare procedure molto dettagliate prevedendo al
contempo che il PAV possa gestire in autonomia situazioni non contemplate nella procedura.
In altre parole il PAV non deve gestire alcun tipo di imprevisto ma rivolgersi immediatamente, se
possibile in modo tracciabile al preposto.